CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 giugno 2023
Cassazione n. 47565/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla I sezione di questa Corte con sentenza n. 9170 del 14 dicembre 2022, il Tribunale di sorveglianza di Sassari, con ordinanza del 26 maggio - 13 giugno 2023, ha respinto il reclamo proposto nell'interesse del detenuto [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis, comma 2, ord. pen., avverso la decisione del magistrato di sorveglianza che aveva disatteso la richiesta di autorizzazione ad effettuare videochiamate sostitutive mensili con propri familiari. Il Tribunale di sorveglianza, in particolare, ha rilevato che, ormai spirato il termine del 31 dicembre 2022, cui si correlava ex lege la necessità di tenere conto dell'emergenza pandemica, non erano state dedotte specifiche circostanze idonee a giustificare la conclusione di una esposizione dei congiunti del detenuto ad un rischio di contagio maggiore di quello concernente altri soggetti. 2. Nell'interesse del Rampulla è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si denuncia violazione di legge, per non avere il Tribunale rilevato che, con i motivi del reclamo, erano state dedotte varie circostanze impeditive dei colloqui in presenza. In ogni caso, la decisione, non correlandosi al momento nel quale era stato emesso il provvedimento impugnato, aveva finito per vanificare nella sostanza la portata della sentenza di annullamento. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato, poiché la richiesta proposta nell'interesse del Rampulla, per quanto emerge dagli atti, non era correlata soltanto all'emergenza sanitaria derivante dalla pandemia, secondo quanto assume l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza, poiché deduceva, in via alternativa, l'impedimento conseguente alle onerose spese di viaggio e alle condizioni di salute dei congiunti, chiamati ad effettuare la trasferta dalla Sicilia in Sardegna. Sul punto si registra un sostanziale silenzio del provvedimento impugnato. Ne segue l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari.