CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 07559/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20150-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso exart.86 c.p.c.; -ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, [OSCURATO:PERSONA]- TEMPORE; [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso l’ordinanza n. 697/2018 del Tribunale ordinario di Trento, depositata il 22/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha svolto attività difensiva in favore di RobertaGoffi, ammessa dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Trento al patrocinio a spese dello Stato in relazione al procedimento civile di scioglimento del matrimonio instaurato avanti al Tribunale di Trento. Nel corso della fase c.d. presidenziale, in data 23 luglio 2015, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al mandato professionale ed è subentrato quale difensore l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha poi difeso Goffi sino alla sentenza di divorzio. Il difensore, terminata la propria attività, ha formulato congiuntamente alla memoria conclusionale di replica l’istanza di liquidazione dell’onorario. Il Tribunale di Trento, con decreto di pagamento, ha liquidato in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 1.650. Con successivo decreto di pagamento lo stessoTribunale ha liquidato la somma di euro 1.100 in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA], ritenuta incongrua la somma liquidata, proponeva ricorso in opposizione al decreto di pagamento ex artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115/2002. Il ri corrente contestava l’erroneità del decreto nella parte in cui il Tribunale riteneva non liquidabili al difensore le fasi di studio della controversia e di introduzione del giudizio (le somme per le predette fasi dovevano essere liquidate, trattandosi di attività effettivamente espletate, anche in ragione della peculiarità del giudizio di divorzio), contestava la misura della liquidazione per le fasi riconosciute e quella relativa alle spese forfettarie. Il Tribunale di Trento, con ordinanza n. 697/2018, rigettava l’opposizione, condannando Schuster al pagamento delle spese di lite. 3. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario per cassazione exart. 111 Cost. Gli intimati Ministero della Giustizia e [OSCURATO:PERSONA] non hanno proposto difese. Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, con la quale ha tra l’altro revocato il mandato all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in quattro motivi. 1. I primi due motivi sono tra loro strettamente connessi. a) Il primo motivo contesta “violazione o falsa applicazione dell’art. 82 del d.P.R. n. 115/2002, in combinato disposto con l’art. 4 del d.m. n. 55/2014”: la tesi del Tribunale secondo cui il richiamato art. 4 impedirebbe di riconoscere all’avvocato, che subentra in corso di giudizio ad altro collega nella difesa di una parte ammessa al beneficio, i compensi riferibili a fasi del giudizio già imputabili al precedente difensore, muove da un’errata interpretazione fondata sul dato letterale della norma, che disattenderebbe nella sostanza la ratio dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato, volto a tutelare l’accesso alla giustizia del cittadino non abbiente, e sarebbe priva di una base legislativa, non essendo la disposizione presente nel testo che disciplina il beneficio, ossia il testo unico relativo alle spese di giustizia. b) Il secondo motivo fa valere “violazione dell’art. 117 Cost., giuntamente all’art. 1 del protocollo addizionale alla convenzione europea per i diritti umani”, in quanto il Tribunale, disconoscendo ogni remunerazione per la fase di studio e la fase introduttiva, sarebbe incorso in una lesione dei diritti fondamentali della persona del difensore, chiamato all’obbligo di adempiere al mandato senza tuttavia vedersi riconosciuto alcun compenso. I motivi non possono essere accolti. Il ricorrente, subentrato al difensore originariamente nominato, lamenta che non gli siano stati riconosciuti i compensi per la fase di studio della controversia e per quella di introduzione del giudizio. Il Tribunale ha correttamente considerato l’art. 4 del d.m. n. 55/2014, che nel descrivere la fase di studio fa espresso riferimento all’esame e allo studio degli atti “precedenti la costituzione in giudizio” e per la fase introduttiva parla di “atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio”, mentre nel caso in esame il ricorrente è subentrato alla collega successivamente alla costituzione in giudizio e a processo già introdotto. D’altro canto il ricorrente si limita a rivendicare i compensi per le due fasi, senza dedurre di avere dovuto compiere una attività di studio ulteriore che si sia riverberata in una linea difensiva diversa, ad esempio in punto allegazioni di fatti e deduzioni istruttorie, rispetto a quella della collega. La sua pretesa si sostanzia in una rivendicazione del diritto del nuovo difensore a vedersi comunque riconosciuti i compensi relativi alle fasi già svolte dal precedente difensore, tesi che è contraddetta dal dettato normativo del richiamato art. 4 e che non può trovare giustificazione nelle particolarità procedimentali del processo divorzile, che per quanto articolato in due fasi è processo unitario. 2. Il terzo motivo fa valere “violazione o falsa applicazione dell’art. 15, comma 5 del d.lgs n. 150/2011”, per avere il Tribunale ritenuto, in relazione alle fasi comunque riconosciute, di non avere sufficienti elementi di prova, volti a comprovare l’effettiva difficoltà e rilevanza della attività svolta, prova che era invece acquisibile d’ufficio. Il motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in tema di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso professionale in regime dipatrocinio a spese dello Stato, il giudice di cui all'art.15 del d.lgs. n. 150 del 2011 ha il potere - dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, dovendo la locuzione può contenuta in tale norma essere intesa non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere causa cognita, senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova” (così, da ultimo, Cass. 23133/2021). Il Tribunale ha pertanto errato ad affermare che “la doglianza riguardante l’asserito mancato riconoscimento della misura media dei compensi non è fondata, in quanto parte ricorrente non fornisce prova della difficoltà del procedimento principale e dell’impugno profuso, non avendo la medesima prodotto copia degli atti processuali”. 3. L’accoglimento del terzo motivo comporta l’assorbimento del quarto motivo, che denuncia “violazione o falsa applicazione dell’art. 2, comma 2 del d.m. n. 55/2014, in combinato disposto con l’art. 13, comma 10, della legge n. 247/2012 e conl’art. 82 del d.P.R. n. 115/2002”, per avere il Tribunale determinato la misura del rimborso delle spese forfettarie indicandole nel 7,5% anziché nel 15% del compenso riconosciuto, senza individuare ragioni specifiche per giustificare tale riduzione. II. Il provvedimento impugnato va pertanto cassato in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata al Tribunale di Trento, che si atterrà al principio di diritto sopra ricordato; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo, assorbito il quarto e rigettati i primi due motivi del ricorso; cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Tre