CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37399/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21139-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]° 1 lOLA, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 804/13/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 26/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 21139 sez. MT - ud. 23-11-2022 -2- Premesso che: 1. la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Ctr della Campania ha ritenuto che l'avviso di accertamento Tari oggetto di causa fosse stato correttamente emesso dal Comune di Napoli in applicazione della categoria tariffaria 22 (relativa a "ristoranti, trattorie, osterie e pub"). La contribuente aveva sostenuto che avrebbe dovuto invece aversi riguardo alla categoria 2 relativa a "sale convegni". A fondamento di quanto ritenuto la CTR ha esposto che dalla documentazione in atti emergeva che l'immobile ("villino") in riferimento al quale la Tari era richiesta era utilizzato per "ospitare ricevimenti e cerimonia nel corso delle quali si svolgeva[va] attività di somministrazione di cibi e bevande"; che la contribuente "aveva chiesto una SCIA per autorizzazione per mq 153 destinati a somministrazioni di alimenti e bevande e di conseguenze era infondata la doglianza che l'attività principale svolta fosse concedere il villino per convegni con somministrazione soltanto marginale di alimenti e bevande"; che da materiale pubblicitario della ricorrente risultava che la "attività di somministrazione di cibi e bevande [era svolta] oltre che nelle aree coperte anche in un'area esterna attrezzata"; 2. il Comune di Napoli resiste con controricorso; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso, sotto la rubrica che reca affastellati riferimenti a violazione e falsa applicazione di imprecisate norme di diritto, "perplessità, erronea interpretazione degli atti, omessa motivazione, illegittimità e nullità e o annullabilità e o inesistenza o comunque inefficacia dell'avviso di accertamento per violazione e o falsa applicazione del regolamento IUC sezione tari 2015 ... violazione e o falsa applicazione delle tariffe determinate dal consiglio comunale con deliberazione n.36 del 6 agosto 2015, violazione dell'art. 53 Cost", viene veicolata una ricostruzione dei fatti di causa contrastante con quella del giudice di merito: la categoria tariffaria 22 "non è certamente applicabile al caso di specie ... Parte ricorrente mai ha esercitato alcuna attività che con l'atto impugnato si vuole attribuire"; 2. con il secondo motivo di ricorso, sotto la rubrica di "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", viene di nuovo proposta la medesima allegazione fattuale già avanzata con il primo motivo; 3. i due motivi sono inammissibili. Essi si riducono a veicolo di una ricostruzione dei fatti di causa contrastante con quella del giudice di merito. La contribuente con il primo motivo mira a censurare, sostanzialmente come violazione del d.lgs. 507/93 artt.62 ss. un errore in cui assume sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante (il tipo di attività svolta nell'immobile in questione). Tale ricostruzione non attiene all'interpretazione della legge, inerendo invece alla attività valutativa del giudice di merito, la cui censura è impossibile, in sede di legittimità, salvo che sotto l'aspetto del vizio di motivazione dovendo tuttavia essere soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti. (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015). Nella specie, detti requisiti -indicazione di un preciso "fatto storico"; del "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente; del "come" e "quando" il fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e della sua "decisività" (SU 8053/2015)- sono del tutto insoddisfatti; 4. le spese seguono la soccombenza; PQM la corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Napoli le spese del giudizio di legittimità liquidate in C 2300,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ed C 200,00 per esborsi; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto. Così deciso in Rom