CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2022
Cassazione n. 44822/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 febbraio 2022 la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di Monza del 15 novembre 2019 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione ed euro 140,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81, cpv., 56 e 624 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Andreoni, a mezzo del suo difensore, deducendo, con cinque motivi di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione: in relazione all'art. 54 cod. pen., per non esserle stata riconosciuta la scriminante dello stato di necessità, avendo costei agito unicamente perché mossa dall'esigenza di sfamarsi; per omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; per mancata riqualificazione della fattispecie nell'ipotesi del furto d'uso, di cui all'art. 626, comma 1, n. 2, cod. pen.; per mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; per violazione dell'art. 56 cod. pen., a .causa della mancata riduzione della pena per il tentativo nella sua .massima espansione. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01) La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109-01). In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01). Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come la ricorrente sotto vari profili invochi, in realtà, un'inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, e, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi, con la dovuta specificità, con l'iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale per affermare la sua responsabilità penale. La motivazione resa dai giudici di merito, infatti, ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazioni immuni da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputata e la congruità della pena inflittale. I motivi proposti dalla ricorrente, pertanto, sono manifestamente inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto inidonei a puntualizzare, in modo congruo, le ragioni di doglianza in fatto e in diritto, mancando di confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in f