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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 maggio 2024

Cassazione n. 15336/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23573/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 948/2019 depositata il04/06/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che: 1.la spa [OSCURATO:PERSONA], a seguito di procedura per accertamento tecnico preventivo, conveniva davanti al Tribunale di Torino la spa [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo fossero condannate a risarcirle i danni da distacco della pavimentazione di un’area su cui avrebbero dovuto transitare automezzi, conseguenti a difetti qualitativi del calcestruzzo fornito dalla prima delle convenute e ad imperizia nel relativo utilizzo da parte dalla seconda.

Nel corso del giudizio, la [OSCURATO:SOCIETA]. veniva cancellata dal registro delle imprese e al suo posto si costituivano i soci Armando e [OSCURATO:PERSONA];

2. il Tribunale accoglieva la domanda condannando in solido la [OSCURATO:PERSONA] e Armando e [OSCURATO:PERSONA], già soci della [OSCURATO:SOCIETA], in ugual misura, al risarcimento del danno;

3. con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Torino ha, per quanto ancora interessa, accolto l’appello della [OSCURATO:PERSONA] escludendone la responsabilità.

La Corte di Appello ha: -dato conto del fatto che nel corso del giudizio di appello era deceduto [OSCURATO:PERSONA] e affermato che “il processo è stato riassunto ad iniziativa della spa [OSCURATO:PERSONA] sebbene non sia dato arguire se anche nei confronti degli eredi del predetto”; -precisato di “non essere [stata] in condizione di consultare la relazione di consulenza tecnica redatta a conclusione dell’accertamento preventivo”, in quanto la stessa, sebbene “senz’altro prodotta” nel giudizio di primo grado e senz’altro “utilizzata nella sua interezza” dal Tribunale nella cui decisione era stata più volte menzionata, “non era stata acquisita d’ufficio dal Tribunale” ed era stata prodotta in appello dalla [OSCURATO:PERSONA] solo in estratto di sette pagine -precisamente pagine 1, 45, da 67 a 69, 71 e 72- su settantaquattro, con la conseguenza che “le osservazioni e le conclusioni” del tecnico redattore della relazione avrebbero potuto essere utilizzate solo per quanto risultanti dalla sentenza appellata o dagli atti delle parti; -accertato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva consegnato il calcestruzzo in cantiere tramite autobetoniere e “gettato in opera” il conglomerato “in corrispondenza dell’area destinata ad ospitare il piano di calpestio della pavimentazione in fieri”; -evidenziato che secondo le “concordi versioni riferite negli atti introduttivi” della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] “la specifica composizione del conglomerato venne indicata dalla società appaltatrice” [OSCURATO:SOCIETA]; -ritenuto che delle varie cause del distacco della pavimentazione, ipotizzate dalla [OSCURATO:PERSONA], le tre in astratto riferibili alla [OSCURATO:PERSONA] quale fornitrice del calcestruzzo - presenza di un quantitativo eccessivo di “aria inglobata nel materiale”; non omogeneità “prestazionale” delle varie partite di materiale fornito; presenza di “acqua nell’impasto”- erano risultate, la prima in concreto inesistente, la seconda non supportata da “specifico supporto argomentativo” da parte del consulente che l’aveva riscontrata e comunque riconducibile alla “appaltatrice e quindi per questa alla committente” posto che “le varie partite furono realizzate e recapitate in composizione tra loro diverse per esplicita richiesta” della Ar.Ma., la terza imputabile anch’essa alla appaltatrice giacché “l’aggiunta d’acqua” al “conglomerato recapitato” era stata chiesta “dalle maestranze della appaltatrice” agli autisti dipendenti della venditrice senza che potesse addebitarsi a questi ultimi di non aver “ricusato e impedito” “l’annacquamento” dato che gli stessi, in quanto semplici autisti, non potevano ritenersi dotati di “cognizione specialistiche” tali da imporre loro simili condotte oppositive;

4. contro la sentenza in epigrafe la società Comba ricorre con cinque motivi avversati dalla [OSCURATO:PERSONA] con controricorso;

5. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato;

6. la controricorrente ha depositato memoria; considerato che: 1.il primo motivo di ricorso è così rubricato: “violazione o falsa applicazione di norme processuali e sostanziali di diritto in riferimento all’art. 360 n.3) (violazione o falsa applicazione di norme di diritto) sia all’art 360 n.4) con error in procedendo ex art. 360 n.4) (vizi di attività nello svolgimento, quindi nell’applicazione di norme processuali, che conduce a tale applicazione per omesso esame di un fatto decisivo nel giudizio (n.5) dell’art. 360 c.p.c.) -La CTU resa in ATP-per il giudizio”.

Sotto questa rubrica viene dedotto che la Corte di Appello avrebbe “assunto che l’accertamento tecnico preventivo fosse stato proposto solo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] quando è stato anche notificato il ricorso a [OSCURATO:SOCIETA]”. 2.Il motivo è inammissibile.

Al di là della rubrica -che è incomprensibile dato che si riduce ad un richiamo a motivi di ricorso per cassazione di cui al primo comma dell’art. 360 c.p.c. senza riferimento ad alcuna norma sostanziale o processuale- il motivo veicola solo la allegazione di un preteso “assunto” erroneo e non veicola alcuna censura avverso la sentenza impugnata.

Benché tecnicamente l’interesse (art. 100 c.p.c.) sia condizione riferibile al motivo di ricorso -che qui manca- e non ad una mera allegazione, si osserva che, avendo la Corte di Appello riformato la sentenza di primo grado in punto di responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] ma non in punto di responsabilità della Ar.Ma., sfuma anche il generico interesse all’allegazione;

3. il secondo motivo di ricorso è così rubricato: “vizi di giudizio nell’applicazione di diritti sostanziali e nel percorrere l’iter logico che conduce a tale applicazione per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 n.5 cpc) -la CTU resa in sede di ATP- (Quindi violazione delle norme in riferimento all’omesso esame circa un fatto decisivo nel giudizio ex art. 360 n.5) c.p.c.)”.

Sotto questa rubrica è scritto che “la censura riguarda sia la mancata applicazione della CTU resa in ATP sia la sentenza in appello che ha affermato la responsabilità sia dell’appellante principale sia di Ar.Ma.”

4. Il motivo è inammissibile.

Al di là della rubrica -per la quale valgono considerazioni identiche a quelle fatte riguardo alla rubrica del primo motivo- il motivo pare veicolare un inammissibile tentativo di ottenere da questa Corte di legittimità una lettura diretta della relazione redatta al termine dell’accertamento tecnico preventivo.

La ricorrente scambia il ruolo della Corte di cassazione per quello di una terza istanza di merito.

5. il terzo motivo di ricorso è così rubricato: “violazione degli articoli in tema di onere della prova (art. 2697 c.c.) in relazione all’art. 360 n.3) c.p.c.).

Error in procedendo”.

Viene, da un lato, nuovamente dedotto che “la CTU resa in ATP” avrebbe affermato la responsabilità anche della [OSCURATO:PERSONA], dall’altro, in riferimento alla affermazione della Corte di Appello per cui il processo, interrotto per morte di [OSCURATO:PERSONA] “è stato riassunto ad iniziativa della spa [OSCURATO:PERSONA] sebbene non sia dato arguire se anche nei confronti degli eredi del predetto”, viene eccepito che “non risulta che il processo sia stato riassunto anche nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA]”.

6. Il motivo è, quanto al primo lato, inammissibile per le ragioni già esposte in riferimento almotivo precedente.

Quanto al secondo lato, è inammissibile per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.).

Vale il principio per cui, in tema di litisconsorzio facoltativo -quale quello tra la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarati dal Tribunale solidalmente tenuti a risarcire il danno subito dalla [OSCURATO:PERSONA] spa-, “ove all'interruzione del processo permorte di uno dei creditori o condebitori non segua l'atto diriassunzione effettuato nel termine previsto nei confronti dei suoieredi, il processo prosegue solo per i rapporti processuali relativi alle parti regolarmente citate, mentre, con riguardo alla parte deceduta, si estingue in applicazione del principio di cui all'art. 1306 c.c., per cui, anche in caso di rapporto plurisoggettivo solidale, sono possibili le azioni di un solo contitolare o verso un solo contitolare, dirette a perseguire l'adempimento dell'obbligazione” (Cass. Sez.3, sentenza n.21170 del 20/10/2015). [OSCURATO:PERSONA], quale unico soggetto interessato alla partecipazione al giudizio anche degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], non può dolersi del fatto - imputabile a sé- che la riassunzione del processo da parte della [OSCURATO:PERSONA] - riassunzione utile a riattivare il processo nei confronti della odierna appellante e di [OSCURATO:PERSONA]- non sia avvenuta nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA];

7. il quarto motivo di ricorso è così rubricato: “violazione di legge con riferimento all’art. 360 n.5 c.p.c. (Error in iudicando su fatto decisivo per il giudizio.

La CTU in ATP)”.

Viene dedotto che il calcestruzzo fornito dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe “vietato in Italia”; che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe consegnato “la certificazione prevista dalla normativa”; che la Corte di Appello, scrivendo che era “problematico individuare un inadempimento della spa [OSCURATO:PERSONA] nell’aver venduto un prodotto che a distanza di pochi anni si era dimostrato inidoneo a garantire un’efficienza di lunga durata all’opera in questione” avrebbe ammesso la inidoneità del prodotto; che “non è vero” quanto affermato dalla Corte di Appello secondo cui “la [OSCURATO:PERSONA] non conosceva lo specifico impiego a cui era destinato il prodotto” né è vero che il consulente tecnico non avesse individuato tra le cause del distacco della pavimentazione “la presenza di aria nel materiale”; che il consulente avrebbe ritenuto che gli autisti della [OSCURATO:PERSONA] “avevano dato un negligente e imprudente consenso alla richiesta di supplemento di liquido avanzata” dalla appaltatrice.

8. Il motivo è inammissibile.

Va dato atto preliminarmente che la ricorrente ricorda nella parte finale del motivo il passaggio della sentenza impugnata in cui la Corte di Appello scrive di poter utilizzare la relazione di consulenza tecnica redatta a conclusione dell’accertamento preventivo solo nelle parti riprodotte nella sentenza di primo grado o negli atti dell’appellante e dell’appellata in quanto detta relazione, sebbene “senz’altro prodotta” nel giudizio di primo grado e senz’altro “utilizzata nella sua interezza” dal Tribunale, “non era stata acquisita d’ufficio dal Tribunale”.

Questo passaggio non viene censurato.

La ricorrente si limita a prendere atto di quanto vi si afferma (v. quarto motivo di ricorso, ottava riga: “… ma tant’è”) Per il resto il motivo consta di affermazioni disparate che spesso si risolvono in prospettazioni di una realtà diversa da quella accertata dalla Corte di Appello.

Vengono fatti ripetuti richiami a segmenti della relazione di accertamento tecnico preventivo, dalla cui rilettura dovrebbe risultare, contro quanto ritenuto dalla Corte di Appello con motivazione incensurata, la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA].

Il motivo non rispetta il seguente principio: “L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass. Sez.U, Sentenza n.8053 del 07/04/2014 (Rv. 629831 - 01 ).

Il motivo, sotto la deduzione, in rubrica, del vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in realtà, veicola argomentazioni e mira ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito ed è anche sotto questi profili inammissibile (Cass. Sez.U - , Sentenza n.34476 del 27/12/2019; [OSCURATO:PERSONA]. 6 - 1,ordinanza n.2268 del 26/01/2022);

9. con il quinto motivo di ricorso viene lamentato che le spese liquidate “per il primo grado ed ammontanti ad € 12.840,00 “sono eccessive”, che è “ingiusta” la ripartizione per metà tra essa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] degli onorari del consulente nominato per l’accertamento tecnico preventivo, che sono eccessive le spese del grado di appello, che la Corte di Appello non avrebbe motivato la compensazione delle spese tra essa ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] dall’altro;

10. il motivo è fondato in riferimento alla seconda e all’ultima deduzione, per il resto è in parte infondato e in parte inammissibile.

10.1. È infondato nella parte in cui deduce che siano “eccessive” le spese liquidate per il secondo grado.

Come la Corte di Appello ha specificato, l’ammontare delle spese di secondo grado - euro 9515,00- corrisponde alla somma degli importi medi contemplati dal d.m.10 marzo 2014, n. 55 avuto riguardo al valore della causa (tra 52 e 260 mila euro) e alle fasi dell’attività che la Corte di Appello ha evidenziato essersi effettivamente svolte.

10.2. È inammissibile nella parte in cui deduce che siano “eccessive” le spese liquidate per il primo grado.

Per questa parte, il motivo, da un lato, difetta di specificità (art. 366 c.p.c.): i compensi sono liquidati, ex d.m. 55/2014 (applicabile al caso ratione temporis) per fasi - studio; introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale- e il ricorrente non ha dato indicazioni in ordine all’articolazione delle attività del processo di primo grado.

Da un altro lato, il compenso liquidato dalla Corte di Appello in 12840,00 euro è compreso tra i minino e il massimo tabellari (e al di sotto del compenso totale medio pari a 14.103 euro).

La liquidazione quindi si sottrae al sindacato di legittimità (v.

Cass. Sez.2 - , ordinanza n.14198 del 05/05/2022: “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n.55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e ilmassimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso”).

10.2. Il motivo è fondato nella parte relativa alla deduzione per cui non sono giustificate la ripartizione per metà delle spese dell’accertamento tecnico preventivo, tra la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], e la compensazione delle spese del grado di appello tra le stesse parti.

In effetti, dato che, come risulta dalla sentenza di appello, [OSCURATO:PERSONA] è integralmente soccombente rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] sia in primo grado che in appello, la suddetta ripartizione e la suddetta compensazione sono illegittime in quanto pongono spese a carico della parte vittoriosa senza esplicitare alcuna ragione di deroga al principio generale di soccombenza (art. 91 c.p.c.);

11. in conclusione i primi quattro motivi di ricorso devono essere dichiarati inammissibili.

Nel rapporto tra la ricorrente e la controricorrente, le spese sono liquidate come in dispositivo in base alla soccombenza.

Il quinto motivo di ricorso deve essere accolto per quanto di ragione, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione all’accoglimento di questo motivo di ricorso e la causa deve essere rinviata, limitatamente alla [OSCURATO:PERSONA] spa e a [OSCURATO:PERSONA], anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione; PQM la Corte dichiara inammissibili i primi quattro motivi di ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 5000,00 per compensi professionali, €200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti; accoglie, per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23573/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 948/2019 depositata il04/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1.la spa [OSCURATO:PERSONA], a seguito di procedura per accertamento tecnico preventivo, conveniva davanti al Tribunale di Torino la spa [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo fossero condannate a risarcirle i danni da distacco della pavimentazione di un’area su cui avrebbero dovuto transitare automezzi, conseguenti a difetti qualitativi del calcestruzzo fornito dalla prima delle convenute e ad imperizia nel relativo utilizzo da parte dalla seconda. Nel corso del giudizio, la [OSCURATO:SOCIETA]. veniva cancellata dal registro delle imprese e al suo posto si costituivano i soci Armando e [OSCURATO:PERSONA]; 2. il Tribunale accoglieva la domanda condannando in solido la [OSCURATO:PERSONA] e Armando e [OSCURATO:PERSONA], già soci della [OSCURATO:SOCIETA], in ugual misura, al risarcimento del danno; 3. con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Torino ha, per quanto ancora interessa, accolto l’appello della [OSCURATO:PERSONA] escludendone la responsabilità. La Corte di Appello ha: -dato conto del fatto che nel corso del giudizio di appello era deceduto [OSCURATO:PERSONA] e affermato che “il processo è stato riassunto ad iniziativa della spa [OSCURATO:PERSONA] sebbene non sia dato arguire se anche nei confronti degli eredi del predetto”; -precisato di “non essere [stata] in condizione di consultare la relazione di consulenza tecnica redatta a conclusione dell’accertamento preventivo”, in quanto la stessa, sebbene “senz’altro prodotta” nel giudizio di primo grado e senz’altro “utilizzata nella sua interezza” dal Tribunale nella cui decisione era stata più volte menzionata, “non era stata acquisita d’ufficio dal Tribunale” ed era stata prodotta in appello dalla [OSCURATO:PERSONA] solo in estratto di sette pagine -precisamente pagine 1, 45, da 67 a 69, 71 e 72- su settantaquattro, con la conseguenza che “le osservazioni e le conclusioni” del tecnico redattore della relazione avrebbero potuto essere utilizzate solo per quanto risultanti dalla sentenza appellata o dagli atti delle parti; -accertato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva consegnato il calcestruzzo in cantiere tramite autobetoniere e “gettato in opera” il conglomerato “in corrispondenza dell’area destinata ad ospitare il piano di calpestio della pavimentazione in fieri”; -evidenziato che secondo le “concordi versioni riferite negli atti introduttivi” della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] “la specifica composizione del conglomerato venne indicata dalla società appaltatrice” [OSCURATO:SOCIETA]; -ritenuto che delle varie cause del distacco della pavimentazione, ipotizzate dalla [OSCURATO:PERSONA], le tre in astratto riferibili alla [OSCURATO:PERSONA] quale fornitrice del calcestruzzo - presenza di un quantitativo eccessivo di “aria inglobata nel materiale”; non omogeneità “prestazionale” delle varie partite di materiale fornito; presenza di “acqua nell’impasto”- erano risultate, la prima in concreto inesistente, la seconda non supportata da “specifico supporto argomentativo” da parte del consulente che l’aveva riscontrata e comunque riconducibile alla “appaltatrice e quindi per questa alla committente” posto che “le varie partite furono realizzate e recapitate in composizione tra loro diverse per esplicita richiesta” della Ar.Ma., la terza imputabile anch’essa alla appaltatrice giacché “l’aggiunta d’acqua” al “conglomerato recapitato” era stata chiesta “dalle maestranze della appaltatrice” agli autisti dipendenti della venditrice senza che potesse addebitarsi a questi ultimi di non aver “ricusato e impedito” “l’annacquamento” dato che gli stessi, in quanto semplici autisti, non potevano ritenersi dotati di “cognizione specialistiche” tali da imporre loro simili condotte oppositive; 4. contro la sentenza in epigrafe la società Comba ricorre con cinque motivi avversati dalla [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; 5. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; 6. la controricorrente ha depositato memoria; considerato che: 1.il primo motivo di ricorso è così rubricato: “violazione o falsa applicazione di norme processuali e sostanziali di diritto in riferimento all’art. 360 n.3) (violazione o falsa applicazione di norme di diritto) sia all’art 360 n.4) con error in procedendo ex art. 360 n.4) (vizi di attività nello svolgimento, quindi nell’applicazione di norme processuali, che conduce a tale applicazione per omesso esame di un fatto decisivo nel giudizio (n.5) dell’art. 360 c.p.c.) -La CTU resa in ATP-per il giudizio”. Sotto questa rubrica viene dedotto che la Corte di Appello avrebbe “assunto che l’accertamento tecnico preventivo fosse stato proposto solo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] quando è stato anche notificato il ricorso a [OSCURATO:SOCIETA]”. 2.Il motivo è inammissibile. Al di là della rubrica -che è incomprensibile dato che si riduce ad un richiamo a motivi di ricorso per cassazione di cui al primo comma dell’art. 360 c.p.c. senza riferimento ad alcuna norma sostanziale o processuale- il motivo veicola solo la allegazione di un preteso “assunto” erroneo e non veicola alcuna censura avverso la sentenza impugnata. Benché tecnicamente l’interesse (art. 100 c.p.c.) sia condizione riferibile al motivo di ricorso -che qui manca- e non ad una mera allegazione, si osserva che, avendo la Corte di Appello riformato la sentenza di primo grado in punto di responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] ma non in punto di responsabilità della Ar.Ma., sfuma anche il generico interesse all’allegazione; 3. il secondo motivo di ricorso è così rubricato: “vizi di giudizio nell’applicazione di diritti sostanziali e nel percorrere l’iter logico che conduce a tale applicazione per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 n.5 cpc) -la CTU resa in sede di ATP- (Quindi violazione delle norme in riferimento all’omesso esame circa un fatto decisivo nel giudizio ex art. 360 n.5) c.p.c.)”. Sotto questa rubrica è scritto che “la censura riguarda sia la mancata applicazione della CTU resa in ATP sia la sentenza in appello che ha affermato la responsabilità sia dell’appellante principale sia di Ar.Ma.” 4. Il motivo è inammissibile. Al di là della rubrica -per la quale valgono considerazioni identiche a quelle fatte riguardo alla rubrica del primo motivo- il motivo pare veicolare un inammissibile tentativo di ottenere da questa Corte di legittimità una lettura diretta della relazione redatta al termine dell’accertamento tecnico preventivo. La ricorrente scambia il ruolo della Corte di cassazione per quello di una terza istanza di merito. 5. il terzo motivo di ricorso è così rubricato: “violazione degli articoli in tema di onere della prova (art. 2697 c.c.) in relazione all’art. 360 n.3) c.p.c.). Error in procedendo”. Viene, da un lato, nuovamente dedotto che “la CTU resa in ATP” avrebbe affermato la responsabilità anche della [OSCURATO:PERSONA], dall’altro, in riferimento alla affermazione della Corte di Appello per cui il processo, interrotto per morte di [OSCURATO:PERSONA] “è stato riassunto ad iniziativa della spa [OSCURATO:PERSONA] sebbene non sia dato arguire se anche nei confronti degli eredi del predetto”, viene eccepito che “non risulta che il processo sia stato riassunto anche nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA]”. 6. Il motivo è, quanto al primo lato, inammissibile per le ragioni già esposte in riferimento almotivo precedente. Quanto al secondo lato, è inammissibile per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.). Vale il principio per cui, in tema di litisconsorzio facoltativo -quale quello tra la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarati dal Tribunale solidalmente tenuti a risarcire il danno subito dalla [OSCURATO:PERSONA] spa-, “ove all'interruzione del processo permorte di uno dei creditori o condebitori non segua l'atto diriassunzione effettuato nel termine previsto nei confronti dei suoieredi, il processo prosegue solo per i rapporti processuali relativi alle parti regolarmente citate, mentre, con riguardo alla parte deceduta, si estingue in applicazione del principio di cui all'art. 1306 c.c., per cui, anche in caso di rapporto plurisoggettivo solidale, sono possibili le azioni di un solo contitolare o verso un solo contitolare, dirette a perseguire l'adempimento dell'obbligazione” (Cass. Sez.3, sentenza n.21170 del 20/10/2015). [OSCURATO:PERSONA], quale unico soggetto interessato alla partecipazione al giudizio anche degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], non può dolersi del fatto - imputabile a sé- che la riassunzione del processo da parte della [OSCURATO:PERSONA] - riassunzione utile a riattivare il processo nei confronti della odierna appellante e di [OSCURATO:PERSONA]- non sia avvenuta nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA]; 7. il quarto motivo di ricorso è così rubricato: “violazione di legge con riferimento all’art. 360 n.5 c.p.c. (Error in iudicando su fatto decisivo per il giudizio. La CTU in ATP)”. Viene dedotto che il calcestruzzo fornito dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe “vietato in Italia”; che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe consegnato “la certificazione prevista dalla normativa”; che la Corte di Appello, scrivendo che era “problematico individuare un inadempimento della spa [OSCURATO:PERSONA] nell’aver venduto un prodotto che a distanza di pochi anni si era dimostrato inidoneo a garantire un’efficienza di lunga durata all’opera in questione” avrebbe ammesso la inidoneità del prodotto; che “non è vero” quanto affermato dalla Corte di Appello secondo cui “la [OSCURATO:PERSONA] non conosceva lo specifico impiego a cui era destinato il prodotto” né è vero che il consulente tecnico non avesse individuato tra le cause del distacco della pavimentazione “la presenza di aria nel materiale”; che il consulente avrebbe ritenuto che gli autisti della [OSCURATO:PERSONA] “avevano dato un negligente e imprudente consenso alla richiesta di supplemento di liquido avanzata” dalla appaltatrice. 8. Il motivo è inammissibile. Va dato atto preliminarmente che la ricorrente ricorda nella parte finale del motivo il passaggio della sentenza impugnata in cui la Corte di Appello scrive di poter utilizzare la relazione di consulenza tecnica redatta a conclusione dell’accertamento preventivo solo nelle parti riprodotte nella sentenza di primo grado o negli atti dell’appellante e dell’appellata in quanto detta relazione, sebbene “senz’altro prodotta” nel giudizio di primo grado e senz’altro “utilizzata nella sua interezza” dal Tribunale, “non era stata acquisita d’ufficio dal Tribunale”. Questo passaggio non viene censurato. La ricorrente si limita a prendere atto di quanto vi si afferma (v. quarto motivo di ricorso, ottava riga: “… ma tant’è”) Per il resto il motivo consta di affermazioni disparate che spesso si risolvono in prospettazioni di una realtà diversa da quella accertata dalla Corte di Appello. Vengono fatti ripetuti richiami a segmenti della relazione di accertamento tecnico preventivo, dalla cui rilettura dovrebbe risultare, contro quanto ritenuto dalla Corte di Appello con motivazione incensurata, la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo non rispetta il seguente principio: “L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass. Sez.U, Sentenza n.8053 del 07/04/2014 (Rv. 629831 - 01 ). Il motivo, sotto la deduzione, in rubrica, del vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in realtà, veicola argomentazioni e mira ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito ed è anche sotto questi profili inammissibile (Cass. Sez.U - , Sentenza n.34476 del 27/12/2019; [OSCURATO:PERSONA]. 6 - 1,ordinanza n.2268 del 26/01/2022); 9. con il quinto motivo di ricorso viene lamentato che le spese liquidate “per il primo grado ed ammontanti ad € 12.840,00 “sono eccessive”, che è “ingiusta” la ripartizione per metà tra essa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] degli onorari del consulente nominato per l’accertamento tecnico preventivo, che sono eccessive le spese del grado di appello, che la Corte di Appello non avrebbe motivato la compensazione delle spese tra essa ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] dall’altro; 10. il motivo è fondato in riferimento alla seconda e all’ultima deduzione, per il resto è in parte infondato e in parte inammissibile. 10.1. È infondato nella parte in cui deduce che siano “eccessive” le spese liquidate per il secondo grado. Come la Corte di Appello ha specificato, l’ammontare delle spese di secondo grado - euro 9515,00- corrisponde alla somma degli importi medi contemplati dal d.m.10 marzo 2014, n. 55 avuto riguardo al valore della causa (tra 52 e 260 mila euro) e alle fasi dell’attività che la Corte di Appello ha evidenziato essersi effettivamente svolte. 10.2. È inammissibile nella parte in cui deduce che siano “eccessive” le spese liquidate per il primo grado. Per questa parte, il motivo, da un lato, difetta di specificità (art. 366 c.p.c.): i compensi sono liquidati, ex d.m. 55/2014 (applicabile al caso ratione temporis) per fasi - studio; introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale- e il ricorrente non ha dato indicazioni in ordine all’articolazione delle attività del processo di primo grado. Da un altro lato, il compenso liquidato dalla Corte di Appello in 12840,00 euro è compreso tra i minino e il massimo tabellari (e al di sotto del compenso totale medio pari a 14.103 euro). La liquidazione quindi si sottrae al sindacato di legittimità (v. Cass. Sez.2 - , ordinanza n.14198 del 05/05/2022: “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n.55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e ilmassimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso”). 10.2. Il motivo è fondato nella parte relativa alla deduzione per cui non sono giustificate la ripartizione per metà delle spese dell’accertamento tecnico preventivo, tra la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], e la compensazione delle spese del grado di appello tra le stesse parti. In effetti, dato che, come risulta dalla sentenza di appello, [OSCURATO:PERSONA] è integralmente soccombente rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] sia in primo grado che in appello, la suddetta ripartizione e la suddetta compensazione sono illegittime in quanto pongono spese a carico della parte vittoriosa senza esplicitare alcuna ragione di deroga al principio generale di soccombenza (art. 91 c.p.c.); 11. in conclusione i primi quattro motivi di ricorso devono essere dichiarati inammissibili. Nel rapporto tra la ricorrente e la controricorrente, le spese sono liquidate come in dispositivo in base alla soccombenza. Il quinto motivo di ricorso deve essere accolto per quanto di ragione, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione all’accoglimento di questo motivo di ricorso e la causa deve essere rinviata, limitatamente alla [OSCURATO:PERSONA] spa e a [OSCURATO:PERSONA], anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione; PQM la Corte dichiara inammissibili i primi quattro motivi di ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 5000,00 per compensi professionali, €200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti; accoglie, per
Sentenza Cassazione n. 15336/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris