CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 25824/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Novara in data 20.4.2021, all'esito di dibattimento instaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi due di arresto ed Euro 2000 di ammenda oltre alla sospensione della patente di guida per mesi tre. L'imputato era stato rintracciato alla guida di un autoveicolo benché la patente di guida gli fosse stata revocata sin dal 2.1.2012 con decreto del Prefetto di Novara reputando che la condotta a lui addebitata non rientrasse tra quelle oggetto di depenalizzazione essendo già stata contestata nel 2017 eguale violazione sanzionata in via amministrativa. 2. Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 116 comma 17 C.d.S. e vizio di motivazione. Assume che non vi é la prova della definitività dell'accertamento relativo alla asserita precedente violazione della medesima norma. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod.pen. ed il vizio di motivazione. Assume che la sentenza impugnata non ha spiegato le ragioni per cui non possono essere valorizzate le spiegazioni rese dal prevenuto. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 53 della I. n. 689 del 1981 ed il vizio di motivazione. Assume che a fronte della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria la Corte d'appello ha apoditticamente concluso che l'imputato non offre sufficienti garanzie di solvibilità mentre tale tipo di valutazione non dovrebbe trovare ingresso. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso é fondato, con assorbimento del restante motivo.Va premesso che il reato di guida senza patente, nell'ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, non è stato depenalizzato dall'art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 e si configura come fattispecie autonoma di reato, rispetto al quale la recidiva integra un elemento costitutivo (cfr. Sez. 4 n. 42285 del 10/5/2017, Rv. 270882). L'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 8/2016 cit. ha, infatti, escluso espressamente l'applicabilità dell'intervenuta abrogatio criminis alle ipotesi aggravate delle fattispecie incluse nell'intervento di depenalizzazione, esso riguardando solo le violazioni «per le quali è prevista la sola pena della multa e dell'ammenda» (art. 1 comma 1). Il secondo comma della disposizione, peraltro, ha cura di delimitare espressamente l'ambito di applicazione della disciplina del primo, prevedendo che - se alla fattispecie base punita con la sola pena pecuniaria è associata anche una ipotesi aggravata punibile con pena detentiva, anche alternativa e congiunta - la stessa deve ritenersi figura autonoma di reato, come tale esclusa, quindi, dal novero delle fattispecie per le quali opera l'intervento abrogativo. Ai fini dell'integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato (Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017 - dep. 2018, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27220901; Sez. 4, n. 27504 del 26/04/2017, P, Rv. 27070701; Sez. 4, n. 48779 del 21/09/2016, P.M. in proc. S, Rv. 26824701). Tale orientamento, che va qui ribadito, si richiama alla definizione del concetto di "recidiva nel biennio" che è stata formulata per l'identica locuzione rinvenibile nella disciplina del reato di guida in stato di ebbrezza, in relazione al quale non si è mai dubitato che essa implichi l'avvenuto definitivo accertamento giudiziale di un precedente reato della medesima specie, con la sola precisazione che ai fini della recidiva occorre guardare alla data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente rispetto a quello per il quale si procede e non la data di commissione dello stesso (Sez. 4, n. 40617 del 30/04/2014, P.M. e Mauro, Rv. 26030401). Tale impostazione merita di essere confermata anche per la recidiva di illeciti amministrativi in caso di guida senza patente, avuto riguardo alla previsione dell'art. 5 del d.lgs. n. 8/2016, secondo cui "Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato". In tal senso il 'nuovo' reato di guida senza patente contempla una nozione di recidiva che attribuisce rilevanza agli episodi di guida senza patente non più aventi rilievo penale, i quali tuttavia devono essere stati accertati in via definitiva dall'autorità amministrativa, essendo evidente che fino a quando la (precedente) violazione amministrativa sia suscettibile di annullamento, di essa non si potrà tenere conto ai fini della sussistenza del reato in questione. 2. Posti tali principi nella specie la Corte territoriale ha ritenuto che sì può ritenere pacificamente provato il carattere definitivo dell'accertamento dell'illecito amministrativo senza che tuttavia ne sia stata fornita la prova. In conclusione la sentenza va annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché