CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29034/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; gli{ Rilevato che D'[OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 alla pena di due anni di reclusione, all'esito di giudizio abbreviato, articolando quattro motivi di ricorso deduce vizio di motivazione con riguardo all'accertamento del reato per la mancata acquisizione dei modelli F24 (primo motivo), vizio di motivazione con riferimento all'omessa valutazione della prova decisiva da cui desumere il suo ruolo di mero prestanome (secondo motivo), violazione di legge in ordine alla sussistenza del dolo (terzo motivo), e vizio di motivazione relativamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche (quarto motivo); Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata ha correttamente evidenziato come in realtà sia stato acquisito un modello F24 per una compensazione indebita di 164.100,00 euro, già di per sé superiore alla soglia di punibilità, e come, inoltre, la prova in ordine agli altri cinque modelli F24 è stata offerta mediante un documento formato dall'Agenzia delle Entrate, riportante estremi identificativi, date di inoltro ed importi compensati, ossia mediante un elemento pienamente utilizzabile ai fini della prova nel giudizio abbreviato; Osservato che il secondo e il terzo motivo, da esaminare congiuntamente, espongono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica cori il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata non solo ha spiegato correttamente perché i motivi aggiunti in appello sul ruolo di mero prestanome dell'imputato pongono una questione preclusa, siccome mai sollevata in precedenza, ma ha comunque incensurabilmente evidenziato che, anche ad ammettere questo ruolo, il dolo necessario - dolo generico - può ritenersi accertato siccome il medesimo imputato ha accettato la carica di amministratore e risulta aver personalmente inoltrato, il 29 novembre 2019, la dichiarazioni dei redditi uella quale erano riportate le compensazioni indebite; Constatato che il ,t>5>to motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, giacché la Corte d'appello ha correttamente evidenziato l'assenza di elementi favorevolmente valutabili ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, anche segnalando come l'imputato non ha mai reso dichiarazioni nel corso del procedimento; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il