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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06365/2023

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unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso n. r.g. 5442 / 20 1 6 , propost o da: [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale, in persona del legale rapp.te p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a , per procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso i quali ha eletto domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N. 20 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che larappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 747/2015 della [OSCURATO:PERSONA]’ABRUZZO- sezione staccata di Pescara , depositata il 20 luglio 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che: l’amministrazione finanziaria notificò a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. un avviso di accertamento con ripresaa tassazione di maggiori redditi ai fini Irap, Ires e Iva per l’anno 2006; la CTP di Pescara ha respinto l’impugnazione proposta dalla società contribuente avverso tale atto impositivo; il successivo gravame, interposto avanti la CTR dell’Abruzzo- sezione staccata di Pescara- è stato ritenuto inammissibile per tardiva costituzione della società appellante; quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi e l’amministrazione finanziaria ha resistito con controricorso; Considerato che: con istanza depositata il 6 febbraio 2023, la ricorrente ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, intendendo accedere alla definizione agevolata della controversia di cui al comma 186 della stessa norma; la norma richiamata dispone la sospensione dei giudizi pendenti fino al 10 luglio 2023; P.Q.M.

Sospende il giudizio fino al 10 luglio 2023, rinviando la causa a nuovo ruolo.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso n. r.g. 5442 / 20 1 6 , propost o da: [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale, in persona del legale rapp.te p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a , per procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso i quali ha eletto domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N. 20 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che larappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 747/2015 della [OSCURATO:PERSONA]’ABRUZZO- sezione staccata di Pescara , depositata il 20 luglio 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: l’amministrazione finanziaria notificò a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. un avviso di accertamento con ripresaa tassazione di maggiori redditi ai fini Irap, Ires e Iva per l’anno 2006; la CTP di Pescara ha respinto l’impugnazione proposta dalla società contribuente avverso tale atto impositivo; il successivo gravame, interposto avanti la CTR dell’Abruzzo- sezione staccata di Pescara- è stato ritenuto inammissibile per tardiva costituzione della società appellante; quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi e l’amministrazione finanziaria ha resistito con controricorso; Considerato che: con istanza depositata il 6 febbraio 2023, la ricorrente ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, intendendo accedere alla definizione agevolata della controversia di cui al comma 186 della stessa norma; la norma richiamata dispone la sospensione dei giudizi pendenti fino al 10 luglio 2023; P.Q.M. Sospende il giudizio fino al 10 luglio 2023, rinviando la causa a nuovo ruolo.
Sentenza Cassazione n. 06365/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris