Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 34541/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

liere ha pronunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso n.23947/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 593/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 3 giugno 2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 3 giugno 2020, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avversola sentenza del 17 d icembre 2018 del T ribunale di Alessandria – che, revocato per tardività di notifica un decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:SOCIETA].,l 'aveva condannata a corrispondere all'opposta, quale corrispettivo per energia elettricasomministratale, euro 19.144,57 oltre interessi - , ritenendo che fossestato notificato entro il termine presso un erroneo domicilio del difensore dell'appellata, solo oltre dettotermine essendo stata rinnovata la notifica presso il domicilio corretto. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, sulla base di due motivi ; Eni s i è difesa con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che:

1. Il primo motivo denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c.,violazione e/o falsa applicazione degli articoli 327, 156 e 291 c.p.c., per avere la c orte territoriale dichiarato inammissibile l'appello omettendo di considerare che la pretesa nullità della prima notifica ( avvenuta il 19 giugno 2019) si sarebbe sanata ex tunc per la regolare costituzione in giudizio della appellata e comunque per il raggiungimento dello scopo.

Osserva la ricorrente che erroneamente il giudice d'appello avrebbe dichiarato invalido il primo tentativo di notifica dell'atto d'appello- notifica postale tentata il 19 giugno 2019 – affermando poi l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'articolo 327, comma primo, c.p.c. p er asserita tardività della seconda notifica- compiuta il 28 giugno 2019 – che , quale appellante , l'attuale ricorrente avrebbe compiuta“per mera cautela”.Invero, la prima notifica sarebbe stata dir e t ta all'indirizzo del difensore di controparte ed eletto da quest'ultima come domicilio, sito in Torino, corso Racconigin. 211 /M.

Sarebbe poi risultato , tuttavia, che il difensore di ENI si era trasferito in Torino, corso [OSCURATO:PERSONA] n. 22 durante il giudizio di primo grado senza comunicarlo in atti;e quindi “immediatamente” il 28 giugno 2019 il procuratore dell'appellante avrebbe notificato presso questo“nuovo” indirizzo .

Peraltro, l a Corte d'appello non ha tenuto in conto che E NI si era poi tempestivamente costituita -senza presentare impugnazione incidentale - , così sanando ex tuncla pretesa nullità della notifica postale del 19 giugno 2019, onde la notifica non sarebbe stata tardiva e l'impugnazione avrebbe dovuto qualificarsi ammissibile.Si invoca al riguardo l'insegnamento di S.U. 20 luglio 2016 n. 14917 e di S.U.18 aprile 2016 n. 7665 .

2. Il secondo motivo denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c.,violazione e/o falsa applicazione degli articoli 327 e 330 c.p.c. p er avere il giudice d'appello dichiarato inammissibile il gravame affermando che il procuratore dell'appellante avrebbe dovuto verificare il mutamento del domicilio del procuratore dell'appellata,benché questo fosse al di fuori del circondario del Tribunale diAlessandria.

Il giudice d'appello avrebbe motivato nel senso appena indicato , non considerando che l'appellante avrebbe immediatamente provveduto alla “seconda tempestiva notifica”all'esito del primo invio postale specificando che tale notifica sarebbe stata eseguita“alla luce della variazione, mai comunicata , di indirizzo di studio extra distrettoda parte del procuratore di controparte”.

La corte territoriale non avrebbe inoltre tenuto in conto che il difensore di ENI, appartenente al Foro di Torino,aveva eletto in primo grado il domicilio a Torino ma che la causa si era svolta ad Alessandria,e dunque in un diverso circondario.

L'attuale ricorrente avrebbe assunto il legittimo affidamento sul domicilio dell'avvocato di controparte, e il giudice d'appello comunque non avrebbe seguito il consolidato orientamento giurisprudenziale, ribadito da Cass. sez. 3, ord.3 dicembre 2019 n. 31459 , per cui , se avviene il trasferimento del difensore domiciliatario della parte cui si rivolge la notifica, occorre distinguere se il difensore“eserciti o meno la sua attività nel circondario del tribunale dove si svolge la controversia”, solo nel primo caso dovendo il notificante accertare quale sial'effettivo domicilio del difensore, anche tr a mit e l'albo professionale .

Nel caso in esame, l'appellante , ora ricorrente , avrebbe immediatamente provveduto alla notifica dell'appello presso il nuovo studio extradistrettuale dal procuratore di controparte, essendo trascorsi solo 8 giorni t r a la prima e la seconda notifica dell'atto d'appello.

D'altronde l'elezione di domicilio sarebbe “valevole per tutto il grado di giudizio ed altresì per la notifica dell'atto introduttivo del grado successivo” (cfr.articolo 330 c.p.c.). 3.1Vagliando congiuntamente i motivi, che vertono infatti sulla stessa tematica , si deve anzituttoosservare che la ricorrente invoca una giurisprudenza di questa Suprema Corte che può ben dirsi stabile a seguitoproprio di S.U. 20 luglio 2016 n.14916, massimata come segue : “ Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario,ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia "ex tunc", o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.”(principio ribadito nella coeva sentenza n. 14917 del 20/07/2016, non massimata e invocata dalla parte ricorrente).Su questa linea si collocanoCass.sez. 3, 9 marzo 2018 n.5663 e, tra i più recenti , Cass. sez. 3, 21 luglio 2021 n. 20840 (“ La notifica dell'atto di appello effettuata presso l'originario difensore revocato, anziché presso quello nominato in sua sostituzione, non è inesistente, atteso che il requisito del "collegamento" (o del "riferimento") tra il luogo della notificazione e il destinatario non rientra tra gli elementi costitutivi essenziali (rinvenibili nell'attività di trasmissione, svolta da soggetto qualificato, dotato "ex lege" del relativo potere, nonché nella fase di consegna, intesa come raggiungimento di uno degli esiti postivi dell'atto, in forza dei quali lo stesso possa considerarsi "ex lege" eseguito), idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, integrandone la fattispecie legale minima; pertanto, il requisito in parola si colloca fuori dal perimetro strutturale della notificazione e la sua assenza determina la nullità dell'atto processuale, sanabile con effetto "ex tunc" attraverso la costituzione dell'intimato o la sua rinnovazione, spontanea o su ordine del giudice”) e Cass. sez. 5, 20 ottobre 2022 n. 31085 (“ L'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso ditotale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità; l'inesistenza della notificazione non è sanabile per raggiungimento dello scopo…”) 3.2 Tuttavia,vige anche in questa fattispecie processuale uno dei più dirimenti canoni (come nelcampo sostanziale), cioè la diligenza , necessario requisito con cui quindi deve operare il notificante.Se, allora, il mancato rispetto del termine della notificadell'atto impugnativo discende dal non raggiunto perfezionamento di una notifica derivato dall'essere stata questa tentata in un luogo diverso rispetto a quello dove si trova il domicilio eletto- ovvero lo studio del difensore di controparte- allorquando il luogo esatto era da tempo noto ( il che , proprio per l'ineludibile applicazione del canone della diligenza , significa conosciuto o agevolmente conoscibile ) , tale violazione del termine non può non produrre l'effettodi tardività della impugnazione, diversamente ( cioè applicando in una simile fattispecie la giurisprudenza sopra riportata in ordine alla sanatoria ) “nullificandosi”il confine temporale del termine dettato dal legislatore .

Correttoè il riferimento di E NI al l'insegnamento giurisprudenziale di Cass. s ez. 1, 19 dicembre 2016 n. 26189,che descrive l 'effetto della carenza di diligenza, e in tal modo, a contrario, la sua misura idonea a governare la condotta di chi intende notificare: “La notificazione dell’atto di appello effettuata al procuratore domiciliatario mediante consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario l’ultimo giorno utile, senza che il notificante si sia accertato del cambio di domicilio del predetto procuratore ove quest’ultimo appartenga alla stessa circoscrizione del notificante, implica che l’eventuale difetto della notificazione sia imputabile allo stesso notificante, che non ha assolto all’onere di diligenza, sullo stesso gravante, del preventivo controllo dell’albo professionale, con conseguente inammissibilità dell’appello tardivamente proposto.

Invero, la legge professionale impone al procuratore di comunicare i successivi mutamenti del proprio domicilio solo nel caso di svolgimento di attività difensiva al di fuori del proprio distretto, mentre, in ambito locale, le esigenze processuali riconnesse alla conoscenza del domicilio del procuratore sono soddisfatte dalle relative annotazioni nell'albo professionale.” (sulla stessa lineav.

Cass. sez. 1, ord. 6-1, 8 agosto 2017n. 19733 ; e cfr. g ià Cass. sez. 3, 13 f ebbraio 2014 n. 3356 ). 3.3 Nel caso in esameeffettivamente, come segnala la controricorrente , in vari atti difensivi di quest'ultimaantecedenti alla pronuncia di primo grado figurava con evidenza il nuovo indirizzo dello studio del difensore appunto di ENI.

La presenza tutt'altro che celatadi questo elemento avrebbe allora dovuto , per chi agisce secondo una diligenza ordinaria , valere come comunicazione del mutamento dell'indirizzo rispetto a quello indicato nel l’ atto di costituzione in giudizio.

Invero , non occorre nella fattispecie una comunicazione formale , essendo sufficiente, proprio nell'ottica della diligenza che deve connotare il comportamento di ogni difensore, far pervenire la notizia a lla controparte con modalità idonee perrendere agevole la sua percezione: e così sono state quelle adottate dal difensore di ENI, essendo indicato l'indirizzo in capo all'atto difensivo scritto come immediato prosieguo della indicazione del nome del difensore che lo aveva redatto.

Si deve pertanto ritenere che l'attuale ricorrente abbia ricevuto, con modalità adeguata per una percezione concretizzante una normalediligenza,la notizia del nuovo domicilio ove avrebbe dovuto effettuare la notifica dell'atto di impugnazione.Non è pertanto applicabile la giurisprudenza che la ricorrente ha invocato,perché essa presuppone che chi non è riuscito a perfezionare la notifica non abbia tenuto una condotta negligente, bensì abbia compiuto il tentativo di notificare applicando il normale modusdi diligenza.

L'istituto della sanatoria non può infatti intervenire nel caso in cui il vizio da sanare sia attribuibile alla condotta negligente di chi altrimenti ne fruirebbe,non potendo certo valere come una sorta di“amnistia” rispetto ad una condotta giuridicamente ce n sur abile .

Se, dunque, la successiva notifica valida si è perfezionata oltre il termine normativo quale conseguenza del negligente precedente tentativo di notifica entro il termine, non si può non confermare la decisione del giudice d'appello , risultando infondate le doglianze della ricorrente, le quali hanno come presupposto una diligenza non applicata dalla ricorrente stessa.

4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con condanna della ricorrente a rifondere a controparte le spese,liquidate come da dispositivo.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condannala ricorrente a rifondere a l contro ricorrente le spese processuali, liquidate in un totale di €2700, oltre a € 200 per gli esborsi e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell'ulterior

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liere ha pronunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso n.23947/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 593/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 3 giugno 2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 3 giugno 2020, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avversola sentenza del 17 d icembre 2018 del T ribunale di Alessandria – che, revocato per tardività di notifica un decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:SOCIETA].,l 'aveva condannata a corrispondere all'opposta, quale corrispettivo per energia elettricasomministratale, euro 19.144,57 oltre interessi - , ritenendo che fossestato notificato entro il termine presso un erroneo domicilio del difensore dell'appellata, solo oltre dettotermine essendo stata rinnovata la notifica presso il domicilio corretto. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, sulla base di due motivi ; Eni s i è difesa con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 1. Il primo motivo denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c.,violazione e/o falsa applicazione degli articoli 327, 156 e 291 c.p.c., per avere la c orte territoriale dichiarato inammissibile l'appello omettendo di considerare che la pretesa nullità della prima notifica ( avvenuta il 19 giugno 2019) si sarebbe sanata ex tunc per la regolare costituzione in giudizio della appellata e comunque per il raggiungimento dello scopo. Osserva la ricorrente che erroneamente il giudice d'appello avrebbe dichiarato invalido il primo tentativo di notifica dell'atto d'appello- notifica postale tentata il 19 giugno 2019 – affermando poi l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'articolo 327, comma primo, c.p.c. p er asserita tardività della seconda notifica- compiuta il 28 giugno 2019 – che , quale appellante , l'attuale ricorrente avrebbe compiuta“per mera cautela”.Invero, la prima notifica sarebbe stata dir e t ta all'indirizzo del difensore di controparte ed eletto da quest'ultima come domicilio, sito in Torino, corso Racconigin. 211 /M. Sarebbe poi risultato , tuttavia, che il difensore di ENI si era trasferito in Torino, corso [OSCURATO:PERSONA] n. 22 durante il giudizio di primo grado senza comunicarlo in atti;e quindi “immediatamente” il 28 giugno 2019 il procuratore dell'appellante avrebbe notificato presso questo“nuovo” indirizzo . Peraltro, l a Corte d'appello non ha tenuto in conto che E NI si era poi tempestivamente costituita -senza presentare impugnazione incidentale - , così sanando ex tuncla pretesa nullità della notifica postale del 19 giugno 2019, onde la notifica non sarebbe stata tardiva e l'impugnazione avrebbe dovuto qualificarsi ammissibile.Si invoca al riguardo l'insegnamento di S.U. 20 luglio 2016 n. 14917 e di S.U.18 aprile 2016 n. 7665 . 2. Il secondo motivo denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c.,violazione e/o falsa applicazione degli articoli 327 e 330 c.p.c. p er avere il giudice d'appello dichiarato inammissibile il gravame affermando che il procuratore dell'appellante avrebbe dovuto verificare il mutamento del domicilio del procuratore dell'appellata,benché questo fosse al di fuori del circondario del Tribunale diAlessandria. Il giudice d'appello avrebbe motivato nel senso appena indicato , non considerando che l'appellante avrebbe immediatamente provveduto alla “seconda tempestiva notifica”all'esito del primo invio postale specificando che tale notifica sarebbe stata eseguita“alla luce della variazione, mai comunicata , di indirizzo di studio extra distrettoda parte del procuratore di controparte”. La corte territoriale non avrebbe inoltre tenuto in conto che il difensore di ENI, appartenente al Foro di Torino,aveva eletto in primo grado il domicilio a Torino ma che la causa si era svolta ad Alessandria,e dunque in un diverso circondario. L'attuale ricorrente avrebbe assunto il legittimo affidamento sul domicilio dell'avvocato di controparte, e il giudice d'appello comunque non avrebbe seguito il consolidato orientamento giurisprudenziale, ribadito da Cass. sez. 3, ord.3 dicembre 2019 n. 31459 , per cui , se avviene il trasferimento del difensore domiciliatario della parte cui si rivolge la notifica, occorre distinguere se il difensore“eserciti o meno la sua attività nel circondario del tribunale dove si svolge la controversia”, solo nel primo caso dovendo il notificante accertare quale sial'effettivo domicilio del difensore, anche tr a mit e l'albo professionale . Nel caso in esame, l'appellante , ora ricorrente , avrebbe immediatamente provveduto alla notifica dell'appello presso il nuovo studio extradistrettuale dal procuratore di controparte, essendo trascorsi solo 8 giorni t r a la prima e la seconda notifica dell'atto d'appello. D'altronde l'elezione di domicilio sarebbe “valevole per tutto il grado di giudizio ed altresì per la notifica dell'atto introduttivo del grado successivo” (cfr.articolo 330 c.p.c.). 3.1Vagliando congiuntamente i motivi, che vertono infatti sulla stessa tematica , si deve anzituttoosservare che la ricorrente invoca una giurisprudenza di questa Suprema Corte che può ben dirsi stabile a seguitoproprio di S.U. 20 luglio 2016 n.14916, massimata come segue : “ Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario,ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia "ex tunc", o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.”(principio ribadito nella coeva sentenza n. 14917 del 20/07/2016, non massimata e invocata dalla parte ricorrente).Su questa linea si collocanoCass.sez. 3, 9 marzo 2018 n.5663 e, tra i più recenti , Cass. sez. 3, 21 luglio 2021 n. 20840 (“ La notifica dell'atto di appello effettuata presso l'originario difensore revocato, anziché presso quello nominato in sua sostituzione, non è inesistente, atteso che il requisito del "collegamento" (o del "riferimento") tra il luogo della notificazione e il destinatario non rientra tra gli elementi costitutivi essenziali (rinvenibili nell'attività di trasmissione, svolta da soggetto qualificato, dotato "ex lege" del relativo potere, nonché nella fase di consegna, intesa come raggiungimento di uno degli esiti postivi dell'atto, in forza dei quali lo stesso possa considerarsi "ex lege" eseguito), idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, integrandone la fattispecie legale minima; pertanto, il requisito in parola si colloca fuori dal perimetro strutturale della notificazione e la sua assenza determina la nullità dell'atto processuale, sanabile con effetto "ex tunc" attraverso la costituzione dell'intimato o la sua rinnovazione, spontanea o su ordine del giudice”) e Cass. sez. 5, 20 ottobre 2022 n. 31085 (“ L'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso ditotale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità; l'inesistenza della notificazione non è sanabile per raggiungimento dello scopo…”) 3.2 Tuttavia,vige anche in questa fattispecie processuale uno dei più dirimenti canoni (come nelcampo sostanziale), cioè la diligenza , necessario requisito con cui quindi deve operare il notificante.Se, allora, il mancato rispetto del termine della notificadell'atto impugnativo discende dal non raggiunto perfezionamento di una notifica derivato dall'essere stata questa tentata in un luogo diverso rispetto a quello dove si trova il domicilio eletto- ovvero lo studio del difensore di controparte- allorquando il luogo esatto era da tempo noto ( il che , proprio per l'ineludibile applicazione del canone della diligenza , significa conosciuto o agevolmente conoscibile ) , tale violazione del termine non può non produrre l'effettodi tardività della impugnazione, diversamente ( cioè applicando in una simile fattispecie la giurisprudenza sopra riportata in ordine alla sanatoria ) “nullificandosi”il confine temporale del termine dettato dal legislatore . Correttoè il riferimento di E NI al l'insegnamento giurisprudenziale di Cass. s ez. 1, 19 dicembre 2016 n. 26189,che descrive l 'effetto della carenza di diligenza, e in tal modo, a contrario, la sua misura idonea a governare la condotta di chi intende notificare: “La notificazione dell’atto di appello effettuata al procuratore domiciliatario mediante consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario l’ultimo giorno utile, senza che il notificante si sia accertato del cambio di domicilio del predetto procuratore ove quest’ultimo appartenga alla stessa circoscrizione del notificante, implica che l’eventuale difetto della notificazione sia imputabile allo stesso notificante, che non ha assolto all’onere di diligenza, sullo stesso gravante, del preventivo controllo dell’albo professionale, con conseguente inammissibilità dell’appello tardivamente proposto. Invero, la legge professionale impone al procuratore di comunicare i successivi mutamenti del proprio domicilio solo nel caso di svolgimento di attività difensiva al di fuori del proprio distretto, mentre, in ambito locale, le esigenze processuali riconnesse alla conoscenza del domicilio del procuratore sono soddisfatte dalle relative annotazioni nell'albo professionale.” (sulla stessa lineav. Cass. sez. 1, ord. 6-1, 8 agosto 2017n. 19733 ; e cfr. g ià Cass. sez. 3, 13 f ebbraio 2014 n. 3356 ). 3.3 Nel caso in esameeffettivamente, come segnala la controricorrente , in vari atti difensivi di quest'ultimaantecedenti alla pronuncia di primo grado figurava con evidenza il nuovo indirizzo dello studio del difensore appunto di ENI. La presenza tutt'altro che celatadi questo elemento avrebbe allora dovuto , per chi agisce secondo una diligenza ordinaria , valere come comunicazione del mutamento dell'indirizzo rispetto a quello indicato nel l’ atto di costituzione in giudizio. Invero , non occorre nella fattispecie una comunicazione formale , essendo sufficiente, proprio nell'ottica della diligenza che deve connotare il comportamento di ogni difensore, far pervenire la notizia a lla controparte con modalità idonee perrendere agevole la sua percezione: e così sono state quelle adottate dal difensore di ENI, essendo indicato l'indirizzo in capo all'atto difensivo scritto come immediato prosieguo della indicazione del nome del difensore che lo aveva redatto. Si deve pertanto ritenere che l'attuale ricorrente abbia ricevuto, con modalità adeguata per una percezione concretizzante una normalediligenza,la notizia del nuovo domicilio ove avrebbe dovuto effettuare la notifica dell'atto di impugnazione.Non è pertanto applicabile la giurisprudenza che la ricorrente ha invocato,perché essa presuppone che chi non è riuscito a perfezionare la notifica non abbia tenuto una condotta negligente, bensì abbia compiuto il tentativo di notificare applicando il normale modusdi diligenza. L'istituto della sanatoria non può infatti intervenire nel caso in cui il vizio da sanare sia attribuibile alla condotta negligente di chi altrimenti ne fruirebbe,non potendo certo valere come una sorta di“amnistia” rispetto ad una condotta giuridicamente ce n sur abile . Se, dunque, la successiva notifica valida si è perfezionata oltre il termine normativo quale conseguenza del negligente precedente tentativo di notifica entro il termine, non si può non confermare la decisione del giudice d'appello , risultando infondate le doglianze della ricorrente, le quali hanno come presupposto una diligenza non applicata dalla ricorrente stessa. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con condanna della ricorrente a rifondere a controparte le spese,liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condannala ricorrente a rifondere a l contro ricorrente le spese processuali, liquidate in un totale di €2700, oltre a € 200 per gli esborsi e agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell'ulterior
Decreto Cassazione n. 34541/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris