CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024
Cassazione n. 14829/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso e la memoria inviata dal difensore, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso ripropone deduzioni già formulate ed esaminate con corretti argomenti dalla Corte ed è comunque volto a sollecitare un diverso approccio valutativo inerente al merito e precluso in questa sede, a fronte di quanto rilevato nella sentenza impugnata, nella quale si è dato conto della precisione delle originarie dichiarazioni rese dal ricorrente alla polizia giudiziaria e della pervicacia con cui il predetto aveva poi in sede testimoniale smentito quanto dichiarato, disconoscendo addirittura la propria firma, salvo poi formulare parziali ammissioni, in un complessivo quadro nel quale il fatto emergeva anche da altri elementi, ciò che ha indotto non illogicamente la Corte ad escludere la possibilità di un errore o di un'incomprensione incentrata sulla considerazione del c.d. vero soggettivo; Ritenuto che il secondo motivo non è consentito in quanto volto a prospettare un diverso esito valutativo inerente al merito con riguardo al trattamento sanzionatorio, sul quale la Corte ha fornito idonea motivazione, irrogando una pena prossima al minimo, essendo precluso in questa sede il tema delle attenuanti generiche, che non avevano formato oggetto di motivo di appello; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il