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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 settembre 2026

Cassazione n. 25068/2026

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e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoNicoletta [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1865/2024 depositata il20/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Giudice di Pace di Brindisi dicondannare [OSCURATO:PERSONA] al rimborso di un Buono postale fruttifero delvalore di 2.500,00 rispetto al quale era stata opposta la prescrizione delNumero registro generale 13803/2025Numero sezionale 3009/2026Numero di raccolta generale 25068/2026Data pubblicazione 06/09/2026relativo diritto. [OSCURATO:PERSONA] di Pace, nell’accogliere la domanda, ha rilevatol’assenza sul titolo di qualsivoglia indicazione in ordine alla data della suascadenza; ha, inoltre, ritenuto che, in assenza della necessariamano della serie di appartenenza, «AA4», sarebbe stata inefficace, conconseguente applicazione della disciplina, in tema di scadenza e di terminedi prescrizione, dei buoni fruttiferi ordinari.2.

Il Tribunale di Brindisi ha respinto il gravame di [OSCURATO:PERSONA].Posto che, in fatto, l’appellante deduceva che il buono fruttifero inquestione apparterrebbe alla serie «AA4» istituita con DM 18.04.2002 inGU n.101 del 02.05.2002, con rendita del 40% del capitale investito einfruttifero dal 24.07.2009 - ovvero dalla scadenza del settimo anno dallasua emissione, avvenuta del 24.07.2002 - e che la riscossione sarebbedovuta avvenire entro il 25.07.2019, ha osservato che:- l’esame del buono evidenziava la presenza della dicitura «a termine»,senza alcuna altra specificazione, mentre sul retro era presente la soladata di sottoscrizione e la apposizione manoscritta «AA4»;- tali indicazioni, non erano sufficienti a fornire al risparmiatore unasufficiente ed adeguata informazione dell’investimento effettuato inassenza di prova dell’avvenuta trasmissione al cliente del FoglioInformativo;- pur potendosi ritenere che al momento della sottoscrizione del buonoil risparmiatore fosse al corrente dell’investimento fatto e, pertanto,potesse ritenersi onerato di acquisire le necessarie informazioni, tuttaviain ossequio ai doveri di buona fede, di correttezza e di diligenze, [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto mettere il cliente nella condizione di conoscere lanatura e la scadenza dell’investimento, obiettivo rispetto al quale laconsegna del foglio informativo appariva adempimento essenziale, nonpotendosi ritenere sufficiente la pubblicazione in G.U. del D.M. istitutivodella serie alla quale quel buono apparterrebbe;Numero registro generale 13803/2025Numero sezionale 3009/2026Numero di raccolta generale 25068/2026Data pubblicazione 06/09/2026- l’indicazione della serie sul retro, inoltre, non poteva considerarsiesaustiva poiché la stessa era stata integrata manualmente: integrazionelegittima solo laddove accompagnata dalla apposizione di firma e timbrodell’addetto di [OSCURATO:PERSONA];- per la definizione del dies a quo da cui computare il termine diprescrizione ovvero della data di scadenza del buono fruttifero, in assenzadi indicazione sul titolo, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto provare l’avvenutaconsegna al risparmiatore del [OSCURATO:PERSONA].3.- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con tremotivi di cassazione, corredato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] è rimastointimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsaapplicazione del d.m. del 19.12.2000 in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] deduce che la Corte sarebbe incorsa in errore poiché lemodalità con le quali il sottoscrittore può informarsi circa le condizionicontrattuali e la disciplina dei [OSCURATO:PERSONA] sono plurime (consultazionedel D.M. istitutivo della serie pubblicato in G.U.; del Foglio InformativoAnalitico sempre disponibile negli uffici postali e su internet; degli avvisiesposti al pubblico negli Uffici postali; siti web istituzionali di [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti) perciò non può dirsi né che la consegna deldi buona fede oggettiva e di correttezza, né che l’omessa consegna delfoglio informativo ponga il sottoscrittore nella obiettiva impossibilità diesercitare il proprio diritto al rimborso (richiama precedenti in tal senso diqueta Corte, citando Cass. n. 33631/2024).In altri termini, il sottoscrittore/intestatario dei buoni ha piena facoltà(rectius onere) di ottenere informazioni circa la scadenza propria dellaserie, che segna il dies a quo del termine di prescrizione che ilsottoscrittore è tenuto a conoscere, in quanto indicata nel decretoNumero registro generale 13803/2025Numero sezionale 3009/2026Numero di raccolta generale 25068/2026Data pubblicazione 06/09/2026ministeriale di riferimento della serie di appartenenza pubblicato nella G.U.Inoltre, posto che sia sul fronte che sul retro del modulo è chiaramenteindicata l’iscrizione «buono postale fruttifero a termine» - diversamentedai buoni postali ordinari con scadenza ventennale che riportano ladicitura «buono postale fruttifero ordinario» - osservando un minimo didiligenza i titolari avrebbero dovuto avvedersi della scadenza ridotta eformulare una semplice richiesta di informazioni presso qualunque ufficiopostale ovvero accedendo sui siti web istituzionali del collocatore odell’emittente.proposito della non idoneità della indicazione integrativa «a mano» dellaserie di appartenenza del buono senza alcuna firma dell’impiegato postale,poiché in quel caso si discuteva di una fattispecie che aveva per oggettouna correzione della serie di un buono postale che comportava modifichedei tassi rispetto a quelli vigenti al momento della sottoscrizione; nel casodi specie, invece, si tratta solo di un dato aggiuntivo con valore dipromemoria non in contrasto con la previsione del decreto ministerialeistitutivo della serie «AA4» e superfluo, atteso che il periodo di emissione- 03.05.2002 al 20.09.2002 - lo collocava direttamente sotto la disciplinadel D.M. 18.04.2002 in GU n.101 del 02.05.2002.2.- Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3c.p.c. poiché la Corte territoriale avrebbe omesso di accertare che, nellafattispecie, si fosse verificata l’omessa consegna del FIA avendolaconsiderata acclarata semplicemente perché “proclamata” dall’attore;fermo che all’intermediario non è richiesto di conservare ladocumentazione inerente l’operazione di acquisto dei titoli oltre il termineprescrizionale di dieci anni, e che l’impossibilità di documentare l’avvenutaconsegna del F.I.A. non è necessariamente prova della mancata consegna.In ogni caso La Corte distrettuale aveva invertito l’onere della prova postoNumero registro generale 13803/2025Numero sezionale 3009/2026Numero di raccolta generale 25068/2026Data pubblicazione 06/09/2026che sarebbe stato semmai onere di controparte fornire la prova di nonavere ricevuto il foglio informativo.3.- Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 117 T.U.B., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3c.p.c. laddove la Corte d’appello ha affermato che «l’inosservanza deiprincipi di correttezza e buona fede quale manifestazione contrattuale delpiù generale dovere di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost. si coniuganoalla violazione della normativa prevista a tutela dei risparmiatori in temadi informazione previste nell’art. 117 del [OSCURATO:PERSONA] che allafattispecie possono ritenersi estese» poiché l'art. 117 del Testo UnicoBancario (TUB) si riferisce ai contratti bancari in generale, e non ai buonipostali soggetti a regole proprie, le quali, secondo quello che potrebbedefinirsi oramai jus receptum, la pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] delD.M. istitutivo della serie di BPF vale ai fini della conoscenza/conoscibilitàdelle relative condizioni contrattuali.Nella memoria parte ricorrente richiama il recente arresto di questaCorte sul punto oggetto di controversia (sent. n. 3686/2026) che ribadisceespressamente il consolidato principio secondo cui «la normativa diriferimento per il decorso del termine di prescrizione si rinvienenell’assetto normativo complessivo al di là di quanto può essere annotatosul titolo stesso o delle informazioni fornite o meno all’investitore»4. - I motivi possono essere esaminati congiuntamente essendoconnessi.

Il primo motivo è fondato e gli altri sono assorbiti.4.1- La questione posta dalla ricorrente verte sulla incidenza dellamancata consegna del foglio informativo analitico rispetto alla decorrenzadel termine di prescrizione del diritto alla riscossione del buono, ossia sulse la mancata consegna di tale documento impedisce l’inizio del decorsodel termine prescrizionale ordinario, potendo/dovendo il possessore deltitolo conoscere la data di scadenza del medesimo attraverso le fontiNumero registro generale 13803/2025Numero sezionale 3009/2026Numero di raccolta generale 25068/2026Data pubblicazione 06/09/2026normative che la regolano e che sono accessibili in quanto pubblicate sullaGazzetta Ufficiale.Come è noto, la questione in esame è stata recentemente risolta datalune decisioni di questa Corte e, in particolare, dalla sentenza emessa daquesta Sezione in data 10 marzo 2026, n. 5384 (resa in un casosovrapponibile al presente), la quale, considerati,- il quadro normativo emergente dal riordino della Cassa depositi eprestiti operato con il d.lgs. 30 giugno 1999, n. 284, in attuazione delquale è stato emanato il d.m. 19 dicembre 2000, nonché dallatrasformazione di Cassa depositi e prestiti in società per azioni, operatacon il d.l. 30 settembre 2003, n. 269, in attuazione del quale è statoemanato il d.m. 6 ottobre 2004,- la natura dei buoni postali (meri titoli di legittimazione) la cuidisciplina è integrata dai decreti ministeriali cui è affidato il compito diindicarne il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, nonché ognialtro elemento ritenuto necessario e la cui conoscenza legale è affidatoalla pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA], dunque un siffatto meccanismodi integrazione ab externo del rapporto contrattuale ex art. 1339 c.c.,ha concluso che la mancata consegna del foglio informativo analiticonon impedisce l'inizio del decorso del termine prescrizionale ordinario,poiché « l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ.è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio enon comprende anche gli ostacoli di mero fatto o gli impedimentisoggettivi, in cui rientra l'ignoranza circa le modalità di esercizio deldiritto, anche se dovuta a ragioni oggettive, per i quali il successivo art.2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione dellaprescrizione (cfr. Cass. 29 giugno 2025, n. 17451; Cass. 28 aprile 2022,n. 13343; Cass. 24 maggio 2021, n. 14193)». (Cass. n. 5384/2026); trale quali ipotesi di sospensione del termine prescrizionale, al n. 8 dellaNumero registro generale 13803/2025Numero sezionale 3009/2026Numero di raccolta generale 25068/2026Data pubblicazione 06/09/2026predetta norma à considerata la condotta del debitore, ma limitatamentealla ipotesi in cui lo stesso abbia dolosamente occultato l'esistenza deldebito (e sino a che il dolo non sia stato scoperto).

Dal che può desumersiche l'ordinamento, in ragione dell'interesse alla certezza dei rapportigiuridici cui l'istituto della prescrizione è preordinato, abbia intesodisinteressarsi di quelle condotte che abbiano ostacolato l'esercizio deldiritto, che sebbene imputabili al debitore, non presentino caratteredoloso.4.2- Da detto arresto che richiama a principi ormai da tempoconsolidati, (cfr. Cass. n. 13343 del 2022; Cass. n. 21026 del 2014; Cass.n. 3584 del 2012; Cass. n. 21945 del 2005) non vi è alcuna ragione didiscostarsi.Neppure alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia Ue, cheidentifica il dies a quo per il decorso della prescrizione «con il tempo in cuiil consumatore ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del propriodiritto», che si riferisce ai casi in cui ciò che viene in rilievo è laconoscenza, o l’oggettiva conoscibilità, di un elemento costitutivo (il dannoo l’accertamento di una condotta illegittima del professionista) del dirittoesercitato dal soggetto danneggiato, mentre nel caso di specie, si trattadell’oggettiva conoscibilità da parte del sottoscrittore della stessaesistenza del diritto al rimborso del Bfp (per scadenza dello stesso) chesussiste anche in assenza della consegna del foglio informativo.4.3- Pertanto non possono condividersi le conclusioni della sentenzagravata secondo cui per la definizione del dies a quo da cui computare iltermine di prescrizione, ovvero della data di scadenza del buono fruttifero,in assenza di indicazione sul titolo, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto provarel’avvenuta consegna al risparmiatore del [OSCURATO:PERSONA], poiché lamancata consegna del medesimo non costituisce un impedimento o unostacolo oggettivo all’esercizio del diritto al rimborso del Bfp (comunquepossibile), ma, al più, rende più difficoltosi e onerosi — rispettoNumero registro generale 13803/2025Numero sezionale 3009/2026Numero di raccolta generale 25068/2026Data pubblicazione 06/09/2026all’obiettivo di una piena informativa perseguito dal legislatore —l’effettiva conoscenza da parte del sottoscrittore delle caratteristichedell’investimento e il conseguente esercizio dello stesso diritto al rimborso(così, Cass. 30 luglio 2025, n. 21905, cit.: «la mancata consegna delfoglio informativo analitico potrebbe aver reso, al più, maggiormentedifficoltoso venire a conoscenza della scadenza dei buoni, ma nonimpossibile, atteso che sarebbe stato sufficiente recarsi presso unqualsiasi ufficio postale o, magari, effettuare una ricerca finalizzata aconsultare la Gazzetta ufficiale per verificare i termini di scadenza deibuoni medesimi (e, conseguentemente, quello di prescrizione)» che hatrovato conferma da ultimo in Cass. 3686/2026, parag. 2.5: «Rispettoall’ostacolo di fatto o impedimento soggettivo, anche ove determinatodalla negligenza informativa del debitore, ciò che per l’ordinamento rilevaè l’onere del creditore di attivarsi, di non rimanere inerte, acquisendo, sedel caso, l’informazione che colposamente il debitore non gli ha fornito.Ecco, allora, che, nella specie, la mancata consegna del foglio informativoanalitico potrebbe avere reso, al più, maggiormente difficoltoso venire aconoscenza della scadenza del buono e, con seguentemente, dellaindividuazione del dies a quo del termine di prescrizione del diritto al suorimborso, ma non impossibile, atteso che sarebbe bastato consultare laGazzetta ufficiale per verificare i termini di scadenza del buono medesimoe, quindi, 690 l’exordium praescriptionis, l’entità del cui termine quiapplicabile, giova ribadirlo, è fissata direttamente dal codice civile (art.2946)»).4.4 - In conclusione, la consegna del foglio informativo (o delregolamento del titolo a seconda della normativa ratione temporisrilevante), non rileva ai fini della individuazione del dies a quo del decorsodella prescrizione, normativamente fissato nella scadenza del buono (art.8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000; art. 6 ter d.m. 6 ottobre 2004), néNumero registro generale 13803/2025Numero sezionale 3009/2026Numero di raccolta generale 25068/2026Data pubblicazione 06/09/2026incide sulla sua decorrenza quale causa di legittima sospensione e/ointerruzione.5. - Alla luce delle precedenti considerazioni, la sentenza impugnata va,dunque, cassata.

Inoltre, non essendo necessari ulteriori accertamenti infatto, essendo pacifico il decorso della prescrizione dal momento dellascadenza dei buoni, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384,comma 2, c.p.c., rigettandosi la domanda di pagamento originariamenteproposta da [OSCURATO:PERSONA].

Le spese di entrambi i gradi merito possonoessere interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell’eterogeneitàdelle plurime soluzioni ermeneutiche finora offerte sulla questionegiuridica oggi affrontata dalla giurisprudenza di merito e dell’assenza, almomento della proposizione del ricorso per cassazione, di specificiprecedenti di legittimità; mentre nessuna statuizione sul punto va assuntaquanto a questo giudizio di legittimità poiché il resistente è rimastointimato.

P.Q.MLa Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA].; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,rigetta la domanda di pagamento originariamente proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].Compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi merito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima SezioneCivile, in data 3 luglio 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoNicoletta [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1865/2024 depositata il20/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Giudice di Pace di Brindisi dicondannare [OSCURATO:PERSONA] al rimborso di un Buono postale fruttifero delvalore di 2.500,00 rispetto al quale era stata opposta la prescrizione delNumero registro generale 13803/2025Numero sezionale 3009/2026Numero di raccolta generale 25068/2026Data pubblicazione 06/09/2026relativo diritto. [OSCURATO:PERSONA] di Pace, nell’accogliere la domanda, ha rilevatol’assenza sul titolo di qualsivoglia indicazione in ordine alla data della suascadenza; ha, inoltre, ritenuto che, in assenza della necessariamano della serie di appartenenza, «AA4», sarebbe stata inefficace, conconseguente applicazione della disciplina, in tema di scadenza e di terminedi prescrizione, dei buoni fruttiferi ordinari.2. Il Tribunale di Brindisi ha respinto il gravame di [OSCURATO:PERSONA].Posto che, in fatto, l’appellante deduceva che il buono fruttifero inquestione apparterrebbe alla serie «AA4» istituita con DM 18.04.2002 inGU n.101 del 02.05.2002, con rendita del 40% del capitale investito einfruttifero dal 24.07.2009 - ovvero dalla scadenza del settimo anno dallasua emissione, avvenuta del 24.07.2002 - e che la riscossione sarebbedovuta avvenire entro il 25.07.2019, ha osservato che:- l’esame del buono evidenziava la presenza della dicitura «a termine»,senza alcuna altra specificazione, mentre sul retro era presente la soladata di sottoscrizione e la apposizione manoscritta «AA4»;- tali indicazioni, non erano sufficienti a fornire al risparmiatore unasufficiente ed adeguata informazione dell’investimento effettuato inassenza di prova dell’avvenuta trasmissione al cliente del FoglioInformativo;- pur potendosi ritenere che al momento della sottoscrizione del buonoil risparmiatore fosse al corrente dell’investimento fatto e, pertanto,potesse ritenersi onerato di acquisire le necessarie informazioni, tuttaviain ossequio ai doveri di buona fede, di correttezza e di diligenze, [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto mettere il cliente nella condizione di conoscere lanatura e la scadenza dell’investimento, obiettivo rispetto al quale laconsegna del foglio informativo appariva adempimento essenziale, nonpotendosi ritenere sufficiente la pubblicazione in G.U. del D.M. istitutivodella serie alla quale quel buono apparterrebbe;Numero registro generale 13803/2025Numero sezionale 3009/2026Numero di raccolta generale 25068/2026Data pubblicazione 06/09/2026- l’indicazione della serie sul retro, inoltre, non poteva considerarsiesaustiva poiché la stessa era stata integrata manualmente: integrazionelegittima solo laddove accompagnata dalla apposizione di firma e timbrodell’addetto di [OSCURATO:PERSONA];- per la definizione del dies a quo da cui computare il termine diprescrizione ovvero della data di scadenza del buono fruttifero, in assenzadi indicazione sul titolo, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto provare l’avvenutaconsegna al risparmiatore del [OSCURATO:PERSONA].3.- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con tremotivi di cassazione, corredato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] è rimastointimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsaapplicazione del d.m. del 19.12.2000 in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] deduce che la Corte sarebbe incorsa in errore poiché lemodalità con le quali il sottoscrittore può informarsi circa le condizionicontrattuali e la disciplina dei [OSCURATO:PERSONA] sono plurime (consultazionedel D.M. istitutivo della serie pubblicato in G.U.; del Foglio InformativoAnalitico sempre disponibile negli uffici postali e su internet; degli avvisiesposti al pubblico negli Uffici postali; siti web istituzionali di [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti) perciò non può dirsi né che la consegna deldi buona fede oggettiva e di correttezza, né che l’omessa consegna delfoglio informativo ponga il sottoscrittore nella obiettiva impossibilità diesercitare il proprio diritto al rimborso (richiama precedenti in tal senso diqueta Corte, citando Cass. n. 33631/2024).In altri termini, il sottoscrittore/intestatario dei buoni ha piena facoltà(rectius onere) di ottenere informazioni circa la scadenza propria dellaserie, che segna il dies a quo del termine di prescrizione che ilsottoscrittore è tenuto a conoscere, in quanto indicata nel decretoNumero registro generale 13803/2025Numero sezionale 3009/2026Numero di raccolta generale 25068/2026Data pubblicazione 06/09/2026ministeriale di riferimento della serie di appartenenza pubblicato nella G.U.Inoltre, posto che sia sul fronte che sul retro del modulo è chiaramenteindicata l’iscrizione «buono postale fruttifero a termine» - diversamentedai buoni postali ordinari con scadenza ventennale che riportano ladicitura «buono postale fruttifero ordinario» - osservando un minimo didiligenza i titolari avrebbero dovuto avvedersi della scadenza ridotta eformulare una semplice richiesta di informazioni presso qualunque ufficiopostale ovvero accedendo sui siti web istituzionali del collocatore odell’emittente.proposito della non idoneità della indicazione integrativa «a mano» dellaserie di appartenenza del buono senza alcuna firma dell’impiegato postale,poiché in quel caso si discuteva di una fattispecie che aveva per oggettouna correzione della serie di un buono postale che comportava modifichedei tassi rispetto a quelli vigenti al momento della sottoscrizione; nel casodi specie, invece, si tratta solo di un dato aggiuntivo con valore dipromemoria non in contrasto con la previsione del decreto ministerialeistitutivo della serie «AA4» e superfluo, atteso che il periodo di emissione- 03.05.2002 al 20.09.2002 - lo collocava direttamente sotto la disciplinadel D.M. 18.04.2002 in GU n.101 del 02.05.2002.2.- Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3c.p.c. poiché la Corte territoriale avrebbe omesso di accertare che, nellafattispecie, si fosse verificata l’omessa consegna del FIA avendolaconsiderata acclarata semplicemente perché “proclamata” dall’attore;fermo che all’intermediario non è richiesto di conservare ladocumentazione inerente l’operazione di acquisto dei titoli oltre il termineprescrizionale di dieci anni, e che l’impossibilità di documentare l’avvenutaconsegna del F.I.A. non è necessariamente prova della mancata consegna.In ogni caso La Corte distrettuale aveva invertito l’onere della prova postoNumero registro generale 13803/2025Numero sezionale 3009/2026Numero di raccolta generale 25068/2026Data pubblicazione 06/09/2026che sarebbe stato semmai onere di controparte fornire la prova di nonavere ricevuto il foglio informativo.3.- Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 117 T.U.B., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3c.p.c. laddove la Corte d’appello ha affermato che «l’inosservanza deiprincipi di correttezza e buona fede quale manifestazione contrattuale delpiù generale dovere di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost. si coniuganoalla violazione della normativa prevista a tutela dei risparmiatori in temadi informazione previste nell’art. 117 del [OSCURATO:PERSONA] che allafattispecie possono ritenersi estese» poiché l'art. 117 del Testo UnicoBancario (TUB) si riferisce ai contratti bancari in generale, e non ai buonipostali soggetti a regole proprie, le quali, secondo quello che potrebbedefinirsi oramai jus receptum, la pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] delD.M. istitutivo della serie di BPF vale ai fini della conoscenza/conoscibilitàdelle relative condizioni contrattuali.Nella memoria parte ricorrente richiama il recente arresto di questaCorte sul punto oggetto di controversia (sent. n. 3686/2026) che ribadisceespressamente il consolidato principio secondo cui «la normativa diriferimento per il decorso del termine di prescrizione si rinvienenell’assetto normativo complessivo al di là di quanto può essere annotatosul titolo stesso o delle informazioni fornite o meno all’investitore»4. - I motivi possono essere esaminati congiuntamente essendoconnessi. Il primo motivo è fondato e gli altri sono assorbiti.4.1- La questione posta dalla ricorrente verte sulla incidenza dellamancata consegna del foglio informativo analitico rispetto alla decorrenzadel termine di prescrizione del diritto alla riscossione del buono, ossia sulse la mancata consegna di tale documento impedisce l’inizio del decorsodel termine prescrizionale ordinario, potendo/dovendo il possessore deltitolo conoscere la data di scadenza del medesimo attraverso le fontiNumero registro generale 13803/2025Numero sezionale 3009/2026Numero di raccolta generale 25068/2026Data pubblicazione 06/09/2026normative che la regolano e che sono accessibili in quanto pubblicate sullaGazzetta Ufficiale.Come è noto, la questione in esame è stata recentemente risolta datalune decisioni di questa Corte e, in particolare, dalla sentenza emessa daquesta Sezione in data 10 marzo 2026, n. 5384 (resa in un casosovrapponibile al presente), la quale, considerati,- il quadro normativo emergente dal riordino della Cassa depositi eprestiti operato con il d.lgs. 30 giugno 1999, n. 284, in attuazione delquale è stato emanato il d.m. 19 dicembre 2000, nonché dallatrasformazione di Cassa depositi e prestiti in società per azioni, operatacon il d.l. 30 settembre 2003, n. 269, in attuazione del quale è statoemanato il d.m. 6 ottobre 2004,- la natura dei buoni postali (meri titoli di legittimazione) la cuidisciplina è integrata dai decreti ministeriali cui è affidato il compito diindicarne il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, nonché ognialtro elemento ritenuto necessario e la cui conoscenza legale è affidatoalla pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA], dunque un siffatto meccanismodi integrazione ab externo del rapporto contrattuale ex art. 1339 c.c.,ha concluso che la mancata consegna del foglio informativo analiticonon impedisce l'inizio del decorso del termine prescrizionale ordinario,poiché « l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ.è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio enon comprende anche gli ostacoli di mero fatto o gli impedimentisoggettivi, in cui rientra l'ignoranza circa le modalità di esercizio deldiritto, anche se dovuta a ragioni oggettive, per i quali il successivo art.2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione dellaprescrizione (cfr. Cass. 29 giugno 2025, n. 17451; Cass. 28 aprile 2022,n. 13343; Cass. 24 maggio 2021, n. 14193)». (Cass. n. 5384/2026); trale quali ipotesi di sospensione del termine prescrizionale, al n. 8 dellaNumero registro generale 13803/2025Numero sezionale 3009/2026Numero di raccolta generale 25068/2026Data pubblicazione 06/09/2026predetta norma à considerata la condotta del debitore, ma limitatamentealla ipotesi in cui lo stesso abbia dolosamente occultato l'esistenza deldebito (e sino a che il dolo non sia stato scoperto). Dal che può desumersiche l'ordinamento, in ragione dell'interesse alla certezza dei rapportigiuridici cui l'istituto della prescrizione è preordinato, abbia intesodisinteressarsi di quelle condotte che abbiano ostacolato l'esercizio deldiritto, che sebbene imputabili al debitore, non presentino caratteredoloso.4.2- Da detto arresto che richiama a principi ormai da tempoconsolidati, (cfr. Cass. n. 13343 del 2022; Cass. n. 21026 del 2014; Cass.n. 3584 del 2012; Cass. n. 21945 del 2005) non vi è alcuna ragione didiscostarsi.Neppure alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia Ue, cheidentifica il dies a quo per il decorso della prescrizione «con il tempo in cuiil consumatore ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del propriodiritto», che si riferisce ai casi in cui ciò che viene in rilievo è laconoscenza, o l’oggettiva conoscibilità, di un elemento costitutivo (il dannoo l’accertamento di una condotta illegittima del professionista) del dirittoesercitato dal soggetto danneggiato, mentre nel caso di specie, si trattadell’oggettiva conoscibilità da parte del sottoscrittore della stessaesistenza del diritto al rimborso del Bfp (per scadenza dello stesso) chesussiste anche in assenza della consegna del foglio informativo.4.3- Pertanto non possono condividersi le conclusioni della sentenzagravata secondo cui per la definizione del dies a quo da cui computare iltermine di prescrizione, ovvero della data di scadenza del buono fruttifero,in assenza di indicazione sul titolo, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto provarel’avvenuta consegna al risparmiatore del [OSCURATO:PERSONA], poiché lamancata consegna del medesimo non costituisce un impedimento o unostacolo oggettivo all’esercizio del diritto al rimborso del Bfp (comunquepossibile), ma, al più, rende più difficoltosi e onerosi — rispettoNumero registro generale 13803/2025Numero sezionale 3009/2026Numero di raccolta generale 25068/2026Data pubblicazione 06/09/2026all’obiettivo di una piena informativa perseguito dal legislatore —l’effettiva conoscenza da parte del sottoscrittore delle caratteristichedell’investimento e il conseguente esercizio dello stesso diritto al rimborso(così, Cass. 30 luglio 2025, n. 21905, cit.: «la mancata consegna delfoglio informativo analitico potrebbe aver reso, al più, maggiormentedifficoltoso venire a conoscenza della scadenza dei buoni, ma nonimpossibile, atteso che sarebbe stato sufficiente recarsi presso unqualsiasi ufficio postale o, magari, effettuare una ricerca finalizzata aconsultare la Gazzetta ufficiale per verificare i termini di scadenza deibuoni medesimi (e, conseguentemente, quello di prescrizione)» che hatrovato conferma da ultimo in Cass. 3686/2026, parag. 2.5: «Rispettoall’ostacolo di fatto o impedimento soggettivo, anche ove determinatodalla negligenza informativa del debitore, ciò che per l’ordinamento rilevaè l’onere del creditore di attivarsi, di non rimanere inerte, acquisendo, sedel caso, l’informazione che colposamente il debitore non gli ha fornito.Ecco, allora, che, nella specie, la mancata consegna del foglio informativoanalitico potrebbe avere reso, al più, maggiormente difficoltoso venire aconoscenza della scadenza del buono e, con seguentemente, dellaindividuazione del dies a quo del termine di prescrizione del diritto al suorimborso, ma non impossibile, atteso che sarebbe bastato consultare laGazzetta ufficiale per verificare i termini di scadenza del buono medesimoe, quindi, 690 l’exordium praescriptionis, l’entità del cui termine quiapplicabile, giova ribadirlo, è fissata direttamente dal codice civile (art.2946)»).4.4 - In conclusione, la consegna del foglio informativo (o delregolamento del titolo a seconda della normativa ratione temporisrilevante), non rileva ai fini della individuazione del dies a quo del decorsodella prescrizione, normativamente fissato nella scadenza del buono (art.8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000; art. 6 ter d.m. 6 ottobre 2004), néNumero registro generale 13803/2025Numero sezionale 3009/2026Numero di raccolta generale 25068/2026Data pubblicazione 06/09/2026incide sulla sua decorrenza quale causa di legittima sospensione e/ointerruzione.5. - Alla luce delle precedenti considerazioni, la sentenza impugnata va,dunque, cassata. Inoltre, non essendo necessari ulteriori accertamenti infatto, essendo pacifico il decorso della prescrizione dal momento dellascadenza dei buoni, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384,comma 2, c.p.c., rigettandosi la domanda di pagamento originariamenteproposta da [OSCURATO:PERSONA]. Le spese di entrambi i gradi merito possonoessere interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell’eterogeneitàdelle plurime soluzioni ermeneutiche finora offerte sulla questionegiuridica oggi affrontata dalla giurisprudenza di merito e dell’assenza, almomento della proposizione del ricorso per cassazione, di specificiprecedenti di legittimità; mentre nessuna statuizione sul punto va assuntaquanto a questo giudizio di legittimità poiché il resistente è rimastointimato. P.Q.MLa Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA].; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,rigetta la domanda di pagamento originariamente proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].Compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi merito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima SezioneCivile, in data 3 luglio 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25068/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris