CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24989/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 19 ottobre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha: - dichiarato inammissibile l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1 -bis, Ord. pen, poiché la pena complessiva da espiare indicata nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla procura della Repubblica di Latina il 16 dicembre 2016 superava quella di due anni; - rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'articolo 47 Ord. pen., ritenendo di non poter formulare il giudizio di doppia prognosi favorevole, evidenziando la pluralità e la natura dei reati commessi, la mancanza di attività lavorativa e/o risociaiizzante, infine l'assenza di qualsiasi elemento di osservazione personologica dal quale inferire un sia pur iniziale processo di revisione critica con riferimento alla condotta pregressa. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, deducendo tre motivi. 2.1. Con il primo motivo eccepisce l'incompetenza territoriale del Tribunale di sorveglianza di Roma. In pendenza della decisione, la Procura generale della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ha emesso un nuovo ordine di esecuzione di pene concorrenti, essendo passata in giudicato la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 24 maggio 2018, definitiva il 19 novembre 2019, che ha assorbito la sentenza del Tribunale di Latina dell'Il maggio 2016, definitiva il 30 settembre 2016. Ritiene la difesa che debba trovare applicazione il combinato disposto degli articoli 655, commi 1 e 4, cod. proc. pen. che radicha la competenza del Tribunale di sorveglianza di Palermo. 2.2. Con il secondo motivo violazione dell'art. 47 -ter Ord. pen., avendo il Tribunale di sorveglianza di Roma erroneamente ritenuto che la pena da eseguire risultava superiore a due anni, senza adeguatamente considerare che nell'ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla procura della Repubblica di Latina era inserita una sentenza, segnatamente quelle emessa dal tribunale di Catania il 3 giugno 2009, irrevocabile 31 ottobre 2009, non eseguibile siccome oggetto di revoca della sospensione condizionale della pena. 2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale ha affermato l'attuale pericolosità sociale dell'istante limitandosi a un generico elenco dei carichi pendenti, trascurando di valutare ogni comportamento del condannato dopo la commissione dei fatti, omettendo qualsiasi motivazione in ordine agli elementi che consentono di affermare una evoluzione positiva della personalità dell'istante e l'esistenza di condizioni che ne rendono possibile il reinserimento sociale. 3. Il Procuratore generale ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nessuna delle censure del ricorrente supera il vaglio di ammissibilità. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. La difesa, invero, invoca a ragione del motivo norme processuali riguardanti la competenza del giudice dell'esecuzione, mentre nel caso che ci occupa opera la deroga ai criteri generali per la determinazione della competenza territoriale in tema di procedimento di sorveglianza (fissati dall'art. 677 cod. proc. pen.) di cui all'art. 47 ord. pen., per effetto dell'art. 236 disp. att. cod. proc. pen., operante anche in materia di detenzione domiciliare. La competenza della magistratura di sorveglianza è disciplinata dall'art.677 cod. proc. pen. e i criteri di distribuzione sono ispirati ad un principio di semplificazione nell'individuazione del giudice chiamato a decidere. In questa logica s'istituisce un meccanismo distributivo fondato sul locus custodiae (per le ipotesi di soggetto in vinculis) e altro criterio che predilige il iocus domicili/ (per i casi di richieste provenienti da soggetti in libertà). In forza del principio della perpetuatio jurisdictionis, la competenza territoriale così definita, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all'atto della richiesta della misura alternativa alla detenzione o, comunque, all'atto dell'instaurazione del procedimento di sorveglianza, rimane insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione possa subire per evoluzione successiva (Sez. 1, n. 57954 del 19/09/2018, brio, Rv. 275317-01; Sez. 1, n. 1137 del 24/11/2009, dep. 2010, confl. comp. in proc. Savino, Rv. 245948-01; Sez. 1, n. 198 del 17/12/2004, dep. 2005, confl. corno. in proc. Iannuzzi, Rv. 230544-01; Sez. 1, Sentenza n. 5070 del 08/10/1996, Rv. 206063 confl. comp. in proc. Tamburella). Ciò posto, è pacifico che Bruno - all'atto della richiesta di permesso premio - si trovasse domiciliato nel territorio dell'Ufficio di sorveglianza di Roma che è stato, pertanto, ritualmente investito. 3. Difetta di autosufficienza, e non può essere scrutinato per tale assorbente ragione, il secondo motivo con il quale si deduce l'erronea declaratoria d'inammissibilità della detenzione domiciliare, stante l'ineseguibilità della sentenza del Tribunale di Catania, non ricompresa nel cumulo dal parte della Procura generale di Palermo. In disparte ogni considerazione sulla possibilità che la mera eventualità della revoca del beneficio della sospensione condizionale possa incidere sulla determinazione della pena concreta da espiare cui fa riferimento il comma 1-bis dell'art. 47 ter Ord. pen, nel denunziare tale violazione di legge, il ricorrente non si avvede che era suo onere far risultare la circostanza della avvenuta presentazione dell'istanza di revoca del beneficio mediante modalità idonee, quali l'integrale riproduzione in ricorso della istanza stessa, l'allegazione in copia, o, quanto meno, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito, in modo da non costringere la Corte di cassazione alla lettura indiscriminata del fascicolo stesso e ad una ricerca "al buio" (ex pluribus, Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994-01). Il mancato assolvimento dell'onere pregiudica il motivo sotto l'aspetto considerato. 4. Parimenti inammissibile il terzo motivo. La base argomentativa offerta dal Tribunale al provvedimento reiettivo non evidenzia il lamentato profilo d'illogicità e resiste alle censure mosse in ricorso, di stampo meramente confutativo e contro-valutativo, in un ambito riservato alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza che, nella specie, risulta esercitata nei limiti logico-giuridici segnati dalla legge. Muovendo dai risultati delle attività di carattere istruttorio che il tribunale di sorveglianza ha il potere-dovere di compiere ai sensi dell'art. 47 legge n. 354 del 1975, in relazione all'art. 96 d.P.R. n. 230 del 2000, il tribunale nella sintesi conclusiva che è chiamato a compiere - «pur non potendo prescindere dalla 5k( natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato. (In motivazione, la Corte ha chiarito che rilevano, a tal fine, l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione)» (Sez. 1 n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985); ciò al fine di assolvere all'esigenza di accertare l'assenza di indicazioni negative ed anche l'evenienza di elementi positivi tali da consentire il giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto cfr. Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602). Degli esposti principi il giudice specializzato ha fatto corretta applicazione con motivazione che ha evidenziato - a fronte della la mancanza di qualsivoglia elemento di osservazione personologica che potesse lasciare intravedere un inizio di revisione critica riguardo alla pregressa condotta nonché la mancanza di un'attività lavorativa e/o risocializzante - come la pericolosità sociale del Bruno fosse ancora attuale, apparendo fondato il rischio di recidiva. Tale motivazione, connotata da argomenti congrui e coerenti, è incensurabile in sede di legittimità. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento