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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 giugno 2024

Cassazione n. 29138/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso ticorso deciso ex art.611 c.p,pj [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento il giudice per le indagini preliminari di Como ha rigettato l'istanza d. restituzione della somma di e 9.050 oggetto di sequestro probatorio disposto dal pubblico ministero nell'ambito di una indagine a carico dell'indagato.

2. Con il ricorso vengono formulati sette motivi.

Con il primo motivo si deduce l'incompetenza territoriale del Tribunale di Como a favore di Ravenna.

Il denaro rinvenuto in Ravenna presso l'abitazione dell'indagato non è in alcun modo collegato al riciclaggio contestato nel procedimento n. 6772/2018 RGNR presso la Procura di Como quanto alla detenzione (e commercio) di stupefacente rinvenuto a Ravenna.

Il secondo motivo deduce violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), in relazione agli artt. 648 e 648-quater c.p.), [OSCURATO:PERSONA] ha indicato il reato di ricettazione di cui all'art. 648 c.p. e non anche quello di riciclaggio.

L'art.648-quater c.p., utilizzato per mantenere la confisca, 'tiene' il secondo ma non la prima.

Il terzo motivo concerne violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. e 253, comma 1, c.p.p.) in relazione all'onere motivazionale, non soddisfatto nel caso giacché il fumus delicti deve essere basato su elementi concreti e non su mere congetture.Ulteriore violazione di legge è alla base anche del quarto motivo, per carenza di ragionevolezza temporale del vincolo ablativo, cioè di una congruenza tra il fatto e la misura, venendo altrimenti meno la funzione della stessa.

Col quinto motivo, si lamenta la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del vincolo di pertinenzialità tra il reato e il denaro sequestrato, ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

Col sesto motivo, il difensore deduce assenza di motivazione sulla necessità di mantenere il vincolo, ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

Infine, col settimo motivo, il difensore deduce omessa motivazione in ordine alla doglianza difensiva relativa alla provenienza lecita del denaro.

La difesa aveva dimostrato la capacità reddituale dell'indagato e della sua consorte, lavoratori con redditi complessivi superiori ai € 40.000,00 annui, tali da giustificare il peculio trovato in casa.

4. Con memoria inviata per PEC, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

5. Il primo motivo di ricorso, attinente alla competenza territoriale, non può trovare accoglimento in quanto formulato solamente in questa fase, in spregio al principio devolutivo, ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, c. p. p.

6. Va invece accolto il ricorso in relazione 'atmerito, giacché non risulta chiaro dal testo del provvedimento impugnato quale sia il contenuto del vincolo applicato e la sua funzione.

A fronte di un importo già soggetto a sequestro preventivo nell'ambito del processo ravennate (per detenzione illecita di sostanza stupefacente), il mantenimento di un vincolo reale sulla stessa res per una ragione differente (ex art.648-quater c.p.) risulta non giustificata e contraddittoria.

Non giustificata, poiché si applica la misura di sicurezza introdotta in materia di riciclaggio ad una presunta ipotesi di ricettazione che non è in grado di reggerla (l'art.648-quater c.p. circoscrive l'applicabilità del vincolo, in vista della confisca, al prodotto o al profitto di 'uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 i ma non dell'art.648 c.p.).

Contraddittoria, poiché non si spiega come sia possibile 'raddoppiare' il vincolo in base a due ipotesi di reato tra di loro inconciliabili ponendo una sorta di equivalenza tra, da un lato, il profitto del reato di detenzione a fini di spaccio commesso da ultimo in Ravenna e, dall'altro, la pecunia sceleris di una ricettazione risalente nel tempo e commessa in Provincia di Como.

Tanto più che i due piani paiono confondersi laddove nel provvedimento (pg.3) si ravvisa "un importante elemento probatorio" della ricettazione 'comasca', risalente secondo la contestazione a quattro anni prima, nel rinvenimento del denaro sequestrato in occasione del recente sequestro di stupefacente.

7. Sui menzionati aspetti è necessaria pertanto una rivalutazione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, con assorbimento degli ulteriori.

Il provvedimento va annullato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Como, competente ex art. 324,comma 5, c.p.p.

P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Como competente ai sensi dell'art.324 comma 5 c.p.p.. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, 19 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] liere re tore [OSCURATO:PERSONA] co [OSCURATO:PERSONA] le ino( DEPOSITATO M C.AN

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso ticorso deciso ex art.611 c.p,pj [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento il giudice per le indagini preliminari di Como ha rigettato l'istanza d. restituzione della somma di e 9.050 oggetto di sequestro probatorio disposto dal pubblico ministero nell'ambito di una indagine a carico dell'indagato. 2. Con il ricorso vengono formulati sette motivi. Con il primo motivo si deduce l'incompetenza territoriale del Tribunale di Como a favore di Ravenna. Il denaro rinvenuto in Ravenna presso l'abitazione dell'indagato non è in alcun modo collegato al riciclaggio contestato nel procedimento n. 6772/2018 RGNR presso la Procura di Como quanto alla detenzione (e commercio) di stupefacente rinvenuto a Ravenna. Il secondo motivo deduce violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), in relazione agli artt. 648 e 648-quater c.p.), [OSCURATO:PERSONA] ha indicato il reato di ricettazione di cui all'art. 648 c.p. e non anche quello di riciclaggio. L'art.648-quater c.p., utilizzato per mantenere la confisca, 'tiene' il secondo ma non la prima. Il terzo motivo concerne violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. e 253, comma 1, c.p.p.) in relazione all'onere motivazionale, non soddisfatto nel caso giacché il fumus delicti deve essere basato su elementi concreti e non su mere congetture.Ulteriore violazione di legge è alla base anche del quarto motivo, per carenza di ragionevolezza temporale del vincolo ablativo, cioè di una congruenza tra il fatto e la misura, venendo altrimenti meno la funzione della stessa. Col quinto motivo, si lamenta la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del vincolo di pertinenzialità tra il reato e il denaro sequestrato, ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. Col sesto motivo, il difensore deduce assenza di motivazione sulla necessità di mantenere il vincolo, ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. Infine, col settimo motivo, il difensore deduce omessa motivazione in ordine alla doglianza difensiva relativa alla provenienza lecita del denaro. La difesa aveva dimostrato la capacità reddituale dell'indagato e della sua consorte, lavoratori con redditi complessivi superiori ai € 40.000,00 annui, tali da giustificare il peculio trovato in casa. 4. Con memoria inviata per PEC, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 5. Il primo motivo di ricorso, attinente alla competenza territoriale, non può trovare accoglimento in quanto formulato solamente in questa fase, in spregio al principio devolutivo, ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, c. p. p. 6. Va invece accolto il ricorso in relazione 'atmerito, giacché non risulta chiaro dal testo del provvedimento impugnato quale sia il contenuto del vincolo applicato e la sua funzione. A fronte di un importo già soggetto a sequestro preventivo nell'ambito del processo ravennate (per detenzione illecita di sostanza stupefacente), il mantenimento di un vincolo reale sulla stessa res per una ragione differente (ex art.648-quater c.p.) risulta non giustificata e contraddittoria. Non giustificata, poiché si applica la misura di sicurezza introdotta in materia di riciclaggio ad una presunta ipotesi di ricettazione che non è in grado di reggerla (l'art.648-quater c.p. circoscrive l'applicabilità del vincolo, in vista della confisca, al prodotto o al profitto di 'uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 i ma non dell'art.648 c.p.). Contraddittoria, poiché non si spiega come sia possibile 'raddoppiare' il vincolo in base a due ipotesi di reato tra di loro inconciliabili ponendo una sorta di equivalenza tra, da un lato, il profitto del reato di detenzione a fini di spaccio commesso da ultimo in Ravenna e, dall'altro, la pecunia sceleris di una ricettazione risalente nel tempo e commessa in Provincia di Como. Tanto più che i due piani paiono confondersi laddove nel provvedimento (pg.3) si ravvisa "un importante elemento probatorio" della ricettazione 'comasca', risalente secondo la contestazione a quattro anni prima, nel rinvenimento del denaro sequestrato in occasione del recente sequestro di stupefacente. 7. Sui menzionati aspetti è necessaria pertanto una rivalutazione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, con assorbimento degli ulteriori. Il provvedimento va annullato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Como, competente ex art. 324,comma 5, c.p.p. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Como competente ai sensi dell'art.324 comma 5 c.p.p.. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, 19 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] liere re tore [OSCURATO:PERSONA] co [OSCURATO:PERSONA] le ino( DEPOSITATO M C.AN
Sentenza Cassazione n. 29138/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris