CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21977/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2025 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dai consiglieri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi degli imputati e, in accoglimentodei ricorsi delle parti civili, di annullare la sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili, che ha chiesto di accogliere i ricorsi delle parti civili e di rigettare quelli degli imputati; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il ricorso dell'imputato e di dichiarare inammissibili i ricorsi delle parti civili; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il ricorso dell'imputata e di dichiarare inammissibili i ricorsi delle parti civili; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il ricorso dell'imputato e di dichiarare inammissibili i ricorsi delle parti civili; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il ricorso dell'imputato; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 3 aprile 2025 dalla Corte di appello di Trieste, che - per quanto qui di interesse - ha parzialmente riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza del Tribunale di Udine che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in relazione alla società Coopca-[OSCURATO:PERSONA] di Consumo, ammessa alla procedura di concordato preventivo, a seguito di ricorso del 17 novembre 2014, omologato il 29 ottobre 2015. In particolare, la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'appello delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA]; ha dichiarato inammissibile l'appello della parte civile Coopca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ha rigettato l'appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine (e 2quello della parte civile Coopca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], originario coimputato); ha rideterminato le pene inflitte agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la sentenza di primo grado. L'oggetto dell'addebito è il reato di bancarotta per dissipazione o distrazione del patrimonio immobiliare di Coopca, che gli amministratori - [OSCURATO:PERSONA] (originario coimputato che non ha impugnato la sentenza di appello) e [OSCURATO:PERSONA] - e il direttore generale, [OSCURATO:PERSONA], avrebbero trasferito, tra la fine del 2012 ed il 2013, alla Immobilcoopca, interamente partecipata dalla prima e riconducibile al medesimo management, sostanzialmente senza reale contropartita e con esborsi a carico della società cedente. Il reato sarebbe stato commesso con il concorso dei componenti del collegio sindacale - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che non avrebbero adempiuto ai loro poteri-doveri di controllo. Secondo i giudici di merito, gli imputati, nonostante la cooperativa evidenziasse uno stato di crisi conclamata fin dal 2010 e con il correlato intento di occultare all'esterno le ingenti perdite maturate e la situazione economica ampiamente deficitaria, avrebbero - mediante la stipula di alcuni atti negoziali - traferito il patrimonio immobiliare di Coopca, senza un corrispondente tornaconto, facendo fuoriuscire i beni immobili dal patrimonio per destinarli a una società di capitali appositamente costituita (Immobilcoopca costituita il 25 settembre 2012 e interamente partecipata da Coopca), senza una corrispondente entrata economica e mancando la prospettiva di un qualsiasi vantaggio significativo per la cooperativa. In particolare, cedevano a Immobilcoopca quattro fabbricati per un corrispettivo di euro 7.865.000,00, il punto vendita sito in Majano per un corrispettivo di euro 1.300.000,00 e quattro unità immobiliari per un corrispettivo di euro 7.400.000,00. A fronte delle cessioni, la Coopca non conseguiva effettivamente i corrispettivi, in quanto le parti convenivano che il prezzo dovesse essere pagato entro un periodo non superiore a 23 anni, attraverso la compensazione dei canoni di locazione dovuti da Coopca a Immobilcoopca, per effetto della concessione in locazione degli stessi immobili alla cooperativa cedente. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei loro difensori, gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché le parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compone di quattro motivi. 3.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione. Sostiene che la sentenza impugnata fonderebbe l'affermazione di responsabilità dell'imputato su «un'unica, apodittica premessa»: l'intera operazione immobiliare sarebbe stata concepita con il fine di "svuotare" la Coopca, sottraendo i beni del suo patrimonio alla garanzia dei creditori. Il ricorrente contesta tale ricostruzione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe «completamente ignorato elementi fattuali decisivi», ritualmente dedotti dalla difesa, che risulterebbero poco compatibili con il movente distrattivo attribuito all'imputato. In particolare, la Corte di appello avrebbe «ignorato completamente due circostanze documentali di capitale importanza», che avrebbero «riflessi trasversali sull'intera impalcatura accusatoria: i cospicui e continui investimenti del [OSCURATO:PERSONA] e di tutta la sua famiglia nella cooperativa; la posizione creditoria privilegiata dello stesso [OSCURATO:PERSONA] per crediti da lavoro». Quanto al primo profilo, il ricorrente evidenzia che, alla data del 14 novembre 2014, la famiglia [OSCURATO:PERSONA] «aveva lasciato in Coopca» la rilevante somma di euro 120.418,26. Al riguardo, il ricorrente evidenzia che l'imputato e i suoi familiari più stretti non solo non avevano «disinvestito i propri prestiti sociali durante il periodo di presunta crisi conclamata», ma avevano continuato a effettuare rilevanti versamenti, «proseguendo poi anche in epoca successiva all'approvazione dei bilanci (2012-2013) che, secondo l'accusa, sarebbero stati artefatti proprio per ingannare i terzi». Quanto al secondo profilo, come risulterebbe dalla transazione stipulata con la curatela fallimentare, l'imputato avrebbe vantato un ingente credito privilegiato per retribuzioni non corrisposte, al quale avrebbe anche rinunciato in sede transattiva. Dall'atto di transazione emergerebbe un credito, di natura privilegiata, pari a euro 157.786,31. Da tale dato, secondo il ricorrente, dovrebbe desumersi che l'imputato avrebbe «lavorato molti mesi (circa dieci) senza percepire concretamente lo stipendio, pur avendone pienamente diritto, ... essendo fermamente convinto della concreta probabilità di risanamento della società». Si tratterebbe di «un ulteriore indice logico dell'insussistenza del dolo nel reato di bancarotta patrimoniale», in quanto esso dimostrerebbe la «buona fede» e lo «spirito di sacrificio» dell'imputato. L'imputato non avrebbe avuto alcun motivo per rinunciare al pagamento di crediti certi, «per perseguire dolosamente» un'operazione che sarebbe «andata a suo esclusivo e diretto detrimento, nella misura in cui le prime finanze dell'impresa Coopca sarebbero andate a pagare crediti postergati ai suoi». Il sacrificio che l'imputato avrebbe fatto delle proprie 4spettanze a beneficio di soggetti terzi - come i creditori di Immobilcoopca - troverebbe, poi, una logica spiegazione solo nel fatto che egli fosse convinto che tale scelta rappresentasse la soluzione migliore nell'interesse generale. Tutti questi argomenti sarebbero stati ampiamente esposti nei motivi di appello, ma la Corte territoriale li avrebbe completamente trascurati, come avrebbe completamente omesso di valutare la documentazione prodotta dalla difesa a supporto della propria tesi. 3.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 216 legge fall. Secondo il ricorrente, la Corte di appello, non considerando la posizione creditoria e di investitore dell'imputato, avrebbe finito per omettere «qualsiasi seria indagine sulla linea di demarcazione tra dolo e colpa, approdando a una condanna per bancarotta fraudolenta (dolosa) laddove, al più, si sarebbe potuto discutere una responsabilità per colpa». Il ricorrente rappresenta che: «il dolo generico richiesto per la bancarotta fraudolenta patrimoniale non è la mera volontà dell'atto, ma implica la consapevolezza del pericolo che l'operazione possa ledere gli interessi dei creditori»; «tale consapevolezza deve essere provata tramite indici di fraudolenza». Tanto premesso, sostiene che «l'investimento di risorse personali e familiari nella società» costituirebbe «un potente contro-indizio, logicamente incompatibile con la rappresentazione di un imminente dissesto o di un pregiudizio per i terzi». Conseguentemente i fatti contestati, «a tutto voler concedere», dovrebbero essere riqualificati: «non bancarotta fraudolenta (dolosa), ma eventualmente bancarotta semplice per operazioni imprudenti (colposa)». 3.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione. Rappresenta che: l'imputato «è stato condannato per bancarotta distrattiva (capo A) sul presupposto che lo scopo dell'operazione ImmobilCoopca fosse quello di realizzare artifizi contabili», ma è stato assolto, fin dal primo grado, dal reato di bancarotta impropria per false comunicazioni sociali (capo C), originariamente a lui contestato. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che la contraddizione sarebbe «lampante»: «come può la finalità di commettere un reato (il falso in bilancio) costituire l'elemento soggettivo (il dolo specifico di profitto o, nel caso di specie, la finalità distrattiva) di un'altra fattispecie criminosa, quando il giudice ha accertato che quel reato-fine "non sussiste?». Un'ulteriore contraddizione emergerebbe dall'assoluzione, già in primo grado, dal reato di bancarotta semplice (capo B), originariamente contestato all'imputato. In quella sede, i giudici di merito avrebbero riconosciuto che «il management 5aveva seguito anche dopo il 2012 un approccio non passivo ed attendista, ma anzi aggressivo e, nelle intenzioni, espansivo». Secondo il ricorrente, tale valutazione positiva di una gestione "aggressiva" e finalizzata alla crescita dell'azienda sarebbe logicamente incompatibile con l'affermazione, posta a fondamento della condanna per bancarotta distrattiva, che l'intera gestione fosse orientata al solo scopo fraudolento di artefare i bilanci. 3.4. Con un quarto motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 216 legge fall. Secondo il ricorrente, la Corte di appello, anche sul piano oggettivo, avrebbe errato nel qualificare l'operazione come distrattiva. La nozione di distrazione, invero, implica un'effettiva diminuzione del patrimonio sociale in danno dei creditori, attraverso l'uscita di un bene dalla sfera di disponibilità della società senza un'adeguata contropartita. Ebbene, nel caso di specie, tale diminuzione sarebbe mancata, atteso che i beni immobili non sarebbero stati ceduti a terzi estranei né sarebbero usciti dal «perimetro del gruppo». Gli immobili, invero, sarebbero stati «solamente conferiti in una società, ImmobilCoopca, il cui capitale sociale era interamente (100%) detenuto da CoopCa». Quest'ultima, pertanto, non avrebbe perso la proprietà dei beni, ma avrebbe continuato a possederla «in un modo solo formalmente diverso, vale a dire attraverso il controllo totalitario della società figlia». La Corte di appello non avrebbe considerato che, in realtà, «la scelta di scorporare il patrimonio immobiliare» era un «modello di ristrutturazione» diffuso. I giudici di merito avrebbero «operato un inammissibile sindacato di merito sulla scelta gestoria, valutandola con il senno di poi e senza considerare la sua coerenza con le prassi di mercato e la sua natura non ablativa del patrimonio, testimoniata dal fatto che - pagati tutti i (pochi) creditori di Immobilcoopca - il residuo era stato impiegato totalmente per far fronte al debito di Coopca». Secondo il ricorrente, «al più», si potrebbe «far riferimento a un complessivo effetto sostanzialmente "preferenziale" per i (pochi) creditori di Immobilcoopca, giammai però a una dissipazione con effetto irreversibile per i creditori di Coopca». 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compone di sei motivi. 4.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 24, 101 e 111 Cost., 125 cod. proc. pen. e 173 disp. att. cod. proc. pen. Sostiene che la Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione i motivi di appello. In particolare, la Corte di appello, dopo avere «sinteticamente ma esaurientemente enunciate le doglianze che la difesa [OSCURATO:PERSONA] aveva mosso alla sentenza del Tribunale», non avrebbe chiarito i motivi per i quali le ha ritenute 6infondate. Secondo il ricorrente, non vi sarebbe «correlazione» tra la parte della sentenza in cui vengono esposti i motivi di gravame e quella in cui vengono esposte «le ragioni del rigetto». In particolare, per «quanto attiene alla pena inflitta», il motivo nuovo non sarebbe stato considerato, atteso che la Corte territoriale, «anziché argomentare sulla reiezione del motivo», avrebbe giustificato «la conferma col fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva condiviso la transazione né effettuato risarcimenti/pagamenti». La Corte di appello non avrebbe neppure condiviso «la motivazione del primo giudice, ma solo il dispositivo». Vi sarebbe una vera e propria mancanza di motivazione, che finirebbe per sostanziarsi nel vizio di violazione di legge. 4.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 179, 417, 521, 522, 604 e 606 cod. proc. pen., 6 CEDU e al d.lgs. n. 1001 del 2014. Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da nullità assoluta per violazione delle norme poste a tutela del diritto dell'imputato a conoscere in modo chiaro, preciso e completo l'accusa a suo carico. Il pubblico ministero, secondo il ricorrente, avrebbe contestato «un'accusa nulla». La contestazione elevata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], infatti, sarebbe completamente priva dell'indicazione della condotta che avrebbe integrato «il concorso nel reato contestato agli organi apicali di Coopca». La nullità si propagherebbe all'intero procedimento, poiché il processo sarebbe proseguito nonostante l'assoluta indeterminatezza dell'addebito, indeterminatezza che né il Tribunale né la Corte di appello avrebbero sanato. Al contrario, entrambi i giudici di merito avrebbero supplito in maniera inefficace e inammissibile alle carenze dell'accusa, introducendo - solo in sentenza e senza alcuna previa contestazione - condotte e ruoli mai formalizzati nel capo di imputazione e solo «immaginati» dal Tribunale prima e dalla Corte di appello poi. La Corte territoriale, lungi dal rilevare la nullità assoluta del decreto di citazione e la necessità di rimettere gli atti al primo giudice, avrebbe invece fatto propria una versione del fatto totalmente diversa da quella enunciata dal pubblico ministero, colmando il vuoto accusatorio mediante valutazioni apodittiche e congetture prive di base processuale. 4.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 110, 127 e 533 cod. proc. pen. La sentenza impugnata sarebbe priva di adeguata motivazione in ordine alla configurazione del concorso dell'imputato nel reato proprio contestato ai vertici di Coopca. L'intera ricostruzione della Corte territoriale si fonderebbe su affermazioni apodittiche, prive di riscontro probatorio e formulate in termini generici. Il Tribunale avrebbe «glissato del tutto il tema, non spiegando come concorressero 7due presidenti della società in concordato succedutisi nel tempo». Entrambi i giudici di merito non avrebbero spiegato come il [OSCURATO:PERSONA] - «nominato presidente del c.d.a. di Immobilcoopca, dopo la decisione di costituirla, per cederle gli immobili» - abbia concretamente concorso al reato commesso dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], non impedito dai sindaci. La motivazione della sentenza impugnata non chiarirebbe quando la condotta si sarebbe manifestata e in che modo avrebbe inciso sul processo causale che aveva portato alla consumazione del reato. In tal modo, la Corte di appello avrebbe eluso del tutto l'accertamento indispensabile in tema di concorso di persone: la verifica di una condotta volontaria, causalmente rilevante e provata oltre ogni ragionevole dubbio. Dopo due gradi di giudizio non si saprebbe «se il contributo di [OSCURATO:PERSONA] è dato dalla stipula degli atti di acquisto degli immobili (ex parte Immobilcoopca), oppure dalla partecipazione indiretta alla vendita (ex parte Coopca): eppure in astratto la vendita a quelle condizioni può essere strumento voluto di distrazione, mentre può non esserlo l'acquisto correlato». 4.4. Con un quarto motivo, deduce il vizio di motivazione. La sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio radicale di motivazione, poiché non indicherebbe la concreta condotta attribuita al [OSCURATO:PERSONA], non indicherebbe il contributo causale da lui fornito e nulla direbbe sull'elemento soggettivo del reato. 4.5. Con un quinto motivo, deduce il vizio di cui alla lettera a dell'art. 606, comma 1, in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 217, 219, 224 e 236 legge fall. Contesta la sentenza impugnata per avere qualificato come distrattiva un'operazione che, nella sua natura e nei suoi effetti, non integrerebbe né sottrazione né depauperamento del patrimonio della Coopca. L'operazione, infatti, si sarebbe risolta in una mera «conversione qualitativa» dei beni, che non avrebbe comportato alcuna alterazione del valore patrimoniale complessivo e alcun rilevante effetto pregiudizievole per i creditori. Coopca, invero, aveva trasferito gli immobili a una società da essa stessa interamente partecipata, mantenendo quindi inalterata la disponibilità indiretta del valore dei cespiti. La Corte di appello, al riguardo, nulla avrebbe detto, spostando l'attenzione sui vantaggi compensativi. Il ricorrente ritiene che, in ogni caso, il vantaggio compensativo sarebbe «nelle cose; nella partecipazione totalitaria, nella unicità di contrapposte poste di credito e debito». Ritiene che ci sarebbe «un saldo patrimoniale finale positivo dell'operazione se intesa come compiuta nella logica e nell'interesse di un gruppo: il patrimonio rimane nella disponibilità della capogruppo che indirettamente si avvantaggia del finanziamento conseguito dalla immobiliare». 84.6. Con un sesto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 133 cod. pen. Sostiene che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato sull'entità della pena, confermando quella inflitta in primo grado per la «sola ragione che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva condiviso la transazione né effettuato risarcimenti/pagamenti, andando così anche di contrario avviso alle richieste della Procura generale», che aveva chiesto la riduzione della pena e il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte di appello non avrebbe adeguatamente «preso in considerazione il motivo aggiunto e le ragioni ivi addotte a critica delle severità dei primi giudici». 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compone di tre motivi, tutti fondati sui vizi di erronea applicazione della legge penale e di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. 5.1. Il primo investe l'assenza di indici di fraudolenza dell'operazione contestata e la mancata considerazione della titolarità del capitale sociale della cessionaria in capo alla società cedente. Sarebbero state riduttivamente valutate le perdite di esercizio della Coopca negli anni 2012 e 2013; la società aveva accusato un calo di vendite a causa della forte concorrenza, ma nel complesso avrebbe mantenuto condizioni di sostenibilità, desumibili dagli indici di bilancio, come il Margine operativo lordo dovuto alle vendite all'ingrosso, almeno fino al 2012; non si sarebbe delineata alcuna situazione deficitaria fino al 2014, quando si sarebbe profilata, e solo all'improvviso (perché scaturita dalla grave crisi di una società "consorella"), la c.d. corsa allo sportello dei soci che pretendevano il rimborso dei prestiti. Quanto, invece, alle caratteristiche dell'operazione di vendita degli immobili, la sentenza impugnata avrebbe trascurato che essi sono in realtà rimasti nella disponibilità di Coopca, titolare dell'intero capitale sociale della Immobilcoopca, a garanzia dei creditori. Una diversa conformazione dell'operazione avrebbe destato perplessità nelle banche. La stessa sentenza di primo grado avrebbe escluso la fraudolenza della transazione commerciale, rilevando che la finalità non fosse quella di danneggiare i creditori. A differenza di quanto avverrebbe in caso di scissione, la scelta della creazione di un ente interamente partecipato dall'altro avrebbe il vantaggio di maggior tutela per il ceto creditorio, perché il pignoramento degli immobili sarebbe "sostituito" da quello della quota della società di cui all'art. 2471 cod. civ., di agevole praticabilità. Il fatto che, nel corso della procedura concorsuale, siano stati soddisfatti i creditori di Immobilcoopca con preferenza rispetto a quelli di Coopca avrebbe potuto, al massimo, rendere legittima una contestazione di bancarotta preferenziale, anchea non voler considerare che i creditori della società cessionaria erano gli stessi della cedente. 5.2. La doglianza del secondo motivo ha riguardato l'elemento psicologico del reato ascritto alla ricorrente, ritenuto dalla Corte d'appello sulla base di valutazione apodittica circa l'evidenza della natura distrattiva dell'operazione. La sussistenza del dolo sarebbe stata affermata in carenza di motivazione, quando, al più, avrebbe potuto ravvisarsi mera colpa nell'agire dei sindaci. 5.3. Il terzo motivo ha contestato, nuovamente, l'affermazione di colpevolezza dei membri del collegio sindacale, che non può evincersi solo dalla posizione di garanzia e dal mancato esercizio dei poteri di controllo. L'unico elemento stridente sarebbe costituito dall'essere, il redattore della perizia di stima degli immobili, figlio del Presidente del collegio, situazione però estranea alla ricorrente. Sarebbe stato necessario dimostrare il nesso causale tra l'omissione di controllo e l'evento, seguendo i criteri del giudizio controfattuale. 6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a sei motivi. 6.1. Con il primo, la parte ha dedotto il vizio di motivazione, in relazione all'individuazione dell'area di rischio penale in cui si colloca l'atto contestato come distrattivo. La sentenza impugnata avrebbe affermato che l'assunto atto distrattivo si è concretizzato in prossimità dello stato d'insolvenza senza dar conto delle relative ragioni e, anzi, sostenendolo anche con travisamento delle dichiarazioni del Commissario giudiziale. In base agli elementi di prova raccolti, la datazione della crisi irreversibile sarebbe da collegare a un periodo successivo al compimento dell'operazione con Immobilcoopca; in particolare, i sindaci avrebbero potuto conoscerla, a tutto concedere, solo in occasione dell'approvazione del bilancio del 2012, ovvero ad aprile 2013. La carenza di individuazione dell'area di rischio sarebbe stata lamentata coi motivi di appello, ma la Corte di secondo grado non avrebbe risposto. 6.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha indicato un vizio di motivazione, con riferimento alla mancata corrispondenza tra le prove raccolte e la perimetrazione dell'area di rischio penale. La sentenza impugnata avrebbe fatto riferimento a elementi probatori deboli e parziali, e trascurato invece (con travisamento per omissione) un notevole volume di prove decisive, come le relazioni e dichiarazioni dei consulenti tecnici delle difese Bicocchi e Bianco, che hanno valutato positive o comunque reversibili le condizioni economiche della Coopca fino a tutto il 2013, ricevendo conferma dalla relazione di attestazione del dott. [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente evidenzia anche le dichiarazioni dei testi Damiani, Crosilla, Beorchia, impiegati della Coopca, del revisore legale di Coopca, dott. D'[OSCURATO:PERSONA], del referente della Vigilanza regionale, dott. [OSCURATO:PERSONA], e del Direttore del servizio di 10vigilanza, dott. [OSCURATO:PERSONA], che avrebbero tutti affermato la sussistenza della continuità aziendale della società fino al 2014. 6.3. Con il terzo motivo, il ricorrente si è diffuso sul vizio della motivazione per quanto concerne la sussistenza dell'elemento oggettivo della bancarotta per distrazione. L'operazione di costituzione della Immobilcoopca e di trasferimento a essa del patrimonio immobiliare sarebbe stata lecita e trasparente; le sentenze di merito non si sono avvedute che non si sarebbe in presenza di un distacco di immobili, ma solo di un mutamento di forma giuridica, perché Immobilcoopca era interamente partecipata da Coopca e, di conseguenza, il suo patrimonio immobiliare è rimasto di proprietà di Coopca, attraverso la titolarità delle quote; il tutto a tutela dei creditori della cedente, sulla quale è stato infatti riversato il ricavato della vendita degli immobili da parte della Immobilcoopca, in conformità al piano di concordato. Non rileverebbero, dunque, né la valorizzazione contabile del trasferimento degli immobili che secondo i giudici sarebbero solo "plusvalenze" (perché l'iscrizione del valore dei beni immobili nell'una o nell'altra voce non cambierebbe la sostanza dell'operazione societaria); né sarebbe rilevante interrogarsi sui futuri "vantaggi compensativi" per la controllante, poiché nel caso concreto sarebbe immediata la compensazione, operata attraverso la cessione degli immobili, semplicemente "tramutata" in quote di partecipazione. 6.4. Con il quarto motivo, fondato sul vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, il ricorrente censura l'affermazione di responsabilità del ricorrente, in quanto componente del collegio sindacale, apoditticamente giustificata da una presunta "evidenza" del carattere distrattivo dell'operazione in esame. Non sarebbero state valutate le prove a discarico, in particolare quanto registrato dal dott. [OSCURATO:PERSONA], della Vigilanza regionale, nel corso dell'ispezione del luglio 2013, circa l'insussistenza di irregolarità nell'operazione della cessione degli immobili. Il vizio di motivazione sarebbe inoltre ravvisabile anche per quanto riguarda la posizione di [OSCURATO:PERSONA], su cui nulla la sentenza impugnata avrebbe detto, anche perché privo di legami parentali con coloro che rivestivano ruoli apicali nella società. Non si sarebbe considerato, poi, che [OSCURATO:PERSONA] era stato nominato sindaco il 20 maggio 2012, e avrebbe presenziato per la prima volta al Consiglio di amministrazione il 28 giugno 2012, sicché il grado di conoscenza della situazione da lui acquisito sarebbe stato solo marginale. Non si sarebbe tenuto conto, ancora, che il bilancio del 2011 è stato approvato nel 2012, con un patrimonio netto positivo di 15 milioni di euro. 6.5. Con il quinto motivo, relativo a vizio motivazionale, la parte ha fatto leva sulla mancata applicazione del principio della c.d. bancarotta riparata, poiché l'eventuale sottrazione di attivo sarebbe stata annullata da un'operazione di segno contrario, che avrebbe ristabilito i valori patrimoniali precedenti ad essa. 11L'impegno assunto dalla controllata di vendere gli immobili era stato espresso nella proposta concordataria di Coopca; inoltre, l'impegno di Immobilcoopca era bensì soggetto alla condizione risolutiva della mancata omologazione del concordato, ma in tale evenienza Coopca sarebbe stata posta in liquidazione coatta amministrativa con l'apprensione di tutto il suo patrimonio in capo a detta procedura, comprese le quote della immobiliare e, di conseguenza, compresi tutti gli immobili, a tutela dei creditori di Coopca. Ancora, sarebbe illogico sostenere l'incompletezza della reintegra a causa della necessità di garantire, preferenzialmente, il pagamento dei creditori di Immobilcoopca; in particolare, in occasione della stipula del mutuo ipotecario con Mediocredito per la realizzazione e l'ampliamento del punto vendita di Maiano - ceduto ad Immobilcoopca - l'importo del mutuo fondiario è stato riversato immediatamente nelle casse di Coopca, con insussistenza di danno per i creditori di tale ultima società. 6.6. Con il sesto motivo, il ricorrente ha lamentato il vizio di inosservanza della legge penale, per mancata derubricazione dell'accusa in quella di bancarotta preferenziale. Se, come dicono i giudici del merito, l'interesse dei creditori di Coopca sarebbe stato compromesso dall'accordo raggiunto in sede concordataria tra controllante e controllata, perché i creditori di Coopca avrebbero potuto soddisfarsi sulla vendita degli immobili solo in via postergata rispetto ai creditori di Immobilcoopca, va da sé che l'operazione in questione avrebbe determinato soltanto un vantaggio preferenziale per i creditori di Imnnobilcoopca, rispetto a quelli di Coopca. 7. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è composto da sei motivi, di cui i primi cinque rubricati sulla sussistenza del vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. - anche per travisamento della prova - e il sesto sulla esistenza del vizio di inosservanza della legge penale, di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. 7.1. Il fulcro del primo motivo e del secondo motivo riposa sulla ingiustificata collocazione nel tempo dell'insorgenza della crisi di Coopca e sulla mancata corrispondenza alle acquisizioni processuali della valutazione della "zona di rischio penale", in cui è stata inserita la c.d. operazione immobiliare "Immobilcoopca". La redazione del motivo ricalca, nella sostanza, il primo e il secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA]. Sarebbero state sopravalutate, a sostegno dell'accusa, deposizioni (come quella della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e dell'attestatore dott. [OSCURATO:PERSONA]) in realtà di contenuto diverso, e ignorate prove decisive, quelle relative alle consulenze tecniche delle difese e alle testimonianze dei responsabili di settori fondamentali della Coopca. 127.2. Il terzo motivo, che ricalca il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ha interessato la natura distrattiva dell'operazione di cessione immobiliare. Le conclusioni assunte dalle sentenze di merito sono contrastate dal carattere neutrale dell'operazione nei riguardi dei creditori sociali, perché non sarebbe ravvisabile un distacco di beni immobili; la Innmobilcoopca era infatti interamente partecipata dalla Coopca, come già rilevato dai motivi di ricorso degli altri sindaci. E nulla sarebbe cambiato nel patrimonio della Coopca, perché al valore dei beni immobili si è sostituito quello, identico, della partecipazione. Quest'ultima sarebbe da ritenersi più facilmente aggredibile da parte dei creditori. 7.3. Il quarto motivo ha focalizzato l'attenzione sulla responsabilità penale del collegio sindacale, presieduto dal ricorrente. Sarebbe stata affermata una responsabilità di posizione, senza alcuna chiarificazione circa l'esistenza di specifici indizi di partecipazione dei sindaci all'attività degli amministratori, anche sotto l'aspetto del necessario elemento soggettivo doloso. [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], avesse predisposto la relazione di perizia sui gli immobili sarebbe circostanza suggestiva, ma non rilevante ai fini di una corretta individuazione della volontà di concorrere nel reato degli amministratori, anche perché non sono stati indicati elementi di falsità o compiacenza della perizia. Non si è valutato che il controllo dei bilanci era di spettanza del revisore e della società di revisione; e che l'unico obbligo del collegio sindacale fosse quello di verificare che l'operazione "non fosse contraria alla legge e che la stessa fosse frutto di un processo decisionale articolato ed informato", come poi emergerebbe dai verbali del Consiglio di amministrazione. Neppure sarebbe stata indicata la prova del nesso di causa tra il mancato rispetto dell'obbligo di controllo e l'evento. 7.4. Il quinto motivo, che ricalca analogo motivo di [OSCURATO:PERSONA], si è riferito alla mancata applicazione della c.d. bancarotta riparata. Immobilcoopca si era impegnata, come emerso dal piano di concordato, a vendere gli immobili per indirizzare il ricavato a favore della procedura; l'eventuale revoca dell'ammissione al concordato o la mancata omologazione avrebbero comunque consentito di raggiungere lo stesso risultato anche in sede di liquidazione coatta amministrativa e i creditori di Coopca sarebbero stati soddisfatti. 7.5. Il sesto motivo, che ripropone quello del ricorso [OSCURATO:PERSONA], lamenta la mancata riqualificazione in bancarotta preferenziale: si sostiene che, nell'ipotesi di condivisione della tesi del soddisfacimento solo postergato dei creditori di Coopca, avrebbe dovuto ravvisarsi - nella convenzione stipulata in sede concordataria - il mero dato della preferenzialità, a vantaggio dei creditori di Immobilcoopca, e non un danno o un pericolo di danno concreto per i creditori della Coopca. 138. I ricorsi delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - redatti con un unico atto - si compongono di tre motivi. 8.1. Con un primo motivo, i ricorrenti deducono il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 185 cod. pen., 74, 82 e 523 cod. proc. pen. e 240 legge fall. Contestano la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto non sussistente la legittimazione «suppletiva» dei singoli creditori a costituirsi parte civile, «senza considerare che la costituzione del commissario giudiziale era stata revocata nei confronti di alcuni imputati». All'udienza 3 aprile 2025, invero, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale procuratore speciale della Coopca, in liquidazione, in persona del Commissario liquidatore, aveva concluso solo in relazione alla posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 8.2. Con un secondo motivo, deducono il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 185 cod. pen., 74 e 82 cod. proc. pen. e 240 legge fall. Contestano la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha escluso la legittimazione delle persone offese a chiedere il risarcimento dei danni morali e biologici, ritenendo tali pregiudizi inscindibili dal danno patrimoniale della massa fallimentare e dunque non riconducibili a un titolo di azione personale. Al riguardo, rilevano che la loro domanda riguardava esclusivamente i danni non patrimoniali di natura individuale, derivanti direttamente dalle condotte penalmente rilevanti degli imputati e distinti dai danni patrimoniali, fatti valere dalla procedura con l'azione esercitata dal liquidatore. Il danno morale da essi lamentato costituirebbe «una tipica obbligazione ex delicto, di tipo extracontrattuale». 8.3. Con un terzo motivo, deducono la violazione dell'art. 592 cod. proc. pen. Contestano la sentenza, nella parte in cui la Corte di appello ha condannato «le parti civili al pagamento delle spese del procedimento». 9. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], ha presentato motivi nuovi. 9.1. Con un primo motivo deduce «l'insussistenza del dolo di distrazione», sostenendo che la Corte territoriale avrebbe «fondato l'affermazione di responsabilità su una valutazione parziale e illogica degli indici disponibili, ignorando completamente un elemento fattuale che, più di ogni altro, si pone in radicale antitesi con la sussistenza di un intento distrattivo: la cospicua posizione creditoria privilegiata vantata dal dott. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della stessa società che avrebbe, secondo l'accusa, scientemente depauperato». 14La rinuncia a riscuotere crediti da lavoro privilegiati, poi, sarebbe un comportamento che escluderebbe «la rappresentazione e la volontà di un evento dannoso per il ceto creditorio, di cui lo stesso ricorrente faceva parte». 9.2. Con un secondo motivo, sostiene che la Corte di appello avrebbe dovuto riqualificare il fatto in bancarotta semplice. La condotta dell'imputato - segnata da ripetuti sacrifici personali e orientata al tentativo, seppur mal riposto, di preservare la continuità aziendale - non rivelerebbe alcuna volontà fraudolenta, ma sarebbe piuttosto rappresentativa di una scelta gestionale imprudente. In una simile prospettiva, l'errore dell'amministratore, che ha confidato nella possibilità di risanare la società e ha accettato rischi rilevanti nel perseguire tale obiettivo, può dar luogo al più a una responsabilità per colpa, riconducibile alla bancarotta semplice. A conferma di ciò, emergerebbe in modo netto la mancanza di qualsiasi interesse personale perseguito dal ricorrente, così come l'assenza di un vantaggio a favore di soggetti terzi realmente estranei all'impresa. La posizione del dott. [OSCURATO:PERSONA] - creditore privilegiato per importi ingenti, lavoratore che ha proseguito l'attività senza percepire lo stipendio - evidenzierebbe un comportamento incompatibile con qualunque intento utilitaristico o distrattivo personale. Allo stesso modo, Immobilcoopca non potrebbe essere considerata un soggetto terzo: era una società interamente controllata da Coopca, priva di autonomia decisionale rispetto alla controllante e parte integrante dello stesso perimetro patrimoniale. Le operazioni infragruppo, in questo contesto, non comportavano alcun trasferimento di ricchezza verso soggetti estranei, ma si collocavano in un tentativo di riorganizzazione interna secondo modelli diffusi nel settore cooperativo. Mancherebbe, dunque, «il perseguimento dell'interesse di un "terzo estraneo", poiché Immobilcoopca era una società interamente controllata e, quindi, parte integrante dello stesso gruppo economico». Si configurerebbe, pertanto, «al più, ... un'operazione manifestamente imprudente, posta in essere nel tentativo, fallito, di perseguire l'interesse dell'impresa». Fattispecie che rientrerebbe «pienamente nell'alveo della bancarotta semplice di cui all'art. 217 legge fall.». 10. Il Procuratore generale ha presentato memoria scritta, con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi degli imputati e, in accoglimento dei ricorsi delle parti civili, di annullare la sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. 1511. L'avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] - per le parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ha presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto di accogliere i ricorsi delle parti civili. 12. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria scritta, con la quale ha replicato alla memoria del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono, in parte, fondati e, conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata nei loro confronti, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e delle parti civili devono essere dichiarati inammissibili. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, in parte, fondato. 2.1. Il primo e il secondo motivo del ricorso originario e i due motivi aggiunti, che possono essere trattati congiuntamente, sono fondati. Va rilevato che la difesa, con i motivi di appello, aveva rappresentato i cospicui e continui investimenti del [OSCURATO:PERSONA] e di tutta la sua famiglia nella cooperativa nonché la posizione creditoria privilegiata dello stesso [OSCURATO:PERSONA] per crediti da lavoro. In particolare, l'imputato e i suoi familiari più stretti non solo non avevano «disinvestito i propri prestiti sociali durante il periodo di presunta crisi conclamata», ma avevano continuato a effettuare rilevanti versamenti, «proseguendo poi anche in epoca successiva all'approvazione dei bilanci (2012- 2013) che, secondo l'accusa, sarebbero stati artefatti proprio per ingannare i terzi». L'imputato, inoltre, per lungo tempo, aveva proseguito l'attività senza percepire lo stipendio. La difesa aveva sostenuto che tali comportamenti sarebbero stati incompatibili con qualunque intento utilitaristico o distrattivo personale. Peraltro, alcun trasferimento di ricchezza verso soggetti effettivamente estranei si era realizzato e l'intera operazione andava inquadrata in un tentativo di riorganizzazione interna, secondo modelli diffusi nel settore cooperativo. Si trattava di profili indubbiamente rilevanti sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, costituito dalla consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa e di compiere atti che possano cagionare o cagionino danno ai creditori. 16Ebbene, la Corte di appello ha completamente omesso di valutare i motivi con i quali la difesa aveva posto tali questioni. Al riguardo, va ricordato che «sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività» (Sez. 5, Sentenza n. 2916 del 13/12/2013, Dell'Agnola, Rv. 257967). 2.2. Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Con esso, invero, il ricorrente si limita a formulare delle asserzioni generiche e poco chiare. Va, in ogni caso, rilevato che non sussiste, almeno nei termini prospettati dal ricorrente, alcuna contraddizione tra la condanna per la bancarotta fraudolenta distrattiva e le assoluzioni per la bancarotta semplice e per la bancarotta da reato societario, essendo le fattispecie in questione nettamente differenziate, sia nell'elemento soggettivo che in quello oggettivo. 2.3. Il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il quinto motivo di [OSCURATO:PERSONA] - che possono essere trattati congiuntamente, ponendo questioni sostanzialmente analoghe - sono manifestamente infondati. I ricorrenti non tengono conto del fatto che si trattava di società diverse, ciascuna fornita di una propria autonomia patrimoniale. In particolare, per quel che riguarda la posizione dei creditori della fallita, vanno evidenziate due rilevanti conseguenze: sui beni immobili della fallita, a seguito delle operazioni in questione, potevano rivalersi i creditori di Immobilcoopca; per i creditori di Coopca un conto è rivalersi direttamente sugli immobili e un altro è rivalersi sulle quote di Immobilcoopca. Con riguardo a quest'ultimo profilo, va rilevato che, per poter sostenere l'insussistenza di qualsiasi diminuzione patrimoniale (o, secondo altra prospettiva, per sostenere la sussistenza di un vantaggio per la fallita pienamente compensativo), non è sufficiente affermare che i beni immobili sarebbero indirettamente rimasti nella disponibilità della fallita, grazie alla titolarità del 100°/0 delle quote della cessionaria. Sarebbe stato necessario, infatti, dimostrare che la partecipazione nella nuova società aveva un valore corrispondente a quello degli immobili, di talché i creditori della fallita non avrebbero subito alcun pregiudizio, in ragione della contropartita rappresentata dalla possibilità di rivalersi sulle quote societarie per il medesimo valore. Né può essere condivisa l'affermazione, a supporto dell'addotta inconfigurabilità di un depauperamento patrimoniale, secondo cui la quota societaria sia, di per sé, più facilmente aggredibile da parte dei creditori. Si tratta di un'affermazione del tutto generica, che non tiene conto del fatto che l'acquisto di un bene immobile, oggetto di pignoramento, in sede di vendita coattiva, segue, 17di regola, procedure standardizzate, correlate all'effettivo valore del bene, mentre l'acquisto di una quota societaria pignorata comporta il subentro del compratore nella qualità di socio oppure, ove si opti per la monetizzazione della quota, un'attività di natura liquidatoria che impone una comparazione di valori contabili, perché la quota deve essere rapportata al patrimonio netto dell'impresa al momento del suo trasferimento. Dato, quest'ultimo, non indifferente nel caso concreto, attesa l'endemica carenza di risorse della new.co ., sin dall'origine priva di autonomia e bisognosa di iniezioni di liquidità da parte della (già instabile) società controllante, a causa dell'accertata incapacità di "decollare" sul piano finanziario, confermata dalla sua "vita breve". Il punto è stato colto, compiutamente, dalla sentenza d'appello (pag. 47 e ss.), che ha evidenziato la condizione di "dipendenza" finanziaria della società neocostituita rispetto alla capogruppo e la sostanziale "staticità" economica della controllata, correlata alla gestione degli immobili strumentali all'attività di Coopca, tale da influire in maniera significativa sul valore della quota totalitaria di pertinenza di quest'ultima. Questa Corte, d'altronde, ha già chiarito che «integra il reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale la cessione di un ramo d'azienda "a prezzo vile" e senza accollo dei debiti da parte della cessionaria, anche se partecipata quasi per l'intero dalla cedente, in quanto l'operazione non realizza un automatico incremento del valore della partecipazione societaria in termini corrispondenti a quello del complesso aziendale ceduto, trattandosi di asset eterogenei, il cui valore dipende dalla situazione debitoria e dall'andamento della società partecipata» (Sez.5, n. 42218 del 19/10/2021, Cannella, Rv. 282040). Va infine rilevato che il riferimento alla bancarotta preferenziale appare del tutto fuori luogo, atteso che tale fattispecie implica il pagamento di alcuni creditori di una società, effettuato dall'amministratore a discapito di altri creditori di quella stessa società. Nel caso in esame, i soggetti che la parte ritiene i creditori "preferiti", in realtà, non vantavano alcun credito verso la società che ha subito la distrazione. Nel caso in esame, in altri termini, non vi è stata la semplice violazione della regola della par condicio creditorum, ma un'operazione distrattiva. 2.4. Risultano, dunque, fondati il primo e il secondo motivo del ricorso originario e i due motivi aggiunti, relativi alla mancata risposta ai motivi di appello con i quali la difesa aveva dedotto elementi rilevanti sotto il profilo dell'accertamento dell'elemento soggettivo del reato. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. 183.1. Il primo motivo è inammissibile, essendo generico, assertivo e poco chiaro. Il ricorrente lamenta la mancata risposta ai motivi di appello, senza indicare quale specifico motivo non abbia ricevuto risposta o quale specifica questione posta dall'appellante non sia stata esaminata dalla Corte territoriale. L'unico riferimento specifico, anche se poco chiaro, è quello alla determinazione della pena, in ordine alla quale, in ogni caso, la Corte di appello ha reso motivazione congrua (cfr. pagina 57 della sentenza impugnata). 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il capo di imputazione, invero, descrive in maniera chiara e precisa il fatto contestato, costituito dalla distrazione dei beni della fallita, trasferiti in favore della società («appositamente costituita») di cui l'imputato era presidente del consiglio di amministrazione, «senza però una corrispondente entrata economicamente equivalente ed anzi essendo quasi del tutto inesistente la prospettiva di un vantaggio economico per la cooperativa». La contestazione era estremamente precisa e la condanna è intervenuta per il fatto contestato. Va, peraltro, rilevato che il ricorrente neppure rappresenta di avere tempestivamente eccepito l'indeterminatezza o l'incompletezza del capo di imputazione in questione, trattandosi di nullità relativa, ex art. 181 comma 3, cod. proc. pen. 3.3. Il terzo motivo e il quarto motivo sono inammissibili, in quanto generici, assertivi e, in parte, poco chiari. Va, in ogni caso, rilevato che la Corte di appello ha reso una motivazione congrua, in ordine al contributo causale fornito dall'imputato alla commissione del reato. Ha chiarito che l'imputato, nelle sue qualità di presidente del consiglio di amministrazione di Immobilcoopca dalla sua costituzione al novembre 2014 e di componente del consiglio di amministrazione di Coopca dal 2011 al 2015 aveva attivamente partecipato all'ideazione e alla realizzazione dell'operazione. L'imputato, grazie ai ruoli rivestiti nelle due società coinvolte nell'operazione, è stato «il perno gestionale su cui l'operazione si è poggiata, fungendo da collegamento gestionale tra le due società e svolgendo un ruolo fondamentale nella realizzazione dell'operazione distrattiva, nella piena consapevolezza della condizione economica di Coopca». Sul pieno coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nell'operazione, d'altronde, si era già ampiamente speso il Tribunale (cfr. pagine 81 e ss. della sentenza di primo grado). 3.4. Il quinto motivo è manifestamente infondato, per i motivi esposti nell'analizzare il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 193.5. Il sesto motivo è inammissibile. Con esso, il ricorrente prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 57 della sentenza impugnata). Va, peraltro, ribadito che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso, come quello in esame, in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283). 4. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] - che possono essere trattati assieme, essendo le posizioni di tali imputati strettamente correlate - devono essere accolti, essendo fondati i motivi con i quali i ricorrenti hanno contestato la motivazione della sentenza impugnata, nella parte relativa alla ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato. 4.1. Parte del primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], i primi due motivi del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e i primi due motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ai confini dell'inammissibilità, sono nel complesso infondati. Quanto alla natura del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562; Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763) ha bene affermato che «il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è un reato di pericolo concreto, in cui l'atto di depauperamento deve risultare idoneo ad esporre a pericolo l'entità del patrimonio della società in relazione alla massa dei creditori e deve permanere tale fino all'epoca che precede l'apertura della procedura fallimentare», di modo che «l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi 20postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa». In sostanza, si è voluto porre l'accento sulla necessità che l'interprete, dinanzi ad un atto cronologicamente distaccato, in modo significativo, dall'epilogo della vita dell'impresa, che, impegnando il patrimonio della stessa, ne riduca la consistenza, onde valutare la sua concreta idoneità lesiva rispetto alla garanzia dei creditori, integrante il bene giuridico protetto del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare, e apprezzare la proiezione psicologica di tale profilo di offensività nel soggetto agente, si avvalga di «criteri ex ante», che, in relazione alle caratteristiche complessive dell'atto stesso e della situazione finanziaria della società siano tali da giustificare l'effettiva idoneità di quell'atto a generare una situazione di squilibrio finanziario dell'impresa potenzialmente permanente e da offrire plausibile riscontro dell'esistenza nell'imprenditore della coscienza e volontà di esporre in tal modo a pericolo gli interessi della massa dei creditori. Ciò non esclude, tuttavia, che «il reato possa rimanere integrato da comportamenti, anche antecedenti alla fase finale della vita della azienda, LA che presentino caratteristiche obiettive (si pensi alla operazione fittizia, alla distruzione o alla dissipazione) che, di regola, non richiedono particolari e ulteriori accertamenti per provare la esposizione a pericolo del patrimonio e che risultino e permangano [....] congruenti rispetto all'evento giuridico (esposizione a pericolo degli interessi della massa) che poi si addebita all'agente» (così Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, in motivazione, pag. 12). Dunque, secondo l'interpretazione offerta dalle sentenze citate - ormai consolidata in seno alla giurisprudenza di legittimità - il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare non punisce, sempre e indifferentemente, qualsiasi atto in diminuzione del patrimonio della società, ma soltanto quegli atti che quell'effetto sono idonei a produrre in concreto, «con esclusione di quelle operazioni o iniziative di entità minima o comunque particolarmente ridotta e tali, soprattutto se isolate o realizzate quando la società era in bonis, da non essere capaci di comportare una alterazione sensibile della funzione di garanzia del patrimonio»; questo, però, non toglie che «vi siano casi in cui la fattispecie concreta dà conto, in termini di immediata evidenza dimostrativa (e al di fuori di qualsiasi logica presuntiva), della "fraudolenza" del fatto di bancarotta patrimoniale e, dunque, non solo dell'elemento materiale, ma anche del dolo del reato in esame: ciò in ragione dei più vari fattori, quali, ad esempio, il collocarsi del singolo fatto in una sequenza di condotte di spoliazione dell'impresa poi fallita ovvero in una fase di già conclamata decozione della stessa» (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgarannella, in motivazione pag. 10). 21Sempre nella prospettiva di meglio delineare la concreta pericolosità (e dunque la rilevanza penale) dell'operazione di "distacco" del bene dal patrimonio dell'impresa, è stata elaborata dalla giurisprudenza la nozione di "zona di rischio penale". Quest'ultima, invero, e con particolare riferimento alla figura della bancarotta patrimoniale per distrazione, è comunemente individuata nella "prossimità dello stato di insolvenza", ovvero quando l'apprezzamento di uno stato di crisi, normalmente conosciuto dall'agente imprenditore o figura equiparata, sia destinato a orientare la "lettura" di ogni sua iniziativa di distacco dei beni nel senso della idoneità a creare un pericolo per l'interesse dei creditori sociali (Sez. 5, n. 20096 del 26/01/2024, Parcesepe, Rv. 286501; Sez. 5, n. 17819 del 24/3/2017, Palitta, Rv. 269562). La "zona di rischio penale" è stata persuasivamente accostata da Sez. 5, n. 18517 del 22/2/2018, Lapis, Rv. 273073, allo stato di crisi dell'impresa, la cui padronanza, da parte dell'imprenditore o figura assimilata, permette di dare la corretta chiave di lettura a ogni operazione di separazione di beni dalla sua integrità patrimoniale; e del resto, l'attuale Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il d. Igs. n. 14 del 2019 [art.2, comma 1 lett. a)], ha nella sostanza confermato il raccordo "definitorio" illustrato dagli approdi giurisprudenziali in rassegna e ha descritto la "crisi" dell'impresa come «lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore». Orbene, la sentenza di primo grado ha fatto congruo riferimento, immune da censure di legittimità, all'attestazione allegata al piano concordatario, redatta da un professionista indipendente, che ha datato gli ultimi risultati positivi della gestione caratteristica della Coopca alla fine del 2010 (pag. 25 e segg.) e ha dato evidenza di una successiva, permanente situazione di disequilibrio a partire dall'esercizio 2011, con saldi negativi per valori significativi; al punto da considerare "grave" la dimensione della crisi d'impresa una volta "corretta" degli effetti solo apparentemente positivi delle operazioni straordinarie, rappresentati dalla generazione di «plusvalenze, che sono state inserite nel valore della produzione» (pag.29 e 30), mentre avrebbero dovuto essere catalogate tra i «ricavi straordinari» (pag.31); e si è soffermata sull'analisi del commissario giudiziale, che ha stimato l'incapacità della società di creare ordinari flussi di cassa, come evidenziato dall'esame dei conti economici, a partire dall'anno 2012, «con definitivo deterioramento di tutti gli indici finanziari e patrimoniali». La decisione d'appello (pag. 39 e segg.) si è convenientemente allineata alla ricostruzione dei primi giudici, e si è diffusa nell'illustrazione delle osservazioni tecniche del commissario giudiziale, che ha sottolineato come, già nell'anno 2008, la società non fosse in grado di far fronte alle passività correnti, cioè ai debiti a breve termine, in sintonia con quanto rilevato dalla relazione di revisione predisposta nel 2009, a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA]. In definitiva, i provvedimenti giurisdizionali hanno 22convenuto che l'appostazione contabile del provento delle operazioni straordinarie ha alterato la percezione della redditività aziendale tipica, così operando un maquillage dei dati di bilancio in senso migliorativo, non neutralizzabile dalle limitate spiegazioni fornite in nota integrativa (pag. 34 sentenza di primo grado, nota 41; v. anche Sez. 5, n. 16259 del 04/03/2010, Chini, Rv. 247255). In questo scenario, le considerazioni di dissenso agitate dai motivi di ricorso, sorrette, in particolare, dalla citazione dei passaggi delle consulenze tecniche di parte e di frammenti di talune deposizioni testimoniali, confliggono con i limiti del sindacato della Corte di Cassazione, in tema di rivalutazione del fatto e degli elementi probatori, sotto diversi profili. In primo luogo, mette conto rammentare il principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in virtù del quale il giudice, se ha indicato esaurientemente le ragioni del proprio convincimento, non è tenuto a rispondere in motivazione a tutti rilievi del consulente tecnico della difesa, in quanto la consulenza tecnica costituisce solo un contributo tecnico a sostegno della parte e non un mezzo di prova che il giudice deve necessariamente prendere in esame in modo autonomo (Sez. 2, n. 15248 del 24/01/2020, Grimani, Rv. 279062; Sez.5, n. 42821 del 19/06/2014, Ganci, Rv.262111; più recentemente, tra le tante, Sez.4, n. 10883 del 12/12/2024, Verducci, n.m.; Sez.5, n. 6400 del 19/12/2023, Romano e altro, n.m.). E ciò tanto più nei casi in cui la consulenza tecnica non apporti, con la formulazione del parere tecnico-scientifico, un novum di carattere probatorio, ma si limiti a esprimere una valutazione degli elementi di prova e documentali già acquisiti agli atti del procedimento, assimilabile a una memoria (Sez. 1, n. 33435 del 30/03/2023, Abbate, Rv. 285017). Tale canone esegetico rappresenta un corollario di altro, stabile orientamento giurisprudenziale, in base al quale, nella motivazione della sentenza, il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez.4, n. 1149 del 24/10/2005, Mirabilia, Rv.233187); e non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata dalla parte, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (in questo senso, con riferimento ai motivi di impugnazione, Sez. 5, n. 6746 del 2313/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340). In secondo luogo, l'esposizione dei ricorsi, oltre a evocare il parere dei professionisti di parte, riporta tratti e porzioni di testimonianze di persone ascoltate nel corso del dibattimento di primo grado, che, per lo più, hanno ricoperto incarichi in Coopca o per conto di essa, senza tuttavia tener presente che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, riportano meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale, al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/14, Savasta, Rv. 263601; nello stesso senso, Sez. 4, n. 46979 del 10/11/15, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 20677 del 11/4/17, Schioppo, Rv. 270071). Secondo le stabili coordinate interpretative in tema di travisamento della prova e di autosufficienza del ricorso, il deducente è sempre onerato, a pena di genericità del motivo, per un verso, di allegare all'impugnazione copia dell'atto del procedimento che si assume ignorato o equivocato (ex multis, Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, cit.; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723), anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Cossu, Rv.280419; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv.276432), e, per altro verso, come poc'anzi chiarito, di evidenziare l'efficacia demolitiva delle deduzioni rispetto alla tenuta logica delle argomentazioni contenute in sentenza. Ebbene, nel caso in esame, ai ricorsi per cassazione, non sono stati allegati gli esemplari degli atti, richiamati in modo parcellare, di cui si è lamentata la pretermissione. Con i ricorsi, si è offerta un'esegesi alternativa degli accadimenti e una differente selezione di preferibilità dei giudizi tecnici, ma non è stata illustrata la capacità delle deduzioni di svellere la solidità dell'apparato della motivazione della decisione impugnata. 4.2. Il terzo motivo dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e la residua parte del primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], sono infondati. Il nucleo essenziale della doglianza, che contesta la natura obbiettivamente distrattiva dell'operazione, attiene alla pretesa "neutralità" dei suoi effetti e alla "sostituzione" dei beni immobili venduti ad Immobilcoopca con l'acquisizione totalitaria della partecipazione in tale società, collegata e interamente controllata, con la conseguenza che, in tesi difensiva, non sarebbe ipotizzabile alcun pregiudizio, nemmeno potenziale, per i creditori della cedente. Tale argomento di confutazione è stato respinto dagli enunciati delle conformi sentenze di merito con proposizioni razionali e persuasive. 24Il provvedimento giurisdizionale di primo grado (pag. 50 e segg.) ha stigmatizzato, con esposizione appropriata, i contorni negoziali dell'iniziativa; ne ha ragionatamente escluso la valenza prospettica, solo in apparenza strumentale a una proficua gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare della [OSCURATO:PERSONA]; ha dato rilievo, per rimarcarne i lineamenti distrattivi, alla costituzione ad hoc di una società, interamente partecipata e priva di autonomia finanziaria, destinata ad acquistare l'ingente patrimonio immobiliare della società; all'esiziale procrastinazione del pagamento del prezzo in 23 anni, mediante compensazione con il credito di Immobilcoopca, relativo ai canoni di locazione; alla dilazione di pagamento del prezzo come infruttifero per le prime due annualità; alle immediate operazioni di finanziamento, da parte della controllante, in favore della controllata già sua debitrice per milioni di euro, per anticipazione di imposte e tasse e per corresponsione dei canoni di locazione, in singolare "deroga" alla clausola che ne prevedeva la compensazione, modalità di estinzione dell'obbligazione già di per sé ontologicamente anomala, perché «non svolgendo [la controllata] alcuna altra attività economica, in nessuna maniera avrebbe potuto "sopravvivere" senza risorse provenienti dall'esterno e senza poter contare per ben 23 anni sulla liquidità generata dall'attività di locazione, attività peraltro unica e principale». La sentenza di secondo grado, che ha pianamente condiviso le valutazioni del primo giudizio, si è correttamente intrattenuta (pag. 43 e segg.) sull'impossibilità di enucleare, dall'operazione progettata e realizzata da Coopca nell'ambito del collegamento societario con la costituita, nuova società, i cc.dd. vantaggi compensativi, al lume del principio di diritto, radicato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, secondo il quale i vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, di cui all'art. 2634, comma terzo, cod. civ., idonei ad escludere la natura distrattiva di un'operazione infra-gruppo, devono presentare i requisiti di certezza, congruità e proporzionalità ed essere di valore almeno equivalente al sacrificio economico inizialmente sopportato dalla società fallita (ex multis, Sez.5, n. 42570 del 22/10/2024, Santacroce, Rv. 287233). È stata enfatizzata, dalle difese, la motivazione della sentenza di questa Sezione, n. 49622 del 2015, che, tuttavia, non si è affatto pronunciata sulla impossibilità di ricondurre un'operazione analoga a quella oggetto di scrutinio al paradigma della bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, ma si è limitata ad affrontare, da una visuale squisitamente processuale, un caso di mancata corrispondenza tra l'accusa e la sentenza a seguito della riqualificazione dell'imputazione di bancarotta fraudolenta per distrazione in bancarotta impropria per effetto di operazioni dolose, astenendosi dal prendere posizione sulla 25correttezza della sussunzione della condotta contestata nell'una o nell'altra figura criminosa. Precipitano nell'alveo dell'inammissibilità le obiezioni volte a rivendicare una virtuosa finalità dell'operazione negoziale e ad invocare prospettive di "razionalizzazione" della "struttura societaria" e di reperimento di nuovi, possibili, investimenti finanziari, perché, in disparte la vaghezza dell'assunto, si riducono a mero tentativo di ottenere una diversa interpretazione dei fatti e delle emergenze probatorie. Non può essere, infine, condivisa - per le ragioni ampiamente esposte esaminando il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - l'affermazione, a supporto della addotta inconfigurabilità di un depauperamento patrimoniale, secondo cui la "trasformazione" della proprietà degli immobili in partecipazione societaria fosse improduttiva di effetti sul piano economico e non determinasse effettive conseguenze negative per i creditori della fallita. 4.3. È generica, per inidoneità di confronto con l'articolato di merito, e in ogni caso manifestamente infondata, la censura - formalizzata dal quinto motivo dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - relativa alla pretesa operatività dell'istituto della c.d. bancarotta riparata, per le ragioni puntualmente esplicitate nelle sentenze del duplice grado. Deve essere ribadita, in primo luogo, la piena equiparazione, agli effetti della responsabilità per i delitti di cui all'art. 223 legge fall. e, in virtù del richiamo operato dall'art. 236 comma 2, n. 1, legge fall., tra il provvedimento di ammissione alla procedura di concordato preventivo e la sentenza dichiarativa di fallimento, in quanto provvedimenti che cristallizzano l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza della società (Sez. 5, n. 3330 del 05/02/1993, Borsini, Rv. 193843); si è infatti precisato che, in tema di reati fallimentari, le condotte di bancarotta poste in essere prima dell'ammissione al concordato preventivo, anche nel caso in cui la società non sia poi dichiarata fallita, rientrano nell'ambito previsionale dell'art. 236, comma secondo, n. 1), legge fall., che, in virtù dell'espresso richiamo del precedente art. 223, punisce i fatti di bancarotta fraudolenta impropria commessi da amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società fallite (Sez.5, n. 26435 del 08/06/2022, Rea, Rv. 283402; Sez. 5, n. 16504 del 12/01/2010, Antonelli, Rv. 247243; Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014, Denaro, Rv. 259849); con la conseguenza che la fuoriuscita non autorizzata di risorse dalle disponibilità di una società ammessa al concordato preventivo, prima dell'ammissione alla procedura concorsuale, è assimilabile a una condotta integratrice di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione prefallimentare. Il rientro della somma distratta determina l'insussistenza della materialità del reato di bancarotta fraudolenta solo in quanto intervenuto prima della soglia 26cronologica del decreto di ammissione al concordato, perché il necessario coefficiente di offensività della condotta distrattiva si realizza con l'apertura della procedura che attende alla concorsualità, il cui esito possa rimanere specificamente condizionato da atti distrattivi che abbiano comunque ridotto il patrimonio disponibile. Il reintegro del patrimonio della società insolvente, in altre parole, deve avvenire prima che il pericolo per la garanzia dei creditori acquisisca effettiva concretezza. Occorre pertanto riaffermare che, per determinare l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato de quo, l'attività di segno contrario che annulla la sottrazione deve reintegrare il patrimonio dell'impresa prima della dichiarazione di fallimento o del decreto che ammette il concordato preventivo, evitando che il pericolo per la garanzia dei creditori acquisisca effettiva concretezza (Sez.5, n. 11297 del 09/12/2019, Sarno, n.m.; Sez.5, n. 4790 del 20/10/2015, Budola, Rv. 266025; Sez. 5, n. 50289 del 07/07/2015, P.M. in proc. Mollica, Rv. 265903; Sez. 5, n. 52077 del 04/11/2014, Lelli, Rv. 261347; Sez. 5, n. 8402 del 03/02/2011, Cannavale, Rv. 249721). La condotta di direzione inversa, che si realizzi dopo l'apertura della procedura concorsuale, può valere a consentire agli organi della procedura di "recuperare" i beni sottratti all'attivo distribuibile e può incidere, eventualmente, sulla modulazione del trattamento sanzionatorio in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., non certo ad escludere la consumazione del reato (v. Sez.5, n. 13820 del 03/03/2020, Biondini, Rv. 278951). In secondo luogo, la restitutio in integrum deve essere totale, dal momento che la bancarotta cosiddetta "riparata" si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa, nella sua effettività ed integralità, prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di insolvenza, così annullando il pregiudizio per i creditori, sicchè è onere dell'amministratore, che si è reso responsabile di atti di distrazione e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale, provare l'esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi precedentemente perpetrati (cfr. Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020, Verdini, Rv. 281031; Sez.5, n. 57759 del 24/11/2017, Liparoti, Rv. 271922). A tal proposito, le sentenze di merito (cfr. pag. 48 sentenza d'appello) hanno escluso che, con la veicolazione del ricavato della vendita degli immobili, conclusa nell'ambito della procedura concordataria sulla scorta dell'accordo tra Immobilcoopca e il commissario giudiziale, si sia realizzato il ripristino delle consistenze patrimoniali della Coopca prima del compimento dell'operazione di trasferimento immobiliare, in considerazione del fatto che i creditori di Immobilcoopca sono stati soddisfatti in prededuzione sull'importo incassato e, 27dunque, con priorità rispetto alla generale ripartizione tra i creditori della controllante. Le critiche mosse con i ricorsi per cassazione assumono valenza meramente contestativa e rinunciano, in definitiva, a misurarsi con le specifiche riflessioni degli elaborati di merito. 4.4. Eloquente precipitato delle considerazioni da ultimo svolte è il giudizio di manifesta infondatezza dell'ultimo motivo dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha prospettato una possibile riqualificazione del reato contestato in quello di bancarotta preferenziale, quasi a identificarne la consumazione nella conclusione delle intese tra Immobilcoopca e organi istituzionali nel corso della procedura concorsuale per la prededuzione dei crediti esistenti nei confronti di quest'ultima, in realtà funzionali al conseguimento della omologa del piano di concordato della Coopca, i cui creditori sono diversi da quelli della Immobilcoopca. Si tratta di pagamenti, pertanto, estranei agli elementi costitutivi del reato di bancarotta preferenziale e del tutto avulsi da finalità illecite, in linea con la ratio dell'art. 217-bis legge fall., secondo cui «le disposizioni di cui all'art. 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo»; norma, quest'ultima, che opera anche prima dell'omologazione del concordato, con riferimento a tutti i pagamenti autorizzati dal Tribunale o, comunque, in armonia con gli obbiettivi della procedura. 4.5. Le ragioni d'impugnazione, comuni a [OSCURATO:PERSONA] (secondo e terzo motivo), a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quarto motivo), che si sono occupate della riconosciuta responsabilità dei membri del collegio sindacale sono fondate, sia pure con limitato riferimento al dedotto vulnus della motivazione della sentenza impugnata sulla ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato. In linea generale, occorre ricordare che il controllo sindacale, in quanto posto a tutela degli interessi dei soci e di quello (preminente) dei creditori e pur non potendo investire in forma diretta le scelte imprenditoriali, non si esaurisce in una mera verifica formale o in un riscontro contabile della documentazione messa a disposizione dagli amministratori: deve necessariamente sostanziarsi nell'oggettivo riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione ed estendersi al contenuto della gestione sociale e alla conseguente verifica di conformità delle scelte degli amministratori ai canoni di buona amministrazione e della loro compatibilità con i fini propri della società (cfr. Sez. 5, n. 28848 del 21/09/2020, D'[OSCURATO:PERSONA], Rv. 279599, in motivazione; Sez. 5, n. 14045 del 22/03/2016, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 266646; Sez. 5, n. 18985 del 14/01/2016, A T e altri, Ry. 267009; Sez. 5, n. 8327 del 22/04/1998, Bagnasco e altri, Rv. 211368). Sulla gamma dei poteri-doveri di intervento del collegio sindacale, e sul dato dell'efficienza causale del mancato esercizio di essi, si è soffermata sez. 5, n. 2844107 del 11/05/2018, M. Rv. 274104, che ha richiamato la norma generale di cui all'art. 2403 cod. civ., che pone a carico dei sindaci un obbligo di vigilanza, che costituisce un quid pluris rispetto all'obbligo di "controllo" privilegiato dal testo antecedente alla riforma del 2003, relativo all'osservanza, da parte degli amministratori, "della legge e dello statuto" nonché della "corretta amministrazione": formulazione in cui è compresa, ovviamente, la preservazione del patrimonio sociale rispetto ai comportamenti dissipativi o distrattivi dell'organo gestorio. Per l'adempimento dei compiti riservatigli dalla legge, il collegio sindacale e ogni suo componente sono titolari di una serie di poteri che li pongono senz'altro in condizione di assolvere compiutamente ed efficacemente l'incarico. Non è dunque sufficiente una "presa d'atto" della formale correttezza delle scelte gestionali o degli intendimenti ostentati dal Consiglio di amministrazione, ma è necessario che la vigilanza dei sindaci si estenda al "contenuto" degli atti di gestione degli amministratori, tanto più quando le deliberazioni ad essi funzionali siano adottate alla presenza dei sindaci; il controllo deve estrinsecarsi, dunque, nel raffronto tra la realtà e la sua rappresentazione (Sez. 5, n. 14045 del 22/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], cit.). Quanto ai poteri impeditivi concretamente esercitabili, espressione dell'adempimento dell'obbligo giuridico di cui all'art. 40, comma 2, cod. pen., la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che la responsabilità per concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta dei componenti del collegio sindacale non può essere desunta solo dalla posizione di garanzia rivestita e dal mancato esercizio dei relativi doveri di controllo, ma postula la verifica dell'esistenza di elementi, dotati di adeguato e necessario spessore indiziario, sintomatici della partecipazione, causalmente libera dei sindaci stessi all'attività degli amministratori ovvero dell'effettiva incidenza causale dell'omesso esercizio dei doveri di controllo sulla commissione del reato (cfr. Sez.5, n. 20867 del 17/03/2021, D'[OSCURATO:PERSONA], Rv. 281260). E poiché la sussistenza del nesso causale deve essere esaminata alla stregua dell'ordinaria tipicità concorsuale dell'omissione del comportamento doveroso rispetto al fatto criminoso del terzo, non è indispensabile accertare, in base al c.d. giudizio controfattuale, «se sostituendo la condotta violativa dell'obbligo di impedimento con quella doverosa il reato commesso dagli amministratori non si sarebbe verificato con certezza o con elevata probabilità logica [...] ma va accertato se la condotta omissiva del garante abbia concretamente agevolato la realizzazione dell'altrui illecito che, in ipotesi, si sarebbe comunque potuto verificare sebbene con diverse e più difficoltose modalità di realizzazione» (così, Sez.5, n. 23175 del 28/05/2025, Quaglia, Rv. 288273). 29Tanto significa, in altri termini, che non è indispensabile acclarare se l'agire dei sindaci avrebbe impedito la commissione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, quanto piuttosto se l'attivazione del collegio sindacale avrebbe potuto stimolare un comportamento diverso degli amministratori, più attento ai valori di salvaguardia della garanzia patrimoniale per il ceto creditorio. Il giudizio della Corte territoriale riguardo al nesso di causa tra l'inerzia e il compimento dell'atto pernicioso per le aspettative dei creditori si è dispiegato con enunciati non illogici, che resistono alle generiche critiche esposte nei ricorsi, e in particolare si è concentrato sui connotati distrattivi dell'operazione immobiliare, ideata e realizzata in una fase di persistente e nota crisi aziendale, sulle considerevoli dimensioni economiche che l'hanno caratterizzata e sulla non contestata apprensione, da parte di tutti i componenti del collegio sindacale, dello sviluppo delle deliberazioni che hanno condotto alla sua pianificazione ed esecuzione, tra il 2012 ed il 2013. La sentenza impugnata, a tal proposito, ha ripercorso la documentazione dei verbali del Consiglio di amministrazione e delle verifiche del Collegio sindacale e dato conto dell'inesistenza di rilievi e di reazioni, prima e dopo il compimento degli atti di gestione, accompagnata dalla formulazione di pareri favorevoli a riguardo dell'osservanza della legge e dello statuto e del rispetto dei principi di corretta amministrazione, e pur nella riconosciuta padronanza dell'emergenza, dai dati contabili, di «una situazione di calo di fatturato, a conferma del trend negativo ormai costante, come evidenziato con dovizia di dettaglio negli ultimi consigli di amministrazione della società». La sentenza di primo grado ha focalizzato l'attenzione sulla vistosità, immediatamente percepibile, della lesione che l'operazione societaria, per le sue caratteristiche oggettive, avrebbe potuto arrecare alla conservazione della garanzia patrimoniale per i creditori. Riguardo all'elemento essenziale del nesso eziologico tra l'omissione e l'evento giuridico, rappresentato dalla messa in pericolo degli interessi del ceto creditorio quale indispensabile effetto della condotta di spoliazione di beni, la decisione dei primi giudici (pag. 87) ha dunque sottolineato, da un lato, che competesse al collegio sindacale dissentire dall'opzione degli amministratori, appresa sin dagli albori, e provvedere alle doverose segnalazioni "nelle opportune sedi", in guisa da «mettere in moto un circuito informativo idoneo a influenzare le scelte dell'amministrazione e costringerla a rivedere il progetto»; dall'altro, che il collegio sindacale fosse titolare di poteri indirettamente impeditivi (così in motivazione, Sez.5, n. 23175 del 28/05/2025, Quaglia, Rv. 288273), di ricognizione e di segnalazione, idonei a sollecitare la reattività dei soggetti legittimati ad agire per la tutela del patrimonio sociale (i soci e i creditori); così da 30scongiurare o quantomeno ridurre, attraverso l'assunzione di posizioni oppositive e contrastanti, costituite da iniziative formali contro le irregolarità o anche soltanto dalla minaccia di intraprenderle in caso di mancato ravvedimento degli amministratori, le conseguenze dannose dell'attività gestoria. Difetta, invece, nell'articolato della doppia conforme il necessario approfondimento a riguardo dell'elemento soggettivo del dolo. Il collegio intende dare continuità alle puntualizzazioni predicate da Sez. 5, n. 23175 del 28/05/2025, Quaglia, cit., secondo le quali è sufficiente anche il dolo eventuale (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 26399 del 05/03/2014, Zandano, Rv. 260215 - 01), purché esaminato secondo le direttrici tracciate dalla pronuncia delle Sezioni Unite Espenhahn (n. 38343 del 24/04/2014), intervenuta proprio sul tema dei rapporti tra dolo eventuale e colpa cosciente, rimarcando la centralità, nel primo, della dimensione volitiva dell'elemento soggettivo del reato. Le Sezioni Unite hanno affermato che «se la previsione è elemento anche della colpa cosciente, è sul piano della volizione che va ricercata la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente», laddove «la colpevolezza per accettazione del rischio non consentito corrisponde alla colpevolezza propria del reato colposo, non alla più grave colpevolezza che caratterizza il reato doloso»; ai fini della configurabilità del dolo eventuale, pertanto, non basta «la previsione del possibile verificarsi dell'evento; è necessario anche - e soprattutto - che l'evento sia considerato come prezzo (eventuale) da pagare per il raggiungimento di un determinato risultato»; nel dolo eventuale, infatti, «oltre all'accettazione del rischio o del pericolo vi è l'accettazione, sia pure in forma eventuale, del danno, della lesione, in quanto essa rappresenta il possibile prezzo di un risultato desiderato». Nella prospettiva tracciata dalle Sezioni Unite, ai fini della configurabilità del dolo eventuale, è dirimente «un atteggiamento psichico che indichi una qualche adesione all'evento per il caso che esso si verifichi quale conseguenza non direttamente voluta della propria condotta», sicché riveste decisivo rilievo che «si faccia riferimento ad un reale atteggiamento psichico che, sulla base di una chiara visione delle cose e delle prospettive della propria condotta, esprima una scelta razionale; e, soprattutto, che esso sia rapportato allo specifico evento lesivo ed implichi ponderata, consapevole adesione ad esso, per il caso che abbia a realizzarsi». Sul versante dell'elemento soggettivo del reato, insomma, il contributo concorsuale del sindaco nel fatto illecito dell'amministratore postula l'esistenza di elementi, dotati del necessario spessore indiziario, sintomatici della partecipazione, in qualsiasi modo, del sindaco stesso all'attività dell'amministratore, in guisa da potersi affermare che il mancato adempimento, da parte sua, dei poteri-doveri di vigilanza, il cui esercizio sarebbe valso a impedire le condotte distrattive degli amministratori, sia fuoriuscito dalla dimensione 31meramente colposa, per assurgere al rango di elemento dimostrativo di dolosa partecipazione, sia pure nella forma del dolo eventuale (Sez. 5, n. 26399 del 05/03/2014, Zandano, Rv. 260215; Sez. 5, n. 15360 del 05/02/2010, Tacconi, Rv. 246956). Ebbene, le pronunce di merito non hanno fornito appagante contezza degli elementi specifici a suffragio dell'affermata adesione psichica dei componenti del collegio sindacale alla causazione della potenziale lesione alle prospettive satisfattive della massa creditoria di Coopca. Non si colgono, nel percorso enunciativo della decisione impugnata e di quella di primo grado, gli indici probanti concretamente dimostrativi, in capo ai componenti del collegio sindacale, della previsione dell'evento giuridico del pericolo di offesa ai creditori al momento del confronto con le opzioni gestorie degli amministratori, immanente alla figura del dolo eventuale. In altre parole, una previsione effettiva, presente nella mente degli imputati, nel momento in cui hanno ritenuto di non porre in essere gli interventi contenitivi in attuazione dei propri poteri-doveri, alla quale sia collegabile la scelta di così risolversi comunque, anche a rischio di contribuire a cagionare quella possibilità di lesione, consentendo in definitiva all'eventuale verificarsi del risultato. Ci si è assestati, apoditticamente, sulla "autoevidenza" della natura depauperatrice dell'operazione contestata e non è stato chiarito, ad esempio, sulla base di quali emergenze sia stato possibile affermare che l'illecita compromissione degli interessi dei creditori della società si ricavasse «dalle stesse informazioni che i sindaci» avevano ricevuto «su scopi ed effetti dell'operazione e che necessariamente erano in grado di elaborare, al di là delle formule utilizzate, grazie al loro bagaglio professionale» (pag. 87 sentenza di primo grado) e, in tale contesto, sulla scorta di quali argomentazioni l'assenza delle doverose interferenze nel processo deliberativo degli amministratori sia riconducibile a un atteggiamento doloso, piuttosto che colposo. È stata ventilata una saldatura operativa e di intenti tra l'amministrazione Coopca [...] e il collegio sindacale (pag. 52 appello), traendone spunto dalla designazione del figlio di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], vicepresidente del Consiglio di amministrazione di Coopca, quali stimatori del compendio immobiliare, senza, tuttavia, che siano state mosse censure alla correttezza della valutazione da costoro effettuata; né sono stati indicati elementi che depongano per un elevato grado di cognizione dei fatti o di preparazione tecnica dei componenti del collegio sindacale, tale da rappresentare significativo indizio di compartecipazione psichica all'agire degli amministratori. 4.6. La sentenza impugnata, dunque, sotto l'indicato profilo, deve essere annullata con rinvio, quanto alla posizione dei componenti del collegio sindacale, 32- nell'ottica di una più penetrante delibazione dell'elemento psicologico del reato contestato. 5. I ricorsi delle parti civili, redatti con un unico atto, sono inammissibili. 5.1. Il primo motivo e il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, essendo correlati, sono inammissibili, per plurime convergenti ragioni. In primo luogo, i ricorsi sono privi del necessario requisito dell'autosufficienza. I ricorrenti fanno una serie di affermazioni basate sugli atti di costituzione di parte civile, senza, però, allegare gli atti di costituzione, dai quali dovrebbero desumersi le circostanze dedotte. I motivi si presentano, dunque, intrinsecamente generici e privi della necessaria autosufficienza, atteso che gli atti dai quali dovrebbero desumersi le circostanze dedotte non sono stati allegati né i ricorrenti hanno chiesto, alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, di allegarli al ricorso da trasmettere alla Suprema Corte. Al riguardo, va ricordato che è inammissibile il ricorso per cassazione che, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723; Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Scioppo, Rv. 270071). Siffatta interpretazione, con le dovute precisazioni, va mantenuta ferma anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, comma 2, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11), che prevede che, in caso di ricorso per cassazione, copia degli atti «specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e) del codice», è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso. La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che, «sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l'onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, organo amministrativo al quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso» (cfr. Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432). E, dunque, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si 33assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Cossu, Rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432). Sotto altro profilo, i motivi si presentano generici, non confrontandosi pienamente con le decisioni dei giudici di merito. Va rilevato che il giudice di primo grado aveva riconosciuto, in astratto, la legittimazione dei creditori, «in particolare sotto l'aspetto del danno biologico e morale», a esercitare l'azione civile nel procedimento penale. Il Tribunale, tuttavia, in concreto, aveva ritenuto non configurabile il danno «rispetto all'operazione Immobilcoopca», «anche per il suo concreto evolversi e per la soluzione perfezionata in sede concordataria, nonché per le specifiche allegazioni di cui agli atti di costituzione di parte civile, in ordine ai profili di danno realizzatisi e, ancor di più, in ordine a quelli effettivamente e tuttora persistenti dopo gli accordi con Immobilcoopca in sede di concordato». La Corte di appello ha ritenuto non configurabile «un danno morale o biologico del singolo creditore», ritenendo, per i restanti danni, «assorbente» la legittimazione della procedura. Ebbene, i ricorrenti si spendono nel sostenere la legittimazione dei creditori alla costituzione di parte civile, affermando come non «assorbente» la legittimazione della procedura, ma non dimostrano, nei termini consentiti in sede di legittimità, il vizio della decisione dei giudici di merito di ritenere, in concreto, non configurabile un danno morale e biologico. 5.2. Il secondo motivo è inammissibile. I ricorrenti, invero, si limitano genericamente a contestare la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha condannato «le parti civili al pagamento delle spese del procedimento». Decisione che, peraltro, costituisce rigorosa applicazione dell'art. 592 cod. proc. pen. 6. La sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], essendo, in parte, fondati i loro ricorsi, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e delle parti civili devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. 34 P.Q.M