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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 18884/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 19-04-2021 del Tribunale di Monza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza di patteggiamento del 19 aprile 2021, il Tribunale di Monza applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata e condizionalmente sospesa di mesi 4 di reclusione e 150 euro di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73 commi 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestato per aver detenuto illecitamente sostanza stupefacente di tipo cocaina, per un quantitativo pari a 2,55 grammi, suddivisi in 5 dosi; fatto accertato in Burago di Molgora il 16 luglio 2018.

Con la medesima sentenza, il Tribunale disponeva altresì il sequestro conservativo, ai sensi dell'art. 316 cod. proc. pen., del denaro in sequestro, "a garanzia del pagamento della pena pecuniaria e delle spese del procedimento, fino alla concorrenza di tale importo, con restituzione della somma residua".

2. Avverso la sentenza del Tribunale, Bonilla, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa deduce la violazione dell'art. 316, 444 comma 2, 445 comma 1 cod. pen., contestando la statuizione relativa al sequestro conservativo, in base al rilievo secondo cui, essendo la pena applicata inferiore a due anni di pena detentiva, la sentenza non comporta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali; né il sequestro poteva essere disposto a garanzia del pagamento della pena pecuniaria, avendo il giudice riconosciuto, in conformità con la richiesta delle parti, il beneficio della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. In via preliminare, deve essere innanzitutto affermata l'ammissibilità dell'odierno ricorso, dovendosi richiamare la condivisa, seppur non unanime, affermazione di questa Corte (cfr. n. 37858 del 18/06/2015, Rv. 265189 e Sez. 3, n. 3265 del 29/11/2012, dep. 2013, Rv. 254683), secondo cui l'ordinanza con cui, all'esito del giudizio (nella specie di applicazione della pena), il sequestro probatorio è convertito in sequestro conservativo, è ricorribile per cassazione.

Si è infatti precisato che, in caso di sequestro conservativo adottato con sentenza, l'imputato può sollecitarne il riesame solo attraverso l'impugnazione della sentenza medesima, non potendo altrimenti impedire l'irrevocabilità della pronuncia e, conseguentemente, l'inammissibilità di un'autonoma richiesta di riesame; invero, ove si dovesse instaurare un procedimento autonomo, con il necessario passaggio dinanzi al Tribunale del riesame, finirebbe per rendersi inutile l'impugnazione stessa del provvedimento di conversione del sequestro in quanto, per effetto di quanto disposto dall'art. 320 cod. proc. pen., il sequestro

4. conservativo si converte ope legis in pignoramento, una volta divenuta irrevocabile la sentenza penale di condanna, per cui il passaggio in giudicato della sentenza renderebbe inammissibile la proposizione dell'istanza di riesame.

2. Tanto premesso, deve evidenziarsi che l'impugnazione è fondata nel merito, non ravvisandosi nel caso di specie i presupposti del sequestro conservativo: quest'ultimo, infatti, a norma dell'art. 316 cod. proc. pen., è applicabile "se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato".

Nella vicenda in esame, invero, questa esigenza non si rinviene, atteso che la pena concordata dalle parti è inferiore a due di reclusione, per cui, ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen., la sentenza di patteggiamento non comporta il pagamento delle spese del procedimento, mentre, quanto alla pena pecuniaria, deve rimarcarsi che all'imputato è stata riconosciuta la sospensione condizionale della pena, per cui non si pone, almeno fino all'eventuale revoca del beneficio concesso, un problema di esigibilità della pena pecuniaria applicata.

Ma, soprattutto, anche a volere superare la questione della sospensione condizionale della pena pecuniaria, non può non evidenziarsi che, nella statuizione sul sequestro conservativo, non sono state in alcun modo illustrate dal Tribunale, né si evincono, le ragioni in forza delle quali, in concreto, si siano ritenute mancanti o suscettibili di disperdersi le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, pena pecuniaria peraltro fissata nell'esiguo importo di 150 euro.

Ne consegue che il capo della sentenza con cui è stato disposto il sequestro conservativo deve essere considerato illegittimo, stante la palese insussistenza nel caso di specie dei requisiti previsti dall'art. 316 cod. proc. pen. 3.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al disposto sequestro conservativo, statuizione che va eliminata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al disposto sequestro conservativo, statuizione che elimina.

Così deciso il 23/02/2022 li

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 19-04-2021 del Tribunale di Monza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza di patteggiamento del 19 aprile 2021, il Tribunale di Monza applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata e condizionalmente sospesa di mesi 4 di reclusione e 150 euro di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73 commi 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestato per aver detenuto illecitamente sostanza stupefacente di tipo cocaina, per un quantitativo pari a 2,55 grammi, suddivisi in 5 dosi; fatto accertato in Burago di Molgora il 16 luglio 2018. Con la medesima sentenza, il Tribunale disponeva altresì il sequestro conservativo, ai sensi dell'art. 316 cod. proc. pen., del denaro in sequestro, "a garanzia del pagamento della pena pecuniaria e delle spese del procedimento, fino alla concorrenza di tale importo, con restituzione della somma residua". 2. Avverso la sentenza del Tribunale, Bonilla, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa deduce la violazione dell'art. 316, 444 comma 2, 445 comma 1 cod. pen., contestando la statuizione relativa al sequestro conservativo, in base al rilievo secondo cui, essendo la pena applicata inferiore a due anni di pena detentiva, la sentenza non comporta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali; né il sequestro poteva essere disposto a garanzia del pagamento della pena pecuniaria, avendo il giudice riconosciuto, in conformità con la richiesta delle parti, il beneficio della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. In via preliminare, deve essere innanzitutto affermata l'ammissibilità dell'odierno ricorso, dovendosi richiamare la condivisa, seppur non unanime, affermazione di questa Corte (cfr. n. 37858 del 18/06/2015, Rv. 265189 e Sez. 3, n. 3265 del 29/11/2012, dep. 2013, Rv. 254683), secondo cui l'ordinanza con cui, all'esito del giudizio (nella specie di applicazione della pena), il sequestro probatorio è convertito in sequestro conservativo, è ricorribile per cassazione. Si è infatti precisato che, in caso di sequestro conservativo adottato con sentenza, l'imputato può sollecitarne il riesame solo attraverso l'impugnazione della sentenza medesima, non potendo altrimenti impedire l'irrevocabilità della pronuncia e, conseguentemente, l'inammissibilità di un'autonoma richiesta di riesame; invero, ove si dovesse instaurare un procedimento autonomo, con il necessario passaggio dinanzi al Tribunale del riesame, finirebbe per rendersi inutile l'impugnazione stessa del provvedimento di conversione del sequestro in quanto, per effetto di quanto disposto dall'art. 320 cod. proc. pen., il sequestro 4. conservativo si converte ope legis in pignoramento, una volta divenuta irrevocabile la sentenza penale di condanna, per cui il passaggio in giudicato della sentenza renderebbe inammissibile la proposizione dell'istanza di riesame. 2. Tanto premesso, deve evidenziarsi che l'impugnazione è fondata nel merito, non ravvisandosi nel caso di specie i presupposti del sequestro conservativo: quest'ultimo, infatti, a norma dell'art. 316 cod. proc. pen., è applicabile "se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato". Nella vicenda in esame, invero, questa esigenza non si rinviene, atteso che la pena concordata dalle parti è inferiore a due di reclusione, per cui, ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen., la sentenza di patteggiamento non comporta il pagamento delle spese del procedimento, mentre, quanto alla pena pecuniaria, deve rimarcarsi che all'imputato è stata riconosciuta la sospensione condizionale della pena, per cui non si pone, almeno fino all'eventuale revoca del beneficio concesso, un problema di esigibilità della pena pecuniaria applicata. Ma, soprattutto, anche a volere superare la questione della sospensione condizionale della pena pecuniaria, non può non evidenziarsi che, nella statuizione sul sequestro conservativo, non sono state in alcun modo illustrate dal Tribunale, né si evincono, le ragioni in forza delle quali, in concreto, si siano ritenute mancanti o suscettibili di disperdersi le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, pena pecuniaria peraltro fissata nell'esiguo importo di 150 euro. Ne consegue che il capo della sentenza con cui è stato disposto il sequestro conservativo deve essere considerato illegittimo, stante la palese insussistenza nel caso di specie dei requisiti previsti dall'art. 316 cod. proc. pen. 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al disposto sequestro conservativo, statuizione che va eliminata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al disposto sequestro conservativo, statuizione che elimina. Così deciso il 23/02/2022 li
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