CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45684/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita I ( relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] .[OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che, dichiarando il non doversi procedere nei confronti dell'imputato per la condotta di bancarotta semplice di cui al capo D) in quanto estinta per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile dei delitti di bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'inosservanza della legge penale sostanziale e processuale nonché l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, è altresì inedito in quanto, dalla incontestata sintesi contenuta nella sentenza gravata, non risulta formulato nei motivi di appello; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu'-o tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottob