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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 20646/2023

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a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano il 10/03/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena in aumento di mesi uno e giorni dieci di reclusione per il reato di cui agli artt. 337, 339 cod. proc. pen., a titolo di continuazione con quella di cui alla sentenza n. 2142/2019, emessa dal Giudice per l'udienza preliminare di Milano, irrevocabile il 3 settembre 2019, complessivamente rideterminandola in mesi sei giorni venti di reclusione

2. Ricorre l'indagato deducendo con unico motivo, sintetizzato nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 168 cod. pen.

Nell'applicare la pena in aumento rispetto a quella di cui a precedente condanna il Giudice non ha disposto la sospensione condizionale della pena, così di fatto . revocando il beneficio riconosciuto in precedenza. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

2. Con procura speciale il difensore del ricorrente ha rinunciato all'impugnazione in quanto per la pena applicata è stata disposta dal magistrato di sorveglianza la misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali ai sensi dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990.

3. E' venuto meno, dunque, l'interesse al ricorso ex art. 568 cod. proc. pen..

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue comunque la condanna del ricorrente alle spese del procedimento ed al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende - che si ritiene congruo determinare nella misura di euro mille - a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. poiché la carenza di interesse non è dipesa dalla adozione della decisione richiesta ma da altra che ha avuto solo indiretta incidenza su tale interesse P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende ,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano il 10/03/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena in aumento di mesi uno e giorni dieci di reclusione per il reato di cui agli artt. 337, 339 cod. proc. pen., a titolo di continuazione con quella di cui alla sentenza n. 2142/2019, emessa dal Giudice per l'udienza preliminare di Milano, irrevocabile il 3 settembre 2019, complessivamente rideterminandola in mesi sei giorni venti di reclusione 2. Ricorre l'indagato deducendo con unico motivo, sintetizzato nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 168 cod. pen. Nell'applicare la pena in aumento rispetto a quella di cui a precedente condanna il Giudice non ha disposto la sospensione condizionale della pena, così di fatto . revocando il beneficio riconosciuto in precedenza. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 2. Con procura speciale il difensore del ricorrente ha rinunciato all'impugnazione in quanto per la pena applicata è stata disposta dal magistrato di sorveglianza la misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali ai sensi dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990. 3. E' venuto meno, dunque, l'interesse al ricorso ex art. 568 cod. proc. pen.. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue comunque la condanna del ricorrente alle spese del procedimento ed al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende - che si ritiene congruo determinare nella misura di euro mille - a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. poiché la carenza di interesse non è dipesa dalla adozione della decisione richiesta ma da altra che ha avuto solo indiretta incidenza su tale interesse P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende ,
Sentenza Cassazione n. 20646/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris