CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22704/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 10168/2019R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio (Studio tributario Deiure) in Roma, via Savoia n. 37, sono tutti elettivamente domiciliati, come da procurespeciali in calce a l controricorso; –controricorrenti - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l l a Lombardian. 4035/09/2018, depositata il 2 6 . 0 9 .20 1 8 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del31 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi–Dazi - La CTP di Milano accoglieva i ricors i riuniti propost i dalla [OSCURATO:PERSONA] e dagli spedizionier i doganal i [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. contro distinti avvis i di rettifica dell’accertamento, per dazio e IVA, e i correlati provvedimenti di irrogazione delle sanzioni,emessi dall’Ufficio doganale di Milano 1, a seguito della revisione dell’accertamento riguardante alcune importazioni effettuate nel 2011 da i predetti spedizionier i, in rappresentanza indiretta, p er conto della [OSCURATO:PERSONA], licenziataria in esclusiva per l’Europa del marchio [OSCURATO:PERSONA] del gruppo americano [OSCURATO:PERSONA].; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), rilevando che: - il valore dichiarato all’atto dell’importazione era stato aumentato in sede di revisione dell’accertamento, essendovi stati inclusi i corrispettivi relativi a royalties corrisposte alla licenziante [OSCURATO:PERSONA] Inc.; - i ricorre nt i aveva no eccepito in primo grado che non sussistevano i presupposti previsti dall’art. 157 DAC per contabilizzare i diritti di licenza nel valore dichiarato in dogana e che gli spedizionieri non erano comunque a conoscenza dell’applicazione delle royalt ies , essendosi attenuti al valore della merce risultante dalla documentazione fornitaloro dall’importatore; -ai sensi degli artt. 3 2 par. 1 lett. c) e 32 par. 5 del CDC al valore di transazione vanno aggiunti i corrispettivi e i diritti di licenza che l’acquirente è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita della merce da valutare, qualora gli stessi non siano stati già inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare;-i pagamenti effettuati dal compratore come corrispettivo dei diritti di licenza nella fase di rivendita delle merci, successiva alla loro importazione nel territorio comunitario, non costituiscono, di per sé, la conditio sine qua non alla quale occorre fare riferimento per la rettifica del valore in dogana, come si evince anche dall’art. 157 par. 2 del DAC; - la disciplina è coerente con il regime IVA, in quanto, laddove la rettifica del valore in dogana non fosse legata al presupposto che le royaltiesvanno aggiunge al prezzo delle merci importate solo quando costituiscono condizione per la loro vendita, il pagamento di tali diritti sarebbe assoggettato ad una doppia imposizione, sia all’atto dell’importazione che a quello successivo dell’effettivo pagamento al licenziante; - l’art. 160 DAC stabilisce che se l’acquirente – importatore paga un corrispettivo o un diritto di licenza ad un terzo diverso dal venditore – esportatore, le condizioni di cui all’art. 157 par. 2 sono soddisfatte solo se il venditore o un soggetto ad esso legato esige dall’acquirente il pagamento per conto e nell’interesse del licenziante; -dai documenti prodotti dalla ricorrente non risultava che fosse stato richiesto all’acquirente – importatore [OSCURATO:PERSONA] il pagamento dei diritti di licenza quale condizione per la vendita della merce importata; - l’Ufficio non aveva in alcun modo fornito la prova che il pagamento diretto o indiretto (ad un terzo) della royalties costituisse la condizione della vendita, nel senso che il licenziante avrebbe potuto impedire la vendita della merce, se il compratore non avesse pagato le relative royalties , secondo il principio dell’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 cod. civ.; - tale conclusione era confermata anche dalle concrete modalità con le quali erano state determinate le royalties e, segnatamente, sulla percentuale di fatturato della licenziataria, al netto dei resi e degli invenduti, e non sulle importazioni o sugli acquisti; - la licenziataria [OSCURATO:PERSONA] aveva autonomia nella ideazione e creazione dei prodotti a marchio [OSCURATO:PERSONA] destinati al mercato europeo ed era investita del controllo sostanziale sulla loro produzione da parte dei terzisti, come si desumeva dalla circostanza che i prodotti destinati al mercato europeo erano creati in un centro stile sito a Firenze, sicchè nessun controllo veniva esercitato dalla licenziante americana alla quale era demandato solo un controllo di qualità indirettotramite la licenziataria; - con specifico riguardo alla posizione de gli spedizionier i , poi, non emergeva alcun elemento di responsabilità ex art. 201 CDC, non essendo stata fornita alcuna prova che gli stessi potessero essere a conoscenza dell’eventuale obbligo di pagamento di royalties da parte dell’importatore, in considerazione della regolarità e completezza della documentazione fornita da quest’ultimo e, dunque, del legittimo affidamento del rappresentante indiretto in ordine a quanto indicato dall’importatore in tale documentazione; - l’ADM impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a cinquemotivi; -le società contribuent i resisteva no con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 29 e 32 del Reg. CE 2913/1992, 143, 157, 159 e 160 del Reg. CE 2454/1993, 1362 e ss. cod. civ. e dei canoni di ermeneutica contrattuale, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR escluso erroneamente, dal valore della merce in dogana, i compensi corrisposti dalla società importatrice, a titolo di royalties , alla licenziante [OSCURATO:PERSONA] Inc., sebbene detti corrispettivi dovessero ritenersi condizione della vendita, in quanto il controllo esercitato dalla licenziante sui prodotti a marchio [OSCURATO:PERSONA] non si limitava al mero controllo di qualità, ma aveva natura gestionale, nel senso che la licenziante era nella condizione di incidere su ll’attività di gestione della società importatrice e dei produttori terzi, come emergeva dalla documentazione complessiva esaminata in sede di verifica e versata agli atti del giudizio e, in particolare, dalla corretta interpretazione delle clausole del contratto intercorrente tra licenziante e licenziataria; -con il secondo motivo, denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, cod., 112 proc. civ. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR motivato in modo apparente sulla illegittimità del recupero e per avere introdotto argomentazioni ultronee che non trovavano corrispondenza nei motivi del ricorso originario; - con il terzo motiv o, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 cod. civ. 115 cod. proc. civ. e dei principi afferenti all’onere probatorio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ., non avendo la CTR considerato i documenti prodotti dall’Ufficio come fonte probatoria di circostanze gravi, precise e concordanti ai fini dell’inclusione dei diritti di licenza nel valore delle merci in dogana; - con il quarto motivo, denuncia la violazione dell’art. 201 Reg. CE 2913/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTRescluso la responsabilità solidale del rappresentante indiretto, che sussiste a prescindere dalla prova relativa all’erroneità dei dati necessari alla stesura della dichiarazione doganale, ricadendo sullo stesso l’onere di dimostrare di avere operato con la massima diligenza e di avere posto in essere i controlli a lui richiesti in forza dell’incarico professionale ricevuto; -con il quinto motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 303 TULD e 70 d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente confermato anche l’annullamento degli atti di irrogazione delle sanzioni, come diretta conseguenza dell’annullamento degli atti impositivi; -il primo motivo è fondato; - preliminarmente va disattesa la prima eccezione di inammissibilità di dettomotivo, proposta dalla controricorrente, atteso che la censura è circostanziata e delinea chiaramente le questioni di diritto, nell’ambito dellequali va inquadrata la fattispecie; - anche la seconda eccezione di inammissibilità è priva di fondamento, in quanto l’ADM non ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di appello, ma la corretta identificazione delle nozioni giuridiche (soprattutto di quelle di "condizioni di vendita" e di "legame" fra le parti), che delineano la portata precettiva delle disposizioni unionali applicate; l'inquadramento dei fatti accertati dal giudice di merito nello schema legale corrispondente si risolve nell'applicazione di norme giuridiche e può, di conseguenza, formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità, sia per quel che concerne la descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia, infine, con riferimento alla individuazione delle implicazioni, sul piano degli effetti, conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo (Cass. n. 29111 del 5/12/2017); - la ricorrente ha censurato, quindi, la sussunzione dei fatti come accertati nelle disposizioni di riferimento, in quanto sostiene che la fattispecie concreta è stata giudicata applicando non correttamente le previsioni normative di riferimento; - ciò posto, poiché il valore della merce dichiarato in dogana deve considerare tutti i fattori economicamente rilevanti (v. da ultimo Corte di Giustizia, 20 dicembre 2017, in C-529/16, Hamamatsu ), sullo stesso incidono anche i diritti di licenza; -in particolare, se il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate non include l’importo dei diritti di licenza, l'art. 32 CDC (ratione temporis applicabile) stabilisce che al prezzo si addizionano “c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare”; - l’art. 157 DAC chiarisce che i diritti di licenza concorrono alla formazione del valore doganale, laddove, come nella specie, non siano già inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare, in presenza delle seguenti condizioni: siano specificatamente riferiti alle merci da valutare; l’acquirente sia tenuto a versare tali corrispettivi come condizione del contratto di vendita delle merci; -qualora il diritto di licenza si riferisca a un marchio di fabbrica, ossia al diritto d'importare e di commercializzare prodotti riportanti marchi commerciali, l'art. 159 DAC specifica che il relativo importo si aggiunge al prezzo effettivamente pagato o da pagare “soltanto se: - il corrispettivo o il diritto di licenza si riferisce a merci rivendute tal quali o formanti oggetto unicamente di lavorazioni secondarie successivamente all'importazione, - le merci sono commercializzate con il marchio di fabbrica, apposto prima o dopo l'importazione, per il quale si paga il corrispettivo o il diritto di licenza, - l'acquirente non è libero di ottenere tali merci da altri fornitori non legati al venditore”;- l'art. 160 DAC, infine, stabilisce che, qualora l'acquirente paghi un corrispettivo o un diritto di licenza a un terzo, “le condizioni previste dall'articolo 157, paragrafo 2, si considerano soddisfatte solo se il venditore o una persona ad esso legata chiede all'acquirente di effettuare tale pagamento”; - così ricostruito il quadro normativo, nella specie è pacifico che i diritti di licenza non erano stati inclusi nella determinazione del valore doganale, mentre è controverso se il versamento di tali diritti costituiva una condizione del contratto di vendita; - premesso che né l'art. 32, comma 1, lett. c) CDC, né l'art. 157, comma 2, DAC precisano cosa si debba intendere per “condizione di vendita” delle merci da valutare, la Corte di giustizia (sentenza 9 marzo 2017, in C-173/15, GE Healthcare GmbH c. [OSCURATO:PERSONA], punto 58) ha stabilito, facendo leva sul punto 12 del Commento n. 3 del Comitato del codice doganale (sezione del valore in dogana), relativo all'incidenza dei corrispettivi e dei diritti di licenza sul valore in dogana, che l'identificazione della condizione di vendita si traduce nella verifica se il venditore sia o meno disposto a vendere le merci senza che sia pagato il corrispettivo del diritto di licenza; - il pagamento dei diritti di licenza è, dunque, una “condizione di vendita” delle merci da valutare qualora, nell'ambito dei rapporti contrattuali tra il venditore - o la persona ad esso legata - e l'acquirente, l'assolvimento del corrispettivo del diritto di licenza rivesta un'importanza tale per il venditore che, in difetto, quest'ultimo non sarebbe disposto a vendere; -nel caso come quello in esame, in cui i diritti di licenza riguardino il marchio di fabbrica e vanno corrisposti ad un soggetto diverso dal venditore (il licenziante [OSCURATO:PERSONA].), per l’identificazione delle “condizioni di vendita” è sufficiente che il pagamento dei corrispettivi dei diritti di licenza sia richiesto all’acquirente da “una persona legata al venditore”(punto 67 della sentenza C-173/15 cit.); - di conseguenza, occorre verificare se sussista o meno un leg ame, diretto o indiretto, tra il fornitore della licenziataria – acquirente e la società titolare del diritto di licenza ([OSCURATO:PERSONA].), nel senso che occorre verificare “se la persona legata al venditore eserciti un controllo, sul medesimo o sull’acquirente, tale da poter garantire che l’importazione delle merci, assoggettate al suo diritto di licenza, sia subordinata al versamento, a suo favore, del corrispettivo o del diritto di licenza ad esse afferente” (punto 68 della sentenza C - 173/15 cit .), dovendosi considerare che il concetto di “legame” in ambito doganale è più ampio e comprende rapporti di influenza, di fatto e di diritto, che vanno al di là del legame propriamente societario, come si evince dall’allegato 23 delle DAC (Note interpretative in materia di valore in dogana all'articolo 143, comma 1, lett. e) (a norma del quale due o più persone sono considerate legate se l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra), secondo il quale “si considera che una persona ne controlli un'altra quando la prima sia in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un potere di costrizione o di orientamento sulla seconda”; - sul punto possono trarsi utili indicatori dall'esemplificazione presente nel Commento n. 11 del Comitato del codice doganale (Sezione del valore in dogana) contenuto nel documento TAXUD/800/2002, nella versione italiana del 2007, sull'applicazione dell'art. 32, paragrafo 1, lettera c), CDC; si tratta di indicazioni che “sebbene non giuridicamente cogenti, costituiscono tuttavia strumenti importanti per garantire un'uniforme applicazione del codice doganale da parte delle autorità doganali degli Stati membri e possono, quindi, essere di per sé considerate strumenti validi per l'interpretazione di detto codice”(Corte di Giustizia C-173/15 cit., punto 45);- fra i parametri elencati per stabilire se vi sia una situazione di controllo vi sono i seguenti: - il licenziante sceglie il produttore e lo impone all'acquirente; - il licenziante esercita, direttamente o indirettamente, un controllo di fatto sulla produzione (per quanto attiene ai centri di produzione e/o ai metodi di produzione); - il licenziante esercita, direttamente o indirettamente, un controllo di fatto sulla logistica e sulla consegna delle merci all'acquirente; - il licenziante decide a chi il produttore può vendere le merci o impone delle restrizioni per quanto concerne i potenziali acquirenti; - il licenziante fissa le condizioni del prezzo al quale il produttore/venditore vende le proprie merci o il prezzo al quale l'importatore/l'acquirente rivende le merci; - il licenziante sceglie i metodi di produzione da utilizzare/fornisce dei modelli ecc.; - il licenziante sceglie/limita i fornitori dei materiali/componenti; - il licenziante limita le quantità che il produttore può produrre; - il licenziante non autorizza l'acquirente a comprare direttamente dal produttore, ma attraverso il titolare del marchio (licenziante) che potrebbe agire anche come agente di acquisto dell'importatore; - il produttore non è autorizzato a produrre prodotti concorrenti (privi di licenza) in assenza del consenso del licenziante; - le merci fabbricate sono specifiche del licenziante (cioè nella loro concezione/nel loro design e con riguardo al marchio di fabbrica); - le caratteristiche delle merci e la tecnologia utilizzata sono definite dal licenziante; - c ome è stato precisato dallo stesso Commento n. 11 del Comitato del codice doganale, ciascuno di questi elementi non costituiva di per sé una condizione di vendita, ma la combinazione di questi elementi, che fosse andata al di là dei semplici “controlli di qualità”, avrebbe potuto dimostrare l’esistenza di una relazione nel senso di cui all’art. 143, par. l, lett. e) delle DAC, con la conseguenza che il pagamento dei diritti di licenza costituiva una condizione di vendita ai sensi dell'art. 160 delle DAC; - la questione riguardante l’inclusione dei diritti di licenza nel valore dichiarato in dogana è stata più volte esaminata da questa Corte che ha stabilito come, nella determinazione di detto valore ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913 del 1992 (vigente "ratione temporis") e degli artt. 159 e 160 del DAC, deve tenersi conto, oltre che delvalore economico reale della merce importata, anche deidiritti di licenza, purché non inclusi nel prezzo, rife riti alla suddetta merce e dovuti quale condizione per la vendita di quest'ultima, rilevando per la sussistenza di tale ultimo presupposto, indipendentemente da un'espressa previsione tra le parti, il fatto che il licenziante sia in grado di esercitare poteri di controllo e orientamento, di fatto o didiritto, anche su singoli segmenti del processo produttivo, come quello dell'approvazione preventiva dei fornitori scelti dal licenziatario (Cass. n. 10685 del 2020; Cass. n. 30776 del 2019); - è stato altresì precisato che deve tenersi conto oltre che delvalore economico reale della merce importata, anche deidiritti di licenza, se alla stessa incorporati, i quali, se riferiti ad un marchio di fabbrica, rilevano quando, sulla base dei rapporti contrattuali tra acquirente e venditore – o persona ad esso legata – l'assolvimento del corrispettivo o del diritto di licenza condizioni, per l'importanza rivestita, la stessa volontà di quest'ultimo di procedere alla vendita, mentre, in caso di corresponsione spettante a soggetto diverso dal venditore, deve verificarsi la sussistenza di un legame, diretto o indiretto, tra venditore e licenziante, tale da comportare, sulla base del contenuto specifico delle clausole dell'accordo dilicenza, l'esercizio di un controllo, anche indiretto, di quest'ultimo sul primo, secondo gli indicatori tratti dall'esemplificazione presente nel Commento n. 11 del Comitato del codice doganale, contenuto nel TAXUD/800/2002 (Cass. 33119 del 2019); - infine, ai fini della determinazione del va lore dei prodotti fabbricati in base a modelli o mediante marchi oggetto di contratto dilicenza, il corrispettivo dei relatividiritti deve essere aggiunto al valore di transazione, a norma dell'art. 32 del Reg. CEE n. 2913 del 1992, come attuato dagli artt. 157, 159 e 160 del Reg. CEE n. 2454 del 1993, qualora il titolare deidiritti immateriali sia dotato di poteri di controllo sulla scelta del produttore e sulla sua attività e sia il destinatario dei suddetti corrispettivi, irrilevante essendo la soppressione del documento TAXUD-800-2002-EN e la sua sostituzione col nuovo TAXUD/B4/2016, il quale - fornendo linee orientative più sintetiche correlate al nuovo codice doganale, senza discostarsi da quelle generali del precedente – non costituisce atto normativo ma svolge una funzione esplicativa, anche interpretativa, della disciplina doganale, esulando quindi dalla portata dell'art. 11 delle disp. prel. c.c. (Cass. n. 22761 del 2019); -nel riassumere i termini della questione, dunque, può affermarsi che la rettifica prevista dall'articolo 32, par. 1, lett. c), del codice doganale comunitario si applica quando ricorrono le seguenti tre condizioni cumulative: 1) i corrispettivi o i diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare; 2) essi si riferiscono alle merci da valutare; 3) l'acquirente è tenuto a versare tali corrispettivi o diritti di licenza come condizione della vendita delle merci da valutare, nel senso che l'assolvimento del corrispettivo o del diritto di licenza riveste un'importanza tale per il venditore che, in difetto, quest'ultimo non sarebbe disposto a vendere; -con riferimento a quest’ultima condizione, poi, qualora il beneficiario delle royaltiessia soggetto diverso dal venditore, occorre verificare se la persona legata al venditore eserciti un controllo, sul medesimo o sull'acquirente, tale da poter garantire che l'importazione delle merci, assoggettate al suo diritto di licenza, sia subordinata al versamento, a suo favore, del corrispettivo o del diritto di licenza ad esse afferente, potendosi ricavare utili elementi al fine della individuazione del contenuto della nozione di “controllo” dall’esemplificazione contenuta nel Commento n. 11 del Comitato del codice doganale (Sezione del valore in dogana) contenuto nel documento TAXUD/800/2002, nella versione italiana del 2007, sull'applicazione dell'art. 32, paragrafo 1, lettera c), del codice doganale; -nel caso in esame, la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza del diritto dell'Ufficio di operare la rettifica delle dichiarazioni doganali, in quanto “dai documenti prodotti agli atti di causa non risulta in alcun modo che siano stati richiesti all’acquirente – importatore [OSCURATO:PERSONA], né dall’esportatore né dal licenziatario, il pagamento di diritti di licenza quale condizione per la vendita delle merci importate” e in considerazione della mancata dimostrazione della circostanza che “pagamento diretto (al licenziatario) o indiretto (a soggetto terzo) delle royalties” costituisse “condizione della vendita, per l’esportazione, a destinazione della Comunità delle merci importate”; - la CTR ha poi evidenziato che “l’Agenzia delle Dogane non ha provato che il licenziante possa impedire di vendere le merci se il compratore –importatore [OSCURATO:PERSONA] non paga le relative royalties esercitando un vero e proprio potere di interdizione con conseguente blocco della produzione, della logistica e della consegna delle merci al licenziatario…”, considera te altresì “le modalità di concreto con le quali vengono determinate le royalties, che consistono nell’applicazione di una percentuale sul fatturato della licenziataria al netto dei resi e degli invenduti, e non sulle importazioni o sugli acquisti”; -i giudici di appello hanno poi afferma to che l’esistenza di un “centro stile sito a Firenze”, dove “i prodotti destinati al mercato europeo sono creati, proprio per il gusto dei clienti europei”, consente di ritenere che la licenziataria avesse autonomia nella ideazione e creazione di detti prodotti, senza tuttavia analizzare nel dettaglio le clausole del contratto di licenza alla luce dei principi giurisprudenziali prima indicati e, in particolare, se sussisteva o meno un potere di controllo da parte del titolare del diritto di licenza sul fornitore; - da alcune clausole riprodotte nel contenuto del ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, emergono diversi indicatori dai quali si evince che l’ingerenza del licenziante non poteva ritenersi limitata ad un controllo di qualità sul prodotto, in quanto, ad esempio, al punto 5.3 del contratto di licenza, è previsto che la [OSCURATO:PERSONA], entro due settimane dalla prima produzione di un prodotto finito, deve consegnare alla [OSCURATO:PERSONA] un prodotto finito rappresentativo della linea e, se questo prodotto non è fabbricato in conformità agli strandard imposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non risolverà il problema, il marchio verrà rapidamente rimosso dallo stesso, a scelta e senza nessun costo della [OSCURATO:PERSONA]; al punto 5.4 del medesimo contratto si garantisce al licenziante il diritto di ispezionare i prodotti; al punto 7.1 si conferisce al licenziante la possibilità di autorizzazione preventivamente l’utilizzo di qualsiasi forma di pubblicità o imballaggio; i fornitori terzi, poi, devono rispettare il Codice di condotta e il [OSCURATO:PERSONA], che garantiscono al licenziante il perseguimento da parte degli stessi degli obiettivi produttivi stabiliti dal medesimo; al punto 12.2 lett. c) del contratto di licenza si obbliga la licenziataria di presentare annualmente alla licenziante il business plan relativo alla produzione e alla vendita dei prodotti; - nell’accoglimento del primo motivo rimane assorbito l’esame del secondo e del terzo motivo; -anche il quarto motivo è fondato; - ai sensi degli art t. 5, § 2, CDC (applicabile ratione temporis ) e 40, comma 1, TULD, la dichiarazione doganale può essere fatta personalmente dall'importatore ovvero a mezzo di un rappresentante diretto o indiretto; nel caso di rappresentanza diretta, il rappresentante agisce a nome e per conto di terzi, mentre quella indiretta si ha quando il rappresentante agisce a nome proprio, ma per conto di terzi ed implica l'iscrizione in un apposito albo professionale istituito con la l. n. 1612 del 1960, nel rispetto della disciplina prevista dalla legge medesima e dalla successiva l. n. 213 del 2000; - dal combinato disposto degli artt. 201, § 3, e 4, punto 18, CDC si evince, poi, che l'obbligazione doganale sorge in capo a chi fa la dichiarazione a nome proprio ovvero alla persona in nome della quale la dichiarazione è fatta, sicchè, in caso di rappresentanza diretta, la responsabilità grava, in via di principio, sul solo importatore, mentre in caso di rappresentanza indiretta è specificamente prevista la responsabilità sia dello spedizioniere che dell'importatore (Cass. n. 9773 del 23/04/2010; Cass. n. 7720 del 27/03/2013; Cass. n. 9270 del 17/04/2013); - nella specie è pacifico che i CAD ricorrenti era no rappresentant i indiretti dell'importatore, sicché ciascuno risponde in solido con quest'ultimo dell'obbligazione doganale per il semplice fatto di avere presentato la dichiarazione (Cass. n. 5560 del 26/02/2019), che lo impegnava con riferimento all'esattezza delle indicazioni ivi contenute, all'autenticità dei documenti presentati e all'osservanza di tutti gli obblighi che scaturiscono dal vincolo delle merci importate (cfr. art. 199 del regolamento (CEE) n. 2454 del 1993); - l'obbligazione doganale, invero, sorge in capo al rappresentante indiretto anche con riferimento alla mancata riscossione parziale dei dazi, attribuibile all'indicazione, nella dichiarazione da lui presentata, di un minore prezzo dei beni il cui reale valore di transazione avrebbe dovuto accertare con l'ausilio della diligenza ragguagliata alla natura dell'attività professionale esercitata (diligenza qualificata ex art. 1176 c.c.), che implica un obbligo di informazione ma anche di attenta verifica dell'esattezza dei dati dichiarati, strumentali rispetto al corretto espletamento dell'incarico conferito (Cass. n. 5908 del 28/02/2019 e Cass. n. 26358 del 17/10/2019); - la CTR non si è attenuta ai suindicati principi di diritto, elaborati in materia diresponsabilità del rappresentante indiretto in dogana per la ripresa dei maggiori dazi; - l’esame del quinto motivo rimane assorbito nell’accoglimento del quarto motivo di ricorso; - in conclusione, in accoglimento del primo e del quarto motivo di ricorso,assorbiti gli altri, la sentenza va cassata con