CassazionedecretoSezione 7Decisione del 5 novembre 2025
Cassazione n. 29315/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato, quanto all'accertamento di responsabilità, la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Civitavecchia per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. Il ricorso proposto dall'imputato è costituito da due motivi con i quali si deduce: violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione del reato; vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In data 10 giugno 2026 il ricorrente ha depositato conclusioni. Il ricorso è manifestamente infondato perché in contrasto con la sentenza impugnata e con gli atti del procedimento. In relazione al primo motivo, il ricorrente non ha tenuto conto della sospensione del processo di primo grado, di oltre otto mesi (dal 7 febbraio 2024 al 23 ottobre 2024 per un totale di 259 giorni), per astensione. Come correttamente motivato dalla Corte di appello di Roma, pertanto, dall'ultimo atto interruttivo (costituito dal decreto di citazione a giudizio del 24 maggio 2018) la prescrizione "ordinaria" sarebbe maturata il 7 febbraio 2025 (ovvero 6 anni dall'ultimo atto interruttivo, cui vanno aggiunti 259 giorni di sospensione). Quanto alla prescrizione "massima", tenuto conto della data di commissione del reato (7 dicembre 2017), la stessa sarebbe maturata solo il 21 febbraio 2026 (7 anni e 6 mesi dalla data di commissione del reato, cui vanno aggiunti i 259 giorni di sospensione), data entro la quale è ampiamente intervenuta la sentenza della Corte di appello di Roma (emessa il 5 novembre 2025), senza neanche contare l'ulteriore sospensione di diciotto mesi per effetto della c.d. "legge Orlando" (applicabile ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019; sul punto si veda Sez. U, Sentenza n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 288175 - 01). Il motivo è dunque manifestamente infondato. Anche il secondo motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata nella quale sono illustrate le ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. P.Q.M P.Q.M