Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31318/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 del GIP TRIBUNALE di CALTAGIRONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltagirone ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena da lui concordata con il Pubblico ministero per il reato di bancarotta fraudolenta; - che il motivo di ricorso è inammissibile, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra la mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; - che deve, invece, essere rilevata d'ufficio l'illegalità delle pene accessorie, di cui all'ultimo comma dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942, inapplicabili in conseguenza della scelta del rito e della entità della pena applicata, non superiore ai due anni di reclusione, e che pertanto le pene accessorie devono essere eliminate; P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie, che elimina.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 del GIP TRIBUNALE di CALTAGIRONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltagirone ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena da lui concordata con il Pubblico ministero per il reato di bancarotta fraudolenta; - che il motivo di ricorso è inammissibile, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra la mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; - che deve, invece, essere rilevata d'ufficio l'illegalità delle pene accessorie, di cui all'ultimo comma dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942, inapplicabili in conseguenza della scelta del rito e della entità della pena applicata, non superiore ai due anni di reclusione, e che pertanto le pene accessorie devono essere eliminate; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie, che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 31318/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris