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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15389/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti a mezzo dei comune difensore da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabili nelle conformi sentenze di merito del reato di cui agli artt. 110, 73, comma 4, d.P.R. 309/90.

Rilevato che la difesa, con argomentazioni sovrapponibili per entrambi gli imputati ha articolato i seguenti motivi di doglianza:

1. Violazione di legge in relazione all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, vizio di motivazione per avere ia Corte distrettuale disatteso in modo ingiustificato la richiesta difensiva di assoluzione perché il fatto è da considerarsi penalmente irrilevante;

2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 131-bis cod. pen. per mancato riconoscimento della causa speciale di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Considerato che la prima doglianza non rientra nei numerus dausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione dei g:uciceJ: merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette, come nei presente caso, da motivazione congrua, idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni dei decisum.

Nel caso di specie, dialle cadenze motivazionall della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto profilo della razionalità e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità (si veda quanto argomentato alle pagine 4 e 5 della sentenza, dove si è posto in rilievo come, a fronte delle analisi tossicologiche sulla sostanza in sequestro -- esclusa !a rilevanza penale dei semi - non sia sostenibile che quanto prodotto dalla coltivazione fosse destinato all'esclusivo uso personale degli imputati).

Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. stata validamente esclusa in sentenza alla luce dei rilevato di_sva:ore oggeui,, della condotta accertata, elemento apprezzato cori argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede d; legittimità.

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti ai pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichra :narnrnissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ai pagamento delle spese processuaii e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso ii 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti a mezzo dei comune difensore da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabili nelle conformi sentenze di merito del reato di cui agli artt. 110, 73, comma 4, d.P.R. 309/90. Rilevato che la difesa, con argomentazioni sovrapponibili per entrambi gli imputati ha articolato i seguenti motivi di doglianza: 1. Violazione di legge in relazione all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, vizio di motivazione per avere ia Corte distrettuale disatteso in modo ingiustificato la richiesta difensiva di assoluzione perché il fatto è da considerarsi penalmente irrilevante; 2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 131-bis cod. pen. per mancato riconoscimento della causa speciale di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Considerato che la prima doglianza non rientra nei numerus dausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione dei g:uciceJ: merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette, come nei presente caso, da motivazione congrua, idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni dei decisum. Nel caso di specie, dialle cadenze motivazionall della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto profilo della razionalità e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità (si veda quanto argomentato alle pagine 4 e 5 della sentenza, dove si è posto in rilievo come, a fronte delle analisi tossicologiche sulla sostanza in sequestro -- esclusa !a rilevanza penale dei semi - non sia sostenibile che quanto prodotto dalla coltivazione fosse destinato all'esclusivo uso personale degli imputati). Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. stata validamente esclusa in sentenza alla luce dei rilevato di_sva:ore oggeui,, della condotta accertata, elemento apprezzato cori argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede d; legittimità. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti ai pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichra :narnrnissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ai pagamento delle spese processuaii e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso ii 2
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