CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 32001/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9837-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA] dette [OSCURATO:PERSONA]', in persona dell'Abbadessa legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio legale LEONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 6468/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 26/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO e DIRITTO Ritenuto che: Con sentenza nr 6468/2019 la CTr della Campania rigettava l'appello proposto dal Monastero delle clarisse Cappuccine dette [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione della CTP di Napoli con cui era stato respinto il ricorso del contribuente avente ad oggetto l'impugnativa dell'avviso di pagamento della tassa smaltimento rifiuti per l'anno 2013 emesso dal Comune di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] di appello rilevava che l'art 62 comma primo del dlgs 507/1993 non conteneva alcuna esclusione degli immobili adibiti ad alloggi delle suore e degli ecclesiastici dall'area di applicazione della tarsu e lo stesso regolamento del Comune di Napoli all'art 4 applica il beneficio fiscale soltanto ai locali destinati al culto religioso limitatamente alla parte dove si svolgono le funzioni. Avverso tale sentenza il Monastero delle clarisse Cappuccine dette [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste il Comune di Napoli con controricorso. Con l'unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli art 62 comma I,dell'art 65 e 68 del dlgs nr 507/1993,violazione e falsa applicazione del Regolamento comunale ratione temporis vigente anche in ragione dell'interpretazione autentica fornite dalle " Modifiche sul [OSCURATO:PERSONA] emanate dal Comune di Napoli-[OSCURATO:PERSONA] ed approvato con deliberazione consiliare del 30.3.2017 nr 17 per avere non avere riconosciuta l'esenzione dal pagamento della tassa rifiuti all'intera superficie del Monastero che quale area chiusa è destinata alla preghiera ,alla vita in comune ed alla formazione religiosa. Il motivo è infondato.[OSCURATO:PERSONA] costituisce un corrispettivo di servizio legato alla qualità e quantità dei rifiuti prodotti dal soggetto passivo, in quanto è proprio la produzione ed il conferimento di rifiuti che costituiscono la ratio del prelievo medesimo. Nessuna norma di legge prevede l'esenzione dalla TARSU, così come dalla T.I.A., stante il generale principio posto dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, in materia di tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, che nella sostanza condividono, al di là delle alterne vicende normative circa la qualificazione del prelievo, la medesima valenza specifica. Inoltre, non è stata allegata - e neppure dimostrata - dalla contribuente alcuna condizione oggettiva di esclusione dal conferimento di rifiuti solidi urbani per i locali non destinati a culto i quali, ancorchè siti all'interno del Monastero producono rifiuti come qualsiasi edificio, mentre è appena il caso di rilevare che, ai sensi del Regolamento del Comune di Napoli adottato in materia , art. 4,applicabile ratione temporis, "non sono soggetti a tariffa soltanto i locali destinati al culto religioso limitatamente alla parte di essi dove si svolgono funzioni religiosi con esclusione di eventuali annessi locali adibiti ad abitazione ed usi diversi da quello del culto in senso stretto" . Non pertinente è infatti il richiamo operato dalla ricorrente all'ad 5 del Regolamento che, al di là della sua effettiva portata applicativa, è stato adottato con delibera di approvazione del 30.3.2017 trattandosi di una previsione entrata in vigore in epoca successiva all'anno di imposta qui in discussione ( anno 2013) sicchè non può riconoscersi allo stesso efficacia retroattiva. La CTR ha pertanto fatto corretta applicazione dei principi sopra enunciati e le censure mosse in questa sede non sono idonee a scalfire il decisum. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i criteri normativi vigenti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di legittimità liquidate in favore del Comune di Napoli in complessivi C 2300,00 ed C 200,00 per esborsi ed al 15% per spese generali ;ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1