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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45399/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/5/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi de'( ricorsa; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza indicata in oggetto relativa ai reati di resistenza e lesioni non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sul criterio di imputazione soggettiva, avendo escluso la rilevanza del vizio di mente nonché sulla insussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. non essendo state comprovate circostanze che potessero aver avvalorato il convincimento dell'imputato di essere destinatario di un comportamento persecutorio degli agenti.

Insuscettibili di censura - perché logicamente motivato - l'esercizio dei poteri discrezionali dei giudici di merito sul diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/5/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi de'( ricorsa; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza indicata in oggetto relativa ai reati di resistenza e lesioni non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sul criterio di imputazione soggettiva, avendo escluso la rilevanza del vizio di mente nonché sulla insussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. non essendo state comprovate circostanze che potessero aver avvalorato il convincimento dell'imputato di essere destinatario di un comportamento persecutorio degli agenti. Insuscettibili di censura - perché logicamente motivato - l'esercizio dei poteri discrezionali dei giudici di merito sul diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 45399/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris