CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 03981/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 22667-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4629/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 20/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 22667 sez. MT - ad. 13-01-2022 -2- Rg 22667/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, cui ha replicato l'intimata con controricorso, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l'appello dal medesimo proposto avverso la sentenza di primo grado che a sua volta aveva rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento relativo all'anno 2010 conseguente al processo verbale di constatazione originato da una verifica fiscale del Nucleo di Polizia tributaria. Il giudice del gravame rilevava la tardività del ricorso esperito dopo 161 giorni dalla notifica dell'atto impugnato non potendosi ritenere fondata la tesi della parte contribuente laddove aveva eccepito l'inesistenza della notifica in quanto eseguita presso la residenza italiana in violazione dell'art 60 primo comma lettera e-bis e comma quarto del d.p.r. nr 600/1973 in luogo dell'indirizzo estero. Osservava al riguardo e alla luce dell'orientamento espresso sul punto dalla Suprema Corte la ritualità della notifica eseguita presso il domicilio fiscale nel caso di soggetto come quello in questione emigrato in Paese a fiscalità privilegiata. Evidenziava comunque che l'avviso di accertamento era stato notificato sia presso il Principato di Monica e la spedizione era ritornato al mittente e nell'altro caso la notifica del plico non si era potuto effettuare per temporanea assenza del destinatario e delle persone abilitate sicchè l'ufficiale aveva immesso l'avviso nella cassetta corrispondente dello stabile ed ha proceduto al deposito del plico presso l'ufficio postale e alla spedizione della comunicazione di avvenuto deposito perfezionandosi in data 28.11.2016. Il contribuente con il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art 60 del Dpr nr 600/1973 nonché dell'art 6,primo comma I. 212/2000 in i relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto regolare la notifica effettuata tramite spedizione di lettera raccomandata all'indirizzo risultante dall'A.I.R.E. malgrado la cartolina di ricevimento mancasse di qualsiasi indicazione del motivo per cui non era stata effettuata la consegna a mani della missiva Con un secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art 58,secondo comma ,terzo periodo, del D.P.R. nr 600/1973,nonché dell'ad 6,primo comma, della legge nr 212/2000 in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. nonché l'omessa esame di un fatto decisivo oggetto della discussione fra le parti relativamente alla notifica dell'avviso di accertamento nel presunto domicilio fiscale ex art 360 primo comma nr 5 c.p.c. per aver ritenuto valida ed efficace la notifica effettuata presso la residenza italiana Gambolò invece che il Comune di Vigevano. Il primo motivo è inammissibile in quanto vede su una questione - relativa alla irregolarità della notifica eseguita presso il Principato di Monaco- che non risulta dalla sentenza impugnata e non indica, in spregio al principio di autosufficienza, l'avvenuta deduzione della medesima questione nel giudizio di merito. Come più volte chiarito da questa Corte, qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, al fine di non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass., Sez. 6-5, ord. 13/12/2019, n. 32804; Cass. Sez. 1, 22/12/2005, n. 28480). L'inammissibilità è rilevabile anche sotto altro profilo.La CTR richiamando un precedente di questa Corte ( Cass2017 nr 23354) riteneva che la notificazione dell'atto impositivo per quei soggetti emigrati in Paesi a fiscalità privilegiata doveva eseguirsi ai sensi dell'art 58,secondo comma terzo periodo ,del D.P.R. nr 600/1973 presso il Comune di ultima residenza sicchè le norme richiamate dal contribuente non potevano trovare applicazione. La sentenza qui contestata a conforto della legittimità dell'operato dell'Ufficio si è limitata a rilevare ad abundantiam che comunque la notifica era stata eseguita sia presso il Principato che in Italia nell'ultimo indirizzo di residenza a Gambolò sottolineando per quest'ultimo caso l'avvenuto perfezionamento della stessa decorsi 10 giorni dalla spedizione della comunicazione di avvenuto deposito ai sensi dell'art 8 della legge nr 890/1992 . Si tratta dunque di una argomentazione (quella relativa all'avvenuta notifica presso il Principato di Monaco) non decisiva di una ratio decidendi già espressamente definita dal giudicante sufficiente . Il secondo motivo è inammissibile trattandosi di un profilo di censura non dedotto nelle precedenti fasi di giudizio. Relativamente alla contestazione ex art 360 primo comma nr 5 c.p.c. mossa alla decisione laddove ha ritenuto tardiva l' impugnazione senza rilevare l'inesistenza della notifica la censura non rispetta i canoni del novellato art. 360 c.p.c., n. 5), che onera il ricorrente di indicare - ai sensi dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), - il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, nonché la sua "decisività" (ex multis Cass. Sez. U, 8053 del 2014; Cass. n. 19987 del 2017, Cass. n. 27415 del 2018, Cass. n. 6735 del 2020). Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti. P.Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessivi C 7000,00 oltre spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello