CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12789/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cessazione, Luigi BIRRITTERI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Ravenna - che, nel giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di furto di gasolio, aggravato dalla qualità di dipendente e dall'aver cagionato un danno rilevante ( euro 18.000) - ha rideterminato il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, che svolge due motivi. 2.1. Con il primo denuncia violazione di legge e correlato vizio della motivazione. La sentenza impugnata è nulla per avere disposto la correzione di quella di primo grado, che aveva omesso la diminuzione per il rito, senza dichiarare la nullità della sentenza di primo grado. 2.2. Vizio della motivazione in relazione alla mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, motivato dalla mancanza in atti di prova dell'offerta risarcitoria, rifiutata dalla persona offesa, invece posta a disposizione nell'importo di euro 5000. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1. La Corte di appello ha dato atto della sussistenza di un errore materiale nella sentenza di primo grado, che ha corretto, fondandosi sull'analitico calcolo della pena di cui vi è riscontro nella sentenza di primo grado, in tal modo facendo corretta applicazione dell'indirizzo giurisprudenziale, richiamato nella sentenza impugnata, a tenore del quale è illegittimo il provvedimento con cui il Tribunale, investito dell'appello del solo imputato, rilevata la sussistenza di un contrasto tra motivazione e dispositivo, annulli, ex art. 604 cod. proc. pen., la sentenza di primo grado, rimettendo gli atti relativi al primo giudice, in quanto, in tal caso, non ricorre alcuna delle cause espressamente e tassativamente previste dall'art. 604 del codice dei rito - essenzialmente attinenti alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e alla rilevazione di nullità assolute o di ordine generale non sanate - che legittimano l'esercizio del potere di annullamento della sentenza di primo grado. Ne consegue che, ricorrendo detta ipotesi, il giudice deve prendere atto, nei limiti dell'effetto devolutivo, del predetto contrasto tra dispositivo e motivazione, quindi, procedere alla valutazione dei motivi di appello (Sez. 5, n. 19051 del 19/02/2010, Rv. 247252; conf. Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017 (dep. 2018 ) Rv. 2735399). E' indiscusso, infatti, che, nella giurisprudenza di questa Corte che "il potere di annullamento del provvedimento gravato, tipico della giurisdizione di legittimità, è esercitato in appello nei soli casi previsti dall'art. 604 c.p.p., ed al di fuori di queste ipotesi tassative, in cui non trova collocazione quella della carenza, sia pur totale, della motivazione, si applicano i principi di conservazione degli atti e di economia processuale, in forza dei quali è riconosciuto al giudice di secondo grado il potere di sostituirsi, nella valutazione del fatto, al giudice di primo grado, mediante la correzione, la integrazione e persino la integrale redazione della motivazione" (Cass., sez. 5^, 9 febbraio 2000, Rv. 215726, Cass., sez. 6^,03/10/2000, Rv. 218654, Cass., sez. 6^, 08/01/2003, Rv. 224317; conf. Sez. 5, n. 11961 del 08/02/2005 Rv. 232058). In realtà l'art. 605 c.p.p. dispone che il giudice d'appello deve sempre pronunciare nel merito, confermando o riformando la sentenza impugnata, salvi i casi di annullamento previsti dall'art.604 c.p.p. con riferimento a ipotesi di nullità assolute o a regime intermedio. Sicché, essendo il vizio della motivazione una nullità relativa, non può conseguirne l'annullamento della sentenza appellata. 1.1. Correttamente, pertanto, la Corte di appello si è conformata all'indirizzo secondo cui "In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, qualora la divergenza dipenda da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, è legittimo il ricorso alla motivazione per individuare l'errore medesimo ed eliminarne i relativi effetti" (Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018, Rv. 273269 ), giacchè "in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso. (Sez. 3 n. 3969 del 25/09/2018 (dep. 2019 ) Rv. 275690). 2.Del pari manifestamente infondato il secondo motivo. Premesso che la celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato non preclude all'imputato la possibilità di dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del rigetto, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova (Sez. 4 n. 44888 del 18/09/2018, Rv. 274269, conf. tra le altre, Sez. 6 n. 30774 del 13/10/2020, Rv. 279849), il motivo che lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche per omessa valorizzazione dell'offerta risarcitoria, risulta afflitto da irrimediabile genericità, poiché omette di confrontarsi con la motivazione, resa sul punto, dalla Corte di appello, che ha fatto leva sulla gravità del fatto, in ragione dell'entità del danno cagionato; d'altro canto, la parte nulla dimostra in ordine alla consistenza dell' offerta risarcitoria, asseritamente rifiutata dalla parte civile, non rinvenuta nel fascicolo /da cui si evince solo il rifiuto ) mancando la indicazione, nei verbali di udienza, dell'entità dell'offerta, così come rilevato dalla Corte di appello. Ai fini della indeducibilità del motivo in esame, giova, in ogni caso, ricordare che il giudice di merito può escludere la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24.09.2008, Rv. 242419; con?. sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269) ? essendosi limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente, e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02). 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 06 dicembre 2021 [Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] T9-esa [OSCURATO:PERSONA] CORTE Di