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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12417/2022

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e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6993/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma presso quest'ultimo in via Asiago n. 9; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 7015/34/15 depositata il 16/12/2015, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: con la sentenza impugnata la CTR dichiarava inammissibile e comunque infondato l'appello dell'Ufficio quindi confermando la sentenza di primo grado che aveva dichiarata illegittima la cartella impugnata, portante somme dovute a titolo di IRPEF e altri tributi per gli anni 2003 e 2004; - ricorre a questa Corte l'[OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a cinque motivi; il contribuente resiste con controricorso illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.; Considerato che: - con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 53 c. 1 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate in quanto lo stesso non avrebbe censurato la circostanza relativa all'intervenuto annullamento dell'avviso di accertamento in forza dei quali era stata emessa la cartella oggetto del presente giudizio; - il motivo è fondato; - infatti, come si evince dal contenuto dell'atto di appello dell'[OSCURATO:PERSONA], debitamente trascritto in ricorso per cassazione a pag. 5 e seguenti nel rispetto del canone della c.d.

"autosufficienza" dei motivi di ricorso di fronte alla Corte Suprema, l'Ufficio aveva adeguatamente censurato proprio l'intervenuto annullamento da parte della CTR Lombardia con la sentenza n. 511/36/2015 dell'avviso di accertamento posto a base della cartella qui contestata; il passaggio sul punto è riportato in neretto a pag. 6 del ricorso per cassazione, sesto capoverso; - pertanto, nel ritenere non esser stata formulata in modo specifico (il che non è) tal critica alla sentenza di primo grado, la CTR ha violato il disposto dell'art. 53 del d.

Lgs. n. 546 del 1992; - i restanti motivi sono inammissibili: peraltro, per espressa affermazione contenuta in ricorso (pag. 7 dell'atto) gli stessi risultano proposti per "mera cautela difensiva e nella consapevolezza della loro Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 possibile inammissibilità"; come questa Corte anche di recente ha confermato (Cass. Sez. 1, ordinanza n. 11675 del 16/06/2020; Cass. Sez. 3, sentenza n. 17004 del 20/08/2015; Cass. Sez. 5, sentenza n. 27049 del 19/12/2014; Cass. Sez. 5, sentenza n. 27049 del 19/12/2014) ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della "potestas iudicandi", abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione; le eventuali argomentazioni di merito, rese "ad abundantiam" nella motivazione della sentenza, sono prive di effetti giuridici e non determinano alcun onere o interesse all'impugnazione in capo alla parte soccombente, che, ove proposta, va dichiarata inammissibile. - conclusivamente, in accoglimento del primo motivo ricorso la sentenza va cassata integralmente con rinvio al giudice dell'appello per nuovo esame della controversia nel rispetto dei principi sopra richiamati; p.q.m. accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara inammissibili i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6993/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma presso quest'ultimo in via Asiago n. 9; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 7015/34/15 depositata il 16/12/2015, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: con la sentenza impugnata la CTR dichiarava inammissibile e comunque infondato l'appello dell'Ufficio quindi confermando la sentenza di primo grado che aveva dichiarata illegittima la cartella impugnata, portante somme dovute a titolo di IRPEF e altri tributi per gli anni 2003 e 2004; - ricorre a questa Corte l'[OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a cinque motivi; il contribuente resiste con controricorso illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.; Considerato che: - con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 53 c. 1 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate in quanto lo stesso non avrebbe censurato la circostanza relativa all'intervenuto annullamento dell'avviso di accertamento in forza dei quali era stata emessa la cartella oggetto del presente giudizio; - il motivo è fondato; - infatti, come si evince dal contenuto dell'atto di appello dell'[OSCURATO:PERSONA], debitamente trascritto in ricorso per cassazione a pag. 5 e seguenti nel rispetto del canone della c.d. "autosufficienza" dei motivi di ricorso di fronte alla Corte Suprema, l'Ufficio aveva adeguatamente censurato proprio l'intervenuto annullamento da parte della CTR Lombardia con la sentenza n. 511/36/2015 dell'avviso di accertamento posto a base della cartella qui contestata; il passaggio sul punto è riportato in neretto a pag. 6 del ricorso per cassazione, sesto capoverso; - pertanto, nel ritenere non esser stata formulata in modo specifico (il che non è) tal critica alla sentenza di primo grado, la CTR ha violato il disposto dell'art. 53 del d. Lgs. n. 546 del 1992; - i restanti motivi sono inammissibili: peraltro, per espressa affermazione contenuta in ricorso (pag. 7 dell'atto) gli stessi risultano proposti per "mera cautela difensiva e nella consapevolezza della loro Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 possibile inammissibilità"; come questa Corte anche di recente ha confermato (Cass. Sez. 1, ordinanza n. 11675 del 16/06/2020; Cass. Sez. 3, sentenza n. 17004 del 20/08/2015; Cass. Sez. 5, sentenza n. 27049 del 19/12/2014; Cass. Sez. 5, sentenza n. 27049 del 19/12/2014) ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della "potestas iudicandi", abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione; le eventuali argomentazioni di merito, rese "ad abundantiam" nella motivazione della sentenza, sono prive di effetti giuridici e non determinano alcun onere o interesse all'impugnazione in capo alla parte soccombente, che, ove proposta, va dichiarata inammissibile. - conclusivamente, in accoglimento del primo motivo ricorso la sentenza va cassata integralmente con rinvio al giudice dell'appello per nuovo esame della controversia nel rispetto dei principi sopra richiamati; p.q.m. accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara inammissibili i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità. Cos
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