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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 10339/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Venezia, in data 18 giugno 2020, ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona in data 9 ottobre 2019 con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione a reato p. e p. dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 (detenzione a fini di cessione di 367,85 grammi lordi di cocaina), accertato il 17 marzo 2019 e contestato con la recidiva specifica e reiterata.

Pacifica essendo la commissione del reato da parte dell'imputato, meritano peculiare segnalazione per quanto qui d'interesse la disposta confisca ex art. ex art. 85-bis d.P.R. 309/1990 della somma di denaro trovata nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], pari a 85 mila euro, ritenuta sproporzionata rispetto alle sue capacità economiche; e il diniego dell'attenuante della collaborazione ex art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990: riguardo ad ambedue gli aspetti suddetti, la Corte di merito ha disatteso le censure formulate nell'atto d'appello.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre il [OSCURATO:PERSONA], con atto articolato in tre motivi di doglianza.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge con riferimento al fatto che il giudice di primo grado aveva, secondo l'esponente, travalicato i limiti di cui all'art. 441, comma 5, cod.proc.pen., acquisendo indebitamente elementi di prova a sostegno della sproporzione legittimante la confisca del danaro sequestrato all'imputato: muovendo dai limiti all'integrazione probatoria consentita al giudice in sede di rito abbreviato, il deducente evidenzia che tale integrazione é consentita solo laddove vi sia un'insufficiente base probatoria, non anche quando essa sia tesa all'apertura di nuovi itinerari probatori non risultanti già dagli atti.

Gli atti di cui il giudicante ha disposto l'acquisizione non riguardavano l'affermazione di responsabilità, ma solo la decisione circa la confisca, qualificabile come confisca "allargata" ex art. 240-bis cod.pen. (in virtù del richiamo testuale a tale disposizione operato dall'art. 85-bis d.P.R. 309/1990), laddove per pervenire a tale statuizione deve preventivamente raggiungersi la prova della sproporzione rispetto alle capacità economiche dell'imputato, che é onere dell'accusa comprovare.

Nel caso di specie, nulla di tutto ciò é stato fatto: la Corte, confermando la sentenza di primo grado, ha deliberato la confisca del danaro senza uniformarsi alla sentenza della Corte Costituzionale n. 33/2018 e senza rispettare il diritto al contraddittorio sul punto, non essendo sufficienti le repliche consentite alle parti sull'acquisizione in via integrativa delle dichiarazioni dei redditi; ed ancora, non vi era alcun principio di prova circa la sproporzione delle capacità economiche del [OSCURATO:PERSONA] tale da legittimare l'integrazione probatoria e, successivamente, la confisca del danaro.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, sempre con riferimento alla confisca del danaro, ma con riguardo al merito della valutazione di sproporzione delle capacità economiche del [OSCURATO:PERSONA]: l'osservazione della Corte di merito nel ritenere "non provati" redditi diversi e ulteriori rispetto a quelli dichiarati é viziata da un errore, in quanto la presunzione di origine illecita dei beni del condannato é solo relativa, mentre in capo all'imputato non vi é un onere della prova, ma un mero onere di allegazione: onere che la difesa aveva assolto producendo un numero considerevole di proposte d'acquisto di autoveicoli (settore in cui l'imputato lavorava), ma rispetto alle quali é stata esclusa l'idoneità probatoria, con evidente torsione dei principi che regolano la materia in punto di onere probatorio.

2.3. Con il terzo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante della collaborazione, di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990: é viziata da illogicità l'affermazione secondo la quale difetterebbero i presupposti oggettivi e soggettivi della circostanza in esame, il contributo collaborativo sarebbe inidoneo per la mancata indicazione dei canali di approvvigionamento e dei destinatari dello stupefacente.

Tuttavia, osserva il ricorrente, risultano nella specie raggiunti i risultati della collaborazione, che non deve ritenersi necessariamente ancorata alla struttura del reato già commesso e alle sue immediate conseguenze, potendo riguardare anche l'attività delittuosa ulteriore e la futura commissione di delitti: l'efficacia della collaborazione risulta peraltro documentata da una nota informativa della [OSCURATO:PERSONA] di Verona, dimostrativa sia del contributo fornito alle indagini dal prevenuto, sia della scelta di campo da lui adottata.

Tuttavia i giudici dell'appello non hanno dato al documento il valore che sarebbe stato doveroso attribuirgli. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso é manifestamente infondato.

L'integrazione probatoria finalizzata a verificare la sussistenza delle condizioni reddituali e delle capacità economiche del [OSCURATO:PERSONA] é avvenuta sulla base di un dato preventivamente acquisito al fascicolo del giudizio, costituito dal sequestro della somma di 85 mila euro trovati nella disponibilità dell'imputato nella flagranza del reato contestato e mai giustificati in precedenza dal prevenuto (se non inizialmente, asserendo trattarsi di redditi della sua attività lavorativa, prima di ammettere gli addebiti).

Non può quindi affermarsi che l'integrazione probatoria disposta d'ufficio violi il divieto di esplorare itinerari probatori estranei all'oggetto del giudizio, costituendo l'accertamento dei presupposti reddituali ai fini della confisca ex art. 85-bis d.P.R. 309/1990 parte integrante della regiudicanda, avente ad oggetto uno dei reati per i quali la confisca allargata é prevista dalla legge.

1.1. Quanto poi alla facoltà del giudice di esperire d'ufficio la ridetta integrazione probatoria, gli unici limiti a cui é soggetto l'esercizio del relativo potere sono costituiti dalla necessità ai fini della decisione degli elementi di prova di cui viene ordinata l'assunzione e - come già ricordato - dal divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti (da ultimo vds.

Sez. 6, Sentenza n. 17360 del 13/04/2021, Prevete, Rv. 280968); ed é peraltro certo che, ai fini della decisione, é stato assicurato il contraddittorio fra le parti, se é vero che - come risulta dalla motivazione della sequenza impugnata - la difesa, oltre ad avere avuto la possibilità di interloquire sull'acquisizione delle dichiarazioni dei redditi, ha avuto modo di produrre alcune proposte di acquisto di alcuni veicoli, onde allegare elementi deponenti per un giro d'affari di adeguata ampiezza facente capo al [OSCURATO:PERSONA] e tale da giustificare il possesso della somma di danaro in sequestro.

1.2. Alcuna violazione é poi dato ravvisare nel percorso argomentativo della sentenza impugnata rispetto ai principi affermati dalla sentenza n. 33/2018 della Corte Costituzionale, con la quale é stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356 (ed oggi recepito nell'art. 240-bis cod.pen.); di tal che é corretta l'affermazione, riportata dalla Corte di merito, secondo cui la confisca per sproporzione può essere disposta anche sulla base di atti integrativi di indagine acquisiti, dopo l'ammissione al rito speciale, senza le formalità di cui all'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., ma pur sempre nel contradditorio e consentendo alle parti l'esplicazione di ogni utile attività difensiva e, in ipotesi, anche l'esercizio del diritto di prova contraria (Sez. 2, Sentenza n. 40855 del 19/04/2017, Giampà e altri, Rv. 271162).

2. Analogamente é manifestamente infondato il secondo motivo di lagnanza.

Appare infatti evidente che il ricorrente non ha soddisfatto l'onere di allegazione che incombeva su di lui in termini idonei a superare la presunzione iuris tantum: in proposito la Corte di merito ha chiarito che le produzioni documentali relative ad alcune proposte di acquisto di autoveicoli erano del tutto prive di indicazioni utili a ricavarne elementi circa i guadagni conseguiti dal [OSCURATO:PERSONA] con la sua attività, non essendovi indicati i prezzi di acquisto degli automezzi che ne formavano oggetto, né il raggiungimento dell'accordo contrattuale.

Si rammenta che, ai fini del superamento della presunzione iuris tantum di illecita accumulazione patrimoniale, é necessario che l'interessato formuli specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene confiscato attingendo al patrimonio legittimamente accumulato (Sez. 4, Sentenza n. 51331 del 13/09/2018, S., Rv. 274052).

3. Il terzo motivo é inammissibile perché proposto in termini non consentiti in questa sede e manifestamente infondato.

3.1. Si premette che, in tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, per l'applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice é tenuto ad accertare l'utilità e la proficuità delle dichiarazioni collaborative rese dall'imputato, con una valutazione che non é suscettibile di censura in sede di legittimità, ove supportata da motivazione logica ed esaustiva (Sez. 4, Sentenza n. 3946 del 19/01/2021, Hamri, Rv. 280385).

Presupposto minimo per il riconoscimento dell'attenuante, peraltro, é che l'imputato che l'imputato abbia offerto tutto il suo patrimonio di conoscenze oggettivamente idonee in astratto ad evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, attraverso l'individuazione e la neutralizzazione dei responsabili da lui conosciuti, o sui quali é in grado di fornire utili elementi per l'identificazione (Sez. 4, Sentenza n. 42463 del 14/06/2018, Albini, Rv. 274347).

3.2. Nella specie, la motivazione della sentenza impugnata rende evidente che il prevenuto, pur fornendo indicazioni utili alla scoperta di alcuni traffici in materia di stupefacenti, non ha riferito alle autorità inquirenti elementi decisivi e certamente in suo possesso per assicurare alla giustizia i soggetti inseriti nei canali di rifornimento dello stupefacente trovato nella sua disponibilità, di rilevante entità e caratterizzato da un elevato principio attivo.

Tanto basta ad escludere che la riconosciuta attività di collaborazione cui fa cenno l'informativa della [OSCURATO:PERSONA] veronese sia bastevole a rendere il [OSCURATO:PERSONA] meritevole dell'attenuante in parola, avendo peraltro egli beneficiato della concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alla recidiva qualificata a lui contestata: concessione che, si osserva, é stata oltremodo benevola, avuto riguardo al divieto di bilanciamento in prevalenza delle attenuanti rispetto ai soggetti recidivi ex art. 99, comma 4, cod.pen., stabilito dall'art. 69, ultimo comma, dello stesso codice.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Venezia, in data 18 giugno 2020, ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona in data 9 ottobre 2019 con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione a reato p. e p. dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 (detenzione a fini di cessione di 367,85 grammi lordi di cocaina), accertato il 17 marzo 2019 e contestato con la recidiva specifica e reiterata. Pacifica essendo la commissione del reato da parte dell'imputato, meritano peculiare segnalazione per quanto qui d'interesse la disposta confisca ex art. ex art. 85-bis d.P.R. 309/1990 della somma di denaro trovata nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], pari a 85 mila euro, ritenuta sproporzionata rispetto alle sue capacità economiche; e il diniego dell'attenuante della collaborazione ex art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990: riguardo ad ambedue gli aspetti suddetti, la Corte di merito ha disatteso le censure formulate nell'atto d'appello. 2. Avverso la prefata sentenza ricorre il [OSCURATO:PERSONA], con atto articolato in tre motivi di doglianza. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge con riferimento al fatto che il giudice di primo grado aveva, secondo l'esponente, travalicato i limiti di cui all'art. 441, comma 5, cod.proc.pen., acquisendo indebitamente elementi di prova a sostegno della sproporzione legittimante la confisca del danaro sequestrato all'imputato: muovendo dai limiti all'integrazione probatoria consentita al giudice in sede di rito abbreviato, il deducente evidenzia che tale integrazione é consentita solo laddove vi sia un'insufficiente base probatoria, non anche quando essa sia tesa all'apertura di nuovi itinerari probatori non risultanti già dagli atti. Gli atti di cui il giudicante ha disposto l'acquisizione non riguardavano l'affermazione di responsabilità, ma solo la decisione circa la confisca, qualificabile come confisca "allargata" ex art. 240-bis cod.pen. (in virtù del richiamo testuale a tale disposizione operato dall'art. 85-bis d.P.R. 309/1990), laddove per pervenire a tale statuizione deve preventivamente raggiungersi la prova della sproporzione rispetto alle capacità economiche dell'imputato, che é onere dell'accusa comprovare. Nel caso di specie, nulla di tutto ciò é stato fatto: la Corte, confermando la sentenza di primo grado, ha deliberato la confisca del danaro senza uniformarsi alla sentenza della Corte Costituzionale n. 33/2018 e senza rispettare il diritto al contraddittorio sul punto, non essendo sufficienti le repliche consentite alle parti sull'acquisizione in via integrativa delle dichiarazioni dei redditi; ed ancora, non vi era alcun principio di prova circa la sproporzione delle capacità economiche del [OSCURATO:PERSONA] tale da legittimare l'integrazione probatoria e, successivamente, la confisca del danaro. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, sempre con riferimento alla confisca del danaro, ma con riguardo al merito della valutazione di sproporzione delle capacità economiche del [OSCURATO:PERSONA]: l'osservazione della Corte di merito nel ritenere "non provati" redditi diversi e ulteriori rispetto a quelli dichiarati é viziata da un errore, in quanto la presunzione di origine illecita dei beni del condannato é solo relativa, mentre in capo all'imputato non vi é un onere della prova, ma un mero onere di allegazione: onere che la difesa aveva assolto producendo un numero considerevole di proposte d'acquisto di autoveicoli (settore in cui l'imputato lavorava), ma rispetto alle quali é stata esclusa l'idoneità probatoria, con evidente torsione dei principi che regolano la materia in punto di onere probatorio. 2.3. Con il terzo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante della collaborazione, di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990: é viziata da illogicità l'affermazione secondo la quale difetterebbero i presupposti oggettivi e soggettivi della circostanza in esame, il contributo collaborativo sarebbe inidoneo per la mancata indicazione dei canali di approvvigionamento e dei destinatari dello stupefacente. Tuttavia, osserva il ricorrente, risultano nella specie raggiunti i risultati della collaborazione, che non deve ritenersi necessariamente ancorata alla struttura del reato già commesso e alle sue immediate conseguenze, potendo riguardare anche l'attività delittuosa ulteriore e la futura commissione di delitti: l'efficacia della collaborazione risulta peraltro documentata da una nota informativa della [OSCURATO:PERSONA] di Verona, dimostrativa sia del contributo fornito alle indagini dal prevenuto, sia della scelta di campo da lui adottata. Tuttavia i giudici dell'appello non hanno dato al documento il valore che sarebbe stato doveroso attribuirgli. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso é manifestamente infondato. L'integrazione probatoria finalizzata a verificare la sussistenza delle condizioni reddituali e delle capacità economiche del [OSCURATO:PERSONA] é avvenuta sulla base di un dato preventivamente acquisito al fascicolo del giudizio, costituito dal sequestro della somma di 85 mila euro trovati nella disponibilità dell'imputato nella flagranza del reato contestato e mai giustificati in precedenza dal prevenuto (se non inizialmente, asserendo trattarsi di redditi della sua attività lavorativa, prima di ammettere gli addebiti). Non può quindi affermarsi che l'integrazione probatoria disposta d'ufficio violi il divieto di esplorare itinerari probatori estranei all'oggetto del giudizio, costituendo l'accertamento dei presupposti reddituali ai fini della confisca ex art. 85-bis d.P.R. 309/1990 parte integrante della regiudicanda, avente ad oggetto uno dei reati per i quali la confisca allargata é prevista dalla legge. 1.1. Quanto poi alla facoltà del giudice di esperire d'ufficio la ridetta integrazione probatoria, gli unici limiti a cui é soggetto l'esercizio del relativo potere sono costituiti dalla necessità ai fini della decisione degli elementi di prova di cui viene ordinata l'assunzione e - come già ricordato - dal divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti (da ultimo vds. Sez. 6, Sentenza n. 17360 del 13/04/2021, Prevete, Rv. 280968); ed é peraltro certo che, ai fini della decisione, é stato assicurato il contraddittorio fra le parti, se é vero che - come risulta dalla motivazione della sequenza impugnata - la difesa, oltre ad avere avuto la possibilità di interloquire sull'acquisizione delle dichiarazioni dei redditi, ha avuto modo di produrre alcune proposte di acquisto di alcuni veicoli, onde allegare elementi deponenti per un giro d'affari di adeguata ampiezza facente capo al [OSCURATO:PERSONA] e tale da giustificare il possesso della somma di danaro in sequestro. 1.2. Alcuna violazione é poi dato ravvisare nel percorso argomentativo della sentenza impugnata rispetto ai principi affermati dalla sentenza n. 33/2018 della Corte Costituzionale, con la quale é stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356 (ed oggi recepito nell'art. 240-bis cod.pen.); di tal che é corretta l'affermazione, riportata dalla Corte di merito, secondo cui la confisca per sproporzione può essere disposta anche sulla base di atti integrativi di indagine acquisiti, dopo l'ammissione al rito speciale, senza le formalità di cui all'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., ma pur sempre nel contradditorio e consentendo alle parti l'esplicazione di ogni utile attività difensiva e, in ipotesi, anche l'esercizio del diritto di prova contraria (Sez. 2, Sentenza n. 40855 del 19/04/2017, Giampà e altri, Rv. 271162). 2. Analogamente é manifestamente infondato il secondo motivo di lagnanza. Appare infatti evidente che il ricorrente non ha soddisfatto l'onere di allegazione che incombeva su di lui in termini idonei a superare la presunzione iuris tantum: in proposito la Corte di merito ha chiarito che le produzioni documentali relative ad alcune proposte di acquisto di autoveicoli erano del tutto prive di indicazioni utili a ricavarne elementi circa i guadagni conseguiti dal [OSCURATO:PERSONA] con la sua attività, non essendovi indicati i prezzi di acquisto degli automezzi che ne formavano oggetto, né il raggiungimento dell'accordo contrattuale. Si rammenta che, ai fini del superamento della presunzione iuris tantum di illecita accumulazione patrimoniale, é necessario che l'interessato formuli specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene confiscato attingendo al patrimonio legittimamente accumulato (Sez. 4, Sentenza n. 51331 del 13/09/2018, S., Rv. 274052). 3. Il terzo motivo é inammissibile perché proposto in termini non consentiti in questa sede e manifestamente infondato. 3.1. Si premette che, in tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, per l'applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice é tenuto ad accertare l'utilità e la proficuità delle dichiarazioni collaborative rese dall'imputato, con una valutazione che non é suscettibile di censura in sede di legittimità, ove supportata da motivazione logica ed esaustiva (Sez. 4, Sentenza n. 3946 del 19/01/2021, Hamri, Rv. 280385). Presupposto minimo per il riconoscimento dell'attenuante, peraltro, é che l'imputato che l'imputato abbia offerto tutto il suo patrimonio di conoscenze oggettivamente idonee in astratto ad evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, attraverso l'individuazione e la neutralizzazione dei responsabili da lui conosciuti, o sui quali é in grado di fornire utili elementi per l'identificazione (Sez. 4, Sentenza n. 42463 del 14/06/2018, Albini, Rv. 274347). 3.2. Nella specie, la motivazione della sentenza impugnata rende evidente che il prevenuto, pur fornendo indicazioni utili alla scoperta di alcuni traffici in materia di stupefacenti, non ha riferito alle autorità inquirenti elementi decisivi e certamente in suo possesso per assicurare alla giustizia i soggetti inseriti nei canali di rifornimento dello stupefacente trovato nella sua disponibilità, di rilevante entità e caratterizzato da un elevato principio attivo. Tanto basta ad escludere che la riconosciuta attività di collaborazione cui fa cenno l'informativa della [OSCURATO:PERSONA] veronese sia bastevole a rendere il [OSCURATO:PERSONA] meritevole dell'attenuante in parola, avendo peraltro egli beneficiato della concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alla recidiva qualificata a lui contestata: concessione che, si osserva, é stata oltremodo benevola, avuto riguardo al divieto di bilanciamento in prevalenza delle attenuanti rispetto ai soggetti recidivi ex art. 99, comma 4, cod.pen., stabilito dall'art. 69, ultimo comma, dello stesso codice. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro
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