Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2021

Cassazione n. 05027/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale [OSCURATO:PERSONA] é stato condannato a pena ritenuta equa per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., é inammissibile.

Invero, ci si duole che la Corte di Appello abbia ritenuto che la pena inflitta all'imputato sia stata quella di diciotto mesi di reclusione ed euro 450 di multa, all'esito della riduzione di un terzo per il celebrato rito abbreviato.

All'inverso, la pena da ritenere inflitta è quella risultante dalla riduzione di un terzo della sanzione appena menzionata.

2. Orbene, il Tribunale aveva condannato l'odierno ricorrente alla pena di mesi tredici e giorni dieci di reclusione ed euro 500 di multa.

Tale pena era stata determinata muovendo da una pena base di un anno di reclusione ed euro 450 di multa, sulla quale era stata apportata l'aumento di due terzi per la riconosciuta recidiva reiterata infraquinquennale, giungendo quindi alla pena di un anno, mesi otto di reclusione ed euro 750 di multa.

La diminuzione imposta dal rito prescelto portava quindi alla pena di un anno un mese e dieci giorni di reclusione ed euro 500 di multa.

Ovvero la pena indicata dal Tribunale in dispositivo.

La diversa indicazione che si coglie nella motivazione, ove si menziona la pena di diciotto mesi di reclusione ed euro 750 di multa, risulta recessiva rispetto al dispositivo e chiaramente frutto di un errore materiale, volendosi scrivere 1 anno e 8 mesi di reclusione.

Va rammentato che in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza vige la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice; secondo la più recente giurisprudenza, con la quale si conviene, tale regola non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (Sez. 3 - , Sentenza n. 3969 del 25/09/2018, 2019, Rv. 275690 - 01).

Nel caso di specie, come correttamente dato atto dalla Corte di appello, la motivazione non evidenzia alcun elemento che lasci ritenere che si sia voluto infliggere una pena inferiore a un anno ed otto mesi di reclusione; ed il ricorrente pretende in modo manifestamente infondato di accordare prevalenza alla motivazione, sulla scorta del solo argomento secondo il quale 'la lettera del dispositivo renda la sentenza non ben fatta'.

3. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/10/2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale [OSCURATO:PERSONA] é stato condannato a pena ritenuta equa per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., é inammissibile. Invero, ci si duole che la Corte di Appello abbia ritenuto che la pena inflitta all'imputato sia stata quella di diciotto mesi di reclusione ed euro 450 di multa, all'esito della riduzione di un terzo per il celebrato rito abbreviato. All'inverso, la pena da ritenere inflitta è quella risultante dalla riduzione di un terzo della sanzione appena menzionata. 2. Orbene, il Tribunale aveva condannato l'odierno ricorrente alla pena di mesi tredici e giorni dieci di reclusione ed euro 500 di multa. Tale pena era stata determinata muovendo da una pena base di un anno di reclusione ed euro 450 di multa, sulla quale era stata apportata l'aumento di due terzi per la riconosciuta recidiva reiterata infraquinquennale, giungendo quindi alla pena di un anno, mesi otto di reclusione ed euro 750 di multa. La diminuzione imposta dal rito prescelto portava quindi alla pena di un anno un mese e dieci giorni di reclusione ed euro 500 di multa. Ovvero la pena indicata dal Tribunale in dispositivo. La diversa indicazione che si coglie nella motivazione, ove si menziona la pena di diciotto mesi di reclusione ed euro 750 di multa, risulta recessiva rispetto al dispositivo e chiaramente frutto di un errore materiale, volendosi scrivere 1 anno e 8 mesi di reclusione. Va rammentato che in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza vige la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice; secondo la più recente giurisprudenza, con la quale si conviene, tale regola non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (Sez. 3 - , Sentenza n. 3969 del 25/09/2018, 2019, Rv. 275690 - 01). Nel caso di specie, come correttamente dato atto dalla Corte di appello, la motivazione non evidenzia alcun elemento che lasci ritenere che si sia voluto infliggere una pena inferiore a un anno ed otto mesi di reclusione; ed il ricorrente pretende in modo manifestamente infondato di accordare prevalenza alla motivazione, sulla scorta del solo argomento secondo il quale 'la lettera del dispositivo renda la sentenza non ben fatta'. 3. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/10/2021. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05027/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris