CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 02691/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 37103-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 854/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 02/10/2019 R.G.N. 229/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N.37103/2019 Cron. Rep. Ud.20/12/2023 CC Rilevato che: La Corte d'Appello di Palermo ha respinto l'appello dell'INPS, confermando la pronuncia di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] a restituire la somma erogatagli dall'Istituto in esecuzione della sentenza n. 723/2013 dello stesso Tribunale, poi riformata in appello in senso sfavorevole al Bertolino, al netto delle ritenute fiscali. La Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha respinto l'appello uniformandosi ai precedenti di legittimità richiamati (Cass. n. 13530 del 2019; n. 23093 del 2014; n. 1464 del 2012) secondo cui, in caso di riforma della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore ha diritto di ripetere solo le somme effettivamente percepite dal lavoratore e non può pretendere la restituzione di importi al lordo, mai entrati nella sfera patrimoniale del dipendente. Ha ritenuto tale principio applicabile a qualunque altro soggetto che sia sostituto d'imposta. Avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. Bertolino non ha svolto difese. L’ordinanza interlocutoria n. 3566 del 2022 ha rimesso gli atti a questa Sezione Lavoro. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Con l'unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione degli artt. 336 e 389 3 cod. proc. civ. Si sostiene che la fattispecie della restituzione di somme pagate in esecuzione di una sentenza successivamente riformata o cassata sia disciplinata dagli artt. 336 e 389 cod. proc. civ., che si pongono in rapporto di specialità rispetto al rimedio generale disciplinato dall'art. 2033 cod. civ. Si aggiunge che i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità non possono trovare applicazione nell'ambito del rapporto previdenziale pubblico perché ciò equivarrebbe a porre a carico dell'amministrazione i costi relativi alle operazioni necessarie al ripristino del patrimonio, con violazione del principio di salvaguardia dei conti pubblici tutelato dall'art. 81 Cost. e del principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost. Il motivo è privo di pregio. Occorre premettere che numerosi precedenti di questa Corte (Cass. n. 19735 del 2018; n. 2135 del 2018; 12933 del 2018; 31503 del 2018; n. 440 del 2019; n. 13530 del 2019; n. 5890 del 2020; n. 10533 del 2020; Sez. VI n. 8614 del 2019; n. 17271 del 2020; n. 18996 del 2020; n. 21622 del 2020) hanno affermato che, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore ha diritto di ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto ex tunc dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto ricade nel raggio di applicazione dell'art. 38, comma 1, del D.P.R, n. 602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo. Ritiene il Collegio che non vi sono ostacoli per l’applicazione del principio sopra esposto alla materia previdenziale. Quanto alla specifica questione in relazione al rapporto previdenziale pubblico, va ricordato che questa Corte ne ha già fatto applicazione in materia previdenziale con riguardo al regresso dell’Inail: Sez. L, Ordinanza n. 26654 del 15/09/2023 (Rv. 668768 - 01) ha invero ritenuto che l 'azione di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro incontra il limite dell'ammontare del risarcimento dei danni patrimoniali che sarebbero dovuti dal responsabile al lavoratore infortunato, commisurandosi tali danni al reddito netto, cioè all'ammontare in denaro che sarebbe stato effettivamente percepito dal lavoratore medesimo. L’applicazione all’INPS del medesimo principio non crea problemi peculiari, ed anzi realizza un equo contemporaneamente tra le opposte esigenze, perché il lavoratore restituisce solo ciò che effettivamente ha avuto e il creditore può sempre richiedere al fisco la restituzione di quanto ha pagato. Né può assumere rilevanza la circostanza dedotta dal ricorrente secondo la quale i rapporti dell’amministrazione con l'erario sono regolati a mezzo di conguagli periodici, per anno d'imposta, fra quanto dovuto dall'ente e quanto deve essere versato, attesa che la detta circostanzariguarda le modalità di regolazione delle contrapposte partite eresta del tutto estranea all’ammontare dei crediti che confluiscono nella massa dei crediti dell’ente previdenziale. Ne deriva il rigetto del ricorso. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del c