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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 novembre 2022

Cassazione n. 37744/2022

Testo disponibile della fonte

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eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2414/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio, con domicilio in Torino, [OSCURATO:PERSONA] n. 8. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA] N. 8 [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore p.t., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 4. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1184/2017, pubblicata il 26.5.2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 28.11.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in dodici motivi avverso la sentenza n. 1184/2017, con cui la Corte d’appello di Torino, in parziale accoglimento dell’appello incidentale del Oggetto: condominio Condomino di [OSCURATO:PERSONA] n. 8, respinta l’impugnazione principale, ha ridotto ad € 1523,47 l’ammontare dei crediti spettanti al ricorrente, eliminando la condanna del Condominio al pagamento di € 2.216,96. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 8 di Torino resiste con controricorso e, in prossimità dell’adunanza camerale, ha depositato memoria illustrativa.

2. E’ infondata l’eccezione di tardività del ricorso.

La sentenza di primo grado è stata depositata in data 26.5.2017e il ricorso è stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica in data 27.12.2017, nel termine di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c. (considerata anche la sospensione feriale di 31 gg.), ed è quindi tempestivo in applicazione del principio di scissione degli effetti della notifica tra notificante e notificato.

Per il notificante, ai fini della tempestività dell’impugnazione, deve guardarsi alla data di spedizione o di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, attività che, ove effettuata nel termine di legge, impedisce la decadenza dal potere di impugnare (Cass. s.u. 10216/2006; Cass.24702/2006; Cass. 6360/2007; Cass. s.u. 7607/2010; Cass.2320/2011; Cass. 10693/2017).

3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art.360, nn. 3 e 5 c.p.c., sostenendo che, pur avendo giudice distrettuale escluso che il credito del ricorrente esposto al punto 6) del rendiconto 2010/2011, fosse stato compensato con un controcredito del condominio, ha omesso di considerare che tale credito non era stato menzionato nel riparto spese 2010/2011 e nel preventivo 2011/2012.

L’assemblea avrebbe ritenuto il Guidi debitore di € 2160,82, ignorando l’esistenza di un controcredito di € 2198,00.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 360, nn. 3 e 5 c.p.c..

Si deduce che l’importo di € 6468,22, scaturito da un indebito versamento effettuato dal Guidi per voci inserite nel riparto 2009/2010, non era stato annotato nel consuntivo 2009/2011 o nel preventivo 2011/2012, ma erroneamente imputato a debiti 2009.

La Corte distrettuale avrebbe dovuto considerare che, a seguito dell’annullamento, con sentenza del 2011, del riparto 2009/2010, il Condominio avrebbe dovuto provvedere ad un nuovo riparto ed avrebbe dovuto dar prova di come fossero stati impiegati i fondi, indicando le spese ripartite e riapprovate.

Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c, esponendo che il ricorrente aveva versato nel 2011 talune rate per consumi di riscaldamento e spese ordinarie relative all’anno 2010/2011, non riportate nel consuntivo 2011 e nel preventivo 2012,esborsi che, secondo il giudice distrettuale, dovevano essere riaccreditati nella contabilità relativ a ad annualità successive, essendo stati eseguiti i pagamenti dopo la chiusura dell’esercizio 2010/2011.

Si sostiene in contrario che tali importi non erano stati contabilizzati neppure nel bilancio preventivo 2011/2012 e che analoghi versamenti eseguiti nel 2011 erano stati annotati, per altri condomini, nei documenti contabili della corrispondenteannualità.

Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c., per aver la Corte di merito ritenuto che, con riferimento agli appartamenti n. 7 ed 8, di proprietà dei coniugi Fergola e Besenghi, il riparto delle spese del consumo di acqua andasse eseguito sulla base del numero dei occupanti, da calcolare anno per anno (considerando un occupante per ciascuna unità abitativa) e che fosse onere del ricorrente dar prova di eventuali variazioni, dovendosi invece ritenere che, non essendo comunicata alcuna variazione da parte degli interessati, il consumo dovesse essere ripartito, computando due soggetti per ciascun appartamento.

Il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., per esser stati addebitata al ricorrente una spesa di € 15,00 per un sollecito di pagamento inoltrato nel giugno 2011, per spese inserite nel bilancio approvato nell’aprile 2011, non tenendo conto che il Guidi aveva ripetutamente richiesto all’amministratore chiarimenti, tenendo un atteggiamento collaborativo che rendeva superfluo il sollecito stesso.

Il sesto motivo deduce la violazione dell’art. dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c., per aver la sentenza ritenuto non più contestabili talune spese non documentate poiché ormai approvate dall’assemblea, onerando l’opponente della prova della mancanza dei giustificativi dell’esborso.

Non poteva, inoltre, addebitarsi la spesa di cancelleria di € 120,00 per il consuntivo riscaldamento, dal momento che il contratto di fornitura prevedeva un importo unico a forfait di € 200,00,già inserito nel riparto ordinario.

Il settimo motivo denuncia la violazione dell’art. dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c., per aver la sentenza ritenuto legittimamente ripartita tra tutti i condomini la spesa di cui alla fattura n. 18/2011 per la riparazione della braga di collegamento dello scarico tra il 2° e 3° piano e per la sostituzione del galleggiante del vaso di espansione della colonna di taluni appartamenti, trattandosi di interventi che interessavano il tratto di diramazione dall’impianto comune alle proprietà esclusive, dovendo la spesa gravare solo sui condomini interessati.

L’ottavo motivo denuncia la violazione dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c., per aver la sentenza ritenuto valida la delibera con cui era stata applicata un’aliquota del 20% sul corrispettivo per i lavori al terrazzo, in luogo di quella agevolata del 10%, prevista per legge.

Il nono motivo denuncia la violazione dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c., per aver la Corte di appello negato al ricorrente la titolarità di un credito di € 285,00 riguardante spese legali, sull’assunto che il Guidi non avesse provveduto al versamento, che invece era provatoda tre fax e da una delibera, tutti atti prodotti in giudizio.

Il decimo motivo denuncia la violazione dell’art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., per aver la sentenza negato che il ricorrente fosse titolare di un credito verso il condominio di € 408,46, avendo ritenuto, a seguito di un’errata compensazione, legittima l’iscrizione a consuntivo di un minor credito pari ad € 382,46, invece di quello originario di € 790,72.

L’undicesimo motivo lamenta che la Corte abbia dichiarato la sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato, benché l’appello principale non fosse stato integralmente respinto.

Il dodicesimo motivo deduce la violazione dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e5 c.p.c. per aver la sentenza omesso di pronunciare sulla richiesta di rimborso delle spese vive e di quelle sostenute per l’esperimento del tentativo di mediazione.

4. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 366, n. 3 c.p.c...

L’impugnazione difetta di una pur minima esposizione delle ragioni della domanda ex art. 1137 c.c., con i relativi fatti giustificativi e le vicende intercorse tra le parti, delle questioni controverse e delle conclusioni proposte nei precedenti gradi di merito.

Nulla è riportato riguardo alle motivazioni della sentenza di primo grado, né riguardo aquelle della sentenza appello.

E’ richiamata – nei singoli motivi - una serie di cifre e d i atti deliberativi (preventivi e consuntivi ed altra documentazione), dando per presupposta la conoscenza delle vicende processuali, ma, nuovamente, senza una comprensibile illustrazione dei fatti controversi, indicazioni che non si evincono neppure dalla lettura del contenuto delle censure.

In definitiva, non è stata svolta l'esposizione sommaria dei fatti di causa, che deve essere tale da consentire alla Corte di cassazione di conoscere gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti (Cass. s.u. 11826/13).

Manca la necessaria "chiara e completa visione dell'oggetto dell'impugnazione" (Cass.16315/07) e non è stata assolta la "funzione riassuntiva" (Cass. 1905/12), che sta alla base della previsione normativa.

Nel ricorso per cassazione il requisito di cui all’art.366, comma primo, n. 3 c.p.c., è prescritto a pena inammissibilità, poiché l'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda portata all’esame del giudice di legittimità è funzionale alla comprensione dei motivi e alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Cass.10072/2018; Cass. s.u. 11308/2014).

L’indicazione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni delle parti deve potersi ricavare esclusivamente dal ricorso, da esaminare nella sua interezza, senza necessità di ricorrere ad altre fonti (sentenza impugnata o controricorso), stante il principio di necessaria autonomia dell’impugnazione (Cass. 29093/2018; Cass. s.u. 11308/2014).

Il ricorso è, quindi, inammissibile , con aggravio delle spese processuali.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 2200,00 , di cui 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1- bis dello stesso art. 13, se do

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2414/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio, con domicilio in Torino, [OSCURATO:PERSONA] n. 8. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA] N. 8 [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore p.t., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 4. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1184/2017, pubblicata il 26.5.2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 28.11.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in dodici motivi avverso la sentenza n. 1184/2017, con cui la Corte d’appello di Torino, in parziale accoglimento dell’appello incidentale del Oggetto: condominio Condomino di [OSCURATO:PERSONA] n. 8, respinta l’impugnazione principale, ha ridotto ad € 1523,47 l’ammontare dei crediti spettanti al ricorrente, eliminando la condanna del Condominio al pagamento di € 2.216,96. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 8 di Torino resiste con controricorso e, in prossimità dell’adunanza camerale, ha depositato memoria illustrativa. 2. E’ infondata l’eccezione di tardività del ricorso. La sentenza di primo grado è stata depositata in data 26.5.2017e il ricorso è stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica in data 27.12.2017, nel termine di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c. (considerata anche la sospensione feriale di 31 gg.), ed è quindi tempestivo in applicazione del principio di scissione degli effetti della notifica tra notificante e notificato. Per il notificante, ai fini della tempestività dell’impugnazione, deve guardarsi alla data di spedizione o di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, attività che, ove effettuata nel termine di legge, impedisce la decadenza dal potere di impugnare (Cass. s.u. 10216/2006; Cass.24702/2006; Cass. 6360/2007; Cass. s.u. 7607/2010; Cass.2320/2011; Cass. 10693/2017). 3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art.360, nn. 3 e 5 c.p.c., sostenendo che, pur avendo giudice distrettuale escluso che il credito del ricorrente esposto al punto 6) del rendiconto 2010/2011, fosse stato compensato con un controcredito del condominio, ha omesso di considerare che tale credito non era stato menzionato nel riparto spese 2010/2011 e nel preventivo 2011/2012. L’assemblea avrebbe ritenuto il Guidi debitore di € 2160,82, ignorando l’esistenza di un controcredito di € 2198,00. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.. Si deduce che l’importo di € 6468,22, scaturito da un indebito versamento effettuato dal Guidi per voci inserite nel riparto 2009/2010, non era stato annotato nel consuntivo 2009/2011 o nel preventivo 2011/2012, ma erroneamente imputato a debiti 2009. La Corte distrettuale avrebbe dovuto considerare che, a seguito dell’annullamento, con sentenza del 2011, del riparto 2009/2010, il Condominio avrebbe dovuto provvedere ad un nuovo riparto ed avrebbe dovuto dar prova di come fossero stati impiegati i fondi, indicando le spese ripartite e riapprovate. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c, esponendo che il ricorrente aveva versato nel 2011 talune rate per consumi di riscaldamento e spese ordinarie relative all’anno 2010/2011, non riportate nel consuntivo 2011 e nel preventivo 2012,esborsi che, secondo il giudice distrettuale, dovevano essere riaccreditati nella contabilità relativ a ad annualità successive, essendo stati eseguiti i pagamenti dopo la chiusura dell’esercizio 2010/2011. Si sostiene in contrario che tali importi non erano stati contabilizzati neppure nel bilancio preventivo 2011/2012 e che analoghi versamenti eseguiti nel 2011 erano stati annotati, per altri condomini, nei documenti contabili della corrispondenteannualità. Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c., per aver la Corte di merito ritenuto che, con riferimento agli appartamenti n. 7 ed 8, di proprietà dei coniugi Fergola e Besenghi, il riparto delle spese del consumo di acqua andasse eseguito sulla base del numero dei occupanti, da calcolare anno per anno (considerando un occupante per ciascuna unità abitativa) e che fosse onere del ricorrente dar prova di eventuali variazioni, dovendosi invece ritenere che, non essendo comunicata alcuna variazione da parte degli interessati, il consumo dovesse essere ripartito, computando due soggetti per ciascun appartamento. Il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., per esser stati addebitata al ricorrente una spesa di € 15,00 per un sollecito di pagamento inoltrato nel giugno 2011, per spese inserite nel bilancio approvato nell’aprile 2011, non tenendo conto che il Guidi aveva ripetutamente richiesto all’amministratore chiarimenti, tenendo un atteggiamento collaborativo che rendeva superfluo il sollecito stesso. Il sesto motivo deduce la violazione dell’art. dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c., per aver la sentenza ritenuto non più contestabili talune spese non documentate poiché ormai approvate dall’assemblea, onerando l’opponente della prova della mancanza dei giustificativi dell’esborso. Non poteva, inoltre, addebitarsi la spesa di cancelleria di € 120,00 per il consuntivo riscaldamento, dal momento che il contratto di fornitura prevedeva un importo unico a forfait di € 200,00,già inserito nel riparto ordinario. Il settimo motivo denuncia la violazione dell’art. dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c., per aver la sentenza ritenuto legittimamente ripartita tra tutti i condomini la spesa di cui alla fattura n. 18/2011 per la riparazione della braga di collegamento dello scarico tra il 2° e 3° piano e per la sostituzione del galleggiante del vaso di espansione della colonna di taluni appartamenti, trattandosi di interventi che interessavano il tratto di diramazione dall’impianto comune alle proprietà esclusive, dovendo la spesa gravare solo sui condomini interessati. L’ottavo motivo denuncia la violazione dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c., per aver la sentenza ritenuto valida la delibera con cui era stata applicata un’aliquota del 20% sul corrispettivo per i lavori al terrazzo, in luogo di quella agevolata del 10%, prevista per legge. Il nono motivo denuncia la violazione dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c., per aver la Corte di appello negato al ricorrente la titolarità di un credito di € 285,00 riguardante spese legali, sull’assunto che il Guidi non avesse provveduto al versamento, che invece era provatoda tre fax e da una delibera, tutti atti prodotti in giudizio. Il decimo motivo denuncia la violazione dell’art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., per aver la sentenza negato che il ricorrente fosse titolare di un credito verso il condominio di € 408,46, avendo ritenuto, a seguito di un’errata compensazione, legittima l’iscrizione a consuntivo di un minor credito pari ad € 382,46, invece di quello originario di € 790,72. L’undicesimo motivo lamenta che la Corte abbia dichiarato la sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato, benché l’appello principale non fosse stato integralmente respinto. Il dodicesimo motivo deduce la violazione dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e5 c.p.c. per aver la sentenza omesso di pronunciare sulla richiesta di rimborso delle spese vive e di quelle sostenute per l’esperimento del tentativo di mediazione. 4. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 366, n. 3 c.p.c... L’impugnazione difetta di una pur minima esposizione delle ragioni della domanda ex art. 1137 c.c., con i relativi fatti giustificativi e le vicende intercorse tra le parti, delle questioni controverse e delle conclusioni proposte nei precedenti gradi di merito. Nulla è riportato riguardo alle motivazioni della sentenza di primo grado, né riguardo aquelle della sentenza appello. E’ richiamata – nei singoli motivi - una serie di cifre e d i atti deliberativi (preventivi e consuntivi ed altra documentazione), dando per presupposta la conoscenza delle vicende processuali, ma, nuovamente, senza una comprensibile illustrazione dei fatti controversi, indicazioni che non si evincono neppure dalla lettura del contenuto delle censure. In definitiva, non è stata svolta l'esposizione sommaria dei fatti di causa, che deve essere tale da consentire alla Corte di cassazione di conoscere gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti (Cass. s.u. 11826/13). Manca la necessaria "chiara e completa visione dell'oggetto dell'impugnazione" (Cass.16315/07) e non è stata assolta la "funzione riassuntiva" (Cass. 1905/12), che sta alla base della previsione normativa. Nel ricorso per cassazione il requisito di cui all’art.366, comma primo, n. 3 c.p.c., è prescritto a pena inammissibilità, poiché l'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda portata all’esame del giudice di legittimità è funzionale alla comprensione dei motivi e alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Cass.10072/2018; Cass. s.u. 11308/2014). L’indicazione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni delle parti deve potersi ricavare esclusivamente dal ricorso, da esaminare nella sua interezza, senza necessità di ricorrere ad altre fonti (sentenza impugnata o controricorso), stante il principio di necessaria autonomia dell’impugnazione (Cass. 29093/2018; Cass. s.u. 11308/2014). Il ricorso è, quindi, inammissibile , con aggravio delle spese processuali. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 2200,00 , di cui 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1- bis dello stesso art. 13, se do
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