CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2022
Cassazione n. 19522/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14227 del ruolo generale dell’anno 2014 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliata F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 14227/2014 Numero sezionale 2038/2022 Numero di raccolta generale 19522/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] del medesimo difensore; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 421/34/2014, depositata in data 12 febbraio 2014; udita la relazione svolta in camera di consiglio del 7 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; considerato che: dall’esposizione in fatto della sentenza censurata si evince che: [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato istanza di rimborso, ai sensi della legge n. 296/2006, del cinquanta di tributi relativi all’anno 2004 e, stante il silenzio rifiuto dell’Agenzia delle entrate, aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Catania; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, ha dichiarato inammissibile l’appello, atteso che la sentenza di primo grado era stata notificata il 4 ottobre 2012 e l’appello risultava notificato il 4 dicembre 2012, dunque tardivamente; l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a due motivi di censura, cui ha resistito la contribuente depositando controricorso, illustrato con successiva memoria; questa Corte, con ordinanza resa a seguito dell’adunanza del giorno 8 febbraio 2021, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo per l’acquisizione dei fascicoli di merito; parte ricorrente ha depositato ulteriore memoria; ritenuto che: 2 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 14227/2014 Numero sezionale 2038/2022 Numero di raccolta generale 19522/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 va preliminarmente evidenziato che con l’ordinanza sopra indicata questa Corte ha già disatteso l’eccezione di improcedibilità del ricorso proposta dalla controricorrente con la memoria basata sulla considerazione che mancherebbe il deposito di copia autentica della sentenza con la relata di notifica; con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione degli artt. 16, 20, 21, 53 e 61, d.lgs. n. 546/1992; in particolare, evidenzia parte ricorrente che non correttamente il giudice del gravame ha dichiarato inammissibile l’appello per tardività della notifica, posto che per la prova della tempestiva notifica è sufficiente la data di presentazione dell’atto all’ufficio postale; nel caso di specie, la stessa risulterebbe dall’elenco dell’Agenzia delle entrate di trasmissione della richiesta di notifica all’ufficio postale e dalla apposizione in esso della data, della dicitura e del timbro del medesimo l’ufficio postale; il motivo è fondato; va preliminarmente disattesa l’eccezione proposta dalla controricorrente di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per mancata esposizione sommaria dei fatti di causa, non essendo stati compiutamente esposti sia l’oggetto della controversia che le posizioni assunte dalle parti nonché le questioni di diritto dalle medesime trattate, gli elementi di fatto posti a fondamento delle difese, l’iter processuale e le conclusioni adottate; in realtà, dall’esame del contenuto del ricorso si evince che parte ricorrente ha precisato qual era l’oggetto del giudizio ed ha incentrato la difesa sulla questione di fondo sulla quale il giudice del gravame si era pronunciato, cioè l’inammissibilità dell’atto di appello per tardività, consentendo in tal modo a questa Corte di potere apprezzare e valutare 3 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 14227/2014 Numero sezionale 2038/2022 Numero di raccolta generale 19522/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 compiutamente i termini della questione sottesa ai profili di censura proposti con il ricorso; ciò precisato, il motivo di ricorso in esame è diretto a contestare la correttezza della pronuncia del giudice del gravame che ha ritenuto tardivo l’appello in quanto la sentenza di primo grado era stata notificata il 4 ottobre 2012 e l’appello risultava notificato il 4 dicembre 2012, quindi tardivamente; evidenzia parte ricorrente che, differentemente da quanto ritenuto dal giudice del gravame, la stessa aveva dato prova di avere consegnato l’atto all’ufficio postale in data 30 novembre 2012, e questo risulterebbe dall’elenco di consegna della raccomandata all’ufficio postale; a tal proposito, dall’esame del fascicolo di merito, acquisito da questa Corte con l’ordinanza resa a seguito dell’adunanza del giorno 8 febbraio 2021, si evince che l’avviso di ricevimento della notifica alla controricorrente, recante il numero 139055642125, è stato sottoscritto dalla stessa per ricevuta il 12 dicembre 2012; sebbene nel suddetto avviso non risulti indicata alcuna data di spedizione, tuttavia la ricorrente ha prodotto l’elenco degli atti consegnati all’ufficio postale in data 30 novembre 2012, fra i quali anche la spedizione avente il suddetto numero di protocollo, e risulta, altresì, apposto il timbro datario dell’ufficio postale recante la medesima data; questa Corte (Cass. Sez. Un., 29 maggio 2017, n. 13453) ha precisato che, ai fini del processo tributario, la data di presentazione delle raccomandate, consegnate all'ufficio postale, risultante dalla copia dell'elenco delle raccomandate consegnate per la spedizione alle [OSCURATO:PERSONA], che annovera il codice a barre identificativo e che reca il timbro postale, è certa e validamente attestata, risultando da atto equipollente a quelli pure contenenti lo stesso timbro, sia che questo 4 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 14227/2014 Numero sezionale 2038/2022 Numero di raccolta generale 19522/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 sia stato apposto sul piego postale, sia che lo sia stato sulla busta della raccomandata, secondo una prassi adottata dagli uffici postali, di notoria conoscenza, e riconducibile ad una nozione costituzionalmente adeguata delle dette disposizioni, anche in rispondenza della nozione ristretta delle inammissibilità processuali, posta a cardine interpretativo del contenzioso fiscale dalla Corte costituzionale (Cass.n. 24568 del 2014; conf. n. 7312 del 2006); sicché, ove sull'avviso di ricevimento manchino in tutto in parte, ovvero siano d'incerta paternità, i dati alfanumerici sulla data e l'ufficio postale di accettazione, essi sono surrogati, con efficacia di atto pubblico anche in difetto di sottoscrizione, dal timbro datario dell'ufficio postale di partenza che attesti l'avvenuta consegna per l'inoltro in forme e modi equipollenti a quelli della ricevuta di spedizione; con riferimento al caso di specie, deve dunque ritenersi che l’apposizione del timbro datario da parte dell’ufficio postale nell'elenco delle raccomandate consegnate per la spedizione dall’Agenzia delle entrate ha valore certificativo equipollente alla ricevuta di spedizione attestata dall’agente postale; non correttamente, dunque, il giudice del gravame ha ritenuto che la proposizione dell’appello fosse tardivo, non avendo valorizzato, al fine di accertare il momento della spedizione dell’atto, l’idoneità probatoria dell’elenco delle raccomandate consegnate per la spedizione dall’Agenzia delle entrate nel quale risulta apposto il timbro datario dell’ufficio postale; in realtà, tenuto conto del fatto che la data di spedizione risulta essere il 30 novembre 2012, l’appello era stato regolarmente proposto entro il termine del 3 dicembre 2012; l’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento, per carenza di interesse, del secondo motivo con il quale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 14227/2014 Numero sezionale 2038/2022 Numero di raccolta generale 19522/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 violazione dell’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, per avere nel merito rigettato l’appello senza alcuna idonea motivazione; in realtà, avendo il giudice del gravame rilevata la tardività della notifica dell’appello, non avrebbe potuto pronunciare sul merito della controversia, tenuto conto che, secondo questa Corte, qualora il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione (Cass. civ., 16 giugno 2020, n. 11675; Cass. Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31024); ne consegue l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, con conseguente cassazione della pronuncia censurata e rinvio alla Commissione tributaria regionale anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio; P.Q.M. La Corte: accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la pronuncia censurata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia