CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02625/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 aprile 1992 avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 6 maggio 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato limitatamente alle imputazioni di cui al capo 2 e alle aggravanti di cui all'art 416 bis.1 cod. pen. con rinvio per nuovo esame al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'ordinanza custodiale emessa 1'8 febbraio 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 descritto al capo 2) della rubrica nonché dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen, 73 d.P.R. 309/90 e 648-bis cod. pen. descritti ai capi 6) e 17) della medesima rubrica, aggravati ai sensi dell'ad 416 bis.1 cod. pen. In particolare, il ricorrente sarebbe componente dell'articolazione dedita al narcotraffico operativa nel rione Marina e nel lungomare di [OSCURATO:PERSONA] nata quale costola della associazione di stampo mafioso facente capo al sodalizio criminale denominato [OSCURATO:PERSONA]Brandimarte, a sua volta descritto al capo 1) della rubrica. Tanto aver fatto parte del gruppo di sodali deputati alle cessioni al dettaglio della sostanza gestita dal consorzio criminale di riferimento. Avrebbe inoltre, in concorso con altri sodali, nel quadro complessivo del programma inerente l'associazione di riferimento, operato, in concorso con i fratelli Cosma e [OSCURATO:PERSONA], la cessione di 90 grammi di cannabis sativa in favore di [OSCURATO:PERSONA] e Vincenzo de Luca; ancora, avrebbe partecipato, in uno agli Sposato e a [OSCURATO:PERSONA], al riciclaggio della refurtiva provento del furto in abitazione precedentemente operato da [OSCURATO:PERSONA]. Condotte queste tutte dirette a agevolare la cosca [OSCURATO:PERSONA] perché realizzate da sodali della frangia di tale associazione dedicata allo spaccio di stupefacenti. 2.Propone ricorso il difensore dell'indagato e adduce violazione di legge e vizio integrale di motivazione, comunque carente e contraddittoria e manifestamente illogica avuto riguardo alla configurabilità della gravità indiziaria in relazione -alla ritenuta partecipazione associativa, sia per la pretermissione dei motivi di riesame prospettati con memoria depositati nel corso dell'udienza del 4 maggio 2021, diretti a contestare tutti gli elementi in fatto indicati dal Giudice per le indagini preliminari a supporto del provvedimento assunto, sia per la inconsistenza delle emergenze messe in risalto dal Tribunale nel validarne le conclusioni, trattandosi di dati comunque inconferenti perché inidonei a disvelare l'effettivo e operativo contributo garantito al gruppo dal Caccamo - al concorso nell'attività di cessione della sostanza stupefacente descritta al capo 6), per aver esteso al Caccamo, secondo una linea argomentativa che attraverserebbe l'intero provvedimento, dati indiziari unicamente riferibili ai fratelli Sposato, trascurando di considerare sia che il ricorrente non ebbe mai ad interloquire con il [OSCURATO:PERSONA], partecipando solo a un colloquio con il Foti, il cui tenore sarebbe stato travisato anche in ragione dell'erronea trascrizione della relativa intercettazione, sia che il Caccamo non era presente al momento della cessione; - al concorso nel riciclaggio di cui al capo 17), atteso che le emergenze indiziarie non valorizzavano la partecipazione del ricorrente alle attività di pianificazione del furto, di suddivisione dei proventi e di reinvestimento dei soldi rubati mentre l'unico dato riferibile a Caccamo (un colloquio intercettato) doveva ritenersi compatibile con la versione difensiva (si sarebbe recato con gli altri in Sicilia perché il Modafferi doveva vendere un vecchio orologio di sua proprietà); -alla sussistenza dei presupposti inerenti l'aggravante della agevolazione mafiosa, che il ricorso ritiene contestata limitatamente al solo capo 6, ritenuta senza argomentare da quali elementi sia stata tratta la conclusione della consapevolezza in capo al ricorrente del fatto che la relativa condotta venne realizzata nell'interesse complessivo del gruppo. Con l'ultimo motivo si adduce il vizio di motivazione in relazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e alla esclusiva adeguatezza della misura custodiale di maggior rigore avendo il Tribunale omesso di scrutinare i rilievi difensivi addotti in sede di riesame, anche in parte qua confondendo la posizione del ricorrente con quella dei coindagati Sposato 4. Parte ricorrente, con memoria pervenuta il 1 dicembre 2021, ha concluso in termini coerenti al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita un parziale accoglimento nei termini di seguito precisati. 2. L'ordinanza ricostruisce la genesi dell'articolazione di ndrangheta costituita dalle famiglie [OSCURATO:PERSONA]Brandimarte, che avrebbero acquisito il controllo di parte del territorio di [OSCURATO:PERSONA] all'esito di una marcata pregressa conflittualità con la cosca facente capo alle famiglie Molé-Piromalli; e mette in risalto che l'associazione in questione, descritta al capo 1), ha nel traffico di stupefacenti la principale fonte di sostentamento. In particolare, si rimarca che nei locali riferibili alla famiglia dei [OSCURATO:PERSONA], siti sul lungomare di [OSCURATO:PERSONA], sono state individuate le basi operative, destinate agli incontri riservati con i sodali e con esponenti di altre cosche della locale criminalità organizzata; e che proprio nella marina e nel lungomare di Gioia era stata organizzata una piazza di spaccio, controllata da sentinelle e dotata di punti specifici per l'occultamento di armi e sostanze stupefacenti, oggetto specifico dell'azione associativa descritta al capo 2 e ricondotta all'alveo dell'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990. 3. Il ricorso non contesta l'esistenza in sé di quest'ultimo consorzio criminale ma mette in discussione la gravità indiziaria relativa alla partecipazione associativa e ai due reati satelliti ascritti al Caccamo nonché all'aggravante ex art 416 bis.l. cod. pen. limitatamente al solo fatto sanzionato ex art 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ( capo 6). 4. Quanto alla partecipazione associativa, la motivazione adottata dal Tribunale non regge il peso delle censure solevate con il ricorso. 4.1. Ad avviso dei Giudici della cautela, il Caccamo sarebbe sodale all'articolazione della cosca [OSCURATO:PERSONA]Brandimarte dedicata al narcotraffico alla luce dei seguenti elementi indiziari:avrebbe partecipato alla esecuzione dei reati scopo allo stesso ascritti, eseguiti con condotte ritenute sintomatiche di un programma criminoso stabile e non occasionale; avrebbe utilizzato le schede telefoniche nella disponibilità dei fratelli Sposato, anch'essi attinti dalla medesima imputazione associativa, così da giustificare l'assenza di intercettazioni che lo riguardavano personalmente oltre quelle emarginate in relazione alle condotte di cui ai capi 6) e 17); sarebbe stato destinatario, in uno agli Sposato, della richiesta con la quale [OSCURATO:PERSONA] ebbe a sollecitare gli autori della cessione di cui al capo 6, ad attivarsi per fare arrivare, tramite " qualche amico", un'ambasciata al Foti, arrestato per le vicende suddette, e ciò a conferma logica del fatto che tale ultima cessione riguardava complessivamente l'interesse di un gruppo criminale più ampio rispetto a quello soggettivamente connotato dai partecipi immediatamente coinvolti nello stesso. 4.2. La motivazione si mostra all'evidenza incompleta, connotata da marcati salti logici e da manifeste incongruenze sul piano della relativa linearità valutativa. Il provvedimento è apodittico nell'affermare che i due reati scopo sarebbero espressione del programma associativo, conclusione che non risulta minimamente sostenuta dal riferimento ad aspetti in fatto delle relative dinamiche delittuose destinati a supportarne il portato. Né può ritenersi tale il riferimento alla richiesta veicolata dal [OSCURATO:PERSONA] di fare pervenire un messaggio al Foti, ristretto in carcere: quale sia il nesso logico tra tale emergenza e la cessione descritta al capo 6) è aspetto che il Tribunale omette di precisare e che risulta ancor meno comprensibile guardando alla posizione del ricorrente, considerato che la richiesta non venne rivolta direttamente nei suoi confronti ma a [OSCURATO:PERSONA] e che la stessa, così valorizzata, poteva al più disvelare eventuali interrelazioni criminali dello Sposato e, a tutto concedere, dei partecipi della cessione, senza tuttavia portare alla conclusione logica in forza della quale la relativa attività potesse ritenersi espressione di una azione comunque riferibile al consorzio criminale in contestazione, quantomeno in termini di consapevolezza riferita all'odierno ricorrente, per altro verso estraneo a qualsivoglia ulteriore indicazione fattuale utile in siffatti termini. L'ulteriore profilo inerente l'utilizzo, da parte del Caccamo, delle schede telefoniche riferibili agli Sposato, allo stato, per come esposto, appare il frutto di una mera congettura: non risultano evocate altre captazioni che consentano di affermare che, malgrado il dato incontroverso della altrui disponibilità dell'utenza, la voce intercettata possa riferirsi al Caccamo; e quelle richiamate non permettono neppure in via logica di pervenire a siffatta conclusione generalizzata, trattandosi di situazioni isolate nel corso delle quali il Caccamo ebbe a utilizzare il telefono di [OSCURATO:PERSONA], sintomo di contingenze piuttosto che di una prassi consolidata non alimentata da ulteriori emergenze fattuali. Da qui l'evidente inadeguatezza motiva riguardo ai presupposti oggettivi e soggettivi idonei a confortare il giudizio inerente la contestata partecipazione associativa, da rivalutare in sede di rinvio alla luce delle riscontrate incongruenze argomentative. 5. Quanto ai singoli reati contestati ai capi 6) e 17 della rubrica, il ricorso merita l'accoglimento limitatamente all'aggravante ex art 416 bis.1 cod. pen. riferita al capo 6. 5.1. Il provvedimento non merita censure rispetto al concorso del ricorrente nella cessione di cannabis sativa operata in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( capo 6). L'intercettazione del 4 febbraio 2018 ( nel corso della quale il ricorrente si intromette in un colloquio in precedenza intrattenuto da [OSCURATO:PERSONA] con lo zio Vincenzo de Luca) viene letta dal Tribunale senza fratture logiche rispetto al portato del dato captato e dà conto della partecipazione del ricorrente alla fase di definizione della negoziazione illecita contestata nell'occasione, portata ad esecuzione il giorno successivo dagli altri concorrenti. Il ricorso aggredisce inadeguatamente la ricostruzione operata sul punto dal Tribunale: evoca un diverso contenuto della trascrizione del dato captato che oltre a non alterare il portato complessivo del colloquio trascritto, si risolve in una censura non prospettabile in questa sede, non potendo la Corte verificarne l'effettiva fondatezza; si risolve, ancora, in una lettura alternativa del tenore del dialogo, eccentrica ai rilievi prospettabili in sede di legittimità laddove non si concreti in una manifesta illogicità di quella privilegiata dal giudice del merito; evidenzia, infine, aspetti marcatamente inconferenti (l'assenza del ricorrente alla fase di consegna della droga non ne inficia il concorso, avendo lo stesso preso parte decisiva alla fase di definizione del relativo accordo illecito). 5.2. Parimenti, rispetto al riciclaggio di cui al capo 17), il ricorso deve ritenersi inammissibile perché trascura un confronto compiuto con l'insieme di considerazioni argomentative spese nel provvedimento impugnato nel ricostruire la relativa vicenda in fatto alla luce delle intercettazioni rese sulle utenze dei fratelli Sposato e di [OSCURATO:PERSONA]. Ricostruzione, questa, puntualmente realizzata prendendo le mosse dal furto realizzato, presso l'abitazione dei nonni di [OSCURATO:PERSONA], in due diversi momenti ( il secondo dei quali, nel corso del quale furono rinvenuti i preziosi antichi oggetto del riciclaggio contestato, messo in atto solo dal Modaffari), per poi passare al viaggio in Sicilia operato il 18 gennaio 2018 ( la stessa data della denunzia del furto), che vide partecipi, per quel che qui immediatamente interessa, il ricorrente in uno a Modaffari e ai gemelli Sposato. Trasferta, quest'ultima, finalizzata a rinvenire, distante dai luoghi teatro del reato presupposto, un ricettatore di fiducia o una gioielleria di comodo che consentisse di monetizzare i proventi del detto furto (i citati preziosi antichi), senza lasciare tracce di riferibilità degli stessi rispetto al reato presupposto. In questo frangente si colloca la partecipazione del ricorrente che ebbe ad attivarsi nel corso del viaggio per trovare su Taormina o su Catania un gioielliere funzionale al detto scopo; e che a differenza di quanto ritenuto dalla difesa partecipa con gli altri all'intera spedizione siciliana (nella conversazione delle 19,32 [OSCURATO:PERSONA] riferisce alla moglie di essersi appena imbarcato sul traghetto dando atto della presenza anche del Caccamo). Il ricorso non mette in discussione la linearità di tale ricostruzione: si risolve piuttosto nel ribadire una prospettazione difensiva non altrimenti supportata e letta alla luce di indicazioni argomentative all'evidenza inconferenti. La mancata partecipazione del ricorrente al furto, anche nei termini della relativa suddivisione dei proventi, si pone in linea con il reato contestato, che per l'appunto presuppone l'estraneità dell'indagato al reato presupposto; in ogni caso non esclude sul piano logico il concorso nel riciclaggio, cristallizzato dal descritto contributo garantito dal ricorrente. 6. Il ricorso merita l'accoglimento relativamente all'aggravante dell'agevolazione della cosca [OSCURATO:PERSONA]Brandimarte che l'impugnazione limita al solo capo 6) quando per contro risulta contestata e ritenuta anche in relazione al capo 17). Sul punto, la motivazione spesa dal Tribunale è all'evidenza inadeguata perchè soffre in termini di reciproca circolarità delle medesime carenze argomentative già messe in risalto nel trattare la partecipazione al reato associativo. 7. Del tutto apoditticamente si riconduce il fatto all'azione del consorzio dedito al narcotraffico di cui al capo 2), senza precisarne i motivi: l'unico prospettato attiene sempre al colloquio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già emarginato nella sua inconsistenza indiziaria avuto riguardo, tra l'altro, anche ai profili di matrice soggettiva riferibili alla posizione del ricorrente che, anche in parte qua, devono supportare la relativa valutazione. Anche sul punto si impone l'annullamento con rinvio per colmare le evidenziate lacune motivazionali. 8. I vizi riscontrati rispetto alla imputazione associativa e alla aggravante riferita al capo 6) incidono, all'evidenza, sul complessivo portato delle valutazioni rese in ordine alle esigenze e alla misura adottata. Lo scrutinio delle relative doglianze finisce in coerenza per rimanere radicalmente assorbito nelle ragioni di annullamento sopra rassegnate, atteso che l'eventuale conferma del provvedimento genetico all'esito del rinnovato esame da rendere in sede di rinvio condiziona inevitabilmente anche le valutazioni da rendere sul quadro cautelare. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al capo 2 e al capo 6 relativamente all'aggravante ex art 416 bis. 1 cod. pen. e rinvia per nuovo esame al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Rigetta nel resto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art 94, comma 1