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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 aprile 1963

Cassazione n. 26010/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, nel procedimento nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 26/10/2021 del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo presentato dall'Amministrazione penitenziaria avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza, adito ex art. 35-bis Ord. pen., aveva accolto Ja richiesta di [OSCURATO:PERSONA]Arrigo, detenuto sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41- bis Ord. pen., di cucinare i cibi senza la previsione di fasce orarie.

Osserva preliminarmente che la Corte costituzionale, con sentenza n. 186 del 2018, ha ritenuto che il divieto di cuocere cibi di cui all'art. 41-bis, comma 2- quater, lett. f), costituiva una limitazione, non contemplata per i detenuti comuni, contraria al senso di umanità della pena e costituente una deroga ingiustificata all'ordinario regime carcerario in quanto estranea alle finalità proprie del regime differenziato e, dunque, dalla valenza meramente e ulteriormente afflittiva.

Dovendo, in applicazione dei principi indicati dalla Consulta, garantirsi l'assimilazione, con riferimento all'aspetto relativo all'alimentazione, tra i detenuti in regime differenziato e i detenuti delle sezioni comuni e di [OSCURATO:PERSONA], non vi era alcuna giustificazione, in assenza di ragioni di sicurezza per un trattamento diverso, per restringere l'orario in cui i detenuti potevano dedicarsi alla cottura dei cibi.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Ministro della Giustizia, per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, deducendo un unico CU.4 motivo con denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 35-bis, 41-bis„ lett. b), Ord. pen. nonché dell'art. 13 d.P.R. n. 230 del 2000 Il Tribunale di sorveglianza non ha correttamente applicato i principi indicati in materia dalla più recente giurisprudenza della Corte di cassazione.

In particolarefè stato chiarito che l'Amministrazione penitenziaria, nel fissare le fasce orarie, non incide sul diritto soggettivo del detenuto, ma si limita a regolamentarne le modalità di g esercizio, in una logica di bilanciamento tra differenti esigenze, salvaguardando l'ordinata convivenza all'interno degli spazi detentivi(nonché la fruizione delle attività trattamentali.

Tale discrezionalità organizzativa non deve essere esercitata in modo da assumere in concreto un carattere sostanzialmente vessatorio, che si verifica laddove celi una differenziazione del regime penitenziario ai danni dei soggetti sottoposti al 41-bis del tutto ingiustificata in quanto avulsa dal perseguimento delle esigenze connotanti il regime differenziato e non funzionale alla regolare attuazione dello stesso.

Nel caso in esame la previsione delle fasce orarie è stata disapplicata senza dare conto delle ragioni della irragionevolezza o esorbitanza dal legittimo esercizio del potere organizzativo.

Secondo il Tribunale, la regolamentazione sarebbe illegittima perché non considera che i detenuti sottoposti al 41-bis trascorrono la maggior parte del tempo all'interno delle celle e quindi potrebbero avere necessità di spostare l'orario di cottura e riscaldamento delle vivande senza causare un pregiudizio all'ordinata convivenza.

Né la cottura in assenza di fasce orarie determinerebbe pericoli per la salubrità dell'aria perché i detenuti sono allocati in camere di pernottamento singole. 2 ÀM Al contrario la previsione di fasce orarie è più funzionale alle maggiori ragioni di sicurezza e controllo che governano il regime differenziato rispetto a quello dei detenuti comuni- Nello specifico, l'Amministrazione ha scelto di disciplinare le modalità esecutive della cottura dei cibi per i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis Ord. pen., esercitando i poteri previsti dagli artt. 13 e 36 del d.P.R. n. 230 del 2000, e non per i detenuti inseriti nel circuito di media sicurezza perché, all'interno della casa di reclusione di L'Aquila, questi ultimi sono in numero inferiore sicché la previsione di limiti orari nella cottura dei cibi potrebbe pregiudicare la salubrità dell'aria ed incidere sulle attività trattamentali.

Tali rischi non sussistono nelle sezioni riservate ai detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis atteso che ogni detenuto è allocato cella singola e partecipa ad attività trattamentali limitate.

In siffatto contesto la previsione di fasce orarie non ha carattere afflittivo ma configura un modulo organizzativo deputato a dettare e regole di ordinata convivenza in ragion della tipologia di vita che conducono i detenuti del circuito del 41 bis.

Sono comunque previste due fasce orarie ampie che garantiscono l'esercizio del diritto e non hanno carattere afflittivo nemmeno sotto il profilo indimostrato della oggettiva sovrapposizione dell'attività regolamentata ad altre fissate nel medesimo arco temporale [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Il provvedimento impugnato sostiene che la determinazione per i detenuti ristretti nelle sezioni 41-bis Ord. pen. di fasce orarie riservate alla cucina dei cibi, lungi dal soddisfare ragioni organizzative altrimenti non fronteggiabili, si risolva in una ingiustificata disparità di trattamento, rendendo, in violazione dei principi fissati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2018, il regime differenziato ulteriormente afflittivo in assenza di qualunque giustificazione.

Infatti, i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis, a differenza dei detenuti comuni per i quali non sono previsti orari per la cucina dei cibi, non condividono spazi comuni, sono ubicati in celle singole e partecipano ad attività trattamentali più ridotte.

L'assunto è erroneo.

Come già chiarito da questa Corre in recenti pronunce che si sono occupate di casi sovrapponibili a quello in esame (Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280532 - 01) la previsione di limiti alla possibilità di cucinare anche al di fuori delle fasce orarie stabilite con il regolamento di istituto, costituisce un legittimo esercizio della potestà riconosciuta all'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art. 36, lett. b), d.P.R. n. 230 del 2000, secondo cui «il regolamento interno disciplina gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata» (tra le altre, Sez. 1, n. 22056 del 21/04/2021, Polverino; Sez. 1, n. 21120 del 15/02/2021, Gatto; Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Gallo, Rv. 280532).

Nell'esercizio di tale potere discrezionale, l'Amministrazione, imponendo ai detenuti sottoposti al regime dell'art. 42-bis Ord. pen., il divieto di cucinare al di fuori di alcune fasce orarie ha compiuto una scelta né arbitraria né «manifestamente irragionevole» o «sostanzialmente inibente la fruizione del diritto» (Sez. 1, n. 22056 del 21/04/2021, Polverino; Sez. 1, n. 8560 del 17/12/2019, dep. 2020, Attanasio) ma che, al contrario, pare il risultato del ragionevole contemperamento tra il riconoscimento della possibilità, all'interno delle camere di detenzione, di riscaldare liquidi e cibi già cotti e di preparare cibi di facile e rapido approntamento ex art. 13, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000, operato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2018, e le esigenze di organizzazione interna degli istituti penitenziari.

In altri termini, la previsione di fasce orarie "di rispetto" per la cottura dei cibi non appare distonica rispetto all'esigenza di preservare la salubrità degli ambienti, di salvaguardare l'ordinata convivenza all'interno degli spazi detentivi e la possibilità, per il personale, di lavorare senza che i tempi previsti per le attività trattamentali siano condizionati, tanto più quando, come parrebbe evincersi dal provvedimento, la cottura dei cibi possa avvenire in concomitanza con alcune attività trattamentali (passeggi, colloqui con i familiari, doccia).

Quanto alla diversità di trattamento prevista per i detenuti comuni, l'Amministrazione, come riconosciuto dalla stessa ordinanza impugnata, ha non illogicamente osservato che questi ultimi, a differenza di quelli sottoposti a regime differenziato, sono allocati in celle che ospitano più persone con concreto rischio, in caso di concentrazione degli orari di cottura, di compromissione della salubrità dell'aria con fumi e odori nonché di sovrapposizione ingiustificata con le attività trattamentali, offerte in misura maggiore.

D'altra parte, la Consulta, nel dichiarare illegittimo l'art. 41-bis, comma 2- quater, lett. f), Ord. pen. limitatamente al divieto di cuocere cibi per i detenuti sottoposti al regime speciale, ha riconosciuto il corrispondente diritto a tali detenuti, senza mai affermare, neanche implicitamente, che questi ultimi non debbano sottostare alle regole del carcere che disciplinano le modalità di esercizio del diritto stesso (suscettibile di fruizione in fasce orarie deputate, che siano di durata adeguata e non irrisoria).2.

Non ricorrendo, alla luce della verifica eseguita, le condizioni per disapplicare la normativa, primaria e secondaria, che conferisce all'Amministrazione penitenziaria il delineato potere discrezionale di disciplinare le concrete modalità di esercizio del diritto dei detenuti sottoposti al regime differenziato di cucinare i cibi, l'impugnata ordinanza, indebitamente ingeritasi nell'ambito riservato alla discrezionale valutazione dell'Amministrazione penitenziaria deve esser annullata senza rinvio, conseguendo a tale pronuncia la definitiva reiezione del reclamo giurisdizionale proposto al riguardo dal detenut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, nel procedimento nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 26/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo presentato dall'Amministrazione penitenziaria avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza, adito ex art. 35-bis Ord. pen., aveva accolto Ja richiesta di [OSCURATO:PERSONA]Arrigo, detenuto sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41- bis Ord. pen., di cucinare i cibi senza la previsione di fasce orarie. Osserva preliminarmente che la Corte costituzionale, con sentenza n. 186 del 2018, ha ritenuto che il divieto di cuocere cibi di cui all'art. 41-bis, comma 2- quater, lett. f), costituiva una limitazione, non contemplata per i detenuti comuni, contraria al senso di umanità della pena e costituente una deroga ingiustificata all'ordinario regime carcerario in quanto estranea alle finalità proprie del regime differenziato e, dunque, dalla valenza meramente e ulteriormente afflittiva. Dovendo, in applicazione dei principi indicati dalla Consulta, garantirsi l'assimilazione, con riferimento all'aspetto relativo all'alimentazione, tra i detenuti in regime differenziato e i detenuti delle sezioni comuni e di [OSCURATO:PERSONA], non vi era alcuna giustificazione, in assenza di ragioni di sicurezza per un trattamento diverso, per restringere l'orario in cui i detenuti potevano dedicarsi alla cottura dei cibi. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Ministro della Giustizia, per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, deducendo un unico CU.4 motivo con denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 35-bis, 41-bis„ lett. b), Ord. pen. nonché dell'art. 13 d.P.R. n. 230 del 2000 Il Tribunale di sorveglianza non ha correttamente applicato i principi indicati in materia dalla più recente giurisprudenza della Corte di cassazione. In particolarefè stato chiarito che l'Amministrazione penitenziaria, nel fissare le fasce orarie, non incide sul diritto soggettivo del detenuto, ma si limita a regolamentarne le modalità di g esercizio, in una logica di bilanciamento tra differenti esigenze, salvaguardando l'ordinata convivenza all'interno degli spazi detentivi(nonché la fruizione delle attività trattamentali. Tale discrezionalità organizzativa non deve essere esercitata in modo da assumere in concreto un carattere sostanzialmente vessatorio, che si verifica laddove celi una differenziazione del regime penitenziario ai danni dei soggetti sottoposti al 41-bis del tutto ingiustificata in quanto avulsa dal perseguimento delle esigenze connotanti il regime differenziato e non funzionale alla regolare attuazione dello stesso. Nel caso in esame la previsione delle fasce orarie è stata disapplicata senza dare conto delle ragioni della irragionevolezza o esorbitanza dal legittimo esercizio del potere organizzativo. Secondo il Tribunale, la regolamentazione sarebbe illegittima perché non considera che i detenuti sottoposti al 41-bis trascorrono la maggior parte del tempo all'interno delle celle e quindi potrebbero avere necessità di spostare l'orario di cottura e riscaldamento delle vivande senza causare un pregiudizio all'ordinata convivenza. Né la cottura in assenza di fasce orarie determinerebbe pericoli per la salubrità dell'aria perché i detenuti sono allocati in camere di pernottamento singole. 2 ÀM Al contrario la previsione di fasce orarie è più funzionale alle maggiori ragioni di sicurezza e controllo che governano il regime differenziato rispetto a quello dei detenuti comuni- Nello specifico, l'Amministrazione ha scelto di disciplinare le modalità esecutive della cottura dei cibi per i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis Ord. pen., esercitando i poteri previsti dagli artt. 13 e 36 del d.P.R. n. 230 del 2000, e non per i detenuti inseriti nel circuito di media sicurezza perché, all'interno della casa di reclusione di L'Aquila, questi ultimi sono in numero inferiore sicché la previsione di limiti orari nella cottura dei cibi potrebbe pregiudicare la salubrità dell'aria ed incidere sulle attività trattamentali. Tali rischi non sussistono nelle sezioni riservate ai detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis atteso che ogni detenuto è allocato cella singola e partecipa ad attività trattamentali limitate. In siffatto contesto la previsione di fasce orarie non ha carattere afflittivo ma configura un modulo organizzativo deputato a dettare e regole di ordinata convivenza in ragion della tipologia di vita che conducono i detenuti del circuito del 41 bis. Sono comunque previste due fasce orarie ampie che garantiscono l'esercizio del diritto e non hanno carattere afflittivo nemmeno sotto il profilo indimostrato della oggettiva sovrapposizione dell'attività regolamentata ad altre fissate nel medesimo arco temporale [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Il provvedimento impugnato sostiene che la determinazione per i detenuti ristretti nelle sezioni 41-bis Ord. pen. di fasce orarie riservate alla cucina dei cibi, lungi dal soddisfare ragioni organizzative altrimenti non fronteggiabili, si risolva in una ingiustificata disparità di trattamento, rendendo, in violazione dei principi fissati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2018, il regime differenziato ulteriormente afflittivo in assenza di qualunque giustificazione. Infatti, i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis, a differenza dei detenuti comuni per i quali non sono previsti orari per la cucina dei cibi, non condividono spazi comuni, sono ubicati in celle singole e partecipano ad attività trattamentali più ridotte. L'assunto è erroneo. Come già chiarito da questa Corre in recenti pronunce che si sono occupate di casi sovrapponibili a quello in esame (Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280532 - 01) la previsione di limiti alla possibilità di cucinare anche al di fuori delle fasce orarie stabilite con il regolamento di istituto, costituisce un legittimo esercizio della potestà riconosciuta all'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art. 36, lett. b), d.P.R. n. 230 del 2000, secondo cui «il regolamento interno disciplina gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata» (tra le altre, Sez. 1, n. 22056 del 21/04/2021, Polverino; Sez. 1, n. 21120 del 15/02/2021, Gatto; Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Gallo, Rv. 280532). Nell'esercizio di tale potere discrezionale, l'Amministrazione, imponendo ai detenuti sottoposti al regime dell'art. 42-bis Ord. pen., il divieto di cucinare al di fuori di alcune fasce orarie ha compiuto una scelta né arbitraria né «manifestamente irragionevole» o «sostanzialmente inibente la fruizione del diritto» (Sez. 1, n. 22056 del 21/04/2021, Polverino; Sez. 1, n. 8560 del 17/12/2019, dep. 2020, Attanasio) ma che, al contrario, pare il risultato del ragionevole contemperamento tra il riconoscimento della possibilità, all'interno delle camere di detenzione, di riscaldare liquidi e cibi già cotti e di preparare cibi di facile e rapido approntamento ex art. 13, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000, operato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2018, e le esigenze di organizzazione interna degli istituti penitenziari. In altri termini, la previsione di fasce orarie "di rispetto" per la cottura dei cibi non appare distonica rispetto all'esigenza di preservare la salubrità degli ambienti, di salvaguardare l'ordinata convivenza all'interno degli spazi detentivi e la possibilità, per il personale, di lavorare senza che i tempi previsti per le attività trattamentali siano condizionati, tanto più quando, come parrebbe evincersi dal provvedimento, la cottura dei cibi possa avvenire in concomitanza con alcune attività trattamentali (passeggi, colloqui con i familiari, doccia). Quanto alla diversità di trattamento prevista per i detenuti comuni, l'Amministrazione, come riconosciuto dalla stessa ordinanza impugnata, ha non illogicamente osservato che questi ultimi, a differenza di quelli sottoposti a regime differenziato, sono allocati in celle che ospitano più persone con concreto rischio, in caso di concentrazione degli orari di cottura, di compromissione della salubrità dell'aria con fumi e odori nonché di sovrapposizione ingiustificata con le attività trattamentali, offerte in misura maggiore. D'altra parte, la Consulta, nel dichiarare illegittimo l'art. 41-bis, comma 2- quater, lett. f), Ord. pen. limitatamente al divieto di cuocere cibi per i detenuti sottoposti al regime speciale, ha riconosciuto il corrispondente diritto a tali detenuti, senza mai affermare, neanche implicitamente, che questi ultimi non debbano sottostare alle regole del carcere che disciplinano le modalità di esercizio del diritto stesso (suscettibile di fruizione in fasce orarie deputate, che siano di durata adeguata e non irrisoria).2. Non ricorrendo, alla luce della verifica eseguita, le condizioni per disapplicare la normativa, primaria e secondaria, che conferisce all'Amministrazione penitenziaria il delineato potere discrezionale di disciplinare le concrete modalità di esercizio del diritto dei detenuti sottoposti al regime differenziato di cucinare i cibi, l'impugnata ordinanza, indebitamente ingeritasi nell'ambito riservato alla discrezionale valutazione dell'Amministrazione penitenziaria deve esser annullata senza rinvio, conseguendo a tale pronuncia la definitiva reiezione del reclamo giurisdizionale proposto al riguardo dal detenut
Sentenza Cassazione n. 26010/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris