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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 2023

Cassazione n. 39331/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo avverso l'ordinanza, pronunciata in data 12 dicembre 2022, del magistrato di sorveglianza di Lecce che aveva respinto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di liberazione anticipata per il semestre dal 26 giugno al 24 dicembre 2016; rilevato che il ricorrente, con due motivi, ha denunciato difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata; ritenuto che i motivi sono generici, in quanto non si confrontano con la specifica ragione - la condotta tenuta il 18 luglio 2016 di assenza dal luogo di lavoro -, ma si risolvono nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 14 settembre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo avverso l'ordinanza, pronunciata in data 12 dicembre 2022, del magistrato di sorveglianza di Lecce che aveva respinto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di liberazione anticipata per il semestre dal 26 giugno al 24 dicembre 2016; rilevato che il ricorrente, con due motivi, ha denunciato difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata; ritenuto che i motivi sono generici, in quanto non si confrontano con la specifica ragione - la condotta tenuta il 18 luglio 2016 di assenza dal luogo di lavoro -, ma si risolvono nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 settembre 2023
Sentenza Cassazione n. 39331/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris