CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 maggio 2018
Cassazione n. 03934/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2547/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ; D'[OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], la prima figlia e il secondo coniuge di [OSCURATO:PERSONA], deceduta il 21/05/2018, avente causa da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; tutti anche nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e tutti elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], anche quale erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro D'[OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 1249/2020 depositata il16/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022 dal ConsigliereMARCO DELL'UTRI. Rilevato che, con sentenza resa in data 16/12/2020 (n. 1249/2020), la Corte d’appello di Salerno, tra le restanti statuizioni, per quel che ancora rileva in questa sede, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dei ricorrenti, di somme a titolo di rimborso delle spese da questi ultimi sostenute per la realizzazione di opere all’interno dell’immobile che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano loro concesso in locazione per uso diverso da quello di abitazione, nonché per la condanna al pagamento di somme a titolo di indennità di avviamento; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato come il Torre e la Criscuolo non avessero fornito alcuna adeguata dimostrazione, tanto dei costi sostenuti per la realizzazione delle opere all’interno dell’immobile delle controparti, quanto dell’effettiva prestazione, da parte dei locatori, del consenso al compimento di dette opere; sotto altro profilo, la corte territoriale ha rilevato come i conduttori non avessero mai proposto concretamente alcuna domanda per il conseguimento dell’indennità di avviamento, da ritenersi, in ogni caso, infondata, in considerazione del carattere abusivo (e dunque contra legem) delle opere realizzate da detti convenuti all’interno dell’immobile in esame; avverso la sentenza della corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Amato e [OSCURATO:PERSONA]Amato, questi ultimi due quale figlia e coniuge di [OSCURATO:PERSONA] avente causa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti anche nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], resiste con controricorso; [OSCURATO:PERSONA]Amato, chiamata in giudizio in qualità di avente causa di [OSCURATO:PERSONA], non ha svolto difese in questa sede; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; le parti hanno depositato memoria; considerato che, con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1576, 1577, 1592 1593 c.c., nonché dell’art. 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere lacorte territoriale erroneamente escluso il ricorso dell’effettiva prestazione,da parte dei locatori, del proprio consenso, sia implicito che esplicito, all’esecuzione delle opere di miglioramento realizzate dai conduttori, anche in ragione delle risultanze istruttorie analiticamente richiamate in ricorso, nonché per aver escluso il riconoscimento del carattere urgente e indifferibile di tali opere quali espressione di manutenzione straordinaria; il motivo è inammissibile; osserva il Collegio come la corteterritoriale abbia disatteso il gravame proposto dagli odierni ricorrenti in sede d’appello sulla base di considerazioni di natura esclusivamente istruttoria, rilevando come gli stessi non avessero fornito alcuna adeguata dimostrazione, tanto dei costi sostenuti per la realizzazione delle opere all’interno dell’immobile delle controparti, quanto dell’effettiva prestazione, da parte dei locatori, del consenso al compimento di dette opere; ferma tale premessa, varrà considerare come, con il motivo in esame, i ricorrenti – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate – s i siano limitati ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis , Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica dei ricorrenti, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente gli stessi nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo; nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dagli odierni ricorrenti deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti, con particolare riguardo all’effettiva esecuzione delle opere de quibus, ai costi sostenuti, alla relativa natura di opere di manutenzione ritenute di natura urgente e indifferibile, all’effettiva prestazione, da parte dei locatori, del proprio consenso espresso o implicito alla realizzazione di tali opere; è appena il caso di rilevare, al riguardo, come gli odierni ricorrenti abbiano financo trascurato di riportare, nel corpo del ricorso, il tenore letterale della domanda riconvenzionale a cui pure hanno fatto riferimento, così come di censurare in modo specifico la ratio decidendi di cui al par. 9 della sentenza, omettendo, infine, alcun cenno al pur dovuto avviso al locatore di cui all’art. 1577 c.c.; si tratta, dunque, con riguardo ai termini della censura in esame, di argomentazioni critiche con evidenza dirette a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato; ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti; quanto alla contestata violazione dell’art. 115 c.p.c., osserva il Collegio come la censura illustrata dai ricorrenti non contenga alcuna denuncia del relativo paradigma normativo, limitandosi a denunciare unicamente una pretesa erronea valutazione di risultanze probatorie; sul punto, varrà rimarcare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa corte di legittimità, ai sensi del quale per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve aver giudicato, o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla ‘valutazione delle prove’ (cfr. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26769 d el 23/10/2018, Rv. 650892 -01); con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché degli artt. 34- 40 della legge n. 392/78 (in relazione all’art. 360 c.p.c.), per avere la corte territoriale – una volta esclusa l’avvenuta proposizione, da parte dei conduttori, della domanda per il pagamento dell’indennità di avviamento in loro favore – illegittimamente affermato in ogni caso l’infondatezza nel merito di tale domanda in ragione dell’illegittimità urbanistica delle opere eseguite dei conduttori, in palese violazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c. là dove impone al giudice di pronunciarsi esclusivamente entro i limiti delle domande proposte dalle parti; il motivo è inammissibile per carenzadi interesse; osserva il Collegio come la corte territoriale abbia disatteso il motivo di appello proposto dagli odierni ricorrenti sul presupposto della mancata proposizione, da parte degli stessi, di alcuna domanda avente ad oggetto il pagamento di somme a titolo di indennità di avviamento; sulla base di tale premessa, le successive considerazioni (riguardanti, in ogni caso, l’infondatezza nel merito di tale domanda) deve riguardarsi alla stregua di una mera argomentazione aggiuntiva di carattere retorico, di per sé superflua rispetto alla principale motivazione di rigetto, illustrata unicamente in funzione rafforzativa per il solo caso (ipotetico e congetturale) in cui volesse ritenersi (a tutto voler concedere) effettivamente proposta detta domanda: evenienza, quest’ultima, in ogni caso definitivamente esclusa dalla medesima corte d’appello, con la conseguente irrilevanza delle successive argomentazioni e la conseguente insussistenza di alcun interesse degli odierni ricorrenti (neppure rilevabile in considerazione delle argomentazioni illustrate nella memoria da ultimo depositata) alla relativa contestazione in questa sede; varrà al riguardo richiamare la decisività del principio fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale il ricorrente non ha interesse a dolersi, sotto il profilo del vizio di extrapetizione, che il giudice di merito abbia esaminato e risolto una questione non prospettatagli dalle parti, qualora le argomentazioni svolte al riguardo nella motivazione della sentenza impugnata non hanno avuto alcuna influenza sulla decisione della controversia e vanno, quindi, considerate alla stregua di semplici obiter dicta (Sez. 3, Sentenza n. 1784 del 09/06/1972, Rv. 358757 –01; v. altresì Sez. 3, Sentenza n. 18519 del 13/07/2018 e Sez. 3, Sentenza n. 15152 del 20/06/2017 in motivazione); sulla base delle argomentazioni sin qui illustrate, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore delle controparti, delle spese del presente giudizio di legittimità secondo la liquidazione di cui al dispositivo, disponendosene l’attribuzione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario; non sussistono, ad avviso del Collegio, in considerazione delle ragioni della decisione, i presupposti per l’accoglimento della domanda proposta dal controricorrente per la condanna dei ricorrenti al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.; dev’essere attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore del controricorrent e , delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 8.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge, disponendone l’attribuzione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario. Dichiara la sussistenza d