CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06551/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 33691/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato perché i reati allo stesso ascritti sono estinti per intervenuta prescrizione; Letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], tempestivamente depositata, che ha sviluppato argomentazioni a sostegno dell'ammissibilità e della fondatezza del ricorso le quali, tuttavia, non sono idonee ad incidere sulle considerazioni di seguito sviluppate; Rilevato che il motivo unico di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento per difetto della condizione di procedibilità in luogo della declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione- è manifestamente infondato perché la mancanza della condizione di procedibilità e la relativa causa di proscioglimento vengono in rilievo solo quando sono evidenti ex art 129, comma 2, cod. pen. (come si ricava da Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273); Considerato che, nel caso di specie, tale evidenza non vi è perché in atti è presente una querela sporta dalle persone offese che riguarda fatti che possono essere identificati in quelli per cui si procede. E se è vero che l'indicazione del nome e del cognome del querelato non corrispondono a quelli dell'odierno ricorrente, tale dlato non rileva ai fini della validità della condizione di procedibilità (che, a prescindere dall'indicazione nominativa del soggetto responsabile, a norma dell'art. 123 cod. pen., si estende a tutti coloro che hanno commesso il reato), dal momento che la corrispondenza degli altri dati anagrafici, nonché il contenuto della querela e la provenienza dell'atto dalle odierne persone offese lasciano ritenere che si tratti di un mero errore materiale. Considerato, inoltre, in risposta a quanto sostenuto nella memoria presentata dalla difesa del prevenuto, che la definizione, data dalla Vinciguerra, delle frasi proferite nei suoi confronti come "offensive" e non minatorie non toglie valenza alla sua querela, giacché non spetta al querelante la definizione giuridica del reato commesso ai suoi danni; Considerato, peraltro, che non vi era motivo di appello che riguardasse la riferibilità della querela alle minacce; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18