CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22977/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'Il novembre 2020, la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata in data 21 giugno 2017 dal Tribunale di Ferrara in composizione monocratica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riqualificando la imputazione di cui agli art. 624 bis, 61 n.2 cod. pen. di cui al capo C) in quella di cui agli artt. 624, 61 n.2 cod. pen., rideterminando la pena complessiva in anni tre di reclusione ed euro 700,00 di multa e revocando la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, confermando nel resto. Il Tribunale di Ferrara all'esito del giudizio di primo grado, riqualificato il reato di cui al capo a) di cui all'art.648 bis cod. pen. nel delitto di furto aggravato ai sensi degli artt. 624 e 625 n. 7 cod. pen e il reato di cui al capo C) nel delitto di cui all'art.624 bis, 61 n.2 cod. pen., riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati di cui ai capi a) e c) diversamente qualificati e il delitto di cui all'art.490 cod. pen. di cui al capo b), disapplicata la contestata recidiva, lo condannava alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 200,00 di multa. La accusa, come diversamente qualificati i capi A) e C), attiene al furto di una vettura [OSCURATO:PERSONA] alla quale erano state apposte targhe appartenenti ad altra vettura, anche esse oggetto di furto. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con l'unico motivo, è stata dedotta la violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al giudizio di affermazione della penale responsabilità del ricorrente avuto riguardo alla quantificazione della pena per il reato di cui al capo C), come diversamente qualificato, nonché alla determinazione della pena finale. In particolare la Corte territoriale avrebbe omesso di specificare la pena base considerata per il reato di cui all'art. 624 cod.pen. di cui al capo C), per poi aumentare la stessa in relazione alla circostanza aggravante contestata di cui all'art. 61 n.2 cod. pen. La Corte ha invece indicato unicamente la pena finale comprensiva anche dell'aumento per la circostanza aggravante contestata, non consentendo di conoscere il percorso motivazionale seguito nel discostarsi dal minimo edittale. La motivazione risulterebbe inoltre carente quanto alla indicazione dei criteri applicati per determinare l'aumento a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione in relazione al capo A) e al capo B), aumento sproporzionato con particolare riferimento al capo B) (pari quasi al cumulo materiale), nonostante fosse stato proposto un autonomo motivo di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. Il primo dei motivi di censura evidenzia la sussistenza di un obbligo per il giudice di fornire calcoli distinti per il reato base (art. 624 cod. pen.) e per la contestata circostanza aggravante (art. 61 n. 2 cod. pen.), obbligo non espressamente e normativamente previsto, ben potendo i due parametri essere oggetto di una valutazione complessiva. Il limite da osservare resta quello della pena legale e del contenimento della pena nei limiti edittali con possibili ricadute rilevanti in punto di oneri motivazionali nella ipotesi di significativi discostamenti dai limiti minimi edittali previsti. La pena base irrogata nel caso di specie è legale atteso che la stessa si mantiene nei limiti edittali. 2.1. Quanto poi alla entità della pena e alla concreta determinazione del trattamento sanzionatorio, avuto riguardo al quantum di pena applicato a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati contestati, in primo luogo le statuizioni relative sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora - come nella specie- risulti sufficientemente motivata la soluzione data dal giudice in ossequio al potere discrezionale previsto dagli articoli 132 e 133 cod. pen (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 Rv. 271243) 2.2. Con specifico riferimento alla motivazione a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione, le Sezioni Unite (S.U. n.47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv.282269) hanno fissato il principio di diritto in base al quale: <<In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite». Nella richiamata pronunzia la Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. 2.2.1 Nella specie, la sentenza impugnata, dopo avere esaustivamente motivato in ordine alle ragioni per le quali la pena rideterminata era comunque superiore al minimo edittale (gravità del fatto inseritasi in una più ampia operazione illecita volta a impedire la identificazione di un'altra res come di provenienza delittuosa; capacità a delinquere dell'imputato che ha commesso il fatto violando la misura cautelare cui era sottoposto), ha poi individuato con precisione il quantum di aumento in relazione a ciascun reato per il quale è stato riconosciuto il vincolo della continuazione, specificando altresì che la misura stabilita per l'aumento si presentava "equa e proporzionata al disvalore del fatto sotto il profilo oggettivo e soggettivo". Può dunque ritenersi che la sentenza impugnata abbia operato buon governo dei principi fissati dalla recente indicazione delle Sezioni unite della Corte richiamata, con conseguente inammissibilità del ricorso. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 19 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] en esnsore [OSCURATO:PERSONA] te Grazia o [OSCURATO:PERSONA] /2 [OSCURATO:PERSONA]