CNELTesto definitivoSezione TessiliDecisione del 1 gennaio 2024
CNEL n. D231/2024
Testo integrale del provvedimento
CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: D231
Titolo CCNL: CCNL per i lavoratori dipendenti dalle aziende che producono addobbi e ornamenti natalizi, giocattoli, giochi, modellismo, articoli di puericultura
Titolo accordo: CCNL per i lavoratori dipendenti dalle aziende che producono addobbi e ornamenti natalizi, giocattoli, giochi e modellismo, articoli di puericultura
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: TESSILI
Sottosettori: settore giocattoli, giochi, modellismo
Parti datoriali: ASSOGIOCATTOLI
Parti sindacali: CISL; FEMCA CISL; CGIL; UIL; UILTEC UIL; FILCTEM CGIL
Decorrenza: 2024-01-01
Scadenza: 2026-12-31
Stipula: 2024-06-12
Stato: Acquisito
Identificativo: 20725
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=219484
--- Testo contratto ---
ASSOGIOCATTOLI
ASSOCIAZIONE ITALIANA IMPRESE
ADDOBBI e ORNAMENTI NATALIZI,
GIOCATTOLI, GIOCHI e MODELLISMO,
ARTICOLI DI PUERICULTURA
FEMCA - CISL
FILCTEM - CGIL
UILTEC - UIL
Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro
per i lavoratori dipendenti delle aziende
che producono addobbi e ornamenti natalizi,
giocattoli, giochi e modellismo,
articoli di puericultura
12 GIUGNO 2024
ASSOGIOCATTOLI
ASSOCIAZIONE ITALIANA IMPRESE
ADDOBBI e ORNAMENTI NATALIZI,
GIOCATTOLI, GIOCHI e MODELLISMO,
ARTICOLI DI PUERICULTURA
FEMCA – CISL
FILCTEM – CGIL
UILTEC - UIL
Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro
per i lavoratori dipendenti delle aziende che
producono addobbi e ornamenti natalizi,
giocattoli, giochi e modellismo,
articoli di puericultura
12 giugno 2024
Milano, addì 12 giugno 2024
Tra
l’ ASSOCIAZIONE ITALIANA IMPRESE ADDOBBI E ORNAMENTI NATALIZI,
GIOCATTOLI, GIOCHI E MODELLISMO , ARTICOLI DI PUERICULTURA,
rappresentata per delega dal Presidente Gianf ranco Ranieri, assistito dal Direttore
Maurizio Cutrino, con la partecipazione della delegazione imprenditoriale composta
dai Signori: Folco Castaldo, Stefano Orlandoni, Stefano Quercetti, Emilio Zampetti,
Andrea Ziella.
e
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI TESSILI ENERGIA
MANIFATTURIERI (FILCTEM) CGIL
Rappresentata dal Segretario Generale Marco Falcinelli, dalla Segretaria Nazionale
Cinzia Maiolini, dal funzionario nazionale Mauro Casola congiuntamente alla
Segreteria nazionale e la delegazione trattante FILCTEM CGIL. Con l’assistenza
della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL).
FEDERAZIONE ENERGIA MODA CHIMICA E AFFINI (FEMCA)
Rappresentata dalla Segretaria Generale Nora Garofalo, dai Segretari Nazionali
Raffaele Salvatoni, Sebastiano Tripoli, Lorenzo Zoli, Giovanni Rizzuto e dal
Comparto Moda rappresentato da Ivano Dalla Brea ed Erminio Sciore,
congiuntamente al Comitato Esecutivo Nazionale, dai componenti la Delegazione
Trattante e assistiti dal Segretario Generale della CISL, Luigi Sbarra.
UNIONE ITALIANA LAVORATORI TESSILE ENERGIA CHIMICA (UILTEC)
Rappresentata dalla Segretaria Generale Daniela Piras e dai Segretari Nazionali
Daniele Bailo, Marco Pantò, Livia Raffaglio , dal tesoriere Robert Freiherr von der
Heyden-Rynsch, dai funzionari nazionali Antonella Maggio e Alessandro Rossini,
dalla delegazione trattante di comparto, con l’assistenza della UIL (U nione Italiana
del Lavoro) nella persona del Segretario Generale Pierpaolo Bombardieri
è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, da valere per le
Aziende e per i lavoratori loro dipendenti produttrici di: addobbi e ornamenti natalizi,
giocattoli, giochi e modellismo, articoli di puericultura.
Le Parti si danno atto di aver tenuto presente, nella redazione del presente contratto,
gli accordi interconfederali vigenti, le cui norme, anche se non esplicitamente citate,
si intendono qui richiamate ad ogni effetto utile.
PARTE GENERALE
CAPITOLO I
INDICE
CLAUSOLE RIGUARDANTI IL CONTRATTO COLLETTIVO
Pag.
Art. 1 Applicazione del contratto – Condizioni di miglior favore 9
Art. 2 Controversie individuali e collettive 9
Art. 3 Distribuzione del contratto – Quota spesa rinnovo
contrattuale
10
Art. 4 Esclusivi di stampa 10
Art. 5 Decorrenza e durata 11
Art. 6 I livelli di contrattazione 11
Art. 7 Il contratto collettivo nazionale di lavoro 12
Art. 8 Regolamentazione della contrattazione aziendale 12
Art. 8 bis Informazioni relative al contratto di assunzione individuale 15
CAPITOLO II
SISTEMA DI INFORMAZIONI
Pag.
Art. 9 Relazioni sindacali – Formazione sindacale – Impresa
dimensione europea
16
Art. 10 Formazione professionale 23
Art. 10 bis Formazione continua 25
Art. 11 Lavoro esterno 25
Art. 12 Contrazione temporanea dell’orario di lavoro 28
Art. 13 Mobilità interna della manodopera 28
Art. 14 Mobilità esterna della manodopera 28
Art. 15 Decentramento 29
Art. 15 bis Monitoraggio appalti 29
CAPITOLO III
ISTITUTI DI CARATTERE SINDACALE
Pag.
Art. 16 Rappresentanze Sindacali Unitarie 30
Art. 17 Commissione interna e delegato di impresa 32
Art. 18 Assemblee 32
Art. 19 Permessi per cariche sindacali ed aspettativa 33
Art. 20 Affissioni 34
Art. 21 Versamento dei contributi sindacali 34
Art. 22 Patronati 35
INDICE
CAPITOLO IV
SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
Pag.
Art. 23 Assunzione – Visite mediche 36
Art. 24 Periodo di prova 37
Art. 25 Apprendistato 37
Art. 26 Contratto a tempo determinato 41
Art. 27 Lavoro delle donne e dei minori 44
Art. 28 Azioni positive per le pari opportunità 44
Art. 29 Inquadramento unico dei lavoratori 44
Art. 29bis Commissione per lo studio della riforma del sistema di
inquadramento
46
Art. 30 Passaggio di mansioni e qualifica 46
Art. 31 Orario di lavoro 47
Art. 32 Inizio e fine del lavoro 49
Art. 33 Flessibilità dell’orario normale settimanale di lavoro 49
Art. 34 Lavoro straordinario, notturno e festivo 51
Art. 35 Banca delle ore individuali 53
Art. 36 Maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno, festivo 53
Art. 37 Regime di orario a tempo parziale 54
Art. 38 Telelavoro e lavoro agile 57
Art. 39 Disciplina del contratto di somministrazione di lavoro a
tempo determinato
63
Art. 40 Lavoro a turni 64
Art. 41 Lavori discontinui 64
Art. 42 Riposo settimanale 65
Art. 43 Festività 65
Art. 44 Andamento attività produttiva 66
Art. 45 Recupero delle ore di lavoro perdute 66
Art. 46 Definizione ed elementi della retribuzione contrattuale 66
Art. 47 Aumenti periodici di anzianità 67
Art. 48 Premio di produzione 68
Art. 49 Determinazione della retribuzione orario 68
Art. 50 Corresponsione della retribuzione 68
Art. 51 Tredicesima mensilità 69
Art. 52 Permessi di entrata e di uscita 69
Art. 53 Permessi, assenze ed aspettativa 70
Art. 54 Ferie e permessi solidali 72
Art. 55 Lavoratori tossicodipendenti – Conservazione del posto 72
Art. 56 Lavoratori diversamente abili 73
Art. 57 Assenze per malattia ed infortunio non sul lavoro 74
Art. 58 Infortunio sul lavoro e malattia professionale 77
Art. 59 Tutela della maternità 77
Art. 60 Congedi parentali e per malattia dei figli 78
Art. 61 Congedo matrimoniale 80
INDICE
Pag,
Art. 61bis Congedi per le donne vittime di violenza di genere 80
Art. 62 Servizio militare o volontario civile 80
Art. 63 Iniziative a sostegno della formazione continua 81
Art. 64 Facilitazioni per i lavoratori studenti 83
Art. 65 Mense aziendali 84
Art. 66 Ambiente di lavoro 85
Art. 66 bis Deversity and inclusion 90
Art. 67 Disciplina aziendale 91
Art. 68 Divieti 91
Art. 69 Consegna e conservazione degli utensili e del materiale 91
Art. 70 Visita di inventario e controllo 91
Art. 71 Provvedimenti disciplinari 92
Art. 72 Multe e sospensioni 92
Art. 73 Licenziamento per mancanze 93
Art. 74 Trattenute per risarcimento danni 94
Art. 75 Trasformazione, trapasso, cessazione e fallimento
dell’Azienda
94
Art. 76 Certificato di lavoro e restituzione documenti di lavoro 94
Art. 77 Trattamento di fine rapporto 94
Art. 78 Indennità in caso di morte 95
Art. 79 Previdenza Complementare 95
Art. 80 Assistenza sanitaria integrativa 96
PARTE OPERAI
Pag.
Art. 81 Sospensione e interruzione di lavoro 97
Art. 82 Trasferte 97
Art. 83 Trasferimento 97
Art. 84 Ferie 97
Art. 85 Trattamento economico di malattia 98
Art. 86 Modalità di corresponsione della retribuzione 100
Art. 87 Lavoro a cottimo 101
Art. 88 Preavviso di licenziamento e di dimissioni 102
PARTE INTERMEDI
Pag.
Art. 89 Preavviso di licenziamento e di dimissioni 104
Art. 90 Clausola di rinvio 105
INDICE
PARTE IMPIEGATI
Pag.
Art. 91 Lavoratori con funzioni direttive 106
Art. 92 Indennità maneggio denaro - Cauzione 106
Art. 93 Trattamento economico di malattia 106
Art. 94 Ferie 107
Art. 95 Elementi della retribuzione 108
Art. 96 Trasferta 109
Art. 97 Trasferimenti 109
Art. 98 Alloggio 110
Art. 99 Preavviso di licenziamento e di dimissioni 110
Art. 100 Norme particolari per i quadri 111
ALLEGATI
Pag.
All. 1 Tabelle retributive 112
All. 2 Declaratorie ed esemplificazioni (in vigore fino al 30.09.1993) 113
All. 2 bis Declaratorie ed esemplificazioni (in vigore dal 01.10.1993) 118
All. 3 Valori mensili del premio di produzione - Tabella 123
All. 4 Aumenti periodi di anzianità 124
All. 5 Regolamento del lavoro a domicilio 125
All. 6 Verbale di accordo 130
All. 7 Apprendistato professionalizzante - Profili formativi
e modalità di erogazione della formazione
131
All. 8 Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi
di lavoro
181
PROTOCOLLI
Pag.
Prot. 1 Processi di ristrutturazione/contrazione dell’orario di lavoro 186
Prot. 2 Tutela della dignità personale dei lavoratori 187
Prot. 3 Protocollo sulle modalità di esecuzione della trattenuta
e del versamento della quota di sottoscrizione contrattuale
richiesta da FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL e UILTEC-UIL
ai lavoratori non iscritti a seguito del rinnovo del CCNL
195
Prot. 4 Codice di condotta 199
Prot. 5 Protocollo d’intesa sulla bilateralità - Programma delle
attività dell’Osservatorio Nazionale per il triennio 2016-2019
203
Prot. 6 Protocollo d’intesa sulla gestione della flessibilità 204
Prot. 7 Linee guida sulla Partecipazione 208
Prot. 8 Linee Guida per la promozione della RSI
(Responsabilità Sociale di Impresa)
211
9
PARTE GENERALE
Capitolo I
CLAUSOLE RIGUARDANTI IL CONTRATTO COLLETTIVO
Art. 1 - Applicazione del contratto - Condizioni di miglior favore
Il presente contratto annulla e sostituisce, dalla data della sua applicazione,
il contratto collettivo nazionale preesistente per la categoria dei lavoratori cui si
riferisce la regolamentazione del contratto stesso; restano immutate le condizioni
individuali di miglior favore godute dai lavoratori in servizio precedentemente
all’entrata in vigore del presente contratto.
Le disposizioni del presente contratto, nell’ambito di ogni istituto, sono
correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Per quanto non regolato dal presente contratto, si applicano le norme di
legge e gli accordi interconfederali.
Le Associazioni Industriali sono impegnate ad adoperarsi per la osservanza
delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate, mentre le Organizzazioni
dei lavoratori si impegnano a non promuovere o a intervenire perchè siano evitate
azioni e rivendicazioni a qualsiasi livello comunque intese a modificare, integrare,
innovare quanto ha formato oggetto del presente accordo.
Le Parti, inoltre, si danno atto che la contrattazione a livello aziendale non
potrà avere per oggetto materie già definite nel presente contratto o in altri livelli
di contrattazione.
Le Parti convengono che le azioni a livello aziendale debbano favorire il
miglioramento delle condizioni di efficienza e produttività e che la contrattazione
aziendale farà riferimento a tale obiettivo.
EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI CONCORDATE - CLAUSOLA DI
SALVAGUARDIA
Il presente rinnovo del CCNL giocattolo si applica a tutti i soggetti
rappresentati dalle Parti contraenti; le stesse sono impegnate a concordare
disposizioni non difformi qualora siano conclusi accordi collettivi con altre
Organizzazioni imprenditoriali o sindacali in rappresentanza di imprese industriali o
di lavoratori dell’industria giocattolo.
La violazione di tale clausola comporta la nullità della norma concordata in
modo difforme con altre Organizzazioni imprenditoriali e/o sindacali.
Art. 2 - Controversie individuali e collettive
A) - Controversie Individuali
I reclami e le controversie individuali che non abbiano carattere interpretativo
saranno esaminati ed eventualmente risolte tra lavoratore e datore di lavoro, con
l’intervento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie o del Delegato di Impresa. Nel
caso in cui non si raggiunga l’accordo, il reclamo e la controversia potranno essere
sottoposti dalla parte ricorrente all’esame delle competenti Associazioni
territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
10
PARTE GENERALE
Riuscito il tentativo di componimento in sede sindacale, la parte ricorrente
potrà proporre all’altra un giudizio di conciliazione ed arbitrato.
A tale scopo, entro 15 giorni dall’esito negativo del predetto tentativo di
componimento, la parte interessata richiederà - tramite la propria Organizzazione
territoriale - l’apertura del procedimento in parola; entro 5 giorni dalla ricezione della
richiesta, l’Organizzazione rappresentante la controparte comunicherà l’assenso di
quest’ultima. Le due Organizzazioni costituiranno - entro i 10 giorni successivi a
detta risposta - un Collegio sino ad un massimo di 5 membri, composto
rispettivamente da 1 o 2 membri designati dall’Organizzazione territoriale dei
lavoratori interessata, da 1 o 2 membri designati dall’Organizzazione dei datori di
lavoro, da un membro presidente scelto di comune accordo anche su lista
precostituita.
In caso di disaccordo su tale scelta dovrà essere richiesta la designazione
al competente Ufficio del Lavoro.
Il Collegio di conciliazione ed arbitrato dovrà emettere il proprio giudizio entro
30 giorni dalla data della sua costituzione.
B) Controversie interpretative e collettive
Le controversie per l’interpretazione e quelle collettive per l’applicazione
del presente contratto saranno deferite, a seconda della loro natura, per l’ulteriore
esame e risoluzione, le prime alle competenti Associazioni nazionali, le seconde
a quelle territoriali.
La procedura dovrà essere completata entro 15 giorni dalla data del
deferimento.
Durante lo svolgimento delle procedure previste dal presente contratto non
si darà corso ad azioni sindacali.
Per le controversie relative ai provvedimenti disciplinari si fa riferimento
alle disposizioni di cui all’art. 71 nonché alle norme di legge vigenti in materia.
Art. 3 - Distribuzione del contratto - Quota spesa rinnovo contrattuale
Le aziende industriali sono tenute a distribuire gratuitamente ad ogni
singolo dipendente in servizio una copia del presente contratto di lavoro.
Per l’applicazione di quanto sopra disposto avrà valore esclusivamente
l’edizione predisposta a cura delle Parti stipulanti il presente contratto.
In relazione all’entrata in vigore del presente C.C.N.L., le aziende
effettueranno una ritenuta sulla retribuzione dei lavoratori con le modalità stabilite
dalle Parti, a titolo di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale, che verrà
devoluta alle Organizzazioni sindacali nazionali (protocollo 6).
Art. 4 - Esclusiva di stampa
Il presente contratto, conforme all’originale, edito dalle Parti stipulanti, le
quali ne hanno l’esclusiva a tutti gli effetti ivi compresi quelli di cui all’art. 3 Parte
Generale.
È vietata la riproduzione parziale o totale senza l’autorizzazione.
11
PARTE GENERALE
Art. 5 - Decorrenza e durata
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro ha validità dal 01 gennaio
2024 al 31 dicembre 2026.
I singoli istituti modificati o introdotti dal presente accordo decorrono dal 01
giugno 2024, ove non sia specificamente indicata una diversa decorrenza. Sono
fatte salve le decorrenze e le scadenze indicate per la parte economica.
Il contratto, nella sua globalità, si intenderà successivamente rinnovato
di anno in anno qualora non venga data disdetta sei mesi prima della scadenza con
lettera raccomandata.
In caso di disdetta resterà in vigore sino a che non verrà sostituito dal
successivo.
Art. 6 - I livelli di contrattazione
Le Parti hanno inteso disciplinare:
* la contrattazione di primo livello: contratto nazionale di categoria;
* la contrattazione di secondo livello: contratti aziendali.
Nel riconoscere il diritto per le aziende di poter impostare la propria attività
produttiva sulla certezza degli oneri, il contratto collettivo nazionale di lavoro si basa
su elementi predeterminati, validi e concretamente esigibili per tutta la sua durata.
La contrattazione aziendale, prevista dal presente accordo nazionale, si
attua sulla base della valutazione delle comuni convenienze ed opportunità per
consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività delle
imprese, anche il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni
di lavoro.
La contrattazione aziendale potrà inoltre intervenire per disciplinare tutte le
materie normative per le quali il presente contratto nazionale fa esplicito rimando al
livello aziendale, con le modalità e nei limiti definiti dal contratto nazionale stesso.
Al fine di facilitare ed estendere la contrattazione aziendale e sulla base delle
esperienze già acquisite nel settore, le Parti stipulanti il presente contratto potranno
definire apposite linee guida sulle modalità e sui contenuti degli accordi aziendali,
con riguardo alle diverse tipologie e dimensioni delle aziende ed alle caratteristiche
specifiche dei vari comparti produttivi.
Inoltre, le Parti, tenendo conto delle migliori pratiche già sviluppate, potranno
definire modelli/schemi tipo di premio di risultato e/o esempi di parametri utili a
misurare la produttività, la qua lità, il livello di servizio e l’andamento economico
aziendale nei vari comparti produttivi.
A livello territoriale, con l’obiettivo di cogliere le reciproche opportunità, le
Associazioni territoriali aderenti a Confindustria e le articolazioni territoriali delle
organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il presente contratto, potranno valutare
la convenienza di raggiungere accordi sui temi relativi alle politiche settoriali di
sviluppo e per il miglioramento della competitività, al funzionamento del mercato
del lavoro, con particolare riferimento alle qualifiche ed alle professionalità critiche
per il settore, alle politiche della formazione di base e continua, alle politiche della
salute e sicurezza del lavoro e degli orari.
PARTE GENERALE
12
Art. 7 - Il contratto collettivo nazionale di lavoro
Il contratto collettivo nazionale di lavoro regola lo svolgimento del rapporto
di lavoro e definisce i diritti ed i doveri delle aziende e dei lavoratori.
Il contratto nazionale ha durata triennale ed è formato da una parte
normativa e da una parte economica.
Per il rinnovo del contratto nazionale è necessario che una delle Parti dia
disdetta nei termini convenuti e che siano presentate le proposte per un nuovo
accordo in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative sei mesi prima della
scadenza del contratto.
La parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro
venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del
contratto e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla
presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative
unilaterali ne’ procederanno ad azioni dirette.
Al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata l’applicazione
del meccanismo che, dalla data di scadenza del contratto precedente, riconosce
una copertura economica, nella misura che sarà definita nell’accordo di rinnovo, ai
lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell’accordo di rinnovo stesso.
Entro sei mesi dalla scadenza del contratto, le Parti si incontreranno per
definire le modalità di recupero degli scostamenti tra il tasso di inflazione previsto e
quello effettivo, definito nelle sedi competenti, che avverrà entro la vigenza
contrattuale in termini di variazione dei minimi contrattuali.
Art. 8 - Regolamentazione della contrattazione aziendale
1 - Soggetti
La contrattazione aziendale viene delegata dalla Parti stipulanti da un lato
alle A ziende ed alle Associazioni imprenditoriali e dall’altro alle Rappresentanze
sindacali unitarie ed ai Sindacati territoriali dei lavoratori aderenti alle
Organizzazioni che hanno stipulato il presente accordo.
Tale contrattazione sarà effettuata coerentemente con la prassi in atto nel
settore, con particolare riferimento alle piccole imprese ed all’intervento delle
Organizzazioni nazionali di categoria.
2 - Requisiti
Le materie riservate alla contrattazione aziendale a contenuto economico -
nonché le inderogabili modalità per la sua attuazione - sono solamente quelle
stabilite dalla presente regolamentazione.
La contrattazione aziendale potrà riguardare le materie delegate dal
contratto collettivo nazionale di lavoro e perseguirà le finalità ed assumerà i
contenuti di cui al successivo punto 3. Riguarderà pertanto materie ed istituti diversi
e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal contratto collettivo nazionale di lavoro
e da altri livelli di contrattazione. La contrattazione effettuata in conformità alle
condizioni previste dal presente contratto.
PARTE GENERALE
13
3 - Finalità e contenuti
Le Parti convengono che, attraverso la partecipazione dei lavoratori, la
contrattazione a livello aziendale debba perseguire il miglioramento delle condizioni
di produttività, competitività, efficienza e di redditività, anche attraverso la gestione
dei rimandi dei singoli articoli del contratto nazionale e l’individuazione degli
interventi di innovazione produttiva, in modo da consentire anche il miglioramento
delle condizioni di lavoro e la ripartizione dei benefici ottenuti, anche in raccordo
con quanto previsto all’art. 6, comma 4.
Pertanto, nel rispetto delle coerenze complessive in tema di politica dei
redditi, la contrattazione aziendale, con contenuto economico, sarà direttamente e
sistematicamente correlata ai risultati conseguiti, compresi i margini di produttività
di cui le imprese dispongano, eccedente quella eventualmente già utilizzata per
riconoscere gli aumenti retributivi a livello di contratto nazionale.
Tenuto conto dell’andamento economico dell’impresa, tali risultati
riguarderanno il raggiungimento degli obiettivi definiti nei programmi concordati,
quali ad esempio gli aumenti di produttività, il miglioramento della qualità o altri
indicatori di efficienza, competitività e redditività, anche risultanti dalla combinazione
di diversi fattori. Conseguentemente le erogazioni economiche derivanti dal
raggiungimento degli obiettivi fissati dalla contrattazione aziendale avranno
caratteristiche proprie e diverse dagli altri elementi della retribuzione, in funzione
del loro collegamento ai parametri presi a riferimento ed in diretta connessione alla
variabilità dei risultati conseguiti o in relazione al raggiungimento dei traguardi
convenuti.
Il premio avrà i requisiti per beneficiare dei particolari trattamenti contributivi
e fiscali previsti dalla normativa di legge.
4 - Durata e procedure
L’accordo economico aziendale ha durata triennale e la contrattazione
avverrà nel rispetto dei cicli negoziali per evitare sovrapposizioni.
Il periodo di non sovrapponibilità decorre da sei mesi prima della
scadenza del contratto nazionale sino a nove mesi dopo la presentazione delle
richieste per il suo rinnovo.
Le proposte di rinnovo degli accordi aziendali, sottoscritte congiuntamente
dalla RSU e dalle strutture territoriali delle organizzazioni stipulanti il presente
contratto nazionale, devono essere presentate all’Azienda e contestualmente
all’Associazione industriale territoriale cui l’Azienda è iscritta o ha conferito
mandato, in tempo utile al fine di consentire l’apertura della trattativa due mesi prima
della scadenza dell’accordo.
L’Azienda che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro
entro
venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i due mesi successivi alla data di presentazione delle proposte di
rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell’accordo e comunque per un
periodo pari complessivamente a tre mesi dalla data di presentazione delle proposte
di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni
dirette.
Al fine della acquisizione di elementi di conoscenza comune per la
definizione degli obiettivi della contrattazione Aziendale, da perseguire in funzione
delle strategie e del miglioramento della competitività dell’impresa, le Parti, a livello
PARTE GENERALE
14
aziendale, valuteranno preventivamente, in appositi incontri, la situazione produttiva
e le esigenze di sviluppo dell’impresa, i requisiti essenziali di redditività e di
efficienza, unitamente alle condizioni di lavoro ed alle prospettive occupazionali.
Durante la vigenza dell’accordo aziendale saranno effettuate verifiche in
relazione allo stato di attuazione dei programmi, al raggiungimento degli obiettivi,
nonché verifiche tecniche sui parametri di riferimento, in apposite riunioni che
potranno essere effettuate anche nell’ambito degli incontri informativi di cui all’art.
9, punto 4, del presente contratto.
A livello aziendale potranno essere stabilite le modalità e gli strumenti per
favorire la migliore acquisizione degli elementi di conoscenza comune e
l’effettuazione delle verifiche.
Per le ipotesi in cui dopo cinque mesi dalla scadenza il contratto aziendale
non sia stato ancora rinnovato, l’Associazione industriale di riferimento e le strutture
territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto possono
essere interessate dalle Parti per valutare le ragioni che non hanno consentito il
raggiungimento dell’accordo ed agevolare le possibili soluzioni.
Eventuali controversie che dovessero insorgere nell’applicazione delle
procedure come sopra disciplinate sar anno definite secondo quanto previsto
dall’art. 2, punto B) del presente contratto nazionale.
5 - Commissione consultiva
Opera una Commissione consultiva nazionale per effettuare l’analisi delle
coerenze, rispetto a quanto stabilito in que sto articolo, delle richieste presentate,
dell’andamento della contrattazione e dei relativi risultati. La Commissione, in tale
ambito, potrà indirizzare, con le iniziative più opportune, la contrattazione aziendale
secondo quanto stabilito nel presente articolo e redigerà periodicamente un
rapporto di sintesi che sarà sottoposto alla valutazione delle Parti stipulanti.
La pratica di informazione, consultazione e verifica a livello aziendale, di
cui al punto 4, e l’attività della Commissione consultiva nazionale sono finalizzate
al coinvolgimento partecipativo ad ogni livello ed alla evoluzione del sistema di
relazioni industriali.
Al fine di favorire il lavoro della Commissione gli Organismi territoriali
imprenditoriali e sindacali comunicheranno alle rispettive Organizzazioni nazionali i
testi degli accordi aziendali sottoscritti.
6 - Elemento di garanzia retributiva
Ai fini dell’effettività della diffusione della contrattazione aziendale, a favore
dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale stessa e
che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto
spettante in base al presente contratto nazionale, sarà riconosciuto un importo a
titolo di “elemento di garanzia retributiva”.
Tale importo annuo, pari a 300 euro lordi, uguale per tutti i lavoratori, sarà
erogato, al più tardi, con la retribuzione del mese di gennaio di ogni anno, a partire
dal 2025, ai lavoratori in forza il 1° gennaio di ogni anno ed aventi titolo in base alla
situazione retributiva individuale rilevata nell’anno precedente, con assorbimento
fino a concorrenza del valore dell’E.G.R. di quanto individualmente erogato.
L‘importo del E.G.R., che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza
su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, sarà corrisposto interamente
ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento e
PARTE GENERALE
15
proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come
mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Sarà altresì riproporzionato
per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.
Le aziende in situazione di crisi rilevata nell’anno precedente l’erogazione o
nell’anno di competenza dell’erogazione, che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori
sociali o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla
legge fallimentare, con accordo con RSU e/o OO.SS. definito anche nell’ambito
dell’espletamento delle procedure per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali,
potranno definire la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione
dell’EGR per l’anno di competenza.
7- Periodi continuativi di assenza dal lavoro
La contrattazione aziendale potrà prevedere la possibilità di usufruire di
periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo delle ferie, dei permessi
per riduzione di orario e delle ex festività.
Art. 8 bis – informazioni relative al contratto di assunzione individuale
Qualora l’azienda ricorra a sistemi decisionali o di monitoraggio
integralmente automatizzati, la stessa provvederà a fornirne adeguata informativa
ai lavoratori interessati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104
(c.d. decreto Trasparenza) - di recepimento della direttiva (UE) 2019/1152 e dal dl
48/2023.
Inoltre, il datore di lavoro dovrà comunicare per iscritto al lavoratore, entro
il primo giorno di decorrenza degli effetti della modifica, qualsiasi variazione degli
elementi contrattuali oggetto dall’obbligo di informazione che non derivi
direttamente dalla modifica di disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle
clausole del contratto collettivo come previsto dall’art. 3, D.Lgs. n. 152/1997, come
modificato dallo stesso D.Lgs. n. 104/2022.
A livello aziendale potranno essere definite modalità di trasmissione delle
suddette informazioni anche alle RSU.
PARTE GENERALE
16
Capitolo II
SISTEMA DI INFORMAZIONI
Art. 9 - Relazioni sindacali - Formazione sindacale - Impresa
dimensione europea
Premessa
Attraverso l’articolato sistema di informazioni che segue, si rendono possibili
forme sistematiche di consultazione su temi di reciproco interesse per favorire la
vitalità del settore, migliorare la competitività delle imprese, l’utilizzo delle risorse
umane e l’occupazione, individuando nella comunicazione e nel confronto lo
strumento per ricercare posizioni comuni, anche da rappresentare alle istituzioni
pubbliche.
Condizioni necessarie per attuare compiutamente un sistema come sopra
delineato sono:
– l’attribuzione all’autonomia contrattuale delle Parti di una funzione
primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali e del
lavoro, attraverso anche lo sviluppo, ai vari livelli e con diversi strumenti, del metodo
partecipativo e la prevenzione dei conflitti;
– il reciproco riconoscimento dei ruoli e competenze ed il rispetto delle
prerogative che competono ai soggetti sociali rappresentativi di interessi collettivi;
– l’attuazione della contrattazione collettiva in modo tale da consentire a
favore dei lavoratori l’attribuzione di benefici economici e per le imprese una
gestione corretta e programmabile della propria attività, utilizzando pienamente le
opportunità offerte dal mercato e valorizzando le risorse umane impiegate.
Livelli informativi e osservatorio
Le Parti ritengono che il miglioramento e l’approfondimento delle comuni
conoscenze della realtà produttiva ed occupazionale e la verifica delle rispettive
valutazioni costituiscano utile premessa per il miglioramento dei reciproci rapporti.
Questa pratica di consultazione, comunicazione e condivisione ha per scopo
- attraverso la ricerca di convergenze nelle analisi dei problemi e l’individuazione
delle possibili soluzioni - di valorizzare la potenzialità del sistema produttivo nel suo
complesso, al fine di perseguire il miglioramento della produzione nel settore, sia
attraverso l’individuazione e la realizzazione delle necessarie condizioni di sviluppo
competitivo, sia attraverso l’apporto delle risorse umane, che rappresentano un
fattore strategico.
Sulla base di questa dichiarazione d’intenti, le Parti stipulanti, ferme restando
l’autonomia dell’attività imprenditoriale, le rispettive responsabilità e ruoli e
l’indipendenza di valutazione, esprimono la comune intenzione di favorire,
secondo anche le indicazioni contenute negli accordi interconfederali vigenti, lo
sviluppo delle loro relazioni e la loro armonizzazione con il sistema di informazioni
di seguito articolato, volto a evidenziare gli aspetti significativi e la realtà evolutiva
del settore:
1. A livello nazionale, di norma annualmente, o su richiesta di una delle Parti
stipulanti, l’Associazione imprenditoriale fornirà alle OO.SS. nazionali, nel
corso di un apposito incontro, informazioni globali in merito:
PARTE GENERALE
17
- alle linee generali dell’andamento economico produttivo (investimenti, nuovi
insediamenti e loro localizzazione, prospettive produttive) del settore, con
particolare riferimento all’occupazione;
- all’andamento dell’occupazione giovanile, all’andamento dell’occupazione
femminile e allo stato di applicazione delle leggi vigenti nonché delle eventuali
future specifiche disposizioni legislative in materia, con le possibili azioni
positive in linea con le raccomandazioni UE;
- all’evoluzione tecnologica, all’andamento globale dell’occupazione in
riferimento all’introduzione di nuove tecnologie che richiedano interventi e/o
significative ristrutturazioni aziendali;
- al numero degli addetti suddiviso per sesso, qualifica e classi di età;
- alla dinamica delle retribuzioni di fatto nel settore;
- a situazioni di crisi aziendali di particolare rilevanza sociale o territoriale, con
particolare riguardo al Mezzogiorno, con informazioni in merito alle iniziative
realizzate di decentramento produttivo , con particolare riferimento alla
delocalizzazione all’estero, specificamente al paese di destinazione e alla
tipologia di produzione;
- ai supporti, specie per le piccole e medie imprese, quali ad esempio i progetti
di consorziazione;
- alle iniziative finalizzate al risparmio energetico;
- ai programmi di investimento e alle politiche di diversificazione produttiva e di
localizzazione nel Mezzogiorno;
- alla dinamica dei costi, compreso quello del lavoro, rispetto ai principali paesi
concorrenti, comparando le leggi in materia contributiva, anche ai fini di una
oggettiva valutazione della competitività ed efficienza del sistema;
- ai processi di internazionalizzazione.
A tale riguardo, a richiesta di una delle Parti, potrà seguire un incontro allo
scopo di effettuare un esame congiunto relativo alle implicazioni prevedibili:
- sui livelli occupazionali;
- sulla mobilità della manodopera;
- sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
- sul rapporto che intercorre tra innovazioni tecnologiche ed esigenze
formative.
Per perseguire queste finalità le Parti, ferme restando la rispettiva autonomia
di iniziativa e le distinte responsabilità, concordano di aggiornare il sistema
informativo contrattuale, costituendo un Osservatorio Nazionale del settore
giocattoli, giochi, modellismo, ornamenti natalizi e articoli per la prima infanzia.
L’Osservatorio è costituito da tre rappresentanti designati dalle
Organizzazioni sindacali Femca-CISL, Filctem-CGIL e Uiltec-UIL e da altrettanti
della Associazione imprenditoriale, che costituiscono il Comitato di Indirizzo.
Il Comitato di Indirizzo ha il compito di orientare l’attività dell’Osservatorio
definendo le priorità di azione, indica ndo i temi delle ricerche, approvando i
programmi di lavoro e adottando le elaborazioni prodotte
PARTE GENERALE
18
L’Osservatorio:
- acquisisce in via diretta i dati, le informazioni e ogni altro elemento conoscitivo
riguardanti il settore nel suo complesso e i suoi comparti;
- analizza le informazioni;
- produce rapporti periodici o singole analisi su particolari argomenti individuati
dalle Parti;
- propone l’adozione congiunta di orientamenti su tematiche di interesse
settoriale, da sottoporre ai competenti organi istituzionali;
- promuove il settore con iniziative di informazione e sensibilizzazione nei
confronti di autorità ed enti pubblici (vedi ad es. ministero istruzione), al
fine di far cogliere gli aspetti sociali e di apprendimento del giocattolo, anche
avvalendosi del supporto di esperti/tecnici/accademici.
Sulla base delle conoscenze comuni acquisite, inoltre, l’Osservatorio
analizza, valuta e fa sintesi delle proposte che le Organizzazioni sindacali di settore
e le Associazioni nazionali di categoria possono congiuntamente avanzare in ambito
di Dialogo Sociale nelle sedi istituzionali nazionali e comunitarie, in materia di
politica industriale settoriale, politica commerciale, rispetto dei diritti umani
fondamentali, tutela contro la contraffazione e le frodi commerciali.
La ricerca di convergenze e l’individuazione delle possibili soluzioni a cura
dell’Osservatorio sono volte alla valorizzazione del sistema produttivo e delle risorse
umane che operano al suo interno, e saranno utilizzate per orientare allo sviluppo i
processi di riposizionamento competitivo delle imprese della filiera.
Le materie oggetto di analisi da parte dell’Osservatorio sono le seguenti:
a) l’attività produttiva, l’andamento congiunturale e quello dei consumi;
b) la competitività del settore e dei comparti, anche con riferimento al
quadro economico internazionale;
c) le politiche e le modalità di internazionalizzazione e di decentramento
produttivo all’estero, con particolare riferimento all’analisi dei paesi
destinatari, alle tipologie produttive delocalizzate, alle stime dei volumi
complessivi di produzione, alle ricadute occupazionali in Italia;
d) le politiche di investimento produttivo nel Mezzogiorno, con particolare
riferimento ad accordi territoriali o di area che coinvolgano una pluralità
di aziende;
e) la struttura dell’occupazione e la sua dinamica, anche con riferimento
alle varie tipologie di contratto di lavoro;
f) la dinamica delle retribuzioni e del costo del lavoro e gli inserimenti in
azienda attraverso le assunzioni con particolare attenzione al primo
livello contrattuale;
g) le politiche di commercializzazione in Italia e all’estero, con particolare
riferimento alle tipologie e all’organizzazione delle reti di vendita, alle
caratteristiche dei contratti di lavoro adottati e alle ricadute occupazionali;
h) i costi dell’energia e delle materie prime;
i) l’andamento ed il monitoraggio della contrattazione di secondo livello,
con particolare riferimento alle tipologie e caratteristiche dei premi di
risultato, con invito alle aziende del settore prive della contrattazione di
secondo livello di porre in essere le basi per poterla avviare;
j) l’andamento delle importazioni e delle esportazioni;
k) il commercio internazionale;
l) gli investimenti, con particolare riguardo a quelli per ricerca e formazione;
PARTE GENERALE
19
m) l’evoluzione della tecnologia e dell’organizzazione aziendale, con
particolare riferimento alle conseguenze sull’occupazione;
n) i temi legati al rapporto tra industria e ambiente (con particolare
riferimento ai problemi derivanti dall’applicazione di leggi nazionali e di
provvedimenti comunitari) e all’igiene e sicurezza del lavoro;
o) le iniziative più rilevanti in materia di azioni positive, anche al fine di
diffondere le migliori pratiche;
p) l’analisi comparativa delle migliori prassi in materia di responsabilità
sociale;
q) i supporti organizzativi e di servizio a disposizione delle piccole e medie
aziende nei distretti industriali;
r) il monitoraggio e il coordinamento delle informazioni sulla sicurezza dei
prodotti, anche in relazione alla normativa europea sul REACH;
s) l’approfondimento delle tematiche relative alla verifica e aggiornamento
delle forme integrative di assistenza sanitaria individuate;
t) Monitoraggio e aggiornamento di codici di condotta di cui al protocollo n.
6;
u) Monitoraggio annuale dell’andamento inflattivo sulla base dei dati Istat
col fine di valutare gli eventuali scostamenti.
L’Osservatorio produce un rapporto annuale sullo stato e sulla struttura del
settore, con riferimento ai fattori più significativi per delineare l’andamento del
settore e le sue tendenze evolutive.
Ciascuna delle Parti firmatarie del presente contratto è impegnata a mettere
a disposizione dell’Osservatorio i dati statistici e le informazioni di cui dispone,
attinenti alle materie sopra elencate.
Il Comitato di Indirizzo può individuare esperti provenienti dalle rispettive
organizzazioni datoriali e sindacali, ai quali affidare lo svolgimento degli studi, delle
ricerche e delle analisi. Ciascuna delle Parti assume a proprio carico le eventuali
spese di utilizzo di tale personale.
Gli studi e le analisi condotte all’interno dell’Osservatorio potranno essere
preparatori anche alla attività negoziale delle Parti.
Il Comitato di Indirizzo può decidere di approfondire analisi relative a singole
realtà di comparto o territoriali.
Il Comitato di Indirizzo si riunisce ordinariamente con cadenza trimestrale
e straordinariamente ogni volta che le Organizzazioni sindacali o le Associazioni
imprenditoriali ne facciano motivata richiesta.
I documenti e le analisi dell’Osservatorio, nonché ogni decisione del
Comitato di Indirizzo, vengono approvati all’unanimità.
L’attività di segreteria operativa dell’Osservatorio è presso l’associazione
degli imprenditori.
PARTE GENERALE
20
Sessione annuale sulla politica industriale
Le Parti stipulanti il presente contratto, anche valendosi delle analisi e delle
attività di concertazione dell’Osservatorio Nazionale, si impegnano a svolgere una
sessione annuale di confronto sui temi della politica industriale al fine di:
- condividere le linee strategiche di evoluzione del settore;
- analizzare congiuntamente, in coerenza con tali linee, le proposte di
politica industriale utili e prioritarie per il consolidamento e lo sviluppo
del sistema delle imprese del settore giocattoli, giochi, modellismo,
ornamenti natalizi e articoli per la prima infanzia;
- definire le proposte comuni e le iniziative congiunte nei confronti del
Governo e delle altre istituzioni ai vari livelli competenti in materia di
politica industriale.
La sessione di confronto di cui sopra si svolgerà di norma nel mese di
maggio, comunque preventivamente alla presentazione da parte del Governo dei
documenti di programmazione economica e finanziaria e del disegno di legge
finanziaria.
Le Parti potranno definire modalità di verifica congiunta degli esiti delle
eventuali iniziative comuni intraprese.
La sessione annuale di confronto sulla politica industriale a livello nazionale
potrà essere preceduta da analoghe sessioni di confronto a livello territoriale e
secondo quanto previsto dai paragrafi che seguono.
2. A livello territoriale (regionale, provinciale o comprensoriale) di norma
annualmente, o su richiesta di una delle Parti, l’Associazione imprenditoriale
firmataria unitamente alle Associazioni territoriali imprenditoriali interessate,
fornirà al sindacato di categoria e alle sue articolazioni territoriali intervenute
nel corso di un apposito incontro, informazioni globali in merito:
- alle prospettive produttive;
- ai programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti industriali ed
a rilevanti ristrutturazioni o ampliamenti di quelli esistenti, indicando
l’eventuale ricorso a finanziamenti pubblici e agevolati;
- ai supporti, specie per le piccole e medie imprese, quali ad esempio
progetti di consorziazione anche con riferimento a quanto previsto dalla
legge n. 374/1976;
- al numero degli addetti distinti per sesso e qualifica;
- all’andamento dell’occupazione giovanile, all’andamento
dell’occupazione femminile e allo stato di applicazione delle vigenti leggi
nonché delle eventuali future specifiche disposizioni legislative in
materia, con le possibili azioni positive in linea con le raccomandazioni
UE;
- alle situazioni di crisi aziendale di particolare rilevanza sociale;
- alle prospettive di fabbisogno di formazione e riqualificazione
professionale;
- alle iniziative finalizzate al risparmio energetico;
- alle condizioni ambientali ed ecologiche.
PARTE GENERALE
21
A tale riguardo, a richiesta di una delle Parti, potrà seguire un incontro allo
scopo di effettuare un esame congiunto relativo alle implicazioni prevedibili:
- sui livelli occupazionali;
- sulla mobilità della manodopera;
- sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Le Parti forniranno all’Ente Regione tutte le indicazioni necessarie per le
attività di competenza dell’ente stesso a favore del settore, con particolare
riguardo alla gestione della formazione professionale, alla difesa
dell’occupazione, alla concessione di agevolazioni alle imprese.
Fermi restando i contenuti del sistema di informazione, le rispettive
Organizzazioni potranno definire congiuntamente:
- tempi, modi e strumenti delle rilevazioni oggetto dell’informativa,
anche attraverso la realizzazione di osservatori, gruppi di lavoro, ecc.;
- iniziative propositive in tema di formazione professionale, da raccordare
con l’attività di cui al livello nazionale, nell’ambito di quanto previsto dagli
accordi interconfederali vigenti; ciò al fine di fornire ai lavoratori
conoscenze funzionali rispetto ai mutamenti tecnologici ed organizzativi
e per consentire alle aziende di impiegare il fattore lavoro in modo
adeguato alle nuove esigenze. Qualora tali iniziative si concretizzino in
orientamenti comuni, essi saranno sottoposti all’attenzione degli enti
pubblici competenti ed agli organismi paritetici per la formazione
professionale operanti nel territorio affinché nella programmazione dei
loro interventi tengano conto delle prospettate esigenze del settore;
- iniziative propositive di formazione professionale in materia di ambiente
di lavoro, igiene e sicurezza, in armonia con quanto previsto dal D.Lgs.
n. 81/2008 e successive modifiche, utilizzando le risorse rese disponibili
dalle Regioni;
- iniziative propositive in tema di azioni positive per le pari opportunità. La
presente procedura verrà attuata per le aree territoriali aventi un
significativo numero di aziende nei singoli settori e comparti.
3. Il livello aziendale di informazione e consultazione è articolato in tre momenti
specifici:
a) conoscenza e valutazione dei maggiori indicatori economico sociali
dell’impresa;
b) informazioni finalizzate alla contrattazione aziendale;
c) informazioni riguardanti il sistem a di imprese europee. Tale sistema
informativo, pur nella distinzione delle diverse finalità, tende a sviluppare,
attraverso l’attivazione di adeguati canali di informazione e consultazione
bilaterale, un migliore livello di conoscenza della realtà, affermando il
processo partecipativo dei lavoratori e della loro rappresentanza, come
risorsa per le singole aziende.
A livello aziendale, di norma annualmente, tramite l’Associazione territoriale
imprenditoriale, o le aziende su richiesta delle Organizzazioni sindacali di
categoria competenti per territorio, forniranno, nel corso di un apposito
PARTE GENERALE
22
incontro, alle RSU ed alle Organizzazioni medesime informazioni riguardanti:
- le prospettive, specie con riferimento alle situazioni di crisi ed alla
struttura occupazionale (sesso e qualifica professionale);
- i programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti industriali ed
a rilevanti ristrutturazioni o ampliamenti di quelli esistenti nonché a
miglioramenti delle condizioni ambientali ed ecologiche, specificando
l’eventuale ricorso a finanziamenti pubblici agevolati; le informazioni
sui programmi di investimento relativi a nuovi procedimenti produttivi o
a nuove produzioni avranno carattere di riservatezza; le modifiche
tecnologiche inerenti a nuovi procedimenti produttivi che rivestano
carattere di riservatezza saranno oggetto di informazioni sommarie;
- le strategie di scorporo, concentrazione, internazionalizzazione e di
nuovi insediamenti industriali specie nel Mezzogiorno, con informazioni
in merito alle iniziative realizzate di decentramento produttivo, con
particolare riferimento alla delocalizzazione all’estero, specificamente al
paese di destinazione e alla tipologia di produzione;
- le iniziative finalizzate al risparmio energetico e le condizioni ecologiche
derivanti da attività industriali;
- il superamento delle barriere architettoniche;
- il numero delle assunzioni suddivise per sesso e qualifica effettuate
nel l’anno precedente;
- il numero degli addetti distinti per sesso e qualifica;
- l’andamento dell’occupazione giovanile, l’andamento dell’occupazione
femminile e lo stato di applicazione delle leggi vigenti nonché delle
eventuali future specifiche disposizioni legislative in materia, con le
possibili azioni positive in linea con le raccomandazioni UE;
- le eventuali esigenze formative indotte dai processi di
riorganizzazione/ristrutturazione e dallo sviluppo tecnologico ed
organizzativo, nonché dalle tematiche dell’ambiente e sicurezza, in
armonia con quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive
modifiche.
Su tali problemi, a richiesta di una della Parti, seguirà un incontro allo scopo
di consentire alla RSU e/o alle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria di
esprimere la loro autonoma valutazione in ordine all’occupazione, alle
problematiche della formazione ed alle condizioni ambientali ed ecologiche e,
qualora lo ritengano opportuno, potranno formulare un proprio parere, al quale il
datore di lavoro darà una risposta motivata.
Per le aziende con più stabilimenti dislocati in diverse aree del territorio
nazionale la procedura informativa di cui sopra potrà essere attuata presso
l’Associazione imprenditoriale nazionale.
L’intera procedura di consultazione dovrà esaurirsi entro un termine di 15
giorni dalla prima comunicazione.
PARTE GENERALE
23
Informazioni riservate
I rappresentanti dei lavoratori e tutti coloro che partecipano alle procedure
di informazione e consultazione di cui sopra non sono autorizzati a rivelare né ai
lavoratori né a terzi le informazioni che siano state loro espressamente fornite in
via riservata e qualificate come tali dal datore di lavoro, nel legittimo interesse
dell’impresa.
Tale divieto permane per un periodo di tre anni successivo alla scadenza del
termine previsto dal mandato. In caso di violazione del divieto, fatta salva la
responsabilità civile, si applicano i provvedimenti disciplinari di cui agli artt. 71 e
seg.
Il datore di lavoro non è obbligato a procedere a consultazioni o a
comunicare informazioni che, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e
produttive siano di natura tale da creare notevoli difficoltà di funzionamento
dell’impresa o da arrecarle danno.
Eventuali contestazioni relative alla natura riservata delle suddette
informazioni sono demandate ad un Commissione di conciliazione composta da 7
membri (3 designati da Assogiocattoli, 3 dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie
del presente CCNL ed 1 di comune accordo), che si riunirà ed esprimerà il proprio
parere entro 20 giorni dalla data del ricorso.
La suddetta Commissione determinerà i criteri per definire la natura
riservata delle informazioni.
La presente disciplina delle informazioni e della consultazione a livello
aziendale costituisce attuazione del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25.
Le Parti si danno atto che le procedure di informazione e consultazione
previste dalla legge n. 223/1991, dalla legge n. 428/1990 e dal D.P.R. n. 218/2000
assorbono e sostituiscono la procedura disciplinata dal presente contratto.
Imprese a dimensione europea
In relazione alla direttiva U.E. n. 94/95, le Parti concordano di darne
attuazione tenendo conto del sistema di relazioni industriali presente nel nostro
Paese.
A tal fine riconoscono che la sua attuazione possa avvenire nelle aziende
a dimensione europea, in coerenza con le disposizioni della direttiva stessa,
demandando a livello aziendale il compito di individuare le modalità idonee.
In relazione a quanto sopra e nell’ambito di un armonico sviluppo del
sistema informativo contrattuale adottato per il settore, anche alle OO.SS. nazionali
viene riconosciuto il ruolo di soggetti attivi destinatari delle informazioni di cui alla
direttiva n. 94/95 da parte delle imprese a livello europeo, che abbiano in Italia la
sede della società capogruppo, secondo le procedure che saranno fissate nei
relativi accordi aziendali.
Art. 10 - Formazione professionale
Con riferimento a quanto previsto dagli accordi interconfederali in materia
di formazione professionale e dalla legislazione vigente, le Parti riconoscono
concordemente l’importanza ed il ruolo strategico che tale strumento riveste ai fini
della valorizzazione professionale delle risorse umane.
Pertanto le Parti, coerentemente ad una significativa evoluzione del sistema
PARTE GENERALE
24
di relazioni industriali, convengono nel rispetto delle reciproche competenze e
responsabilità, che la formazione debba essere orientata al perseguimento dei
seguenti obiettivi:
- consentire ai lavoratori di acquisire professionalità specifiche in grado di
meglio rispondere alle mutate esigenze derivanti da innovazioni
tecnologiche ed organizzative;
- cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro, con particolare
riferimento al personale femminile, nell’intento di facilitare un positivo
rapporto tra il sistema produttivo e il sistema formativo e di consentire un
maggiore adattamento professionale dei lavoratori;
- rispondere a necessità di aggiornamento dei dipendenti al fine di
prevenire l’insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale;
- facilitare il reinserimento del personale dopo lunghi periodi di assenza.
In questo quadro le aziende, nel corso degli incontri previsti forniranno alle
RSU informazioni, sui programmi di formazione professionale, con
particolare riferimento al numero dei lavoratori interessati suddivisi per
sesso, alla durata dei corsi, alla sede, ai contenuti, agli obiettivi tecnico
professionali da conseguire, al luogo di svolgimento dei corsi, nonché
all’intendimento di fare ricorso per i programmi stessi, a fonti di
finanziamento esterne all’Azienda, messe a disposizione da enti pubblici.
Sulle iniziative formative le RSU potranno fornire proprie valutazioni.
A livello aziendale potrà quindi essere valutata l’opportunità di una
formazione specifica rivolta:
a) al personale neoassunto, al fine di assicurargli un efficace inserimento
in Azienda;
b) alla generalità del personale per consentire un apprendimento
permanente ed un costante aggiornamento;
c) al personale interessato da processi di innovazione tecnologica e/o da
processi di rilevante ristrutturazione aziendale che comportino
sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa
per realizzare una effettiva riqualificazione delle
competenze/professionalità;
d) alle lavoratrici e ai lavoratori in rientro dal congedo per eventi e cause
particolari;
e) ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza RLS così come previsto
dal D.Lgs. n. 81/08.
Per le iniziative di cui sopra, che potranno essere finanziate mediante
risorse pubbliche comunitarie, nazionali o regionali, anche in raccordo con
Fondimpresa, sarà utilizzato il monte ore di cui all’art. 64.
Organismo nazionale bilaterale per la formazione
Le Parti manifestano forti preoccupazioni sull’andamento del settore, che
negli ultimi tempi si è andato progressivamente contraendo sia in termini di imprese
che di occupati. Conseguentemente, prima di attuare iniziative, ritengono opportuno
un periodo di monitoraggio costante del comparto per analizzare le linee di
tendenza ed adottare le decisioni necessarie. In questo contesto va inquadrata la
possibilità di costituire l’organismo bilaterale nazionale per la formazione
PARTE GENERALE
25
nell’industria del giocattolo (in forma abbreviata OBG): le Parti, convenendo
sull’importanza della formazione professionale e sulla necessità di favorirne lo
sviluppo e la diffusione nelle aziende, valuteranno i tempi di costituzione del
suddetto organismo, alla luce dei dati nel frattempo raccolti.
Resta in ogni caso stabilito fin d’ora che l’OBG avrà i seguenti compiti:
- tenere i rapporti con le istituzioni nazionali e regionali preposte alla
formazione professionale;
- essere interlocutore, previ opportuni coordinamenti, del Fondo
interprofessionale per la formazione continua – Fondimpresa – per
quanto attiene ai progetti per il settore del giocattolo;
- essere supporto per l’attività formativa delle aziende e punto di
riferimento per le RSU sulla materia.
Art. 10 bis - Formazione continua
Le parti considerano strategico l'investimento delle imprese e dei lavoratori
in materia di formazione continua, finalizzata ad aggiornare, perfezionare o
sviluppare conoscenze e competenze professionali a partire da una campagna
diffusa di recupero del gap sulle competenze digitali, in stretta connessione con
l'innovazione tecnologica e organizzativa del processo produttivo e del lavoro e di
sensibilizzazione sui temi ambientali e della economia circolare.
A far data dal 1° gennaio 2025 le aziende coinvolgeranno i lavoratori in forza
a tempo indeterminato e a tempo determinato, laddove la durata del contratto sia
compatibile, e comunque di durata non inferiore a 9 mesi, in percorsi di formazione
continua della durata di 8 ore pro-capite, in relazione al fabbisogno formativo,
elaborando progetti aziendali con il coinvolgimento della R.S.U., ovvero aderendo
a progetti territoriali o settoriali, realizzabili secondo le seguenti modalità : aula, corsi
interni o esterni all'azienda; autoapprendimento con FAD; e-learning;
partecipazione a convegni-seminari, workshop interni o esterni all'azienda;
coaching; action learning; affiancamento; training on the job. La formazione in
materia di sicurezza di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, non è computabile ai fini
del presente comma.
Le iniziative di cui al comma precedente devono essere realizzate da:
a) enti di cui all'art. 1 della legge n. 40/1987 riconosciuti dal Ministero del lavoro;
b) enti in possesso di accreditamento secondo le normative regionali che
consentono di svolgere attività di formazione continua; e
c) enti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO
9001:2008, settore EA 37 in corso di validità per le sedi di svolgimento delle attività
formative;
d) Università pubbliche e private riconosciute, Fondazioni ITS e Istituti tecnici che
rilasciano titoli di istruzione secondaria superiore;
e) l’azienda.
In alcuni casi, a valutazione della direzione aziendale, tale formazione potrà
essere condizionata all’attivazione di un patto di stabilità tra l’azienda e il singolo
lavoratore.
Art. 11 - Lavoro esterno
Le Parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell’ambito del settore a
lavorazioni presso terzi, per l’effettuazione di produzioni presenti o meno nel ciclo
PARTE GENERALE
26
di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi debba
avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti.
In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso
all’applicazione del contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi di lavoro,
le Parti esprimono il loro rifiuto di tali forme e si impegnano ad adoperarsi,
nell’ambito delle proprie competenze, per il superamento di dette situazioni.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più
efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese del settore svolgenti lavorazioni per
conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell’Azienda committente, fermo restando
che l’applicazione degli impegni sotto riportati non può avere incidenza sui rapporti
commerciali delle imprese committenti ne implica responsabilità alcuna da parte
delle medesime per comportamenti di terzi:
1. le aziende committenti lavorazioni a terzi inseriranno nel contratto di
commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel
territorio nazionale, l’impegno all’applicazione del contratto collettivo nazionale
di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro. Le aziende terziste
comunicheranno alle aziende committenti il contratto collettivo di lavoro da loro
applicato.
2. Le aziende sistematicamente committenti lavoro a terzi, aventi oltre 50
dipendenti e le aziende terziste che danno lavoro all’esterno, informeranno,
a richiesta, di norma annualmente, le rappresentanze sindacali unitarie sulle
previsioni di ricorso al lavoro esterno per lavorazioni presenti nel ciclo aziendale
e con riferimento alla quantità e al tipo di lavorazione nonché sui nominativi
delle imprese terziste alle quali sia stato commesso lavoro nell’anno
precedente in modo sistematico, e sui contratti di lavoro da queste applicati.
3. Le Associazioni industriali e le organizzazioni sindacali territorialmente
competenti costituiranno, entro tre mesi dalla richiesta di queste ultime, una
Commissione formata da 3 membri per ciascuna delle due Parti con i seguenti
compiti:
- acquisire da parte delle aziende gli elementi conoscitivi necessari alla
valutazione del fenomeno.
A tale scopo l’Associazione industriale territoriale metterà a disposizione
della Commissione l’elenco delle aziende che commettono lavoro a terzi
relativamente a fasi di lavorazioni presenti nel ciclo produttivo aziendale e
l’elenco delle aziende che lavorano per conto terzi. Per ogni singola Azienda
committente avente oltre 70 dipendenti l’Associazione territoriale fornirà alla
Commissione anche i nominativi delle aziende cui il lavoro è stato commesso
nei 12 mesi precedenti. Saranno inoltre fornite indicazioni relative alla
locazione delle aziende terziste (anche fuori dal territorio di competenza), il
comparto in cui operano e il tipo di lavorazione effettuato, la loro natura
industriale o artigianale;
- utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per
individuare eventuali situazioni di aziende che non diano corso
all’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro
pertinenza e delle leggi sul lavoro;
- promuovere nei confronti dei casi di cui al punto precedente le iniziative
più opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione;
- comprovato il permanere della disapplicazione del C.C.N.L. di
pertinenza, la Commissione inviterà per un esame della situazione le
ditte interessate alla committenza;
PARTE GENERALE
27
- ove non sia diversamente possibile raggiungere l’obiettivo di far
regolarizzare l’eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare, la
Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui
tale problema sussiste.
4. Anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi in cui le aziende
committenti, a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi
economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o
conversioni aziendali, facciano ricorso a riduzioni o sospensioni di orario di
lavoro o riduzioni di personale, durante gli incontri previsti, nel corso delle
procedure di cui all’art. 14 del D.lgs 14.06.2015, n. 148 e dalla legge
23.07.91, n. 223, daranno anche comunicazione, per un esame in materia,
dell’eventuale ricorso al lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo
delle stesse aziende committenti.
5. A livello nazionale le Parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno
e dei risultati raggiunti, studiando gli strumenti più opportuni per il
contenimento e il superamento delle situazioni irregolari, coordinando
altresì, quando necessario, i lavori delle Commissioni territoriali.
6. La Commissione è vincolata al segreto d’ufficio sui nominativi forniti. In
caso di violazione cesseranno per l’Associazione territoriale e le aziende gli
obblighi derivanti dall’applicazione del presente articolo.
7. Le aziende committenti comunicheranno, tramite la propria Associazione
territoriale, alle Associazioni territo riali nelle aree del Mezzogiorno (si
intendono per aree del Mezzogiorno quelle individuate dalla legge n. 64/86)
l’elenco delle aziende terziste situate nei territori di loro competenza, con
l’indicazione del contratto collettivo di lavoro che le medesime hanno
dichiarato di applicare.
Le Associazioni industriali territoriali del Mezzogiorno metteranno a
disposizione della Commissione, di cui fanno parte, l’elenco complessivo
delle aziende terziste situate nella provincia di loro competenza, con
l’annotazione del contratto collettivo che le medesime hanno dichiarato di
applicare.
8. Si conviene che le Commissioni istituite a livello territoriale si attivino per
favorire l’affermarsi di un ambiente idoneo allo sviluppo delle iniziative e delle
realtà imprenditoriali e l’utilizzazione, più corretta ed efficace possibile, delle
azioni di sostegno per lo sviluppo, dec ise dal governo, allo scopo di evitare
che tali realtà siano poste fuori mercato e per promuovere iniziative
finalizzate al miglioramento degli standard produttivi, alla tutela
dell’occupazione, dei diritti dei lavoratori ed alla positiva evoluzione delle
relazioni sociali e industriali nel territorio.
9. In presenza del permanere di situazioni di marcata irregolarità, nonostante
l’adozione dei provvedimenti e delle misure di cui ai precedenti commi, le
Commissioni potranno infine attivarsi nei confronti degli organismi
competenti, per individuare possibili interventi.
CHIARIMENTO A VERBALE
Con l’informativa sul lavoro esterno prev ista nel presente articolo le Parti hanno
inteso far acquisire gli elementi conoscitivi compresi i rapporti committente/terzista
di tipo occasionale.
Le Parti convengono inoltre che le imprese cosiddette terziste, ma che svolgono
un’attività funzionale al processo produttivo, sono da considerare committenti.
PARTE GENERALE
28
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti si danno atto che la regolamentazione che precede si riferisce al lavoro per
conto terzi inerente al ciclo produttivo aziendale delle ditte committenti e che
eventuali altri problemi di mancata applicazione di norme di leggi e di contratto
trovano soluzione nelle usuali procedure di intervento previste dalle norme esistenti.
Art.12 - Contrazione temporanea dell’orario di lavoro
In caso di necessità di contrazione temporanea dell’orario di lavoro. nel corso
delle procedure previste dal D.lgs 14.06.2015, n. 148, per i casi di ristrutturazione e
riconversione produttiva, le associazioni territoriali degli industriali daranno
informazioni al sindacato provinciale di categoria sugli obiettivi di ristrutturazione o
di riconversione parziale o totale che le aziende interessate intendono perseguire e
dei livelli di occupazione complessivamente da salvaguardare.
Art. 13 - Mobilità interna della manodopera
Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia, le Aziende con più
di 70 dipendenti informeranno preventivamente in apposito incontro la R.S.U. e,
tramite l’Associazione imprenditoriale territoriale, le OO.SS. dei lavoratori
competenti per territorio, degli spostamenti non temporanei nell’ambito dello
stabilimento che interessino significative aliquote di lavoratori, nei casi in cui tali
spostamenti non rientrino nelle necessità collegate alle normali esigenze tecniche,
organizzative e produttive dell’attività aziendale.
CHIARIMENTO A VERBALE
Fermo restando che gli spostamenti del personale saranno effettuati nel rispetto
delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia, le Parti riconoscono
che il migliore utilizzo delle prestazioni di lavoro, attraverso la mobilità interna,
funzionale al comune obiettivo del raggiungimento di più elevati livelli di produttività,
di efficienza aziendale e di professionalità.
Art. 14 - Mobilità esterna della manodopera
In relazione e ad integrazione di quanto previsto dalla legge 12.08.77, n. 675
e dalle relative norme di attuazione (legge 26.05.78, n. 215 e legge 09.02.79, n. 36)
per affrontare in modo corretto e concreto i problemi occupazionali derivanti da
processi di ristrutturazione e di riconversione produttiva e di crisi aziendale, le Parti
convengono quanto segue:
1) le aziende del settore, su richiesta delle Associazioni territoriali degli
imprenditori, comunicheranno alle medesime le prevedibili occasioni di occupazione
specificando le caratteristiche professionali dei posti di lavoro disponibili;
2) periodicamente, su richiesta di una dell e Parti, si rileveranno in appositi
incontri le situazioni di crisi aziendale ed occupazionale al fine di accertare la
potenziale mobilità nel territorio e si verificherà l’andamento dei processi di mobilità
favorendo l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro e promuovendo anche
l’istituzione, ove se ne ravvisi la necessità, tramite l’ente Regione competente, di
corsi professionali;
PARTE GENERALE
29
3) le informazioni e le indicazioni di cui ai punti 1) e 2) saranno anche
riportate all’interno delle strutture e delle procedure previste dalla legge n. 675/1977
e dalle successive norme di attuazione (legge 215/1978 e legge 36/1979);
4) le presenti disposizioni decadranno in caso di emanazione di norme di
legge o di accordo interconfederale in contrasto con le stesse.
Art. 15 - Decentramento
Le aziende con più di 70 dipendenti informeranno preventivamente, tramite
l’Associazione territoriale imprenditoriale, il sindacato provinciale di categoria su
eventuali operazioni di decentramento al di fuori dello stabilimento di importanti fasi
dell’attività produttiva in atto nel caso in cui tali operazioni influiscano direttamente
sui livelli occupazionali.
Art. 15bis – Monitoraggio appalti
Le parti concordano che in casi di appalti esterni, potranno essere istituiti
gruppi di lavoro di monitoraggio assieme alle RSU. Si porrà in ogni caso, particolare
attenzione all'applicazione del C.C.N.L. del settore merceologico di riferimento
dell’azienda appaltatrice, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative
sul territorio nazionale.
PARTE GENERALE
30
Capitolo III
ISTITUTI DI CARATTERE SINDACALE
Art. 16 - Rappresentanze Sindacali Unitarie
1. COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA R.S.U.
Per la costituzione ed il funzionamento della RSU si applica l’Accordo
interconfederale 10 gennaio 2014, ed eventuali sue future modifiche, con le
specificazioni ed integrazioni di seguito riportate. L’iniziativa per l’elezione della
RSU nelle unità produttive con più di 15 dipendenti potrà essere assunta: - dalle
Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo nazionale; -
dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori che, pur non avendo sottoscritto il
presente accordo, siano formalmente cost ituite con un proprio statuto ed atto
costitutivo, a condizione che:
- accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione.
- la lista sia correlata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall’unità
produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto. I componenti della RSU restano in
carica per tre anni dalla data di effettuaz ione delle elezioni; alla scadenza di tale
termine decadono automaticamente.
2. COMPONENTI E PERMESSI
Il numero complessivo dei componenti della RSU fatte salve le condizioni di miglior
favore definite da accordi territoriali o aziendali; il seguente:
NUMERO DEI COMPONENTI DELLE R.S.U
Numero dipendenti della unità Numero componenti della R.S.U.
produttiva
Da 16 a 120 3
Da 121 a 360 6
Da 361 a 600 9
Da 601 a 840 12
Da 841 a 1.080 15
Da 1.081 a 1.320 18
Da 1.321 a 1.560 21
Da 1.561 a 1.800 24
Da 1.801 a 2.040 27
Da 2.041 a 2.280 30
Da 2.281 a 2.520 33
Da 2.521 a 2.760 36
Da 2.761 a 3.000 39
Da 3.001 a 3.500 42
ecc. per scaglioni di 500 dip. per gruppi di 3 componenti.
PARTE GENERALE
31
Ai singoli componenti la R.S.U. sono attribuite le seguenti ore di permesso retribuito:
- nelle unità produttive che occupano da oltre 15 fino a 120 dipendenti: 2
ore all’anno per ogni dipendente, ripartite in quote uguali tra tutti i
componenti la R.S.U.;
- nelle unità produttive che occupano più di 120 dipendenti: 8 ore mensili
per ciascun componente della R.S.U. con automatico trasferimento
delle ore di permesso di cui all’art. 23 della legge 20 maggio 1970, n.
300.
Le ore eccedenti definite contrattualmente ai vari livelli nazionale, territoriale,
aziendale saranno attribuite alle Organizzazioni sindacali firmatarie il presente
contratto, con le modalità di cui all’allegato verbale di ricognizione. Tali ore saranno
comunque fruite dai componenti delle R.S.U., con attribuzione individuale del 55%
del loro ammontare, e tramite le Organizzazioni di appartenenza alle quali attribuito
pariteticamente il restante 45 per cent o. La R.S.U. provvederà a nominare al
proprio interno un responsabile per la gestione amministrativa delle ore di
permesso, il cui nominativo sarà comunicato all’Azienda. Le ore di permesso mensili
non usufruite, potranno essere utilizzate durante il corso dell’anno solare. Detti
permessi saranno computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali.
Ai componenti della R.S.U. estesa, per la durata del mandato, la tutela prevista
dall’Accordo interconfederale per le Commissioni interne. I suddetti componenti non
possono essere trasferiti ad iniziativa dell’Azienda da una unità produttiva all’altra
senza nulla osta delle Associazioni sindacali di appartenenza.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto ai permessi di cui al presente paragrafo,
ivi compresi quelli attribuiti alle Organizzazioni sindacali, dovrà darne
comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima.
3. ELEZIONI
I componenti della R.S.U., eletti con le modalità previste dall’Accordo
interconfederale 10.01.2014, saranno designati con votazioni a scrutinio segreto e
con preferenza unica. Resta ferma la notifica di 1/3 dei componenti di nomina delle
Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto. Per le Organizzazioni
sindacali firmatarie del presente contratto è ammessa la presentazione di liste
distinte o di liste tra loro collegate. In quest’ultimo caso il numero massimo dei
candidati risulterà dalla somma di quelli ammessi per ciascuna lista, senza
l’aumento di 1/3.
Nell’ipotesi in cui si debba scegliere tra due candidati che abbiano conseguito gli
stessi voti si procederà al ballottaggio da svolgersi fuori dell’orario di lavoro o
utilizzando le ore di assemblea.
4. ELETTORATO PASSIVO
Ferma restando l’eleggibilità di operai, impiegati e quadri non in prova in forza
all’unità produttiva alla data delle elezioni, possono essere candidati anche i
lavoratori con contratto non a tempo indeterminato, il cui contratto
di assunzione consenta, alla data delle elezioni, una durata residua del rapporto di
lavoro di almeno sei mesi.
Al termine del contratto non a tempo indeterminato ed in ogni caso di risoluzione
del rapporto di lavoro il mandato conf erito scade automaticamente. I membri
decaduti saranno sostituiti secondo le regole stabilite al punto 6, Parte Prima,
dell’Accordo interconfederale 10 gennaio 2014.
PARTE GENERALE
32
5. COMPITI E FUNZIONI
La R.S.U. subentra alla R.S.A. di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300 ed ai
loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell’esercizio delle funzioni ad essi spettanti
per effetto di disposizioni di legge. La R.S.U. riconosciuta quale soggetto negoziale
a livello aziendale per le materie e con le modalità previste dal presente contratto.
6. MODALITÀ DELLE VOTAZIONI E DESIGNAZIONI
Secondo quanto stabilito al punto 12 - Parte seconda - dell’Accordo interconfederale
10 gennaio 2014, il luogo ed il calendario di votazione saranno stabiliti dalla
Commissione elettorale previo accordo con la direzione aziendale, in modo tale da
assicurare un ordinato svolgimento delle elezioni e da permettere a tutti gli aventi
diritto l’esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione.
I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto al di fuori dell’orario di lavoro
nonché durante l’orario di lavoro, utilizzando le ore di assemblea.
7. COMUNICAZIONE DELLA NOMINA
La nomina, a seguito di elezione o designazione dei componenti della R.S.U. sarà
comunicata per iscritto alla direzione aziendale per il tramite della locale
Organizzazione imprenditoriale di appartenenza a cura delle rispettive
Organizzazioni sindacali dei componenti della R.S.U. In caso di lista collegata la
comunicazione sarà effettuata congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali che
hanno presentato la lista.
Analoga comunicazione sarà effettuata anche per le variazioni dei componenti della
R.S.U.
8. DISPOSIZIONI VARIE
I membri della Commissione elettorale, il Presidente del seggio elettorale e gli
scrutatori dovranno espletare il loro incarico al di fuori dell’orario o durante l’orario
di lavoro utilizzando eccezionalmente in via anticipata, previa richiesta, i permessi
retribuiti di cui al paragrafo 2) del presente articolo. Gli organismi territoriali
imprenditoriali e sindacali comunicheranno alle rispettive Organizzazioni nazionali i
risultati elettorali.
Quanto riconosciuto in tema di Rappresentanza Sindacale Unitaria con la presente
regolamentazione non cumulabile c on quanto potrà derivare da eventuali
successive disposizioni di accordo interconfederale o di legge.
Art. 17 - Commissione interna e delegato di impresa
Per i compiti delle Commissioni interne o dei Delegati di fabbrica è fatto
richiamo agli accordi interconfederali che disciplinano la materia.
Per le imprese da 5 a 15 dipendenti sono confermate le norme previste
dall’Accordo Interconfederale sulle Commissioni interne (1966) inerenti il Delegato
di Impresa, i suoi compiti e la relativa tutela.
Art. 18 - Assemblee
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in ogni unità produttiva,
indipendentemente dal numero dei dipendenti della stessa, per la trattazione di
materiale di interesse sindacale e del lavoro.
PARTE GENERALE
33
Dette riunioni avranno luogo su convocazione unitaria o singola delle
Organizzazioni Sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto oppure su
convocazione della Rappresentanza Sindacale Unitaria costituita nell’unità
produttiva.
Potranno aver luogo riunioni congiunte di lavoratori appartenenti a più
aziende, che non occupino ciascuna più di 50 dipendenti per la trattazione delle
materie di cui al primo comma, su convocazione delle Organizzazioni sindacali
congiuntamente stipulanti.
La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di due giorni,
riducibili ad 1 giorno in caso di urgenza, con l’indicazione specifica dell’ordine del
giorno e dell’ora di svolgimento della riunione.
Le riunioni di cui sopra saranno tenute fuori dall’orario di lavoro.
Qualora la convocazione sia unitaria, ammesso lo svolgimento delle stesse
anche durante l’orario di lavoro entro il limite massimo di 10 ore nell’anno solare,
per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto. Tali riunioni dovranno
normalmente aver luogo verso la fine o all’inizio dei periodi di lavoro. Le ore non
effettuate nel corso dell’anno solare potranno essere utilizzate nell’anno successivo
con un limite massimo di due ore. Inoltre, qualora nell’anno solare siano state
esaurite le ore disponibili, potranno essere anticipate quelle dell’anno successivo
con un limite massimo di due ore.
Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In
questo ultimo caso le riunioni potranno avere luogo durante l’orario di lavoro,
quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non
interessati.
Qualora nell’unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l’assemblea potrà essere
articolata in due riunioni nella medesima giornata.
Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà a ver luogo
comunque con m odalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza
delle persone e la salvaguardia degli impianti.
Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale.
Le riunioni si terranno in luoghi idonei o locali messi a disposizione dell’Azienda
nell’unità produttiva, in caso di comprovata impossibilità, il datore di lavoro è tenuto
a mettere a disposizione un idoneo locale nelle immediate vicinanze dell’unità
produttiva stessa.
Per le riunioni interaziendali il locale idoneo sarà invece reperito a cura delle
Parti convocanti.
Alle riunioni hanno facoltà di parteci pare i Segretari Nazionali e Provinciali
delle Organizzazioni di categoria o dirigenti sindacali, i nominativi dei quali saranno
preventivamente comunicati all’Azienda.
La presente regolamentazione attua quanto previsto dall’art. 20 della legge
20.05.70, n. 300.
Art. 19 - Permessi per cariche sindacali ed aspettativa
Ai lavoratori che siano membri dei comitati direttivi delle Confederazioni
sindacali, dei comitati direttivi, delle Federazioni nazionali di categoria e dei
Sindacati provinciali tessili, saranno concessi permessi retribuiti, fino ad una
giornata lavorativa al mese, per il disimpegno delle loro funzioni, quando l’assenza
dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette
e non ostino gravi impedimenti alla normale attività di altri lavoratori.
PARTE GENERALE
34
Le ore di permesso sono cumulabili quadrimestralmente.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere
comunicate, contestualmente alla deliberazione congressuale, entro il termine di 2
settimane dalla avvenuta elezione; ulteriori comunicazioni riguarderanno
esclusivamente casi di sostituzione di componenti degli organismi predetti. Le
comunicazioni saranno effettuate per iscritto dalle Organizzazioni competenti alle
Associazioni territoriali degli industriali che provvederanno a comunicarle all’Azienda
cui il lavoratore appartiene.
Per l’adempimento dei permessi sindacali di cui sopra nonché di quelli
inerenti cariche pubbliche elettive potrà essere concesso un periodo d’aspettativa,
durante il quale il rapporto rimane sospeso a tutti gli effetti.
In relazione a quanto previsto dal presente articolo, le organizzazioni
sindacali stipulanti si impegnano affinché le nomine dei componenti degli organismi
direttivi territoriali vengano esercitate nei singoli territori in coerenza con la presente
norma contrattuale. Qualora vengano riscontrati comportamenti difformi rispetto a
tale impegno, sarà svolto un incontro con le Organizzazioni sindacali territoriali
presso l’Associazione territoriale di competenza, al fine di ricondurre a normalità la
situazione.
In caso di mancata risoluzione della vertenza, la stessa sarà esaminata dalle
Parti stipulanti a livello nazionale.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le situazioni aziendali in atto migliorative della presente normativa vengono
assorbite fino a concorrenza.
Art. 20 - Affissioni
Le Rappresentanze Sindacali Unitarie hanno diritto di affiggere, su appositi
spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i
lavoratori, all’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicazioni a
firma delle rappresentanze stesse, inerenti a materia di interesse sindacale e del
lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere inoltrate alla
direzione aziendale.
Art. 21 - Versamento dei contributi sindacali
L’Azienda provvederà alla trattenuta delle quote sindacali nei confronti dei
dipendenti che ne effettueranno richiesta scritta.
Tale richiesta avrà validità fino ad eventuale revoca che può intervenire in
qualsiasi momento e che decorrerà dal mese successivo a quello in cui essa è stata
rimessa alla direzione aziendale mediante lettera regolarmente sottoscritta dal
lavoratore.
La richiesta scritta dovrà contenere le seguenti indicazioni:
- la data;
- le generalità del lavoratore;
- l’ammontare del contributo sindacale espresso in percentuale, che
gradualmente raggiungerà la misura dell’1 per cento, e sarà calcolato sulla
retribuzione globale mensile;
PARTE GENERALE
35
- l’organizzazione sindacale a favore della quale la quota dovrà essere
versata mensilmente ed il numero del c/c bancario ad essa intestato:
La lettera dovrà essere conforme al modulo riportato in calce.
Le trattenute verranno effettuate sulle competenze nette del lavoratore.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le Parti chiariscono che la trattenuta e il versamento delle quote sindacali non
determinano una cessione di credito, poichè si tratta di un mero servizio che
l’Azienda effettua su richiesta del lavoratore, fermo restando il rapporto tra
quest’ultimo e la propria organizzazione sinda cale, destinataria delle quote
trattenute a titolo di contributo associativo.
Art. 22 - Patronati
Fermo restando quanto previsto dall’art. 12 della legge n. 300 del 20 maggio
1970, secondo cui gli Istituti di Patronato hanno diritto di svolgere, su di un piano
di parità, la loro attività all’interno dell’Azienda, per quanto riguarda gli Istituti di
Patronato di emanazione delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente
contratto si conviene quanto segue: gli Istituti di Patronato potranno svolgere i
compiti previsti dalla normativa vigent e, mediante propri rappresentanti i cui
nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle aziende,
muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle
Direzioni provinciali dei Patronati interessati, le quali dovranno segnalare eventuali
variazioni.
Per lo svolgimento della loro attività, che deve attuarsi senza pregiudizio
della normale attività aziendale, i rappresentanti dei Patronati concorderanno con
le singole aziende le modalità e gli orari di accesso negli stabilimenti.
Qualora per ragioni di particolare o comprovata urgenza, i rappresentanti
del Patronato dovessero conferire durante l’orario lavorativo con un dipendente
dell’Azienda per l’espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi
rappresentanti del Patronato ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzi one
aziendale la quale provvederà a rilasciare al lavoratore interessato il permesso di
allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempre che non ostino
motivi di carattere tecnico e organizzativo.
I rappresentanti del Patronato potranno usufruire di appositi Albi messi a
disposizione dalle aziende per informazioni di carattere generale attinenti alle
proprie funzioni.
I patronati esonereranno le aziende da ogni e qualsiasi responsabilità
connessa con l’utilizzazione dei locali e comunque conseguenti alle attività
richiamate nel presente articolo.
PARTE GENERALE
36
Capitolo IV
SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 23 - Assunzione - Visite mediche
Legge.
L’assunzione al lavoro deve essere fatta in conformità alle disposizioni di
All’atto dell’assunzione l’Azienda è tenuta a comunicare al lavoratore, per
iscritto quanto segue:
- la data di decorrenza dell’assunzione;
- la qualifica e la categoria a cui viene assegnato in relazione alle ma n s i o n i
a lui attribuite;
- il trattamento economico (voce per voce);
- la durata dell’eventuale periodo di prova;
- la sede di lavoro.
Nella lettera di assunzione verrà fatto riferimento al presente contratto.
Il lavoratore è tenuto per la sua assunzione a presentare i seguenti
documenti:
- i prescritti documenti INPS (in quanto il lavoratore ne sia in possesso);
- titolo di studio e di preparazione professionale ove l’Azienda ne
faccia espressamente richiesta;
- tesserino del codice fiscale;
- documento di identità.
Qualora il lavoratore sia sprovvisto dei documenti di cui al punto 2)
l’Azienda è tenuta a richiedere il rilascio dei documenti stessi all’INPS.
Qualora i documenti presentino irregolarità, il lavoratore è tenuto a
richiederne direttamente la regolarizzazione tramite gli Enti interessati.
L’Azienda consegnerà ad ogni lavoratore neoassunto il materiale
informativo del fondo Previmoda con la proposta e la modulistica per l’iscrizione.
L’Azienda rilascerà ricevuta al nuovo assunto dei documenti da essa
trattenuti.
Il lavoratore è tenuto, all’atto dell’assunzione, a dichiarare all’Azienda la
sua residenza e il suo domicilio ed è tenuto a notificare all’Azienda stessa i
successivi eventuali mutamenti nonché a consegnare, dopo l’assunzione, se capo
famiglia o avente diritto, lo stato di famiglia e gli altri documenti necessari per
beneficiare degli assegni per il nucleo familiare.
Prima dell’assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.
Ai fini della legge sul collocamento si riconosce che le mansioni operaie
inquadrate nei livelli 4° e 4°s. sono da considerarsi altamente specializzate.
37
PARTE GENERALE
Art. 24 - Periodo di prova
L’assunzione può essere fatta, d’accordo tra le Parti, con un periodo di
prova la cui durata non può essere superiore a
Classificazione Periodo di prova
7° livello Quadri
Impiegati
6 mesi
6 mesi
6° livello Impiegati 5 mesi
5° livello Impiegati
Intermedi
4 mesi
4 mesi
4° livello s. Impiegati
Operai
3 mesi
3 mesi
4° livello Impiegati
Intermedi
Operai
3 mesi
3 mesi
3 mesi
3° livello Impiegati
Operai
2 mesi
2 mesi
2° livello Impiegati
Operai
2 mesi
2 mesi
1° livello Operai 1 mese
Per le assunzioni a termine di durata fino a sei mesi, la durata del periodo
di prova di cui sopra è ridotta alla metà.
Art. 25 - Apprendistato
L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato
alla formazione e all’occupazione dei giovani, disciplinato dalle vigenti norme di
legge e dalle disposizioni del presente CCNL.
Disposizioni comuni
Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è
necessario un contratto scritto tra Azienda e lavoratore, nel quale devono essere
indicati: la qualifica che potrà essere acquisita al termine del periodo di
formazione, la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo.
Per tutti gli apprendisti, operai, impiegati, intermedi e quadri, e per tutti i
38
PARTE GENERALE
livelli di inquadramento, può essere convenuto un periodo di prova non superiore
a sei mesi, ridotti a tre mesi per i contratti di apprendistato di durata fino a 12 mesi.
La durata minima del periodo di apprendistato è fissata in sei mesi.
Il lavoratore potrà essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto a
quello spettante in applicazione del presente CCNL ai lavoratori addetti a mansioni
che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è
finalizzato il contratto.
L’apprendista non può lavorare a cottimo.
Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal
contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del Codice civile, con un preavviso minimo di
15 giorni decorrente dal termine del periodo di formazione, che si intende
coincidente con il termine del periodo di apprendistato. Se nessuna delle parti
esercita la facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato.
In merito all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il
diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore e all’apprendistato di alta formazione e ricerca si recepisce l’Accordo
Interconfederale in materia del 18 maggio 2016 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL.
Apprendistato professionalizzante
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato
con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, ed è finalizzato alla
qualificazione e riqualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di
formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico –
professionali.
Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai
sensi del D. Lgs. 17.10.2005 n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante
può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per
i lavoratori operai, intermedi, impiegati e quadri, con destinazione finale ai livelli dal
2° al 7° e per tutte le relative mansioni.
La durata massima del periodo di apprendistato, per tutte le qualifiche
professionali e per tutti i livelli di inquadramento, è di 3 anni.
Le parti si riservano la possibilità di individuare, ai sensi dell’art. 44, comma
2, del D. Lgs. 81/2015, mansioni ad alto contenuto di professionalità di tipo
artigianale per le quali potranno essere concordate durate maggiori del periodo di
apprendistato fino al massimo di 5 anni.
L’inquadramento iniziale e il relativo trattamento economico
dell’apprendista possono essere di due livelli inferiore a quello della qualifica di
destinazione finale, con la seguente progressione periodica:
39
PARTE GENERALE
livelli
Durata
complessiva
mesi
Primo
Periodo
mesi
Secondo
Periodo
mesi
Terzo
periodo
Mesi
7° - 6° 36 16 10 10
5° 36 16 10 10
4°S - 4° 36 16 10 10
3° 36 16 10 10
2° 36 16 10 10
Una riduzione fino a 6 mesi del periodo di apprendistato
professionalizzante (applicabile sul terzo periodo della tabella sopra riportata) è
riconosciuta ai lavoratori che – prima del contratto di apprendistato – abbiano
svolto presso la stessa azienda un periodo di pari durata di stage o tirocinio.
Gli apprendisti con destinazione finale al secondo livello saranno
inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza dall’inizio del secondo
periodo di apprendistato.
In caso di apprendistato con durata inferiore a 36 mesi, la durata dei
periodi indicati sarà proporzionalmente riparametrata.
Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori
di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempreché riguardi
le stesse mansioni e l’interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi.
L’intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della
maturazione dell’anzianità aziendale, anche ai fini degli aumenti periodici di
anzianità; tali aumenti saranno corrisposti nelle misure previste dal livello di
appartenenza.
È demandata alle parti al livello aziendale la definizione dell’eventuale
applicabilità agli apprendisti, parziale o totale, dei premi di risultato e di tutte le
altre voci retributive stabilite al livello aziendale.
In caso di malattia e di infortunio non sul lavoro - nei limiti del periodo di
comporto – spetta all’apprendista operaio un trattamento integrativo dell’indennità
di malattia a carico dell’INPS pari al trattamento economico a carico del datore di
lavoro per il lavoratore operaio previsto dall’art. 84 e all’apprendista impiegato un
trattamento integrativo dell’indennità di malattia erogata dall’INPS pari al
trattamento economico complessivo previsto dall’art. 92 per il lavoratore impiegato.
In caso di assenza ingiustificata alla visita domiciliare di controllo sullo stato
di malattia, al lavoratore con contratto di apprendistato si applica quanto previsto
all’art. 57 - Assenze per malattia ed infortunio non sul lavoro.
In caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del
rapporto superiore a trenta giorni, la durata dell’apprendistato potrà essere
prolungata di un periodo pari alla durata della sospensione, tramite una
comunicazione formale dell’azienda al lavoratore entro il termine originario
dell’apprendistato.
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante
non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge.
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere,
direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione
40
PARTE GENERALE
autorizzate, non può superare il rapporto di 2 a 3 rispetto alle maestranze
specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale
rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro che occupano un numero
di lavoratori inferiore a dieci unità. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie
dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero
inferiore a 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.
Dal computo di tale percentuale sono esclusi i rapporti cessati per:
- recesso durante il periodo di prova;
- dimissioni;
- licenziamento per giusta causa.
La facoltà di assunzione mediante contratto di apprendistato che abbiano
rassegnato le dimissioni, nonché i contratti di apprendistato giunti a scadenza e non
trasformati a tempo indeterminato è consentita in misura pari a 2.
Per i datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di
lavoratori inferiori a 20 unità, tale percentuale è ridotta a 25%.
In caso di dimissioni del lavoratore prima della scadenza del periodo di
apprendistato professionalizzante sono applicabili il periodo di preavviso e la
relativa indennità sostitutiva di cui agli articoli 88, 89, 99 del presente contratto.
Formazione
I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme
applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato
professionalizzante.
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia
interni che esterni all’azienda di durata complessiva pari a 120 ore medie annue,
comprensive della formazione specifica o professionalizzante e della formazione
finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali.
Le parti nel contratto individuale di apprendistato definiscono il Piano
Formativo Individuale (P.F.I.), che sarà redatto secondo lo schema di cui all’Allegato
7 al presente contratto, nel quale sarà indicata il percorso formativo per
l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche, formazione
che sarà coerente con le qualifiche professionali di destinazione. Tale formazione
professionalizzante sarà non inferiore ad 80 ore medie annue e potrà essere svolta
anche on the job e in affiancamento.
La formazione professionalizzante sarà integrata dall’offerta formativa
pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzata all’acquisizione delle competenze
di base e trasversali, laddove esistente.
Per l’attivazione dell’apprendistato professionalizzante e la definizione dei
profili professionali e dei contenuti della formazione, si fa integrale riferimento
all’Allegato 7 al presente contratto.
L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le
iniziative formative esterne e interne all’azienda. In caso di interruzione del rapporto
prima del termine il datore di lavoro attesta l’attività formativa svolta
41
PARTE GENERALE
Il tutore della formazione svolge le funzioni e riceve la formazione previste
dalla legge. La funzione di tutore può essere svolta da un unico referente formativo
aziendale anche nel caso di pluralità di apprendisti. Nelle imprese fino a 15
dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta direttamente dal
datore di lavoro.
La registrazione della formazione svolta e della qualifica professionale ai
fini contrattuali, eventualmente acquisita, sarà effettuata nel libretto formativo del
cittadino. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede
all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’Allegato 7 al
contratto.
Le parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero
disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con
l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e
per le conseguenti armonizzazioni.
Art. 26 - Contratto a tempo determinato
Le Parti si richiamano all’accordo quadro europeo UNICE-CEEP-CES del
18 marzo 1999 e alle disposizioni di legge vigenti in cui si prevede che i contratti a
tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti
di lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori. Le parti inoltre ritengono che il contratto
di lavoro a tempo determinato possa contribuire a migliorare la competitività delle
imprese del settore, tramite una miglio re flessibilità nella salvaguardia delle
esigenze di tutela e di pari opportunità dei lavoratori interessati.
L’assunzione del lavoratore con contratto a tempo determinato avviene
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici
giorni, l’apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta,
direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere
consegnato dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio
della prestazione.
L’azienda informerà annualmente la RSU sulle dimensioni quantitative
del ricorso al contratto a tempo determinato e sulle tipologie di attività per le quali
tali contratti sono stati stipulati.
Su richiesta, l’azienda fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo
determinato informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato che si
rendessero disponibili nell’unità produttiva di appartenenza.
I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dovranno ricevere
una informazione e formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche della
mansione svolta, al fine di prevenire i rischi connessi al lavoro.
Fatti salvi i casi comunque esenti da limiti quantitativi, ai sensi dell’art.
23, comma 1, del D.Lgs. 81/2015, non possono essere stipulati da ciascun datore
di lavoro contratti a tempo determinato in misura superiore al 20% medio su base
annua del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza al 1°
gennaio dell’anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all’unità
superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5.
42
PARTE GENERALE
Detta percentuale è elevabile con contratto collettivo aziendale stipulato ai
sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 81/2015.
Ai sensi dell’art. 23, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 81/2015, sono inoltre
esenti dal citato limite quantitativo i contratti a termine stipulati nelle fasi di avvio
di nuove attività per un periodo di 12 mesi, riferite all’inizio di attività produttiva, o
di servizio, o all’entrata in funzione di una nuova linea di produzione, o di una
unità produttiva aziendale o di servizio, o al lancio di un nuovo marchio. Per le
aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con
D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, tale periodo è esteso a 18 mesi. Tali periodi potranno
essere incrementati mediante contratti collettivi aziendali stipulati ai sensi dell’art.
51 del D.Lgs. 81/2015.
Ai sensi dell'art) 19, comma 1, lett. a) del dlgs 81/2015, alla luce delle
modifiche introdotte con il DL 04/05/2023 n° 48. Convertito con legge n° 85/2023,
le parti convengono che il contratto di lavoro a tempo determinato, non in
somministrazione, può avere una durata superiore a 12 mesi e comunque non
eccedente i 24 mesi, fatte salve eventuali modifiche della normativa di riferimento,
in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) Attività connesse alla campagna vendita in showroom.
b) Attività di vendita presso negozi stagionali o Temporary store
c) Attività di vendita stagionale o straordinaria
d) Gestione delle esigenze di mercato legate alla ciclicità tipica del settore di
riferimento (come ad esempio le esigenze produttive legate a periodi
natalizi, pasquali, campagna scuola, ….).
e) Investimenti nei processi produttivi che abbiano l’obiettivo di ridurre l’impatto
ambientale dei processi medesimi;
f) Realizzazione di percorsi formativi, anche on the job, legati a processi di
innovazione aziendale e/o riorganizzazione;
g) Sviluppo di nuovi impianti o linee produttive, nonché di nuovi processi
produttivi legati a progetti infrastr utturali, temporali o straordinari
conseguenti ad avvio di nuove attività e/o modernizzazione dei processi
esistenti come conseguenza di attività di ricerca, progettazione e
innovazione.
h) Costruzione, gestione e implementazione dei database aziendali.
In base al citato decreto legislativo 81/2015, ulteriori fattispecie possono
essere previste dai contratti collettivi aziendali stipulati dalla rappresentanze
sindacali aziendali, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie costituite
nell'ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale.
Per la successione tra contratti a termine si applica la disciplina di legge.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 81/2015 nel caso di successione
tra due contratti a tempo determinato gli intervalli di interruzione di 10/20 giorni non
trovano applicazione nei seguenti casi:
- nell’ipotesi in cui il primo e/o il secondo contratto a termine siano stipulati per
ragioni sostitutive;
- nei casi di avvio di nuove attività, come sopra definite, nell’ambito della durata
complessiva di 12 mesi (18 mesi nei territori del Mezzogiorno);
43
PARTE GENERALE
- Assunzione di soggetti percettori di ammortizzatori sociali di qualunque natura,
nell’ambito della durata degli stessi;
- Assunzione di soggetti dai 30 ai 34 anni;
- Assunzione di soggetti con più di 50 anni se uomini e di 45 anni se donne;
- Assunzione di soggetti iscritti nelle liste di cui alla Legge n. 68/1999;
- Assunzione di soggetti con un’invalidità permanente certificata di almeno il 20%;
- in ogni altro caso individuato dai contratti collettivi aziendali stipulati ai sensi
dell’art. 51 del D.Lgs. 81/2015.
È sufficiente che i requisiti di cui sopra sussistano all’atto dell’assunzione,
anche nel caso di proroga del rapporto, purché la proroga abbia ad oggetto, in via
prevalente, la stessa attività lavorativa oggetto del rapporto iniziale.
Il periodo di comporto in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro è
complessivamente pari a un terzo della durata del contratto a tempo determinato
con un minimo di 30 giorni; a tale fine si computano le assenze dovute ad un unico
evento o a più eventi. Il trattamento economico di malattia a carico dell’azienda
cessa alla scadenza del periodo di comporto.
L’obbligo di conservazione del posto cessa, in ogni caso, alla scadenza del
termine apposto nel contratto individuale di lavoro.
In tutti i casi di contratto a tempo determinato stipulato per esigenze
sostitutive è possibile un adeguato periodo di affiancamento tra il lavoratore da
sostituire e il sostituto, sia prima dell’assenza sia al rientro del lavoratore sostituito,
al fine di consentire un adeguato passaggio di consegne.
Per le assunzioni a termine di durata fino a sei mesi, la durata del
periodo di prova di cui all’art. 24 è ridotta della metà.
In caso di risoluzione anticipata del contratto a tempo determinato –
rispetto alla scadenza prevista – ad opera del lavoratore, trovano applicazione gli
articoli 87, 88 e 98 del vigente contratto in materia di preavviso. Le durate ivi
indicate, anche ai fini della determinazione dell’indennità sostitutiva del preavviso,
sono ridotte alla metà; fanno eccezione le durate previste per i lavoratori con
qualifica di operaio dall’art. 87.
Ferma restando la disciplina prevista dal presente articolo, al prestatore
di lavoro con contratto a tempo determinato si applica il principio di non
discriminazione di cui all’art. 25 del D.Lgs. 81/2015 e successive modificazioni.
Ai sensi dell’art. 24, comma 1, del Decreto Legislativo n. 81 del 25.06.2015,
per quanto concerne il diritto di precedenza nell’esecuzione di due o più contratti a
termine nella stessa azienda, si applica quanto previsto dal medesimo articolo ai
successivi commi 2 e 3.
Il lavoratore ha infatti diritto di precedenza in caso di nuove assunzioni a
tempo indeterminato per le medesime attività svolte, purché eserciti per iscritto la
propria volontà entro 6 mesi dalla cessazione del suo rapporto di lavoro. Il diritto
di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del
rapporto stesso.
La lettera di assunzione deve contenere nota specifica di diritto di
precedenza in caso di nuove assunzioni e della procedura da adottarsi.
Nel caso contrario si intende il contratto di lavoro trasformato a tempo
indeterminato alla scadenza naturale del contratto.
44
PARTE GENERALE
Art. 27- Lavoro delle donne e dei minori
Per il lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti si rinvia alle
disposizioni delle leggi vigenti in materia.
Art. 28 - Azioni positive per le pari opportunità
Le Parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione della
raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635 e delle disposizioni legislative
in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla
promozione di azioni positive a favore del personale femminile.
In relazione a quanto sopra le Parti costituiranno un gruppo di lavoro che,
verifichi i presupposti di fattibilità, potrà predisporre schemi di progetti di azioni
positive a f avore del personale femminile con l’obiettivo di valorizzarne l’impiego.
Gli schemi di progetto di azioni positive, qualora concordemente definiti a livello
nazionale, sono considerati progetti concordati con le Organizzazioni Sindacali e
l’eventuale adesione ad uno di essi da parte delle aziende costituisce titolo per
l’applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
Le Parti promuoveranno la conoscenza dei progetti di azioni positive
concordati alle proprie strutture associative.
Il gruppo di lavoro verificherà l’efficacia dei programmi applicati.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti, in applicazione di quanto disposto dalla legge 20/04/2016, n. 76, art. 1,
comma 20, confermano che le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le
disposizioni contenenti le parole “Coniuge”, “Coniugi” o termini equivalente,
ovunque, ricorrano nel presente C.C.N.L., si applicano anche ad ognuna delle parti
dell'unione civile tra persone dello stesso sesso e ai conviventi di fatto, ai sensi
dell'art. 1, commi 36 e seguenti della stessa legge.
Art. 29 - Inquadramento unico dei lavoratori
Ferma restando la ripartizione del personale nelle qualifiche operai,
intermedi, impiegati e quadri - a tutti gli effetti legislativi, regolamentari, contrattuali
- i lavoratori sono inquadrati in un’unica scala classificatoria composta da 8 livelli.
Ai fini suddetti, il collegamento fra l’inquadramento e il trattamento normativo
è il seguente:
7° livello quadri - impiegati
6° livello impiegati
5° livello impiegati - intermedi
4°S livello impiegati - operai
4° livello impiegati - intermedi - operai
3° livello impiegati - operai
2° livello impiegati - operai
1° livello operai
45
PARTE GENERALE
L’inquadramento dei lavoratori nei diversi livelli è determinato dalle declaratorie
e dalle relative esemplificazioni riportate nell’allegato 2 bis, nelle quali sono comprese
anche le valutazioni di ampiezza di contenuto del complesso delle mansioni
effettivamente svolte, fermo restando che le mansioni non esemplificate nel testo
saranno inquadrate per analogia nei vari livelli sulla base dei requisiti e delle
caratteristiche professionali indicate nelle declaratorie.
Analogo criterio viene adottato per l’inquadramento di mansioni non
esemplificate od obiettivamente nuove, derivanti da innovazioni tecnologiche o da
nuove forme di organizzazione del lavoro.
Le eventuali controversie derivanti dalla attribuzione del livello formeranno
oggetto di esame tra la Direzione aziendale e la R.S.U.
In caso di mancato accordo la controversia sarà in prima istanza esaminata a
livello territoriale e in seconda istanza a livello nazionale.
Tale procedura si esaurirà entro 3 mesi dalla data di inizio, e qualora abbia esito
positivo, al lavoratore interessato verr anno riconosciuti i benefici derivanti dalla
attribuzione del nuovo livello dalla data d’inizio della procedura stessa.
In presenza di profonde innovazioni tecnologiche o di mutamenti strutturali nei
processi produttivi ed organizzativi tali da evidenziare una sostanziale e complessiva
inadeguatezza dell’inquadramento nazionale rispetto alla nuova realtà, la Direzione
aziendale comunicherà alle R.S.U. le caratteristiche della nuova situazione per una
verifica congiunta della eventuale necessità di ricorso a nuove figure professionali e/o
dell’esistenza di mutamenti tali da determinare un diverso e nuovo contenuto
professionale.
Tale nuova specifica situazione sarà valutata con l’intervento, a richiesta di una
delle Parti delle rispettive Organizzazioni nazionali, allo scopo di definire, anche
nell’ambito della contrattazione aziendale per obiettivi, ove ritenuto consensualmente
opportuno, la collocazione delle nuove posizioni nell’assetto dell’inquadramento
aziendale in atto, tenuto conto dei criteri fissati dalle declaratorie e sulla scorta dei
possibili riferimenti analogici rispetto al sistema nazionale di classificazione.
In tale definizione verranno tenute presenti, ove oggettivamente compatibili, le
possibilità di arricchire il contenuto profes sionale, avuto anche riguardo a quei
requisiti professionali individuali utili, insieme al criterio delle pari opportunità, a
concorrere agli obiettivi sopra richiamati.
Le Parti contraenti dichiarano che sia da favorire, ove possibile e se funzionale
al miglioramento della produttività e della efficienza delle imprese, l’introduzione di
modalità di organizzazione della produzione e del lavoro tendenti a ridurre la
parcellizzazione, a consentire una intercambiabilità nelle prestazioni, a ricomporre le
operazioni, ad ampliare le mansioni e ad arri cchirne il contenuto professionale per
adeguare le modalità di svolgimento del lavoro alle accertate sostanziali innovazioni
tecnologiche/di processo/organizzative.
A tale fine la Direzione aziendale comunicherà alla R.S.U., preventivamente alla
loro introduzione, le nuove modalità di organi zzazione del lavoro per verificare le
conseguenze di tali mutamenti, che di per sé non implicano riconoscimenti di
passaggio di livello, sui contenuti professionali.
Eventuali problematiche relative ai contenuti professionali saranno affrontate
con riferimento ai criteri fissati dalle declaratorie e sulla scorta dei riferimenti analogici
rispetto al sistema nazionale di classificazione.
In ogni caso saranno verificate le necessità di supporti formativi e di
addestramento del personale interessato.
46
PARTE GENERALE
Art. 29 bis - Commissione per lo studio della riforma del sistema di
inquadramento
Le Parti riconoscono che i cambiamenti organizzativi e tecnologici del
sistema produttivo e l’evoluzione del rapporto tra imprese e mercato influiscono sulle
prestazioni richieste ai lavoratori e rendono sempre più importante l’apporto
individuale allo svolgimento dell’attività produttiva e convengono sull’utilità di un
confronto volto a monitorare l’evoluzione di tale fenomeno.
Pertanto, entro la vigenza del contratto, sarà convocata la Commissione
costituita con il contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 20 febbraio
2017, che avrà l’incarico di:
x realizzare una ricognizione dei problemi derivanti dai citati cambiamenti
organizzativi e tecnologici sull’organizzazione del lavoro, con particolare
riguardo all’attuale disciplina dell’inquadramento dei lavoratori. La
ricognizione si dovrà concludere entro la vigenza del contratto.
x analizzare e valutare l’opportunità di proporre l’introduzione di nuovi criteri
applicativi e/o regolamentazioni che prevedono il riconoscimento e la
valorizzazione della professionalità, con particolare riferimento a forme di
pluralità di mansioni che determinano un arricchimento della professionalità,
a figure professionali innovative, in via generale, alla valorizzazione delle
competenze richieste dall’Azienda ed acquisite anche tramite idonei percorsi
formativi. Nell’esame delle varie ipotesi potrà essere presa in
considerazione l’introduzione di un nuovo sistema di inquadramento che si
basi su “aree professionali omogenee”.
Nel darsi atto che la classificazione del personale continuerà ad essere,
come nel passato, materia di stretta ed esclusiva pertinenza del livello
contrattualistico nazionale, le Parti raccomandano alla Commissione che qualora
sia valutata positivamente l’opportunità di proporre l’introduzione di nuovi criteri
applicativi e/o regolamentazioni, questi siano caratterizzati da chiarezza e
trasparenza per l’eventuale passaggio dal vecchio al nuovo sistema di
inquadramento.
Art. 30 - Passaggio di mansioni e qualifica
In relazione alle esigenze organizzative aziendali il lavoratore può essere
assegnato temporaneamente per non più di sei mesi a mansioni diverse da quelle
inerenti il suo livello purché ciò non co mporti alcun peggioramento economico né
alcun mutamento sostanziale del suo inquadramento. In detta ipotesi, al lavoratore
sarà riconosciuta la retribuzione relativa alle nuove mansioni per il periodo relativo
alla loro effettuazione, se queste afferiscono al livello superiore.
L’esplicazione di mansioni di livello superiore in sostituzione di altro
lavoratore assente per motivi che danno luogo alla conservazione del posto non
dà luogo al passaggio di livello, salvo il caso di conferma nelle mansioni a seguito
di mancato rientro del lavoratore sostituito.
47
PARTE GENERALE
Il lavoratore che disimpegni contin uativamente mansioni superiori al
proprio livello, sempreché non si tratti di sostituzione temporanea di cui al comma
precedente, passa definitivamente nel livello superiore superati i sei mesi.
Agli effetti del presente articolo, il disimpegno di mansioni diverse da
quelle inerenti il suo livello può essere effettuato anche non continuativamente,
purché la somma dei singoli periodi corrispondenti ai termini predetti sia compresa
in un massimo di mesi 24.
Art. 31- Orario di lavoro
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le
deroghe relative.
L’orario di lavoro normalmente è di 40 ore settimanali e normalmente di 8
ore giornaliere distribuite normalmente nei primi 5 giorni della settimana.
Le Parti riconoscono che la qualità delle soluzioni organizzative, nella
costante ricerca di un efficiente posizionamento competitivo del sistema delle
imprese, si realizza anche attraverso l’individuazione di adeguate e specifiche
articolazioni dell’orario lavorativo.
Pertanto: per migliorare la competitività delle imprese e le prospettive
occupazionali; per incrementare l’utilizzo delle capacità produttive e ridurre i costi
per unità di prodotto; per assecondare la variabilità delle richieste del mercato, le
Parti riconoscono idonea l’adozione - per stabilimenti o per singoli reparti o uffici,
per punti vendita riconducibili alla filiera distributiva diretta dell’impresa, o per gruppi
di lavoratori di:
x altre distribuzioni di orario nell’ambito della settimana o anche di cicli di più
settimane;
x un’articolazione plurisettimanale multiperiodale dell’orario contrattuale, in
base alla quale l’orario viene realizzato in regime ordinario come media in
un periodo non superiore a dodici mesi, alternando periodi con orario
diverso.
Tali specifici schemi di orario o diverse distribuzioni o articolazioni dell’orario
settimanale saranno concordate dalle Parti a livello aziendale applicando la
procedura prevista nel successivo paragrafo “Turni 6x6”.
Per il personale addetto a lavorazioni in turni, l’orario contrattuale potrà
essere realizzato attraverso turni plurisettimanali.
Restano salve le disposizioni di legge per gli effetti da esse previsti. Fermo
restando l’orario di 40 ore settimanali, la riduzione di orario annuo complessiva sarà
pari, a decorrere dall’1 gennaio 1990, a:
x 56 ore in ragione d’anno per i lavoratori giornalieri;
x 52 ore in ragione d’anno per i lavoratori turnisti.
In tale trattamento viene corrispondentemente assorbito quello relativo alla
ex festività del 2 giugno.
I lavoratori impegnati in lavoro a turni di 8 ore, se operanti su turno notturno,
matureranno al raggiungimento di n. 50 notti nell’anno di prestazione effettiva, una
ulteriore riduzione di orario pari a 8 ore con decorrenza dall’1 ottobre 1994. Ai fini
del riferimento alla acquisizione del diritto si tiene conto della prestazione effettuata
nell’anno solare precedente.
48
PARTE GENERALE
Tale pacchetto di ore sarà utilizzato con permessi individuali retribuiti,
ciascuno della durata minima di 4 ore, che dovranno essere richiesti per iscritto dal
lavoratore con preavviso di almeno 48 ore, e saranno accordati secondo l’ordine di
presentazione della richiesta.
Il godimento di tali permessi non dovrà implicare assenze superiori al 4 per
cento dei lavoratori normalmente addetti al reparto.
Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con la R.S.U.,
modalità di diversa utilizzazione, compatibilmente con le specifiche esigenze
aziendali.
Inoltre, in caso di particolari esigenze di intensificazione dell’attività
produttiva, i permessi per riduzione di orario annualmente spettanti potranno essere
monetizzati, secondo modalità e limiti definiti a livello aziendale.
La riduzione di cui ai commi precedenti non maturerà nei periodi di assenza
per maternità e servizio militare e maturerà per dodicesimi nei casi di inizio o di
cessazione del rapporto di lavoro; a tali effetti si considererà come mese intero
la frazione di mese superiore a 15 giorni.
L’orario giornaliero di lavoro sarà esposto in apposita tabella da affiggersi
secondo le norme di legge.
Turni 6 x 6
Nel caso di introduzione di un’organizzazione del lavoro finalizzata al
maggior utilizzo degli impianti, comportante la distribuzione della prestazione
singola su 6 giornate settimanali per lavoratore, l’orario viene ridotto a 36 ore
settimanali per turno, a parità di retribuzione.
In tal caso non compete la riduzione di orario dal presente articolo.
Tuttavia, i lavoratori interessati fruiranno di una riduzione annua dell’orario di
lavoro di complessive 12 ore, con assorbimento del trattamento economico previsto
per le due ex festività nazionali del 2 giugno e del 4 novembre. Tali lavoratori inoltre
fruiranno di un’ulteriore riduzione annua di complessive 12 ore, di cui 6 dall’1
gennaio 1995 e 6 dall’1 luglio 1995.
La riduzione di orario di cui al comma precedente dovrà essere fruita con
modalità che salvaguardino comunque la continuità produttiva e il pieno utilizzo
degli impianti (pari a 144 settimanali nel caso di 4 turni giornalieri).
Nel caso l’Azienda intenda introdurre tale sistema di turnazione ne darà
preventiva comunicazione alla R.S.U.
Entro 7 giorni dalla comunicazione da parte dell’Azienda, seguirà su tale
tema un esame congiunto per verificare le problematiche tecnico-produttive ed
organizzative dell’Azienda al fine di salvaguardarne la competitività e migliorare le
prospettive occupazionali. Al termine di tale esame, che dovrà esaurirsi entro 30
giorni dal primo incontro, le Parti potranno concordare l’adozione del nuovo assetto
di orario, facendo rinvio per la regolamentazione dei predetti regimi alle disposizioni
di seguito riportate.
In caso di mancato accordo in sede aziendale entro il termine di cui sopra,
ciascuna delle Parti potrà richiedere l’intervento delle organizzazioni firmatarie del
contratto nazionale, che si riuniranno entro 30 giorni dalla richiesta per un esame
congiunto della specifica situazione aziendale con l’obiettivo di:
• chiarire ogni aspetto della situazione aziendale in relazione alla
presente disciplina degli orari di lavoro;
49
PARTE GENERALE
• rimuovere gli impedimenti all’applicazione di quanto previsto dal
contratto nazionale, ferma restando la titolarità delle Parti a livello
aziendale.
CHIARIMENTI A VERBALE
1) Le riduzioni di orario non matureranno nei periodi d’assenza per maternità
e servizio militare; matureranno per dodicesimi nei casi di inizio o cessazione del
rapporto di lavoro, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a
15 giorni.
2) Le riduzioni di orario di cui al presente articolo saranno assorbite, fino a
concorrenza, da eventuali riduzioni in atto aziendalmente, nonché da quelle che
dovessero essere disposte da provvedimenti legislativi nazionali e comunitari.
Art. 32 - Inizio e fine del lavoro
Al segnale di inizio del lavoro il lavoratore deve trovarsi al posto
assegnatogli ed in condizioni di iniziare la sua attività.
Nessun lavoratore deve abbandonare il suo posto di lavoro prima del
segnale di cessazione.
In caso di adozione di sistemi elettronici di rilevazione dell’orario di entrata
e di uscita, il datore di lavoro consegnerà al lavoratore, dietro sua richiesta, copia
del tabulato di rilevazione delle sue presenze del mese.
Per quanto riguarda la disciplina relativa all’accesso dei lavoratori allo
stabilimento, all’inizio ed alla cessazione del lavoro, restano in vigore le
consuetudini in atto presso ciascuna Azienda.
Art. 33 - Flessibilità dell’orario normale settimanale di lavoro
Per far fronte alle variazioni di intensità dell’attività lavorativa dell’Azienda
o di Parti di essa, l’Azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari
periodi dell’anno, con il superamento dell’orario contrattuale sino al limite delle 48
ore settimanali per un massimo di 104 ore nell’anno. Con accordo sindacale a livello
aziendale il suddetto limite settimanale e il limite massimo annuale potranno essere
elevati.
A fronte del superamento dell’orario contrattuale corrisponderà nell’arco di
12 mesi dall’inizio del ciclo di flessibilità in periodi di minore intensità lavorativa una
pari entità di ore di riduzione. Viceversa a fronte di una riduzione dell’orario
contrattuale corrisponderà nel corso dei dodici mesi dall’inizio del ciclo di flessibilità
ed in periodi di maggiori intensità lavorati va una pari entità di ore prestate oltre
l’orario contrattuale.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario
settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di
corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.
Le ore in tal modo lavorate oltre le 8 giornaliere e le 40 settimanali saranno
compensate, a far data dal 1° gennaio 2025, con le seguenti maggiorazioni:
– 15% per le ore prestate dal lunedì al venerdì;
– 20% per le ore prestate nelle giornate del sabato.
Tali maggiorazioni saranno corrisposte con la retribuzione del periodo di
paga nel quale le ore suddette sono prestate.
50
PARTE GENERALE
Al verificarsi della necessità ed in tempo utile per soddisfare le esigenze
organizzative che ne danno titolo la Direzione aziendale comunicherà alla RSU
illustrandone le ragioni il ricorso alla flessibilità i reparti e i lavoratori interessati
con l’indicazione dei periodi previsti di supero o di riduzione dell’orario
contrattuale delle ore necessarie e della loro collocazione temporale.
Le modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di
supero o all’utilizzo delle riduzioni saranno definite congiuntamente in sede di
esame tra la Direzione aziendale e la RSU entro cinque giorni dalla comunicazione.
Tali modalità dovranno assicurare la soddisfazione della domanda anche
attraverso l’esistente utilizzo ottimale degli impianti, con svolgimento dei normali
turni di lavoro nelle giornate di flessibilità.
Esaurita la procedura di cui sopra il programma diventa operativo.
Analoga procedura verrà utilizzata, in un momento successivo, per
individuare le modalità del recupero o del supero in funzione delle esigenze
organizzative e tecnico produttive aziendali.
Le modalità di recupero delle ore prestate in regime di flessibilità potranno
prevedere anche la programmazione individuale nel limite di 16 ore annuali, fatte
salve diverse intese aziendali.
L’attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati,
salve deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali,
salvi accordi tra le Parti.
Ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 66/2003, nel caso di adozione della flessibilità
di orario di cui al presente articolo, la durata del riposo giornaliero consecutivo tra
la fine dell’orario normale e l’inizio dell’orario in flessibilità può risultare inferiore alle
undici ore.
Ai sensi dell’art. 9, comma 2 lettera d), del D.Lgs 66/2003, nel caso di
adozione delle flessibilità di orario di cui al presente articolo, tra il termine della
prestazione lavorativa in flessibilità e l’inizio del normale orario lavorativo
settimanale, il lavoratore può godere di un riposo inferiore alle 35 ore stabilite dal
citato articolo 9, a condizione che a livello aziendale vengano definite
congiuntamente le modalità di riposo compensativo.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1
Con l’articolo di cui sopra le Parti hanno inteso fornire alle aziende il diritto a
disporre di uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte al variare
della domanda di prodotti o servizi nel corso dell’anno.
Le rappresentanze sindacali dei lavoratori ai vari livelli sono impegnate a rimuovere
tempestivamente e comunque in tempi utili, per il concreto utilizzo dello strumento,
gli ostacoli che si verificassero.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2
In caso di mancata prestazione, per comprovati motivi, delle ore di supero pur
partecipando alla riduzione, qualora le condizioni organizzative dell’Azienda lo
consentano, il lavoratore potrà essere chiamato ad effettuare il recupero della
mancata attività lavorativa.
In caso non sia effettuabile il recupero, potranno essere effettuati compensazi oni
con altri istituti contrattuali, utilizzando in quanto disponibili, ore di riduzione
dell’orario di lavoro, ore di ferie, ecc.
51
PARTE GENERALE
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 3
Le Parti si danno atto che l’istituto della flessibilità di cui al presente articolo attua
una delle fattispecie di orario multi periodale ai sensi del decreto del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale del 30 agosto 1999 (G.U. n. 186, serie Generale,
del 10 Agosto 1999): “Termini e modalità dell’informazione alle Direzioni provinciali
del lavoro in ordine alle prestazioni di lavoro straordinario per le imprese industriali
nel caso di orario articolato su base plurisettimanale”.
Art. 34 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
È considerato straordinario contrattuale il lavoro prestato oltre l’orario
contrattuale settimanale, ad eccezione di quello connesso ai regimi di flessibilità
dell’orario di lavoro di cui all’art. 35 (con decorrenza 1° maggio 2004).
È considerato straordinario, ai fini legali, il lavoro prestato oltre l’orario di
legge.
Per ogni ora di lavoro straordinario l’Azienda corrisponderà al lavoratore
una quota oraria della retribuzione di fatto, determinata ai sensi dell’art. 53, e la
relativa maggiorazione di cui all’art. 38.
Le ore non lavorate in dipendenza di festività nazionali e infrasettimanali
cadenti in giorno lavorativo, saranno computate al fine del raggiungimento
dell’orario ordinario contrattuale.
Il lavoro straordinario ha carattere volontario è potrà essere effettuato entro
il limite individuale annuale di legge di 250 ore. Viene inoltre convenuto un monte
annuo aziendale ragguagliato a 160 ore per dipendente.
Il lavoro straordinario di produzione ha carattere volontario individuale. Al fine
di soddisfare le esigenze aziendali determi nate da stati di necessità (ad esempio:
consegne urgenti, termine di lavorazione in corso, allestimento delle collezioni ed
impegni fieristici con gli adempimenti collegati, recupero di ritardi di produzione per
cause tecniche, adempimenti collegati a disposizioni di legge fiscali o
amministrative, sostituzione di lavoratori in aspettativa con effetto immediato,
sostituzione di lavoratori frequentanti corsi di formazione continua correlati all’attività
dell’Azienda), a fronte di disponibilità volontarie alle prestazioni di lavoro
straordinario inadeguate, se seguirà la seguente procedura: la direzione ne darà
notizia in tempo utile alla R.S.U. Le Parti, nell’ambito della volontarietà individuale,
procederanno all’esame della situazione per rimuovere le difficoltà esistenti,
assicurando la disponibilità delle prestazioni straordinarie necessarie.
Qualora la prestazione di lavoro straordinario sia richiesta a interi reparti
l’Azienda informerà preventivamente la R.S.U.
Su richiesta della R.S.U. le aziende daranno annualmente notizia del livello
di utilizzo del monte ore aziendale.
Le ore di straordinario prestate tra le 160 e le 250 annue potranno essere
recuperate, su richiesta del lavoratore, con riposi compensativi giornalieri non
retribuiti, fermo restando che dette prestazioni saranno compensate secondo
quanto previsto dal presente articolo.
In presenza di lavoro straordinario strutturale di produzione, inteso per tale
il caso di raggiungimento costante del suddetto limite annuo aziendale, si
procederà su richiesta, presso la competente sede territoriale degli imprenditori,
all’esame della situazione e delle eventuali misure da adottare, compreso
l’incremento dell’occupazione.
52
PARTE GENERALE
Dalla regolamentazione di cui ai precedenti commi restano escluse le
operazioni inerenti la manutenzione nonché l’attività di attrezzeria e di campionatura
che non sia effettuata nei reparti di produzione; in tali casi le prestazioni di lavoro
straordinario saranno richieste tenendo conto delle esigenze del lavoratore, fatti
salvi i casi di assoluta improrogabile necessità determinata da cause di forza
maggiore. La qualificazione legale ed i relativi adempimenti per il lavoro
straordinario rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
Il periodo di cui all’art. 4, comma 3, del D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 è fissato
in dodici mesi, a fronte della molteplicità delle produzioni settorialmente effettuate
e della complessità delle soluzioni tecnico organizzative adottate nel settore.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Richiamandosi all’accordo interconfederale del 26.01.77, le Parti concordano sulla
necessità di una puntuale applicazione delle norme di legge e contrattuali che
regolano le prestazioni lavorative eccedenti l’orario contrattuale e si impegnano ad
adoperarsi attivamente tramite le rispettive strutture per rimuovere eventuali ostacoli
o comportamenti contrastanti con la piena osservanza delle norme suddette.
DICHIARAZIONE
Al fine di rispondere ad eventuali esigenze produttive e organizzative e per favorire
l’occupazione femminile e la sua maggiore qualificazione professionale, le Parti a
livello aziendale si accorderanno per il superamento del divieto di lavoro notturno
per quelle lavoratrici che ne dichiareranno singolarmente la disponibilità. Tale
disponibilità dovrà essere accertata nelle sedi istituzionali preposte.
DICHIARAZIONI A VERBALE COMUNI AGLI ARTT. 31, 33, 34 e 35
1) Le Parti riconoscono che le disposizioni introdotte in materia sia di procedure
per il ricorso al lavoro straordinario che di flessibilità dell’orario normale di
lavoro sono state concordate al fine di migliorare il livello di competitività delle
imprese, anche a sostegno dell’occupazione.
Le Parti si danno inoltre atto che l’attuazione della flessibilità dell’orario
normale di lavoro potrà favorire il contenimento, nei periodi di superamento
dell’orario settimanale, del ricorso al lavoro straordinario o al decentramento
anomalo per le fasi di lavorazione interessate.
2) Allo scopo di favorire una corretta applicazione della normativa inerente
l’orario di lavoro (riduzione orario, fles sibilità, straordinario) le Parti
convengono di verificarne l’attuazione in occasione dell’incontro previsto
nel capitolo “Sistema di informazioni” del presente contratto.
CHIARIMENTO A VERBALE
Non sono considerate straordinarie le ore di lavoro prestate tra la 37a e la 40a ora
settimanale nei regimi di orario basati su turni di 6 ore (6 x 6); tali ore sono retribuite
con quote orarie supplementari, determinate con il divisore orario previsto all’art. 49
del presente contratto.
Ferme restando le eventuali condizioni di miglior favore esistenti alla data di
stipulazione del presente contratto, diverse applicazioni e regole pattuite in s ede
aziendale, anche in considerazione del divisore fisso applicato, potranno essere
armonizzate con quanto stabilito dal presente chiarimento a verbale.
53
PARTE GENERALE
Art. 35 - Banca delle ore individuale
A decorrere dal 1° gennaio 2001, ciascun lavoratore potrà far confluire in una
banca individuale delle ore le prime 12 ore annue di lavoro straordinario che, su
richiesta dell’interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi,
fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione
afferente il mese in cui tali prestazioni sono state effettuate.
Dal 1° gennaio 2015 le ore di straordinario che ciascun lavoratore potrà far
confluire nella banca individuale delle ore sono aumentate a 40. Sempre da tale
decorrenza, per i lavoratori a tempo parziale potrà confluire nella banca delle ore
un numero di ore di lavoro supplementare direttamente proporzionale alle 40 di cui
sopra, rispetto all’orario individuale di lavoro.
Per dare attuazione all’accumulo di ore il lavoratore dovrà esprimere la
sua volontà di recupero con apposita dichiarazione scritta che sarà valida fino a
disdetta. In tal caso, i riposi di cui al comma precedente potranno essere goduti
entro l’anno successivo a quello di effettuazione della prestazione straordinaria, a
condizione che la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso di
almeno 48 ore, non risulti contemporaneamente assente per identico motivo più del
3% del personale e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità
aziendali in relazione alla infungibilità delle mansioni svolte. I riposi non fruiti entro
il suddetto termine potranno essere monetizzati.
Non danno luogo all’accumulo di ore di cui ai due commi precedenti le ore
di lavoro straordinario prestate per manutenzione e inventario.
Nella banca delle ore – già attivata da parte del lavoratore – confluiranno
anche le ore di recupero della flessibilità, se non fruite in occasione del
programmato recupero collettivo per comprovati impedimenti personali.
Art. 36 - Maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno, festivo
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del
mattino.
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni
di riposo compensativo e nelle festività di cui all’art. 47.
Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dai
lavoratori che godono del riposo compensativo in altro giorno a norma di legge.
Le percentuali di maggiorazione sono le seguenti:
- Per le ore di lavoro eccedenti l’orario contrattuale e l’orario legale ........... 25%
- Lavoro Festivo (domenica e giorni di riposo compensativo e festività elencate
nell’articolo 43) ......................................................................................... 40%
- Lavoro notturno non compreso in turni (dalle 22 alle 6) ............................. 33%
- Lavoro notturno in turni avvicendati ........................................................... 33%
- Lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore) .................................................50%
- Lavoro straordinario notturno .................................................................... 50%
Le percentuali di cui sopra si applicano sulla normale retribuzione ivi
compresa l’indennità di contingenza. Per gli operai cottimisti saranno calcolate sul
minimo di paga della categoria, maggiorato della percentuale contrattuale di cottimo
di cui all’art. 89, e sull’indennità di contingenza.
54
PARTE GENERALE
La prestazione dei guardiani notturni non comporta la corresponsione della
percentuale di maggiorazione per il lavoro notturno; agli stessi sarà corrisposto un
compenso pari a 0,052 Euro per ogni notte di lavoro prestato.
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, intendendosi che la
maggiore assorbe la minore.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.Lgs. n. 66/2003, in caso di adozione di
un orario variabile articolato su più settimane e di assenza di una specifica
regolamentazione a livello aziendale, il limite di 8 ore di lavoro notturno nelle 24 ore
è calcolato come media su un arco di tempo di 12 mesi.
Ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003, considerata la particolare esigenza
del settore di garantire lo svolgimento continuativo di talune attività nel fine
settimana per mezzo di lavoratori specificamente addetti ad esse con orari di lavoro
particolari, anche a tempo parziale, distribuiti su una parte dei giorni settimanali, si
prevede che per tali fattispecie le Parti al livello aziendale possano concordare che
la durata massima dell’orario lavorativo di 8 ore di cui all’art. 13 comma 1 del D.Lgs.
n. 66/2003 sia calcolata come media su un periodo settimanale o plurisettimanale.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le ore non lavorate in dipendenza di festività sono da computare come prestate ai
fini del raggiungimento dell’orario contrattuale; tuttavia nei casi in cui il lavoro sia
prestato nella festività si applicherà esclusivamente la maggiorazione per il lavoro
festivo (40 per cento).
Art. 37- Regime di orario a tempo parziale
A) DISPOSIZIONI GENERALI
Le Parti riconoscono che il lavoro a tempo parziale - intendendosi per tale
il rapporto ad orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto - può
costituire uno strumento funzionale alla flessibilità ed articolazione della
prestazione lavorativa, in quanto sia applicato in rapporto alle esigenze delle
aziende e del lavoratore.
Le Parti intendono promuovere la valorizzazione e la diffusione del rapporto
di lavoro a tempo parziale nell’ambito di un corretto utilizzo di questo istituto e
nell’intento di agevolare la soluzione di problemi di carattere sociale per i lavoratori
ed organizzativi per le aziende.
Con cadenza annuale il datore di lavoro informerà la R.S.U. sull’andamento
delle assunzioni a tempo parziale e la relativa tipologia ed esaminerà il ricorso al
lavoro supplementare.
Pertanto, ove non osti l’infungibilità delle mansioni svolte, le aziende
valuteranno positivamente, anche con modalità definite a livello aziendale,
l’accoglimento di richieste per l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo parziale,
entro il limite complessivo dell’10% del personale in forza a tempo determinato.
A fronte di oggettivi ostacoli di carattere organizzativo che impediscano
l’accoglimento di tali richieste di lavoro a tempo parziale, sarà condotto a livello
aziendale un esame congiunto tra le Parti interessate per individuare la possibilità
di idonee soluzioni.
Tra tali possibilità può rientrare il ricorso a particolari strumenti del mercato
del lavoro, anche al fine di superare l’ostacolo dell’infungibilità delle mansioni.
In particolare le aziende, entro il limite complessivo dell’8% accoglieranno
55
PARTE GENERALE
le domande di trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo pieno a tempo
parziale, motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero
da necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di 1° grado per malattia che
richieda assistenza continua, adeguatamente comprovata, nonché nel caso in cui
il lavoratore/lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente
inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, L
104/1992 che abbia necessità di assistenza continua, nonché in caso di richiesta
della lavoratrice o del lavoratore con figlio convivente di età non superiore ai 13
anni, nonché, ove non osti l’infungibilità delle mansioni svolte, per favorire la
frequenza di corsi di formazione continua, correlati all’attività aziendale e per la
durata degli stessi.
I lavoratori affetti da patologie oncologiche, nonché da patologie cronico
degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa,
eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata
da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale
territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale o orizzontale. Per tali
lavoratori il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato
nuovamente in rapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratore stesso.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente
in rapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Le trasformazioni effettuate
per tale causale non sono considerate ai fini del raggiungimento del limite dell’8%
di cui al comma 7 del presente articolo.
Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, al fine di conciliare i tempi
vita-lavoro, le Parti si impegnano a favorire l’utilizzo del part-time per le lavoratrici
al rientro dalla maternità.
B) INSTAURAZIONE E TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO
L’instaurazione del rapporto a tempo parziale deve avvenire con il consenso
dell’Azienda e del lavoratore; tale requisito è necessario anche per il passaggio dal
rapporto a tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa.
Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che
nuovi assunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno
essere concordate tra le Parti all’atto del passaggio le possibilità e le condizioni per
l’eventuale rientro al tempo pieno.
La trasformazione può anche essere pattuita per una durata determinata.
Nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale da parte dell’Azienda,
quest’ultima comunicherà al personale in forza, nella unità produttiva sita nello
stesso ambito comunale in cui dovrà operare la nuova assunzione, la sua intenzione
di procedere all’assunzione di personale a tempo parziale, dando priorità alle
eventuali candidature da parte di personale in forza a tempo pieno in Azienda. La
comunicazione potrà avvenire mediante affissione nei reparti interessati.
Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo orizzontale (quando la riduzione
di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale
giornaliero di lavoro), verticale (quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia
svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della
settimana, del mese o dell’anno) o misto (quando si realizza secondo una
combinazione di tali modalità, che contempli giornate o periodi a tempo pieno
alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro, specificamente indicati
56
PARTE GENERALE
nella lettera d’assunzione ovvero nell’atto di trasformazione del rapporto da tempo
pieno a tempo parziale o di modifica della precedente determinazione della durata
o della collocazione temporale della prestazione).
Il contratto di lavoro a tempo parziale o la trasformazione del rapporto da
tempo pieno a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto ai fini probatori. In
esso devono essere indicate le mansioni, l’orario di lavoro e la sua distribuzione
anche articolata nel corso dell’anno, nonché gli altri elementi previsti dal presente
contratto per il rapporto a tempo pieno.
Per il personale assunto con contratto a tempo parziale di tipo verticale o
misto, la durata del periodo di prova, di cui al primo comma dell’art. 24 del presente
contratto collettivo, dovrà essere computata in giornate lavorative, calcolandosi per
ogni mese 22 giornate lavorative ovvero 26 giornate lavorative per cicli di 6 ore
su 6 giorni e per ogni settimana 5 giornate lavorative, ovvero 6 giornate lavorative
per i cicli di 6 ore su 6 giorni.
La retribuzione diretta ed indiretta e tutti gli istituti del presente contratto
saranno proporzionati all’orario di lavoro concordato, con riferimento al trattamento
contrattuale dei lavoratori a tempo pieno, o a quello superiore effettuato nell’ambito
dell’orario ordinario contrattuale, ai sensi del precedente comma.
In caso di part-time verticale il periodo di comporto, con riferimento sia al
periodo di 13 mesi di assenza del lavoratore sia al periodo di 30 mesi durante il
quale esso è computato, verrà proporzionalmente ridotto in relazione al minor orario
pattuito.
C) LAVORO SUPPLEMENTARE E LAVORO STRAORDINARIO
In considerazione delle specifiche esigenze tecnico organizzative e
produttive e sostitutive che caratterizzano il settore giocattolo è consentito lo
svolgimento di lavoro supplementare nel part-time orizzontale, verticale o misto,
anche a tempo determinato, fino al raggiungimento dell’orario a tempo pieno
settimanale di 40 ore, di cui all’art. 31 del presente contratto collettivo.
La prestazione di lavoro supplementare è ammessa, con il consenso del
lavoratore interessato.
Le eventuali ore di lavoro supplementare prestate saranno compensate
con la quota oraria di retribuzione diretta, maggiorata forfettariamente nella misura
del 24% per comprendervi l’incidenza e i riflessi degli istituti indiretti e differiti.
In attuazione di quanto previsto dall’ art. 6, comma 4, del D.Lgs. 81/2015,
è facoltà delle Parti apporre al contratto di lavoro a tempo parziale o all’accordo di
trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, clausole elastiche
relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa
ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata.
Tali clausole potranno essere attivate dal datore di lavoro con un preavviso
minimo di tre giorni e dovranno prevedere, a titolo di compensazione, il pagamento
di una maggiorazione forfettaria del 15%. Tuttavia, la variazione della collocazione
temporale della prestazione e la sua variazione in aumento non danno diritto alla
compensazione di cui al presente comma nei casi in cui le suddette variazioni siano
espressamente richieste dal lavoratore interessato per sue necessità o scelte.
Per le sole clausole elastiche, il limite di massima variabilità in aumento della
durata della prestazione lavorativa è fissato nel 50% dell’orario contrattuale.
Le clausole elastiche non trovano applicazione nei casi di trasformazione
del rapporto da tempo pieno a tempo parziale regolati dai commi 7 e 8, paragrafo
57
PARTE GENERALE
A), del presente articolo, per tutto il periodo durante il quale persistano le causali ivi
contemplate.
CHIARIMENTO A VERBALE
La frazione di unità derivante dall’applicazione della percentuale di cui al quarto
comma si arrotonda all’unità superiore se è pari o maggiore di 0,5.
CHIARIMENTO A VERBALE
Sono fatte salve le solo clausole elastiche stipulate precedentemente all’entrata
in vigore del Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti si danno atto che la percentuale di cui al quarto comma del presente articolo
potrà essere superata con il consenso dell’Azienda e del lavoratore.
NOTA A VERBALE
Nel caso di clausola flessibile o elastica, Azienda e lavoratore potranno concordare
la sospensione temporanea della possibilità di attivare tali clausole, qualora la
variazione delle prestazioni risulti pregiudizievole alle esigenze del lavoratore, in
coincidenza di:
- iscrizione e frequenza a corsi di formazione a corsi regolari di studio di cui
agli artt. 63 e 64 del presente contratto, in orari non compatibili con le
variazioni pattuite;
- documentata stipula di un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo
parziale.
L’Azienda valuterà positivamente l’eventuale richiesta del lavoratore circa la
sospensione temporanea della possibilità di attivare tali clausole in coincidenza di
sopravvenuti e preventivamente comunicati gravi e comprovati problemi di salute
del richiedente ovvero di necessità di assistenza del coniuge e dei parenti di 1°
grado che richieda assistenza continua, adeguatamente documentata, qualora la
variazione della prestazione risulti pregiudizievole all’esigenza del lavoratore.
Art. 38 – Telelavoro e lavoro agile
Telelavoro
Le Parti riconoscono nel telelavoro uno strumento finalizzato alla
modernizzazione ed al miglioramento dei rapporti di lavoro, che permette anche ai
lavoratori di conciliare l’attività lavorativa con la vita sociale, attraverso una
maggiore autonomia nell’assolvimento dei compiti affidati.
Pertanto, con il presente articolo le Parti, recependo l’accordo
interconfederale sottoscritto da Confindustria e CGIL, CISL e UIL in data
09/06/2004, intendono regolamentare la disciplina del telelavoro nell’ambito del
CCNL come segue.
1. l telelavoro è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Il presente articolo regolamenta esclusivamente la prestazione di lavoro
dipendente svolta in regime di telelavoro.
58
PARTE GENERALE
Il telelavoro costituisce una differente fattispecie rispetto al lavoro a domicilio
ed ad esso si applica la disciplina qui di seguito prevista.
Per i dipendenti che operano in regime di telelavoro, le clausole normative
ed economiche del presente contratt o si intendono sostituite da quelle
speciali riportate in questo articolo, limitatamente, però, alle particolari
disposizioni in esse contemplate; per tutte le altre, si applicano le
disposizioni contenute nel presente CCNL.
2. Per telelavoro si intende la prestazione dell’attività lavorativa effettuata con
regolarità e continuità dal lavoratore, tramite il supporto di strumenti
telematici e tecnologie informatiche, presso il proprio domicilio ovvero in altro
luogo fisso e predeterminato, esterno rispetto alla sede di lavoro aziendale.
Non è considerabile attività in telelavoro quella svolta, anche in via
telematica, all’interno dei locali aziendali e quella che, sebbene svolta a
distanza, non implichi l’impiego della strumentazione informatica come
mezzo propedeutico allo svolgimento dell’attività lavorativa.
3. L’effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro consegue ad una
scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessato.
La modalità di esecuzione della prestazione lavorativa in regime di telelavoro
può essere: a) prevista all’atto dell’assunzione; b) conseguente alla
trasformazione di un normale rapporto di lavoro in essere.
Nell’ipotesi di cui alla lettera b) sopra indicata, il datore di lavoro può offrire
al lavoratore la possibilità di svolgere la propria prestazione in regime di
telelavoro e il lavoratore può accettare o respingere tale offerta.
Il rifiuto del lavoratore a tale offerta non costituisce di per sé motivo di
risoluzione del rapporto di lavoro.
Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la
trasformazione del rapporto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo può
accettare o rifiutare tale richiesta.
Nel caso di prestazione lavorativa in regime di telelavoro, dovranno essere
indicati al lavoratore, in forma scritta: l’unità produttiva di appartenenza, la
sua collocazione all’interno dell’organico aziendale ed il responsabile di
riferimento, la descrizione dell’attività lavorativa da svolgere e le clausole
contrattuali applicabili (tale ultimo obbligo si intende assolto tramite la
consegna al lavoratore che opera in regime di telelavoro di una copia del
CCNL in vigore). Inoltre, nel caso specifico di avvenuta trasformazione
dell’attività lavorativa in regime di Telelavoro, la de cisione di passare al
Telelavoro è reversibile per effetto di accordo individuale e/o collettivo,
indicando eventualmente le relative modalità.
4. Il telelavoratore fruisce dei medesimi diritti garantiti dalla legislazione e dal
CCNL di categoria spettanti al lavoratore comparabile che svolge l’attività
all’interno dei locali dell’impresa.
Analogamente, il carico di lavoro e i livelli di prestazione sono equivalenti a
quelli dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività nei locali dell’impresa.
Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire
l’isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’Azienda e
può disporre rientri periodici di quest’ultimo nell’impresa per motivi di
59
PARTE GENERALE
programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi, per colloqui
con il proprio responsabile, per partecipazione a corsi di formazione o
aggiornamento, per svolgimento di specifiche attività considerate non
telelavorabili e per l’esercizio dei diritti di cui al successivo punto 10, e per
altre motivazioni definite a livello aziendale.
I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di
lavoro che vengono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di
accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori
comparabili che svolgono l’attività all’interno dei locali dell’impresa. Essi
sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.
5. La postazione di telelavoro ed i collegamenti telematici necessari per
l’effettuazione della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione
e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al
mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché
alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico dell’impresa.
Il telelavoratore è tenuto a segnalare l’eventuale guasto al datore di lavoro
con la massima tempestività.
Nel caso di perdita degli strumenti di lavoro ovvero di interruzioni del circuito
telematico od eventuali fermi macchina dovuti a guasti o cause non
imputabili al dipendente e tempestivamente segnalati, l’impresa si impegna
a intervenire per una rapida risoluzione del guasto o per ripristinare la
situazione originaria.
Qualora il guasto non sia risolvibile in tempi ragionevoli, l’impresa avrà
facoltà di disporre il rientro del telelavoratore presso l’impresa stessa,
limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema.
Gli strumenti informatici concessi in uso al lavoratore sono di proprietà
dell’impresa, la quale ha diritto a rientrare immediatamente in possesso dei
medesimi in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualunque motivo
ovvero di reversione dell’attività lavorativa.
6. Al lavoratore in regime di telelavoro, si applica la disciplina prevista dalle
vigenti disposizioni di legge e dal presente CCNL in materia di orario di
lavoro, relativamente alla durata della prestazione complessivamente
prevista. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro in regime di
telelavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle
ordinarie, in quanto per la particolare natura del tipo di rapporto, al lavoratore,
è concessa una maggiore autonomia e libertà di gestione sia con riferimento
alla collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata sia alla
durata giornaliera della stessa.
Tuttavia, potrà essere concordata, a livello aziendale ovvero a livello
individuale tra impresa e telelavoratore, una definita fascia di reperibilità
nell’ambito dell’orario di lavoro in atto nell’impresa.
Ai lavoratori in regime di telelavoro, la cui prestazione non è misurata o
predeterminata, non si applica la disciplina contrattuale relativa a
straordinario, ROL, lavoro festivo e notturno.
In caso contrario, troveranno applicazione le disposizioni contrattuali riferite
a tali istituti.
60
PARTE GENERALE
7. Ai lavoratori che prestano la loro attività in regime di telelavoro si applicano
le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute previste per i
lavoratori che svolgono analoga attività lavorativa in Azienda.
Pertanto, l’impresa, con la cooperazione del dipendente, provvederà a
garantire per quanto di sua competenza, nel rispetto del diritto alla
riservatezza e alla inviolabilità del domicilio del dipendente, l’idoneità del
posto di lavoro e la sua conformità alla legislazione in materia.
Il datore di lavoro informa il lavoratore delle politiche e direttive aziendali in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento ai rischi
derivanti dall’utilizzo dei videoterminali, alle quali il lavoratore è tenuto ad
attenersi.
Al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina in materia di
salute e sicurezza, il datore di lavoro, il responsabile aziendale di
prevenzione e protezione ovvero il r appresentante dei lavoratori per la
sicurezza hanno accesso ai luoghi in cui viene svolto il telelavoro.
Qualora il lavoratore svolga la propria attività presso il suo domicilio, tale
accesso avverrà con un adeguato preavviso e con il suo consenso.
Il lavoratore, qualora lo ritenga necessario, può chiedere alla direzione
aziendale, per iscritto, che siano eseguite ispezioni presso la propria
postazione di lavoro, specificandone i motivi.
In ogni caso il dipendente, ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. n. 81/2008, deve
prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle
altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla
sua formazione e alle istruzioni ricevute.
8. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate, atte a garantire la protezione
dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore nell’ambito dello svolgimento
della propria attività e si impegna ad informare quest’ultimo sulle norme di
legge e sulle regole aziendali applicabili e relative alla protezione dei dati e
l’utilizzo dei mezzi informatici.
Il dipendente è tenuto a prestare la sua attività con diligenza, a custodire il
segreto su tutte le informazioni contenute nella banca dati di cui dovesse
venire a conoscenza nonché ad attenersi alle istruzioni ricevute dall’impresa
per l’esecuzione del lavoro.
Inoltre, il lavoratore deve attenersi alle direttive allo stesso impartite
relativamente alle modalità e condizioni di utilizzo dei mezzi informatici forniti
nonché attenersi alle regole previste all’interno di eventuali codici di condotta
presenti in Azienda, con particolare riferimento all’utilizzo degli strumenti
informatici.
In nessun caso il dipendente può eseguire, sulla postazione in dotazione,
lavoro per conto proprio e/o per conto o a favore di soggetti terzi ovvero
utilizzare i sistemi informatici concessi in uso per svolgere attività diverse da
quelle connesse al rapporto di lavoro.
Le Parti convengono che l’eventuale installazione di qualsiasi strumento di
controllo deve risultare proporzionata all’obiettivo perseguito e deve essere
effettuata nel rispetto del D.Lgs. n. 81/2008.
9. Al dipendente verrà riconosciuto il diritto di accesso alle cariche ed
all’attività sindacale che si svolge nell’impresa.
61
PARTE GENERALE
10. Nel caso di ricorso al telelavoro, il datore di lavoro informerà e consulterà i
rappresentanti dei lavoratori in merito all’introduzione del telelavoro in
Azienda.
11. E’ possibile adottare il regime di telelavoro, secondo le disposizioni e le
indicazioni sopra specificate, anche per i lavoratori assunti con contratto a
tempo determinato ovvero con contratto a tempo parziale.
Le Parti si riservano di verificare la conformità del presente articolato
contrattuale con il testo definitivo ed ufficiale dell’Accordo Interconfederale, con
riserva di eventuali armonizzazioni.
Lavoro Agile
Le parti stipulanti il presente contratto condividono l'obiettivo di promuovere
nuove forme flessibili e semplificate di lavoro, allo scopo di incrementare la
produttività aziendale e di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
A tal fine considerano "il lavoro agile" una modalità di svolgimento dell'attività
lavorativa rispondente a tali obiettivi.
Il “lavoro agile" consiste in una prestazione di lavoro subordinato che può
svolgersi anche al di fuori dei locali aziendali attraverso il supporto di strumenti
telematici adeguati, senza l'obbligo di utilizzare una postazione fissa durante il
periodo di lavoro svolto fuori dall'azienda, pur nel rispetto tassativo della idoneità
del luogo quanto agli aspetti relativi alla sicurezza e alla riservatezza dei dati trattati.
Le previsioni qui riportate non si sostituiscono a quanto previsto dalla legge
ma possono fornire indicazioni operative ad aziende che vogliano concordare le
modalità del lavoro agile a livello aziendale.
Il dipendente assolverà alle proprie mansioni con diligenza, attenendosi
all'osservanza delle norme legali e contrattuali (nazionali e aziendali), ed alle
istruzioni ricevute dall'impresa per l'esecuzione del lavoro, adottando ogni prescritta
e/o necessaria cautela al fine di assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni
aziendali.
Resta inteso che il lavoro agile sarà attuato su base volontaria. Le parti a
livello aziendale potranno definire eventuali criteri che determinino condizioni di
priorità di accesso al lavoro agile.
La valutazione circa la sussistenza delle condizioni necessarie per la
concessione del lavoro agile è di esclusiva competenza del datore di lavoro. Il lavoro
agile può essere concesso anche a tempo determinato e/o parziale con modalità
definite tenendo in considerazione i dovuti parametri di efficienza.
Salvo quanto diversamente stabilito dalla contrattazione aziendale, l’attività
lavorativa in modalità agile può essere prestata presso:
- la residenza privata o il domicilio della lavoratrice/lavoratore;
- altri luoghi convenuti fra le Parti secondo criteri di sicurezza personale,
dei dati e dei beni aziendali e riportato nell’accordo individuale.
Con riferimento alla quantificazione e alla determinazione temporale della
prestazione all’esterno dei locali aziendali, il lavoro agile si effettua entro i limiti
massimi di durata dell’orario giornaliero e settimanale previsti dal presente C.C.N.L.,
nel rispetto delle regole in materia di pause e riposi, di massima in correlazione
temporale con l’orario normale applicabile alla struttura di appartenenza e fermo
restando quanto previsto in tema di disconnessione dal presente C.C.N.L..
62
PARTE GENERALE
Eventuali forme di flessibilità relative alla collocazione temporale della
prestazione lavorativa resa in regime di lavoro agile, ferme restando le norme in
materia di orario di lavoro definite dal presente C.C.N.L. (artt. 30, 30 bis, 30 ter, 31),
potranno essere concordate tra lavoratrice/lavoratore e azienda nei limiti previsti dai
contratti di secondo livello.
La prestazione lavorativa giornaliera o settimanale, pur armonizzata alle
rispettive esigenze di conciliazione fra lavoro e interessi personali, dovrà
complessivamente garantire il rispetto dell’orario giornaliero o settimanale
contrattualmente previsto.
La lavoratrice/lavoratore nel corso della prestazione di lavoro agile, dovrà
essere contattabile durante il proprio or ario di lavoro; eventuali impedimenti
dovranno essere tempestivamente comunicati all’azienda che indicherà le soluzioni
operative da adottare. L'azienda è responsabile della fornitura e della manutenzione
degli strumenti informatici e/o telematici eventualmente utilizzati dal lavoratore per
lo svolgimento della prestazione lavorativa in regime di "lavoro agile" se non
diversamente pattuito nell'apposito accordo attuativo.
Le Parti condividono che eventuali oneri e costi aggiuntivi, nel caso di
lavoro agile, utili al pieno espletamento delle mansioni richieste dall’azienda sono
in capo al datore di lavoro. A fronte di specifiche necessità relative alla
strumentazione necessaria all’espletamento della mansione in lavoro agile, il
lavoratore avrà cura di richiedere per tempo all’azienda quanto necessario.
Gli accordi di secondo livello, o in loro assenza i contratti individuali,
stabiliscono la durata del ricorso al lavoro agile, le modalità di adesione, revoca e
recesso; il numero di giornate di tale prestazione, e le eventuali indennità connesse
a tale modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
La prestazione dell'attività lavorativa in "lavoro agile" non incide
sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, sulla connotazione
giuridica del rapporto subordinato e non comporta nessuna modifica della sede di
lavoro ai fini legali né ha alcun effetto sull'inquadramento, sul livello retributivo e
sulle possibilità di crescita professionale, ai sensi del presente C.C.N.L.
Il dipendente in regime di "lavoro agile" conserva integralmente i diritti
sindacali esistenti e potrà partecipare all'attività sindacale che si svolge nell'impresa.
Nel caso di disposizioni di legge o di accordi interconfederali, inerenti il
"lavoro agile", le parti si incontreranno per verificare la compatibilità e coerenza del
presente accordo con le stesse e eventualmente procedere con le necessarie
armonizzazioni.
Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, già sottoscritti
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente accordo di rinnovo.
Le parti si impegnano a effettuare interventi congiunti per contribuire
all'implementazione delle normative afferenti la materia in questione.
Formazione
Nell’ambito delle attività formative annuali, a fronte di specifiche necessità
relative all’adozione dello strumento del lavoro agile, saranno previsti interventi
formativi rivolti alle lavoratrici/lavoratori direttamente coinvolti e ai loro responsabili,
finalizzati a garantire uno svolgimento efficace e in sicurezza della prestazione
lavorativa in modalità agile.
63
PARTE GENERALE
Salute e sicurezza
Nei confronti dei dipendenti che prestano la loro attività in lavoro agile si
applica la disciplina sulla salute e sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive
modificazioni. A tal fine da parte aziendale viene consegnata alla
lavoratrice/lavoratore un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi
generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di
lavoro, fermo restando l’obbligo della lavoratrice/lavoratore di svolgere la
prestazione di lavoro agile in luoghi comunque idonei a garantire la propria salute e
sicurezza.
La tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
è disciplinata dall’art. 23 della legge 81/2017, nonché dalle relative istruzioni
operative degli enti preposti.
Privacy
Durante lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile, la
lavoratrice/lavoratore dovrà osservare le vigenti disposizioni normative in materia di
trattamento dei dati personali. La lavoratrice/lavoratore, a norma di legge e
contratto, è tenuta alla riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in proprio
possesso e/o disponibili sul sistema informativo aziendale e deve adottare
comportamenti operativi tali da impedirne l'acquisizione da parte di terzi,
osservando con cura le direttive aziendali ricevute.
Art. 39 - Disciplina del contratto di somministrazione di lavoro a tempo
determinato
La somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentita nelle
circostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti integrate dalla
regolamentazione del presente articolo.
La percentuale massima di lavoratori che possono essere utilizzati con
contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato non potrà superare
nell’arco di 12 mesi la media del 10% dei lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice
con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Tale limite potrà essere elevato con accordo aziendale stipulato con
l’assistenza delle OO.SS. territoriali delle parti stipulanti il contratto nazionale.
In alternativa, è consentita la stipulazione di contratti di somministrazione
di lavoro a tempo determinato sino a 5 prestatori di lavoro, purché non risulti
superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’impresa.
Le frazioni derivanti dall’applicazione delle percentuali come sopra
considerate sono sempre arrotondate all’unità superiore.
Nei casi di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato per
sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro,
la durata dei contratti potrà comprendere periodi di affiancamento per il passaggio
delle consegne.
Ai sensi dell’art. 36, comma 3, del D.Lgs. 81/2015, ogni sei mesi
l’utilizzatore, anche per il tramite dell’associazione dei dati di l avoro alla quale
aderisce o conferisce mandato, comunica alle rappresentanze sindacali aziendali
ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza agli organismi
territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, informazioni su numero dei contratti,
lavorazioni e/o reparti interessati e la relativa durata degli stessi.
64
PARTE GENERALE
Art. 40- Lavoro a turni
Il lavoro prestato dai lavoratori che si avvicendano ad una stessa macchina
o nelle medesime mansioni entro le 24 ore, anche se a turni di non uguale durata,
è considerato lavoro a turni.
Nel lavoro a turni deve essere consentito, a termine di legge, per ogni turno,
l’intervallo di mezz’ora di riposo, che va computata ai fini del raggiungimento
dell’orario contrattuale giornaliero, ed il cui compenso è già compreso nella
retribuzione mensile.
Agli operai cottimisti dovrà essere corrisposta, per la mezz’ora di riposo
goduto una mezza quota oraria dell’utile di cottimo realizzato nelle ore di effettivo
lavoro. Per le ore di effettiva prestazione a turni a far data dal 1° gennaio 2025 verrà
corrisposta una maggiorazione pari al 2,2 per cento della retribuzione di fatto.
Tale percentuale di maggiorazione non si riferisce all’indennità di
contingenza, la quale invece viene corrisposta per le ore di effettiva presenza nello
stabilimento, compresa la mezz’ora di riposo.
Per prestazioni di lavoro giornaliero fino a 6 ore non è previsto l’intervallo
di riposo. La mezz’ora di riposo goduta non concorre al superamento delle sei ore
di lavoro richieste. Ai soli fini del diritto alla maturazione della mezz’ora di riposo,
vengono considerate come prestazioni di lavoro le assenze per permessi retribuiti.
Ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003, nel caso di modifica del turno
assegnato il lavoratore dovrà comunque fruire, all’atto del passaggio a diverso
turno, di un adeguato periodo di riposo che può essere inferiore a 11 ore.
Art. 41 - Lavori discontinui
L’orario normale degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o
custodia, di cui alla tabella annessa al RD 6.12.1923 n. 2657, non può superare
le 48 ore medie settimanali.
In funzione della peculiare tipologia e delle caratteristiche delle mansioni
svolte, tale durata media dell’orario di lavoro è calcolata con riferimento ad un
periodo di dodici mesi.
Agli effetti della presente normativa si considerano lavoratori discontinui: i
portinai, i guardiani diurni e notturni, gli us cieri, gli autisti addetti al trasporto di
persone.
Agli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non fruenti,
nello stabilimento o immediate dipendenze, di alloggio e di altre eventuali
agevolazioni a esso pertinenti, chiamati a prestare servizio in giorni di domenica
con riposo compensativo, verrà corrisposta la percentuale di maggiorazione del
38%.
Per i lavoratori discontinui le ore prestate oltre il normale orario
contrattuale di 40 ore settimanali della generalità degli altri lavoratori e nell’ambito
del loro orario normale contrattuale saranno compensate con quote orarie di
retribuzione ordinaria fino alla 50^ ora settimanale compresa, ovvero alla 72^ ora
settimanale per i custodi e portieri fruenti, nello stabilimento o immediate
dipendenze, di alloggio e di altre eventuali agevolazioni a esso pertinenti, e con
quote orarie di retribuzione maggiorate delle percentuali di straordinario di cui
all’art. 38 del presente contratto, per le ulteriori ore prestate. Per la determinazione
65
PARTE GENERALE
della retribuzione si fa riferimento ai criteri indicati allo stesso articolo.
Ai fini del trattamento economico per festività, ferie e tredicesima mensilità
sarà tenuto conto della normale retribuzione percepita dal discontinuo in relazione
al proprio orario.
Ai lavoratori discontinui è estesa la medesima riduzione di orario prevista
dall’art. 33 del presente contratto per gli altri lavoratori dell’Azienda.
Ai lavoratori discontinui operanti su turni avvicendati nell’arco delle 24 ore
si applica la normativa dell’art. 44 (Lavoro a turni), ai soli fini della maggiorazione
dell’1,38%.
CHIARIMENTO A VERBALE
Gli addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia saranno
considerati alla stregua degli operai addetti a mansioni continue qualora il
complesso delle mansioni da essi espletate tolga di fatto al lavoro il carattere della
discontinuità.
Art. 42 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le
eccezioni e deroghe di legge.
Il personale non ammesso a fruire del riposo settimanale in coincidenza
della domenica, come ad esempio il personale addetto a lavori discontinui o di
semplice attesa o custodia, dovrà usufruire del riposo compensativo in altro giorno
della settimana.
Art. 43 - Festività
Sono considerate festività:
a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo;
b) l’anniversario della liberazione: 25 aprile; la festa del lavoro: 1 maggio;
fondazione della Repubblica: 2 giugno (vedere allegato N°6);
c) Capodanno: 1 gennaio; Epifania: 6 gennaio; Lunedì di Pasqua: mobile;
Assunzione: 15 agosto; Ognissanti: 1 novembre; Immacolata Concezione:
8 dicembre; Natale: 25 dicembre; S. Stefano: 26 dicembre;
d) la ricorrenza del S. Patrono della località ove ha sede lo stabilimento.
Nel caso che taluna delle festività di cui alle lettere b), c) e d) cadessero di
domenica o nel giorno destinato al riposo compensativo, verrà corrisposto al
lavoratore l’importo di una giornata di retribuzione (8 ore).
Nel caso la festività del S. Patrono abbia a coincidere con una festività
nazionale o infrasettimanale, ai lavoratori verrà corrisposta la retribuzione per
ambedue le festività.
Il lavoratore ha diritto a 4 giornate di riposo compensativo retribuito per
anno, in relazione alle festività soppresse di cui alla legge n. 54/1977. Dette
giornate saranno utilizzate come previsto all’art. 37 “Banca delle Ore”.
Per i criteri di maturazione si fa riferimento alle vigenti disposizioni per la
maturazione delle ferie.
Restano ferme le modalità retributive previste dall’Accordo Interconfederale
26.01.77, punto a), per le festività nazionali abolite.
66
PARTE GENERALE
CHIARIMENTO A VERBALE
Per le unità produttive aventi sede nel Comune di Roma, secondo quanto disposto
dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, la festività del Santo Patrono coincide con la
ricorrenza dei SS. Pietro e Paolo (29 giugno).
Art. 44 - Andamento attività produttiva
Le Direzioni Aziendali comunicheranno alla R.S.U. annualmente e/o
semestralmente, in relazione all’andamento stagionale dell’attività produttiva e con
riferimento alle specifiche esigenze aziendali, i periodi prevedibili di:
– supero e riduzione dell’orario contrattuale per flessibilità e quantità delle ore
necessarie;
– godimento delle ferie collettive e relative modalità;
– collocazione degli eventuali permessi collettivi per riduzione di orario.
I contenuti di tali comunicazioni programmatiche saranno esaminati
congiuntamente tra la Direzione e la R.S.U.
Per ciascuno degli istituti indicati saranno seguite le specifiche procedure
concordata con il presente contratto (permessi per la riduzione di orario, modalità
applicative della flessibilità, ferie).
Art. 45 - Recupero delle ore di lavoro perdute
E` consentita la facoltà di recupero, a regime normale, delle ore e dei
periodi di sospensione di lavoro dovuti a causa di forza maggiore, nonché di quelli
dovuti a soste concordate tra le Parti, purché il recupero stesso sia contenuto nei
limiti di un’ora al giorno e si effettui entro i trenta giorni seguenti al periodo in cui è
avvenuta l’interruzione o la sospensione.
Art. 46 - Definizione ed elementi della retribuzione contrattuale
1 - RETRIBUZIONE NAZIONALE
Costituiscono la retribuzione nazionale i minimi contrattuali afferenti a ciascun livello
di classificazione di cui all’art. 29 e riportati nella tabella allegata che è parte
integrante del presente contratto (Al.. 1), l’ex indennità contingenza e l’E.D.R. pari
a € 10,33.
Costituiscono, altresì la retribuzione naz ionale anche gli importi degli aumenti
periodici di anzianità, dell’indennità di mensa e dell’indennità di funzione dei quadri.
2 - ELEMENTI AGGIUNTIVI DELLA RETRIBUZIONE
2.1 Sono elementi aggiuntivi della retribuzione stabiliti dal contratto nazionale:
a) Le maggiorazioni per:
- lavoro a squadre;
- lavoro notturno;
- lavoro domenicale e festivo;
- flessibilità;
b) Eventuali indennità stabilite dal contratto nazionale (es. il premio di produzione).
c) Ogni altro compenso, quote ed eventuali relative maggiorazioni la cui entità sia
stabilita direttamente o indirettamente dal contratto nazionale.
67
PARTE GENERALE
2.2 Sono elementi aggiuntivi della retribuzione stabiliti a livello aziendale:
- gli importi corrisposti a titolo individuale e/o collettivo (aumenti di merito,
indennità di mansione, aumenti per determinate prestazioni o occasioni, ecc.);
- gli incentivi (cottimi) ed il mancato cottimo (con cottimo);
- i premi annui o ad altra periodicità comunque denominati;
- le provvigioni e partecipazioni agli utili ed ai prodotti;
L’elencazione sopra riportata è da intendersi a titolo esemplificativo.
3 – PREMIO AZIENDALE PER OBIETTIV I
Compongono il trattamento economico aziendale, alternativamente tra loro:
- le erogazioni economiche variabili derivanti dal raggiungimento degli obiettivi
fissati dalla contrattazione aziendale, secondo le disposizioni dell’art. 8, punti 1-
5 del presente contratto;
- l’elemento di garanzia retributiva, er ogato secondo i criteri e le modalità
previste dall’art. 8, punto 6, del contratto nazionale stesso.
Art. 47- Aumenti periodici di anzianità
I lavoratori, per ogni biennio di anzianità di servizio maturato presso la stessa
Azienda a partire dal 1° luglio 1980, avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi
aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura
sotto indicata riferita al livello di appartenenza.
Livelli Importi
7 12.86
6 10.95
5 10.23
4 e 4 S 9.04
3 8.42
2 8.11
1 7.62
Al fine del computo degli aumenti periodici, si considera un massimo di 5
bienni. Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da
precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere
assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese
immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
In caso di passaggio di livello il lavoratore manterrà l’importo in cifra degli
aumenti periodici maturati; la frazione di biennio in corso al momento del passaggio
sarà utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico. Il
lavoratore avrà successivamente diritto a maturare ulteriori aumenti periodici fino
a raggiungere l’importo complessivo corrispondente a cinque aumenti periodici
riferiti all’ultimo livello di inquadramento.
CHIARIMENTO A VERBALE
Il vigente regime normativo degli aumenti periodici di anzianità è sostitutivo di quello
stabilito, per ogni singola qualifica di lavoratori, dal C.C.N.L. 23.06.77; la disciplina
normativa del passaggio dal vecchio al nuovo regime è stabilita dalle norme
68
PARTE GENERALE
transitoria di cui all’art. 33 del C.C.N.L. 12.07.80, riportate in allegato al presente
contratto. (All. 4).
Art. 48 - Premio di produzione
Ai lavoratori verrà corrisposto ad ogni periodo di paga un premio di
produzione nella misura stabilita dalla allegata tabella. (All. 3).
Art. 49 - Determinazione della retribuzione oraria
La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per
173,33.
Per procedere alle detrazioni si opererà secondo la seguente formula:
retribuzione mensile
—————————————
——— -
ore lavorative del mese
Per ore lavorative del mese si intendono quelle che si sarebbero prestate
secondo l’intero orario contrattuale come se non ci fossero assenze di alcun genere
(malattia, ferie, festività, ecc.).
Nei sistemi di orario basati su turni di 6 ore (6x6) la retribuzione oraria per
le ore fino alla 40.a settimanale si ottiene dividendo la retribuzione mensile per
156. Le aziende che, alla data di stipulazione del presente contratto, applichino il
divisore 173,33 si adegueranno a tale disposizione entro la data di scadenza della
parte normativa del presente contratto.
CHIARIMENTO A VERBALE
Resta fermo, per i lavoratori operai, quanto previsto all’art. 86.
Art. 50 - Corresponsione della retribuzione
La retribuzione deve essere corrisposta al lavoratore nei termini e con le
modalità in atto nelle singole aziende.
Al lavoratore deve essere consegnata all’atto del pagamento una busta
paga o prospetto equivalente con le indicazioni previste dalla legge.
Nel caso che l’Azienda ritardi di oltre dieci giorni il pagamento il lavoratore
ha facoltà di risolvere il contratto con diritto alla corresponsione delle indennità di
mancato preavviso e di anzianità.
In caso di contestazione sugli emolumenti costitutivi della retribuzione,
l’Azienda deve comunque corrispondere la parte di retribuzione non contestata.
Qualsiasi ritenuta per il risarcimento di danni non può mai superare il 10 per
cento del minimo tabellare, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto di
lavoro.
69
PARTE GENERALE
CESSIONE DI QUOTE DELLA RETRIBUZIONE
Preso atto dell’insussistenza di norme legali che vincolino in modo diretto
datori di lavoro privati all’effettuazione della trattenuta di una quota della retribuzione
a favore di un creditore terzo nelle ipotesi diverse da quelle che si verificano a
seguito di provvedimenti della Magistratura regolarmente notificati, le Parti
concordano che il prelievo e la cessione di quote della retribuzione avvenga con le
seguenti modalità:
a) la trattenuta non potrà essere superiore ad un quinto della retribuzione e sarà
calcolata mensilmente sulle competenze spettanti al netto, escludendo dal
computo le somme corrisposte a titolo di assegno per il nucleo familiare e
indennità di infortunio;
b) l’onere di acquisizione delle trattenute grava sul soggetto creditore;
c) il prelievo sarà interrotto in qualsiasi caso di sospensione, anche parziale
durante il mese, del rapporto di lavoro;
d) in caso di risoluzione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro, il prelievo
del debito residuo verrà effettuato e messo a disposizione del creditore entro
il limite massimo del quinto del trattamento di fine rapporto spettante in quel
momento;
e) in caso di decesso del lavoratore il datore di lavoro sospenderà qualsiasi
trattenuta e ne darà comunicazione al soggetto creditore.
DICHIARAZIONE A VERBALE
In relazione alle dimensioni medie delle aziende del settore, qualora le pratiche di
cessione di quote della retribuzione risultassero troppo onerose per
l’amministrazione, la questione sarà esaminata da Azienda e R.S.U. al fine di
limitare le richieste.
Art. 51 - Tredicesima mensilità
L’Azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore, in occasione della
ricorrenza natalizia, una 13esima mensilità di importo pari alla retribuzione globale
mensile di fatto percepita dal lavoratore stesso.
La corresponsione deve avvenire normalmente non oltre la vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro o di sospensione dell’attività
lavorativa nel corso dell’anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della tredicesima
mensilità per quanti sono i mesi di anzianità di servizio nella Azienda, considerando
come mese intero la frazione non inferiore a due settimane.
Per i lavoratori a cottimo la retribuzione globale di fatto si intende riferita al
guadagno medio del mese precedente.
Art. 52 - Permessi di entrata e di uscita
Durante le ore di lavoro il lavoratore non potrà lasciare lo stabilimento se
non debitamente autorizzato dalla Direzione o da chi per essa.
I lavoratori licenziati o sospesi non potranno entrare nello stabilimento senza
speciale permesso della Direzione. Salvo speciale permesso della Direzione non
è consentito al lavoratore di entrare o trattenersi nello stabilimento in ore non
70
PARTE GENERALE
comprese nel loro orario di lavoro.
Al di là di quanto stabilito al successivo art. 53, commi 12 e 13, il permesso
di uscita dallo stabilimento deve essere chiesto dal lavoratore alla Direzione o a chi
per essa nella prima ora di lavoro, salvo casi eccezionali.
Al lavoratore che in seguito a regolare permesso lasci il lavoro entro la prima
ora dall’inizio non compete alcun compenso per il tempo passato nell’Azienda.
Compatibilmente con le esigenze di produzione è prevista la possibilità di
flessibilizzazione dell’orario di lavoro al fine di facilitare i processi di inserimento al
nido o alla scuola materna dei figli.
Art. 53 - Permessi, assenze ed aspettativa
Tutte le assenze devono essere comunicate all’Azienda nella giornata in
cui si verificano, entro le prime quattro ore del normale orario di prevista presenza
sul lavoro, e devono essere giustificate entro i due giorni successivi, salvi i casi di
comprovato impedimento. Nel caso di lavoro a turni, per consentire l’adozione di
adeguate misure organizzative, la comunicazione deve avvenire prima dell’inizio del
previsto orario di lavoro, salvi i casi di comprovato impedimento e sempreché
l’Azienda sia in condizione di ricevere le comunicazioni.
Per le assenze dovute a malattia od infortunio trovano applicazione le norme
del presente contratto concernenti tali istituti.
Al lavoratore verrà concesso un permesso retribuito di massimo 3 giorni
nell’arco di un anno in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge
o di un parente entro il 2° grado nonché del convivente, purché la convivenza risulti
da certificazione anagrafica. Al lavoratore che ne faccia richiesta sarà inoltre
concesso, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di aspettativa,
continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Nell’ambito del periodo di cui
sopra, potrà altresì essere concessa un’aspettativa da un minimo di 15 giorni ad
un massimo di tre mesi, per gravi e comprovate necessità personali di carattere
oggettivamente straordinario.
Il lavoratore, al termine del periodo di aspettativa di cui al comma
precedente, potrà partecipare a corsi di riqualificazione o di aggiornamento
professionale al di fuori dell’orario di lavoro. L’Azienda, compatibilmente con le
esigenze tecnico-organizzative, inserirà il lavoratore in turni di lavoro che ne
agevolino la frequenza ai corsi.
Tutti i periodi di aspettativa di cui al presente articolo, nonché i periodi di
astensione dei genitori nei primi otto anni di vita del bambino, previsti dall’art. 7,
commi 1 e 2, della legge 1204/1971, modificato dall’art. 3 comma 2, del DDL,
dovranno essere comunicati all’Azienda, salvo i casi di oggettiva impossibilità, con
un preavviso non inferiore a 15 giorni di calendario.
Al fine di contemperare il diritto ai permessi mensili di cui all’art. 33della
legge n. 104/1992 con le normali esigenze organizzative e tecnico- produttive
dell’impresa, il lavoratore titolare dei permessi stabiliti dall’art. 33 della predetta
legge comunica mensilmente, entro il 1° del mese, per iscritto al datore di lavoro
il calendario di prevista fruizione dei permessi al fine di agevolare le necessarie
sostituzioni. Il lavoratore informerà il datore di lavoro della eventuale necessità di
modificare la data di fruizione del permesso con un preavviso di tre giorni lavorativi,
salvo nei casi di comprovata indifferibilità e urgenza.
Al lavoratore, assunto a tempo indeterminato ed avente un’anzianità di
71
PARTE GENERALE
servizio non inferiore ad un anno, sarà concessa, a richiesta dell’interessato,
un’aspettativa da un minimo di quindici giorni di calendario ad un massimo di tre
mesi per gravi e comprovate necessità personali di carattere oggettivamente
straordinario, per necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di primo grado
per malattia che richieda assistenza continua, adeguatamente comprovata, o per
loro decesso.
Alla lavoratrice madre adibita a lavoro che comprenda turni anche notturni
può essere concessa, a richiesta, una aspettativa per necessità di assistenza al
proprio bambino di età non superiore a 18 mesi. In alternativa all’aspettativa, e per
il medesimo periodo, la predetta lavoratrice può essere assegnata a prestazioni
che non comportino il lavoro notturno, a condizione che venga definita la soluzione
compatibile per la sua sostituzione per l’intero periodo e non ostino impedimenti di
ordine legale o contrattuale.
Nella determinazione del periodo di aspettativa, anche in relazione alla
posizione professionale del richiedente, qualora insorgessero comprovate difficoltà
di ordine tecnico produttivo o di sostituzione si darà luogo ad un esame congiunto
tra le Parti interessate. Potrà essere richiesto l’intervento della R.S.U.
Per quanto riguarda le aspettative per i lavoratori tossicodipendenti e per i
loro familiari, si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 58 - Parte Generale del
presente contratto.
I periodi di aspettativa sopra individuati non sono retribuiti e non devono
comportare alcun onere per l’Azienda, incluso il trattamento di fine rapporto.
I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi dovranno essere richiesti,
salvo casi oggettivamente urgenti ed indifferibili, con un preavviso minimo di 15
giorni di calendario. Per sostituire i lavoratori assenti per aspettativa possono
essere assunti altrettanti lavoratori a tempo determinato, come disposto dall’art. 26
del presente contratto.
I lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi, possono ottenere
brevi permessi per assentarsi dall’Azienda durante l’orario di lavoro.
La richiesta di cui al comma precedente sarà avanzata con preavviso di 48
ore, salvo i casi di comprovata urgenza.
Le aspettative, di qualsiasi genere, non debbono comportare l’assenza
contemporanea di oltre il 2% dei lavoratori.
La determinazione dei lavoratori av enti titolo verrà fatta con
arrotondamento all’unità superiore.
Al lavoratore donatore di midollo osseo saranno riconosciuti permessi
retribuiti previsti dalla legge.
Per quanto attiene al cosiddetto congedo di paternità si rimanda al CAPO
IV del dlgs 151/2001.
Le parti promuovo l’importanza della donazione gratuita di sangue
promuovendo l’uso dei relativi permessi previsti dalla normativa vigente.
ASPETTATIVA PER TERAPIE DI FECONDAZIONE ASSISTITA
Le lavoratrici che intraprendono terapie di fecondazione assistita,
debitamente documentate dalle strutture sanitarie, potranno richiedere un periodo
di aspettativa non retribuita della durata massima di 1 mese, fruibile anche a giorni
(21 giorni complessivi). Tale aspettativa sospende a qualsiasi fine, di legge e di
contratto, il rapporto di lavoro.
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PARTE GENERALE
NOTA A VERBALE
Agli effetti del quarto comma del presente articolo, in caso di turnazione 6 x 6, per
lavoro notturno si intende quello effettuato nel turno tra mezzanotte e le sei del
mattino.
Art. 54 - Ferie e permessi solidali
Ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 151/2015, è consentita la cessione a titolo
gratuito delle ferie e dei permessi maturati da parte di ogni lavoratore, fermo
restando i diritti di cui al D.Lgs. 66/2003, ai colleghi dipendenti della stessa impresa
al fine di consentire loro di assistere i figli minori che per particolari condizioni di
salute necessitino di cure costanti, previo consenso dei lavoratori interessati e nella
misura e modalità concordate con la direzione aziendale mediante accordo di
secondo livello, dando priorità a quanto maturato negli anni precedenti a quello della
richiesta.
Art. 55 - Lavoratori tossicodipendenti - Conservazione del posto
In attuazione del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il lavoratore, assunto a tempo
indeterminato, del quale sia stato accertato lo stato di tossicodipendenza e che si
sottoponga ad un trattamento di terapia e riabilitazione, ha diritto alla conservazione
del posto per il tempo necessario all’esecuzione del trattamento riabilitativo.
La durata massima della conservazione del posto è di tre anni.
Lo stato di tossicodipendenza dovrà essere accertato dal Servizio pubblico
di assistenza ai tossicodipendenti.
Per usufruire dell’aspettativa, il lavoratore è tenuto a presentare al datore
di lavoro apposita richiesta corredata dalla documentazione di accertamento dello
stato di tossicodipendenza e dal programma di terapia e riabilitazione da svolgere
presso i servizi sanitari delle Unità Sanitarie Locali o di altre strutture terapeutico/
riabilitative e socio/assistenziali.
Mensilmente, inoltre, il lavoratore dovrà presentare al datore di lavoro la
documentazione rilasciata dalla struttura di cura e riabilitazione attestante l’effettivo
svolgimento e la prosecuzione del programma terapeutico.
Il lavoratore è tenuto a riprendere il servizio entro sette giorni dal termine del
programma di riabilitazione.
I lavoratori, assunti a tempo indeterminato, che siano genitori o tutori di
tossicodipendenti, per i quali il servizio pubblico per le tossicodipendenze attesti
la necessità di concorrere al programma di riabilitazione, hanno diritto, a richiesta,
ad un periodo di aspettativa, compatibilmente alle esigenze organizzative e
produttive aziendali.
Per usufruire dell’aspettativa, il lavoratore deve presentare al datore di
lavoro le attestazioni dello stato di tossicodipendenza del soggetto e della necessità
di concorrere al programma di cura e riabilitazione.
Entrambe le attestazioni saranno rilasciate dal Servizio pubblico di
assistenza ai tossicodipendenti.
La durata massima dell’aspettativa per i lavoratori genitori o tutori di
tossicodipendenti è di tre mesi e può essere concessa per una sola volta per ogni
soggetto assistito.
I periodi di aspettativa di cui al presente articolo non comportano alcun
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PARTE GENERALE
trattamento retributivo e non sono utili ai fini di alcun trattamento e di legge.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 1, secondo comma, lettera b), della
legge 18 aprile 1962, n. 230, le Parti stipulanti si danno atto che, per la
sostituzione dei lavoratori in aspettativa di cui al presente articolo, sussiste la
possibilità di assunzione con contratto a tempo determinato.
Art. 56 - Lavoratori diversamente abili
Le Parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema degli invalidi e
delle persone disabili e diversamente abili, nell’intento di facilitare il loro inserimento
in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di
favorirne la collocazione nelle strutture aziendali con tutti gli strumenti agevolativi
previsti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, anche nell’ambito delle convenzioni per
l’inserimento, compatibilmente con le possibilità tecnico- organizzative delle
aziende.
In tale contesto, in occasione di a vviamenti operati ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge in materia, a livello aziendale, tra la Direzione aziendale e la
R.S.U., saranno verificate le opportunità per attivi inserimenti, al fine di agevolarne
la migliore integrazione, anche mediante la frequenza ai corsi di formazione o di
riqualificazione professionale promossi o autorizzati dalla Regione.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea
occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni
interventi presso gli Organi di collocamento affinché sia realizzato l’avviamento in
altra unità produttiva.
Al fine di facilitare e rendere effettivamente praticabile quanto sopra, le Parti
ritengono opportuna l’individuazione a livello di unità produttiva della figura del tutor
delegato dall’Azienda, di cui le Parti in sede nazionale provvederanno a definire le
linee guida di comportamento.
Per quanto riguarda la fruizione anche frazionata, dei permessi per genitori,
parenti e affidatari di disabili e dei permessi fruiti direttamente dai lavoratori disabili,
le aziende daranno applicazione a quanto previsto dall’art. 33, comma 3 della legge
n. 104/1992 nonché dagli Enti preposti. Al fine di agevolare la conciliazione tra le
esigenze di tutela dei lavoratori e le esigenze organizzative delle imprese, l’Azienda
potrà richiedere, ove possibile, ai lavoratori stessi una programmazione almeno
mensile dei suddetti permessi. Eventuali necessità di variazione della collocazi one
temporale di tali permessi, rispetto al programma già presentato all’impresa,
dovranno essere tempestivamente comunicate all’Azienda.
DICHIARAZIONI A VERBALE
1) Le Parti convengono di intervenire presso gli organi di governo per
l’emanazione di appositi provvedimenti in materia, che equiparino in toto ai
collocati obbligatoriamente il personale già assunto, rimasto invalido e
mantenuto in servizio ai fini della computabilità nella quota d’obbligo; le Parti
concordano inoltre di intervenire anche per ottenere il riconoscimento della
fiscalizzazione in capo ai medesimi soggetti.
Le Parti riconoscono altresì opportuna la partecipazione ai corsi che gli
Enti pubblici preposti alla formazione professionale organizzano, intesi a
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PARTE GENERALE
recuperare al mercato del lavoro soggetti invalidi o disabili allo scopo di
favorirne l’utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini
ed acquisite capacità lavorative.
2) Qualora per i lavoratori tutori di disabili ed invalidi sorgessero comprovate
esigenze di assistenza ai soggetti sopra indicati, le Parti valuteranno in sede
aziendale la possibilità di individuare idonee soluzioni.
Art. 57 - Assenze per malattia ed infortunio non sul lavoro
Per consentire l’adozione di adeguate misure organizzative, l’assenza per malattia
o per infortunio non sul lavoro, sia nel lavoro a giornata che nel lavoro a turni, deve
essere comunicata all’Azienda prima dell’inizio del previsto orario di lavoro, salvo
i casi di comprovato impedimento, secondo le modalità comunicate dall’Azienda
stessa e sempre che l’Azienda sia in condizione di ricevere le comunicazioni.
Inoltre il lavoratore deve comunicare all’Azienda, non oltre il terzo giorno
dall’inizio dell’assenza, il numero di protocollo del certificato medico attestante
l’effettivo stato di infermità comportante l’incapacità lavorativa.
L’eventuale prosecuzione dovrà essere comunicata con le stesse modalità
ed il numero di protocollo del certificato medico relativo comunicato entro tre giorni.
In ogni caso di mancata trasmissione telematica all’INPS del certificato di malattia
da parte del medico, il lavoratore, previo tempestivo avviso all’Azienda, consegnerà
o farà pervenire all’Azienda stessa il certificato medico cartaceo in luogo del numero
di protocollo.
L’Azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge e contrattuali in materia, non appena ne abbia
constatata l’assenza.
Il lavoratore deve rendersi reperibile al proprio domicilio fin dal primo giorno
di malattia, durante le fasce orarie stabilite dalla legge (attualmente dalle ore 10.00
alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00), per consentire il controllo della
incapacità lavorativa, indipendentemente dalla natura dello stato morboso.
Per la malattia di durata superiore ai sette giorni, il lavoratore potrà indicare
sul certificato medico due ore di reperibilità all’interno delle fasce orarie di cui sopra.
Tale eventuale indicazione avrà efficacia a decorrere dall’ottavo giorno di assenza.
Nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano effettuate, su
iniziativa dell’ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi, le fasce orarie
di cui sopra saranno adeguate ai criteri organizzativi locali.
Sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal
domicilio per viste, prestazioni ed accertamenti specialistici, nonché per le visite
di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione all’Azienda, salvo casi
di forza maggiore.
Qualora il lavoratore risulti assente, senza giustificata ragione sanitaria,
all’accertamento dello stato di infermità, lo stesso è obbligato al rientro immediato
in Azienda.
Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia deve essere
tempestivamente comunicato all’Azienda.
Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche l’infermità
derivante da infortunio non sul lavoro.
Al lavoratore ammalato, non in prova, sarà conservato il posto di lavoro
con decorrenza dell’anzianità a tutti gli effetti contrattuali per 13 mesi.
75
PARTE GENERALE
Con decorrenza 1° settembre 2010, il li mite di cui al comma precedente è
elevato a 15 mesi per le seguenti gravi patologie debitamente documentate e
accertate che richiedano terapie salvavita: uremia cronica, talassemia ed emopatie
sistematiche, neoplasie maligne.
Qualora a seguito di grave evento morboso o di infortunio non sul lavoro
l’assenza si prolunghi oltre il detto termine di conservazione del posto, il lavoratore
potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa della durata
massima di 8 mesi, durante il quale non decorreranno retribuzioni od oneri a carico
dell’Azienda, né si avrà decorrenza di anzianità per alcun istituto contrattuale.
L’obbligo di conservazione del posto per l’Azienda cesserà comunque ove
nell’arco di 30 mesi si superi il predetto limite di 13 mesi anche con più malattie, con
esclusione, per entrambi i limiti, dei periodi di ricovero ospedaliero e day hospital,
debitamente certificati dalle strutture competenti.
Superato il termine di conservazione del posto, ove l’Azienda risolva il
rapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento previsto dal presente
contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l’indennità sostitutiva del
preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta
di riprendere il servizio il lavoratore può risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo
di preavviso.
Ove ciò non avvenga e l’Azienda non proceda al licenziamento il rapporto
rimane sospeso a tutti gli effetti.
L’assenza per malattia, nei limiti fissati per la conservazione del posto, è
considerata utile per il trattamento di fine rapporto e non interrompe la maturazione
dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali; la maturazione del trattamento
di fine rapporto e dell’anzianità a tutti gli effetti contrattuali opera nei limiti di 13
mesi.
Sono esclusi dal conteggio di cui sopra i periodi necessari ad effettuare
terapie salvavita nonché i periodi di assenza legati a malattie degenerative (le
verifiche verranno effettuate dal medico competente).
Per la conservazione del posto in caso di T.B.C. si fa riferimento alle vigenti
disposizioni di legge.
Il trattamento economico dovuto al lavoratore in caso di malattia sarà
corrisposto per un massimo di 13 mesi secondo la disciplina di cui agli articoli 87
e 96 ai quali si rinvia.
Le Parti convengono sulla necessità di contenere il più possibile le forme
anomale di assenze dal lavoro per malattia. In tale ottica, a livello Aziendale,
procederanno ad un esame congiunto per identificare e rimuovere le cause che
hanno determinato le situazioni più evidenti e di particolare gravità.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le disposizioni di cui al comma 15 si interpretano nel senso che in caso di più
assenze il periodo di conservazione del posto si considera nell’ambito di un periodo
mobile da determinare con riferimento ai 912 giorni di calendario immediatamente
precedenti.
Il periodo di conservazione del posto di 13 mesi di cui al comma 13 è pari a 394
giorni di calendario.
Il periodo di conservazione del posto per le gravi patologie di cui al comma 14 è
pari a 455 giorni di calendario.
76
PARTE GENERALE
NOTA A VERBALE
Il trattamento assistenziale integrativo del la indennità di malattia, posto a carico
dell’Azienda, di cui al primo comma del presente articolo, non è comprensivo delle
quote afferenti la tredicesima mensilità e le eventuali retribuzioni differite ad essa
equiparate, che sono invece a carico dell’INPS.
Le Parti si danno atto che quanto previsto al precedente comma non ha carattere
innovativo.
NOTA A VERBALE
Le somme recuperabili in caso di infortunio non sul lavoro per causa di terzi si
intendono comprensive di retribuzione diretta, indiretta, differita e contributi.
Trattamento economico di malattia/cassa Integrazione
Nel caso di malattia insorta durante un periodo di riduzione o sospensione del lavoro
con intervento della cassa integrazione sia ordinaria che straordinaria, il trattamento
economico a carico del datore di lavoro sarà commisurato a quanto di volta in volta
riconosciuto da parte dell’INPS.
Pertanto, se l’INPS corrisponde al lavoratore l’indennità di malattia il datore di lavoro
erogherà la prevista integrazione contrattuale di malattia. Tale integrazione sarà
effettuata fino al limite del trattamento economico netto che il dipendente avrebbe
percepito dall’INPS per cassa integrazione, se non fosse stato malato.
L’integrazione sarà quindi effettuata entro i limiti di copertura percentuale e di
massimale stabiliti dalle disposizioni di legge relative alla CIG.
Se l’INPS, al contrario, corrisponde al lavoratore ammalato il trattamento di
integrazione salariale, il datore di lavoro non erogherà alcun trattamento integrativo
di malattia.
Ai lavoratori per i quali non è prevista l’indennità di malattia INPS, il datore di lavoro
erogherà la stessa percentuale di trattamento economico netto che sarebbe
spettata ad un dipendente con la qualifica di operaio nelle medesime condizioni.
L’intero trattamento di malattia, entro i limiti di copertura percentuale e di massimale
stabiliti dalle disposizioni di legge in materia di integrazione salariale, è a carico del
datore di lavoro.
DICHIARAZIONE A VERBALE
In questo momento di particolare difficoltà economica e produttiva nel quale le
aziende sono sottoposte a situazioni di rilevante stress organizzativo, le Parti
riconoscono la gravità del problema dell’”assenteismo anomalo”.
Pertanto, al fine di condividere gli elementi essenziali di conoscenza di tale
fenomeno e di individuarne ogni possibile iniziativa comune di contrasto, le Parti
si impegnano a costituire tempestivamente un apposito gruppo di lavoro
sull’argomento che svolgerà le seguenti attività:
- definizione e analisi quantitativa e qualitativa del fenomeno, anche
tramite il coinvolgimento delle rispettive basi associative;
- individuazione e definizione di iniziative comuni che, in relazione agli
esiti del lavoro di approfondimento, potranno riguardare sia la
disciplina normativa dell’istituto della malattia contenuta nel contratto
nazionale, che il relativo trattamento economico.
Il gruppo di lavoro sottoporrà le proprie conclusioni alle Parti stipulanti
entro 12 mesi dalla sua costituzione.
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PARTE GENERALE
Art. 58 - Infortunio sul lavoro e malattia professionale
In caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale al lavoratore saranno
conservati il posto e l’anzianità, a tutti gli effetti contrattuali, fino alla guarigione
clinica, documentata dall’apposito certificato definitivo rilasciato dall’Istituto
assicuratore. In tale caso, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado
di assolvere il precedente lavoro, sarà adibito a mansioni più adatte alla propria
capacità lavorativa, compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative
dell’Azienda.
L’assenza deve essere comunicata alla ditta nello spazio di 24 ore, salvo il
caso di accertato impedimento; il certificato medico relativo deve essere consegnato
o fatto pervenire entro 3 giorni dall’inizio dell’assenza stessa.
Il lavoratore infortunato o colpito da malattia professionale non può essere
considerato in ferie nè in preavviso di licenziamento nè in congedo matrimoniale.
Al lavoratore sarà riconosciuto inoltre, a partire dal primo giorno di assenza
e fino a guarigione clinica, un trattamento assistenziale ad integrazione
dell’indennità corrisposta dall’INAIL, fino a raggiungere il 100% della retribuzione
normale di fatto.
Il diritto a percepire il trattamento previsto dal presente articolo è subordinato
al riconoscimento dell’infortunio e della malattia professionale da parte dell’Istituto
assicuratore, nonché alla denuncia nei termini e con le modalità previste dalla
normativa vigente in materia.
In caso di ricovero ospedaliero il lavoratore è tenuto a presentare o il
certificato di ricovero rilasciato dall’amministrazione ospedaliera, o l’attestato del
medico che ne ha ordinato il ricovero, facendo conoscere successivamente la data
di dimissione. Il conteggio finale della integrazione sarà effettuato in base ai
certificati definitivi rilasciati dall’Istituto assicuratore.
Il trattamento economico predetto assorbe fino a concorrenza eventuali
integrazioni aziendali in atto e non sarà cumulabile con altri trattamenti, presenti o
futuri, convenzionalmente o legalmente dovuti.
L’Azienda corrisponderà alle normali scadenze retributive l’indennità
economica a carico dell’INAIL a condizione che tali anticipazioni non siano soggette
a contributi assicurativi e previdenziali e che venga garantito il loro sollecito rimborso
entro 3 mesi da parte dell’Istituto interessato attraverso conguaglio o analogo
sistema.
L’anticipazione di cui sopra e la parte a carico dell’Azienda è da
considerarsi al netto.
Art. 59 - Tutela della maternità
In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di legge
sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, l’Azienda, con decorrenza
01.07.95 integrerà il trattamento mutualistico fino al 90 % della retribuzione netta
normale per i primi 5 mesi.
La percentuale prevista dal 1° comma è aumentata al 100% della
retribuzione netta normale, con decorrenza 1 gennaio 2005.
E` vietato adibire al trasporto ed al sollevamento dei pesi nonché a lavori
pericolosi, faticosi ed insalubri di cui all’art. 5 del DPR 25 novembre 1976, n. 1026
78
PARTE GENERALE
e nei casi di uso di sostanze tossiche, le lavoratrici durante il periodo di gestazione
e fino a sette mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad
altre mansioni.
Le lavoratrici che vengono adibite a mansioni inferiori a quelle abituali
conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte,
nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il
disposto dell’art. 6, lettera c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela
delle lavoratrici madri.
NOTA A VERBALE
Il trattamento integrativo, di cui al primo comma e secondo comma del presente
articolo, non è comprensivo delle quote di afferenti la tredicesima mensilità e le
eventuali retribuzioni differite ad essa equiparate, che sono invece a carico
dell’INPS.
Art. 60 - Congedi parentali e per malattia dei figli
A neomamme e neopapà che ne faranno richiesta verranno concesse le
seguenti agevolazioni:
- al termine dell’aspettativa facoltativa post partum, alle lavoratrici verrà data la
possibilità, se richiesto, di usufruire di un ulteriore permesso non retribuito di 30 giorni
di calendario continuativi se e solo se non dispongono più né di giorni di ferie né di
ROL alla data del rientro in azienda;
- 2 giornate di congedo di paternità aggiuntive oltre quanto previsto dalla legge.
Qualora entrambi i genitori lavorino nella stessa azienda, solo 1 dei due
potrà fruire di quanto sopra previsto
Recependo quanto previsto dal CAPO V del dlgs 151/2001 in termini di
congedo parentale, le parti concordano che i periodi di congedo parentale fruiti dai
dipendenti con figli di età inferiore ai sei anni saranno indennizzati all’80% della
retribuzione spettante, fino al limite di due mesi.
Le parti convengono che salvo previsioni normative migliorative, il secondo
mese di congedo parentale venga indennizzato all’80% anche per gli anni
successivi al 2024, ferme restando tutte le altre previsioni di legge.
I successivi periodi di congedo parentale, da fruire entro i dodici anni di vita
del bambino oppure dall’ingresso nella casa (nel caso di adozione o affidamento),
rimangono invece remunerati al 30%, fino al raggiungimento del limite di nove mesi,
comprensivi dei due mesi remunerati all’80%.
I restanti periodi di congedo parentali non sono retribuiti, fino al
raggiungimento del limite di dieci o undici mesi (se il padre esercita il diritto di
astenersi dal lavoro in modo continuativo o frazionato per un periodo non inferiore
a tre mesi), salvo previsioni di legge.
Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore
non ne abbia diritto.
L’utilizzo su base oraria dei periodi di congedo parentale è frazionabile
per gruppi di 2 o 4 ore giornaliere riprop orzionati, rispettivamente, ad 1 ora e a 2
ore, per i tempi parziali pari o inferiori a 20 ore settimanali. Esso non potrà essere
79
PARTE GENERALE
programmato per un periodo inferiore ad una giornata lavorativa nel mese di utilizzo.
In ogni caso i lavoratori addetti ai turni potranno frazionare il periodo esclusivamente
in gruppi di 4 ore.
Ai fini dell’esercizio del diritto ai congedi parentali, il genitore è tenuto a
presentare, di norma almeno 5 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro
indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo richiesto e allegando il certificato
di nascita ovvero dichiarazione sostitutiva; nel caso di utilizzo del congedo su base
oraria o giornaliera, il genitore è tenuto a presentare richiesta al datore di lavoro
entro 2 giorni dalla fruizione.
Qualora il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tali
termini, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza
tempestivamente e comunque entro 4 ore d
all’inizio del turno di lavoro e a presentare la richiesta scritta con la relativa
certificazione entro 2 giorni lavorativi dall’inizio dell’assenza dal lavoro; nel caso di
utilizzo del congedo su base oraria il permesso, in questo caso, non potrà essere
inferiore a 4 ore.
I criteri di calcolo per la determinazione della base oraria e della
equiparazione del monte ore utilizzabile relativo al normale orario settimanale di 40
ore sono i seguenti:
giorni medi annui in un quadriennio 365,25: 7 giorni in una settimana = 52,18
settimane medie annue
52,18 x 40 ore settimanali = 2.087,20 ore annue
2.087,20 : 12 mesi = 173,93 ore medie mensili
Pertanto il periodo di:
- 6 mesi è pari ad un monte ore complessivo di 1.044 ore;
- 7 mesi è pari ad un monte ore complessivo di 1.218 ore;
- 10 mesi è pari ad un monte ore complessivo di 1.740 ore.
Le ore di congedo fruite dalla madre lavoratrice e/o dal padre lavoratore
verranno detratte dal monte ore come sopra determinato che costituisce parametro
di riferimento anche nei casi di fruizione dei permessi a giornate o periodi
continuativi.
La base di calcolo della singola ora di congedo equivale ad 1/173 della
retribuzione media globale mensile.
Qualora per ragioni non prevedibili e indipendenti dalla volontà della madre
lavoratrice e/o del padre lavoratore e dell’azienda, l’utilizzo delle ore programmate,
e comunicate all’INPS, subisca modifiche tali che non permettano, nel mese di
utilizzo, l’intero conguaglio delle ore in giornate equivalenti:
a) Le ore residue saranno anticipate nel mese di utilizzo alla lavoratrice e/o
al lavoratore e conguagliate dall’azienda all’INPS nel mese successivo al mese di
fruizione;
b) In caso di risoluzione del rapporto di lavoro le ore residue non
conguagliabili all’INPS, perché frazioni di giornata equivalente, saranno coperte con
l’utilizzo delle ore residue del monte ore individuale (ferie, ROL ecc.).
Ciascun lavoratore potrà fruire dei permessi non retribuiti di cui all’art. 47,
comma 2, del D.Lgs. 151/2001 nel limite di 5 giornate lavorative annue per le
malattie di ogni figlio di età fra i 3 e i 12 anni.
80
PARTE GENERALE
Art. 61 - Congedo matrimoniale
Ferme restando le norme di legge e di accordo interconfederale vigenti in
materia, in caso di matrimonio compete al lavoratore, non in prova, un periodo di
congedo di 15 giorni di calendario con la corresponsione della normale retribuzione
di fatto.
Per gli operai e per gli appartenenti alle categorie speciali, il trattamento
economico di cui sopra è corrisposto dall’Azienda con deduzione di tutte le somme
che il lavoratore ha diritto di riscuotere da parte del competente Istituto Previdenziale
ed è subordinato al riconoscimento del diritto da parte dell’Istituto stesso.
Nel caso che la materia in questione subisca variazioni per nuovi accordi
interconfederali sia in rapporto alla durata del permesso che in rapporto al
trattamento economico, quanto previsto dal presente articolo si intenderà sostituito,
fino a concorrenza, dal nuovo trattamento.
Il periodo di congedo di cui sopra viene usufruito da chi si sia unito civilmente
o abbia contratto matrimonio sia in Italia che all’estero, ancorché, previa
presentazione della idonea documentazione , a cura del dipendente, l’unione civile
o il matrimonio abbia valore legale nel paese in cui viene contratto.
Art. 61 bis - Congedi per le donne vittime di violenza di genere
In linea con l’accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro
sottoscritto da Confindustria e Cgil, Cisl e Uil il 25 gennaio 2016, allegato al presente
CCNL, le parti si impegnano contro la violenza di genere e le molestie, anche sui
luoghi di lavoro e, in generale, in tutti gli ambiti della vita civile.
Nel recepire la normativa su tale tema ed in particolare l’art. 24, comma 1
del decreto legislativo 80/2015, le parti prevedono che la lavoratrice dipendente
inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente
certificati dai servizi sociali del Comune di residenza, dai centri antiviolenza o dalle
case rifugio ai sensi di legge, ha diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al
percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi, percependo un'indennità
corrispondente all'ultima retribuzione a carico dell'INPS. In caso di necessità di
prolungamento dei suddetti percorsi di protezione, debitamente certificata nelle
medesime forme di cui sopra, l'astensione dal lavoro potrà essere prolungata fino
ad un massimo di un ulteriore mese, con retribuzione a carico dell'azienda.
Art. 62 - Servizio militare o volontario civile
Per il caso di chiamata alle armi per servizio di leva e di richiamo alle armi
si rinvia alle norme di legge che regolano la materia.
La chiamata alle armi per obblighi di leva ed il richiamo alle armi non
risolvono il rapporto di lavoro.
Il periodo di servizio militare per leva vale quale anzianità a tutti gli effetti
contrattuali ad essi connessi, ad eccezione del trattamento di fine rapporto; il
periodo del richiamo alle armi vale solo quale anzianità di servizio.
Terminato il servizio di leva, il lavoratore dovrà presentarsi a riprendere
servizio entro 30 giorni dal congedamento, o dall’invio in licenza illimitata, salvo il
caso di comprovato impedimento.
Alla fine del richiamo il lavoratore deve presentarsi in Azienda, sempre salvo
81
PARTE GENERALE
il caso di comprovato impedimento, entro il termine di otto giorni se il richiamo ha
avuto durata sino ad un mese, di quindici giorni sa ha avuto durata superiore ad
un mese, ma non a sei, di trenta se ha avuto durata superiore a sei mesi. Non
presentandosi nei termini suddetti il lavoratore sarà considerato dimissionario.
Il lavoratore richiamato alle armi non potrà essere licenziato, sempreché non
si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del
rapporto di lavoro, prima che siano trascorsi tre mesi dalla ripresa dell’occupazione.
Il trattamento di cui sopra viene applicato anche a quei lavoratori che
anziché il servizio militare compiano un servizio sostitutivo previsto dalla legge.
I lavoratori cui sia attribuita la qualifica di volontario in servizio civile, che
beneficiano del rinvio del servizio militare, hanno diritto alla conservazione del posto
di lavoro secondo le norme di legge previste per la chiamata alle armi per il servizio
di leva.
Sono considerati volontari in servizio civile i cittadini italiani maggiorenni i
quali, in possesso dei requisiti richiesti e prescindendo da fini di lucro, assumano un
impegno di lavoro nei paesi in via di sviluppo della durata di almeno due anni, per
l’esercizio di attività dirette alla realizzazione di programmi di cooperazione
internazionale.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 9 del Decreto del Presidente della
Repubblica 194/2001 (regolamento recante norme concernente la partecipazione
delle organizzazioni di volontariato nell’attività di protezione civile), compatibilmente
con l’organizzazione e con le esigenze tecnico-produttive dell’Azienda ed in casi di
calamità naturali ed eventi eccezionali, il datore di lavoro potrà concedere ai
lavoratori che facciano parte di organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di
cui all’art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 226 e che prestino nell’ambito del
comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita, ulteriori permessi, non
retribuiti, per l’espletamento di siffatte attività di volontariato, o ricorrendo ad istituti
contrattuali quali la flessibilità degli orari, le ferie, i permessi, ecc.
Compatibilmente con l’organizzazione e con le esigenze tecnico-
produttive, le imprese, sempre nell’ambito di programmi certificati e verificabili,
valuteranno le richieste di aspettativa non retribuita per periodi prolungati di
volontariato nazionale e/o internazionale. Tali aspettative non potranno comunque
essere superiori a 6 mesi.
Art. 63 - Iniziative a sostegno della formazione continua
Hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore
annuo aziendale, messo a disposizione di tutti i dipendenti:
a. i lavoratori che, al fine di migliorare la loro preparazione professionale
specifica, intendono frequentare oltre ad esaminare eventuali proposte che
la RSU o le organizzazioni sindacali territoriali avanzeranno per la
definizione di piani formativi di interesse per i lavoratori e per le imprese corsi
di formazione continua correlati all’attività generale dell’Azienda o inerenti ad
altre funzioni presenti nella stessa, organizzati da enti pubblici
o legalmente riconosciuti, o da enti direttamente gestiti dalle regioni, nonché
da istituti scelti di comune accordo a livello territoriale nell’ambito delle
verifiche delle iniziative formative di cui all’art.10, sezione prima
“Formazione”;
82
PARTE GENERALE
b. i lavoratori che siano inviati dall’Azienda a frequentare corsi di formazione
continua aventi i medesimi requisiti di quelli di cui al punto precedente,
previsti da piani formativi aziendali o territoriali – anche nell’ambito di
Fondimpresa - concordati tra le Parti sociali anche in coerenza con quanto
previsto dall’art. 17 della legge n.196 del 1997 e successive modificazioni.
Il monte ore complessivo a disposizione dei lavoratori sarà determinato
all’inizio di ogni anno moltiplicando 6 ore per il numero di dipendenti occupati
nell’Azienda: il calcolo del monte ore e il suo utilizzo possono essere fatti
anche su base biennale; nelle aziende con meno di 25 dipendenti il calc olo
del monte ore nonché il suo utilizzo avvengono su base biennale,
moltiplicando 6 ore per 2 per il numero di dipendenti. Sempre all’inizio
dell’anno, a richiesta della direzione o della RSU, saranno esaminate tra le
Parti le modalità di utilizzo del monte ore aziendale disponibile, tenendo
conto delle richieste e del tipo di corso che i lavoratori intendono frequentare
oltre ad esaminare eventuali proposte che la RSU o le Organizzazioni
Sindacali territoriali avanzeranno per la definizione di piani formativi di
interesse per i lavoratori e per le imprese.
I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore
pro – capite ogni anno.
Il lavoratore che intende usufruire dei permessi retribuiti ai sensi del
precedente punto a. deve farne domanda scritta all’Azienda, fornendo
documentazione idonea a comprovare: i requisiti dell’istituto che eroga la
formazione, le caratteristiche e finalità del corso, l’avvenuta iscrizione.
Tutti i lavoratori che usufruiscono dei permessi retribuiti devono fornire
all’Azienda un certificato di frequenza con l’indicazione delle ore relative.
Per la frequenza ai corsi di cui alle precedenti lettere a.) e b.) non potranno
assentarsi contemporaneamente più del 2% dei dipendenti occupati, con un
minimo di una unità.
Le ore di permesso retribuito si intendono coincidenti con l’orario di lavoro.
In caso di necessità è consentito computare nei permessi anche il tempo
di viaggio per raggiungere la sede del corso, purché coincidente con l’orario di
lavoro.
In caso di necessità di contrazione temporanea dell’orario di lavoro per eventi
legali al mercato, le Parti potranno utilizzare i periodi di minore attività produttiva e/o
amministrativa per l’attuazione di piani formativi concordati con la RSU o le
organizzazioni sindacali territoriali.
Le ore non utilizzate del monte annuo aziendale potranno essere destinate
a programmi di formazione continua concordati tra le Parti a livello aziendale o
territoriale.
I trattamenti previsti dal presente articolo non sono cumulabili con quelli
previsti dall’art. 66 (Facilitazioni per i lavoratori studenti) , a motivo della diversa
destinazione delle due norme.
Con il presente articolo le Parti hanno dato attuazione all’art. 6, comma 2°,
della legge 8 marzo 2000 n. 53.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti, riconfermando congiuntamente l’importanza della formazione continua e
83
PARTE GENERALE
dell’aggiornamento professionale ai fini della competitività delle aziende e della
tenuta e dello sviluppo di tutto il settore, e dell’occupabilità dei lavoratori nell’ambito
delle attività dell’Organismo Bilaterale Nazionale per la formazione di cui all’art. 10
del presente contratto nazionale, si imp egnano a realizzare una verifica congiunta
sull’adeguatezza e sull’efficacia delle regolamentazioni contrattuali riguardanti le
suddette materie, con particolare riferimento a quanto previsto dal presente articolo.
In tale ambito, saranno analizzate le problematiche concretamente riscontrate nel
sistema delle aziende del settore nella programmazione e realizzazione di progetti
di formazione continua riguardanti il personale dipendente a tutti i livelli, organizzati
all’interno delle aziende stesse o ai quali le aziende aderiscono con proprio
personale, con particolare riferimento a quelli realizzati nell’ambito dei fondi
interprofessionali.
A tale riguardo, le Parti convengono sulla necessità di approfondire gli aspetti relativi
alle agevolazioni che consentono una migliore conciliazione tra la riconosciuta
esigenza di estendere le suddette iniziative formative e la necessità di
salvaguardare le esigenze organizzative dell’Azienda, con particolare riguardo alle
piccole e medie imprese.
Tra i suddetti aspetti di facilitazione, le Parti definiranno modelli di organizzazione
delle modalità di erogazione della formazione che, valutando positiva-mente
l’attività formativa stessa sia con riguardo al miglioramento della competitività delle
aziende che all’autonomo interesse dei lavoratori all’accrescimento delle proprie
conoscenze e competenze professionali, prevedano forme di compartecipazione di
aziende e lavoratori ai costi della formazione.
Le conclusioni condivise che emergeranno dai suddetti lavori dell’OBG saranno
proposti alle Parti stipulanti il present e contratto nazionale che ne definiranno il
migliore utilizzo a beneficio di tutto il sistema.
Art. 64 - Facilitazioni per i lavoratori studenti
I lavoratori studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio – diversi dalla
formazione e dall’aggiornamento professionale - in scuole di istruzione dell’obbligo
e superiore statali, parificate o legal mente riconosciute o comunque abilitate al
rilascio di titoli legali di studio, nonché ad istituti universitari, possono usufruire su
loro richiesta dei seguenti benefici:
a) saranno immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza scolastica e
la preparazione degli esami;
b) saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario o durante i riposi
settimanali;
c) usufruiranno di permessi retribuiti per tutti i giorni delle prove di esame e per
i due giorni lavorativi precedenti la sessione di esami;
d) usufruiranno di permessi retribuiti a carico di un monte ore annuale aziendale
fissato all’inizio di ogni anno nella misura di 4 ore per ogni dipendente
occupato nell’Azienda. Tali permessi competono nella misura massima
individuale di 100 ore annue pro – capite. Nelle aziende con meno di 25
dipendenti il calcolo del monte ore nonché il suo utilizzo avvengono su base
biennale, moltiplicando 4 ore per 2 per il numero di dipendenti.
All’inizio di ogni anno tra Azienda e RSU saranno esaminate le modalità di
utilizzo del monte ore, tenendo conto delle richieste e del tipo di scuola che i
lavoratori intendono frequentare.
84
PARTE GENERALE
I permessi retribuiti a carico del monte ore di cui alla precedente lettera d)
possono essere accordati – con le stesse modalità – anche ai lavoratori che si
iscrivano a corsi di alfabetizzazione e ai lavoratori stranieri che intendano
frequentare corsi per l’apprendimento o l’approfondimento della lingua italiana. In
tal caso le ore annue di permesso individuale retribuito sono elevate a 200.
I permessi retribuiti di cui alla lettera c) del presente articolo per sostenere
prove di esame saranno concessi, dietro loro richiesta, anche agli studenti
universitari, anche per la discussione della tesi di laurea; essi competono per i giorni
dell’esame e per i due giorni lavorativi precedenti. Nel caso di esami universitari che
si articolino su più prove in giorni diversi, il diritto ai permessi per i giorni precedenti
resta fissato nel numero di due. Non competono permessi retribuiti per gli esami
universitari sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico.
I permessi retribuiti previsti alla lettera c) e al comma precedente non
vengono detratti dal monte ore stabilito al punto d).
I lavoratori, inoltre, potranno usufruire delle aspettative ai fini formativi
previste dall’art. 5 della legge 8 marzo 2000 n.53 con le modalità e nei limiti fissati
dalla legge. Tali aspettative non retribuite non comporteranno alcun onere per
l’Azienda, non saranno computabili nell’anzianità di servizio e non saranno utili
per il trattamento di fine rapporto. Per us ufruirne i lavoratori interessati dovranno
farne domanda alla direzione con 30 giorni di anticipo fornendo la documentazione
idonea a comprovare le caratteristiche della scuola e dei corsi da frequentare, ai
fini della rispondenza ai requisiti di legge. Dovrà inoltre essere fornita una id onea
certificazione comprovante la frequenza.
L’accoglimento dell’aspettativa potrà essere rimandato dal datore di lavoro
in caso di oggettive esigenze tecnico organizzative.
I lavoratori che possono assentarsi contemporaneamente per tutti i
permessi e le aspettative previsti o richiamati dal presente articolo non possono
superare il 2% dei dipendenti occupati, con un minimo di una unità. Non sono
compresi nel computo i lavoratori assenti per gli esami di cui alla lettera c) del
presente articolo.
I trattamenti previsti dal presente articolo non sono cumulabili con quelli di
cui all’art. 65 (Iniziative a sostegno della formazione professionale continua), a
motivo della diversa destinazione delle due norme.
I permessi di cui alla lettera d) del presente articolo sono subordinati alla
frequenza e spettano solo per le ore di lavoro che si sovrappongono a quelle
delle lezioni. In caso di necessità è consentito computare nei permessi
anche il tempo di viaggio per raggiungere la sede del corso, purché coincidente con
l’orario di lavoro.
Rimangono salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi aziendali.
A livello aziendale le Parti potranno concordare l’istituzione di borse di studio per
concorrere alle spese sostenute per frequentare la scuola.
Art. 65 - Mense aziendali
Per le mense aziendali o l’indennità sostitutiva si fa riferimento alle
situazioni contrattuali o di fatto esistenti.
85
PARTE GENERALE
Art. 66 - Ambiente di lavoro
1 - Premessa - Doveri delle aziende e dei lavoratori
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto
delle relative norme di legge costituiscono un preciso dovere delle aziende e dei
lavoratori, così come previsto dagli artt. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 9 aprile 2008,
n. 81.
I datori di lavoro, i lavoratori, il medico competente, il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
collaborano, nell’ambito delle rispettive competenze e responsabilità, per ridurre
progressivamente i rischi e migliorare le condizioni ambientali di igiene e sicurezza.
In particolare:
– il datore di lavoro è tenuto all’osservanza delle misure generali di tutela come
previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; in relazione alla natura dell’attività dell’unità
produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o
dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi
per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di
lavoratori esposti a rischi particolari;
– il lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e
di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere
gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle
istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In particolare, i lavoratori sono tenuti
agli obblighi contemplati dal secondo comma dell’art. 20 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.
81 relativamente all’osservanza delle disposizioni ed istruzioni loro impartite dai
rispettivi superiori, ai fini della protezione collettiva ed individuale, ed all’utilizzo
corretto dei macchinari, delle apparecchiature, degli utensili, delle sostanze e dei
preparati pericolosi, dei mezzi di trasporto e delle attrezzature di lavoro, nonché dei
dispositivi di sicurezza;
– l’adozione e l’uso appropriato dei mezzi di prevenzione e protezione individuali
e collettivi, in quanto derivanti da disposizioni normative o dalla consultazione tra
datori di lavoro, dirigenti e preposti con i rappresentanti per la sicurezza, deve
essere scrupolosamente osservata dai lavoratori interessati;
– il lavoratore segnalerà, tempestivamente, al proprio capo direttivo le anomalie
che dovesse rilevare durante il lavoro del corretto funzionamento di impianti,
macchinari ed attrezzature o dello stato di conservazione e condizioni di utilizzo di
sostanze nocive e pericolose, ed ogni altro evento suscettibile di generare situazioni
di pericolo;
– nella valutazione del rischio si terrà conto della documentazione raccolta dalle
aziende nel “Registro dei dati ambientali per unità con caratteristiche omogenee”
e nel “Registro dei dati biostatistici per unità con caratteristiche omogenee”.
2 - Rappresentanti per la sicurezza
In applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e dell’Accordo
Interconfederale 22 giugno 1995, i rappresentanti per la sicurezza sono eletti, di
norma, con esclusivo riferimento alle singole unità produttive, in ragione di:
a) Unità produttive che occupano sino a 15 dipendenti: 1 rappresentante per la
sicurezza;
b) Unità produttive da 16 a 120 dipendenti: 1 rappresentante per la sicurezza;
c) Unità produttive da 121 a 200 dipendenti: 2 rappresentanti per la sicurezza;
86
PARTE GENERALE
d) Unità produttive che occupano da 201 a 400 dipendenti: 3 rappresentanti per
la sicurezza;
e) Unità produttive che occupano da 401 a 1.000 dipendenti: 4 rappresentanti per
la sicurezza;
f) Unità produttive che occupano oltre 1.000 dipendenti: 6 rappresentanti per la
sicurezza.
Nelle unità produttive di cui alla lettera a), limitatamente a quelle che
occupano da 5 a 15 dipendenti, i compiti e le attribuzioni di rappresentante per la
sicurezza vengono assunti dal delegato di impresa, di cui all’art.17 del vigente
contratto nazionale di lavoro, ove tale carica sindacale risulti attivata. Nelle unità
produttive di cui alle lettere b), c), d) ed e) i rappresentanti per la sicurezza sono
individuati tra i soggetti eletti nella rappresentanza sindacale unitaria.
3 - Rappresentanti per la sicurezza - Elezione
Nelle unità produttive di cui alla lettera a), fatta eccezione per il caso di
assunzione della carica da parte del delegato di impresa, il rappresentante per la
sicurezza viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
L’elezione avviene nel corso dell’assemblea prevista dall’art. 18 del
vigente CCNL.
L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto,
anche per candidature concorrenti. Risulter à eletto il lavoratore che ha ottenuto il
maggiore numero di voti espressi.
Prima dell’elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio
elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il
verbale dell’elezione. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti nel libro matricola e possono
essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto e tempo indeterminato che
prestano la propria attività nell’Azienda o unità produttiva.
La durata dell’incarico è di tre anni.
Nelle unità produttive di cui alle letter e b), c), d) ed e) i rappresentanti per
la sicurezza vengono eletti in occasione della elezione della Rappresentanza
Sindacale Unitaria con le modalità previste dal vigente CCNL.
All’atto della costituzione della R.S.U. i candidati a rappresentanti per la
sicurezza vengono indicati specificatamente tra i candidati proposti per l’elezione
della R.S.U. nei casi in cui si è già costituita la R.S.U., per la designazione dei
rappresentanti per la sicurezza si applica la procedura che segue.
Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente contratto i
rappresentanti per la sicurezza sono designati dai componenti della R.S.U. al loro
interno. Tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei
lavoratori.
Nel caso di dimissioni della R.S.U. il rappresentante per la sicurezza
esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni.
In tale ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso previste per la sua
funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della funzione medesima.
In assenza di rappresentanze sindacali in Azienda, il rappresentante per la
sicurezza eletto dai lavoratori dell’Azienda al loro interno secondo le procedure
sopra richiamate per il caso delle aziende con numero di dipendenti inferiori a 16,
su iniziativa delle OO.SS.
87
PARTE GENERALE
Il verbale contenente i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza deve
essere comunicato alla direzione aziendale che a sua volta ne dà comunicazione,
per il tramite dell’associazione territoriale di appartenenza, all’organismo paritetico
provinciale che terrà il relativo elenco.
I rappresentanti per la sicurezza rest ano in carica per la durata prevista
dall’accordo interconfederale del 10 gennaio 2014 sulla costituzione delle R.S.U.
4 - Rappresentanti per la sicurezza - Permessi
Nelle unità produttive di cui alla lettera a), al rappresentante per la sicurezza
spettano, per l’espletamento dei compiti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81,
permessi retribuiti pari a dodici ore annue per anno solare limitatamente alle unità
che occupano fino a 5 dipendenti, nonché pari a 30 ore annue nelle rimanenti.
Nelle unità produttive che occupano fino a 5 dipendenti, nel caso in cui, in
elazione ad avvenute o progettate modificazioni tali da variare significativamente le
condizioni del rischio, qualora l’entità dei permessi risulti insufficiente, potrà essere
anticipato l’utilizzo di ore di competenza dell’anno solare susseguente, fatti salvi i
successivi conguagli.
Nelle unità produttive di cui alla lettera c), per l’espletamento dei compiti
previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, i rappresentanti per la sicurezza eletti o
designati ai sensi della presente normativa, oltre i permessi già previsti per le
R.S.U., utilizzano un monte ore specifico pari a 70 ore annue complessive.
Nelle unità produttive di cui alle lettere b), d) ed e), per l’espletamento dei
compiti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, i rappresentanti per la sicurezza eletti
o designati ai sensi della presente normativa, oltre ai permessi già previsti per le
R.S.U., utilizzano permessi retribuiti pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.
I permessi di cui ai commi precedenti potranno essere assorbiti fino a
concorrenza delle ore di permesso riconosciute al medesimo titolo.
In tutte le unità produttive di cui al paragrafo 2, per l’espl etamento degli
adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l) dell’articolo 19 del D.Lgs. del
19 settembre 1994, n. 626, di cui alle successive modifiche ed integrazioni del
D.Lgs. del 9 aprile 2008, non vengono utilizzate le ore sopra specificate.
Adeguamenti alla presente normativa potranno essere concordati a livello
aziendale in considerazione delle tipologie produttive e delle valutazioni del rischio
ambientale.
5 - Rappresentanti per la sicurezza - Attribuzioni
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui
disciplina legale è contenuta nel D.Lgs. n. 81/2008, le Parti concordano sulle
seguenti indicazioni.
A - ACCESSO Al LUOGHI DI LAVORO
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle
esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di
lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del
servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.
88
PARTE GENERALE
B - MODALITA` DI CONSULTAZIONE
Laddove il D.Lgs. n. 81/2008 prevede a carico del datore di lavoro la
consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in modo
da garantire la sua effettività e tempestività.
Il datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su
tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo
dello stesso.
Il rappresentante, in occasione della consultazione, avendone il tempo
necessario, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche
oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della
consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal
rappresentante per la sicurezza.
l rappresentante per la sicurezza conferma l’avvenuta consultazione,
apponendo la propria firma sul verbale della stessa.
La rappresentanza sindacale in Azienda può designare uno o più soggetti,
al proprio interno, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 18, comma 6 del D.Lgs.
n. 626 del 1994, nonché successive modifiche ed integrazione di cui al D.Lgs.
n.81/08.
C - INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE AZIENDALE
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la
documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell’art. 19 del
citato D.Lgs. 626/94, nonché successive modifiche ed integrazione di cui al D.Lgs.
n. 81/08.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione
dei rischi di cui all’art. 4 comma 2 custodito presso l’Azienda o lo stabilimento ai
sensi dell’art. 4 comma 3 della medesima disposizione di legge.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le
informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti l’organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono
quelle riguardanti l’unità produttiva per gli aspetti relativi all’igiene e sicurezza del
lavoro.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne
un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.
In caso di divergenze con il responsabile della sicurezza in merito alle
misure di prevenzione e protezione dei rischi, i rappresentanti per la sicurezza
segnaleranno le proprie osservazioni di norma in forma scritta al datore di lavoro
ed in caso di ulteriore divergenza comunicheranno tali osservazioni e deduzioni
all’Organismo paritetico territoriale competente ex art. 20, comma 1 del D.Lgs. 19
settembre 1994, n. 626, nonché successive modifiche ed integrazione di cui al
D.Lgs. n. 81/08.
6 - Rappresentanti per la sicurezza - Formazione
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dal
D.Lgs. n. 81 del 2008.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico
del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a
quelli già previsti per la loro attività.
Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore
89
PARTE GENERALE
che, nelle aziende con un numero di dipendenti inferiore a 16, si svolgerà in due
moduli; tale programma deve comprendere:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia
di igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative misure di
prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.
Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che
abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori,
prevede una integrazione della formazione.
In ogni caso, laddove le Parti concordassero sulla necessità di un più elevato
ricorso alla formazione rispetto ai programmi base di 32 ore, potranno essere definiti
progetti privilegiando l’utilizzo delle 150 ore di diritto allo studio di cui al vigente
CCNL.
Per tale utilizzo è escluso il requisito della durata del corso per un numero di ore
doppio rispetto a quello prelevato dal monte ore per il diritto allo studio.
Ai sensi dell’art. 37, comma 14, del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, le competenze
acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza sono registrate nel libretto formativo
del cittadino se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle
vigenti disposizioni.
7 - Rappresentanti per la sicurezza - Riunioni periodiche
In applicazione del D.Lgs. 81/2008, le riunioni periodiche previste dal
comma 1 sono convocate con almeno cinque giorni lavorativi di preavviso e su un
ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della
riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di
significative variazioni delle condizioni di prevenzione in Azienda.
Della riunione viene redatto verbale.
8 - Registro degli infortuni - Cartella sanitaria e di rischio
I datori di lavoro tengono un registro nel quale sono annotati
cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro
superiore a 1 giorno, escluso quello dell’evento.
Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale
dell’infortunato, le cause e le circostanze dell’infortunio, nonché la data di
abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro sul luogo di lavoro è tenuto
conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell’organo
di vigilanza.
Verrà istituita la cartella sanitaria e di rischio, come contributo e
partecipazione ad una assistenza sanitaria che abbia per oggetto la prevenzione
e la cura della salute sui luoghi di lavoro, con riferimento all’art. 27 della legge 23
dicembre 1978 n. 833 integrato dalle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
La cartella sanitaria e di rischio viene custodita dal datore di lavoro con vincoli di
riservatezza; nella cartella vengono anche indicati i dati relativi alla maternità; il
90
PARTE GENERALE
lavoratore interessato può prendere visione, chiederne copia su espressa richiesta
del suo medi-co curante o dello specialista; l’originale deve essere mantenuto
presso l’Azienda.
9 - Lavoratori addetti ai videoterminali
S’intendono per lavoratori addetti ai videoterminali quelli individuati dall’art.
173, primo comma, lett. c) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81.
Il lavoratore addetto ai videoterminali ha diritto ad una interruzione della sua
attività mediante pause ovvero cambiamento di attività, qualora svolga la sua
attività per almeno 4 ore consecutive; il tempo di pausa non è considerato tempo
di esposizione al videoterminale.
Il lavoratore addetto ai videoterminali, come definito al comma precedente,
ha diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al
videoterminale.
Nel caso di lavoratori addetti ai videoterminali adibiti a lavoro a turni notturni come
previsto dal presente CCNL, l’effettivo godimento della mezz’ora di riposo
comporta l’assorbimento delle pause contemplate dalla presente normativa,
allorché coincidenti, fermo restando il divieto di usufruire delle pause cumulative
all’inizio ed al termine dell’orario di lavoro.
10 - Ambienti di lavoro - Rinvio a norma di legge
Per quanto non espressamente regolamentato dal presente articolo, si fa
riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 ed all’Accordo Interconfederale 22 giugno 1995.
DICHIARAZIONE A VERBALE
In relazione alla riforma legislativa realizzata con il T.U. D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e
della fase di revisione in corso dell’Accordo Interconfederale 22 giugno 1995, le Parti
si impegnano ad incontrarsi entro 30 giorni dal raggiungimento dell’intesa a livello
interconfederale per definire congiuntamente le opportune armonizzazioni della
disciplina contrattuale vigente con il nuovo contesto normativo.
In tale ambito, le Parti si impegnano fin d’ora ad integrare l’attuale disciplina
contrattuale, con particolare riferimento ai temi dell’aggiornamento della formazione
del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alla informazione e formazione
dei lavoratori, tenuto conto dell’attuale impianto dell’art. 66 del presente contratto
nazionale e degli esiti del processo di riforma di cui sopra.
Art. 66 bis - Diversity and Inclusion
Ponendo l'attenzione sulle persone che lavorano nelle aziende le parti
convengono sulla necessità di diffondere, anche nei luoghi di lavoro, una cultura
basata sull'inclusione, sul rispetto dell'altro e sulla tutela delle diversità come
l'evento fondamentale per lo sviluppo del settore e del paese.
Per questo si prevede che la contrattazione nazionale e di secondo livello
potranno individuare soluzioni volte a realizzare tale obiettivo. La consapevolezza
che un mercato del lavoro inclusivo e che valorizzi le persone, al di là delle
differenze, rappresenta sia un elemento di maggior tutela delle lavoratrici e dei
lavoratori, sia una leva di competitività positiva per le imprese, nella consapevolezza
che le differenze rappresentano una ricchezza per la vita delle persone e delle
aziende.
91
PARTE GENERALE
Art. 67 - Disciplina aziendale
I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità
nell’organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza.
Nell’esecuzione del lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come
previsto dall’organizzazione aziendale.
L’Azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza dell’organizzazione
tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci
circa le persone dalle quali, oltre che dal superiore diretto, ciascun lavoratore
dipende e alle quali è tenuto a rivolgersi in caso di necessità.
In particolare il lavoratore deve:
1) osservare l’orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte
dall’Azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli,
osservando le disposizioni impartite dai superiori;
3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell’Azienda; non trarre
profitto, con danno all’imprenditore, da quanto forma oggetto delle mansioni
nell’Azienda, né svolgere attività contraria agli interessi della produzione
aziendale; non abusare, dopo risolto il contratto di lavoro, in forma di
concorrenza sleale, delle notizie attinte durante il servizio.
A sua volta l’Azienda non può esigere che il lavoratore convenga a restrizioni
della sua attività, successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro, che eccedano i
limiti di cui al comma precedente e comunque previsti dall’art. 2125 del Codice Civile.
Art. 68 - Divieti
Durante l’orario di lavoro, nell’interno della fabbrica, sono vietate le collette,
le raccolte di firme, le vendite di biglietti, di oggetti e simili.
E` proibito fumare nei reparti dello stabilimento e introdurre nell’Azienda
bevande alcooliche senza il permesso della Direzione.
E` proibito prestare l’opera propria presso altra Azienda che non sia quella
ove il lavoratore è occupato.
E` altresì proibito al lavoratore produrre, fuori dallo stabilimento, per conto
proprio o per conto di terzi, articoli analoghi a quelli prodotti dalle aziende tenute
all’applicazione del presente contratto.
Art. 69 - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale
Il lavoratore dovrà conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli
attrezzi, gli utensili, i disegni, ed in genere tutto quanto viene a lui affidato.
L’Azienda dovrà porre il lavoratore in condizioni di poter conservare gli
attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.
Art. 70 - Visita di inventario e controllo
Nessuno può rifiutarsi a qualunque visita di inventario degli oggetti
affidatigli che per ordine dell’Azienda venisse fatta.
Le visite di controllo sulle persone sono ammesse nei casi e con le modalità
previste dall’art. 6 della legge 20.05.70, n. 300.
92
PARTE GENERALE
Art. 71 - Provvedimenti disciplinari
Qualsiasi infrazione del lavoratore al presente contratto potrà essere p unita
a seconda della gravità della mancanza:
a) con richiamo verbale o scritto;
b) con la multa fino all’importo di due ore di paga e contingenza;
c) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino al massimo
di tre giorni.
L’Azienda non può adottare i provvedimenti disciplinari senza aver
contestato preventivamente l’addebito al lavoratore e averlo sentito a sua difesa.
Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’organizzazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
In ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale non
possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per
iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Non si tiene conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due
anni dalla loro applicazione.
Art. 72 - Multe e sospensioni
La Direzione potrà infliggere la multa e la sospensione, di cui alle lettere b)
e c) dell’articolo precedente, al lavoratore che:
a) ritardi l’inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non si presenti al lavoro, non comunichi (salvo il caso di comprovato
impedimento) e non giustifichi l’assenza secondo le modalità ed i termini
stabiliti negli art. 53, 57 e 58 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza
alcuna giustificazione;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o lo esegua
con negligenza o con voluta lentezza;
d) per distrazione procuri guasti o sperper i non gravi di materiale dell’Azienda
o di lavorazione o non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti
del macchinario o delle eventuali irregolarità dell’andamento del lavoro;
e) arrechi offesa ai compagni di lavoro;
f) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
g) sia trovato addormentato;
h) trasgredisca in qualsiasi altro modo all’osservanza del presente contratto o
del regolamento interno o commetta qualsiasi atto che comporti pregiudizio
alla disciplina, alla morale, all’igiene, al normale e puntuale andamento del
lavoro ed alla sicurezza dell’Azienda;
i) contravvenga alle disposizioni in tema di ambiente di lavoro, igiene e
sicurezza, previste dall’art. 20 del D.Lgs. 81/2008 T.U.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione
per quelle di maggior rilievo o per recidiva in taluna delle mancanze che abbiano
già dato luogo all’applicazione della multa.
L’importo della multa è devoluto all’I.N.P.S.
93
PARTE GENERALE
Art. 73 - Licenziamento per mancanze
Ai sensi della legge 15 luglio 1966, n. 604:
A) il licenziamento, con preavviso, può essere inflitto al lavoratore che
commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur
essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell’art. 72 non sono così
gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B).
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti
infrazioni:
1) assenze per cause non giustificate o senza giustificazione, prolungate oltre
tre giorni consecutivi o ripetute per tre volte in un anno nei giorni seguenti ai
festivi o alle ferie;
2) danneggiamento colposo al materiale dell’Azienda o al materiale di
lavorazione;
3) esecuzione senza permesso di lavoro entro l’Azienda per conto proprio o di
terzi, di lieve entità e senza impiego di materiale dell’Azienda;
4) diverbio litigioso all’interno dello stabilimento;
5) abbandono del proprio posto di lavoro, che implichi pregiudizio all’incolumità
delle persone o alla sicurezza degli impianti, fatta eccezione per l’ipotesi di
pericolo grave ed immediato che non possa essere evitato, salvo che lo
stesso lavoratore non sia stato debitamente formato e preposto per
affrontare lo stato di pericolo al fine di farlo cessare o attenuarlo;
6) condanna ad un periodo detentivo comminata al lavoratore con sentenza
passata in giudicato per azioni commesse non in connessione con lo
svolgimento del rapporto di lavoro;
7) insubordinazione ai superiori;
8) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 72 quando
siano stati comminati negli ultimi due anni provvedimenti disciplinari di cui al
medesimo articolo 72.
B) Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere
inflitto, con la perdita dell’indennità del preavviso, al lavoratore che provoca
all’Azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni
delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via
esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
1) furto nello stabilimento;
2) trafugamento di schede, schizzi o disegni o comunque di materiali illustrativi
di brevetti e procedimenti di lavorazione o di altri oggetti o documenti
dell’Azienda;
3) danneggiamento volontario al materiale dell’Azienda;
4) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla
incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque
compimento di azioni che implicano gli stessi pregiudizi;
5) diverbio litigioso seguito da vie di fatto nell’interno dello stabilimento;
6) fumare ove ciò può provocare pregiudizio all’incolumità delle persone
o alla sicurezza degli impianti;
7) esecuzione senza permesso di lavori entro l’Azienda per conto proprio
proprio o di terzi con impiego di materiale dell’Azienda;
8) grave insubordinazione ai superiori.
94
PARTE GENERALE
La procedura prevista dall’art. 71 per l’applicazione delle sanzioni disciplinari
sarà adottata anche per i provvedimenti di cui alle lettere A) e B) del presente
articolo; qualora l’infrazione contestata sia di gravità tale da comportare
l’applicazione del licenziamento di cui alla lett. a), l’Azienda potrà disporre, con
effetto immediato la sospensione cautelare del lavoratore.
Art. 74 - Trattenute per risarcimento danni
L’Azienda che sia venuta a conoscenza di danni che comportino trattenute
per risarcimento a carico del lavoratore deve contestarli a quest’ultimo con
tempestività; la quantificazione del danno ai fini del risarcimento verrà effettuata
contestualmente o entro i tempi tecnici necessari.
Qualsiasi ritenuta per il risarcimento di danni non può mai superare il 10 per
cento del minimo tabellare, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto di
lavoro.
L’ammontare del risarcimento sarà determinato in relazione alla entità del
danno arrecato e alle circostanze in cui si è verificato.
Qualora vi sia contestazione da parte del lavoratore, si seguirà la procedura
prevista dall’art. 71.
Art. 75 - Trasformazione, trapasso, cessazione e fallimento dell’Azienda
Nel trapasso e nella trasformazione dell’Azienda, il lavoratore che resta alle
dipendenze della ditta subentrante conserva tutti i diritti acquisiti presso la ditta
uscente, qualora non venga liquidato di tutto quanto gli compete.
Se il licenziamento è causato da fallimento o da cessazione dell’Azienda il
lavoratore conserva nei confronti della gestione liquidatrice il diritto al preavviso e
al T.F.R. nonché alle eventuali altre spettanze derivanti dalla presente
regolamentazione.
Art. 76 - Certificato di lavoro e restituzione documenti di lavoro
Ai sensi dell’art. 2124 del C.C. l’Azienda dovrà rilasciare al lavoratore - all’atto
della cessazione del rapporto di lavoro qualunque ne sia la causa e sempreché non
sia obbligatorio il libretto di lavoro - un certificato indicante esclusivamente il tempo
durante il quale il lavoratore è stato occupato alle dipendenze dell’Azienda stessa e
le mansioni da esso esercitate.
All’atto della cessazione del rapporto di lavoro l’Azienda consegnerà al
lavoratore, che ne rilascerà ricevuta, tutti i documenti di pertinenza dell’interessato,
con regolarizzazione di aggiornamento, sempreché non ne sia impedita da ragioni
indipendenti dalla sua volontà. In quest’ultimo caso l’Azienda rilascerà al lavoratore
interessato una dichiarazione che possa servire al lavoratore stesso per contrarre
eventualmente nuovo rapporto di lavoro.
Art. 77 - Trattamento di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della legge 29,05,80,
n. 297.
Ai sensi dell’articolo 5 della legge sopraccitata il trattamento di fine rapporto
95
PARTE GENERALE
spettante ai lavoratori con qualifica operaria sino al 31.12.1989 è commisurato alle
seguenti aliquote a seconda dell’anzianità:
– fino a 5 anni compiuti 10/30
– oltre 5 fino a 12 anni compiuti 15/30
– oltre 12 e fino a 18 anni compiuti 20/30
– oltre 18 anni compiuti 30/30
Dall’1 gennaio 1990 gli scaglioni del trattamento di fine rapporto per la
qualifica operaia sono stati equiparati allo scaglione della qualifica impiegatizia
(30/30).
Per il dipendente di aziende con un numero di lavoratori subordinati a
tempo indeterminato pari o superiore a 50 unità – calcolato al 31 dicembre
dell’anno precedente – sarà possibile richiedere ai sensi dell’art. 2120, comma
11, c.c. l’anticipazione della quota di TFR per 2 volte in costanza di rapporto.
CHIARIMENTO A VERBALE
Ai sensi dell’art. 5 della legge 297/1982 l’indennità di anzianità maturata dai
lavoratori in forza al 31.05.82 è determinata, in relazione alla qualifica di
appartenenza sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 72, 77, 92 del
C.C.N.L. 12.07.80.
NORMA TRANSITORIA
Si richiamano le disposizioni di cui agli articoli 72, 77, 92 del C.C.N.L. 12.07.80
relative alle anticipazioni sulle indennità di anzianità corrisposte ai lavoratori in
forza al 12.07.80, secondo l’accordo stipulato in pari data.
Art. 78 - Indennità in caso di morte
Al riguardo valgono le norme del codice civile (articolo 2122) che
disciplinano la materia.
In base a queste norme, nel caso di morte del lavoratore, l’indennità
sostitutiva del preavviso e il T.F.R. previsti dalla corrispondente regolamentazione,
saranno liquidati a titolo di “indennità in caso di morte” al coniuge, ai figli e, se
vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il
secondo grado, secondo le norme di ripartizione stabilite dal predetto articolo del
codice civile.
In mancanza delle persone indicate nel secondo comma le indennità sono
attribuite secondo le norme della successione.
Resta fermo che verranno liquidate agli aventi diritto le ferie e la tredicesima
mensilità maturate ed ogni altra competenza che sarebbe spettata al lavoratore
defunto in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 79 - Previdenza Complementare
Il contributo paritetiche a carico dell’Azienda e del lavoratore, previsto al
punto e) del verbale di accordo “rinnovo parti economiche” 14/10/1997, istitutivo
del fondo PREVIMODA pari al 1,50% vien e elevato di 0,30 punti percentuali
(dall’1.5’% all’1,80%) dal 1° giugno 2022 e di ulteriori 0,20 punti percentuali (dall’
1,80% al 2,00%) a decorrere dal 1 gennaio 2023.
96
PARTE GENERALE
Il contributo a carico dell’azienda viene elevato di 0,30 punti percentuali
dal 1° gennaio 2026.
Con decorrenza dal 1° gennaio 2014, le Parti concordano quanto segue:
- in occasione di ogni rinnovo del contratto nazionale e della consegna del
testo del contratto stesso ai lavoratori ai sensi dell’art. 3, l’Azienda metterà a
disposizione di ogni lavoratore il materiale informativo sul fondo Previmoda
predisposto dal fondo stesso.
- L’Azienda consegna ad ogni la voratore neo-assunto il materiale
informativo del fondo Previmoda con la proposta e la modulistica per l’iscrizione,
come previsto dall’art. 24.
- Con periodicità triennale le aziende sono impegnate a proporre ai
lavoratori non iscritti alla previdenza co mplementare l’opportunità di associarsi a
Previmoda, secondo forme e procedure che saranno definite dalle Parti istitutive
del Fondo con apposito accordo.
- Le aziende agevoleranno la partecipazione dei lavoratori individuati dal
Fondo come propri “referenti” aziendali ai seminari formativi organizzati da
Previmoda. I permessi relativi potranno essere coperti con eventuali residui del
monte ore per la formazione continua di cui all’art. 65.
- Assogiocattoli si dichiara disponibile ad un incremento dello 0,20% del
contributo aziendale destinato alla previdenza integrativa calcolato su: minimo
contrattuale, ex contingenza ed EDR, per finanziare l’assicurazione per
premorienza ed invalidità permanente, da stipulare entro il 30 giugno 2014 previo
specifico accordo tra le Parti istitutive.
Art. 80 - Assistenza sanitaria integrativa
Le Parti firmatarie del presente CCNL, attraverso il finanziamento da parte
delle imprese al fondo Sanimoda garantiscono a tutti i dipendenti l’utilizzo
dell’assistenza sanitaria integrativa e a tal fine concordano:
1. Di finanziare a far data dal settembre 2018 tale fondo con un contributo
mensile, a carico delle imprese di € 8,00, per 12 mensilità per ogni
lavoratore non in prova, a tempo indeterminato o a tempo determinato pari
o superiore a 12 mesi, con decorrenza dal 13° mese. Il contributo è elevato
a € 12 mensili con decorrenza dal 1° gennaio 2022 e a € 15 mensili con
decorrenza dal 1° gennaio 2026.
2. Il finanziamento non riguarda le imprese che già prevedono analoghe
forme di intervento sanitario complementare con costi pari o superiori a
quello di cui sopra, che in ogni modo avranno sempre facoltà di aderire
al presente fondo. In caso di costi inferiori, le Imprese provvederanno
all’integrazione e alla confluenza nel fondo, con la stessa decorrenza,
previa verifica con la RSU.
Oltre a quanto già stabilito, è previsto da gennaio 2025, a carico delle
imprese un ulteriore contributo di 2 € per ogni dipendente a favore di Sanimoda per
l'introduzione della prestazione LTC. (Long Term care-Non autosufficienza) già
attiva nel fondo.
PARTE OPERAI
97
AArt. 81 - Sospensione e interruzione di lavoro
Le sospensioni di lavoro, i permessi, le assenze per malattie, infortunio,
gravidanza e puerperio, non interrompono l’anzianità a tutti gli effetti del
presente contratto. In caso di sospensione di lavoro che ne oltrepassi i quindici
giorni, salvo eventuali accordi con le organizzazioni locali per il prolungamento
di tale termine, l’operaio potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto a tutte le
indennità come in caso di licenziamento.
In caso di interruzione di lavoro sarà riservato agli operai il seguente
trattamento:
1) per le ore perdute ma passate in stabilimento a disposizione
dell’Azienda, sarà corrisposta la paga di fatto e l’indennità di contingenza con
facoltà dell’Azienda di adibire gli operai ad altri lavori;
2) per le ore perdute e per le quali gli operai non siano stati trattenuti in
stabilimento, non sarà dovuta alcuna retribuzione.
Restano ferme le norme sulla Cassa Integrazione Guadagni per quanto
riguarda il rimborso da richiedere dalle aziende.
Art. 82 - Trasferte
All’operaio inviato dall’Azienda in servizio fuori Comune devono essere
rimborsate le spese di viaggio, mentre quelle del vitto e dell’alloggio solo nel
caso di dimostrata necessità di permanenza e di pernottamento sul posto.
In occasione delle trasferte all’estero, l’Azienda provvede ad un’adeguata
copertura assicurativa contro i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività
professionale.
Art. 83 - Trasferimento
Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto, normalmente con
congruo preavviso, fermo restando che l’operaio può essere trasferito da
una unità produttiva ad un’altra solo per comprovate ragioni tecniche,
organizzative e produttive.
All’operaio che venga trasferito da uno stabilimento all’altro della stessa
Azienda situato in diversa località e che comporta come conseguenza l’effettivo
trasferimento di residenza del lavoratore, sarà corrisposto l’importo,
preventivamente concordato con l’Azienda, delle spese di trasporto per sé, per
la famiglia e per le masserizie, ed una speciale Indennità di trasferta nella
misura c orrispondente al rimborso delle spese di vitto e di alloggio -
limitatamente all’operaio - per la durata di dieci giorni.
L’operaio ha diritto inoltre al rimborso delle spese sopportate per
anticipata risoluzione di contratto di affitto, se dovuto, per un massimo
comunque di tre mesi.
L’operaio che non accetta il trasferimento potrà essere licenziato con
diritto a tutte le indennità.
Art. 84 - Ferie
Nel corso di ogni anno feriale l’operaio ha diritto ad un periodo di riposo
PARTE OPERAI
98
(ferie) nella misura di 4 settimane.
Ogni periodo settimanale sarà compensato con la retribuzione pari a
quella che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato secondo l’orario
contrattuale.
Nelle aziende nelle quali l’orario settimanale di lavoro sia ripartito su 5
giorni, 5 giorni equivarranno ad una settimana di ferie.
Il diritto alle ferie per ciascun anno feriale si intende maturato quando sia
trascorso un anno dall’epoca in cui fu maturato il diritto alle ferie per l’anno
precedente.
L’epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze del lavoro
contemporaneamente per l’intero stabilimento, per reparto, per scaglioni o
individualmente.
Le ferie saranno concesse di norma nel periodo estivo: il godimento delle
ferie dovrà avere carattere continuativo per tre settimane. A fronte di particolari
esigenze organizzative e/o tecnico-produttive, l’Azienda, entro il 15 marzo
dell’anno di riferimento, comunicherà e motiverà alle RSU o, in assenza, alle
OO.SS. territoriali la necessità di un diverso godimento del periodo feriale
estivo, in aumento o in diminuzione (2 settimane / 4 settimane). Nel caso di
diverso godimento della 3° settimana rispetto alle prime due, le Parti
contestualmente ne concorderanno modalità e programmazione all’interno del
periodo che va dal 01/06 al 30/09.
In caso di ferie collettive, all’operaio che non abbia maturato il diritto alle
ferie intere spetterà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti
sono i mesi interi di servizio prestato. Per l’eventuale frazione di mese superiore
a giorni 15 spetterà all’operaio medesimo il godimento di un dodicesimo delle
ferie stesse.
In caso di licenziamento o di dimissioni, qualora l’operaio non abbia
maturato il diritto alle ferie intere, gli spetteranno tanti dodicesimi di ferie quanti
sono i mesi interi di servizio prestato. Per l’eventuale frazione di mese superiore
a 15 giorni spetterà all’operaio medesimo il godimento di un dodicesimo delle
ferie stesse. Le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie
danno luogo al relativo trattamento economico, senza prolungamento del
periodo feriale.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
Il periodo minimo di ferie di quattro settimane non può essere sostituito
dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del
rapporto di lavoro.
AArt. 85 - Trattamento economico di malattia
In caso di malattia, all’operaio non in prova saranno corrisposti
trattamenti assistenziali, ad integrazione dell’indennità di malattia riconosciuta
dall’Istituto assicuratore, fino al raggiungimento dei seguenti limiti massimi:
– dal primo al terzo giorno di malattia, il 50% della retribuzione normale
di fatto;
– dal quarto al centottantesimo giorno di malattia, il 100% della
retribuzione netta normale di fatto.
Per malattia superiore a 28 giorni, il 100% della retribuzione netta
normale di fatto verrà corrisposto dal primo giorno fino al sesto mese di malattia:
PARTE OPERAI
99
– per il periodo di malattia eccedente il sesto mese compiuto e fino al
termine del periodo di conservazione del posto il 50% della retribuzione normale
di fatto.
L’Azienda corrisponderà alle normali scadenze retributive l’indennità
economica a carico dell’INPS.
Il diritto a percepire il trattamento previsto dal presente articolo è
subordinato al riconoscimento della malattia da parte dell’Istituto assicuratore,
nonchè alla presentazione dei certificati medici, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente in materia.
L’Azienda si rivarrà nei confronti del lavoratore di quanto corrispostogli, a
norma del presente articolo, nel caso in cui il riconoscimento dell’indennità
da parte dell’INPS non abbia avuto luogo o venga a mancare per inadempienze
del lavoratore stesso.
In caso di ricovero ospedaliero il lavoratore è tenuto a presentare il
certificato di ricovero rilasciato dall’amministrazione ospedaliera, o l’attestato
del medico che ne ha ordinato il ricovero, facendo conoscere
successivamente la data di dimissione.
I conteggi finali della integrazione saranno effettuati in base ai certificati
definitivi rilasciati dall’Istituto assicuratore.
Il trattamento economico di cui al presente articolo si applica,
nell’ambito del periodo di conservazione del posto di cui all’art. 60 anche in
caso di TBC. In tal caso, il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato
dall’INPS.
Nell’ipotesi in cui l’infortunio, non sul lavoro, sia ascrivibile a
responsabilità di terzi, resta salva la facoltà dell’Azienda di recuperare dal terzo
responsabile le somme da essa corrisposte, restando ad essa ceduta la
corrispondente azione; il l avoratore è tenuto a comunicare tempestivamente
all’Azienda ogni informazione utile al riguardo.
CHIARIMENTO A VERBALE
Agli apprendisti verranno corrisposti trattamenti assistenziali economici che
comportino per l’Azienda oneri nella stessa misura di quelli sostenuti per gli
operai; conseguentemente tale trattamento economico sarà riferito alle seguenti
percentuali:
x dal primo al terzo giorno di malattia: 50%;
x dal quarto al ventesimo giorno di malattia: 46%;
x dal ventunesimo al centottottantesimo giorno di malattia: 29%;
x per la malattia di durata superiore a 28 giorni, il trattamento per
primi 3 giorni sarà ragguagliato al 100%;
x per i periodi di malattia eccedenti il sesto mese compiuto: 50 per
cento.
NOTA A VERBALE
Le somme recuperabili in caso di infortunio non sul lavoro per causa di terzisti si
intendono comprensive di retribuzione diretta, indiretta, differita e contributi.
PARTE OPERAI
100
Trattamento economico di malattia/cassa integrazione
Nel caso di malattia insorta durante un periodo di riduzione o
sospensione del lavoro con intervento della cassa integrazione sia ordinaria
che straordinaria, il trattamento economico a carico del datore di lavoro sarà
commisurato a quanto di volta in volta riconosciuto da parte dell’INPS.
Pertanto se l’INPS corrisponde al lavoratore l’indennità di malattia il
datore di lavoro erogherà la prevista integrazione contrattuale di malattia. Tale
integrazione sarà effettuata fino al limite del trattamento economico netto che il
dipendente avrebbe percepito dall’INPS per cassa integrazione, se non
fosse stato malato.
L’integrazione sarà quindi effettuata entro i limiti di copertura
percentuale e di massimale stabiliti dalle disposizioni di legge relative alla CIG.
Se l’INPS, al contrario, corrisponde al lavoratore ammalato il
trattamento di integrazione salariale, il datore di lavoro non erogherà alcun
trattamento integrativo di malattia.
Ai lavoratori per i quali non è prevista l’indennità di malattia INPS, il
datore di lavoro erogherà la stessa percentuale di trattamento economico netto
che sarebbe spettata ad un dipendente con la qualifica di operaio nelle
medesime condizioni. L’intero trattamento di malattia, entro i limiti di copertura
percentuale e di massimale stabiliti dalle disposizioni di legge in materia di
integrazione salariale, è a carico del datore di lavoro.
Art. 86 - Modalità di corresponsione della retribuzione
La retribuzione normale agli operai sarà corrisposta in misura mensile,
fermo restando che il lavoro prestato dagli stessi è compensato in base ai
giorni di effettiva prestazione e, nell’ambito dei giorni, in base alle ore
effettivamente lavorate. Al riguardo valgono pertanto le seguenti norme:
a) agli operai che nel corso del mese avranno prestato la loro opera per
l’intero orario contrattuale di lavoro o che si saranno assentati soltanto per ferie,
per festività o per altre cause che comportano il diritto alla retribuzione, a parte
quanto previsto all’ art. 87, verrà liquidata l’intera retribuzione mensile.
In tal modo si intenderanno compensati, oltre al lavoro ordinario, le
ferie, le altre assenze retribuibili e le festività di cui all’art. 47, escluse solo
quelle coincidenti con la domenica, oppure, per i lavoratori che nei casi previsti
dalla legge prestano la loro opera la domenica, quelle coincidenti con il giorno di
riposo compensativo.
b) agli operai che nel corso del mese avranno prestato la loro opera
per un periodo inferiore all’intero orario contrattuale per cause che non
comportano il diritto alle retribuzione, verrà detratta una quota di retribuzione
proporzionale alle ore non lavorate. Le quote relative alle ore normali non
lavorate, o comunque non retribuibili, nell’ambito dell’orario contrattuale,
saranno calcolate applicando al suddetto numero di ore il coefficiente
risultante dal seguente rapporto (riferito al singolo operaio):
173,33
ore contrattuali del mese
PARTE OPERAI
101
Per ore contrattuali si intendono quelle lavorative o retribuibili secondo
l’intero orario contrattuale come se non ci fossero assenze di alcun genere.
In caso di distribuzione dell’orario contrattuale di lavoro su un arco di più
settimane, come previsto al primo comma dell’art. 35, la retribuzione normale
mensile rimane ragguagliata all’orario di quaranta ore settimanali; pertanto
anche ai fini della detrazione di cui ai precedenti commi le ore lavorative del
mese si intendono riferite a tale durata.
Art. 87 - Lavoro a cottimo
1) Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione è ammesso
il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale secondo le possibilità tecniche.
Nel caso in cui la valutazione della prestazione richiesta all’operaio o ad una
squadra di operai sia fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di
lavorazione oppure la prestazione sia vincolata all’osservanza di un determinato
ritmo produttivo in conseguenza dell’organizzazione del lavoro e sia richiesta
all’operaio una prestazione più intensa di quella del normale lavoro ad
economia o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore
a quello conseguibile attraverso il lavoro ad economia, l’operaio o la squadra di
operai dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre forme di retribuzioni a
rendimento soggette alla disciplina del lavoro a cottimo.
2) Le tariffe di cottimo (a tempo od a prezzo) devono essere fissate
dall’Azienda in modo da garantire, nei periodi normalmente considerati,
all’operaio di normale capacità ed operosità, il conseguimento di un utile di
cottimo non inferiore al 5,25% dei minimi di paga base.
Tale condizione si presume adempiuta quando la generalità
(intendendosi per tale almeno i due terzi) degli operai lavoranti a cottimo in un
medesimo reparto con la stessa tariffa nei periodi sopra indicati abbia realizzato
un utile di cottimo non inferiore al suddetto 5,25 per cento.
3) Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesce a
conseguire il minimo previsto dal punto 2) per cause a lui non imputabili e salva
l’ipotesi di tempestività richiesta di mutamento delle condizioni di omissione
della tariffa di cui al punto 2), la retribuzione gli verrà integrata fino al
raggiungimento minimo di cottimo.
4) L’Azienda, tramite la propria associazione sindacale, comunicherà ai
sindacati provinciali dei lavoratori i criteri generali dei sistemi di cottimo in
vigore. Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti
di maggiorazione (causali e valori, minimi o massimi), ai metodi di calcolo
dell’utile di cottimo.
Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo
contestazioni di carattere applicativo.
5) In caso di introduzione di nuovi sistemi di cottimo, superato il
necessario periodo sperimentale, l’Azienda procederà alla comunicazione di cui
al punto 4). Alla comunicazione potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto
tra l’organizzazione sindacale che rappresenta l’Azienda o i sindacati provinciali
dei lavoratori.
La modifica di taluno dei criteri che hanno formato oggetto della
comunicazione informativa di cui al primo comma del punto 4), purchè non alteri
il sistema in atto, non costituisce variazione del sistema stesso ai sensi del
comma precedente, fermo restando l’obbligo della comunicazione informativa.
PARTE OPERAI
102
6) Resta in facoltà del sindacato dei lavoratori di instaurare controversia
collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto
alle norme di cui al presente articolo.
7) Gli operai lavoranti a cottimo dovranno essere messi a conoscenza
all’inizio del lavoro, per iscritto - o per affissione nei reparti in cui lavorano
quando si tratti di cottimi collettivi o di squadra - del lavoro da eseguire e della
corrispondente tariffa di cottimo (tempo od a prezzo) nonché di ogni elemento
necessario per il computo dell’utile del cottimo stesso.
8) L’Azienda comunicherà all’operaio gli elementi riepilogativi di
computo del suo guadagno di cottimo del periodo di paga e, a richiesta, anche
con riferimento ai risultati delle singole tariffe.
9) Si intende per periodo di assestamento delle tariffe di cottimo il
tempo tecnico necessario perché le condizioni di lavoro possano ritenersi
sufficientemente stabilizzato; pertanto in caso di saltuario impiego della tariffa i
singoli periodi sono cumulabili al fine di stabilire la durata del periodo
complessivo di assestamento.
10) Il periodo di assestamento delle tariffe di cottimo sarà concordato
tra le Parti direttamente; ove il periodo di assestamento superi i due mesi potrà
essere richiesto l’intervento delle rispettive organizzazioni.
11) Le tariffe stabilite potranno essere variate allorché sia superato il
periodo di assestamento solo nel caso in cui vengano apportate modifiche
tecniche od organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro. In tali casi
le tariffe saranno variate in proporzione alle variazioni di tempo in più o in meno
che le modifiche stesse avranno determinato.
La tariffa modificata è da considerarsi come una nuova tariffa ai fini del
periodo di assestamento.
12) Qualora si dovesse constatare una sensibile caduta nel guadagno
medio di cottimo la R.S.U. potrà intervenire presso la direzione per
congiuntamente accertarne lo cause. Ove ricorra l’ipotesi di cui al punto 6) del
presente articolo, un esame di merito potrà essere effettuato in sede sindacale.
13) Quando l’operaio passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia
nella medesima lavorazione ha diritto alla conservazione dell’utile di cottimo
sempreché rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione
individuale.
14) I reclami riguardanti le applicazioni delle norme del presente articolo
saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione.
Nei casi in cui il lavoratore ritenga soddisfacente l’esito potrà avanzare
reclamo scritto alla Direzione tramite la R.S.U.
Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile
comunque non oltre due settimane.
Nel caso di mancato accordo la controversia esaminata entro i quindici
giorni successivi in sede sindacale tra le organizzazioni sindacali territoriali
rispettive.
AArt. 88 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Il licenziamento dell’operaio, non in prova e non ai sensi dell’art. 73
lettera B), o le sue dimissioni potranno aver luogo in qualunque giorno,
mediante comunicazione scritta, con un preavviso di una settimana
lavorativo per il 1° livello o di due settimane lavorative per tutti gli altri livelli.
PARTE OPERAI
103
L’Azienda può esonerare dal lavoro l’operaio in qualunque giorno
successivo al preavviso, corrispondendogli l’intera retribuzione per le ore
lavorative mancanti al compimento del periodo di preavviso.
In caso di dimissioni senza preavviso, l’Azienda ha diritto di trattenere
sulle competenze dovute all’operaio l’equivalente del preavviso da questi non
dato.
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie.
104
PARTE INTERMEDI
Art. 89 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da
nessuna delle due Parti senza previa disdetta, che decorre dalla metà o dalla fine
di ciascun mese e deve essere comunicata per iscritto.
Il lavoratore ha diritto ai seguenti termini di preavviso di licenziamento:
Livello 5 Livello 4
– fino a cinque anni compiuti mesi 1 mezzo mese
– oltre i 5 fino a 10 anni
compiuti
mesi 1 e mezzo mesi 1
– oltre i 10 anni mesi 2 mesi 1 e mezzo
Il lavoratore dimissionario è tenuto a dare un preavviso di dimissioni nei
termini ridotti del 50% rispetto a quelli previsti per le varie anzianità nel caso di
licenziamento.
L’anzianità di servizio afferente al periodo antecedente alla data di
assegnazione alla qualifica di intermedio di cui ai preesistenti accordi
interconfederali (30 marzo 1946 o 27 ottobre 1946 per il Nord; 23 maggio 1946
per il Contro Sud) è considerata utile agli effetti del presente articolo per il 50%
della sua entità.
La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei predetti termini di
preavviso deve corrispondere all’altra una indennità pari alla retribuzione
corrispondente al periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di
ritenere l’indennizzo spettantegli, a norma di quanto sopra detto, sulle
competenze dovute al lavoratore.
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie.
Durante il periodo di preavviso il datore di lavoro dove concedere al lavoratore
dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata
dei permessi stessi sono stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze
dell’Azienda.
105
PARTE INTERMEDI
Art. 90 - Clausola di rinvio
Per quanto non contemplato nella presente regolazione si rinvia alla
normativa degli impiegati, in quanto applicabile o senza pregiudizio dello stato
giuridico degli appartenenti alla categoria.
106
PARTE IMPIEGATI
Art. 91 - Lavoratori con funzioni direttive
Ai lavoratori che svolgono funzioni direttive per l’attuazione delle
disposizioni generali aziendali, si conviene di riconoscere la copertura delle
spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non
dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con
l’esercizio delle funzioni svolte.
Art. 92 - Indennità maneggio denaro - Cauzione
L’impiegato la cui mansione prevalente consista nel maneggio di denaro
per riscossioni o pagamenti con responsabilità per errore anche finanziario, ha
diritto ad una particolare indennità mensile pari al 7 per cento del minimo
contrattuale di stipendio del livello di appartenenza e della indennità di
contingenza.
Le somme eventualmente richieste all’impiegato a titolo di cauzione,
dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito
presso un istituto di credito di comune gradimento. I relativi interessi matureranno
a favore dell’impiegato.
Art. 93 - Trattamento economico di malattia
In caso di malattia l’impiegato non in prova, nell’ambito della
conservazione del posto prevista dall’art. 57 avrà diritto alla corresponsio ne
dell’intera retribuzione di fatto per i primi sei mesi e alla metà di essa per il
periodo eccedente il sesto mese e sino al termine della conservazione del posto.
Il trattamento economico di cui al presente articolo si applica, nell’ambito
del periodo di conservazione del posto di cui all’art. 57 anche in caso di T.B.C.
In tal caso, il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato dall’I.N.P.S.
Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche l’infermità
derivante da infortunio non coperto da assicurazione obbligatoria.
Nell’ipotesi in cui l’infortunio, non sul lavoro, sia ascrivibile a
responsabilità di terzi, resta salva la facoltà dell’Azienda di recuperare dal terzo
responsabile le somme da essa corrisposte, restando ad essa ceduta la
corrispondente azione; il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente
all’Azienda ogni informazione utile al riguardo.
NOTA A VERBALE
Le somme recuperabili in caso di infortunio non sul lavoro per causa di terzi si
intendono comprensive di retribuzione diretta, indiretta, differita e contributi.
107
PARTE IMPIEGATI
Trattamento economico di malattia/cassa integrazione
Nel caso di malattia insorta durante un periodo di riduzione o
sospensione del lavoro con intervento della cassa integrazione sia ordinaria che
straordinaria, il trattamento economico a carico del datore di lavoro sarà
commisurato a quanto di volta in volta riconosciuto da parte dell’INPS.
Pertanto se l’INPS corrisponde al lavoratore l’indennità di malattia il
datore di lavoro erogherà la prevista integrazione contrattuale di malattia. Tale
integrazione sarà effettuata fino al limite del trattamento economico netto che il
dipendente avrebbe percepito dall’INPS per cassa integrazione, se non fosse
stato malato.
L’integrazione sarà quindi effettuata entro i limiti di copertura percentuale
e di massimale stabiliti dalle disposizioni di legge relative alla CIG.
Se l’INPS, al contrario, corrisponde al lavoratore ammalato il trattamento
di integrazione salariale, il datore di lavoro non erogherà alcun trattamento
integrativo di malattia.
Ai lavoratori per i quali non è prevista l’indennità di malattia INPS, il
datore di lavoro erogherà la stessa percentuale di trattamento economico netto
che sarebbe spettata ad un dipendente con la qualifica di operaio nelle
medesime condizioni. L’intero trattamento di malattia, entro i limiti di copertura
percentuale e di massimale stabiliti dalle disposizioni di legge in materia di
integrazione salariale, è a carico del datore di lavoro.
Art. 94 - Ferie
L’impiegato ha diritto, nel corso di ogni anno feriale e per ogni anno di
servizio, ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione pari a:
– 4 settimane in caso di anzianità fino a 10 anni compiuti;
– 4 settimane più un giorno in caso di anzianità oltre i 10 anni e fino a 18
anni compiuti;
– 5 settimane in caso di anzianità oltre i 18 anni.
Nelle aziende nelle quali l’orario settimanale di lavoro sia ripartito su 5 giorni,
5 giorni equivarranno ad una settimana di ferie ed identico rapporto si applicherà
in caso di godimento di singole giornate.
L’epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze del lavoro,
contemporaneamente per l’intero stabilimento, per reparto, per scaglioni o
individualmente.
Le ferie saranno concesse di norma nel periodo estivo: il godimento delle
ferie dovrà avere carattere continuativo per tre settimane. A fronte di particolari
esigenze organizzative e/o tecnico-produttive, l’Azienda, entro il 15 marzo
dell’anno di riferimento, comunicherà e motiverà alle RSU o, in assenza, alle
OO.SS. territoriali la necessità di un diverso godimento del periodo feriale estivo,
in aumento o in diminuzione (2 settimane / 4 settimane). Nel caso di diverso
godimento della 3° settimana rispetto alle prime due, le Parti contestualmente ne
concorderanno modalità e programmazione all’interno del periodo che va dal
01/06 al 30/09.
108
PARTE IMPIEGATI
Un’eventuale diversa collocazione della terza settimana, anche se
motivata da esigenze tecnico-produttive, dovrà essere concordata in tempo utile
tra Direzione e Rappresentanza Sindacale Unitaria.
La risoluzione del rapporto di impiego per qualsiasi motivo non pregiudica
il diritto alle ferie maturato.
In caso di risoluzione del rapporto di impiego nel corso dell’anno,
all’impiegato non in prova saranno corrisposti tanti dodicesimi dell’indennità
sostitutiva per il mancato godimento delle ferie, per quanti sono i mesi interi di
servizio prestato presso l’Azienda.
L’assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di
preavviso.
Nel caso che l’impiegato venga richiamato in servizio durante il periodo di
ferie, l’Azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese sostenute sia per il rientro
in sede come per l’eventuale ritorno nella località dove godeva le ferie stesse. A
tale effetto l’impiegato sarà tenuto a comprovare di essersi effettivamente recato
nella località dichiarata.
I giorni di ferie - eccedenti il periodo minimo di quattro settimane -
eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno
essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con un’indennità
sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non
godute, calcolata sulla base della retribuzione in atto al momento della
liquidazione delle ferie medesime.
Art. 95 - Elementi della retribuzione
La retribuzione degli impiegati è costituita dai seguenti elementi:
a) stipendio (minimo contrattuale, aumenti periodici di anzianità, eventuali
aumenti di merito, eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale);
b) indennità di contingenza;
c) eventuali indennità continuative e di ammontare determinato;
d) tredicesima mensilità.
L’impiegato può anche essere remunerato, in tutto o in parte, con
provvigioni, con compartecipazione agli utili nonché con premi di produzione ed
in tali casi gli sarà garantito, come media annuale, il minimo di retribuzione, a
seconda della categoria di appartenenza. In questi casi la retribuzione da
corrispondersi mensilmente all’impiegato non potrà essere comunque inferiore
all’importo del complesso degli elementi retributivi di cui ai punti a), b) e c) del
primo comma del presente articolo.
Per trattamento retributivo complessivo mensile si intende la dodicesima
parte dell’ammontare globale degli elementi retributivi di cui ai precedenti
commi del presente articolo corrisposti di fatto o comunque spettanti all’impiegato
nel corso dell’anno.
Per retribuzioni si intende il complesso degli elementi costitutivi della
retribuzione di cui ai punti a), b) e c) del primo comma del presente articolo.
109
PARTE IMPIEGATI
Art. 96 - Trasferta
All’impiegato inviato in missione per esigenze di servizio, l’Azienda
corrisponderà, oltre alla normale retribuzione mensile:
a) rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi
di trasporto impiegati;
b) rimborso delle spese di vitto e alloggio, nei limiti della normalità, quando la
durata della missione obblighi l’impiegato ad incontrare spese;
c) rimborso delle altre eventuali spese sostenute per l’espletamento della
missione sempreché siano autorizzate e comprovate;
d) una indennità di trasferta pari al 30 per cento della retribuzione
giornaliera (stipendio di fatto o contingenza).
L’indennità di cui al punto d) non sarà dovuta nel caso che l’assenza
dalla sede per missione non superi le 24 ore.
Quando la missione abbia durata superiore alle 24 ore, tale indennità verrà
corrisposta per tutta la durata della missione stessa.
Nel caso in cui l’impiegato venga inviato in missione fuori sede, per
incarichi che richiedono la sua permanenza con pernottamento fuori della sua
normale residenza per periodi superiori ad un mese, l’indennità di cui alla lettera
d), dopo il primo mese, verrà corrisposta nella misura del 20 per cento.
Nel caso che la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria e
prevalente dell’impiegato, l’eventuale indennità di missione potrà essere
concordata direttamente con l’Azienda.
L’indennità di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun
effetto del rapporto di lavoro e non si cumulerà con eventuali trattamenti aziendali
o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi al l’impiegato la facoltà di optare
per il trattamento da esso ritenuto più favorevole.
In occasione delle trasferte all’estero, l’Azienda provvede ad un’adeguata
copertura assicurativa contro i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività
professionale.
Art. 97 - Trasferimenti
Il trasferimento deve essere comunicato all’impiegato per iscritto,
normalmente con congruo preavviso, fermo restando che il lavoratore può
essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra solo per comprovate ragioni
tecniche, organizzative o produttive.
All’impiegato che venga trasferito da uno stabilimento all’altro della stessa
ditta, sempreché tale trasferimento porti come conseguenza l’effettivo cambio di
residenza o stabile dimora, verrà corrisposto l’importo, previamente concordato
con l’Azienda, della spesa per i mezzi di trasporto per s é e per i familiari o per il
trasloco degli effetti (mobili, bagagli, ecc.). Inoltre quale indennità di trasferimento
gli verrà corrisposta, se capo famiglia, una somma pari ad una mensilità di
retribuzione (stipendio di fatto e contingenza), se senza congiunti a carico una
somma pari a mezza mensilità di retribuzione (stipendio di fatto e contingenza).
110
PARTE IMPIEGATI
Nel caso in cui l’Azienda metta a disposizione dell’impiegato nella nuova
residenza l’alloggio in condizioni di abitabilità, dette indennità saranno ridotte
a metà.
Qualora in relazione al trasferimento l’impiegato, per effetto dell’anticipata
risoluzione del contratto di fitto, sempreché questo sia denunciato all’atto della
comunicazione del trasferimento stesso, o dei singoli contratti di fornitura
domestica (gas, luce, ecc.) debba corrispondere indennizzi, questi saranno a
carico dell’Azienda.
All’impiegato che chieda il trasferimento per sue necessità non
competono le indennità di cui sopra.
L’impiegato che non accetta il trasferimento ha diritto, se licenziato, al
preavviso o alla relativa indennità sostitutiva, diversamente il trasferimento si
intende revocato, salvo che per gli impiegati di settimo e sesto livello sia stato
espressamente stabilito all’atto dell’assunzione il diritto dell’Azienda di disporre
trasferimento, nel qual caso l’impiegato che non accetta il trasferimento sarà
considerato dimissionarlo.
Art. 98 - Alloggio
Qualora nella località ove l’impiegato è comandato a prestare la sua
attività non esistano possibilità di alloggio nè mezzi pubblici di trasporto che
colleghino la località stessa con centri abitati ed il perimetro del più vicino
centro abitato disti oltre 5 chilometri, l’Azienda che non provveda in modo idoneo
al trasporto corrisponderà un adeguato indennizzo.
Art. 99 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Il rapporto d’impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da
nessuna delle due Parti senza preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue
per l’impiegato che abbia superato il periodo di prova:
Anni di servizio Livello 7 Livello 6 e 5 Altri livelli
fino a 5 anni compiuti 2 mesi 1 mese e mezzo 1 mese
oltre i 5 anni e fino a
10 anni compiuti 3 mesi 2 mesi 1 mese e mezzo
oltre i 10 anni 4 mesi 2 mesi e mezzo 2 mesi
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto d’impiego senza l’osservanza dei predetti
termini di preavviso, deve corrispondere all’altra una indennità pari all’importo
della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto
all’impiegato un importo corrispondente alla retribuzione, per il periodo di
preavviso da questi eventualmente non dato.
Il periodo di preavviso compiuto in servizio sarà computato a tutti gli effetti
contrattuali.
111
PARTE IMPIEGATI
Durante il compimento del periodo di preavviso, il datore di lavoro
concederà all’impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la
distribuzione e la durata dei permessi saranno stabiliti dal datore di lavoro in
rapporto alle esigenze dell’Azienda.
Le dimissioni saranno normalmente comunicato per iscritto.
Art. 100 - Norme particolari per i quadri
Ai sensi della legge 13 maggio 1985, n. 190, ha qualifica di quadro il
personale con funzioni direttive che, pur non appartenendo alla categoria dei
dirigenti, per l’alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa attribuito
o per l’elevata preparazione specialistica conseguita, è chiamato a fornire
contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell’impresa e svolge, con
carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e
dell’attuazione di tali obiettivi.
Ai lavoratori con la qualifica di quadro viene riconosciuta, anche attraverso
apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l’assistenza legale in
caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o
dolo o relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte.
L’Azienda è tenuta ad assicurare il personale con la qualifica di
quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa
nello svolgimento delle proprie funzioni.
Le imprese promuoveranno la partecipazione dei quadri ad iniziative di
formazione ed aggiornamento professionale dirette al miglioramento delle
capacità professionali in riferimento alle specifiche attività svolte.
Fermi restando i diritti derivanti dalle vigenti normative in materia di
brevetti o di diritti di autore, è riconosciuta al quadro, previa espressa
autorizzazione aziendale, la possibilità di pubblicazione nominativa e di
effettuazione di relazioni su esperienze e lavori compiuti in riferimento alle
specifiche attività svolte. Ai sensi dell’art. 4 della legge 13 maggio 1985, n. 190,
in materia di riconoscimento economico delle innovazioni ed invenzioni, si
richiamano le disposizioni dell’art. 2590 C.C.
In caso di svolgimento temporaneo di mansioni di quadro, che non sia
determinato dalla sostituzione di altro lavoratore assente con diritto della
conservazione del posto, l’attribuzione della qualifica di quadro sarà effettuata
trascorso un periodo di 6 mesi.
Al personale con qualifica di Quadro è stata riconosciuta una indennità di
funzione di Euro 30,99, che è stata elevata a Euro 61,97 mensili a far data dal 1
marzo 1994, con assorbimento del superminimo individuale fino a concorrenza
del 50% di tale importo.
A valere dall’1 novembre 1995 tale indennità di funzione è stata elevata a
Euro 82,63.
Per il lavoro straordinario o supplementare, si farà riferimento al generale
trattamento economico riconosciuto al quadro a livello aziendale.
Per l’inquadramento dei Quadri si fa riferimento a quanto contenuto negli
allegati 2 o 2 bis, settimo livello.
112
ALLEGATI
Allegato 1
TABELLE RETRIBUTIVE IN EURO
TAB. A – Decorrenze e importi in Euro degli aumenti dei minimi
contrattuali del rinnovo 11 giugno 2024
Livelli
Minimo
01/06/2023
Aumenti
totali 2024
Scala
parametrale
Aumento
Giugno
2024
Minimo
Giugno 2024
Aumento
Sett. 2025
Minimo
Sett. 2025
Aumento
Marzo 2026
Minimo
Marzo 2026
1 1.326,70 € 41,78 € 1.368,48 €
2 1.655,06 € 172,46 € 93% 52,12 € 1.707,18 € 52,12 € 1.759,29 € 68,22 € 1.827,52 €
3 1.746,03 € 182,00 € 100% 55,00 € 1.801,03 € 55,00 € 1.856,03 € 72,00 € 1.928,03 €
4 1.821,64 € 189,81 € 106% 57,36 € 1.879,00 € 57,36 € 1.936,36 € 75,09 € 2.011,45 €
4S 1.860,90 € 193,91 € 109% 58,60 € 1.919,50 € 58,60 € 1.978,10 € 76,71 € 2.054,81 €
5 1.968,94 € 205,16 € 118% 62,00 € 2.030,94 € 62,00 € 2.092,94 € 81,16 € 2.174,10 €
6 2.069,26 € 215,62 € 126% 65,16 € 2.134,42 € 65,16 € 2.199,58 € 85,30 € 2.284,88 €
7 2.235,87 € 232,98 € 139% 70,41 € 2.306,28 € 70,41 € 2.376,68 € 92,17 € 2.468,85 €
7Q 2.235,87 € 232,98 € 139% 70,41 € 2.306,28 € 70,41 € 2.376,68 € 92,17 € 2.468,85 €
I lavoratori inquadrati al 1° livello saranno inquadrati al 2° livello entro il 31 dicembre
2024.
113
ALLEGATI
Allegato 2
Declaratorie ed esemplificazioni (in vigore fino al 30.9.1993)
Primo livello - Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori addetti alle pulizie, nonchè i
lavoratori di prima occupazione settoriale per un periodo limitato a sei mesi, con
esclusione di quelli che hanno esperienze professionali nelle mansioni per le
quali sono stati assunti.
Dal 1° gennaio 2025 i lavoratori non verranno più inquadrati in questo
livello.
Secondo livello - Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività lavorativa
per la quale è richiesta una capacità pratica acquisita con idoneo tirocinio
durante il periodo di occupazione nel primo livello o in altra idonea forma, e i
lavoratori che svolgono elementari lavori di ufficio.
Esemplificazioni relative al personale impiegatizio
x Aiuto archivista, addetto alle fotocopie.
Esemplificazioni relative al personale operaio
x Addetto a semplici operazioni di premontaggio e montaggio eseguite anche
con l’ausilio di attrezzature.
x Addetto alle operazioni semplici su macchine o impianti per i quali sia
previsto l’intervento di altro personale per l’attrezzatura, l’avviamento e la
messa a punto, e che richiedono al lavoratore semplici interventi per la
regolazione.
x Addetto ai miscelatori di materie plastiche.
x Addetto alle macchine per semplici operazioni di cucitura e similari.
x Addetto a semplici operazioni di verniciatura e/o serigrafia.
x Addetto a elementari operazioni di controllo delle quantità e qualità del
prodotto con semplici interventi correttivi.
x Addetto alle macchine smerigliatrici per operazioni semplici.
x Addetto ai trasporti interni e nei magazzini.
x Addetto alle operazioni di carico e scarico merci.
x Addetto alla sorveglianza e/o custodia.
x Personale dei reparti ausiliari che opera in posizione di aiuto ai lavoratori
dei livelli superiori.
Terzo livello - Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni d’ufficio
che richiedono generiche conoscenze professionali e i lavoratori qualificati che
svolgono attività lavorativa che richiede cognizioni teorico/pratiche generali
acquisite mediante corsi professionali o attraverso specifica esperienza
professionale di lavoro.
114
ALLEGATI
Esemplificazioni relative al personale impiegatizio
x Addetto uffici amministrativi o tecnici, addetto a registrazioni contabili,
dattilografi, stenodattilografi, addetto alla perforazione, registrazione e
verifica schede meccanografiche e dischi, centralinista telefonico, addetto
al controllo fatture e documenti contabili, disegnatore lucidista, addetto di
segreteria.
Esemplificazioni relative al personale operaio
x Addetto alla produzione su macchine o impianti che provvede anche al
cambio degli stampi e alla loro regolazione.
x Addetto alla produzione su macchine o impianti che provvede alla
attrezzatura e alla relativa regolazione.
x Addetto a complesse operazioni di premontaggio e montaggio.
x Addetto a operazioni di verniciatura e/o serigrafia
x Addetto a complesse operazioni di cucitura e similari.
x Addetto ad operazioni di decorazione a mano libera.
x Conduttore di metalizzatore continuo.
x Addetto ad operazioni di controllo di qualità e quantità che richiedono la
conoscenza di schemi e/o modelli prestabiliti.
x Personale addetto alla produzione o ai magazzini che su precise
indicazioni provvede alla preparazione dei materiali in lavorazione o in
deposito ed alla loro distribuzione.
x Addetto ai trasporti interni ed esterni con automezzi o similari (muletti).
x Personale dei reparti ausiliari addetto al banco o alle macchine utensili.
x Personale dei reparti ausiliari addetto alla manutenzione generale di
impianti macchine.
x Tagliatore e preparatore di modelli su schemi predeterminati.
x Modellatore che provvede all’esecuzione dei modelli con l’ausilio di
schemi predeterminati.
x Addetto alla preparazione di miscele su dosaggi predeterminati.
x Addetto all’operazione di acconciatura di bambole fini.
Quarto livello - Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti tecnici o
amministrativi, complessi e di notevole precisione, che comportano
approfondite conoscenze delle procedure, delle macchine, delle attrezzature e
dei materiali, per abilitarsi ai quali occorre una capacità acquisita in Istituti
professionali e con un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una
corrispondente esperienza di lavoro. Può essere richiesta la guida di altro
personale.
Esemplificazioni relative al personale impiegatizio
x Addetti amministrativi o tecnici che, nel rispetto delle procedure
prestabilite, compiono operazioni di particolare rilievo.
x Operatore centro elettronico.
Esemplificazioni relative al personale intermedio
x Intermedio di seconda.
115
ALLEGATI
Esemplificazioni relative al personale operaio
x Modellatore che esegue lavori anche senza l’ausilio di scemi
predeterminati.
x Specialista in lavori al banco o su macchine utensili complesse che lavora
rispettando tolleranze ristrette mediante l’impiego di calcoli di officina,
operando anche senza l’ausilio di disegni o schemi predeterminati.
x Specialista di manutenzione generale impianti o macchine, che esegue
lavori individuando guasti ed effettuando riparazioni risolutive con
profonda conoscenza di schemi costruttivi e funzionali.
x Conduttore patentato di impianti termici.
x Preparatore di macchine e impianti che provvede autonomamente al
cambio degli stampi o alla attrezzatura ed alla relativa messa a punto.
x Autista che esegue anche interventi di manutenzione meccanica
straordinaria sull’automezzo.
x Addetto a lavori per il collaudo qualitativo delle caratteristiche dei prodotti
e/o semilavorati anche di provenienza esterna, con la scelta degli idonei
strumenti di misura.
Quinto livello - Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che, con specifica
collaborazione, svolgono attività amministrativa o tecnica di particolare rilievo e
complessità, con limitata autonomia operativa, e i lavoratori che guidano e
controllano, con apporto di specifica competenza tecnico/pratica, un gruppo di
altri lavoratori, esercitando un limitato potere d’iniziativa anche per la
determinazione di risultati delle lavorazioni affidate.
Esemplificazioni relative al personale impiegatizio
- Disegnatore di progetti.
- Programmatore di produzione che partecipa alla formazione e alla
ottimizzazione dei programmi.
- Analista di processi, cicli e metodi che opera in base a istruzioni e
metodologie in uso.
- Grafico.
- Approvvigionatore che opera sulla base di indicazioni e metodologie in uso.
- Segretario/a di direzione.
- Amministrativo con particolare specifica competenza nella contabilità
generale e industriale.
- Tecnico con particolare specifica competenza nella esecuzione di prove
esperimentazioni.
- Programmatore centri elettronici.
- Disegnatore lucidista in grado di industrializzare il prodotto.
Esemplificazioni relative al personale intermedio
- Capo turno con mansioni di guida di operai e/o gruppi di operai anche in
assenza del superiore diretto (capo reparto).
116
ALLEGATI
Sesto livello - Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori, sia tecnici che
amministrativi, che, oltre a svolgere l’attività indicata nel quinto livello,
sono incaricati di svolgere attività di coordinamento, guida e controllo
nei singoli reparti o uffici, con specifica autonomia, nell’ambito di norme
e procedure prestabilite, e i lavoratori che possiedono personali requisiti
professionali e che svolgono attività di alta specializzazione settoriale.
x Analista EDP.
x Disegnatore progettista di prodotto e/o impianti e/o attrezzature che
sviluppa un progetto in modo tecnicamente autonomo, con facoltà
decisionale sulle metodologie e tecnologie disponibili avvalendosi
anche di personale tecnico assegnato al progetto.
x Capo reparto di produzione.
x Capo reparto magazzini con responsabilità amministrativa e di
coordinamento delle spedizioni.
Settimo livello - Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive
operative, con discrezionalità di poteri per l’attuazione delle direttive
generali aziendali o che svolgono mansioni specialistiche equivalenti
per importanza, autonomia e responsabilità.
x Analista con responsabilità di conduzione del centro EDP (capo centro).
x Responsabile di settori tecnici o amministrativi.
Quadri
La categoria si colloca in una posizione intermedia tra la
struttura dirigenziale e il restante personale dell’Azienda.
In applicazione della legge 13.05.85, n. 190, così come
modificata dalla legge 2 aprile 1986, n. 106 ed agli effetti classificatori,
tale categoria viene individuata all’interno del livello settimo con
reciproca presa d’atto tra le Parti che caratteristiche indispensabili della
categoria nell’ambito del settore giocattolo sono costituite oltre che dai
requisiti indicati nel settimo livello, dallo svolgimento con carattere
continuativo sulla base di notevole esperienza, di mansioni di rilevante
importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi
dell’impresa con responsabilità ed ampi poteri di coordinamento guida e
controllo di più unità organizzative di fondamentale rilevanza o che
svolgono attività di alta specializzazione di analoga fondamentale
rilevanza ai fini della realizzazione e sviluppo degli obiettivi dell’impresa.
Dichiarazione a verbale
Le Parti dichiarano che con l’individuazione dei criteri per
l’attribuzione della qualifica di quadro, e con la presente disciplina, per
tale personale, è stata data piena autorizzazione a quanto disposto
dalla legge 13 maggio 1985, n. 190.
117
ALLEGATI
Chiarimento a verbale
Al lavoratore con la qualifica di quadro si applicano le norme
contrattuali e di legge disposte per gli impiegati.
Il collegamento fra l’inquadramento e il trattamento normativo è il
seguente:
Livello 7 quadri - impiegati
Livello 6 impiegati
Livello 5 impiegati - intermedi
Livello 4 impiegati - intermedi - operai
Livello 3 impiegati - operai
Livello 2 impiegati - operai
Livello 1 operai
118
ALLEGATI
Allegato 2 bis
Declaratorie ed esemplificazioni (in vigore dal 1.10.1993)
Primo livello - Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori addetti alle pulizie, nonché i lavoratori
di prima occupazione settoriale per un periodo limitato a otto mesi, con
esclusione di quelli che hanno esperienze professionali nelle mansioni per le
quali sono stati assunti.
Dal 1° gennaio 2025 i lavoratori non verranno più inquadrati in questo livello.
Secondo livello - Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività lavorativa per la
quale è richiesta una capacità pratica acquisita con idoneo tirocinio durante il
periodo di occupazione nel primo livello o in altra idonea forma, e i lavoratori
che svolgono elementari lavori di ufficio.
Esemplificazioni relative al personale impiegatizio
x Aiuto archivista, addetto alle fotocopie.
Esemplificazione relativa al personale operaio
x Addetto a semplici operazioni di premontaggio e montaggio eseguite anche
con l’ausilio di attrezzature.
x Addetto alle operazioni semplici su macchine o impianti per i quali sia
previsto l’intervento di altro personale per l’attrezzatura, e la messa a
punto, e che richiedono al lavoratore semplici interventi per la regolazione.
x Addetto ai miscelatori di materie plastiche.
x Addetto alle macchine per semplici operazioni di cucitura e similari.
x Addetto a semplici operazioni di verniciatura e/o serigrafia.
x Addetto alla pettinatura semplice di bambole (es. spazzolatura).
x Addetto alle macchine automatiche e semiautomatiche per tranciatura,
filettatura, rifilatura, trapanatura, rivettatura, stampaggio e similari.
x Addetto a elementari operazioni di controllo delle quantità e qualità del
prodotto con semplici interventi correttivi.
x Addetto alle macchine smerigliatrici per operazioni semplici.
x Addetto ai trasporti interni e nei magazzini.
x Addetto alle operazioni di carico e scarico merci.
x Addetto alla sorveglianza e/o custodia.
x Personale dei reparti ausiliari che opera in operazione di aiuto ai lavoratori
dei livelli superiori.
x Operatore all’aerografo.
x Addetto alla radicatura semplice (es. caschetto capelli lisci o semplice
riempimento capelli ricci).
Terzo livello - Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni d’ufficio
che richiedono generiche conoscenze professionali e i lavoratori qualificati che
svolgono attività lavorativa che richiede cognizioni teorico/pratiche generali
119
ALLEGATI
acquisite mediante corsi professionali o attraverso specifica esperienza
professionale di lavoro.
Esemplificazioni relative al personale impiegatizio
x Addetto uffici amministrativi o tecnici, addetto a registrazioni contabili,
dattilografi, stenodattilografi, addetto alla perforazione, registrazione e
verifica schede meccanografiche e dischi, centralinista telefonico, addetto
al controllo fatture e documenti contabili, disegnatore lucidista, addetto di
segreteria.
Esemplificazioni relative al personale operaio
x Addetto alla produzione su macchine o impianti che provvede anche al
cambio degli stampi e alla loro regolazione.
x Addetto alla produzione su macchine o impianti che provvede alla
attrezzatura e alla relativa regolazione.
x Addetto a complesse operazioni di premontaggio e montaggio.
x Addetto a operazioni di verniciatura e/o serigrafia.
x Addetto a complesse operazioni di cucitura e similari.
x Addetto ad operazioni di decorazione a mano libera.
x Conduttore di metalizzatore continuo.
x Addetto ad operazioni di controllo di qualità e quantità che richiedono la
conoscenza di schemi e/o modelli prestabiliti.
x Personale addetto alla produzione o ai magazzini che su precise
indicazioni provvede alla preparazione dei materiali in lavorazione o in
deposito ed alla loro distribuzione.
x Addetto ai trasporti interni ed esterni con automezzi o similari (muletti).
x Personale dei reparti ausiliari addetto al banco o alle macchine utensili.
x Personale dei reparti ausiliari addetto alla manutenzione generale di
impianti o macchine.
x Tagliatore e preparatore di modelli su schemi predeterminati.
x Modellatore che provvede all’esecuzione dei modelli con l’ausilio di
schemi predeterminati.
x Addetto alla preparazione di miscele su dosaggi predeterminati.
x Addetto all’operazione di acconciatura di bambole fini.
x Addetto alla radicatura per pettinature complesse (frange, righe e/o toupet).
x Addetto alla pettinatura complessa di bambole (acconciatura con trecce
e taglio).
x Operatore all’aerografo a mano libera.
Quarto livello - Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti tecnici
o amministrativi, complessi e di notevole precisione, che comportano
approfondite conoscenze delle procedure, delle macchine, delle attrezzature e
dei materiali, pe r abilitarsi ai quali occorre una capacità acquisita in Istituti
professionali e con un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una
corrispondente esperienza di lavoro.
Può essere richiesta la guida di altro personale.
120
ALLEGATI
Esemplificazioni relative al personale impiegatizio
x Addetti amministrativi o tecnici che, nel rispetto delle procedure
prestabilite, compiono operazioni di particolare rilievo.
x Operatore centro elettronico.
Esemplificazioni relative al personale intermedio
x Intermedio di seconda.
Esemplificazioni relative al personale operaio
x Modellatore che esegue lavori anche senza l’ausilio di schemi
predeterminati.
x Specialista in lavori al banco o su macchine utensili complesse che lavora
rispettando tolleranze ristrette mediante l’impiego di calcoli di officina,
operando anche senza l’ausilio di disegni o schemi predeterminati.
x Specialista di manutenzione generale impianti o macchine, che esegue
lavori individuando guasti ed effettuando riparazioni risolutive con
profonda conoscenza di schemi costruttivi e funzionali.
x Conduttore patentato di impianti termici.
x Preparatore di macchine e impianti che provvede autonomamente al
cambio degli stampi o alla attrezzatura ed alla relativa messa a punto.
x Autista che esegue anche interventi di manutenzione meccanica
straordinaria sull’automezzo.
x Addetto a lavori complessi per il collaudo qualitativo delle caratteristiche
dei prodotti e/o semilavorati anche di provenienza esterna, con la scelta
degli idonei strumenti di misura.
Quarto livello super
Vi appartengono i lavoratori che svolgono attività amministrative e tecniche
con adeguata autonomia operativa nei limiti delle procedure e norme previste
per il campo di attività in cui operano, e che richiedono un diploma di scuola
media superiore o corrispondente conoscenza ed esperienza.
I lavoratori che compiono, con autonomia esecutiva e con l’apporto di
conoscenze acquisite anche tramite la frequenza di corsi teorici pratici,
operazioni che richiedono una approfondita conoscenza delle nuove tecnologie.
La sottostante elencazione di profili è da considerarsi esaustiva ai fini della
individuazione dei lavoratori da inquadrare nel presente livello:
x impiegato con conoscenza di almeno una lingua straniera parlata e scritta;
x manutenzione e tecnico di macchine a controllo numerico, sistemi
computerizzati ed automatismi di manipolazione, in grado di intervenire
anche
x sulla parte elettronica;
x prototipista con ampia autonomia esecutiva e creativa.
Quinto livello - Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che, con specifica collaborazione,
svolgono attività amministrativa o tecnica di particolare rilievo e complessità,
con limitata autonomia operativa, e i lavoratori che guidano e controllano, con
apporto di specifica competenza tecnico pratica, un gruppo di altri lavoratori,
121
ALLEGATI
esercitando un limitato potere d’iniziativa anche per la determinazione di
risultati delle lavorazioni affidate.
Esemplificazioni relative al personale impiegatizio
- Disegnatore di progetti.
- Di produzione che partecipa alla formazione e alla ottimizzazione dei
programmi.
- Analista di processi, cicli e metodi che opera in base a istruzioni e
metodologie in uso.
- Grafico.
- Approvvigionatore che opera sulla base di indicazioni e metodologia in
uso.
- Segretario/a di direzione.
- Amministrativo con particolare specifica competenza nella contabilità
generale e industriale.
- Tecnico con particolare specifica competenza nella esecuzione di prove e
sperimentazioni.
- Programmatore centri elettronici.
- Disegnatore lucidista in grado di industrializzare il prodotto.
Esemplificazioni relative al personale intermedio
- Capo turno con mansioni di guida di operai e/o gruppi di operai anche
in assenza del superiore diretto (capo reparto).
Sesto livello - Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori, sia tecnici che amministrativi, che,
oltre a svolgere l’attività indicata nel quinto livello, sono incaricati di svolgere
attività di coordinamento, guida e controllo nei singoli reparti o uffici, con
specifica autonomia, nell’ambito di norme e procedure prestabilite, e i lavoratori
che possiedono personali requisiti professionali e che svolgono attività di alta
specializzazione settoriale.
- Analista EDP.
- Disegnatore progettista di prodotto e/o impianti e/o attrezzature che
sviluppa un progetto in modo tecnicamente autonomo, con facoltà
decisionale sulle metodologie e tecnologie disponibili avvalendosi anche
di personale tecnico assegnato al progetto.
- Capo reparto di produzione.
- Capo reparto magazzini con responsabilità amministrativa e di
coordinamento delle spedizioni.
Settimo livello - Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive operative, con
discrezionalità di poteri per l’attuazione delle direttive generali aziendali o che
svolgono mansioni specialistiche equivalenti per importanza, autonomia e
responsabilità.
x Analista con responsabilità di conduzione del centro EDP (capo centro).
x Responsabile di settori tecnici o amministrativi.
122
ALLEGATI
Quadri
La categoria si colloca in una posizione intermedia tra la struttura
dirigenziale e il restante personale dell’Azienda.
In applicazione della legge 13.05.85, n. 190, così come modificata dalla legge 2
aprile 1986, n. 06 ed agli effetti classificatori, tale categoria viene individuata
all’interno del livello settimo con reciproca presa d’atto tra le Parti che
caratteristiche indispensabili della categoria nell’ambito del settore giocattolo
sono costituite oltre che dai requisiti indicati nel livello settimo, dallo
svolgimento con carattere continuativo, sulla base di notevole esperienza, di
mansioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli
obiettivi dell’impresa con responsabilità ed ampi poteri di coordinamento guida e
controllo di più unità organizzative di fondamentale rilevanza o che svolgono
attività di alta specializzazione di analoga fondamentale rilevanza ai fini della
realizzazione e sviluppo degli obiettivi dell’impresa.
Dichiarazione a verbale
Le Parti dichiarano che con l’individuazione dei criteri per l’attribuzione della
qualifica di quadro, e con la presente disciplina, per tale personale, è stata data
piena autorizzazione a quanto disposto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190.
Chiarimento a verbale
Al lavoratore con la qualifica di quadro si applicano le norme contrattuali e di
legge disposte per gli impiegati.
123
ALLEGATI
Allegato 3
Valori mensili del premio di produzione - Tabella
TABELLA DEI VALORI MENSILI DEL PREMIO
DI PRODUZIONE
Livello 7 12,19
Livello 6 9,89
Livello 5 9,89
Livello 4 e 4S 8,13
Livello 3 8,13
Livello 2 7,38
Livello 1 7,38
124
ALLEGATI
Allegato 4
AUMENTI PERIODI DI ANZIANITA’
(Estratto dell’art. 33 C.C.N.L. 12.07.80)
Norme transitorie
1) La normativa di cui al presente articolo abroga quella di cui agli articoli: 8
Parte operai, 3 Parte intermedi e 6 Pa rte impiegati di cui al C.C.N.L.
23.06.77.
2) Gli impiegati e gli intermedi in forza al 30.06.80 conserveranno in cifra gli
importi degli aumenti periodici di anzianità già maturati a tale data, inclusi
i ratei inferiori al biennio, da calcolarsi sui minimi e sulla contingenza in
atto al 30.06.80.
Per ogni scatto intero maturato al 30.06.80 verrà erogata la somma
di Euro 1,55; tale somma verrà corrisposta a partire dall’1 gennaio 1981.
Dall’1 luglio 1980 avranno diritto a maturare ulteriori aumenti periodici di
anzianità secondo la presente normativa fino al raggiungimento del
numero massimo stabilito dalle regolamentazioni previgenti (14 per gli
impiegati, 8 per gli intermedi).
3) Gli operai in forza al 30.06.80 manterranno in cifra gli importi degli
aumenti periodici di anzianità maturati a tale data, inclusi i ratei inferiori
al biennio, da calcolarsi sui minimi in atto al 30.06.80.
Dall’1 luglio 1980 avranno diritto a maturare gli aumenti periodici di cui
alla presente normativa; l’importo di cui al precedente comma sarà
assorbito nella misura del 50 per cento all’atto della erogazione del primo
scatto e la restante parte con l’erogazione del secondo scatto.
(Estratto dell’art. 38 C.C.N.L. 23.09.83)
Disposizioni particolari per i lavoratori in forza al 30.06.80
1) Impiegati e intermedi
Dall’1 luglio 1980 avranno diritto a maturare gli aumenti periodici di
anzianità di cui alla presente normativa fino al raggiungimento del
numero massimo di 14 se impiegati e di 8 se intermedi ivi compresi
quelli maturati al 30.06.80 e congelati secondo le disposizioni del
C.C.N.L. 12.07.80.
2) Operai
Dall’1 luglio 1980 avranno diritto a maturare gli aumenti periodici di cui
alla presente normativa; l’importo degli scatti congelati al 30.06.80 sarà
assorbito nella misura del 50 per cento all’atto della erogazione del primo
scatto e la restante parte con l’erogazione del secondo scatto.
125
ALLEGATI
Allegato 5
REGOLAMENTO DEL LAVORO A DOMICILIO
1 - Definizione del lavoratore a domicilio
É lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue
nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l’aiuto
accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con
l’esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto
di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature
proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del personale regolamento e a
miglioramento di quanto stabilito dall’articolo 2094 C.C., ricorre quando il
lavoratore a domicilio è tenuto a osservare le direttive dell’imprenditore circa le
modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da eseguire, e il
suo lavoro consiste nella esecuzione parziale, nel completamento de ll’attività
dell’imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi
dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue,
nelle condizioni di cui al comma precedente lavori in locali di pertinenza dello
stesso imprenditore, anche se per l’uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in
esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.
2 - Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio
Non è ammessa l’esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali
comportino l’impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o
l’incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
É fatto divieto alle aziende interessate da programmi di ristrutturazione,
riorganizzazione e di conversione che abbiano comportato licenziamenti o
sospensioni dal lavoro, affidare lavoro a domicilio per la durata di un anno
rispettivamente dall’ultimo provvedimento di licenziamento e dalla cessazione
delle sospensioni.
É fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell’opera di
mediatori o di intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle
persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti
gli effetti, alle dipendenze del datore d i lavoro per conto e nell’interesse del
quale hanno svolto la loro attività.
3 - Libretto personale di controllo (non più richiesto)
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 1
gennaio 1935 n. 112, deve essere munito, a cura dell’imprenditore, di uno
speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l’operaio comunicherà al datore di lavoro,
quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti
contemporaneamente la sua opera, nonchè quanto altro previsto dalla vigente
legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.
4 - Responsabilità del lavoratore a domicilio
Il lavoratore a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro la
126
ALLEGATI
responsabilità di tutto il materiale che riceve in consegna, nonchè quella per la
esatta e tempestiva esecuzione e riconsegna del lavoro, in conformità alle
istruzioni ricevute.
5 - Retribuzioni
a) I lavoratori a domicilio dovranno godere del trattamento economico
salariale, comprensivo dei miglioramenti previsti dal presente contratto
e dai successivi, per gli operai interni, ciascuno in ragione della categoria
o della qualifica prevista dai contratti stessi.
b) Il trattamento di cui sopra si concretizzerà in una tariffa di cottimo pieno
costituita dai medesimi elementi che compongono la retribuzione degli
operai interni e cioè: paga base, percentuale di maggiorazione per il
lavoro a cottimo, indennità di contingenza e indennità accessorie.
L’indennità di contingenza, dovrà essere tradotta in quote minuto tramite
l’applicazione della seguente formula:
Quota oraria operaio interno
= quota minuto
60
Le indennità accessorie giornaliere dovranno essere tradotte in quota
minuto tramite il divisore 480.
c) Base del computo per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno di
cui sopra, sarà la misurazione tecnica del tempo normalmente
necessario a un lavoratore di nor male capacità per eseguire l’operazione
o il gruppo di operazioni a esso richieste.
d) L’anzidetta tariffa di cottimo risulterà così dalla moltiplicazione delle
quote orario di cui al punto b) per i tempi accertati nel modo dianzi
indicato.
e) Tutti gli aggiornamenti determinati, in aumento o diminuzione, dal variare
della paga base, delle eventuali indennità accessorie e delle indennità di
contingenza, faranno luogo automaticamente e con la stessa
decorrenza, all’aggiornamento delle tariffe di cottimi di cui al capoverso
c).
f) La compilazione e l’approvazione delle tariffe e il loro aggiornamento, in
esecuzione degli accordi di cui sopra, si intendono devolute alle
Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d’opera con la
partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati,
tenendo presente i particolari caratteri e le varie produzioni e il
trattamento economico riservato ai dipendenti operai cottimisti che
svolgono analoghe mansioni all’interno dell’Azienda o delle aziende
interessate.
A tal fine, nelle zone ove è presente il lavoro a domicilio, una delle Parti
potrà chiedere la costituzione di apposite commissioni paritetiche, che si
riuniranno periodicamente, a seconda della necessità, per la determinazione
delle tariffe di cottimo pieno e per il loro aggiornamento.
Le associazioni territoriali degli imprenditori e le Organizzazioni sindacali
territoriali dei lavoratori determineranno i criteri di formazione e di
127
ALLEGATI
funzionamento di tali Commissioni.
Le tariffe di cottimo pieno potranno essere definite o a livello
provinciale o a livello di zone omogenee (prevalentemente tra le Parti), entro 9
mesi dall’entrata in vigore del presente C.C.N.L.
Le Commissioni di cui sopra potranno convocare aziende e R.S.U. di
aziende interessate al lavoro a domicilio per acquisire tutti gli elementi utili al
fine di facilitare la determinazione delle tariffe di cottimo pieno.
Qualora si presentassero difficoltà non altrimenti superabili per la
costituzione delle Commissioni o per la determinazione delle tariffe, una
delle Parti, dopo aver avvertito l’altra, potrà chiedere alle organizzazioni
nazionali firmatarie del presente contratto di intervenire al fine di tentare di
rimuovere le cause che non hanno consentito l’attuazione di quanto sopra
previsto.
Esperito senza successo anche questo tentativo, la R.S.U. di singole
imprese potranno rivolgersi alla commissione al fine di concordare in quella
sede tariffe di cottimo valevoli per l’Azienda. Tale livello di contrattazione è
esperibile solo laddove la materia non abbia già formato oggetto di accordi di
livello territoriale o di zona.
6 - Maggiorazione della retribuzione
a) Ad ogni periodo di paga, oppure in coincidenza con le ferie o con le
festività natalizie, sarà corrisposta al lavoratore a domicilio - a titolo di
indennità sostitutiva della gratifica natalizia, delle ferie annuali e delle
festività nazionali e infrasettimanali - una maggiorazione del 23% da
computarsi sull’ammontare complessivo della retribuzione globale
percepita dal lavoratore stesso nel corso del periodo considerato.
b) Con le stesse modalità sarà corrisposta al lavoratore a domicilio, in
conformità con la legge, una indennità sostitutiva dell’indennità di
anzianità nella misura del 5% dell’ammontare complessivo della
retribuzione globale percepita.
A partire dall’1 gennaio 1990 tale percentuale sarà elevata al 7,4 per
cento.
c) La percentuale dovuta a titolo di rimborso spese per l’uso di macchine,
locali, energia ed accessori, viene stabilita nella misura del 2%
dell’ammontare complessivo della retribuzione globale percepita.
d) A far data dall’1 gennaio 1996 sarà corrisposta al lavoratore a domicilio
una indennità nella misura dello 0,50%, da calcolarsi sull’ammontare
complessivo della retribuzione globale percepita, a titolo di indennità
forfettaria per periodi di incapacità lavorativa.
Chiarimento a verbale
Le maggiorazioni di cui al presente paragrafo saranno assorbite, fino a
concorrenza, da quelle eventualmente già concordate per le medesime finalità.
7 - Sistema di informazioni
Le Parti stipulanti il presente contratto demandano agli organismi
sindacali l’esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio nei limiti fissati dal
punto 1 del presente regolamento, al fine di evitare riduzioni d’orario ai
lavoratori dipendenti e, ove possibile, incrementare l’occupazione aziendale.
128
ALLEGATI
Le aziende forniranno alla R.S.U. e ai Sindacati provinciali i dati,
quantità e tipo di lavoro a domicilio commissionato e i nominativi dei soggetti
che effettuano tale lavoro con il relativo indirizzo. Dati e indirizzi dovranno
essere tempestivamente aggiornati.
Le aziende forniranno inoltre alla R.S.U. tutti i dati che costituiscono la
tariffa di cottimo pieno.
Sulla base degli elementi di cui sopra la R.S.U. può chiedere alla
Direzione aziendale un esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio al fine
di prevenire conseguenze sull’orario di lavoro e sui livelli di occupazione.
Per l’effettuazione di tale esame la R.S.U. potrà farsi assistere da un
lavoratore a domicilio designato da ciascuna delle OO.SS. firmatarie del
presente contratto e scelto tra quelli che esplicano la loro opera
continuativamente per l’Azienda interessata.
Qualsiasi contestazione che non sia risolta in sede aziendale sarà
rimessa agli organismi sindacali territoriali.
8 - Permessi retribuiti
Agli effetti della presente normativa il monte ore dei permessi retribuiti
di cui all’art.14 del C.C.N.L. viene incrementato di un’ora all’anno per ciascun
lavoratore a domicilio, fino a concorrenza del numero massimo dei dipendenti
interni.
Il lavoratore a domicilio potrà beneficiare di tale monte ore aggiuntivo nei
casi di intervento stabiliti dalla presente normativa e convenzionalmente verrà
retribuito sulla base del minimo tabellare, indennità di contingenza e minimo
contrattuale di cottimo riferito all’operaio di secondo livello.
9 - Lavoro notturno e festivo
I lavori consegnati al lavoratore a domicilio la sera di una vigilia di una
festività e da riconsegnarsi al mattino susseguente alla festività stessa, nonché
i lavori consegnati alla sera e da riconsegnarsi al mattino successivo e che
impegnano l’attività lavorativa del lavoratore a domicilio anche nelle ore
comprese fra le 22 e le 6 o in giorno festivo, saranno retribuiti, limitatamente
alle ore per cui si renda indispensabile una prestazione in periodi notturni o
festivi, con le corrispondenti maggiorazioni previste per i lavoratori interni.
10 - Pagamento della retribuzione
Il pagamento della retribuzione sarà effettuato all’atto della riconsegna
del lavoro o secondo le consuetudini in vigore presso le singole aziende e non
contrastanti con le norme del contratto per gli operai interni.
11 - Fornitura materiale
Normalmente tutto il materiale, anche accessorio, necessario per le
lavorazioni richieste, deve essere fornito dal datore di lavoro.
É tuttavia riconosciuta alle Parti la facoltà di concordare, in base ai prezzi
correnti, la misura del rimborso spettante al lavoratore, per quella parte del
materiale accessorio che, in deroga alle disposizioni di cui sopra, egli dovesse
impiegare senza averlo ricevuto dal datore di lavoro.
129
ALLEGATI
12 - Norme generali
Per tutto quanto non è espressamente disposto nella presente
regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge e quelle
stabilite dal presente contratto per gli operai interni della categoria, in quanto
compatibili con le specialità del rapporto.
In particolare si richiama che ai lavoratori a domicilio si applicano le
disposizioni relative alle assicurazioni sociali previste dalla vigente legislazione
in materia e relativi regolamenti.
L’Azienda committente è la sola responsabile verso i propri lavoratori a
domicilio dell’applicazione delle norme di cui sopra.
Dichiarazione a verbale
Le Parti stipulanti dichiarano la loro disponibilità a darsi reciproca
comunicazione della composizione delle commissioni di cui all’art. 5 della legge
18.12.73, n. 877 oltre che al paragrafo e) dell’art. 5 del presente regolamento
e ad adoperarsi congiuntamente per rimuovere le eventuali cause che
impediscono la costituzione delle citate Commissioni.
130
ALLEGATI
Allegato 6
VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 2 maggio 2001, si sono incontrati:
x Assogiocattoli nella persona del Dirigente alle Relazioni Industriali di
Feder legno-Arredo Giacomo Ghirlandetti
e
x la Filta-Cisl, nella persona del Segretario nazionale Adriano Fratini
x la Filtea-Cgil, nella persona del segretario nazionale Fulvio Ciucciarelli
x la Uilta-Uil, nella persona del segretario nazionale Edoardo Rossi
convenendo il seguente accordo che modifica parzialmente l’art. 29 del
contratto collettivo di lavoro di categoria stipulato il 19 giugno 2000.
Premesso:
– che la legge 20 novembre 2000 n. 336 ha ripristinato la celebrazione della
festività della Fondazione della Repubblica nella data del 2 giugno;
– che il contratto nazionale di categoria sopra citato disponeva
l’assorbimento nella retribuzione relativa alla riduzione di orario del
compenso derivante dalla coincidenza fissa della festività del 2 giugno con
la domenica;
– che è comune intenzione delle Parti ripristinare – relativamente
all’istituto della riduzione d’orario - le condizioni contrattuali preesistenti
all’emanazione della legge n. 336/2000;
si conviene quanto segue. Con effetto da gennaio 2001:
– la norma riguardante la ex festività del 2 giugno dell’art. 29 del
CCNL
19.6.2000 è sostituita dalla seguente:
“Il solo compenso pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile previsto dal
presente contratto per la festività nazionale già del 4 novembre, anzichè
essere corrisposto nel periodo di paga di novembre, sarà corrisposto in
occasione del godimento della predetta riduzione di orario. Resta a carico
dell’Azienda la differenza fra detto compenso e la retribuzione
corrispondente alla riduzione predetta”.
– Al comma b) dell’articolo 41 del CCNL 19.6.2000 (elenco dei giorni festivi)
è aggiunta la seguente dicitura:
Fondazione della Repubblica: 2 giugno
ASSOGIOCATTOLI
FILTA-CISL
FILTEA-CGIL UILTA-UIL
ALLEGATI
131
Allegato 7
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZ ANTE - PROFILI FORMATIVI E
MODA LITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE
Premesso che l’apprendistato professionalizzante è disciplinato dall’art.
25 del presente CCNL, in questo Allegato sono regolamentati i profili formativi e
le modalità di erogazione della formazione, ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs.
81/2015. Le Parti riconoscono che l’apprendistato professionalizzante o
contratto di mestiere, caratterizzato da un percorso formativo personalizzato e
integrato nel rapporto lavorativo, è una forma di lavoro idonea a coniugare il
fabbisogno di personale qualificato con le esigenze formative del lavoratore.
L’apprendistato professionalizzante o di contratto di mestiere, così come
regolamentato nel contratto collettivo nazionale, rappresenta pertanto uno
strumento strutturale di inserimento lavorativo mirato, capace di favorire
occupazione di qualità e di soddisfare le esigenze di competitività delle
imprese.
L’Azienda è tenuta a erogare a ciascun apprendista la formazione per
l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche per il
conseguimento della qualifica professionale prevista.
La formazione professionalizzante sarà non inferiore a 80 ore medie
annue retribuite e comunque non potrà essere inferiore alle 40 ore per ciascun
singolo anno (ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio
specifico prevista dall’accordo Stato -Regioni del 21.12.2011), e potrà essere
svolta anche on the job, in affiancamento, con esercitazioni di gruppo,
testimonianze, action learning, visite aziendali. La formazione
professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica,
laddove esistente, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 44 del D.
Lgs. 81/2015.
Il tutore/referente aziendale, inserito nell’organizzazione dell’impresa,
quale figura di riferimento per l’apprendista, dovrà ricevere la formazione
prevista dalla legge ed essere in possesso di adeguata professionalità.
La formazione tecnico-professionale e specialistica sarà articolata per
moduli (differenziati a secondo dei livelli professionali). l relativi contenuti
specifici sono definiti nei Profili formativi.
L’Azienda è tenuta a definire in forma scritta il piano formativo individuale
(P.F.I.) dell’apprendista, nel quale viene descritto il percorso formativo per il
conseguimento della qualificazione professionale. Il Piano formativo dovrà
risultare coerente con il profilo formativo di riferimento e contenere il
programma specifico e l’articolazione della formazione.
A tal fine nel P.F.I. saranno inseriti - in tutto o in parte - gli argomenti
elencati nel relativo profilo formativo, con l’indicazione del numero di ore di
formazione ad essi destinate.
L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le
iniziative formative interne ed esterne.
La formazione degli apprendisti potrà essere finanziata per il tramite dei
fondi interprofessionali.
ALLEGATI
132
Profili formativi
Il gruppo di esperti del sistema delle industrie del settore
Giocattolo ha individuato venticinque figure professionali come
rappresentative di gruppi di figure professionali che possono essere
composti per l’organizzazione della formazione.
Le figure di riferimento individuate sono le seguenti:
1) Operatore di produzione
2) Addetto stampaggio materie plastiche e pressofusione
3) Addetto alla verniciatura
4) Addetto alla manutenzione
5) Operatore di controllo qualità prodotto
6) Addetto ad operazioni di coordinamento della
produzione (gestione reparto/unità operativa)
7) Conduttore di sistemi automatizzati
8) Addetto ad operazioni di programmazione/gestione della
produzione
9) Tecnico area manutenzione impianti/prodotto
10) Carrellista/autista
11) Tecnico area approvvigionamenti
12) Addetto ufficio spedizioni
13) Preparatore spedizioni
14) Addetto/tecnico di amministrazione aziendale
15) Tecnico area amministrazione e controllo
16) Addetto/tecnico sistemi informatici e telematici
17) Addetto/tecnico dei servizi di rete
18) Tecnico area elaborazione dati
19) Tecnico/addetto gestione e amministrazione risorse umane
20) Tecnico area commerciale-area manager Italia/estero-key
account
21) Addetto area commerciale-impiegato ufficio vendite
Italia/estero
22) Tecnico area marketing
23) Tecnico area ricerca e sviluppo – product manager
24) Grafico
25) Designer
Per individuare le figure di riferimento si è partiti dall’analisi dei CCNL del
settore, esaminando tutte le qualifiche che possono essere oggetto di un
contratto di apprendistato; ciò significa che sono stati considerati anche i livelli
più elevati, inseribili nel progetto di apprendistato.
L’industria del giocattolo si caratterizza per l’articolazione della
produzione in specifici reparti organizzati, al fine di poter realizzare un prodotto
sicuro, conforme ai progetti di innovazione prodotto e qualitativamente elevato,
in termini di materiali ed elementi componenti.
Tali comparti si differenziano per le tecniche di lavorazione,
caratteristiche peculiari dei materiali usati e per le macchine e gli impianti in
uso.
ALLEGATI
133
Quindi, una stessa figura professionale, e in particolare quelle di livello
più basso, svolgerà attività diverse a seconda del comparto in cui agisce e
quindi avrà bisogno di maturare differenti competenze.
Pertanto è necessario che tutti gli apprendisti ricevano una formazione
mirata, adeguata alla specificità dell’area in cui operano, senza però trascurare
una conoscenza trasversale della filiera, in particolare per quanto riguarda i
materiali in lavorazione (carta, cartone, plastica, ciclo di produzione).
Secondo il modello già utilizzato per i settori metalmeccanico, edile,
terziario distribuzione e servizi e turismo, tessile in seguito si evidenziano, per
ogni figura professionale di riferimento, gli esempi di qualifiche contrattuali più
diffuse, l’area di attività e le conoscenze e competenze che gli apprendisti
devono acquisire nell’ambito dei percorsi di formazione.
Figura di riferimento: OPERATORE DI PRODUZIONE
Reparto produzione: addetto ai semilavorati, addetto al fustellificio,
addetto alla confezione, addetto al fustellificio puzzle, addetto alla
macchina cartotecnica, addetto alla lavorazione con esplosivi, addetto alle
operazioni di coordinamento della produzione (gestione reparto/unità
operativa), personale per la sorveglianza della lavorazione.
Area di attività: l’operatore di produzione effettua l’avvio, la gestione e/o
regolazione delle macchine in dotazione, realizza le principali operazioni
proprie del reparto in cui è inserito, curandone il normale andamento e
funzionalità. Controlla la qualità del prodotto anche attraverso variazione
dei parametri di processo. E’ in grado di intervenire in operazioni di
manutenzione ordinaria e preventiva. Il rispetto degli specifici standard
qualitativi contribuisce all’efficientamento del ciclo.
Competenze professionali generali
Conoscere il mercato di riferimento dell’Azienda e dei suoi prodotti e
servizi. Conoscere il contesto aziendale e della sua struttura organizzativa.
Conoscere gli elementi fondamentali delle norme di legge, contrattuali e
aziendali del rapporto di lavoro.
Conoscere gli elementi fondamentali delle norme di legge di tutela dei
dati personali (Legge sulla privacy).
Conoscere le fondamentali norme di legge e contrattuali in materia di
sicurezza, salute e ambiente, sapere applicare le previste misure di
sicurezza e tutela ambientale e saper utilizzare i dispositivi di protezione
individuale; conoscere nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla
protezione dagli incendi.
Conoscenze e capacità tecnico-professionali del ruolo
Conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza e dei principali
processi e tecnologie di fabbricazione e trasformazione.
Conoscere il ruolo della propria sezione di lavoro all’interno del processo
produttivo, il ciclo produttivo di riferimento, le procedure previste dal
Sistema di Qualità Aziendale.
Acquisire un’approfondita conoscenza dell’organizzazione aziendale della
produzione.
Conoscere le materie prime utilizzate, i prodotti e i processi di produzione.
Conoscere ed applicare gli elementi di base della tecnologia meccanica e
ALLEGATI
134
della meccanica delle macchine.
Conoscere le caratteristiche dei materiali in funzione del loro utilizzo e
della tipologia di lavorabilità.
Conoscere le caratteristiche del prodotto con riferimento alla fase specifica
di realizzazione.
Acquisire conoscenze di base dell’impianto e specifiche dei macchinari
utilizzati, delle loro caratteristiche funzionali, delle anomalie di
funzionamento.
Leggere e interpretare documentazione tecnica di pertinenza relativi al
ciclo di lavoro compresa la scheda tecnica di qualità.
Saper intervenire sull’impianto utilizzato con operazioni di carico e scarico
anche utilizzando apparecchiature di sollevamento.
Essere in grado di effettuare le operazioni di installazione o cambio di
attrezzature, stampi o fustelle sulle macchine.
Organizzare il posto di lavoro, identificare e predisporre le attrezzature
necessarie per la lavorazione (montaggio, codifica, presetting).
Predisporre tutte le attività preparatorie, di regolazione ed impostazione
delle macchine su cui lavora, al fine di avviare l’impianto in modo da
garantire una corretta produzione.
Controllare il corretto funzionamento delle macchine rilevando ed
eliminando eventuali anomalie.
Conoscere i supporti di stampa (carta, accoppiati, laminati, estrusi), colle,
adesivi, resine e loro corretto uso.
Conoscere le principali operazioni di produzione cartotecnica.
Essere in grado di effettuare operazioni di cura e manutenzione delle
fustelle e degli stampi.
Saper effettuare durante i turni di lavoro i controlli soggettivi, visivi e
strumentali sul processo e sui prodotti previsti dal Sistema Qualità.
Controllare che la qualità delle materie prime impiegate sia adeguata al
prodotto da realizzare.
Saper effettuare interventi di manutenzione ordinaria per garantire il
riavviamento o il corretto funzionamento delle macchine; essere in grado di
collaborare con i tecnici della manutenzione nelle operazioni di
manutenzione preventiva e straordinaria. Controllare i parametri di
funzionamento delle macchine provvedendo alla loro messa a punto e
regolazione.
Compilare, ove prevista, la scheda di lavorazione riportando i risultati
ottenuti durante i controlli in processo secondo le disposizioni ricevute.
Conoscere e utilizzare i sistemi informativi e il software applicativo, in
relazione alle esigenze del servizio.
Conoscere le innovazioni tecnologiche di processo, di prodotto e di
contesto. Conoscere le direttive aziendali specifiche riguardanti le attività
produttive e il comportamento richiesto ai lavoratori.
Sapere effettuare gli addestramenti del personale neo assunto e/o di
categoria inferiore.
ALLEGATI
135
Figura di riferimento: ADDETTO STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE E
PRESSOFUSIONE
Area di attività: appartengono a questo profilo i lavoratori qualificati che
svolgono attività lavorativa che richiede cognizioni teorico pratiche generali
acquisite mediante corsi professionali o attraverso specifica esperienza
professionale di lavoro.
Competenze professionali generali
Conoscere il mercato di riferimento dell’Azienda e dei suoi prodotti e
servizi. Conoscere il contesto aziendale e della sua struttura organizzativa.
Conoscere gli elementi fondamentali delle norme di legge, contrattuali e
aziendali del rapporto di lavoro.
Conoscere gli elementi fondamentali delle norme di legge di tutela dei
dati personali (Legge sulla privacy).
Conoscere le fondamentali norme di legge e contrattuali in materia di
sicurezza, salute e ambiente, sapere applicare le previste misure di
sicurezza e tutela ambientale e saper utilizzare i dispositivi di protezione
individuale; conoscere nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla
protezione dagli incendi.
Conoscenze e capacità tecnico-professionali del ruolo
Conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza e dei principali
processi e tecnologie di fabbricazione e trasformazione.
Conoscere il ruolo della propria sezione di lavoro all’interno del processo
produttivo, il ciclo produttivo di riferimento, le procedure previste dal
Sistema di Qualità Aziendale.
Acquisire un’approfondita conoscenza dell’organizzazione aziendale della
produzione.
Conoscere il manuale del Sistema Qualità per quanto concernente la
fase del ciclo produttivo in cui si è coinvolti.
Leggere e interpretare documentazione tecnica di pertinenza relativa al
ciclo di lavoro compresa la scheda tecnica di qualità.
Saper intervenire sull’impianto utilizzato con operazioni di carico e scarico
anche utilizzando apparecchiature di sollevamento.
Essere in grado di collaborare con l’attrezzista per le operazioni di
installazione degli stampi sulle macchine.
Organizzare il posto di lavoro, identificare e predisporre le attrezzature
necessarie per la lavorazione (montaggio, codifica, presetting).
Predisporre tutte le attività preparatorie, di regolazione ed impostazione
delle macchine su cui lavora, al fine di avviare l’impianto in modo da
garantire una corretta produzione.
Controllare il corretto funzionamento delle macchine rilevando ed
eliminando eventuali anomalie, cercando di minimizzare le pause per il
setup della macchina. Acquisire conoscenze generali delle varie tipologie
di polimeri termoplastici e/o d elle leghe leggere, della loro struttura,
morfologia e delle principali caratteristiche. Saper verificare l’adeguatezza
di una macchina per stampaggio a iniezione in funzione dello stampo da
utilizzare e del pezzo da produrre.
Conoscere e saper utilizzare le apparecchiature necessarie
(termoregolatore, frigorifero, ecc.).
ALLEGATI
136
Saper impostare i parametri macchina in funzione del pezzo da stampare:
dose, commutazione, temperatura cilindro, temperatura stampo, velocità
iniezione, compattamento.
Saper effettuare durante i turni di lavoro i controlli soggettivi, visivi e
strumentali sul processo e sui prodotti previsti dal Sistema Qualità.
Controllare che la qualità delle materie prime impiegate sia adeguata al
prodotto da realizzare.
Saper effettuare interventi di manutenzione ordinaria per garantire il
riavviamento o il corretto funzionamento delle macchine; essere in grado di
collaborare con i tecnici della manutenzione nelle operazioni di
manutenzione preventiva e straordinaria.
Compilare, ove prevista, la scheda di lavorazione riportando i risultati
ottenuti durante i controlli in processo secondo le disposizioni ricevute.
Conoscere le innovazioni tecnologiche di processo, di prodotto e di
contesto.
Conoscere le direttive aziendali specifiche riguardanti le attività produttive
e il comportamento richiesto ai lavoratori.
Sapere effettuare gli addestramenti del personale neo assunto e/o di
categoria inferiore.
Figura di riferimento: ADDETTO ALLA VERNICIATURA
Area di attività: appartengono a questo profilo i lavoratori qualificati che
svolgono attività lavorativa che richiede cognizioni teorico pratiche generali
acquisite mediante corsi professionali o attraverso specifica esperienza
professionale di lavoro.
Competenze professionali generali
Conoscere il mercato di riferimento dell’Azienda e dei suoi prodotti e
servizi.
Conoscere il contesto aziendale e della sua struttura organizzativa.
Conoscere gli elementi fondamentali delle norme di legge, contrattuali e
aziendali del rapporto di lavoro.
Conoscere gli elementi fondamentali delle norme di legge di tutela dei
dati personali (Legge sulla privacy).
Conoscere le fondamentali norme di legge e contrattuali in materia di
sicurezza, salute e ambiente, sapere applicare le previste misure di
sicurezza e tutela ambientale e saper utilizzare i dispositivi di protezione
individuale; conoscere nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla
protezione dagli incendi.
Conoscenze e capacità tecnico-professionali del ruolo
Conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza e dei principali
processi e tecnologie di fabbricazione e trasformazione.
Conoscere il ruolo della propria sezione di lavoro all’interno del processo
produttivo, il ciclo produttivo di riferimento, le procedure previste dal
Sistema di Qualità Aziendale.
Acquisire un’approfondita conoscenza dell’organizzazione aziendale della
produzione.
Conoscere il manuale del Sistema Qualità per quanto concernente la
fase del ciclo produttivo in cui si è coinvolti.
ALLEGATI
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Leggere e interpretare documentazione tecnica di pertinenza relativa al
ciclo di lavoro compresa la scheda tecnica di qualità.
Saper intervenire sull’impianto utilizzato con operazioni di carico e scarico
anche utilizzando apparecchiature di sollevamento.
Organizzare il posto di lavoro, identificare e predisporre le attrezzature
necessarie per la lavorazione (montaggio, codifica, presetting).
Predisporre tutte le attività preparatorie, di regolazione ed impostazione
dell’impianto di verniciatura e delle macchine accessorie su cui lavora, al
fine di garantire una corretta produzione.
Controllare il corretto funzionamento dell’impianto e delle macchine
rilevando ed eliminando eventuali anomalie, cercando di minimizzare le
pause per il setup della macchina.
Acquisire conoscenze generali delle varie tipologie di vernici, della loro
struttura, morfologia e delle principali caratteristiche.
Saper preparate correttamente le miscele di vernici e verificarne la
viscosità in funzione dell’impianto di verniciatura.
Saper verificare l’adeguatezza del ciclo di produzione in funzione delle
caratteristiche del pezzo da condizionare.
Conoscere e saper utilizzare le apparecchiature necessarie (generatori di
carica, lavatrici a ciclo chiuso, pistole elettrostatiche, ecc.).
Saper impostare i parametri dell’impianto in funzione del pezzo da
verniciare: resistività della vernice, portata della vernice, velocità della
catena, temperatura del forno, ecc..
Saper effettuare durante i turni di lavoro i controlli soggettivi, visivi e
strumentali sul processo e sui prodotti previsti dal Sistema Qualità.
Controllare che la qualità delle materie prime impiegate sia adeguata al
prodotto da realizzare.
Saper effettuare interventi di manutenzione ordinaria per garantire il
riavviamento o il corretto funzionamento dell’impianto e delle macchine;
essere in grado di collaborare con i tecnici della manutenzione nelle
operazioni di manutenzione preventiva e straordinaria.
Compilare, ove prevista, la scheda di lavorazione riportando i risultati
ottenuti durante i controlli in processo secondo le disposizioni ricevute.
Conoscere le innovazioni tecnologiche di processo, di prodotto e di
contesto.
Conoscere le direttive aziendali specifiche riguardanti le attività produttive
e il comportamento richiesto ai lavoratori.
Sapere effettuare gli addestramenti del personale neo assunto e/o di
categoria inferiore.
Figura di riferimento: ADDETTO ALLA MANUTENZIONE
Area di attività: appartengono a questo profilo i lavoratori che svolgono
compiti tecnici complessi e di notevole precisione, che comportano
approfondite conoscenze delle procedure, delle macchine, delle
attrezzature e dei materiali, per abilitarsi alle quali occorre una capacità
acquisita in Istituti professionali e con un periodo di pratica lavorativa,
oppure con una corrispondente esperienza di lavoro. Sulla base di
indicazioni, schede di manutenzione preventiva, disegni tecnici o schemi o
ALLEGATI
138
cicli di lavorazione, esegue lavori di precisione e di natura complessa, per
la costruzione/adattamento, riparazione, manutenzione al banco o su
macchine operatrici, assemblando/montando il prodotto finale/le
attrezzature o macchinari o loro parti o impianti anche termosanitari, con
controllo e messa a punto degli stessi.
Competenze professionali generali
Conoscere il mercato di riferimento dell’Azienda e dei suoi prodotti e
servizi. Conoscere il contesto aziendale e della sua struttura organizzativa.
Conoscere gli elementi basilari delle norme di legge, contrattuali e
aziendali del rapporto di lavoro.
Conoscere gli elementi fondamentali delle norme di legge di tutela dei
dati personali (Legge sulla privacy).
Conoscere le norme di legge e contrattuali in materia di sicurezza, salute e
ambiente, sapere applicare le previste misure di sicurezza e tutela
ambientale e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale;
conoscere nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli
incendi.
Conoscenze e capacità tecnico-professionali del ruolo
Conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza e dei principali
processi e tecnologie di fabbricazione e trasformazione.
Conoscere il ruolo della propria sezione di lavoro all’interno del
processo produttivo, il ciclo produttivo di riferimento.
Acquisire un’approfondita conoscenza dell’organizzazione aziendale
della produzione.
Possedere una visione “sistemica” che permetta di individuare i
collegamenti tra i diversi sub-settori merceologici in una logica di filiera.
Conoscere il ruolo della propria sezione di lavoro all’interno del processo
produttivo ed il ciclo produttivo di riferimento, le procedure previste dal
Sistema di Qualità Aziendale.
Saper leggere ed interpretare la documentazione tecnica di pertinenza,
compresa quella inerente l’impiantistica termotecnica: disegno di insieme e
dei particolari, distinta base tecnica, ciclo di montaggio, scheda controllo
qualità, piani di manutenzione preventiva.
Conoscere ed applicare gli elementi di base della tecnologia meccanica e
della meccanica delle macchine, compresi elementi di elettromeccanica.
Conoscere le caratteristiche tecnologiche e meccaniche dei materiali
impiegati nella costruzione del prodotto.
Conoscere gli impianti, i macchinari e le attrezzature installati, il loro
funzionamento e le relative tecniche di manutenzione.
Conoscere le macchine utensili, gli strumenti ed i macchinari di lavoro,
compresi quelli per l’attrezzaggio.
Conoscere le caratteristiche della componentistica meccanica ed
elettromeccanica.
Conoscere e sapere applicare i criteri di gestione osservanti efficienza –
costi – qualità – sicurezza e acquisire le relative tecniche aziendali per
la gestione (per esempio delle anagrafiche materiali, delle scorte dei pezzi
di ricambio per la manutenzione, della pianificazione degli acquisti).
Collaborare con l’ufficio progetti per la definizione delle specifiche
tecniche.
ALLEGATI
139
Conoscere le procedure di controllo per la sicurezza degli impianti.
Conoscere gli indicatori di affidabilità dei sistemi produttivi.
Conoscere gli standard e le modalità operative per la realizzazione dei
programmi di manutenzione.
Conoscere le politiche e le logiche di manutenzione (pronto intervento,
manutenzione programmata, manutenzione preventiva - su condizione).
Conoscere ed essere in grado di applicare le tecniche per l’organizzazione
degli interventi di manutenzione.
Conoscere le modalità di predisposizione dei programmi di manutenzione,
ivi comprese le priorità di intervento in relazione agli obiettivi aziendali.
Conoscere il funzionamento degli altri enti, anche esterni, coinvolti nel
processo di manutenzione delle macchine e degli impianti.
Conoscere le caratteristiche e la struttura del sistema informativo per la
manutenzione (gestione “ordini di lavoro”, “diari macchina”, reporting di
manutenzione).
Conoscere le logiche della manutenzione autonoma in termini di
distribuzione delle competenze tra area produzione ed area
manutenzione.
Conoscere la gestione del processo di montaggio, saper sviluppare un
programma di montaggio, saper eseguire il montaggio di gruppi o
sottogruppi meccanici e sapere dove intervenire con lavorazioni su banco,
anche tramite la saldatura, e con le macchine utensili, per adattamenti
eventualmente richiesti.
Eseguire in condizioni di autonomia esecutiva, su tutte le macchine e/o
apparecchiature, gli interventi e le regolazioni per assicurarne il corretto
funzionamento. Attuare la messa a punto e regolazione dei parametri di
qualità delle macchine. Saper effettuare interventi di manutenzione
ordinaria ed essere in grado di operare con colleghi in manutenzione
preventiva e straordinaria degli impianti.
Effettuare analisi e diagnosi fornendo indicazioni sulla necessità di
eseguire interventi di manutenzione.
Saper individuare i guasti ed eseguire interventi di riparazione .
Garantire la buona esecuzione tecnica dei lavori nel rispetto dei costi
standard previsti.
Fornire consulenze per il settore specialistico di competenza per quanto
riguarda il miglioramento delle attrezzature esistenti.
Mantenere i contatti con i fornitori per seguire la realizzazione dei lavori.
Saper eseguire la messa a punto delle macchine attrezzate e la
regolazione degli impianti e modificare i complessi attrezzati esistenti in
modo da variare le prestazioni finali.
Saper eseguire la messa a punto delle attrezzature e degli stampi e la
regolazione degli impianti per le diverse tecniche di stampaggio.
Eseguire la raccolta di dati tecnici relativi alla gestione dell’impianto, al
lavoro svolto e ai risultati e la loro introduzione in terminali di sistema.
Conoscere gli strumenti e le tecniche di misura e di controllo per
effettuare quanto richiesto, relativamente a rilievi/controllo/prove di
funzionalità richieste, dalla scheda controllo qualità ricevuta/cicli di lavoro.
Conoscere e utilizzare i sistemi informativi e il software applicativo, in
relazione alle esigenze del servizio.
ALLEGATI
140
Conoscere i processi “caratteristici” della funzione “manutenzione” e le
interazioni con le altre funzioni aziendali.
Saper promuovere i collegamenti tecnici e/o gestionali di tipo operativi o
informativi tra le sezioni di lavoro e/o i reparti e/o uffici.
Saper promuovere interventi di miglioramento del ciclo/processo di
lavorazione. Saper operare in un’ottica di manutenzione preventiva per
contenere/ridurre gli effetti derivanti da fermi impianto, anomalie di
processo, materiali mancanti o non idonei.
Sapere effettuare gli addestramenti del personale neo assunto e/o di
categoria inferiore.
Figura di riferimento: OPERATORE DI CONTROLLO QUALITA’
PRODOTTO
Reparto produzione : addetto al controllo prodotti/qualità, addetto alla
misurazione/controllo con marcatura difetti, collaudatore.
Area di attività: l’operatore riconosce la coerenza del prodotto
semilavorato e/o finito con le specifiche richieste. Con l’ausilio di
attrezzature, evidenzia ed indica eventuali difetti. Eventualmente
provvede, attraverso i rimedi più appropriati e in base alla tipologia del
prodotto e dei suoi processi di lavorazione, all’eliminazione delle difettosità
e al tempestivo riscontro in produzione per le correzioni del lavoro.
Competenze professionali generali
Conoscere il mercato di riferimento dell’Azienda e dei suoi prodotti e
servizi.
Conoscere il contesto aziendale e della sua struttura organizzativa.
Conoscere gli elementi fondamentali de lle norme di legge, contrattuali e
aziendali del rapporto di lavoro.
Conoscere gli elementi fondamentali delle norme di legge di tutela dei
dati personali (Legge sulla privacy).
Conoscere le fondamentali norme di legge e contrattuali in materia di
sicurezza, salute e ambiente, sapere applicare le previste misure di
sicurezza e tutela ambientale e saper utilizzare i dispositivi di protezione
individuale; conoscere nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla
protezione dagli incendi.
Conoscenze e capacità tecnico-professionali del ruolo
Conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza e dei principali
processi e tecnologie di fabbricazione e trasformazione.
Conoscere il ruolo della propria sezione di lavoro all’interno del processo
produttivo, il ciclo produttivo di riferimento, le procedure previste dal
Sistema di Qualità Aziendale.
Acquisire un’approfondita conoscenza dell’organizzazione aziendale della
produzione.
Conoscere il manuale del Sistema Qualità relativamente alle fasi del ciclo
produttivo in cui si è coinvolti.
Leggere e interpretare la documentazione tecnica di pertinenza relativi al
ciclo di lavoro compresa la scheda tecnica di qualità.
Conoscere i principi base del controllo di qualità, di prodotto, di processo
nei vari step produttivi.
ALLEGATI
141
Conoscere le principali tendenze relativamente alle innovazioni di
prodotto, di processo, di contesto e organizzative.
Organizzare il posto di lavoro, identificare e predisporre le attrezzature
necessarie per effettuare il collaudo e il controllo della qualità nelle fasi del
processo produttivo assegnate.
Controllare che la qualità delle materie prime impiegate sia adeguata al
prodotto da realizzare.
Saper utilizzare metodi, procedure e strumenti per la verifica e valutazione
del livello qualitativo del prodotto.
Saper intervenire sulle difettosità e segnalare, nel rispetto delle procedure
aziendali, le anomalie non risolvibili mediante intervento immediato.
Conoscere la struttura e le caratteristiche dei prodotti realizzati, le relative
tecnologie di formazione e i principali processi di trattamento del prodotto.
Conoscere le innovazioni tecnologiche di processo, di prodotto e di
contesto.
Conoscere le direttive aziendali specifiche riguardanti le attività produttive
e il comportamento richiesto ai lavoratori.
Sapere effettuare gli addestramenti del personale neo assunto e/o di
categoria inferiore.
Saper predisporre, sulla base degli input ricevuti, i campioni da analizzare
o da ricettare e le strumentazioni relative.
Saper leggere e interpretare, anche attraverso l’utilizzo di strumenti
informatici e statistici, i risultati relativi alle prove effettuate, conoscendo le
normative di riferimento.
Saper effettuare l’archiviazione dei campioni e della documentazione
relativa. Saper effettuare rappresentazioni grafiche di dati tecnici di
produzione.
Conoscere standard qualitativi del prodotto nei vari step produttivi e finito e
le relative modalità di verifica.
Conoscere le problematiche relative al comportamento dei materiali nelle
lavorazioni successive.
Conoscere le diverse materie prime e le loro caratteristiche tecniche con
particolare riguardo a quelle del comparto di appartenenza.
Figura di riferimento: ADDETTO AD OPERAZIONI DI COORDINAMENTO
DELLA PRODUZIONE (gestione reparto/unità operativa)
Reparto produzione: capo reparto/sala di produzione o servizi
equivalenti, assistente, capo squadra, manutenzione, responsabile di
reparto di produzione.
Area di attività: l’addetto conosce funzioni e ruoli del reparto
nell’economia produttiva dell’intera filiera.
Unisce una buona conoscenza dei materiali in lavorazione a competenze
relative alla gestione ottimale delle macchine e all’organizzazione dei flussi
produttivi. Collabora con il responsabile di reparto nell’approvvigionamento
e nella movimentazione dei materiali in lavorazione, contribuendo a
definire la gestione e organizzazione delle risorse umane a disposizione.
Sovrintende al flusso produttivo e collabora nella scelta delle migliori
tecniche di lavorazione curando anche il flusso di approvvigionamento.
ALLEGATI
142
Competenze professionali generali
Conoscere il mercato di riferimento dell’Azienda e dei suoi prodotti e
servizi.
Conoscere il contesto aziendale e della sua struttura organizzativa.
Conoscere gli elementi fondamentali de lle norme di legge, contrattuali e
aziendali del rapporto di lavoro.
Conoscere gli elementi fondamentali delle norme di legge di tutela dei
dati personali (Legge sulla privacy).
Conoscere le fondamentali norme di legge e contrattuali in materia di
sicurezza, salute e ambiente, sapere applicare le previste misure di
sicurezza e tutela ambientale e saper utilizzare i dispositivi di protezione
individuale; conoscere nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla
protezione dagli incendi.
Conoscenze e capacità tecnico-professionali del ruolo
Conoscere le diverse materie prime e le loro caratteristiche tecniche con
particolare riguardo a quelle del comparto di appartenenza.
Essere in grado di collaborare, sulla base degli input ricevuti, al
coordinamento delle attività del ciclo produttivo (tempistica di produzione,
determinazione dei carichi di lavoro, resa e manutenzione macchine,
ottimizzazione delle risorse, coordinamento delle risorse umane,
programmazione del flusso di approvvigionamento dei materiali).
Saper utilizzare gli strumenti informatici per le principali operazioni di
gestione, rilevazione e controllo dei dati, secondo le esigenze di comparto.
Saper effettuare rappresentazioni grafiche di dati tecnici di produzione
utilizzando i software dedicati.
Conoscere gli standard qualitativi del prodotto nei vari step produttivi.
Essere in grado di collaborare all’organizzazione del lavoro.
Conoscere le tecniche basilari della comunicazione ed essere in grado
di coordinare un gruppo.
Gestire le risorse umane nel rispetto di normativa giuslavoristica.
Coordinare il gruppo di lavoro per omogeneità carici di lavoro;
assegnazione responsabilità; tempi e metodi; ottimizzazione capacità
produttiva del reparto.
Figura di riferimento: CONDUTTO RE DI SISTEMI AUTOMATIZZATI
Reparto produzione: conduttore di sistemi automatizzati, di processi di
tintura e stampa, finissaggio.
Area di attività: sulla base di un input iniziale (normalmente riferito ad una
macchina, ad un substrato tessile, all’impiego di prodotti e coloranti) di cui
comprende il significato, presidia il processo di lavorazione (che può
essere anche parziale), controllando parametri tecnici (temperatura, tempi,
velocità di avanzamento) e di efficienza e di sicurezza degli impianti.
Apporta, se necessario, correzioni ai parametri di lavorazione avvalendosi
di prove di laboratorio e/o di test di controllo e di qualità. Accerta l’idoneità
e la riproducibilità del processo condotto; attesta la conformità del prodotto
e ne promuove l’avanzamento alle fasi successive di lavorazione.
Competenze professionali generali
Conoscere il mercato di riferimento dell’Azienda e dei suoi prodotti e servizi.
ALLEGATI
143
Conoscere il contesto aziendale e della sua struttura organizzativa.
Conoscere gli elementi fondamentali delle norme di legge, contrattuali e
aziendali del rapporto di lavoro.
Conoscere gli elementi fondamentali delle norme di legge di tutela dei
dati personali (Legge sulla privacy).
Conoscere le fondamentali norme di legge e contrattuali in materia di
sicurezza, salute e ambiente, sapere applicare le previste misure di
sicurezza e tutela ambientale e saper utilizzare i dispositivi di protezione
individuale; conoscere nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla
protezione dagli incendi.
Conoscenze e capacità tecnico-professionali del ruolo
Saper gestire le fasi della preparazione alla stampa con le modalità e i
prodotti più idonei da usare nei processi, definendo i parametri di tempo,
temperatura, velocità di avanzamento.
Saper scegliere i materiali da usare sulla base delle solidità richieste, dei
costi di produzione e del metamerismo del colore.
Contribuire con il responsabile di produzione alla definizione del flusso di
stampa e realizzazione dei semilavorati più idonei, tenendo conto delle
esigenze dei clienti, delle richieste del mercato e delle innovazioni
tecnologiche del settore.
Saper rilevare l’idoneità e la conformità del prodotto e la riproducibilità del
processo condotto (anche parziale), promuovendo l’avanzamento alle
lavorazioni successive.
Conoscere e saper gestire i vari sistemi di automazione per la
preparazione, distribuzione e trattamento sistematico dei prodotti e per il
controllo dei processi in dotazione.
Figura di riferimento: ADDETTO AD OPERAZIONI DI PROGRAMMAZIONE/
GESTIONE DELLA PRODUZIONE
Reparto produzione: addetto alla programmazione della produzione e
della logistica, addetto alla programmazione e al controllo della
sistemazione, prelievo e smistamento delle merci in magazzino.
Area di attività: l’addetto, sulla base degli input ricevuti dal tecnico
responsabile del servizio, svolge operazioni relative alla definizione della
tempistica di produzione e alla calendarizzazione stagionale o per
commessa, contribuendo alla determinazione dei fabbisogni di materie
prime/accessori, alla determinazione dei carichi di lavoro per i reparti e le
linee produttive e all’ottimizzazione dei tempi e dei consumi.
E’ in grado di considerare gli aspetti procedurali legati alla determinazione
dei fabbisogni interfacciandosi con la programmazione aziendale per la
gestione delle richieste d’acquisto; sa pervenire alla formulazione delle
richieste d’offerta ed alla loro valutazione anche per mezzo delle
conoscenze degli aspetti legali dei contratti di acquisto e della capacità di
gestire la trattativa sia dal punto di vista tecnico che comportamentale.
Competenze professionali generali
Conoscere il mercato di riferimento dell’Azienda e dei suoi prodotti e
servizi.
Conoscere il contesto aziendale e della sua struttura organizzativa.
ALLEGATI
144
Conoscere gli elementi fondamentali delle norme di legge, contrattuali e
aziendali del rapporto di lavoro.
Conoscere gli elementi fondamentali delle norme di legge di tutela dei
dati personali (Legge sulla privacy).
Conoscere le fondamentali norme di legge e contrattuali in materia di
sicurezza, salute e ambiente, sapere applicare le previste misure di
sicurezza e tutela ambientale e saper utilizzare i dispositivi di protezione
individuale; conoscere nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla
protezione dagli incendi.
Conoscere ed applicare le normative e le misure di sicurezza e di tutela
dell’ambiente di lavoro.
Conoscenze e capacità tecnico-professionali del ruolo
Saper svolgere, sulla base degli input ricevuti dal responsabile del
servizio, operazioni relative alla definizione della tempistica di produzione,
anche attraverso l’utilizzo di strumenti statistici.
Saper contribuire alla determinazione dei carichi di lavoro per i reparti.
Saper contribuire all’ottimizzazione dei tempi usando gli strumenti cartacei
e informatici dedicati.
Collaborare, in caso di decentramento di parte della produzione, alle
funzioni di coordinamento delle attività delocalizzate.
Saper utilizzare gli strumenti informatici per le principali operazioni di
programmazione, gestione, rilevazione e controllo dei dati, secondo le
esigenze di comparto. Saper effettuare rappresentazioni grafiche di dati
tecnici di produzione.
Conoscere le diverse materie prime, le loro caratteristiche tecniche e
prestazionali con particolare riguardo ai materiali lavorati nel comparto di
appartenenza.
Conoscere le caratteristiche del settore/comparto di appartenenza e dei
principali processi, tecnologie, prodotti/servizi aziendali e possedere una
visione “sistemica” che permetta di individuare i collegamenti tra i diversi
sub- settori merceologici in una logica di filiera (comparto aziendale).
Conoscere gli strumenti, le tecniche e le metodologie necessari per
sviluppare progetti di miglioramento organizzativo della
funzione/processo, in coerenza con gli obiettivi aziendali (sviluppo
organizzativo).
Realizzare un’analisi organizzativa della struttura e dei processi dell’area
di competenza.
Identificare e sviluppare aree di intervento nuove ed individuare le migliori
modalità di gestione dei processi di competenza.
Pianificare azioni di miglioramento rispetto alle esigenze rilevate.
Tenere sotto controllo lo stato di avanzamento dei progetti e programmi di
sviluppo organizzativo.
Conoscere le procedure interne per la gestione economico-finanziaria, la
gestione dei rapporti con le altre funzioni/processi, servizi, uffici, enti produttivi.
Acquisire un’approfondita conoscenza dei prodotti dell’Azienda, delle
caratteristiche tecniche, di qualità e di sicurezza, dei materiali impiegati,
delle attrezzature necessarie e dei processi produttivi.
Essere in grado di gestire gli aspetti procedurali legati alla determinazione
dei fabbisogni e per l’elaborazione del budget degli approvvigionamenti.
ALLEGATI
145
Concorrere all’elaborazione del piano degli acquisti e degli
approvvigionamenti sulla base dei programmi relativi.
Concorrere al controllo dell’andamento degli acquisti analizzando gli
scostamenti tra preventivi e consuntivi.
Condurre direttamente, nell’ambito delle deleghe ricevute, le trattative di
acquisto, definendo gli aspetti tecnici e di qualità e concordando quantità,
prezzi, modalità di consegna e termini di pagamento.
Conoscere e saper utilizzare le tecniche per la valutazione e selezione dei
fornitori ed eseguire ricerche di mercato per individuare i fornitori migliori;
in particolare attuare una costante ricerca e verifica di produttori asiatici
anche considerando possibili accordi di partnership.
Essere in grado di gestire le richieste di acquisto.
Conoscere gli aspetti legali riferiti alle tipologie di contratti
maggiormente utilizzate.
Essere in grado di formulare le richieste di offerta. Essere in grado di
valutare le offerte.
Gestire le attività di sollecito al fornitore per garantire il rispetto dei
tempi di consegna stabiliti e la gestione amministrativa delle forniture.
Saper promuovere i collegamenti operativi ed il flusso delle informazioni
tra i reparti e le funzioni aziendali con particolare riferimento alla
programmazione della produzione e alla gestione delle scorte e dei
magazzini.
Conoscere le procedure amministrative, fiscali e doganali nazionali e
internazionali, i mercati di approvvigionamento e i principali operatori del
settore sia nazionali che esteri.
Conoscere e saper utilizzare tecniche di risk management, tecniche di
analisi del valore applicato ai processi di approvvigionamento, tecniche di
analisi e valutazione di iniziative di sviluppo commerciale sui mercati
internazionali.
Figura di riferimento: TECNICO AREA MANUTENZIONE IMPIANTI /
PRODOTTO
Area di attività: il tecnico area manutenzione, sulla base delle
conoscenze tecnico/specialistiche in possesso e delle capacità richieste
per una corretta copertura del ruolo, è in grado di gestire le attività tecnico-
professionali di competenza; grazie alla conoscenza delle procedure e
della padronanza degli strumenti, metodi e tecniche per la determinazione
dei guasti o danni alle macchine, attrezzature e accessori, è in grado di
affrontare le problematiche giornaliere per una rapida ed economica
risoluzione; è in grado di capire l’entità del problema e di interfacciarsi con
le figure decisionali dell’Azienda per l’ottimizzazione del lavoro e del
personale; è in grado di valutare i lavori necessari in termini di tempi e
costi e di decidere l’utilizzo di risorse interne od esterne all’Azienda.
Competenze professionali generali
Conoscere il contesto aziendale e della sua struttura organizzativa.
Conoscere la collocazione della propria attività nell’ambito dell’impresa e
sapersi rapportare alle altre aree organizzative, conoscere i regolamenti e
le procedure aziendali.
ALLEGATI
146
Conoscere e saper applicare le basi tecniche e/o scientifiche della
specifica professionalità.
Acquisire tecniche di lavoro di gruppo e di comunicazione efficace ed
efficiente e nozioni di comportamenti organizzativi.
Conoscere gli elementi fondamentali delle norme di legge, contrattuali e
aziendali del rapporto di lavoro.
Conoscere gli elementi fondamentali delle norme di legge di tutela dei dati
personali (Legge sulla privacy).
Conoscere le fondamentali norme di legge e contrattuali in materia di
sicurezza, salute e ambiente, sapere applicare le previste misure di
sicurezza e tutela ambientale e saper utilizzare i dispositivi di protezione
individuale; conoscere nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla
protezione dagli incendi.
Conoscere e utilizzare i sistemi informativi e del software applicativo, in
relazione alle esigenze del servizio.
Conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Conoscenze e capacità tecnico-professionali del ruolo
Conoscere le caratteristiche del settore/comparto di appartenenza e dei
principali processi, tecnologie, prodotti/servizi aziendali e possedere una
visione “sistemica” che permetta di individuare i collegamenti tra i diversi
sub-settori merceologici in una logica di filiera (comparto aziendale).
Conoscere gli strumenti, le tecniche e le metodologie necessari per
sviluppare progetti di miglioramento organizzativo della
funzione/processo, in coerenza con gli obiettivi aziendali (sviluppo
organizzativo).
Realizzare un’analisi organizzativa della struttura e dei processi dell’area
di competenza.
Identificare e sviluppare aree di intervento nuove ed individuare le migliori
modalità di gestione dei processi di competenza.
Pianificare azioni di miglioramento rispetto alle esigenze rilevate.
Tenere sotto controllo lo stato di avanzamento dei progetti e programmi di
sviluppo organizzativo.
Conoscere i processi, le procedure ed i documenti che competono alla
funzione/ processo, (processi interni).
Conoscere le procedure interne per la gestione economico-finanziaria, la
gestione dei rapporti con le altre funzioni/processi, servizi, uffici, enti
produttivi. Conoscere le procedure previste dal sistema qualità.
Conoscere il sistema gestionale aziendale.
Acquisire un’approfondita conoscenza dei prodotti dell’Azienda, delle
caratteristiche tecniche, di qualità e di sicurezza, dei materiali impiegati,
delle attrezzature necessarie e dei processi produttivi.
Conoscere il perimetro funzionale ed operativo della funzione di
manutenzione.
Conoscere e saper utilizzare le tecniche per la valutazione e selezione
dei fornitori ed eseguire ricerche di mercato per individuare i fornitori
migliori.
Essere in grado di gestire le richieste di lavoro. Essere in grado di
formulare le richieste di offerta. Essere in grado di valutare le offerte.
Gestire le attività di sollecito al fornitore per garantire il rispetto dei tempi di
ALLEGATI
147
consegna stabiliti e la gestione amministrativa delle forniture.
Saper promuovere i collegamenti operativi ed il flusso delle informazioni
tra i reparti e le funzioni aziendali con particolare riferimento alla
programmazione della produzione e alla gestione delle scorte e dei
magazzini.
Saper leggere ed interpretare la documentazione tecnica di pertinenza,
quali impiantistica termotecnica, pneumatica, elettrica e meccanica. In
particolar modo disegno di insieme e dei particolari, distinta base tecnica,
ciclo di montaggio, scheda controllo qualità, piani di manutenzione
preventiva.
Conoscere ed applicare gli elementi di base della tecnologia meccanica,
della meccanica delle macchine, di elettromeccanica, di pneumatica e di
oleodinamica.
Conoscere le caratteristiche tecnologiche e meccaniche dei materiali
impiegati nella costruzione del prodotto, delle attrezzature e delle
macchine utilizzate.
Conoscere gli impianti, i macchinari e le attrezzature installati, il loro
funzionamento e le relative tecniche di manutenzione.
Conoscere le macchine utensili, gli strumenti ed i macchinari di lavoro,
compresi quelli per l’attrezzaggio.
Conoscere le caratteristiche della componentistica meccanica ed
elettromeccanica.
Conoscere le procedure di controllo per la sicurezza degli impianti. Essere
in grado di definire le specifiche tecniche di un prodotto.
Essere in grado di utilizzare software applicativi e tools informatici e
telematici a supporto delle attività gestite; in particolare software di
disegno tecnico 2D e 3D. Essere in grado di utilizzare strumenti di misura
e di analisi utili allo svolgimento delle proprie funzioni.
Garantire la buona esecuzione tecnica dei lavori nel rispetto dei costi
standard previsti.
Saper promuovere i collegamenti tecnici e/o gestionali di tipo operativi o
informativi tra le sezioni di lavoro e/o i reparti e/o uffici.
Saper promuovere interventi di miglioramento del ciclo/processo di
lavorazione. Saper operare in un ’ottica di manutenzione preventiva per
contenere/ridurre gli effetti derivanti da fermi impianto, anomalie di
processo, materiali mancanti o non idonei.
Sapere effettuare gli addestramenti del personale neo assunto e/o di
categoria inferiore.
Figura di riferimento: CARRELLISTA/AUTISTA
Area di attività: l’addetto, grazie alla conoscenza del processo produttivo,
collabora nella gestione del flusso delle materie prime, dei semilavorati e
del prodotto finito, anche attraverso sistemi informatici interni; è in grado
di provvedere alla gestione delle materie prime, dei semilavorati e del
prodotto finito, ed alla loro movimentazione e stoccaggio, attraverso
sistemi automatizzati o con mezzi di diversa natura per lo spostamento
ed il trasporto del materiale; è in grado di eseguire la manutenzione
ordinaria dei mezzi utilizzati.
ALLEGATI
148
Competenze professionali generali
Conoscere il mercato di riferimento dell’Azienda e dei suoi prodotti e
servizi. Conoscere il contesto aziendale e della sua struttura organizzativa.
Conoscere gli elementi fondamentali delle norme di legge, contrattuali e
aziendali del rapporto di lavoro.
Conoscere gli elementi fondamentali delle norme di legge di tutela dei
dati personali (Legge sulla privacy).
Conoscere le fondamentali norme di legge e contrattuali in materia di
sicurezza, salute e ambiente, sapere applicare le previste misure di
sicurezza e tutela ambientale e saper utilizzare i dispositivi di protezione
individuale; conoscere nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla
protezione dagli incendi.
Conoscere ed applicare le normative e le misure di sicurezza e di tutela
dell’ambiente di lavoro.
Conoscenze e capacità tecnico-professionali del ruolo
Conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza e dei principali
processi e tecnologie di fabbricazione e trasformazione.
Conoscere il ruolo della propria sezione di lavoro all’interno del processo
produttivo ed il ciclo produttivo di riferimento, le procedure previste dal
Sistema di Qualità Aziendale.
Conoscere il proprio ruolo all’interno dell’Azienda e, in particolare, del
sistema produttivo-logistico.
Conoscere le principali materie prime in termini di origine,
caratteristiche merceologiche, destinazione d’uso e caratteristiche di
impiego.
Saper gestire gli spazi di magazzino.
Conoscere le modalità di stoccaggio dei prodotti finiti e la collocazione dei
diversi articoli.
Conoscere e applicare i principi della logistica e le tecniche di
magazzinaggio delle merci (movimentazione, accettazione,
conservazione).
Acquisire l’abilitazione all’utilizzo dei mezzi di movimentazione interna.
Saper scegliere i mezzi idonei da utilizzare per il carico, lo scarico, la
movimentazione e lo stoccaggio dei prodotti.
Conosce le tecniche di carico dei mezzi di trasporto e di ottimizzazione dei
pesi. Trattare adeguatamente in base alle sue caratteristiche il prodotto
da movimentare.
Effettuare operazioni di prelievo e accettazione di prodotti finiti e
materie prime con responsabilità di riscontro documentale delle operazioni
e con imputazione di dati su terminale.
Effettuare la gestione dei bancali vuoti e a rendere secondo le procedure
aziendali e le esigenze dei vettori o dei clienti.
Saper effettuare tutte le attività inerenti alla corretta gestione dei veicoli, in
particolare la manutenzione ordinaria dei mezzi utilizzati.
Controllare il corretto funzionamento delle macchine rilevando ed
eliminando laddove possibile, eventuali anomalie.
Eseguire la manutenzione ordinaria dei mezzi affidati e la loro pulizia.
Controllare il funzionamento dei dispositivi di sicurezza e di allarme dei
mezzi affidati.
ALLEGATI
149
Eseguire il carico di prodotti finiti sui mezzi di trasporto nel rispetto delle
quantità riportate sui buoni di carico e con la diligenza necessaria ad
evitare rotture ed errori.
Conoscere e utilizzare i sistemi informativi e il software applicativo, in
relazione alle esigenze del servizio, incluso l’utilizzo di terminali in
radiofrequenza.
Riconoscere le varie tipologie di automezzi e il loro impiego.
Conoscere le normative attinenti il trasporto delle merci sia come
documentazione amministrativa sia per quanto riguarda gli aspetti relativi
alla circolazione e sicurezza.
Provvedere alla consegna delle merci nei luoghi di destinazione assegnati,
adottando tutte le cautele per garantirne la conservazione e l’integrità.
Conoscere la struttura tecnica dei mezzi di trasporto in dotazione, al fine di
poter riconoscere eventuali guasti o anomalie degli automezzi ed
intervenire in caso di malfunzioni meccaniche del mezzo con la normale
strumentazione di bordo.
Conoscere le procedure da adottare in caso di emergenza durante il
trasporto (sinistri, incendi, ecc.)
Gestire le situazioni di emergenza e valutare l’eventuale necessità di
richiesta di intervento o aiuto esterno, ai fini di garantire la sicurezza
propria, degli altri e delle eventuali merci.
Conoscere le misure preventive, protettive, idonee a scongiurare rischi di
qualsiasi natura connessi allo svolgimento delle attività lavorative.
Figura di riferimento: TECNI CO AREA APPROVVIGIONAMENTI
Area di attività: il tecnico area approvvigionamenti, sulla base delle
conoscenze tecnico/specialistiche in possesso e delle capacità richieste
per una corretta copertura del ruolo, è in grado di gestire le attività tecnico-
professionali di competenza; grazie alla conoscenza delle procedure e
della padronanza degli strumenti metodi e tecniche per la determinazione
dei fabbisogni e la gestione del processo di acquisto, è in grado di
affrontare le problematiche determinate dall’oggetto/ servizio acquistato,
attraverso la scelta e l’omologazione dei fornitori; è in grado di considerare
gli aspetti procedurali legati alla determinazione dei fabbisogni
interfacciandosi con la programmazione aziendale per la gestione delle
richieste d’acquisto; sa pervenire alla formulazione delle richieste
d’offerta ed alla loro valutazione anche per mezzo delle conoscenze degli
aspetti legali dei contratti di acquisto e della capacità di gestire la trattativa
sia dal punto di vista tecnico che comportamentale.
Competenze professionali generali
Conoscere il mercato di riferimento dell’Azienda e dei suoi prodotti e
servizi. Conoscere il contesto aziendale e della sua struttura organizzativa.
Conoscere la collocazione della propria attività nell’ambito dell’impresa e
sapersi rapportare alle altre aree organizzative, conoscere i regolamenti e
le procedure aziendali.
Conoscere e saper applicare le basi tecniche e/o scientifiche della
specifica professionalità.
Acquisire tecniche di lavoro di gruppo e di comunicazione efficace ed
ALLEGATI
150
efficiente e nozioni di comportamenti organizzativi.
Conoscere gli elementi fondamentali delle norme di legge, contrattuali e
aziendali del rapporto di lavoro.
Conoscere gli elementi fondamentali delle norme di legge di tutela dei dati
personali (Legge sulla privacy).
Conoscere le fondamentali norme di legge e contrattuali in materia di
sicurezza, salute e ambiente, sapere applicare le previste misure di
sicurezza e tutela ambientale e saper utilizzare i dispositivi di protezione
individuale; conoscere nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla
protezione dagli incendi.
Conoscere e utilizzare i sistemi informativi e del software applicativo, in
relazione alle esigenze del servizio.
Conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Conoscenze e capacità tecnico-professionali del ruolo
Conoscere le caratteristiche del settore/comparto di appartenenza e dei
principali processi, tecnologie, prodotti/servizi aziendali e possedere una
visione “sistemica” che permetta di individuare i collegamenti tra i diversi
sub-settori merceologici in una logica di filiera (comparto aziendale).
Conoscere gli strumenti, le tecniche e le metodologie necessari per
sviluppare progetti di miglioramento organizzativo della
funzione/processo, in coerenza con gli obiettivi aziendali (sviluppo
organizzativo).
Realizzare un’analisi organizzativa della struttura e dei processi dell’area
di competenza.
Identificare e sviluppare aree di intervento nuove ed individuare le migliori
modalità di gestione dei processi di competenza.
Pianificare azioni di miglioramento rispetto alle esigenze rilevate.
Tenere sotto controllo lo stato di avanzamento dei progetti e programmi di
sviluppo organizzativo.
Conoscere i processi, le procedure ed i documenti che competono alla
funzione/ processo (processi interni).
Conoscere le procedure interne per la gestione economico-finanziaria, la
gestione dei rapporti con le altre funzioni/processi, servizi, uffici, enti
produttivi. Conoscere le procedure previste dal sistema qualità.
Conoscere il sistema gestionale aziendale.
Acquisire un’approfondita conoscenza dei prodotti dell’Azienda, delle
caratteristiche tecniche, di qualità e di sicurezza, dei materiali impiegati,
delle attrezzature necessarie e dei processi produttivi.
Conoscere il perimetro funzionale ed operativo della funzione acquisti.
Conoscere le problematiche determinate dall’ogget to/servizio acquistato.
Essere in grado di gestire gli aspetti procedurali legati alla determinazione
dei fabbisogni e per l’elaborazione del budget degli approvvigionamenti.
Concorrere all’elaborazione del piano degli acquisti e degli
approvvigionamenti sulla base dei programmi relativi.
Concorrere al controllo dell’andamento degli acquisti analizzando gli
scostamenti tra preventivi e consuntivi.
Condurre direttamente, nell’ambito delle deleghe ricevute, le trattative di
acquisto, definendo gli aspetti tecnici e di qualità e concordando quantità,
prezzi, modalità di consegna e termini di pagamento.
ALLEGATI
151
Conoscere e saper utilizzare le tecniche per la valutazione e selezione
dei fornitori ed eseguire ricerche di mercato per individuare i fornitori
migliori; in particolare attuare una costante ricerca e verifica di produttori
asiatici anche considerando possibili accordi di partnership.
Essere in grado di gestire le richieste di acquisto.
Conoscere gli aspetti legali riferiti alle tipologie di contratti maggiormente
utilizzate. Essere in grado di formulare le richieste di offerta.
Essere in grado di valutare le offerte.
Gestire le attività di sollecito al fornitore per garantire il rispetto dei tempi di
consegna stabiliti e la gestione amministrativa delle forniture.
Saper promuovere i collegamenti operativi ed il flusso delle informazioni
tra i reparti e le funzioni aziendali con particolare riferimento alla
programmazione della produzione e alla gestione delle scorte e dei
magazzini.
Conoscere i processi ed essere in grado di utilizzare le tecnologie e gli
strumenti dedicati all’e-procurement.
Conoscere in maniera fluente la lingua inglese, con particolare
riferimento all’inglese commerciale.
Conoscere le procedure amministrative, fiscali e doganali nazionali e
internazionali, i mercati di approvvigionamento e i principali operatori del
settore sia nazionali che esteri.
Conoscere e saper utilizzare metodologie di expediting e di inspection.
Conoscere e saper utilizzare tecniche di risk management, tecniche di
analisi del valore applicato ai processi di approvvigionamento, tecniche di
analisi e valutazione di iniziative di sviluppo commerciale sui mercati
internazionali.
Conoscere e saper utilizzare tecniche di negoziazione e gestione dei
contratti di approvvigionamento
Essere in grado di utilizzare software applicativi e tools informatici e
telematici a supporto delle attività gestite.
Figura di riferimento: ADDETTO UFFICIO SPEDIZIONE
Area di attività: l’addetto, grazie alla conoscenza del processo
produttivo, collabora nella gestione dei magazzini e delle spedizioni anche
attraverso sistemi informatici interni, è responsabile dei rapporti con le
autorità competenti ed enti esterni per ottimizzare l’attività di
importazione/esportazione; assicura un efficace servizio di consegna alla
clientela. Coordina l’attività di personale preposto alla elaborazione e
preparazione delle pratiche e dei documenti necessari alla spedizione di
prodotto ed alla ricezione di materie prime e di materiali di imballaggio
nonché alla gestione operativa della movimentazione interna ed esterna.
Competenze professionali generali
Conoscere il mercato di riferimento dell’Azienda e dei suoi prodotti e
servizi. Conoscere il contesto aziendale e della sua struttura organizzativa.
Conoscere gli elementi fondamentali delle norme di legge, contrattuali e
aziendali del rapporto di lavoro.
Conoscere gli elementi fondamentali delle norme di legge di tutela dei
dati personali (Legge sulla privacy).
ALLEGATI
152
Conoscere le fondamentali norme di legge e contrattuali in materia di
sicurezza, salute e ambiente, sapere applicare le previste misure di
sicurezza e tutela ambientale e saper utilizzare i dispositivi di protezione
individuale; conoscere nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla
protezione dagli incendi.
Conoscere ed applicare le normative e le misure di sicurezza e di tutela
dell’ambiente di lavoro.
Conoscenze e capacità tecnico-professionali del ruolo
Conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza e dei principali
processi aziendali.
Conoscere il ruolo della propria sezione di lavoro all’interno del processo
produttivo ed il ciclo produttivo di riferimento, le procedure previste dal
Sistema di Qualità Aziendale.
Conoscere le procedure amministrative, fiscali e doganali nazionali e
internazionali.
Conoscere le materie prime, i semilavorati, i materiali di imballaggio.
Conoscere i sistemi di gestione del magazzino e delle scorte.
Conoscere in modo approfondito il sistema informativo aziendale e saper
utilizzare tutti gli applicativi specifici integrati nella gestione delle attività
operative e amministrative aziendali.
Conoscere i costi correlati all’ordinazione e al trasferimento dei prodotti
(emissione dell’ordine, costi di ricevimento e accettazione delle merci, etc.).
Ricevere e controllare i documenti di versamento di materiali e prodotti a
magazzino e provvede alle operazioni di carico contabile via terminale o
con sistemi di radiofrequenza.
Controllare la rispondenza tra ordine e bolla di prelievo ed effettuare le
operazioni di scarico contabile.
Emettere, controllare e smistare la documentazione necessaria alle
spedizioni per Italia ed estero, anche corredandola con eventuali istruzioni
per il trasporto. Supportare l’amministrazione nella verifica dell’attività
contabile relativa al magazzino.
Preparare le bollette doganali e le relative documentazioni valutarie e
statistiche, effettuando anche i conteggi degli importi.
Controllare e correggere i documenti accessori della pratica.
Allestire la pratica raccogliendo la corrispondenza, le istruzioni agli
spedizionieri e ai trasportatori e ogni altro documento necessario al buon
fine della pratica stessa.
Tenere i contatti con spedizionieri e stabilimento per l’evasione degli
ordini. Aggiornarsi sulle normative fiscali e doganali del cui rispetto è
direttamente responsabile per le attività di competenza garantendone
l’osservanza delle normative nazionali in materia di movimentazione delle
merci.
Mantenere continui contatti con le funzioni commerciali di sede e periferica
nonché produttive aziendali allo scopo di assicurare l’ottimizzazione del
servizio distributivo nel rispetto delle esigenze e condizioni commerciali e
produttive.
Mantenere contatti con trasportatori/depositari per la risoluzione di
problemi connessi all’economicità e alla tempestività delle spedizioni.
Seguire e coordinare l’attività delle lavorazioni presso terzi.
ALLEGATI
153
Ottimizzare i livelli di magazzino e l’utilizzo delle risorse interne ed esterne.
Figura di riferimento: PREPARATORE SPEDIZIONE
Area di attività: l’addetto, grazie alla conoscenza del processo produttivo,
provvede, su precise indicazioni, alla preparazione dei materiali in
lavorazione o in deposito ed alla loro distribuzione.
Competenze professionali generali
Conoscere il mercato di riferimento dell’Azienda e dei suoi prodotti e
servizi. Conoscere il contesto aziendale e della sua struttura organizzativa.
Conoscere gli elementi fondamentali delle norme di legge, contrattuali e
aziendali del rapporto di lavoro.
Conoscere gli elementi fondamentali delle norme di legge di tutela dei dati
personali (Legge sulla privacy).
Conoscere le fondamentali norme di legge e contrattuali in materia di
sicurezza, salute e ambiente, sapere applicare le previste misure di
sicurezza e tutela ambientale e saper utilizzare i dispositivi di protezione
individuale; conoscere nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla
protezione dagli incendi.
Conoscere ed applicare le normative e le misure di sicurezza e di tutela
dell’ambiente di lavoro.
Conoscenze e capacità tecnico-professionali del ruolo
Conoscere le principali materie prime in termini di origine,
caratteristiche merceologiche, destinazione d’uso e caratteristiche di
impiego.
Conoscere le tecniche di immagazzinamento.
Conoscere i tipi di giacenze.
Conoscere le caratteristiche dei prodotti da stoccare: sistema di
codificazione, verifica e controllo della merce.
Saper gestire gli spazi di magazzino.
Collaborare con l’addetto magazzino/carrellista nell’attività di stoccaggio e
prelievo materie prime e prodotti finiti.
Prelevare, su disposizione del responsabile, il materiale a magazzino.
Conoscere tipologie, finiture e dimensioni di tutti i prodotti finiti. Compiere
operazioni di imballo ed etichettatura.
Confezionare e imballare la merce in partenza secondo le buone tecniche
di imballaggio, a seconda del vettore, delle tratte da percorrere, del paese
di destinazione, delle specifiche richieste dal cliente.
Saper attuare la movimentazione interna delle merci anche con l’uso di
transpallet manuali o elettrici e carrelli elevatori.
Conoscere il trattamento dei dati di magazzino e la preparazione dei
documenti per il trasporto.
Conoscere e utilizzare i sistemi informativi e il software applicativo, in
relazione alle esigenze del servizio, incluso l’utilizzo di terminali in
radiofrequenza. Eseguire lo scarico di materiali vari anche utilizzati in
produzione, controllando che le quantità siano conformi a quelle dei
documenti di trasporto del fornitore segnalando eventuali discordanze
quantitative.
Eseguire lo scarico del materiale in trasferimento o di prodotti forniti da
ALLEGATI
154
terzi, provvedendo allo stoccaggio nel magazzino.
Prestare attenzione all’innovazione dei metodi e dell’organizzazione del
lavoro.
Figura di riferimento: ADDETTO/TECNICO DI AMMINISTRAZIONE
AZIENDALE
Area di attività: l’addetto è in grado di operare nel settore amministrativo
dell’Azienda, eseguendo, anche tramite l’ausilio dei supporti informatici
dedicati, operazioni di imputazione dei dati e contabilizzazione dei fatti
amministrativi, di sistemazione, rettifica e chiusura dei conti; effettua i
necessari interventi operativi sulle posizioni contabili dei clienti e dei
fornitori, sia italiani che esteri, eseguendo verifiche ed elaborando
situazioni preventive e/o consuntive, con particolare riferimento
all’elaborazione del bilancio civilistico e fiscale dell’Azienda.
Competenze professionali generali
Conoscere il mercato di riferimento dell’Azienda e dei suoi prodotti e
servizi. Conoscere il contesto aziendale e della sua struttura organizzativa.
Conoscere la collocazione della propria attività nell’ambito dell’impresa e
sapersi rapportare alle altre aree organizzative, conoscere i regolamenti e
le procedure aziendali.
Conoscere e saper applicare le basi tecniche e/o scientifiche della
specifica professionalità.
Acquisire tecniche di lavoro di gruppo e di comunicazione efficace ed
efficiente e nozioni di comportamenti organizzativi.
Conoscere gli elementi fondamentali delle norme di legge, contrattuali e
aziendali del rapporto di lavoro.
Conoscere gli elementi fondamentali delle norme di legge di tutela dei dati
personali (Legge sulla privacy).
Conoscere le fondamentali norme di legge e contrattuali in materia di
sicurezza, salute e ambiente, sapere applicare le previste misure di
sicurezza e tutela ambientale e saper utilizzare i dispositivi di protezione
individuale; conoscere nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla
protezione dagli incendi.
Conoscere e utilizzare i sistemi informativi e del software applicativo, in
relazione alle esigenze del servizio.
Conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Conoscenze e capacità tecnico-professionali del ruolo
Conoscere il ruolo della propria sezione di lavoro all’interno del processo
di riferimento, le procedure previste dal Sistema di Qualità Aziendale.
Conoscere il concetto di organizzazione e pianificazione del lavoro e degli
elementi di base per l’analisi di un flusso di lavoro.
Conoscere e applicare le tecniche e i metodi per la gestione delle
informazioni e l’organizzazione, gestione e utilizzo dell’archivio cartaceo
ed elettronico. Conoscere contabilità generale, tecnica ragionieristica,
tecnica bancaria, flussi di cassa.
Conoscere i principi economici, finanziari e contabili.
Essere in grado di effettuare le rilevazioni contabili in partita doppia
ALLEGATI
155
(contabilità clienti, fornitori, contabilità IVA).
Conoscere e saper utilizzare i diversi mezzi e sistemi di pagamento ed
incasso. Essere in grado di utilizzare gli strumenti previsti dal sistema
gestionale aziendale per le registrazioni delle operazioni e dei fatti
contabili.
Conoscere organizzazione e funzioni degli enti ed uffici esterni con cui si
rapporta l’Azienda, quali amministrazione finanziaria, banche, revisori e
sindaci, ecc. Essere in grado di gestire partite con l’estero.
Conoscere l’ambiente dell’Office Automation ed essere in grado di gestire
e condividere file, cartelle e risorse hardware.
Essere in grado di impostare documenti di testo semplici e di creare ed
automatizzare tabelle semplici per elaborazioni extracontabili.
Essere in grado di individuare e risolvere semplici anomalie e disfunzioni
ricorrenti.
Conoscere e rapportarsi con i principali licenziatari che operano nel
mercato internazionale del giocattolo e saper analizzare e interpretare un
contratto di royalties. Essere in grado di effettuare le rilevazioni di
operazioni complesse.
Conoscere ed applicare i criteri di valutazione per le operazioni di chiusura
dei conti e redazione del bilancio.
Conoscere le logiche e i meccanismi operativi sottostanti la redazione del
bilancio d’esercizio.
Essere in grado di effettuare verifiche mirate in ambito contabile.
Essere in grado di produrre dati informativi del bilancio finalizzati alla
redazione di report significativi.
Conoscere e saper utilizzare gli strumenti finanziari e assicurativi e le
procedure aziendali per l’affidamento dei clienti e il recupero del credito.
Saper coordinare tecnicamente un gruppo di lavoratori della propria
sezione di lavoro e/o reparto.
Saper promuovere i collegamenti tecnici e/o gestionali di tipo operativo
o informativo tra sezioni di lavoro e/o i reparti e/o uffici.
Figura di riferimento: TECN ICO AREA AMMINISTRAZIONE E
CONTROLLO
Area di attività: il tecnico area amministrazione e controllo, sulla base
delle conoscenze tecnico/specialistiche in possesso e delle capacità
richieste per una corretta copertura del ruolo, è in grado di gestire le
attività tecnico-professionali di competenza. Grazie alla conoscenza dei
principi contabili e della normativa fiscale e alla padronanza di strumenti,
metodi e tecniche contabili, di analisi, controllo e reporting amministrativo,
contribuisce allo sviluppo ed alla realizzazione degli obiettivi aziendali.
È responsabile del corretto utilizzo delle risorse (tecniche ed
economiche) assegnate, svolgendo i propri compiti in un ’ottica di
integrazione con le altre funzioni/processi aziendali e di miglioramento
tecnico-organizzativo anche grazie a capacità di problem setting/solving e
di innovazione.
Competenze professionali generali
Conoscere il mercato di riferimento dell’Azienda e dei suoi prodotti e
ALLEGATI
156
servizi. Conoscere il contesto aziendale e della sua struttura organizzativa.
Conoscere la collocazione della propria attività nell’ambito dell’impresa e
sapersi rapportare alle altre aree organizzative, conoscere i regolamenti e
le procedure aziendali.
Conoscere e saper applicare le basi tecniche e/o scientifiche della
specifica professionalità.
Acquisire tecniche di lavoro di gruppo e di comunicazione efficace ed
efficiente e nozioni di comportamenti organizzativi.
Conoscere gli elementi fondamentali delle norme di legge, contrattuali e
aziendali del rapporto di lavoro.
Conoscere gli elementi fondamentali delle norme di legge di tutela dei dati
personali (Legge sulla privacy).
Conoscere le fondamentali norme di legge e contrattuali in materia di
sicurezza, salute e ambiente, sapere applicare le previste misure di
sicurezza e tutela ambientale e saper utilizzare i dispositivi di protezione
individuale; conoscere nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla
protezione dagli incendi.
Conoscere e utilizzare i sistemi informativi e del software applicativo, in
relazione alle esigenze del servizio.
Conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Conoscenze e capacità tecnico-professionali del ruolo
Conoscere le caratteristiche del settore/comparto di appartenenza e dei
principali processi, tecnologie, prodotti/servizi aziendali e possedere una
visione “sistemica” che permetta di individuare i collegamenti tra i diversi
sub-settori merceologici in una logica di filiera (comparto aziendale).
Conoscere gli strumenti, le tecniche e le metodologie necessari per
sviluppare progetti di miglioramento organizzativo della
funzione/processo, in coerenza con gli obiettivi aziendali, ovvero
realizzare un’analisi organizzativa della struttura e dei processi dell’area
di competenza.
Identificare e sviluppare aree di intervento nuove ed individuare le migliori
modalità di gestione dei processi di competenza.
Pianificare azioni di miglioramento rispetto alle esigenze rilevate.
Tenere sotto controllo lo stato di av anzamento dei progetti e programmi di
sviluppo organizzativo.
Conoscere i processi, le procedure ed i documenti che competono alla
funzione/ processo (processi interni) ovvero:
Conoscere le procedure interne per la gestione economico-finanziaria, la
gestione dei rapporti con le altre funzioni/processi, servizi, uffici, enti
produttivi. Conoscere le procedure previste dal sistema qualità.
Conoscere il sistema gestionale aziendale.
Conoscere il perimetro funzionale ed operativo della funzione
“amministrazione”. Conoscere organizzazione e funzioni degli enti ed uffici
esterni con cui si rapporta l’Azienda, quali amministrazione finanziaria,
banche, revisori e sindaci, ecc.
Conoscere i criteri generali che guidano l’interpretazione e la lettura del
bilancio d’esercizio.
Conoscere i principali indici di redditività, finanziari e patrimoniali.
Essere in grado di leggere i dati di bilancio per poter valutare i risultati
ALLEGATI
157
conseguiti dalla propria Azienda.
Essere in grado di utilizzare gli strumenti previsti dal sistema gestionale
aziendale per le registrazioni delle operazioni e dei fatti contabili.
Essere in grado di effettuare le rilevazioni di operazioni complesse.
Conoscere ed applicare i criteri di valutazione per le operazioni di chiusura
dei conti e redazione del bilancio.
Possedere padronanza completa delle logiche e dei meccanismi operativi
di redazione del bilancio d’esercizio.
Essere in grado effettuare verifiche mirate in ambito contabile, fiscale e
dichiarativo. Essere in grado di analizzare il contenuto dei principali
documenti allegati al bilancio previsti dalla normativa.
Essere in grado di elaborare i dati informativi del bilancio per la
redazione di report significativi.
Essere in grado di impostare un piano di contabilità industriale (piano dei
conti, piano dei centri, dei prodotti).
Conoscere le principali configurazioni di costo e capacità di utilizzo a fini
gestionali.
Conoscere ed essere in grado di utilizzare le metodologie di controllo
gestionale, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista
amministrativo.
Conoscere ed essere in grado di utilizzare le metodologie di base per
impostare correttamente e/o migliorare le procedure di elaborazione del
budget.
Essere in grado di realizzare l’aggregazione dei dati, la consuntivazione e
la costruzione di report significativi.
Essere in grado di interpretare i possibili scostamenti che possono
verificarsi tra l’atteso e il conseguito e individuare le opportune azioni
correttive.
Essere in grado di utilizzare software applicativi e tools informatici e
telematici a supporto delle attività gestite.
Figura di riferimento: ADDETTO/T ECNICO SISTEMI INFORMATICI E
TELEMATICI
Area di attività : l’addetto è in grado di eseguire operazioni di data
entry sui sistemi informatici gestionali, effettuare l’analisi dei processi
organizzativi aziendali e delle relative attività, per elaborare, anche con il
supporto di specialisti esterni, procedure per la gestione dei sistemi
informativi aziendali; è in grado sviluppare programmi e di realizzarne la
manutenzione e personalizzazione utilizzando, anche in modo integrato,
gli strumenti informatici e telematici aziendali e attraverso la conoscenza
dei linguaggi di programmazione necessari; fornisce un supporto operativo
agli utenti degli strumenti hardware e software in dotazione, intervenendo,
in caso di anomalie, per il ripristino della funzionalità.
Competenze professionali generali
Conoscere il mercato di riferimento dell’Azienda e dei suoi prodotti e
servizi. Conoscere il contesto aziendale e della sua struttura organizzativa.
Conoscere la collocazione della propria attività nell’ambito dell’impresa e
ALLEGATI
158
sapersi rapportare alle altre aree organizzative, conoscere i regolamenti e
le procedure aziendali.
Conoscere e saper applicare le basi tecniche e/o scientifiche della
specifica professionalità.
Acquisire tecniche di lavoro di gruppo e di comunicazione efficace ed
efficiente e nozioni di comportamenti organizzativi.
Conoscere gli elementi fondamentali delle norme di legge, contrattuali e
aziendali del rapporto di lavoro.
Conoscere gli elementi fondamentali delle norme di legge di tutela dei dati
personali (Legge sulla privacy).
Conoscere le fondamentali norme di legge e contrattuali in materia di
sicurezza, salute e ambiente, sapere applicare le previste misure di
sicurezza e tutela ambientale e saper utilizzare i dispositivi di protezione
individuale; conoscere nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla
protezione dagli incendi.
Conoscere e utilizzare i sistemi informativi e del software applicativo, in
relazione alle esigenze del servizio.
Conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Conoscenze e capacità tecnico-professionali del ruolo
Conoscere il ruolo della propria sezione di lavoro all’interno del processo
di riferimento, le procedure previste dal Sistema di Qualità Aziendale.
Conoscere il concetto di organizzazione e pianificazione del lavoro e degli
elementi di base per l’analisi di un flusso di lavoro.
Conoscere le metodiche e saper utilizzare gli strumenti per la creazione,
disegno ed analisi dei processi aziendali che prevedono il ricorso a
tecnologie informatiche.
Conoscere le metodologie di rilevazione dei fabbisogni informativi.
Conoscere ed utilizzare le metodologie e le tecniche di
rappresentazione dei processi a contenuto informatico.
Essere in grado di utilizzare i tools informatici a supporto delle metodologie
e tecniche di analisi.
Eseguire operazioni di caricamento dei dati sui sistemi informatici
aziendali. Conoscere gli strumenti hardware per progettare architetture
informatiche di rete. Essere in grado di utilizzare i linguaggi di
programmazione per realizzare, modificare e personalizzare programmi.
Saper promuovere i collegamenti tecnici e/o gestionali di tipo operativi
o informativi tra le sezioni di lavoro e/o i reparti e/o uffici.
Saper coordinare tecnicamente un gruppo di lavoratori della propria
sezione di lavoro e/o reparto.
Figura di riferimento: ADDETTO/TECNICO DEI SERVIZI DI RETE
Area di attività: l’addetto si occupa di progettazione, sviluppo e collaudo
di nuove soluzioni software ed hardware nell’ambito delle reti; inoltre,
svolge attività di supporto per una ottimale gestione e manutenzione delle
reti.
Competenze professionali generali
Conoscere il mercato di riferimento dell’Azienda e dei suoi prodotti e
servizi. Conoscere il contesto aziendale e della sua struttura organizzativa.
ALLEGATI
159
Conoscere la collocazione della propria attività nell’ambito dell’impresa e
sapersi rapportare alle altre aree organizzative, conoscere i regolamenti e
le procedure aziendali.
Conoscere e saper applicare le basi tecniche e/o scientifiche della
specifica professionalità.
Acquisire tecniche di lavoro di gruppo e di comunicazione efficace ed
efficiente e nozioni di comportamenti organizzativi.
Conoscere gli elementi fondamentali delle norme di legge, contrattuali e
aziendali del rapporto di lavoro.
Conoscere gli elementi fondamentali delle norme di legge di tutela dei dati
personali (Legge sulla privacy).
Conoscere le fondamentali norme di legge e contrattuali in materia di
sicurezza, salute e ambiente, sapere applicare le previste misure di
sicurezza e tutela ambientale e saper utilizzare i dispositivi di protezione
individuale; conoscere nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla
protezione dagli incendi.
Conoscere e utilizzare i sistemi informativi e del software applicativo, in
relazione alle esigenze del servizio.
Conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Conoscenze e capacità tecnico-professionali del ruolo
Conoscere il ruolo della propria sezione di lavoro all’interno del processo
di riferimento, le procedure previste dal Sistema di Qualità Aziendale.
Conoscere il concetto di organizzazione e pianificazione del lavoro e
degli elementi di base per l’analisi di un flusso di lavoro.
Conoscere l’architettura e l’infrastruttura di rete.
Conoscere le principali metodologie e linguaggi di programmazione.
Conoscere le caratteristiche ed il funzionamento di prodotti, servizi ed
applicazioni di rete.
Saper elaborare il progetto tecnico dell’architettura di rete. Saper
progettare ed attivare nuovi e più avanzati servizi di rete.
Saper configurare, installare ed aggiornare i componenti hardware e
software della rete.
Saper utilizzare la metodologia di verifica di prodotti e soluzioni della rete.
Saper rilevare le incompatibilità tra sistemi configurati e/o installati.
Saper utilizzare la metodologia e gli strumenti e per verificare il buon
funzionamento della rete.
Saper risolvere le cause di malfunzionamento e anomalie del sistema.
Saper promuovere i collegamenti tecnici e/o gestionali di tipo operativi
o informativi tra le sezioni di lavoro e/o i reparti e/o uffici.
Figura di riferimento: TECNICO AREA ELABORAZIONE DATI
Area di attività: il tecnico area elaborazione dati, sulla base delle
conoscenze tecnico/specialistiche in possesso e delle capacità richieste
per una corretta copertura del ruolo, è in grado di gestire le attività tecnico-
professionali di competenza; grazie alla conoscenza dei processi
organizzativi primari e di supporto e delle relative attività, nonché della
padronanza degli strumenti, linguaggi, software dell’information e
communication technology, contribuisce allo sviluppo ed alla realizzazione
ALLEGATI
160
degli obiettivi aziendali. È responsabile del corretto utilizzo delle risorse
(tecniche ed economiche) assegnate, svolgendo i propri compiti in un
ottica di integrazione con le altre funzioni/processi
Aziendali e di miglioramento tecnico-organizzativo anche grazie a capacità
di problem setting/solving e di innovazione.
Competenze professionali generali
Conoscere il mercato di riferimento dell’Azienda e dei suoi prodotti e
servizi. Conoscere il contesto aziendale e della sua struttura organizzativa.
Conoscere la collocazione della propria attività nell’ambito dell’impresa e
sapersi rapportare alle altre aree organizzative, conoscere i regolamenti e
le procedure aziendali.
Conoscere e saper applicare le basi tecniche e/o scientifiche della
specifica professionalità.
Acquisire tecniche di lavoro di gruppo e di comunicazione efficace ed
efficiente e nozioni di comportamenti organizzativi.
Conoscere gli elementi fondamentali delle norme di legge, contrattuali e
aziendali del rapporto di lavoro.
Conoscere gli elementi fondamentali delle norme di legge di tutela dei dati
personali (Legge sulla privacy).
Conoscere le fondamentali norme di legge e contrattuali in materia di
sicurezza, salute e ambiente, sapere applicare le previste misure di
sicurezza e tutela ambientale e saper utilizzare i dispositivi di protezione
individuale; conoscere nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla
protezione dagli incendi.
Conoscere e utilizzare i sistemi informativi e del software applicativo, in
relazione alle esigenze del servizio.
Conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Conoscenze e capacità tecnico-professionali del ruolo
Conoscere le caratteristiche del settore/comparto di appartenenza e dei
principali processi, tecnologie, prodotti/servizi aziendali e possedere una
visione “sistemica” che permetta di individuare i collegamenti tra i diversi
sub-settori merceologici in una logica di filiera (comparto aziendale).
Conoscere gli strumenti, le tecniche e le metodologie necessari per
sviluppare progetti di miglioramento organizzativo della
funzione/processo, in coerenza con gli obiettivi aziendali (sviluppo
organizzativo).
Realizzare un’analisi organizzativa della struttura e dei processi dell’area
di competenza.
Identificare e sviluppare aree di intervento nuove ed individuare le migliori
modalità di gestione dei processi di competenza.
Pianificare azioni di miglioramento rispetto alle esigenze rilevate.
Tenere sotto controllo lo stato di avanzamento dei progetti e programmi di
sviluppo organizzativo.
Conoscere i processi, le procedure ed i documenti che competono alla
funzione/ processo (processi interni).
Conoscere le procedure interne per la gestione economico-finanziaria, la
gestione dei rapporti con le altre funzioni/processi, servizi, uffici, enti
produttivi. Conoscere le procedure previste dal sistema qualità.
Conoscere il sistema gestionale aziendale.
ALLEGATI
161
Conoscere il concetto di organizzazione e pianificazione del lavoro e degli
elementi di base per l’analisi di un flusso di lavoro.
Conoscere le metodiche e saper utilizzare gli strumenti per la creazione,
disegno ed analisi dei processi aziendali che prevedono il ricorso a
tecnologie informatiche.
Conoscere le metodologie di rilevazione dei fabbisogni informativi.
Conoscere ed utilizzare le metodologie e le tecniche di rappresentazione
dei processi a contenuto informatico.
Essere in grado di utilizzare i tools informatici a supporto delle metodologie
e tecniche di analisi.
Figura di riferimento: TECNICO/ADDETTO GESTIONE E
AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE
Area di attività: il tecnico area gestione e amministrazione del personale,
sulla base delle conoscenze tecnico/specialistiche in possesso e delle
capacità richieste per una corretta copertura del ruolo, è in grado di gestire
le attività tecnico-professionali di competenza; grazie alla conoscenza del
diritto del lavoro e del CCNL di riferimento, della padronanza degli aspetti
giuridici, amministrativi e fiscali che regolano il rapporto di lavoro, e degli
strumenti, metodi e tecniche per la pianificazione, programmazione e
controllo finanziario, contribuisce allo sviluppo ed alla realizzazione degli
obiettivi aziendali. È responsabile del corretto utilizzo delle risorse
(tecniche ed economiche) assegnate, svolgendo i propri compiti in
un’ottica di integrazione con le altre funzioni/processi aziendali e di
miglioramento tecnico-organizzativo anche grazie a capacità di problem
setting/solving e di innovazione.
Competenze professionali generali
Conoscere il mercato di riferimento dell’Azienda e dei suoi prodotti e
servizi. Conoscere il contesto aziendale e della sua struttura organizzativa.
Conoscere la collocazione della propria attività nell’ambito dell’impresa e
sapersi rapportare alle altre aree organizzative, conoscere i regolamenti e
le procedure aziendali.
Conoscere e saper applicare le basi tecniche e/o scientifiche della
specifica professionalità.
Acquisire tecniche di lavoro di gruppo e di comunicazione efficace ed
efficiente e nozioni di comportamenti organizzativi.
Conoscere gli elementi fondamentali delle norme di legge, contrattuali e
aziendali del rapporto di lavoro.
Conoscere gli elementi fondamentali delle norme di legge di tutela dei dati
personali (Legge sulla privacy).
Conoscere le fondamentali norme di legge e contrattuali in materia di
sicurezza, salute e ambiente, sapere applicare le previste misure di
sicurezza e tutela ambientale e saper utilizzare i dispositivi di protezione
individuale; conoscere nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla
protezione dagli incendi.
Conoscere e utilizzare i sistemi informativi e del software applicativo, in
relazione alle esigenze del servizio.
ALLEGATI
162
Conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Conoscenze e capacità tecnico-professionali del ruolo
Acquisire una significativa conoscenza della struttura e dell’organizzazione
aziendale.
Conoscere le caratteristiche del settore/comparto di appartenenza e dei
principali processi, tecnologie, prodotti/servizi aziendali e possedere una
visione “sistemica” che permetta di individuare i collegamenti tra i diversi
sub-settori merceologici in una logica di filiera (comparto aziendale).
Conoscere gli strumenti, le tecniche e le metodologie necessari per
sviluppare progetti di miglioramento organizzativo della
funzione/processo, in coerenza con gli obiettivi aziendali (sviluppo
organizzativo).
Realizzare un’analisi organizzativa della struttura e dei processi dell’area
di competenza.
Identificare e sviluppare aree di intervento nuove ed individuare le migliori
modalità di gestione dei processi di competenza.
Pianificare azioni di miglioramento rispetto alle esigenze rilevate.
Tenere sotto controllo lo stato di avanzamento dei progetti e programmi di
sviluppo organizzativo.
Conoscere i processi, le procedure ed i documenti che competono alla
funzione/ processo (processi interni).
Conoscere le procedure interne per la gestione economico-finanziaria, la
gestione dei rapporti con le altre funzioni/processi, servizi, uffici, enti
produttivi. Conoscere le procedure previste dal sistema qualità.
Conoscere il sistema gestionale aziendale.
Conoscere il perimetro funzionale ed operativo della funzione personale.
Conoscere i processi “caratteristici” della funzione “personale” e le
interazioni con le altre funzioni aziendali.
Conoscere i principi e le tecniche di tutela della privacy.
Conoscere gli specifici approfondimenti sulla applicazione di alcune
disposizioni che riguardano l’amministrazione del personale, focalizzando
l’analisi sulle novità introdotte dalle disposizioni di legge in materia.
Conoscere le tematiche inerenti la costituzione, gestione ed estinzione del
rapporto, in particolare, per quanto attiene il profilo giuslavoristico.
Conoscere le norme legislative in materia di diritto del lavoro e delle norme
contrattuali collettive e degli eventuali contratti aziendali.
Conoscere gli adempimenti amministrativi previdenziali e fiscali relativi a
tutte le fasi del rapporto di lavoro dall’instaurazione alla risoluzione.
Seguire ed espletare le operazioni relative alla amministrazione del
personale, elaborando/verificando dati relativi a: conteggi
presenze/assenze, buoni pasto, rimborsi trasferte, contributi
previdenziali/assicurativi, calcolo liquidazioni.
Essere in grado di applicare le modalità di calcolo degli elementi
retributivi contributivi e fiscali per la predisposizione del libro unico del
lavoro e la compilazione della modulistica previdenziale e fiscale.
Fornire chiarimenti sulle risultanze dello stipendio e contribuire al
perfezionamento del sistema di elaborazione.
Curare la raccolta delle informazioni statistiche relative
all’amministrazione del personale.
ALLEGATI
163
Collaborare con il responsabile alla elaborazione dei dati preventivi,
consuntivi e statistici sul costo del lavoro.
Curare tutti gli aspetti contrattuali e burocratici legati alla
amministrazione del personale.
Conoscere organizzazione e funzioni degli enti ed uffici esterni con cui si
rapporta l’Azienda, quali ad esempio gli enti previdenziali e assicurativi, ecc.
Acquisire nozioni sulla conduzione delle trattative sindacali.
Seguire l’evoluzione della legislazione, dei contratti collettivi, accordi
sindacali, promuovendo l’impostazione e l’applicazione di nuove
procedure.
Essere in grado di utilizzare gli strumenti operativi per l’attività di
amministrazione del personale.
Conoscere le logiche dei sistemi di pianificazione e gestione delle risorse
umane. Conoscere gli elementi fondamentali relativi alla progettazione di
una struttura organizzativa.
Conoscere gli strumenti e le metodologie per il reclutamento e la selezione
del personale.
Conoscere gli strumenti e le metodologie per la valutazione del personale.
Conoscere gli strumenti e le metodologie relative ai processi di formazione
e sviluppo del personale.
Elaborare i piani retributivi e i sistemi incentivanti per il personale.
Essere in grado di utilizzare software applicativi e tools informatici e
telematici a supporto delle attività gestite.
Essere in grado di individuare soluzioni innovative e a promuovere nuove
modalità nel risolvere i problemi creando nella proprio ambito di riferimento
le condizioni perché ci possa essere innovazione.
Figura di riferimento: TECNICO AREA COMMERCIALE-AREA MANAGER
ITALIA / ESTERO –KEY ACCOUNT
Area di attività: Il Tecnico Area Commerciale/ Key Account, sulla base
delle conoscenze tecnico/specialistiche in possesso e delle capacità
richieste per una corretta copertura del ruolo, è in grado di gestire le
attività tecnico professionali della funzione commerciale, cura la relazione
con il mercato italiano e/o estero e la clientela per l’analisi delle esigenze
e dei bisogni, promuove l’offerta aziendale e predispone soluzioni tecniche
e proposte economiche.
È responsabile del corretto utilizzo delle risorse (tecniche ed economiche)
assegnate, svolgendo i propri compiti in un’ottica di integrazione con le
altre funzioni/ processi aziendali e di miglioramento tecnico-organizzativo
anche grazie a capacità di problem setting/solving e di innovazione.
Competenze professionali generali
Conoscere il mercato di riferimento dell’Azienda e dei suoi prodotti e
servizi. Conoscere il contesto aziendale e della sua struttura organizzativa.
Conoscere la collocazione della propria attività nell’ambito dell’impresa e
sapersi rapportare alle altre aree organizzative, conoscere i regolamenti e
le procedure aziendali.
Conoscere e saper applicare le basi tecniche e/o scientifiche della
specifica professionalità.
ALLEGATI
164
Acquisire tecniche di lavoro di gruppo e di comunicazione efficace ed
efficiente e nozioni di comportamenti organizzativi.
Conoscere gli elementi fondamentali delle norme di legge, contrattuali e
aziendali del rapporto di lavoro.
Conoscere gli elementi fondamentali delle norme di legge di tutela dei dati
personali (Legge sulla privacy).
Conoscere le fondamentali norme di legge e contrattuali in materia di
sicurezza, salute e ambiente, sapere applicare le previste misure di
sicurezza e tutela ambientale e saper utilizzare i dispositivi di protezione
individuale; conoscere nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla
protezione dagli incendi.
Conoscere e utilizzare i sistemi informativi e del software applicativo, in
relazione alle esigenze del servizio.
Conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Conoscenze e capacità tecnico-professionali del ruolo
Conoscere le caratteristiche del settore/mercato di appartenenza, dei
diversi canali distributivi e dei principali competitors.
Conoscere gli strumenti, le tecniche e le metodologie necessari per
sviluppare progetti di miglioramento organizzativo della
funzione/processo, in coerenza con gli obiettivi aziendali (sviluppo
organizzativo).
Realizzare un’analisi organizzativa della struttura e dei processi dell’area
di competenza.
Identificare e sviluppare aree di intervento nuove ed individuare le migliori
modalità di gestione dei processi di competenza.
Pianificare azioni di miglioramento rispetto alle esigenze rilevate.
Tenere sotto controllo lo stato di avanzamento dei progetti e programmi di
sviluppo organizzativo.
Conoscere i processi, le procedure ed i documenti che competono alla
funzione/ processo (processi interni).
Conoscere le procedure interne per la gestione economico-finanziaria, la
gestione dei rapporti con le altre funzioni/processi, servizi, uffici, enti
produttivi. Conoscere le procedure previste dal sistema qualità.
Conoscere il sistema gestionale aziendale.
Conoscere il perimetro funzionale ed operativo della funzione
“commerciale”. Conoscere le logiche dei sistemi di pianificazione e
programmazione commerciale. Conoscere i processi “caratteristici” della
funzione “commerciale” e le interazioni con le altre funzioni aziendali.
Conoscere fluentemente la lingua inglese e conoscere adeguatamente
almeno un’altra lingua straniera.
Conoscere le logiche dell’orientamento al mercato ed applicare gli
strumenti del marketing.
Acquisire un’approfondita conoscenza dei prodotti dell’Azienda e saperne
rappresentare l’offerta tenendo conto del target di riferimento, della
categoria di prodotto, dei contenuti ludici ed educativi, delle caratteristiche
tecniche e di qualità. Essere in grado di predisporre soluzioni tecniche e
proposte economiche. Essere in grado di identificare le fasi in cui si
articola il processo di vendita (dalla prospezione al post-vendita).
Conoscere e padroneggiare gli strumenti e le metodologie principali per la
ALLEGATI
165
gestione dell’attività di vendita dal punto di vista dell’organizzazione
dell’attività. Organizzare e gestire la rete di vendita acquisendo
approfondite conoscenze in merito ai vari aspetti del contratto di agenzia.
Conoscere i principi dell’orientamento al cliente.
Definire le strategie tese ad aumentare la penetrazione nel mercato di
riferimento o di nuovi mercati di sbocco.
Studiare il mercato di riferimento, esaminare, controllare e confrontare
le informazioni raccolte.
Gestire trattamento ed elaborazione dei dati grezzi per la definizione di
una strategia di vendita.
Conoscere gli strumenti finanziari e assicurativi e le procedure aziendali
per l’affidamento dei clienti e il recupero del credito.
Predisporre il budget aziendale delle vendite.
Predisporre servizi di assistenza postvendita tesi alla fidelizzazione del
cliente. Conoscere i principi e gli elementi di base della relazione
interpersonale e della comunicazione efficace (verbale e non verbale).
Essere in grado di gestire le criticità dell’agire comunicativo.
Applicare i metodi e le tecniche per la negoziazione e la gestione delle
obiezioni. Conoscere e saper utilizzare gli strumenti necessari alla
predisposizione e alla verifica dei risultati raggiunti dalla propria attività.
Gestione di viaggi per la relazione e la negoziazione con la clientela di
particolare importanza a livello nazionale e internazionale per la vendita di
prodotti, piani di assistenza al punto vendita e accordi di merchandising.
Essere responsabile del raggiungimento degli obiettivi di volume e
fatturato per clienti/aree di propria competenza.
Essere in grado di finalizzare la vendita contattando i responsabili dei
servizi acquisti, marketing e logistica del cliente.
Essere in grado di catturare l’attenzione dell’interlocutore attraverso una
comunicazione chiara, sintetica ed esaustiva, mostrando interesse verso il
confronto e l’ascolto attivo delle opinioni altrui al fine di favorire e sviluppare le
relazioni interpersonali. Essere in grado di individuare e risolvere i problemi
analizzandoli e giungendo rapidamente alla proposta di soluzioni efficaci e
coerenti, mantenendo una visione integrata di tutte le variabili presenti (ad
esempio economiche, aziendali, umane, tecniche e di contesto).
Essere in grado di individuare soluzioni innovative e a promuovere nuove
modalità nel risolvere i problemi creando nel proprio ambito di riferimento
le condizioni perché ci possa essere innovazione.
Conoscere i processi “caratteristici” della funzione “commerciale” e le
interazioni con le altre funzioni aziendali.
Figura di riferimento: ADDETTO AREA COMMERCIALE – IMPIEGATO
UFFICIO VENDITE ITALIA/ESTERO
Area di attività: l’addetto è in grado di operare nel settore commerciale
dell’Azienda, eseguendo, anche tramite l’ausilio di supporti informatici tutte
le attività di back-office. Per la sua capacità di applicare procedure
tecniche formalizzate e consuetudinarie, di elaborare e personalizzare
procedure ad hoc è in grado di eseguire tutte quelle attività che regolano la
rilevazione, esecuzione e controllo di ordini dalla clientela. Avrà una
ALLEGATI
166
formazione polivalente e trasversale che gli consentirà di comprendere le
dinamiche di funzionamento dell’Azienda e dei suoi singoli reparti o settori.
È responsabile del corretto utilizzo delle risorse (tecniche ed economiche)
assegnate, svolgendo i propri compiti in un ’ottica di integrazione con le
altre funzioni/processi aziendali e di miglioramento tecnico- organizzativo
anche grazie a capacità di problem setting/solving e di innovazione.
Competenze professionali generali
Conoscere il mercato di riferimento dell’Azienda e dei suoi prodotti e
servizi. Conoscere il contesto aziendale e della sua struttura organizzativa.
Conoscere la collocazione della propria attività nell’ambito dell’impresa e
sapersi rapportare alle altre aree organizzative, conoscere i regolamenti e
le procedure aziendali.
Conoscere e saper applicare le basi tecniche e/o scientifiche della
specifica professionalità.
Acquisire tecniche di lavoro di gruppo e di comunicazione efficace ed
efficiente e nozioni di comportamenti organizzativi.
Conoscere gli elementi fondamentali delle norme di legge, contrattuali e
aziendali del rapporto di lavoro.
Conoscere gli elementi fondamentali delle norme di legge di tutela dei dati
personali (Legge sulla privacy).
Conoscere le fondamentali norme di legge e contrattuali in materia di
sicurezza, salute e ambiente, sapere applicare le previste misure di
sicurezza e tutela ambientale e saper utilizzare i dispositivi di protezione
individuale; conoscere nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla
protezione dagli incendi.
Conoscere e utilizzare i sistemi informativi e del software applicativo, in
relazione alle esigenze del servizio.
Conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Conoscenze e capacità tecnico-professionali del ruolo
Conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro
nell’impresa. Conoscere la rete commerciale e distributiva dell’Azienda.
Conoscere le procedure relative alla gestione dei rapporti con la
clientela in merito a termini di consegna, prezzi, modifiche agli ordini, ecc.
Conoscere l’organizzazione e programmazione della logistica aziendale.
Conoscere le tipologie di spedizione e trasporto delle merci.
Gestire i flussi informativi delle merci.
Mantenere i contatti con i clienti nell’ambito di una politica di vendita già
predefinita.
Prendere accordi con il cliente per date e punti di consegna nonché per
particolari esigenze logistiche coordinandosi con le competenti funzioni
aziendali per il rispetto delle modalità di consegna.
Gestire l’intero processo degli ordini clienti verificando il rispetto delle
condizioni di vendita.
Contribuire alla definizione di modalità di miglioramento del servizio al
cliente. Preparare le bollette doganali e le relative documentazioni
valutarie e statistiche, effettuando anche i conteggi degli importi.
Controllare e correggere i documenti accessori della pratica.
Tenere i contatti con banche, spedizionieri, stabilimento per l’evasione
degli ordini.
ALLEGATI
167
Acquisire una cultura socio-economica e giuridica di base che, insieme
alle basilari conoscenze di informatica, di tecnica commerciale, del
sistema fiscale relativo alle imposte sui consumi e dell’inglese
commerciale, gli consentirà di gestire con sicurezza la propria attività.
Utilizzare il PC e i software applicativi, con particolare riferimento a quelli
di elaborazione testi, ai fogli elettronici e all‘utilizzo di internet e della posta
elettronica. Classificare e archiviare documenti di vendita.
Saper “leggere” le risultanze di un inventario (esempio, un inventario di
magazzino, ecc.).
Essere in grado di interpretare un testo di legge o di un contratto.
Essere in grado di sostenere un contatto di vendita e concluderlo
positivamente. Essere riservati, precisi, pratici e possedere la capacità di
organizzare il proprio lavoro e quello degli altri e gestire al meglio il tempo
a disposizione.
Relazionarsi in modo professionale con il proprio datore di lavoro, con i
suoi superiori, con i colleghi e con la clientela.
Verificare la correttezza del proprio agire con la possibilità di correggere gli
eventuali errori.
Figura di riferimento: ADDETTO TECNICO AREA MARKETING
Area di attività: il tecnico area marketing, sulla base delle conoscenze
tecnico/ specialistiche in possesso e delle capacità richieste per una
corretta copertura del ruolo, è in grado di gestire le attività tecnico-
professionali di competenza; grazie alla padronanza degli strumenti metodi
e tecniche per il marketing strategico ed operativo e delle funzioni del
marketing, contribuisce allo sviluppo ed alla realizzazione degli obiettivi
aziendali.
È responsabile del corretto utilizzo delle risorse (tecniche ed economiche)
assegnate, svolgendo i propri compiti in un ’ottica di Integrazione con le
altre funzioni/processi aziendali e di miglioramento tecnico-organizzativo
anche grazie a capacità di problem setting/solving e di innovazione.
Competenze professionali generali
Conoscere il mercato di riferimento dell’Azienda e dei suoi prodotti e
servizi. Conoscere il contesto aziendale e della sua struttura organizzativa.
Conoscere la collocazione della propria attività nell’ambito dell’impresa e
sapersi rapportare alle altre aree organizzative, conoscere i regolamenti e
le procedure aziendali.
Conoscere e saper applicare le basi tecniche e/o scientifiche della
specifica professionalità.
Acquisire tecniche di lavoro di gruppo e di comunicazione efficace ed
efficiente e nozioni di comportamenti organizzativi.
Conoscere gli elementi fondamentali delle norme di legge, contrattuali e
aziendali del rapporto di lavoro.
Conoscere gli elementi fondamentali delle norme di legge di tutela dei dati
personali (Legge sulla privacy).
Conoscere le fondamentali norme di legge e contrattuali in materia di
sicurezza, salute e ambiente, sapere applicare le previste misure di
sicurezza e tutela ambientale e saper utilizzare i dispositivi di protezione
ALLEGATI
168
individuale; conoscere nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla
protezione dagli incendi.
Conoscere e utilizzare i sistemi informativi e del software applicativo, in
relazione alle esigenze del servizio.
Conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Conoscenze e capacità tecnico- professionali del ruolo
Conoscere le caratteristiche del settore/mercato di appartenenza, dei
diversi canali distributivi e dei principali competitors.
Conoscere gli strumenti, le tecniche e le metodologie necessari per
sviluppare progetti di miglioramento organizzativo della
funzione/processo, in coerenza con gli obiettivi aziendali (sviluppo
organizzativo).
Realizzare un’analisi organizzativa della struttura e dei processi dell’area
di competenza.
Identificare e sviluppare aree di intervento nuove ed individuare le
migliori modalità di gestione dei processi di competenza.
Pianificare azioni di miglioramento rispetto alle esigenze rilevate.
Tenere sotto controllo lo stato di avanzamento dei progetti e programmi di
sviluppo organizzativo.
Conoscere i processi, le procedure ed i documenti che competono alla
funzione/ processo (processi interni).
Conoscere le procedure interne per la gestione economico-finanziaria, la
gestione dei rapporti con le altre funzioni/processi, servizi, uffici, enti
produttivi.
Conoscere le procedure previste dal sistema qualità. Conoscere il sistema
gestionale aziendale.
Conoscere il perimetro funzionale ed operativo della funzione “marketing”.
Conoscere le logiche dei sistemi di pianificazione e programmazione
commerciale.
Conoscere i processi “caratteristici” della funzione “marketing” e le
interazioni con le altre funzioni aziendali.
Acquisire un’approfondita conoscenza dei prodotti dell’Azienda e saperne
valutare l’impatto sul mercato in base al target di età, alla categoria di
prodotto, ai contenuti ludici ed educativi, alle caratteristiche tecniche e di
qualità.
Conoscere il mondo del bambino, saperne interpretare i gusti, analizzare i
trend e i fenomeni di mercato.
Conoscere i principali licenziatari che operano nel mercato internazionale
del giocattolo e saper analizzare e interpretare un contratto di royalties.
Conoscere e saper utilizzare le principali metodologie di analisi
quantitative e numeriche dei dati distributivi e di mercato disponibili e
fornire sistematicamente report alle funzioni interessate.
Acquisire tecniche per l’effettuazione di ricerche di mercato.
Realizzare iniziative di monitoraggio rivolte ai consumatori, organizzare e
gestire data base fornendo analisi e interpretazioni.
Conoscere le tecniche di comunicazione aziendale e supportare il
responsabile nei rapporti con le agenzie pubblicitarie e di pubbliche
relazioni, e seguirne le attività.
Conoscere e acquisire la capacità di utilizzo delle principali leve del
ALLEGATI
169
marketing mix: prodotto, prezzo, distribuzione e comunicazione.
Conoscere ed organizzare le attività di promozione aziendali: fiere;
organizzazione di eventi, pubblicazioni aziendali, sito Internet, social
network.
Conoscere ed organizzare, in base alle indicazioni delle direzioni vendite,
attività di trade-marketing e in-store promotions, provvedendo alla
formazione e addestramento dei promot ers, merchandisers e personale di
vendita.
Essere in grado di utilizzare software applicativi e tools informatici e
telematici a supporto delle attività gestite.
Figura di riferimento: TECNICO AREA RICERCA E SVILUPPO-PRODUCT
MANAGER
Area di attività: il product manager, sulla base delle conoscenze
tecnico/specialistiche in possesso e delle capacità richieste per una
corretta copertura del ruolo, è in grado di gestire le attività tecnico-
professionali di competenza; grazie alla padronanza degli strumenti,
metodi e tecniche per l’ideazione, la progettazione e lo sviluppo dei
prodotti, contribuisce alla crescita ed alla realizzazione degli obiettivi
aziendali.
Spinto da una forte passione per il mondo del bambino, è responsabile
dello sviluppo dei nuovi prodotti delle linee di sua competenza nel rispetto
degli standard e dei tempi stabiliti dal Comitato Prodotto e in conformità
con le norme vigenti.
Competenze professionali generali
Conoscere il mercato di riferimento dell’Azienda e dei suoi prodotti e
servizi.
Conoscere il contesto aziendale e della sua struttura organizzativa.
Conoscere la collocazione della propria attività nell’ambito dell’impresa e
sapersi rapportare alle altre aree organizzative, conoscere i regolamenti e
le procedure aziendali.
Conoscere e saper applicare le basi tecniche e/o scientifiche della
specifica professionalità.
Acquisire tecniche di lavoro di gruppo e di comunicazione efficace ed
efficiente e nozioni di comportamenti organizzativi.
Conoscere gli elementi fondamentali delle norme di legge, contrattuali e
aziendali del rapporto di lavoro.
Conoscere gli elementi fondamentali delle norme di legge di tutela dei dati
personali (Legge sulla privacy).
Conoscere le fondamentali norme di legge e contrattuali in materia di
sicurezza, salute e ambiente, sapere applicare le previste misure di
sicurezza e tutela ambientale e saper utilizzare i dispositivi di protezione
individuale; conoscere nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla
protezione dagli incendi.
Conoscere e utilizzare i sistemi informativi e del software applicativo, in
relazione alle esigenze del servizio.
Conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
ALLEGATI
170
Conoscenze e capacità tecnico-professionali del ruolo
Conoscere le caratteristiche del settore/mercato di appartenenza, dei
diversi canali distributivi e dei principali competitors.
Conoscere gli strumenti, le tecniche e le metodologie necessari per
sviluppare progetti di miglioramento organizzativo della
funzione/processo, in coerenza con gli obiettivi aziendali (sviluppo
organizzativo).
Realizzare un’analisi organizzativa della struttura e dei processi dell’area
di competenza.
Identificare e sviluppare aree di intervento nuove ed individuare le migliori
modalità di gestione dei processi di competenza.
Pianificare azioni di miglioramento rispetto alle esigenze rilevate.
Tenere sotto controllo lo stato di avanzamento dei progetti e programmi di
sviluppo organizzativo.
Conoscere i processi, le procedure ed i documenti che competono alla
funzione/ processo (processi interni).
Conoscere le procedure interne per la gestione economico-finanziaria, la
gestione dei rapporti con le altre funzioni/processi, servizi, uffici, enti
produttivi.
Conoscere le procedure previste dal sistema qualità.
Conoscere il sistema gestionale aziendale.
Conoscere il perimetro funzionale ed operativo della funzione “ricerca e
sviluppo”.
Conoscere l’organizzazione ed i processi produttivi.
Acquisire conoscenza delle varie fasi di ricerca e sviluppo.
Conoscere le tecniche e gli strumenti (hardware e software) utilizzati
nell’area di competenza.
Relativamente alle tipologie di prodotto gestite, conoscere le gamme dei
competitors e i mercati in cui operano e aggiornarsi sulle evoluzioni e
innovazioni.
Acquisire un’approfondita conoscenza dei prodotti dell’Azienda e saperne
valutare l’impatto sul mercato in base al target di età, alla categoria di
prodotto, ai contenuti ludici ed educativi, alle caratteristiche tecniche e di
qualità.
Conoscere il mondo del bambino, saperne interpretare i gusti, analizzare i
trend e i fenomeni di mercato.
Conoscere i principali licenziatari che operano nel mercato internazionale
del giocattolo e saper analizzare e interpretare un contratto di royalties.
Rapportarsi con i licenziatari, per l’ottenimento delle approvazioni dei
nuovi prodotti, nel rispetto dei contratti stipulati e delle linee guida dei
singoli caratteri. Acquisire metodologie per l’ideazione, la progettazione e
lo sviluppo dei prodotti. Seguendo le linee guida dettate dal Comitato
Prodotto, essere responsabile delle proposte di progetti tesi sia alla
manutenzione della Linea che alla sua costante innovazione nel rispetto
dei costi obiettivi definiti.
Definire i progetti in tutte le loro specifiche (design tecnico, specifiche
software, definizione di costi variabili e di investimento), rispettando i costi
obiettivi definiti in Comitato Prodotto.
Gestire definizione, monitoraggio e rispetto dei timing di sviluppo nei vari
ALLEGATI
171
steps di approvazione.
Effettuare un costante coordinamento e/o monitoraggio dei fornitori
coinvolti, interni ed esterni e delle altre aree Aziendali coinvolte nei
processi (design, stampi, grafica, industrializzazione).
Definire le schede costi e distinte prodotto con l’area operation, nel rispetto
delle indicazioni produttive fornite dalla suddetta area.
Conoscere le procedure previste dal sistema qualità.
Garantire la conformità del prodotto alle normative Europee vigenti
secondo le direttive generali dettate dall’Azienda.
Aggiornarsi costantemente sull’evoluzione delle normative in materia di
qualità e sicurezza.
Gestire il rilascio e l’archiviazione informatica della certificazione di
conformità. Definire le specifiche di controllo qualità atte a garantire
l’integrità e congruità del prodotto con quanto espresso in fase di
progettazione.
Essere in grado di utilizzare software applicativi e tools informatici e
telematici a supporto delle attività gestite.
Figura di riferimento: GRAFICO
Area di attività: il tecnico delle arti grafiche assicura la realizzazione di
tutti gli aspetti grafici dei prodotti delle linee di competenza nel rispetto dei
tempi e degli standard aziendali. Durante il ciclo produttivo, sa
interfacciarsi con le diverse aree funzionali aziendali: ufficio tecnico, ufficio
acquisti, ufficio commerciale, ufficio di produzione.
Competenze professionali generali
Conoscere il mercato di riferimento dell’Azienda e dei suoi prodotti e
servizi.
Conoscere il contesto aziendale e della sua struttura organizzativa.
Conoscere la collocazione della propria attività nell’ambito dell’impresa e
sapersi rapportare alle altre aree organizzative, conoscere i regolamenti
e le procedure aziendali.
Conoscere e saper applicare le basi tecniche e/o scientifiche della
specifica professionalità.
Acquisire tecniche di lavoro di gruppo e di comunicazione efficace ed
efficiente e nozioni di comportamenti organizzativi.
Conoscere gli elementi fondamentali delle norme di legge, contrattuali e
aziendali del rapporto di lavoro.
Conoscere gli elementi fondamentali delle norme di legge di tutela dei
dati personali (Legge sulla privacy).
Conoscere le fondamentali norme di legge e contrattuali in materia di
sicurezza, salute e ambiente, sapere applicare le previste misure di
sicurezza e tutela ambientale e saper utilizzare i dispositivi di protezione
individuale; conoscere nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla
protezione dagli incendi.
Conoscere e utilizzare i sistemi informativi e del software applicativo, in
relazione alle esigenze del servizio.
Conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
ALLEGATI
172
Conoscenze e capacità tecnico-professionali del ruolo
Conoscere il ruolo della propria sezione di lavoro all’interno del processo
di riferimento, le procedure previste dal Sistema di Qualità Aziendale.
Conoscere il concetto di organizzazione e pianificazione del lavoro e degli
elementi di base per l’analisi e la gestione di un flusso di lavoro.
Conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro
nell’impresa. Acquisire approfondite conoscenze tecniche e metodologiche
sui prodotti dell’Azienda.
Utilizzare gli strumenti informatici e software necessari alla realizzazione
del proprio lavoro.
Conoscere materiali, processi, problemi, limiti e possibilità per le diverse
tecniche di produzione di stampati e affini.
Conoscere le principali regole estetiche della grafica.
Conoscere i Metodi di controllo del colore: acquisizione, monitor, stampa,
archiviazione e trasferimento dati.
Conoscere l’uso di software specifici di impaginazione grafica.
Conoscere un metodo razionale per la digitazione del testo e la
conoscenza di un programma applicativo di digitazione del testo.
Conoscere il metodo digitale (OCR) per acquisire il testo dattiloscritto.
Essere in grado di digitalizzare delle immagini analogiche mediante
l’utilizzo di scanner.
Saper utilizzare le possibilità offerte dalla manipolazione fotografica
attraverso software applicativi di fotoritocco.
Saper integrare testi e immagini su di un unico supporto digitale.
Conoscere la tecnica fotografica: elementi di base e utilizzo delle
attrezzature fotografiche per la ripresa e la stampa digitale.
Conoscere tecniche grafiche, strumenti e supporti di rappresentazione
tradizionale (disegno pittura, visual design, graphic design, fotografia,
video, ecc.).
Conoscere le tecniche per il trattamento delle immagini digitali.
Utilizzare strumenti digitali per assemblare i vari elementi multimediali.
Utilizzare i principali strumenti di input e output digitali anche mediante
l’utilizzo di risorse di rete.
Realizzare un semplice prodotto multimediale gestendo i contenuti statici
e dinamici con effetti audio e video.
Utilizzare le caratteristiche grafiche e il linguaggio di comunicazione di
Internet per realizzare semplici progetti grafici di siti.
Utilizzare le procedure per la pubblicazione di siti e materiali in Internet e
Intranet. Sviluppare pagine web di un sito avente caratteristiche date.
Produrre semplici animazioni all’interno di una pagina web servendosi di
elementi illustrativi digitali, anche prodotti direttamente.
Effettuare valutazioni sui prodotti hardware e software da selezionare.
Elaborare autonomamente testi pubblicitari e promozionali o controllare il
lavoro di collaboratori valutandone l’adeguatezza.
Decidere l’impostazione grafica dei prodotti seguendo il brief del product
manager, tenendo conto in particolare dei componenti da mettere in
risalto, qualità, contenuti e caratteristiche del prodotto da comunicare, testi
da inserire, linee guida dei licenziatari, diciture di legge, garantendo anche
la coerenza con i format aziendali. Curare la fase di realizzazione
ALLEGATI
173
assegnando ruoli e compiti alle varie sezioni delle aziende di produzione.
Assegnare il lavoro ai grafici, interni o esterni, seguire gli steps di sviluppo
tenendo costantemente informato il product manager.
Interfacciarsi con designer e grafici esterni e coordinarne le attività.
Stabilire i tempi per la realizzazione del prodotto a stampa.
Seguire lo sviluppo e la produzione compiendo verifiche successive con la
committenza (staff creativo) con particolare attenzione ai difetti tecnici
delle lavorazioni. Garantire le date di consegna degli impianti, avendone
verificato correttezza e corrispondenza ad un progetto di qualità,
coordinandosi con la Programmazione della produzione e con le tipografie.
Verificare i consuntivi di spesa e la corrispondenza alle specifiche dei
preventivi. Impostare le grafiche e predisporre la realizzazione delle
scatole provvisorie destinate alle sale campionarie e del relativo materiale
di comunicazione, seguendo le indicazioni e interpretando le necessità dei
commerciali.
Figura di riferimento: DESIGNER
Area di attività: il designer cura tutti gli aspetti della progettazione del
prodotto, a partire dall’ideazione del design bidimensionale (schizzi,
bozze) alla preparazione di tavole tecniche 2D, alla modellazione in 3D e
rendering degli oggetti rappresentati. Tutto ciò nel rispetto degli standard
aziendali, dei requisiti tecnici e delle tempistiche di sviluppo del prodotto.
Competenze professionali generali
Conoscere il mercato di riferimento dell’Azienda e dei suoi prodotti e
servizi. Conoscere il contesto aziendale e della sua struttura organizzativa.
Conoscere la collocazione della propria attività nell’ambito dell’impresa e
sapersi rapportare alle altre aree organizzative, conoscere i regolamenti e
le procedure aziendali.
Conoscere e saper applicare le basi tecniche e/o scientifiche della
specifica professionalità.
Acquisire tecniche di lavoro di gruppo e di comunicazione efficace ed
efficiente e nozioni di comportamenti organizzativi.
Conoscere gli elementi fondamentali delle norme di legge, contrattuali e
aziendali del rapporto di lavoro.
Conoscere gli elementi fondamentali delle norme di legge di tutela dei dati
personali (Legge sulla privacy).
Conoscere le fondamentali norme di legge e contrattuali in materia di
sicurezza, salute e ambiente, sapere applicare le previste misure di
sicurezza e tutela ambientale e saper utilizzare i dispositivi di protezione
individuale; conoscere nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla
protezione dagli incendi.
Conoscere e utilizzare i sistemi informativi e del software applicativo, in
relazione alle esigenze del servizio.
Conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Conoscenze e capacità tecnico-professionali del ruolo
Conoscere il concetto di organizzazione e pianificazione del lavoro e degli
elementi di base per l’analisi e la gestione di un flusso di lavoro.
ALLEGATI
174
Conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro
nell’impresa. Acquisire approfondite conoscenze tecniche e metodologiche
sui prodotti dell’Azienda.
Utilizzare gli strumenti informatici e software necessari alla realizzazione
del proprio lavoro.
Conoscere i metodi di controllo del colore: acquisizione, monitor, stampa,
archiviazione e trasferimento dati.
Conoscere l’uso di software specifici di impaginazione grafica.
Conoscere un metodo razionale per la digitazione del testo e la
conoscenza di un programma applicativo di digitazione del testo.
Essere in grado di digitalizzare le immagini analogiche mediante l’utilizzo
di scanner. Saper integrare testi e immagini su di un unico supporto
digitale.
Conoscere la tecnica fotografica: elementi di base ed utilizzo delle
attrezzature fotografiche per la ripresa e la stampa digitale.
Conoscere tecniche grafiche, strumenti e supporti di rappresentazione
tradizionale (disegno pittura, visual design, graphic design, fotografia,
video, ecc.).
Conoscere le tecniche per il trattamento delle immagini digitali.
Utilizzare strumenti digitali per assemblare i vari elementi multimediali.
Utilizzare i principali strumenti di input e output digitali anche mediante
l’utilizzo di risorse di rete.
Realizzare un semplice prodotto multimediale gestendo i contenuti statici e
dinamici con effetti audio e video.
Utilizzare le caratteristiche grafiche e il linguaggio di comunicazione di
Internet per realizzare semplici progetti grafici di siti.
Utilizzare le procedure per la pubblicazione di siti e materiali in Internet e
Intranet. Sviluppare pagine web di un sito avente caratteristiche date.
Produrre semplici animazioni all’interno di una pagina web servendosi di
elementi illustrativi digitali, anche prodotti direttamente.
Effettuare valutazioni sui prodotti hardware e software da selezionare.
Interfacciarsi con Product Manager e grafici esterni e coordinarne le
attività.
Conoscere materiali, processi, problemi, limiti e possibilità per le diverse
tecniche di produzione di stampati e affini.
Conoscere le principali regole estetiche della grafica.
Conoscere le modalità e le potenzialità del fotoritocco attraverso specifici
software, gli elementi di base di tecnica fotografica, l’utilizzo delle
attrezzature per la ripresa, la stampa e gli strumenti digitali per
l’assemblaggio dei vari elementi multimediali, la realizzazione di prototipi.
Analisi e studio dei materiali utilizzati, delle modalità di lavorazione e
stampaggio, funzionamento e caratteristiche tecniche del prodotto,
design, obiettivi educativi dei giocattoli.
Acquisizione delle sensibilità specifiche per realizzare proposte di design
innovativo, anche tenendo conto dell’offerta dei competitors e delle
principali tappe evolutive del bambino.
Apprendere, analizzare e applicare le normative che regolano la Sicurezza
del giocattolo al fine di poter essere consapevole e identificare i potenziali
livelli di rischio che il gioco realizzato potrebbe presentare, individuando
ALLEGATI
175
sin dalle fasi di sviluppo le possibili soluzioni per evitarli.
Conoscere i mercati in cui l’Azienda opera, in relazione alla specifica
cultura, esigenze comunicative, tendenze estetiche.
Proporre un design originale da attribuire al prodotto seguendo il briefing
delineato dai product manager per contenuti, caratteristiche, componenti
da porre in evidenza, elementi educativi da valorizzare.
Conoscere i criteri di progettazione funzionali ai vari giochi, sulle
caratteristiche specifiche dei materiali principalmente utilizzati (plastica,
tessuto, ecc.) e sulle relative tecniche di lavorazione (stampaggio,
iniezione delle materie plastiche, lavorazione e cucitura dei tessuti, ecc.).
Acquisire gli elementi per effettuare le analisi quantitative ed economiche
delle componenti di costo che formano un prodotto per poter controllare i
relativi driver, proporre nuovi materiali e tecniche di lavorazione, innovare
forme e scale cromatiche per i prodotti da sviluppare, seguendo le
indicazioni del tutor aziendale e, nel caso di prodotti a licenza, anche dei
licenziatari.
Conoscere i metodi di controllo del colore: acquisizione, monitor, stampa,
archiviazione e trasferimento dati.
Conoscere l’uso di software specifici di impaginazione grafica.
ALLEGATI
176
PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE
PFI relativo all’assunzione del Sig./Sig.ra
____________________________________
1. AZIENDA
Ragione Sociale
Sede (indirizzo)
Comune CAP
Partita IVA Codice Fiscale
Telefono Fax
E-mail
Legale rappresentante (nome e cognome)
2. APPRENDISTA (dati anagrafici)
Cognome Nome
Codice Fiscale
Cittadinanza
Scadenza permesso di soggiorno nel caso di stranieri
Data di nascita Comune di nascita
Residenza/Domicilio
Indirizzo
Telefono Fax
E-mail
ALLEGATI
177
DATI RELATIVI ALLE ESPERIENZE FORMATIVE E DI LAVORO
Titoli di studio posseduti ed eventuali percorsi di istruzione non
conclusi
Esperienze lavorative
Periodi di apprendistato svolti dal al
Formazione extra scolastica compresa quella svolta in apprendistato
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Aspetti normativi
Data di assunzione:
Qualifica ai fini contrattuali da conseguire:
Durata:
Livello di inquadramento iniziale:
Livello di inquadramento finale:
TUTOR / REFERENTE AZIENDALE
Tutor/Referente aziendale:
Codice Fiscale
ALLEGATI
178
4. CONTENUTI FORMATIVI
Aree tematiche aziendali/professionali
ll piano formativo individuale ha lo scopo di delineare le competenze tecnico-
professionali e specialistiche coerenti con la qualifica professionale, ai fini
contrattuali, da conseguire.
In questo ambito saranno sviluppati anche i temi della sicurezza sul lavoro
relativi al rischio specifico e dei mezzi di protezione individuali, propri della
figura professionale nonché i temi dell’innovazione di prodotto, processo e
contesto. La formazione indicata nel presente piano formativo è quella da
attestare nell’apposito modulo ed è articolata in quantità superiore a 80 ore
medie annue. Indicare le competenze tecnico professionali e specialistiche
ritenute idonee per la qualifica professionale, ai fini contrattuali, da conseguire.
1) ___________________________________________________________
2) ___________________________________________________________
3) ___________________________________________________________
4) ___________________________________________________________
5) ___________________________________________________________
6) ___________________________________________________________
7) ___________________________________________________________
5. ARTICOLAZIONE E MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE
(è possibile barrare più opzioni)
x on the job
x affiancamento
x esercitazioni di gruppo
x testimonianze
x action learning
x visite aziendali
x altro
___________________________________________________________
ALLEGATI
179
APPENDICE
ATTESTAZIONE DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA
DATI APPRENDISTA / AZIENDA
APPRENDISTA
Nome e Cognome:
Codice fiscale:
Luogo e data di nascita:
Residenza:
Indirizzo:
Titolo di studio:
Assunto in apprendistato professionalizzante dal al
per conseguire la qualifica di:
AZIENDA
Ragione Sociale:
Indirizzo:
Telefono: Fax:
E-mail:
Nominativo del tutor/referente aziendale:
ALLEGATI
180
Formazione effettuata durante il contratto di apprendistato
Competenze specifiche
insegnamento
(con riferimento al piano
formativo individuale)
Durata in ore/periodo Modalità adottata
Firma del tutore/referente
aziendale e apprendista
________ ore
Periodo:
_____________
_____________
Firma tutor/referente
_____________________
Firma apprendista
_____________________
________ ore
Periodo:
_____________
_____________
Firma tutor/referente
_____________________
Firma apprendista
_____________________
________ ore
Periodo:
_____________
_____________
Firma tutor/referente
_____________________
Firma apprendista
_____________________
________ ore
Periodo:
_____________
_____________
Firma tutor/referente
_____________________
Firma apprendista
_____________________
Totale ore
__________
FIRMA TUTOR / REFERENTE AZIENDALE ______________________________________________________
TIMBRO E FIRMA DELL’AZIENDA _____________________________________
FIRMA APPRENDISTA ________________________ DATA _______________
ALLEGATI
181
Allegato 8
ACCORDO QUADRO SULLE MOLESTIE E LA VIOLENZA NEI LUOGHI
DI LAVORO
Tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL preso atto dell'Accordo delle parti
sociali europee del 26 aprile 2007 dal titolo "Accordo quadro sulle molestie e la
violenza nei luoghi di lavoro", in qualità di organizzazioni italiane affiliate a
Businesseurope e CES, hanno proceduto alla traduzione e recepimento
dell'articolato (All. A).
In attuazione dell'Accordo le parti ribadiscono che:
- ogni atto o comportamento che si configuri come molestie o violenza nei
luoghi di lavoro, secondo le definizioni dell'Accordo, è inaccettabile;
- è, pertanto, riconosciuto il principio che la dignità delle lavoratrici e dei
lavoratori non può essere violata da atti o comportamenti che configurano molestie
o violenza;
- i comportamenti molesti o la violenza subiti nel luogo di lavoro vanno
denunciati;
- le lavoratrici, i lavoratori e le imprese hanno il dovere di collaborare al
mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e
siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di
reciproca correttezza.
Confindustria e Cgil, Cisl e Uil s' impegnano a dare un'ampia diffusione
all'accordo, a promuovere l'individuazione sul territorio delle procedure di gestione
più adeguate, e all'adozione della dichiarazione (All. B) all'interno delle unità
produttive.
Al fine di gestire le suddette situazioni, le parti concordano che le rispettive
associazioni datoriali e organizzazioni sindacali sul territorio, entro tre mesi dalla
sottoscrizione della presente dichiarazione, si incontrino per individuare, attuando
se del caso anche una procedura informale ai sensi del Punto 4 dell'Accordo, le
strutture più adeguate al fine di assicurare una assistenza, sia dal punto di vista
psicologico che dal punto di vista legale, a coloro che siano stati vittime di molestie
o violenza nei luoghi di lavoro.
Inoltre, alla luce di quanto previsto dall'Accordo, si allega un modello di
dichiarazione riferito alla non tollerabilità di certi comportamenti (molestie e/o
violenza), che potrà essere direttamente adottato in azienda.
Resta salva, in ogni caso, la facoltà per ogni singola impresa di adottare
autonome procedure e dichiarazioni interne, nel rispetto dei contenuti dell'Accordo.
ALLEGATI
182
All. A all'Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro
Traduzione
Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro
1. Introduzione
Il rispetto reciproco della dignità degli altri a tutti i livelli all'interno dei luoghi
di lavoro è una delle caratteristiche fondamentali delle organizzazioni di successo.
Questa è la ragione per cui le molestie e la violenza sono inaccettabili.
BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e ETUC (nonché il comitato di collegamento
EUROCADRES/CEC) le condannano in tutte le loro forme.
Ritengono che sia interesse reciproco dei datori di lavoro e dei lavoratori e
delle lavoratrici affrontare tale questione, che può avere delle gravi conseguenze di
carattere sociale ed economico. La legislazione comunitaria e quella nazionale
stabiliscono l'obbligo dei datori di lavoro di proteggere i lavoratori e le lavoratrici
dalle molestie e dalla violenza nel luogo di lavoro.
Differenti forme di molestie e di violenza possono presentarsi sul luogo di
lavoro.
Queste possono essere:
x di natura fisica, psicologica e/o sessuale; costituire episodi isolati o
comportamenti più sistematici;
x avvenire tra colleghi, tra superiori e subordinati o da parte di terzi, come ad
esempio, clienti, pazienti, studenti etc.;
x andare da casi minori di mancanza di rispetto ad atti più gravi, ivi inclusi reati
che richiedono l'intervento delle pubbliche autorità.
Le parti sociali europee riconoscono che le molestie e la violenza possono
potenzialmente presentarsi in qualsiasi luogo di lavoro e riguardare qualunque
lavoratore o lavoratrice, indipendentemente dalla dimensione aziendale, dal
rispettivo settore di attività o dalla tipologia del contratto o del rapporto di lavoro.
Tuttavia, alcuni gruppi e settori possono essere più a rischio. Ciò non significa che
tutti i posti di lavoro e tutti i lavoratori e le lavoratrici sono a rischio.
Il presente accordo riguarda quelle forme di molestie e di violenza di
competenza delle parti sociali che corrispondono alla descrizione fatta al paragrafo
3 sotto riportato.
2. Finalità
La finalità del presente accordo è di:
x aumentare la consapevolezza dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle
lavoratrici e dei loro rappresentanti sulle molestie e sulla violenza nei luoghi di
lavoro.
x Fornire ai datori di lavoro, ai lavoratori e alle lavoratrici e ai loro rappresentanti
ad ogni livello, un quadro di azione concrete per individuare, prevenire e
gestire i problemi derivanti da molestie e violenza nei luoghi di lavoro.
3. Descrizione
Le molestie e la violenza sono dovute a comportamenti inaccettabili di uno o
più individui e possono avere diverse forme, alcune delle quali sono più facilmente
ALLEGATI
183
identificabili di altre. L'ambiente di lavoro può influire sull'esposizione delle persone
alle molestie e alla violenza.
Le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono ripetutamente
e deliberatamente abusi, minacce e/o umiliazioni in contesto di lavoro.
La violenza si verifica quando uno o più individui vengono aggrediti in
contesto di lavoro.
Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori,
o da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità
della persona, di nuocere alla salute e/o di creare un ambiente di lavoro ostile.
4. Prevenire, individuare e gestire i casi di molestie e di violenza
La maggiore consapevolezza e una formazione adeguata dei superiori e dei
lavoratori e delle lavoratrici possono ridurre l'eventualità di molestie e violenza nei
luoghi di lavoro.
Le imprese sono chiamate ad adottare una dichiarazione che sottolinei che
le molestie e la violenza non verranno tollerate.
La dichiarazione specificherà le procedure da seguire qualora si verifichino
dei casi.
Le procedure possono includere una fase informale nella quale una persona
indicata di comune accordo dalle parti sociali sia disponibile a fornire consulenza e
assistenza. Procedure già adottate possono essere idonee per affrontare le
molestie e la violenza.
Una adeguata procedura sarà ispirata, ma non limitata, ai seguenti aspetti:
x è interesse di tutte le parti procedere con la necessaria discrezione per
proteggere la dignità e la riservatezza di ciascuno;
x nessuna informazione deve essere resa nota a persone non coinvolte, nel caso
i casi segnalati devono essere esaminati e gestiti senza indebito ritardo;
x tutte le parti coinvolte devono essere ascoltate e trattate con correttezza e
imparzialità;
x i casi segnalati devono essere fondati su informazioni particolareggiate;
x le false accuse non devono essere tollerate e possono dare luogo ad un'azione
disciplinare;
x può rivelarsi utile un'assistenza esterna
Qualora venga accertato che si sono verificate delle molestie o violenze,
occorre adottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno poste
in essere. Ciò può includere un'azione disciplinare che può comprendere il
licenziamento.
Le vittime riceveranno sostegno e, se necessario, verranno assistite nel
processo di reinserimento.
I datori di lavoro, consultati i lavoratori e le lavoratrici e/o i loro
rappresentanti elaborano, attuano e verifica no l'efficacia di queste procedure per
prevenire e affrontare i problemi che si dovessero presentare.
Ove opportuno, le disposizioni del presente capitolo possono essere
applicate nei casi di violenza esterna posta in essere, ad esempio, da parte di
clienti, pazienti e studenti etc.
ALLEGATI
184
5. Attuazione e follow-up
Ai sensi dell'articolo 139 del Trattato, il presente accordo quadro volontario
a livello Europeo impegna i membri di BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP ed
ETUC (nonché il comitato di collegamento EUROCADRES/CEC) ad attuarlo in
conformità alle specifiche procedure e prassi delle parti sociali in ciascuno Stato
membro e nei Paesi dello spazio economico europeo. Inoltre, le parti firmatarie
invitano le rispettive organizzazioni affiliate nei Paesi candidati ad applicare il
presente accordo.
Le organizzazioni affiliate forniranno un resoconto sull'applicazione del
presente accordo al Comitato per il Dialogo Sociale. Nei primi tre anni dalla data di
sottoscrizione del presente accordo, il Comitato per il Dialogo Sociale predisporrà
annualmente una tabella riepilogativa sull'evoluzione in corso relativamente
all'applicazione dell'accordo. Un rapporto completo sulle misure attuative adottate
sarà predisposto dal Comitato per il Dialogo Sociale e verrà adottata dalle parti
sociali Europee nel corso del quarto anno.
Le parti firmatarie valuteranno e rivedranno l'accordo in qualsiasi momento
a decorrere dal quinto anno dalla data della firma, se richiesto da una di esse.
In caso di controversie sul contenuto del presente accordo, le
organizzazioni affiliate interessate possono congiuntamente o separatamente
rivolgersi alle parti firmatarie, che risponderanno congiuntamente o separatamente.
Nell'applicazione del presente accordo, le associazioni aderenti alle parti
firmatarie eviteranno oneri superflui a carico delle piccole e medie imprese.
L'applicazione del presente accordo non costituisce valida base per ridurre il
livello generale di protezione fornito ai lavoratori e alle lavoratrici nell'ambito dello
stesso.
Il presente accordo non pregiudica il diritto delle parti sociali di concludere, a
livello adeguato, incluso quello europeo, accordi che lo adattino e/o integrino in
modo da tener conto di specifiche necessità delle parti sociali interessate.
ALLEGATI
185
All. B all'Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro
Dichiarazione
"ai sensi dell'Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di
lavoro" del 26 aprile 2007 l'aziend a ………. ritiene inaccettabile ogni atto o
comportamento che si configuri come molestie o violenza nel luogo di lavoro, e si
impegna ad adottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno
poste in essere."
Per molestie o violenza si intende quanto stabilito dalle definizioni previste
dall'Accordo e qui di seguito riportato:
- "Le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono ripetutamente e
deliberatamente abusi, minacce e/o umiliazioni in contesto di lavoro.
- La violenza si verifica quando uno o più individui vengono aggrediti in contesto
di lavoro.
- Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori, o
da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità
della persona, di nuocere alla salute e/o di creare un ambiente di lavoro ostile".
Riconosce, inoltre, il principio che la dignità degli individui non può essere
violata da atti o comportamenti che conf igurano molestie o violenza e che vanno
denunciati i comportamenti molesti o la violenza subite sul luogo di lavoro.
Nell'azienda tutti hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un
ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le
relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza,
anche in attuazione dell'Accordo delle parti sociali europee del 26 aprile 2007 e
della dichiarazione congiunta del 25 gennaio. 2016.
Firma del datore di lavoro
186
PROTOCOLLI
PROTOCOLLO 1
PROCESSI DI RISTRUTT URAZIONE/CONTRAZIONE
DELL’ORARIO DI LAVORO
Le Parti affermano che un efficiente sistema di ammortizzatori sociali,
costituito da una ampia gamma di possibili strumenti, sia necessario per
accompagnare i processi di ristrutturazione che interessano il settore.
In questo contesto le Parti convengono sull’opportunità di poter utilizzare
gli strumenti in relazione alle condizioni dell’Azienda, alle prospettive del mercato,
ed alle necessità di ridurre al minimo le conseguenze sociali dei provvedimenti e
di non disperdere il patrimonio professionale presente in Azienda.
A questi fini sarà favorito il ricorso ai diversi strumenti legislativi, tra i quali
i contratti di solidarietà, nonché contrattuali disponibili, come l’utilizzo collettivo
delle riduzioni di orario, delle ferie e dei permessi per ex festività, nonché il ricorso
a contratti a tempo parziale.
187
PROTOCOLLI
PROTOCOLLO 2
TUTELA DELLA DIGNITÀ PERSONALE DEI LAVORATORI
Al fine di prevenire ogni forma di violenza, ivi compresa quella di genere,
le parti si impegnano a promuovere e sostenere i principi di rispetto verso ogni
persona, favorendo l’integrazione e difendendo i diritti di chi subisce ogni tipo di
sopruso legato alla cultura, al genere e all’orientamento sessale, anche
attraverso l’adozione di avvisi comuni.
Le Parti concordano sull’opportunità che il rapporto di lavoro si svolga
in un clima aziendale idoneo allo svolgimento dell’attività. A tal fine dovrà essere
assicurato il rispetto della dignità della persona in ogni suo aspetto compreso
quanto attiene alla condizione sessuale e dovrà essere prevenuto ogni
comportamento improprio, compiute attraverso atti, parole, gesti, scritti che
arrechino offesa alla personalità e all’integrità psico -fisica della lavoratrice e del
lavoratore.
In particolare, saranno evitati comportamenti discriminatori che
determinino una situazione di disagio della persona cui sono rivolti, anche con
riferimento alle conseguenze sulle condizioni di lavoro. In caso di molestie
sessuali nel luogo di lavoro, la R.S.U. o le Organizzazioni sindacali e la direzione
aziendale opereranno per ripristinare le normali condizioni lavorative garantendo
la massima riservatezza alle persone coinvolte.
Al fine di favorire la conoscenza tra i lavoratori delle normative in
argomento, vengono inserite nella parte relativa alla legislazione del lavoro,
allegata al presente contratto, le risoluzioni del Consiglio della CEE del 29 maggio
1990 e del Parlamento della UE A5-0283/2001.
In caso di emanazione di specifiche normative, le Parti si incontreranno e
ne faranno oggetto di valutazione.
RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO del 29 maggio 1990 sulla tutela della
dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro (90/C 157/02)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA` EUROPEE,
- visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
- considerato che ogni comportamento indesiderato di connotazione sessuale
o qualsiasi altro tipo di comportamento basato sul sesso, compreso quello di
superiori e colleghi, che offenda la dignità degli uomini e delle donne nel
mondo del lavoro è inaccettabile e che in determinate circostanze possono
essere contrari al principio della parità di trattamento ai sensi degli articoli 3,
4 e 5 della direttiva del Consiglio 76/207/CEE, del 9 febbraio 1976, relative
all’attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne
per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione
professionale e le condizioni di lavoro (G.U. n. L 39 del 14.02.76, pag. 40),
opinione confortata dalla giurisprudenza di alcuni Stati membri;
PROTOCOLLI
188
- considerato che, conformemente alla raccomandazione del Consiglio del
13 dicembre 1984, sulla promozione di azioni positive a favore delle donne
(G.U. n. L 331 del 19.12.84, pag. 34), molti Stati membri hanno adottato
tutta una serie di provvedimenti inerenti ad azioni positive ed hanno svolto
azioni che hanno attinenza, tra l’altro, al rispetto della dignità delle donne
sul posto di lavoro;
- considerando che il Parlamento europeo, nella risoluzione dell’11 giugno
1986 sulla violenza contro le donne (G.U. n. C 176 del 14.07.86, pag. 79)
ha invitato le autorità nazionali a cercare di pervenire ad una definizione
giuridica di molestia sessuale ed ha invitato i governi degli Stati membri,
le commissioni per l’uguaglianza delle opportunità e i sindacati a svolgere
concertate campagne di informazione volte a creare un’adeguata
consapevolezza dei diritti individuali di tutti i lavoratori;
- considerando che i l Consiglio si preoccupa di tener conto dell’indagine
dalla quale è emerso che le molestie sessuali costituiscono un serio
problema per molte donne che lavorano nella Comunità europea e sono
un ostacolo ad un’effettiva integrazione delle donne nel mercato del lavoro
(“La dignità della donna nel mondo del lavoro”), relazione sul problema
delle molestie sessuali negli Stati membri delle Comunità europee, ottobre
1987 (Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ISBN 92-
825-8764-9);
- considerando che il comitato consultivo per l’uguaglianza delle
opportunità tra uomini e donne hanno raccomandato
unanimemente, nel suo parere espresso il
- 20 giugno 1988, che siano adottati una raccomandazione e un codice di
condotta concernenti le molestie sessuali sul posto di lavoro che
contemplino le molestie sessuali ad entrambi i sessi;
1. AFFERMA che ogni comportamento a connotazione sessuale, o qualsiasi
altro tipo di comportamento, basato sul sesso, compreso quello di
superiori e colleghi, che offenda la dignità degli uomini e delle donne nel
mondo del lavoro, è inaccettabile se:
a) siffatti comportamenti siano indesiderati, irragionevoli ed offensivi per le
persone che li subiscono;
b) il rifiuto o l’accettazione da parte di una persona di siffatti comportamenti
dei datori di lavoro (compresi i superiori o i colleghi) vengano utilizzati
esplicitamente o implicitamente per motivare una decisione inerente
all’accesso alla formazione professionale, all’assunzione di un lavoratore,
al mantenimento del posto di lavoro, alla promozione, alla retribuzione o
a qualsiasi altra decisione attinente all’occupazione;
c) siffatti comportamenti creino un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o
umiliante per chi li subisca.
PROTOCOLLI
189
2. INVITA gli Stati membri a:
a) promuovere campagne intese ad informare e sensibilizzare i datori di
lavoro ed i lavoratori (inclusi i superiori ed i colleghi) - seguendo le prassi
più appropriate esistenti nei vari Stati membri - per scoraggiare
comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, o qualsiasi altro
comportamento, basato sul sesso, che offenda la dignità degli uomini e
delle donne nel mondo del lavoro;
b) promuovere la consapevolezza che il comportamento di cui al paragrafo
1 può in determinate circostanze essere contrario al principio della parità
di trattamento ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della direttiva del Consiglio
76/207/CEE;
c) rammentare ai datori di lavoro che essi hanno una responsabilità nella
ricerca di garanzie che l’ambiente di lavoro sia scevro da:
- comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, ovvero altri
comportamenti, basati sul sesso, che offendano la dignità degli uomini e
delle donne nel mondo del lavoro;
- comportamenti intesi a colpevolizzare coloro che protestano o qualsiasi
collega che desideri rendere, o renda, testimonianze in caso di protesta;
d) sviluppare una politica positiva appropriata, in conformità delle legislazioni
nazionali, nel settore pubblico che funga d’esempio per il settore privato;
e) esaminare la possibilità che le Parti sociali, pur rispettando la loro
autonomia e conformandosi alle tradizioni ed alle prassi nazionali, nel
contesto della contrattazione collettiva esaminino l’opportunità di includere
nei contratti di lavoro clausole adeguate intese a creare l’ambiente di
lavoro descritto al paragrafo
3. INVITA la Commissione a:
a) persistere nel suo impegno volto ad informare e a sensibilizzare i datori di
lavoro, i lavoratori (inclusi i superiori ed i colleghi), gli avvocati e i membri
delle corti, i tribunali e le altre autorità competenti sull’importanza del
principio esposto al paragrafo 1 e sul fatto che, in determinate circostanze,
il mancato rispetto di questo principio può costituire una violazione del
principio della parità di trattamento ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della
direttiva 76/207/CEE;
b) elaborare, per il primo luglio 1991, in collaborazione con le Parti sociali e
previa consultazione con gli Stati membri e le autorità nazionali che si
occupano di eguaglianza delle opportunità, un codice di condotta sulla
tutela della dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro che
fornisca orientamenti basati su esempi e sulle prassi più appropriate
esistenti negli Stati membri per avviare e proseguire una politica positiva
intesa a creare nel mondo del lavoro un clima in cui uomini e donne
rispettino reciprocamente la loro integrità umana;
PROTOCOLLI
190
INVITA anche le Istituzioni e gli organi delle Comunità europee a:
1) osservare il principio enunciato nel paragrafo 1; sviluppare una politica di
azioni positive al fine di creare l’ambiente di lavoro descritto al paragrafo 2, punto
3.
Risoluzione UE A5-0283/2001. (2001/2339(INI))
Mobbing sul posto di lavoro
Il Parlamento europeo,
- visti gli articoli 2, 3, 13, 125-129, 136-140 e 143 del trattato CE,
- viste le sue risoluzioni del 13 aprile 1999 sulla comunicazione della
Commissione “Modernizzare l’organizzazione del lavoro - Un
atteggiamento positivo nei confronti dei cambiamenti”, del 24 ottobre 2000
su “Orientamenti a favore dell’occupazione per il 2001 - Relazione
congiunta sull’occupazione 2000”e del 25 ottobre 2000 sull’Agenda per la
politica sociale,
- viste le Parti pertinenti delle conclusioni del Consiglio europeo in
occasione dei vertici di Nizza e di Stoccolma,
- visto l’articolo 163 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per l’occupazione e gli affari sociali e
il parere della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità
(A5- 0283/2000)
A. considerando che, secondo un sondaggio svolto tra 21.500 lavoratori dalla
Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
(Fondazione di Dublino), nel corso degli ultimi 12 mesi l’8% dei lavoratori
dell’Unione europea, pari a 12 milioni di persone, è stato vittima di
mobbing sul posto di lavoro, e che si può presupporre che il dato sia
notevolmente sottostimato;
B. considerando che l’incidenza di fenomeni di violenza e molestie sul lavoro,
tra cui la Fondazione include il mobbing, presenta sensibili variazioni tra
gli Stati membri e che ciò è dovuto, secondo la Fondazione, al fatto che in
alcuni paesi soltanto pochi casi vengono dichiarati, che in altri la sensibilità
verso il fenomeno è maggiore e che esistono differenze tra i sistemi
giuridici nonché differenze culturali; che la precarietà dell’impiego
costituisce una delle cause principali dell’aumento della frequenza di
suddetti fenomeni;
C. considerando che la Fondazione di Dublino rileva che le persone esposte
al mobbing subiscono uno stress notevolmente più elevato rispetto agli
altri lavoratori in generale e che le molestie costituiscono dei rischi
potenziali per la salute che spesso sfociano in patologie associate allo
stress; che i dati nazionali sul mobbing nella vita professionale,
disaggregati per generi, non offrono, secondo l’Agenzia, un quad ro
uniforme della situazione;
PROTOCOLLI
191
D. considerando che dai dati provenienti da uno degli Stati membri risulta
che i casi di mobbing sono di gran lunga più frequenti nelle professioni
caratterizzate da un elevato livello di tensione, professioni esercitate più
comunemente da donne che da uomini e che hanno conosciuto una grande
espansione nel corso degli anni 90;
E. considerando che gli studi e l’esperienza empirica convergono nel
rilevare un chiaro nesso tra, da una parte, il fenomeno del mobbing nella vita
professionale e, dall’altra, lo stress o il lavoro ad elevato grado di tensione,
l’aumento della competizione, la riduzione della sicurezza dell’impiego nonché
l’incertezza dei compiti professionali;
F. considerando che tra le cause del mobbing vanno ad esempio annoverate
le carenze a livello di organizzazione lavorativa, di informazione interna e
di direzione; che problemi organizzativi irrisolti e di lunga durata si
traducono in pesanti pressioni sui gruppi di lavoro e possono condurre
all’adozione della logica del “capro espiatorio” e al mobbing; che le
conseguenze per l’individuo e per il gruppo di lavoro possono essere
rilevanti, così come i costi per i singoli, le imprese e la società;
1. ritiene che il mobbing, fenomeno di cui al momento non si conosce la reale
entità, costituisca un grave problema nel contesto della vita professionale
e che sia opportuno prestarvi maggiore attenzione e rafforzare le misure
per farvi fronte, inclusa la ricerca di nuovi strumenti per combattere il
fenomeno;
2. richiama l’attenzione sul fatto che il continuo aumento dei contratti a
termine e della precarietà del lavoro, in particolare tra le donne, crea
condizioni propizie alla pratica di varie forme di molestia;
3. richiama l’attenzione sugli effetti devastanti del mobbing sulla salute fisica
e psichica delle vittime, nonché delle loro famiglie, in quanto essi
impongono spesso il ricorso ad un trattamento medico e psicoterapeutico
e conducono generalmente a un congedo per malattia o alle dimissioni;
4. richiama l’attenzione s ul fatto che, secondo alcune inchieste, le donne
sono più frequentemente vittime che non gli uomini dei fenomeni di
mobbing, che si tratti di molestie verticali: discendenti (dal superiore al
subordinato) o ascendenti (dal subordinato al superiore), di molestie
orizzontali (tra colleghi di pari livello) o di molestie miste;
5. richiama l’attenzione sul fatto che false accuse di mobbing possono
trasformarsi a loro volta in un temibile strumento di mobbing;
6. pone l’accento sul fatto che le misure contro il mobbing sul luogo di lavoro
vanno considerate una componente importante degli sforzi finalizzati
all’aumento della qualità del lavoro e al miglioramento delle relazioni
sociali nella vita lavorativa; ritiene che esse contribuiscano altresì a
PROTOCOLLI
192
combattere l’esclusione sociale, il che può giustificare l’adozione di misure
comunitarie e risulta in sintonia con l’Agenda sociale e gli orientamenti in
materia di occupazione dell’Unione europea;
7. rileva che i problemi di mobbing sul posto di lavoro vengono probabilmente
ancora sottovalutati in molti settori all’interno dell’UE e che vi sono molti
argomenti a favore di iniziative comuni a livello dell’Unione, quali ad
esempio la difficoltà di trovare strumenti efficaci per prevenire e
contrastare il fenomeno, il fatto che gli orientamenti sulle misure per
combattere il mobbing sul posto di lavoro possano produrre effetti
normativi ed influire sugli atteggiamenti e che l’adozione di tali
orientamenti comuni sia giustificata anche da ragioni di equità;
8. esorta la Commissione a prendere ugualmente in considerazione, nelle
sue comunicazioni relative a una strategia comune in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e al rafforzamento della dimensione qualitativa della
politica occupazionale e sociale nonché nel libro verde sulla responsabilità
sociale delle imprese, fattori psichici, psicosociali e sociali connessi
all’ambiente lavorativo, inclusa l’organizzazione lavorativa, invitandola
pertanto ad attribuire importanza a misure di miglioramento dell’ambiente
lavorativo che siano lungimiranti, sistematiche e preventive, finalizzate tra
l’altro a combattere il mobbing sul posto di lavoro e a valutare l’esigenza
di iniziative legislative in tal senso;
9. esorta il Consiglio e la Commissione ad includere indicatori quantitativi
relativi al mobbing sul posto di lavoro negli indicatori relativi alla qualità del
lavoro, che dovranno essere definiti in vista del Consiglio europeo di
Laeken;
10. esorta gli Stati membri a rivedere e, se del caso, a completare la propria
legislazione vigente sotto il profilo della lotta contro il mobbing e le molestie
sessuali sul posto di lavoro, nonché a verificare e ad uniformare la
definizione della fattispecie del “mobbing”;
11. sottolinea espressamente la responsabilità degli Stati membri e dell’intera
società per il mobbing e la violenza sul posto di lavoro, ravvisando in tale
responsabilità il punto centrale di una strategia di lotta a tale fenomeno;
12. raccomanda agli Stati membri di imporre alle imprese, ai pubblici poteri
nonché alle Parti sociali l’attuazione di politiche di prevenzione efficaci,
l’introduzione di un sistema di scambio di esperienze e l’individuazione di
procedure atte a risolvere il problema per le vittime e ad evitare sue
recrudescenze; raccomanda, in tale contesto, la messa a punto di
un’informazione e di una formazione dei lavoratori dipendenti, del
personale di inquadramento, delle Parti sociali e dei medici del lavoro, sia
nel settore privato che nel settore pubblico; ricorda a tale proposito la
possibilità di nominare sul luogo di lavoro una persona di fiducia alla quale
i lavoratori possono eventualmente rivolgersi;
13. esorta la Commissione ad esaminare la possibilità di chiarificare o
estendere il campo di applicazione della direttiva quadro per la salute e
PROTOCOLLI
193
la sicurezza sul lavoro oppure di elaborare una nuova direttiva quadro,
come strumento giuridico per combattere il fenomeno delle molestie,
nonché come meccanismo di difesa del rispetto della dignità della persona
del lavoratore, della sua intimità e del suo onore; sottolinea pertanto che
è importante che la questione del miglioramento dell’ambiente di lavoro
venga affrontata in modo sistematico e con l’adozione di misure
preventive;
14. sottolinea che una base statistica migliore può agevolare e ampliare la
conoscenza e la ricerca e segnala il ruolo che l’Eurostat e la Fondazione
di Dublino possono svolgere in tale contesto; esorta la Commissione, la
Fondazione di Dublino e l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul
lavoro a prendere iniziative affinché vengano condotti studi approfonditi in
materia di mobbing;
15. sottolinea l’importanza di studiare più da vicino il fenomeno del mobbing
sul posto di lavoro in relazione sia agli aspetti attinenti all’organizzazione
del lavoro sia a quelli legati a fattori quali genere, età, settore e tipo di
professione; chiede che lo studio in questione comprenda un’analisi della
situazione particolare delle donne vittime di mobbing;
16. constata che uno Stato membro ha già adottato una normativa mirante a
lottare contro il mobbing sul posto di lavoro e che altri Stati sono impegnati
nella ratifica di una legislazione volta a reprimere tale fenomeno,
richiamandosi il più delle volte alle legislazioni adottate per reprimere le
molestie sessuali; esorta gli Stati membri a prestare attenzione al
problema del mobbing sul luogo di lavoro e a tenerne conto nel contesto
delle rispettive legislazioni nazionali e di altre azioni;
17. esorta le istituzioni europee a fungere da modello sia per quanto riguarda
l’adozione di misure per prevenire e combattere il mobbing all’interno delle
loro stesse strutture che per quanto riguarda l’aiuto e l’assistenza a
individui o gruppi di lavoro, prevedendo eventualmente un adeguamento
dello statuto dei funzionari nonché un’adeguata politica di sanzioni;
18. constata che le persone esposte al mobbing nelle istituzioni europee
beneficiano attualmente di un aiuto insufficiente e si compiace al riguardo
con l’amministrazione per aver istituito da tempo un corso destinato in
particolare alle donne amministratric i intitolato “La gestione al femminile”
e, più recentemente, un comitato consultivo sul mobbing;
19. chiede che si esamini in quale misura la consultazione a livello comunitario
tra le Parti sociali può contribuire a combattere il mobbing sul posto di
lavoro e ad associare a tale lotta le organizzazioni dei lavoratori;
20. esorta le Parti sociali negli Stati membri a elaborare, tra di loro e a livello
comunitario, strategie idonee di lotta contro il mobbing e la violenza sul
luogo di lavoro, procedendo altresì a uno scambio di esperienze in merito
secondo il principio delle “migliori pratiche”;
PROTOCOLLI
194
21. ricorda che il mobbing comporta altresì conseguenze nefaste per i datori
di lavoro per quanto riguarda la redditività e l’efficienza economica
dell’impresa a causa dell’assenteismo che esso provoca, della riduzione
della produttività dei lavoratori indotta dal loro stato di confusione e di
difficoltà di concentrazione nonché dalla necessità di erogare indennità ai
lavoratori licenziati;
22. sottolinea l’importanza di ampliare e chiarire la responsabilità del datore di
lavoro per quanto concerne la messa in atto di misure sistematiche atte a
creare un ambiente di lavoro soddisfacente;
23. chiede che abbia luogo una discussione in merito alle modalità di sostegno
alle reti e organizzazioni di volontariato impegnate nella lotta al mobbing;
24. invita la Commissione a presentare, entro il marzo 2002, un libro verde
recante un’analisi dettagliata della situazione relativa al mobbing sul posto
di lavoro in ogni Stato membro e, sulla base di detta analisi, a presentare
successivamente, entro l’ottobre 2002, un programma d’azione
concernente le misure comunitarie contro il mobbing sul posto di lavoro;
chiede che tale piano d’azione venga corredato di uno scadenzario;
25. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla
Commissione, al Consiglio, alla Fondazione europea per il miglioramento
delle condizioni di vita e di lavoro ed all’Agenzia europea per la sicurezza
e la salute sul lavoro.
PROTOCOLLI
195
PROTOCOLLO 3
PROTOCOLLO SULLE MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA TRATTENUTA
E DEL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI SOTTOSCRIZIONE
CONTRATTUALE RICHIESTA DA FEMCA- CISL, FILCTEM-CGIL E UILTEC-
UIL Al LAVORATORI NON ISCRITTI A SEGUITO DEL RINNOVO DEL CCNL
In data 12 giugno 2024
Tra ASSOGIOCATTOLI
e
FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTEC-UIL
In relazione all'accordo del 12 giugno 2024 raggiunto con Femca-Cisl, Filctem-
Cgil, Uiltec-Uil per il rinnovo del CCNL 30 giugno 2021, sono state convenute
le seguenti modalità di esecuzione della trattenuta e del versamento della
quota di sottoscrizione contrattuale di € 40,00 a carico dei lavoratori non iscritti a
Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil.
La materia in oggetto è di competenza esclusiva delle Organizzazioni sindacali
nazionali Femca Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil e dei singoli lavoratori. Essa non
comporta responsabilità ed iniziative per le aziende, che si limiteranno pertanto
all'applicazione della procedura di trattenuta e versamento.
1. le Organizzazioni Sindacali Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil
informeranno i lavoratori sulle modalità della sottoscrizione, affiggendo in
bacheca il comunicato inerente la procedura di attuazione della trattenuta
e del versamento della quota di sottoscrizione contrattuale richiesta dalle
Organizzazioni sindacali Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil ai lavoratori
non iscritti (allegato A);
2. unitamente alla busta paga del mese di novembre 2024, l'Azienda metterà
a disposizione di ogni lavoratore dipendente l'avviso di cui al presente
protocollo (allegato B);
3. entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della busta paga del
mese di novembre 2024 i lavoratori che non vogliono aderire alla
sottoscrizione lo comunicheranno per Iscritto alla Direzione aziendale;
4. l'Azienda provvederà ad effettuare la trattenuta di € 40,00 sul saldo
della retribuzione del mese di dicembre 2024;
5. i lavoratori assenti dal luogo di lavoro per ferie, malattia, infortunio,
congedo matrimoniale, missione o qualunque altro motivo nel periodo
intercorrente tra la distribuzione della busta paga del mese di novembre
2024 ed i cinque giorni lavorativi successivi potranno comunicare la loro
non adesione nel termine dei cinque giorni lavorativi successivi al rientro
in azienda. Fino ad allora la trattenuta resta sospesa;
PROTOCOLLI
196
6. entro il 31 gennaio 2025, l'Azienda dovrà versare le trattenute sul c/c
intestato a Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil IBAN: IT 13 U 08327
03211 0000 00004904; presso la Banca di Credito Cooperativo di
Roma agenzia 7, a mezzo di bonifico bancario ordinario, specificando
la denominazione dell'azienda versante ed il luogo In cui essa svolge la
sua attività;
7. entro il 10 febbraio 2025 le Direzioni aziendali comunicheranno alle
RSU o in mancanza alle Organizzazioni sindacali territoriali di Femca-
Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil esclusivamente l'ammontare complessivo
trattenuto (allegando fotocopia della ricevuta del versamento delle quote
di sottoscrizione effettuato tramite bonifico bancario) unitamente al
numero complessivo degli aderenti alla sottoscrizione;
8. i dati e la documentazione relativa alla sottoscrizione saranno conservati
dall'Azienda fino al 31 dicembre 2025 e successivamente potranno essere
distrutti.
Le Parti si impegnano a diffondere, con gli strumenti normalmente in uso,
presso i propri associati e le strutture periferiche, gli allegati al presente
protocollo.
ASSOGIOCATTOLI FILCTEM-CGIL
FEMCA-CISL
UILTEC-UIL
PROTOCOLLI
197
Allegato "A" al protocollo del12 giugno 2024
COMUNICATO Al LAVORATORI
In relazione alla sottoscrizione dell'accordo 12 giugno 2024 di rinnovo del CCNL
30 giugno 2021, è stata convenuta la seguente procedura esecutiva in ordine
alla trattenuta e al versamento delle quote di sottoscrizione contrattuale di €
40,00 a carico dei lavoratori non iscritti alle Organizzazioni sindacali Femca-
Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil
La procedura concordata tra le Parti è la seguente:
1. le Organizzazioni Sindacali Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil
informeranno lavoratori sulle modalità della sottoscrizione, affiggendo in
bacheca il presente comunicato inerente la procedura di attuazione della
trattenuta e del versamento della quota di sottoscrizione contrattuale
richiesta dalle Organizzazioni sindacali Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-
Uil ai lavoratori non iscritti;
2. unitamente alla busta paga del mese di novembre 2024, l'Azienda
metterà a disposizione di ogni lavoratore dipendente l'apposito avviso
relativo alla sottoscrizione;
3. entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della busta paga del mese
di novembre 2024, i lavoratori che non vogliono aderire alla sottoscrizione
lo comunicheranno per iscritto alla Direzione aziendale;
4. l'Azienda provvederà ad effettuare la trattenuta di € 40,00 sul saldo della
retribuzione del mese di dicembre 2024;
5. i lavoratori assenti dal luogo di lavoro per ferie, malattia, infortunio,
congedo matrimoniale, missione o qualunque altro motivo nel periodo
intercorrente tra la distribuzione della busta paga del mese di novembre
2024 ed i cinque giorni lavorativi successivi, potranno comunicare la loro
non adesione nel termine dei cinque giorni lavorativi successivi al rientro
in azienda. Fino ad allora la trattenuta resta sospesa;
6. entro il 31 gennaio 2025, l'Azienda dovrà versare le trattenute sul c/c
intestato a Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil IBAN: IT 13 U 08327
03211 0000 0000 4904, presso la Banca di Credito Cooperativo di
Roma agenzia;
7. a mezzo bonifico bancario ordinario, specificando la denominazione
dell'azienda versante ed il luogo in cui essa svolge la sua attività;
8. entro il 10 febbraio 2025, le Direzioni aziendali comunicheranno alle
RSU, o in mancanza alle Organizzazioni sindacali territoriali di Femca-
Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-UII, esclusivamente l'ammontare complessivo
trattenuto (allegando fotocopia della ricevuta del versamento delle quote
PROTOCOLLI
198
di sottoscrizione effettuato tramite bonifico bancario), unitamente al
numero complessivo degli aderenti alla sottoscrizione;
9. i dati e la documentazione relativa alla sottoscrizione saranno conservati
dall'Azienda fino al 31 dicembre 2025 e successivamente potranno essere
distrutti.
Allegato "B" al Protocollo del 12 giugno 2024
AVVISO AI LAVORATORI
QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE CONTRAITUALI
PER I LAVORATORI NON ISCRITTI
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
Filctem-Cgil, Femca Cisl, Uiltec-Uil
La informiamo che, in relazione all'Accordo del 12 giugno 2024 di rinnovo del
contratto collettivo nazionale di lavoro 30 giugno 2021, Femca-Cisl, Filctem-Cgil,
Ulltec-Uil hanno chiesto una contribuzione straordinaria pari a € 40,00 a carico
dei lavoratori non iscritti alle Organizzazioni sindacali Femca-Cisl, Filctem-Cgil,
Uiltec-Uil da trattenere sulle competenze a saldo relative alla retribuzione del
mese di dicembre 2024 a titolo di quota di partecipazione alle spese per il rinnovo
del contratto nazionale di lavoro.
La ritenuta verrà versata dall'Azienda sul c/c intestato a Femca-Cisl, Filctem-Cgil
e Uiltec-Uil, IBAN: IT 13 U 08327 03211 0000 0000 4904 presso la Banca di
Credito Cooperativo di Roma agenzia 7.
Qualora Lei non sia d'accordo dovrà darne comunicazione scritta alla Direzione
aziendale entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla distribuzione della
presente busta paga.
PROTOCOLLI
199
PROTOCOLLO 4
CODICE DI CONDOTTA
Dichiarazione sul codice di condotta per il rispetto dei diritti umani
fondamentali e per l’eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile nelle
attività economico-produttive internazionali
Le Parti concordano il presente Codice di Condotta per le imprese che
operano a livello internazionale finalizzato a rispettare ed a far rispettare alle
aziende che per loro producono in forma diretta, o tramite società controllate o
consociate, ovvero tramite terzi integrati nel proprio ciclo produttivo, o infine
servendosi di contesti produttivi e distributivi non sottoposti al proprio diretto
controllo, le seguenti sette Convenzioni OIL:
1. Divieto di lavoro forzato (Convenzioni 29 e 105) – É proibito il lavoro
forzato, in schiavitù o fornito da reclusi.
2. Libertà di associazione e diritto di negoziazione (Convenzioni 87 e 98).
Sono riconosciuti il diritto dei lavoratori di costituire Sindacati e di aderire
ad un Sindacato ed il diritto dei datori di lavoro di organizzarsi. I lavoratori
ed i datori di lavoro possono trattare liberamente ed in modo indipendente.
3. Divieto del lavoro dei bambini (Convenzione 138) – É proibito il lavoro
dei bambini. Non sono ammessi al lavoro i bambini di età inferiore ai 15
anni o più giovani dell’età di obbligo scolare in vigore nei Paesi interessati.
4. Non discrimi nazione nell’occupazione (Convenzioni 100 e 111) – I
lavoratori sono occupati sulla base della propria capacità lavorativa e non
in relazione alla propria razza, sesso, caratteristica individuale, credo
religioso, opinione politica o origine sociale.
L’adesione al codice di condotta rappresenta per l’impresa italiana un
sistema trasparente ed efficace di gestione della responsabilità sociale, che le
Parti stipulanti propongono quale risultato della concertazione.
Le Parti stipulanti si impegnano a promuovere, la più ampia diffusione ed
applicazione del Codice di Condotta.
L’impresa italiana che adotterà tale Codice di Condotta informerà e
definirà congiuntamente con le RSU i sistemi di monitoraggio bilaterale, i
provvedimenti nei confronti dei fornitori – partners commerciali in caso di
comportamenti non conformi o di violazioni del Codice da parte degli stessi,
l’impegno a inserire nei contratti di commessa all’estero il rispetto delle
Convenzioni contenute nel Codice, la consegna periodica dell’elenco dei siti
produttivi del decentramento nazionale e internazionale dell’impresa, l’eventuale
responsabile di gestione e applicazione del Codice, secondo le procedure
concordate a livello nazionale tra le Parti secondo quanto previsto al capitolo
“Disposizioni finali e verifiche”.
DIRITTI DI INFORMAZIONE
L’impresa italiana, applicando il Codice di Condotta, fornirà specifiche
informazioni alle Rappresentanze Sindacali Unitarie interessate, in occasione
delle ordinarie procedure per l’esercizio del Sistema I nformativo a livello
aziendale, in ordine ai contenuti e alle modalità di applicazione con particolare
PROTOCOLLI
200
riferimento alle seguenti tematiche:
1. le attività, i prodotti rientranti nell’ambito di applicazione del codice;
2. lo stato di applicazione del codice e le fasi di sperimentazione
eventualmente previste;
3. i programmi aziendali per diffondere e controllare l’applicazione del codice
e le relative azioni di sensibilizzazione nei confronti delle società estere
controllate e/o consociate, nonché dei fornitori/partners commerciali;
4. le eventuali iniziative di cooperazione con Organismi internazionali,
Autorità pubbliche locali competenti in materia di lavoro.
In questa sede l’impresa comunicherà, di volta in volta, se l’informativa ha
carattere riservato e riguarda aspetti coperti da segreto industriale o che siano di
natura tale da provocare, in caso di diffusione esterna, difficoltà o danni alle
imprese interessate, fermo restando il rispetto delle norme in materia di tutela
della “privacy” vigenti nella legislazione italiana.
ELIMINAZIONE DELLO SFRUTTAMENTO DEL LAVORO MINORILE
Le Parti riconoscono che il codice di condotta costituisce uno strumento
per contribuire principalmente alla eliminazione dello sfruttamento del lavoro
minorile.
L’impresa italiana operante in contesti produttivi o distributivi sottoposti al
proprio diretto controllo, provvederà perché in tali contesti non siano realizzati
beni, in qualsiasi stadio della loro fabbricazione, realizzazione o trasformazione,
in violazione delle Convenzioni OIL che vietano il lavoro minorile prestato:
1. sotto forma di schiavitù o pratiche analoghe, quali la tratta, il lavoro forzato
o coatto, la servitù per debiti e l’asservimento di minori;
2. in condizioni ambientali o secondo modalità che possano oggettivamente
compromettere la salute, la sicurezza o la moralità dei minori, secondo le
normative o gli usi locali;
3. da parte di soggetti di età inferiore a quella stabilita per l’avviamento al
lavoro dalle normative del luogo nel quale la prestazione è eseguita o, in
ogni caso, di età inferiore a 15 anni, fatte salve le eccezioni
espressamente previste in materia dalle Convenzioni OIL ed
eventualmente dalla legislazione locale.
Qualora in tali contesti si verifichino violazioni delle disposizioni indicate al
precedente comma, l’impresa stessa provvederà a far cessare
immediatamente lo sfruttamento dei minori ovvero a rimuovere le
situazioni di non conformità con il lavoro minorile.
L’impresa italiana si riserva di regolare i rapporti con i propri fornitori-
partners diretti, prevedendo la possibilità di adottare i provvedimenti ritenuti più
opportuni qualora tali fornitori-partners si rendessero responsabili, direttamente
o indirettamente, dell’inosservanza della garanzia dagli stessi fornita riguardo al
non utilizzo di lavoro minorile vietato dalle Convenzioni OIL e dalle normative
nazionali.
PROTOCOLLI
201
Nell’ambito di progetti per l’eliminazione dello sfruttamento del lavoro
minorile, promossi o sostenuti da competenti autorità a livello locale e/o da
organismi internazionali, l’impresa italiana valuterà le modalità per contribuire a
realizzare specifiche “azioni positive” atte a favorire l’istruzione e la formazione
professionale dei minori avviati al lavoro.
ELIMINAZIONE DEL LAVORO FORZATO O OBBLIGATORIO E DI OGNI
FORMA DI DISCRIMINAZIONE NEL LAVORO
L’impresa italiana si attiverà per assicurare il rispetto dei principi dell’OIL
che vietano lo sfruttamento del lavoro, con riguardo:
1. al divieto del lavoro forzato o obbligatorio;
2. al divieto di ogni forma di discriminazione nel lavoro e nella professione
per motivi di razza, colore, sesso, religione, opinione politica, discendenza
nazionale, origine sociale, ovvero per ogni altro eventuale motivo stabilito
dalle leggi nazionali che abbiano ratificato le Co nvenzioni dell’OIL in
materia.
3. Nei casi di violazione dei divieti in questione, l’impresa italiana si attiverà
per rimuovere le situazioni di non conformità alle presenti disposizioni.
RISPETTO DELLA LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE SINDACALE E DEL
DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
L’applicazione del codice di condotta comporta per l’impresa italiana il
rispetto, nei termini di seguito precisati, dei principi di libertà di associazione
sindacale e di contrattazione collettiva secondo le norme fondamentali d ell’OIL,
richiamate nella “Dichiarazione tripartita” adottata dalla Conferenza
internazionale dell’OIL nel 1998.
Nei contesti produttivi o distributivi sottoposti al diretto controllo delle
aziende italiane secondo quanto indicato sopra e riferiti a Paesi che hanno
ratificato le Convenzioni fondamentali dell’OIL concernenti i principi e i diritti di
libertà di associ azione sindacale e di contrattazione collettiva, l’impresa italiana
rispetterà le legislazioni nazionali vigenti nei Paesi stessi in materia di diritto dei
lavoratori dipendenti di costituire Organizzazioni Sindacali liberamente scelte,
nonché di aderire a tali Organizzazioni e di partecipare alla contrattazione
collettiva.
APPLICAZIONE ED EFFICACIA DEL CODICE DI COND OTTA
L’impresa italiana applicherà il Codice di Condotta attraverso gli
strumenti e le modalità definiti a livello aziendale fermo restando l’obbligo
dell’impresa italiana al rispetto delle leggi esistenti nei diversi contesti nazionali
in cui essa operi. Vengono di seguito indicate, in via esemplificativa e senza che
le stesse debbano considerarsi tutte correlate, le azioni che l’impresa può porre
in atto:
1. portare il Codice a conoscenza delle Rappresentanze Sindacali nelle
proprie società estere controllate e/o consociate, nonché dei propri
fornitori-partners commerciali diretti e richiedere il rispetto delle
PROTOCOLLI
202
disposizioni relative alla tutela dei “diritti fondamentali nel lavoro”
(eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile, del lavoro forzato o
obbligatorio degli adulti e delle forme di discriminazione del lavoro, libertà
sindacale e diritto di contrattazione collettiva) quale condizione necessaria
per l’instaurazione e/o il mantenimento dei rapporti commerciali. A tal fine
le garanzie potranno consistere in specifiche autocertificazioni rilasciate
dai suddetti fornitori-partners commerciali diretti, sotto la loro
responsabilità, ovvero in attestazioni rilasciate agli stessi da competenti
autorità pubbliche a livello locale;
2. diffondere il testo del Codice di Condotta in lingua locale e curare che
esso venga affisso nelle unità produttive locali poste sotto il proprio diretto
controllo;
3. provvedere per il rispetto del Codice di Condotta principalmente con il
ricorso a propri strumenti di verifica definiti congiuntamente con riguardo
alle lavorazioni poste sotto il proprio controllo e nei confronti dei fornitori-
partners commerciali;
4. attivare ogni possibile forma di cooperazione con le autorità pubbliche
locali competenti in materia di lavoro, intervenire tempestivamente per
rimuovere eventuali situazioni di non conformità rilevate attraverso sistemi
di controllo e monitoraggio o comunque accertate dalla impresa italiana;
5. adottare, negli eventuali accertati casi di inosservanza del Codice di
Condotta, gli opportuni provvedimenti sanzionatori nei confronti dei
fornitori-partners commerciali.
DISPOSIZIONI FINALI E VERIFICHE
Le Parti si attiveranno tempestivamente in caso di notizie di violazione
dello stesso, per verificare le fonti e gli eventuali elementi di fondatezza di tali
notizie, onde evitare ogni possibile danno derivante dalla diffusione di notizie
prive di fondamento.
Le Parti definiranno un sistema di procedure di controllo e di verifiche
indipendenti al fine di garantire il rispetto dei contenuti del Codice, avvalendosi
anche dell’esito dei confronti in corso tra le Parti sociali nelle sedi istituzionali di
Governo.
Le Parti studieranno altresì l’introduzione di un sistema di certificazione
della responsabilità sociale per le imprese che applicano il Codice di Condotta.
Tale sistema potrà permettere alle imprese di poter apporre ai propri prodotti il
marchio sociale.
PROTOCOLLI
203
PROTOCOLLO 5
PROTOCOLLO D’INTESA SULLA BILATERALITA’ - PROGRAMMA
DELLE ATTIVITA’ DELL’OSSERVATORIO NAZIONALE PER IL TRIENNIO
2016-2019
Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del presente contratto nazionale,
le Parti nel triennio 2016-2019 si attiveranno per realizzare, in via prioritaria, le
seguenti iniziative bilaterali:
- Realizzazione delle sessioni annuali sulla politica industriale (art. 9 del
CCNL).
- Possibile definizione di “Linee guida” della contrattazione aziendale
e di “modelli di premio di risultato” ai sensi dell’art. 8 del CCNL.
- Costituzione dell’Organismo Nazionale Bilaterale per la Formazione sulla
base di quanto previsto dall’art. 10.
- Costituzione di un Organismo Bilaterale Paritetico in materia di salute
e sicurezza dei lavoratori ai sensi dell’art. 51 del T.U. n. 81/2008.
- Studio di un eventuale progetto settoriale nazionale (con finanziamenti di
Fondimpresa e/o dell’INAIL) in materia di informazione e formazione dei
lavoratori, dei RLS e dei RSPP.
- Iniziative comuni in materia di contraffazione e di sicurezza dei prodotti del
settore giocattolo.
Nel caso in cui, nel corso della realizzazione delle iniziative di cui sopra,
nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale o sulla base di nuove disposizioni di
legge, dovesse emergere la necessità di costituire un ente bilaterale con propria
autonoma personalità giuridica, soprattutto in relazione alla possibilità
dell’ottenimento di finanziamenti per la realizzazioni di specifici progetti in favore
del settore, le Parti dichiarano la propria disponibilità ad esaminare tale
eventualità, purché la costituzione di tale ente sia strumentale alle attività dei
suddetti organismi contrattuali e sia stabilita la compartecipazione delle Parti ai
costi di costituzione e di gestione.
PROTOCOLLI
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PROTOCOLLO 6
PROTOCOLLO D’INTESA SULLA GESTIONE DELLE FLESSIBILITA’
Premessa
L’evoluzione della strumentazione contrattuale che le Parti hanno
individuato e reso disponibile nel contratto nazionale di lavoro per consentire alla
filiera manifatturiera di esprimere le proprie potenzialità è un percorso che narra
la storia delle relazioni industriali dell’insieme del sistema delle imprese del
settore giocattoli, giochi, modellismo, ornamenti natalizi e articoli per la prima
infanzia.
In particolare, l’ampia ed articolata serie di istituti messi a disposizione ha
consentito di individuare le migliori risposte alla domanda di efficienza che il
sempre più agguerrito confronto competitivo impone in un mercato globale dove
l’economia di scopo è subentrata all’economia di scala.
La struttura organizzativa delle aziende si è evoluta verso sistemi sempre
più flessibili interpretando impostazioni a geometria variabile nel ricorso ai
sempre più ampi strumenti messi a disposizione dalla disciplina contrattuale,
coniugando l’innovazione di prodotto con l’innovazione di processo.
Ma in questi ultimi mesi si è verificata una ulteriore criticità, suscettibile di
pregiudicare l’efficacia delle soluzioni ad oggi positivamente utilizzate, rendendo
necessario individuare adeguate contromisure.
L’ostacolo costituito dalla suddetta nuova criticità è determinato dalla
irregolarità dei flussi che costituiscono – a monte e/o a valle – impedimenti
imprevedibili per la programmazione delle attività aziendali, perché non
compatibili con i tempi di intervento per le risposte organizzative.
Tale fenomeno, sia pure con intensità variabile, impatta sulle aziende dei
diversi comparti produttivi a prescindere dalla dimensione delle imprese e
dall’esistenza o meno di un sistema di relazioni sindacali strutturato.
Riconfermando la validità dell’insieme degli istituti contrattuali già definiti
(flessibilità, straordinari, riduzio ne dell’orario di lavoro, ferie, ect.), in
considerazione delle particolari condizioni che pregiudicano la regolarità dei flussi
di attività cui tende ad orientarsi la programmazione dei processi manifatturieri e
dei servizi, ma anche in considerazione della imprevedibile durata di tale
fenomeno, si conviene sull’opportunità di definire, in via sperimentale e
limitatamente alla durata del presente contratto, una modalità supplementare di
ricorso a detti istituti, secondo il percorso di seguito indicato.
Procedura
L’orario di lavoro e la flessibilità è regolamentato dagli appositi articoli del CCNL.
Le Parti riconoscono che l’andamento dei mercati, i volumi sempre
più variabili, la diversificazione della tipologia del prodotto e l’incertezza sulla
conferma degli ordini si traduce in una sempre maggiore irregolarità dei flussi e
causa un forte impedimento per la programmazione delle attività aziendali, anche
in relazione alle specificità delle stesse.
PROTOCOLLI
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Pertanto per migliorare la competitività e l’efficienza, cogliere le
potenzialità di un mercato sempre più imprevedibile e flessibile con decorrenza
dalla data del presente accordo e per un periodo sperimentale pari alla durata
dello stesso si conviene che con apposito accordo da realizzare a livello
aziendale potrà essere adottata una specifica procedura per gestire, in via
preventiva e anticipata rispetto all’eventuale verificarsi della emergenza
produttiva o di servizio, l’articolo contrattuale riguardante la flessibilità e/o
individuare altri dispositivi in grado di rispondere al meglio alle esigenze
organizzative aziendali.
Tale procedura potrà essere attivata in base ad una specifica formale
richiesta dell’Azienda alla RSU o, in sua assenza, alle organizzazioni sindacali
territoriali informando l’Associazione imprenditoriale di riferimento. Tale richiesta
farà riferimento esplicito al presente Protocollo e potrà avvenire anche all’interno
della contrattazione di secondo livello.
La procedura può definire:
- Il passaggio dal confronto negoziale sul singolo evento al confronto
previsionale sulle situazioni che potrebbero verificarsi nel periodo.
- La durata del periodo di riferimento nel quale ipotizzare le diverse
situazioni che potrebbero verificarsi, che sarà definito secondo le
specificità produttive e organizzative delle singole imprese. Tale periodo
sarà di norma di 3 mesi salvo diverso accordo tra le Parti.
- La previsione di massima dell’andamento della produzione nell’arco di
tempo considerato.
- L’individuazione dei casi e delle situazioni che potrebbero verificarsi nel
periodo con le connesse esigenze di variazione dell’organizzazione del
lavoro (aumento o riduzione delle capacità produttive).
- Indicazione delle modalità applicative (relative alla disposizione delle ore
di supero) dell’istituto della flessibilità (o di altri istituti previsti nella
contrattazione aziendale) da applicare nel caso in cui si determinassero le
situazioni non prevedibili.
- Definizione, nel rispetto del CCNL, di eventuali ulteriori strumenti di
gestione delle emergenze.
- Definizione dei tempi di preallerta e dei tempi di preavviso per
l’applicazione, con semplice informazione da parte dell’Azienda, di quanto
convenuto in fase previsionale. Il preavviso di applicazione della flessibilità
sarà di 2 giorni.
- Impegno dell’Azienda a comunicare, nel momento in cui ha la certezza del
verificarsi della situazione non prevedibile, della probabile durata di tale
evento;
- Definizione delle modalità di recupero delle ore di flessibilità;
- Riconoscimento della possibilità di recupero in termini individuali e su
semplice richiesta del lavoratore, con 2 giorni di preavviso all’Azienda, di
almeno 8 ore di flessibilità salvaguardando le esigenze che hanno portato
alla richiesta della presente procedura.
PROTOCOLLI
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Inoltre l’accordo su richiesta dell’Azienda conterrà la possibilità:
- del recupero a livello individuale della flessibilità nel limite
dell’articolo
contrattuale;
- di monetizzare i permessi per ROL;
- di utilizzo collettivo dei permessi per ROL.
Le Parti definiscono anche le verifiche sull’applicazione di quanto
ipotizzato e sul rispetto di tutte le Parti della procedura.
La procedura si concluderà con un documento nel quale saranno indicate le
soluzioni organizzative concordate per affrontare, nel periodo di tempo definito,
le emergenze produttive.
In caso di mancato accordo in sede aziendale entro il termine di 20 giorni
dall’inizio dell’attivazione della procedura, ciascuna delle Parti potrà richiedere,
in sede territoriale, l’intervento delle Organizzazioni firmatarie del CCN L ed
eventualmente, in seconda istanza, l’intervento delle Parti nazionali firmatarie del
CCNL entro i successivi 15 giorni. Le organizzazioni firmatarie del CCNL
destinatarie di tali richieste si riuniranno per un esame congiunto della specifica
situazione aziendale con l’obiettivo di chiarire ogni aspetto di tale situazione in
relazione alla presente procedura, al fine di facilitare la rimozione degli eventuali
impedimenti, ferma restando la titolarità negoziale delle Parti a livello aziendale.
Resta inteso che le aziende che non intendano seguire la nuova procedura
di cui al presente Protocollo potranno continuare ad applicare le regole già
previste dal CCNL, affrontando le singole emergenze organizzative con gli
strumenti contrattuali ordinari.
La presente procedura ha l’obiettivo di rendere più competitive le imprese, di
migliorare la loro posizione sul mercato, di dare stabilità all’occupazione e di
garantire il rispetto delle condizioni individuali dei lavoratori. Per questo le Parti
si impegnano a gar antire la massima coerenza nell’applicazione della presente
procedura.
Le Parti ritengono che la positiva e corretta attuazione del percorso
sperimentale sopra delineato possa contribuire ad ampliare l’area del confronto
costruttivo tra imprese e lavorator i anche nella prospettiva dell’estensione della
contrattazione aziendale.
Ogni 6 mesi verrà attuata, fra le Parti firmatarie del CCNL, una verifica sullo
stato di applicazione del protocollo anche con l’obiettivo di individuare possibili
interventi in grado di agevolarne la sua applicazione.
Al fine di facilitare e semplificare l’applicazione della procedura viene riportata
in allegato, al solo scopo esemplificativo, una scheda contenente l’illustrazione
delle soluzioni già adottate all’interno del settore dei giocattoli, giochi,
modellismo, ornamenti natalizi e articoli per la prima infanzia.
PROTOCOLLI
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SCHEDA
Le pratiche adottate dalle aziende del settore dei giocattoli, giochi,
modellismo, ornamenti natalizi e articoli per la prima infanzia si distinguono in
due tipologie:
1.SOLUZIONI ADOTTATE A LIVELLO AZIENDALE SU RIMANDO DEL CCNL
Tali soluzioni riguardano 4 istituti contratt uali:
Flessibilità: prevedono 3 possibili modalità di intervento:
- incremento delle ore di flessibilità oltre le 96 previste dal CCNL;
- possibilità di superamento delle 48 ore settimanali;
- recupero della flessibilità con programmazione individuale e non
collettiva.
Ferie:
- possibilità di programmare il godimento della 3° settimana di ferie in
modo separato rispetto alle altre due.
Riduzione dell’orario di lavoro:
- possibilità di definire il godimento dei permessi per ROL in modo
individuale o collettivo;
- possibilità, in caso di articolari esigenze produttive, di
monetizzare in tutto o in parte tale permessi.
Lavoro straordinario:
- procedura per il lavoro straordinario di produzione e
dell’area amministrativa che agevoli l’adesione volontaria dei lavoratori
alle richieste dell’Azienda.
2. SOLUZIONI ADOTTATE TOTALMENTE A LIVELLO AZIENDALE PER
RISPONDERE AD ESIGENZE PARTICOLARI
Orario di lavoro
- per consentire la flessibilità di utilizzo degli impianti, possibilità del
passaggio, con un preavviso minimo predefinito e per un periodo limitato,
da un regime di orario ad un altro.
Flessibilità
- trasformazione della percentuale di maggiorazione in permessi
retribuiti;
- utilizzo contestuale (ad esempio, a settimane alterne) di flessibilità positiva
e negativa.
Lavoro straordinario:
particolari procedure per individuare preventivamente la disponibilità impegnativa
dei lavoratori a prestare lavoro straordinario in caso di necessità.
PROTOCOLLI
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PROTOCOLLO 7
Le parti nel condividere lo sviluppo della partecipazione hanno voluto dare
indicazioni per la promozione di percorsi che possano coinvolgere le
organizzazioni firmatarie del CCNL, i lavoratori e le aziende, offrendo spunti per
la sperimentazione di progetti comuni.
Le linee guida sulla partecipazione rappresentano un contributo per
caratterizzare e orientare le dinamiche partecipative, per individuare gli elementi
chiave di un percorso valorizzando i riferimenti culturali, le aspettative e gli
obiettivi generali, per delineare concretamente percorsi e pratiche attuative.
Che cosa è la partecipazione
La partecipazione nell'impresa riguarda quell'insieme di attività
organizzative, culturali, formative e professionali che si declinano in molteplici
forme:
- La partecipazione indiretta : definisce le modalità della consultazione
congiunta fra le parti sociali, le procedure di co-determinazione e
orientamento, di contrattazione collettiva, di concertazione.
- La partecipazione diretta definisce le modalità di consultazione del
dipendente nella progettazione del sistema di produzione e
organizzazione dell’impresa e delega poteri decisionali.
- La partecipazione economica il cui fondamento è la retribuzione si
realizza attraverso la definizione di obiettivi condivisi.
La partecipazione indiretta - le rappresentanze
Al fine di preparare un terreno favorevole allo sviluppo della partecipazione
si evidenziano le forme attuative della partecipazione indiretta che si attivano con
modalità dedicate allo sviluppo della conoscenza, della gestione condivisa dei
processi organizzativi e strategici, preludio alle forme di partecipazione diretta:
- l'esistenza di procedure formali, relative alla qualità dell’informazione
sui processi di sviluppo, di consultazione sulle scelte;
- l’esistenza di organismi congiunti tra le parti sociali;
- l'esistenza di organismi congiunti tra le parti sociali dotati di potere
di regolazione e risoluzione delle controversie collettive;
- l'esistenza di meccanismi generali collettivi, concordati e misurabili
di remunerazione per obiettivi.
La partecipazione diretta - i lavoratori
La partecipazione all’innovazione è basata sull'organizzazione del
lavoro, sulla valorizzazione delle competenze, sullo sviluppo relazionale tra le
persone e il gruppo di lavoro, detta anche partecipazione organizzativa.
Linee guida sulla Partecipazione
PROTOCOLLI
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La partecipazione organizzativa valorizza e rafforza il benessere del
lavoratore e dell'imprenditore come fattori essenziali di un gioco a somma
positiva. La partecipazione organizzativa è un ambito di analisi e di proposta
operativa.
IL PRIMO PASSO verso la partecipazione organizzativa: sensibilizzare
e condividere il progetto partecipativo ; si evidenzia l’esigenza di condividere
il progetto di cambiamento che si intende promuovere fornendo a tutti i
partecipanti le informazioni necessarie per comprenderne la portata, la valenza
e le finalità. Questo primo passo si realizza nella dimensione delle relazioni
industriali.
IL SECONDO PASSO verso la partecipazione organizzativa: prepararsi
alla partecipazione; una attività finalizzata allo sviluppo di un sistema di
aspettative da mettere a confronto con i partecipanti. Tali aspettative dovranno
prendere in considerazione i caratteri che la partecipazione assumerà, i rischi e i
fattori di successo che si ritengono connaturati a quel tipo di partecipazione,
sviluppando un’analisi di fattibilità.
IL TERZO PASSO verso la partecipazione organizzativa: la costruzione
operativa del progetto ; è la dimensione nella quale si attiva un significativo
percorso di appren dimento organizzativo all’interno del quale si pongono le basi
per lo sviluppo del progetto attraverso l’individuazione delle abilità e delle
conoscenze che andranno a formare il gruppo di lavoro.
IL QUARTO PASSO verso la partecipazione organizzativa: l’attivazione
del/dei gruppo/i di lavoro e le dinamiche partecipative ; è la fase attuativa
nella quale è necessario distribuire e dosare le risorse in campo, per la riuscita
del progetto, per la corretta integrazione delle competenze, dei comportamenti,
dei compiti.
IL QUINTO PASSO verso la partecipazione organizzativa: la valutazione
dell’esperienza organizzativa; è la verifica delle reciproche convenienze, della
utilità per il buon funzionamento del processo organizzativo. In questa fase vi è
la possibilità di costruire modalità di accertamento condiviso dei processi, la
condivisione dei meccanismi di correzione e autocorrezione.
IL SESTO PASSO verso la partecipazione organizzativa: è l’attivazione
di pratiche contrattuali . La progettualità e i cambiamenti attivati possono
determinare mutamenti essenziali nella realtà aziendale, come, un aumento della
produttività, un aumento della redditività, il miglioramento dell’organizzazione con
la conseguente valorizzazione del tempo. Tali variazioni possono definirsi in
regole, possono fare parte della contrattazione attuale e/o futura.
I vantaggi della partecipazione organizzativa:
- il miglioramento della percezione organizzativa rispetto alla propria posizione;
- la definizione delle aree di collaborazione, la integrazione delle competenze;
- l’incentivo all’autodiagnosi e alla diagnosi organizzativa, sviluppo di pratiche
autocorrettive;
PROTOCOLLI
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- il potenziamento delle capacità di osservazione dei processi a fini della
valutazione;
- la definizione coesa degli obiettivi e dei compiti del gruppo;
- la sperimentazione di percorso partecipativo;
- la contrattazione basato su obiettivi comuni.
Le modalità attuative della partecip azione economica sono rinviate alle
linee guida sulla contrattazione collettiva.
PROTOCOLLI
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PROTOCOLLO 8
Le linee guida si propongono di sviluppare una strategia utile alla
conoscenza e alla diffusione di una RSI autentica per contribuire alla crescita
qualitativa del sistema industriale .
L’obiettivo è quello di favorire l’adozione di una mappa di riferimento per
l’orientamento strategico quale utile premessa per lo sviluppo condiviso
della responsabilità sociale attraverso il protagonismo del sistema delle
imprese e delle organizzazioni sindacali .
In coerenza con lo sviluppo della RSI si richiama l’impegno più
complessivo che la strategia globale mette in atto per lo sviluppo sostenibile.
L’Agenda 2030 sottoscritto nel settembre 2015 dai governi di 193 Paesi
membri dell’ONU, ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile in un
grande programma d’azione per un totale di 169 traguardi. Tutti sono chiamati
a impegnarsi per realizzare una società più inclusiva.
La Responsabilità Sociale d’I mpresa concorre allo sviluppo sostenibile
con una azione volontaria per una politica ispirata a un approccio sistemico
nelle interazioni che si realizzano in continua connessione con i molteplici
soggetti, portatori di interesse, i lavoratori e loro rappresentanti, i soci, i clienti, i
fornitori, la collettività, etc.
Gli stakeholder, insieme all’impresa, costituiscono la rete complessa
entro le quali le azioni si intrecci ano e si influenzano vicendevolmente .
L’impresa socialmente responsabile sviluppa, c on i portatori di interesse,
azioni rispettose di tutti i limiti, legali, contrattuali, ambientali, sviluppa
politiche che incrementano il benessere e valorizzano i territori di cui sono
parte, attiva sostenibilità sociale, economica e ambientale.
La RSI rappresenta l’assunzione di una diretta responsabilità per gli
impatti che le decisioni e le attività dell’impresa determinano sulla società
e sull’ambiente, con l’adozione di un comportamento etico e trasparente.
La RSI può produrre un effetto positivo e sistemico attraverso l’adozione
delle politiche il cui scopo primario è la riduzione di tutti gli impatti, coerentemente
con l’esigenza, di rendere sostenibile il modello economico in risposta alle diverse
emergenze. La Commissione Europea ha stilato, in questa direzione, un piano
d’azione per una crescita sostenibile basato su tre principali finalità:
- riorientare gli investimenti verso una crescita sostenibile;
- gestire il cambiamento climatico, l’esaurimento delle risorse, il
degrado ambientale e le questioni sociali;
- promuovere la trasparenza e la visione a lungo termine.
Linee Guida per la promozione della RSI (Responsabilità Sociale di Impresa)
PROTOCOLLI
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I principali strumenti della RSI:
- Esplicitazione della visione etica d'impresa intesa sia come sistema di
valori sia come contratto sociale che lega l'impresa ai vari stakeholders;
- Redazione di un codice etico ;
- Formazione del management e del personale per sviluppare la
competenza per la valutazione degli eventi alla luce della loro rilevanza
etica con la conseguente assunzione di impegni e di comportamenti
coerenti, sviluppando la buona occupazione;
- Progettazione di sistemi organizzativi di attuazione : comitati etici,
auditing etico, pratiche di dialogo tra i membri dell'organizzazione per la
condivisione di principi e regole, meccanismi di valutazione e
incentivazione, ecc.;
- Rendicontazione sociale : bilancio sociale e altre forme di reporting atte
ad illustrare la coerenza tra principi, impegni, comportamenti e risultati
conseguiti in relazione a ciascuno stakeholder sotto il profilo sia del valore
economico distribuito sia dei benefici sociali e ambientali prodotti e della
comunicazione trasparente;
- Verifica e certificazione esterna delle performance da parte di organismi
indipendenti.
- Contrasto al dumping contrattuale , segnalazioni e denuncia dei
fenomeni distorsivi e illegali, alle associazioni di rappresentanza, alle
autorità.
- Rating di legalità: si tratta di un indicatore sintetico per elevati standard
di legalità. Tale riconoscimento è attribuito dall'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato.
Alcune tracce per lo sviluppo della Responsabilità Sociale
dell’Impresa:
- Promozione dell’etica aziendale;
- Selezionare e monitorare la catena di fornitura;
- Uso efficiente dell’energia e delle risorse idriche;
- Riduzione delle emissioni inquinanti;
- Certificazioni ambientali;
- Investimento in economia circolare;
- Sviluppo della gestione del rischio individuando le pratiche non sostenibili;
- Predisposizione di piani di miglioramento;
- Promozione del benessere collettivo;
- Promozione di progetti di partecipazione organizzativa;
- Promuovere il coinvolgimento e lo sviluppo delle comunità locali.