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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 ottobre 2020

Cassazione n. 36605/2023

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 24745/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in Liquidazione, in persona del liquidatore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro Allianz S.p.a; -intimata - nonchécontro Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui alla polizza n. 1832586, in persona del Rappresentante Generale per l’Italia, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante pro tempore, nella qualità di già socia unica di Sveviapol sud Srl, cancellata dal Registro delle Imprese in data 7/10/2020, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 585/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 22/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal cons.[OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: pronunciando sulla domanda della Sveag s.r.l. in liquidazione (che aveva chiesto il risarcimento del danno conseguente al furto di autovetture, lamentando l’inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ad uncontratto di custodia e vigilanza) e su quella - riunita - proposta dalla Allianz s.p.a. (che aveva agito in surroga dei diritti della assicurata Sveag, cui aveva indennizzato il sinistro), il Tribunale di Lecce condannò la Sveviapol al risarcimento dei danni in favore di entrambe le attrici e i terzi chiamati Assicuratori dei Lloyd’s a tener indenne la predettaSveviapol; pronunciando sul gravame principale degli Assicuratori dei Lloyd’s e su quello incidentale della Sveviapol, la Corte di Appello di Lecce ha riformato la decisione di primo grado, rigettando la domanda risarcitoria della Sveag e quella proposta in surroga dalla Allianz, dichiarando pertanto l’insussistenza dei presupposti per la manleva da parte degli Assicuratori dei Lloyd’s e condannando la Sveag e la Allianz alla restituzione delle somme versate dai predetti Assicuratori in adempimento della sentenza riformata; ha proposto ricorso per cassazione la Sveag s.r.l. in liquidazione, affidandosi a tre motivi; ad esso hanno resistito, con distinti controricorsi, gli “Assicuratori dei Lloyd’s che hanno assunto il rischio di cui alla polizza n. 1832586” e la Serimat s.r.l., in qualità di socia unica di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cancellata dal registro delle imprese in data 7.10.2020); il ricors o è stat o avviat o alla trattazione in adu nanza camerale , ex art. 380-bis.1 c.p.c.; in prossimità dell’adunanza, il difensore della Sveag s.r.l. ha depositato un atto di rinuncia, con cui si affermache la ricorrente non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio per avere transatto la causa con gli Assicuratori dei Lloyd’s, con compensazione delle spese, e si dichiara pertanto di voler rinunciare al ricorso per cassazione con integrale compensazione delle spese.

Consideratoche: l’ “atto di rinuncia” non reca alcuna sottoscrizione, mentre risulta firmato digitalmente dal difensore della Sveag (avv. [OSCURATO:PERSONA]) l’atto di deposito della rinuncia, con cui si chiede che la Corte voglia prendere atto della rinuncia e compensi le spese; benché la sottoscrizione di tale nota di deposito risulti idonea a riferire al difensore anche l’atto di rinuncia, deve tuttavia rilevarsi che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] non risulta munito di mandato speciale a rinunciare (ex artt. 84, 2° co.e 390, 2° co. c.p.c.); la dichiarazione risulta pertanto inidonea ad integrare una rinuncia e a determinare l’estinzione del processo, ma comporta il diverso effetto del la sopravvenuta inammissibilità del ricorso,giacché attesta il venir meno dell’interesse all’impugnazione (cfr. Cass. n. 25625/2020, Cass. n. 19907/2018 e Cass., S.U. n. 28182/2020); non ricorrendo una rinuncia cui abbiano aderito le controparti, ma – come detto - un’ipotesi di sopravvenuto difetto di interesse, deve provvedersi sulle spese di lite a carico della ricorrente; non sussistono -trattandosi di inammissibilità sopravvenuta- le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate -per ciascuna parte controricorrente- in euro 3 . 2 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 24745/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in Liquidazione, in persona del liquidatore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro Allianz S.p.a; -intimata - nonchécontro Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui alla polizza n. 1832586, in persona del Rappresentante Generale per l’Italia, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante pro tempore, nella qualità di già socia unica di Sveviapol sud Srl, cancellata dal Registro delle Imprese in data 7/10/2020, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 585/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 22/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal cons.[OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: pronunciando sulla domanda della Sveag s.r.l. in liquidazione (che aveva chiesto il risarcimento del danno conseguente al furto di autovetture, lamentando l’inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ad uncontratto di custodia e vigilanza) e su quella - riunita - proposta dalla Allianz s.p.a. (che aveva agito in surroga dei diritti della assicurata Sveag, cui aveva indennizzato il sinistro), il Tribunale di Lecce condannò la Sveviapol al risarcimento dei danni in favore di entrambe le attrici e i terzi chiamati Assicuratori dei Lloyd’s a tener indenne la predettaSveviapol; pronunciando sul gravame principale degli Assicuratori dei Lloyd’s e su quello incidentale della Sveviapol, la Corte di Appello di Lecce ha riformato la decisione di primo grado, rigettando la domanda risarcitoria della Sveag e quella proposta in surroga dalla Allianz, dichiarando pertanto l’insussistenza dei presupposti per la manleva da parte degli Assicuratori dei Lloyd’s e condannando la Sveag e la Allianz alla restituzione delle somme versate dai predetti Assicuratori in adempimento della sentenza riformata; ha proposto ricorso per cassazione la Sveag s.r.l. in liquidazione, affidandosi a tre motivi; ad esso hanno resistito, con distinti controricorsi, gli “Assicuratori dei Lloyd’s che hanno assunto il rischio di cui alla polizza n. 1832586” e la Serimat s.r.l., in qualità di socia unica di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cancellata dal registro delle imprese in data 7.10.2020); il ricors o è stat o avviat o alla trattazione in adu nanza camerale , ex art. 380-bis.1 c.p.c.; in prossimità dell’adunanza, il difensore della Sveag s.r.l. ha depositato un atto di rinuncia, con cui si affermache la ricorrente non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio per avere transatto la causa con gli Assicuratori dei Lloyd’s, con compensazione delle spese, e si dichiara pertanto di voler rinunciare al ricorso per cassazione con integrale compensazione delle spese. Consideratoche: l’ “atto di rinuncia” non reca alcuna sottoscrizione, mentre risulta firmato digitalmente dal difensore della Sveag (avv. [OSCURATO:PERSONA]) l’atto di deposito della rinuncia, con cui si chiede che la Corte voglia prendere atto della rinuncia e compensi le spese; benché la sottoscrizione di tale nota di deposito risulti idonea a riferire al difensore anche l’atto di rinuncia, deve tuttavia rilevarsi che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] non risulta munito di mandato speciale a rinunciare (ex artt. 84, 2° co.e 390, 2° co. c.p.c.); la dichiarazione risulta pertanto inidonea ad integrare una rinuncia e a determinare l’estinzione del processo, ma comporta il diverso effetto del la sopravvenuta inammissibilità del ricorso,giacché attesta il venir meno dell’interesse all’impugnazione (cfr. Cass. n. 25625/2020, Cass. n. 19907/2018 e Cass., S.U. n. 28182/2020); non ricorrendo una rinuncia cui abbiano aderito le controparti, ma – come detto - un’ipotesi di sopravvenuto difetto di interesse, deve provvedersi sulle spese di lite a carico della ricorrente; non sussistono -trattandosi di inammissibilità sopravvenuta- le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate -per ciascuna parte controricorrente- in euro 3 . 2 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso
Sentenza Cassazione n. 36605/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris