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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 marzo 2021

Cassazione n. 38029/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteistite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] e.te ,442 cLì.e413 ct/cAt'QA-te2iívfre cl - aa,..144.244,t'4*-i"G-211,14 cle-e /Ple-em- le,1 1 endumi cm. deQ ctiee" eke 'uzu atue,,,z42A4 j'alid44(t4.,4«ett& cidee Aufl'4,ttte_ [OSCURATO:PERSONA])

1. Con ordinanza emessa in data

10.2. - 25.3.2021 il Tribunale di Napoli, quale giudice ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere a [OSCURATO:PERSONA], indagato per concorso, quale mandante, in omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e lesioni volontarie di [OSCURATO:PERSONA], detenzione e porto illegali di due armi comuni da sparo, fatti commessi in Villaricca il 1°.10.2010, con le aggravanti della premeditazione, dei motivi abietti o futili, del metodo mafioso e della finalità di agevolare il clan [OSCURATO:PERSONA], e con la recidiva reiterata.

Con riguardo all'omicidio de quo, avvenuto mentre la vittima era a bordo di motoveicolo condotto da [OSCURATO:PERSONA], rimasto anch'egli ferito, in separati procedimenti, era già stata pronunciata condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quali mandanti, di [OSCURATO:PERSONA] quale esecutore materiale e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali concorrenti nella fase esecutiva.

Tramite dichiarazioni di diversi collaboratori era stato accertato anche il movente del delitto, costituito dal fatto che [OSCURATO:PERSONA], affiliato del clan [OSCURATO:PERSONA] e in quel momento latitante, aveva manifestato ai sodali la propria insoddisfazione e la possibilità di collaborare con gli inquirenti, con la conseguente decisione dei vertici di quel gruppo (Guarino e Magneti) di chiedere l'autorizzazione al clan [OSCURATO:PERSONA], diretto da Riccio e Cerrato, ad uccidere Malavita, richiesta che era stata accolta.

Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con dichiarazioni risalenti all'anno 2014, aveva dichiarato che all'incontro con [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la richiesta di poter eliminare [OSCURATO:PERSONA], era stato presente anche [OSCURATO:PERSONA], il quale si era detto d'accordo con la proposta fatta, suggerendo di eseguire l'omicidio in occasione dell'incontro che lo stesso Malavita aveva chiesto con i vertici del clan [OSCURATO:PERSONA].

Guarino aveva aggiunto che Riccio non era stato d'accordo con la strategia indicata da [OSCURATO:PERSONA], dando indicazione che, invece, l'omicidio fosse eseguito durante il viaggio che Malavita avrebbe compiuto per recarsi all'incontro. [OSCURATO:PERSONA], nell'interrogatorio in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva dichiarato che era stato incaricato da [OSCURATO:PERSONA] di andare a prendere Malavita pasquale e di condurlo in Melito per incontrare [OSCURATO:PERSONA].

Tali dichiarazioni davano riscontro alla chiamata in correità fatta da Guari no.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. per aver il Tribunale omesso di dichiarare la inefficacia della misura cautelare per omessa trasmissione al Tribunale degli atti posti a fondamento della misura.

Al Tribunale del riesame non erano stati trasmessi la richiesta della misura cautelare e il verbale delle dichiarazioni rese dal collaboratore Vanacore.

Quanto alla richiesta del pubblico ministero, il Tribunale ha ritenuto che l'atto fosse stato trasmesso con modalità informatica e, comunque, non era un atto su cui l'ordinanza genetica aveva fondato la decisione.

Sul punto, l'ordinanza impugnata non si è confrontata con l'assunto della difesa che aveva documentato la negativa ricerca dell'atto tra i files trasmessi dalla Procura al Tribunale.

Inoltre, la richiesta del pubblico ministero è presupposto necessario dell'applicazione della misura, tanto più che l'ordinanza genetica vi aveva fatto espresso rinvio.

Inoltre, la disponibilità della richiesta cautelare del pubblico ministero è necessaria per consentire al Tribunale il controllo sulla autonoma valutazione compiuta del giudice della cautela.

Quanto al verbale delle dichiarazioni di Vanacore, l'ordinanza ha riconosciuto che non era stato trasmesso al Tribunale, ma non era stato inviato nemmeno al giudice della misura, il quale aveva fondato il giudizio solo sull'estratto delle dichiarazioni di Vanacore depositato dal pubblico ministero con la richiesta di riapertura delle indagini.

Si tratta di mezzo di prova decisivo in costituisce l'elemento che aveva consentito la riapertura delle indagini nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale non aveva dato contezza dei dati fattuali che avrebbero provato l'accertamento compiuto - nel senso che il verbale integrale non era stato trasmesso nemmeno al giudice delle indagini preliminari - e, comunque, la trasmissione parziale del verbale impediva il vaglio di attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore.

La giurisprudenza aveva precisato che nel caso di omessa trasmissione al Tribunale di atti, invece, trasmessi al giudice della misura cautelare doveva essere dichiarata, dal Tribunale, la inefficacia della misura ai sensi dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., mentre nel caso di atti non trasmessi al giudice delle indagini preliminari essi non sarebbero utilizzabili dal Tribunale.

Con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria.

Il Tribunale non aveva compiuto un adeguato vaglio della attendibilità dei collaboratori Guarino e Vanacore.

In particolare, se l'attendibilità di Guarino poteva essere valutata, positivamente, in ragione dell'esito dei processi a carico degli altri accusati, altrettanto non poteva ritenersi per Vanacore, che aveva iniziato la collaborazione nel 2019, dopo aver conosciuto le dichiarazioni dei primi collaboratori.

Comunque, Guarino aveva indicato il solo Riccio come mandante, mentre la posizione di [OSCURATO:PERSONA] - riferita solo nel terzo interrogatorio - era rimasta, nel racconto del collaboratore, non solo subordinata ma anche, del tutto ininfluente rispetto alla decisione omicidiaria.

Inoltre, il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito in ordine all'incontro tra Guarino e il capo clan Riccio, senza menzionare la presenza di [OSCURATO:PERSONA], pur essendogli stato chiesto se l'autorizzazione all'omicidio fosse stata data solo da Riccio o anche da altri soggetti.

La parziale trasmissione delle dichiarazioni di Vanacore aveva impedito una adeguata valutazione di attendibilità, tanto più che sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], questi sia pure de relato, non avevano indicato alcun coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'omicidio.

3. Procedendo alla trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 23 decreto legge n. 137 del 2020, il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivi infondati e con contenuto di merito e, quindi, complessivamente considerato, va respinto.

1. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. per aver il Tribunale omesso di dichiarare la perdita di efficacia dell'ordinanza genetica a seguito dell'omessa trasmissione al tribunale degli atti presentati al giudice della cautela.

Sul punto, l'ordinanza ha rilevato che gli atti erano stati trasmessi al tribunale, osservando, in particolare, che la richiesta del pubblico ministero era stata trasmessa al terminale informatico degli atti processuali, e comunque non era un atto probatorio, e che le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] erano state trasmesse al Tribunale per estratto, come era avvenuto anche per il deposito al giudice della cautela.1.1.

Il motivo di impugnazione ripropone l'eccezione sollevata avanti il Tribunale, osservando che l'accertamento compiuto con riguardo alla trasmissione della richiesta del pubblico ministero era stato determinato dal travisamento dell'indice degli atti trasmessi, in quanto l'unica richiesta di misura cautelare trasmessa era relativa ad altro procedimento.

Il motivo è infondato.

Trattandosi di questione processuale la Corte di cassazione è giudice del fatto processuale e quindi sarebbe stato onere d'ufficio richiedere alla cancelleria del Tribunale di Napoli, sezione del riesame, attestazione in ordine agli atti trasmessi a quella cancelleria.

Peraltro, tale approfondimento istruttorio non è necessario risultando fondata l'ulteriore argomentazione svolta dall'ordinanza impugnata.

Infatti, la prescrizione di cui trattasi riguarda gli atti già trasmessi, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. pen., dal pubblico ministero con la richiesta della misura cautelare, e sul punto la giurisprudenza ha precisato che "L'omessa o tardiva trasmissione al tribunale del riesame della richiesta di misura cautelare personale non determina la perdita di efficacia del provvedimento coercitivo a norma dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., in quanto si riferisce ad un atto di natura meramente processuale, funzionale all'attivazione del procedimento cautelare, che nulla aggiunge al quadro indiziario risultante dagli elementi presentati a sostegno di essa" (Sez.

Un., n. 19853 del 27/03/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 221393).

Si deve aggiungere, con riguardo al rilievo della difesa secondo il quale la richiesta del pubblico ministero sarebbe atto che il Tribunale deve conoscere per verificare la sussistenza dell'autonoma valutazione da parte del giudice della cautela, che la sanzione processuale di inefficacia della misura consegue alla mancata trasmissione al tribunale degli atti probatori già trasmessi al giudice, diversamente da quanto previsto per gli atti di natura processuale, fra i quali anche la richiesta del pubblico ministero, che possono essere acquisiti dal tribunale, e rispetto ai quali non è prevista alcuna sanzione processuale.

1.2. Con riguardo al verbale delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il motivo, a fronte dell'accertamento compiuto dal Tribunale — secondo il quale era stato trasmesso per estratto al giudice per le indagini preliminari e al Tribunale -, pur esprimendo perplessità, non ha articolato una specifica censura, concentrando la doglianza, invece, sul rilievo della insufficienza di una trasmissione di un verbale per estratto, tanto più che si tratterebbe di elemento probatorio decisivo.

Il motivo è infondato.La censura riguarda l'applicazione dell'art. 309 cod. proc. pen., laddove sanziona con l'inefficacia della ordinanza genetica la mancata trasmissione al Tribunale degli atti, a contenuto probatorio, presentati dal giudice della misura.

Da questo punto di vista l'accertamento compiuto dal tribunale dà conto della infondatezza di quella eccezione.

Il motivo argomenta in ordine al dato probatorio sottoposto al giudice della misura, ma ciò potrebbe rilevare solo ai fini della sussistenza della gravità indiziaria e quindi del merito della decisione assunta.

2. Con il secondo motivo viene proposta censura motivazionale in relazione alla valutazione delle prove dichiarative e al conseguente giudizio sulla gravità indiziaria.

2.1. Con riguardo alla chiamata di correo operata da [OSCURATO:PERSONA], la difesa evidenzia che non sarebbe stata spontanea, in quanto formulata solo nel terzo interrogatorio, e comunque generica, in quanto attribuisce al [OSCURATO:PERSONA] di aver dato un consiglio non richiesto e poi disatteso, ed infine smentita dal collaboratore Cerrato, che non aveva riferito della presenza di [OSCURATO:PERSONA] nel momento deliberativo dell'omicidio.

Il motivo si risolve nella prospettazione di una alternativa lettura delle dichiarazioni del collaboratore che viene sottoposta al collegio nella prospettiva di una nuova, e non consentita, valutazione di merito.

Inoltre, il motivo non si confronta con il provvedimento impugnato che ha specificamente valutato l'attendibilità della chiamata di correo anche alla luce delle dichiarazioni del Cerrato, che, invece, non aveva accusato [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Con riferimento alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il motivo denuncia che i giudici del merito cautelare avrebbero omesso di valutarne la soggettiva credibilità e la attendibilità del narrato.

Il motivo è manifestamente infondato.

I giudici del merito cautelare hanno evidenziato che il racconto di Vanacore era stato dettagliato, preciso e riscontrato da quanto dichiarato da altri collaboratori sul medesimo fatto, mentre in relazione al profilo soggettivo viene evidenziato che il dichiarante aveva inteso allontanarsi dal sodalizio di riferimento in ragione di una meditata scelta esistenziale.

Il ricorso non si confronta con tale motivazione, limitandosi a denunciarne l'assenza e senza nemmeno rappresentare di aver sottoposto al tribunale temi o argomenti rimasti senza risposta.3.

Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 nd cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

CI P.Q.M.

" :› =1 (t -i) , Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese 'ao - CD 4 processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma o CO as • 1-ter,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteistite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] e.te ,442 cLì.e413 ct/cAt'QA-te2iívfre cl - aa,..144.244,t'4*-i"G-211,14 cle-e /Ple-em- le,1 1 endumi cm. deQ ctiee" eke 'uzu atue,,,z42A4 j'alid44(t4.,4«ett& cidee Aufl'4,ttte_ [OSCURATO:PERSONA]) 1. Con ordinanza emessa in data 10.2. - 25.3.2021 il Tribunale di Napoli, quale giudice ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere a [OSCURATO:PERSONA], indagato per concorso, quale mandante, in omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e lesioni volontarie di [OSCURATO:PERSONA], detenzione e porto illegali di due armi comuni da sparo, fatti commessi in Villaricca il 1°.10.2010, con le aggravanti della premeditazione, dei motivi abietti o futili, del metodo mafioso e della finalità di agevolare il clan [OSCURATO:PERSONA], e con la recidiva reiterata. Con riguardo all'omicidio de quo, avvenuto mentre la vittima era a bordo di motoveicolo condotto da [OSCURATO:PERSONA], rimasto anch'egli ferito, in separati procedimenti, era già stata pronunciata condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quali mandanti, di [OSCURATO:PERSONA] quale esecutore materiale e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali concorrenti nella fase esecutiva. Tramite dichiarazioni di diversi collaboratori era stato accertato anche il movente del delitto, costituito dal fatto che [OSCURATO:PERSONA], affiliato del clan [OSCURATO:PERSONA] e in quel momento latitante, aveva manifestato ai sodali la propria insoddisfazione e la possibilità di collaborare con gli inquirenti, con la conseguente decisione dei vertici di quel gruppo (Guarino e Magneti) di chiedere l'autorizzazione al clan [OSCURATO:PERSONA], diretto da Riccio e Cerrato, ad uccidere Malavita, richiesta che era stata accolta. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con dichiarazioni risalenti all'anno 2014, aveva dichiarato che all'incontro con [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la richiesta di poter eliminare [OSCURATO:PERSONA], era stato presente anche [OSCURATO:PERSONA], il quale si era detto d'accordo con la proposta fatta, suggerendo di eseguire l'omicidio in occasione dell'incontro che lo stesso Malavita aveva chiesto con i vertici del clan [OSCURATO:PERSONA]. Guarino aveva aggiunto che Riccio non era stato d'accordo con la strategia indicata da [OSCURATO:PERSONA], dando indicazione che, invece, l'omicidio fosse eseguito durante il viaggio che Malavita avrebbe compiuto per recarsi all'incontro. [OSCURATO:PERSONA], nell'interrogatorio in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva dichiarato che era stato incaricato da [OSCURATO:PERSONA] di andare a prendere Malavita pasquale e di condurlo in Melito per incontrare [OSCURATO:PERSONA]. Tali dichiarazioni davano riscontro alla chiamata in correità fatta da Guari no. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. per aver il Tribunale omesso di dichiarare la inefficacia della misura cautelare per omessa trasmissione al Tribunale degli atti posti a fondamento della misura. Al Tribunale del riesame non erano stati trasmessi la richiesta della misura cautelare e il verbale delle dichiarazioni rese dal collaboratore Vanacore. Quanto alla richiesta del pubblico ministero, il Tribunale ha ritenuto che l'atto fosse stato trasmesso con modalità informatica e, comunque, non era un atto su cui l'ordinanza genetica aveva fondato la decisione. Sul punto, l'ordinanza impugnata non si è confrontata con l'assunto della difesa che aveva documentato la negativa ricerca dell'atto tra i files trasmessi dalla Procura al Tribunale. Inoltre, la richiesta del pubblico ministero è presupposto necessario dell'applicazione della misura, tanto più che l'ordinanza genetica vi aveva fatto espresso rinvio. Inoltre, la disponibilità della richiesta cautelare del pubblico ministero è necessaria per consentire al Tribunale il controllo sulla autonoma valutazione compiuta del giudice della cautela. Quanto al verbale delle dichiarazioni di Vanacore, l'ordinanza ha riconosciuto che non era stato trasmesso al Tribunale, ma non era stato inviato nemmeno al giudice della misura, il quale aveva fondato il giudizio solo sull'estratto delle dichiarazioni di Vanacore depositato dal pubblico ministero con la richiesta di riapertura delle indagini. Si tratta di mezzo di prova decisivo in costituisce l'elemento che aveva consentito la riapertura delle indagini nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale non aveva dato contezza dei dati fattuali che avrebbero provato l'accertamento compiuto - nel senso che il verbale integrale non era stato trasmesso nemmeno al giudice delle indagini preliminari - e, comunque, la trasmissione parziale del verbale impediva il vaglio di attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore. La giurisprudenza aveva precisato che nel caso di omessa trasmissione al Tribunale di atti, invece, trasmessi al giudice della misura cautelare doveva essere dichiarata, dal Tribunale, la inefficacia della misura ai sensi dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., mentre nel caso di atti non trasmessi al giudice delle indagini preliminari essi non sarebbero utilizzabili dal Tribunale. Con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria. Il Tribunale non aveva compiuto un adeguato vaglio della attendibilità dei collaboratori Guarino e Vanacore. In particolare, se l'attendibilità di Guarino poteva essere valutata, positivamente, in ragione dell'esito dei processi a carico degli altri accusati, altrettanto non poteva ritenersi per Vanacore, che aveva iniziato la collaborazione nel 2019, dopo aver conosciuto le dichiarazioni dei primi collaboratori. Comunque, Guarino aveva indicato il solo Riccio come mandante, mentre la posizione di [OSCURATO:PERSONA] - riferita solo nel terzo interrogatorio - era rimasta, nel racconto del collaboratore, non solo subordinata ma anche, del tutto ininfluente rispetto alla decisione omicidiaria. Inoltre, il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito in ordine all'incontro tra Guarino e il capo clan Riccio, senza menzionare la presenza di [OSCURATO:PERSONA], pur essendogli stato chiesto se l'autorizzazione all'omicidio fosse stata data solo da Riccio o anche da altri soggetti. La parziale trasmissione delle dichiarazioni di Vanacore aveva impedito una adeguata valutazione di attendibilità, tanto più che sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], questi sia pure de relato, non avevano indicato alcun coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'omicidio. 3. Procedendo alla trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 23 decreto legge n. 137 del 2020, il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivi infondati e con contenuto di merito e, quindi, complessivamente considerato, va respinto. 1. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. per aver il Tribunale omesso di dichiarare la perdita di efficacia dell'ordinanza genetica a seguito dell'omessa trasmissione al tribunale degli atti presentati al giudice della cautela. Sul punto, l'ordinanza ha rilevato che gli atti erano stati trasmessi al tribunale, osservando, in particolare, che la richiesta del pubblico ministero era stata trasmessa al terminale informatico degli atti processuali, e comunque non era un atto probatorio, e che le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] erano state trasmesse al Tribunale per estratto, come era avvenuto anche per il deposito al giudice della cautela.1.1. Il motivo di impugnazione ripropone l'eccezione sollevata avanti il Tribunale, osservando che l'accertamento compiuto con riguardo alla trasmissione della richiesta del pubblico ministero era stato determinato dal travisamento dell'indice degli atti trasmessi, in quanto l'unica richiesta di misura cautelare trasmessa era relativa ad altro procedimento. Il motivo è infondato. Trattandosi di questione processuale la Corte di cassazione è giudice del fatto processuale e quindi sarebbe stato onere d'ufficio richiedere alla cancelleria del Tribunale di Napoli, sezione del riesame, attestazione in ordine agli atti trasmessi a quella cancelleria. Peraltro, tale approfondimento istruttorio non è necessario risultando fondata l'ulteriore argomentazione svolta dall'ordinanza impugnata. Infatti, la prescrizione di cui trattasi riguarda gli atti già trasmessi, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. pen., dal pubblico ministero con la richiesta della misura cautelare, e sul punto la giurisprudenza ha precisato che "L'omessa o tardiva trasmissione al tribunale del riesame della richiesta di misura cautelare personale non determina la perdita di efficacia del provvedimento coercitivo a norma dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., in quanto si riferisce ad un atto di natura meramente processuale, funzionale all'attivazione del procedimento cautelare, che nulla aggiunge al quadro indiziario risultante dagli elementi presentati a sostegno di essa" (Sez. Un., n. 19853 del 27/03/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 221393). Si deve aggiungere, con riguardo al rilievo della difesa secondo il quale la richiesta del pubblico ministero sarebbe atto che il Tribunale deve conoscere per verificare la sussistenza dell'autonoma valutazione da parte del giudice della cautela, che la sanzione processuale di inefficacia della misura consegue alla mancata trasmissione al tribunale degli atti probatori già trasmessi al giudice, diversamente da quanto previsto per gli atti di natura processuale, fra i quali anche la richiesta del pubblico ministero, che possono essere acquisiti dal tribunale, e rispetto ai quali non è prevista alcuna sanzione processuale. 1.2. Con riguardo al verbale delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il motivo, a fronte dell'accertamento compiuto dal Tribunale — secondo il quale era stato trasmesso per estratto al giudice per le indagini preliminari e al Tribunale -, pur esprimendo perplessità, non ha articolato una specifica censura, concentrando la doglianza, invece, sul rilievo della insufficienza di una trasmissione di un verbale per estratto, tanto più che si tratterebbe di elemento probatorio decisivo. Il motivo è infondato.La censura riguarda l'applicazione dell'art. 309 cod. proc. pen., laddove sanziona con l'inefficacia della ordinanza genetica la mancata trasmissione al Tribunale degli atti, a contenuto probatorio, presentati dal giudice della misura. Da questo punto di vista l'accertamento compiuto dal tribunale dà conto della infondatezza di quella eccezione. Il motivo argomenta in ordine al dato probatorio sottoposto al giudice della misura, ma ciò potrebbe rilevare solo ai fini della sussistenza della gravità indiziaria e quindi del merito della decisione assunta. 2. Con il secondo motivo viene proposta censura motivazionale in relazione alla valutazione delle prove dichiarative e al conseguente giudizio sulla gravità indiziaria. 2.1. Con riguardo alla chiamata di correo operata da [OSCURATO:PERSONA], la difesa evidenzia che non sarebbe stata spontanea, in quanto formulata solo nel terzo interrogatorio, e comunque generica, in quanto attribuisce al [OSCURATO:PERSONA] di aver dato un consiglio non richiesto e poi disatteso, ed infine smentita dal collaboratore Cerrato, che non aveva riferito della presenza di [OSCURATO:PERSONA] nel momento deliberativo dell'omicidio. Il motivo si risolve nella prospettazione di una alternativa lettura delle dichiarazioni del collaboratore che viene sottoposta al collegio nella prospettiva di una nuova, e non consentita, valutazione di merito. Inoltre, il motivo non si confronta con il provvedimento impugnato che ha specificamente valutato l'attendibilità della chiamata di correo anche alla luce delle dichiarazioni del Cerrato, che, invece, non aveva accusato [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con riferimento alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il motivo denuncia che i giudici del merito cautelare avrebbero omesso di valutarne la soggettiva credibilità e la attendibilità del narrato. Il motivo è manifestamente infondato. I giudici del merito cautelare hanno evidenziato che il racconto di Vanacore era stato dettagliato, preciso e riscontrato da quanto dichiarato da altri collaboratori sul medesimo fatto, mentre in relazione al profilo soggettivo viene evidenziato che il dichiarante aveva inteso allontanarsi dal sodalizio di riferimento in ragione di una meditata scelta esistenziale. Il ricorso non si confronta con tale motivazione, limitandosi a denunciarne l'assenza e senza nemmeno rappresentare di aver sottoposto al tribunale temi o argomenti rimasti senza risposta.3. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 nd cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. CI P.Q.M. " :› =1 (t -i) , Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese 'ao - CD 4 processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma o CO as • 1-ter,
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