CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2022
Cassazione n. 14403/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE AIPPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il primo motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità limitandosi a mere argomentazioni in fatto e senza alcuna indicazione delle ragioni di diritto ex art. 581 cod. proc. pen. Anche il secondo motivo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile ex art. 581 cod. proc. pen. poiché non indica in base a quali elementi di fatto la Corte territoriale avrebbe dovuto concedere le circostanze attenuanti generiche. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile poiché il motivo di appello su tali circostanze era inammissibile per genericità in quanto non indicava gli elementi di fatto in base ai quali la Corte di appello avrebbe dovuto applicare l'art. 62-bis cod. pen. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/03/2022. [OSCURATO:PERSONA] s glre estensore [OSCURATO:PERSONA] emeraro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CAt ELLERIA o