CassazionedecretoSezione 7Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 38657/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 22/03/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di NOVARAtdato avviso alle parti; ( udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con decreto emesso il 22 marzo 2021 il Magistrato di Sorveglianza di Novara respingeva il reclamo avanzato da ATTANASIO Alessio volto ad ottenere la possibilità di inviare istanze, opposizioni, impugnazioni, denunce all'[OSCURATO:PERSONA] in formato digitale. In motivazione, il Giudice sottolinea che non esiste nessun diritto del detenuto ad inviare istanze, opposizioni, impugnazioni, denunce all'[OSCURATO:PERSONA] in formato digitale e che i dinieghi imposti non comportano alcun grave pregiudizio all'esercizio dei diritti del reclamante al quale viene comunque assicurato nei limiti previsti dalla legge l'invio per iscritto delle proprie doglianze alle AG che ritiene di investire. 2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per Cassazione nelle forme di legge - ATTANASIO Alessio deducendo come motivo di ricorso inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, in relazione agli artt. 3, 24, 27, co. 3, 11, co. 3 e 113, co. 2, Cost; artt. 123, 234, co. 1, e 666, co. 2, 3 e 4, cod. proc. pen.; artt. 1, co. 1 e 5, e 35b1s OP. j 9i7:2 rhid‘ (1, N 914, g,igirizi-A-9 d eftvAuZ i 91-97 C416 3. Il ricorso va dichiarato inammissibil per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera reiterazione di doglianze già vagliate in modo adeguato nella decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]