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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2024

Cassazione n. 03610/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto risulta che fu eseguito narcotest idoneo ad attestare la natura della sostanza, fermo restando che il quantitativo rinvenuto è pari a circa 2 kg, così da non far residuare dubbi circa la configurabilità del reato; ritenuto che il secondo motivo è volto a sollecitare una diversa valutazione di merito in ordine alla pena e alle attenuanti generiche e risulta comunque manifestamente infondato, avendo la Corte dato rilievo alla natura del fatto e al dato personologico, attestato dai plurimi precedenti del ricorrente; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto risulta che fu eseguito narcotest idoneo ad attestare la natura della sostanza, fermo restando che il quantitativo rinvenuto è pari a circa 2 kg, così da non far residuare dubbi circa la configurabilità del reato; ritenuto che il secondo motivo è volto a sollecitare una diversa valutazione di merito in ordine alla pena e alle attenuanti generiche e risulta comunque manifestamente infondato, avendo la Corte dato rilievo alla natura del fatto e al dato personologico, attestato dai plurimi precedenti del ricorrente; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]'
Sentenza Cassazione n. 03610/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris