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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04100/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 29817/22 Giuffrè OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo del ricorso per cassazione non sono proponibili in sede di legittimità in quanto vertenti sul fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova oggetto di esame sviluppato con argomentazioni lineari da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità; Ritenuto inoltre che il secondo motivo di ricorso attinente al trattamento sanzionatorio, non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la sussistenza della recidiva (specifica e infraquinquennale) e la mancata concessione delle attenuanti generiche (v. pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 29817/22 Giuffrè OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo del ricorso per cassazione non sono proponibili in sede di legittimità in quanto vertenti sul fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova oggetto di esame sviluppato con argomentazioni lineari da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità; Ritenuto inoltre che il secondo motivo di ricorso attinente al trattamento sanzionatorio, non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la sussistenza della recidiva (specifica e infraquinquennale) e la mancata concessione delle attenuanti generiche (v. pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 04100/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris