CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13710/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NNNNN visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine all'integrazione del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. è manifestamente infondato, riproduttivo di identiche censure adeguatamente confutate e declinato in fatto nella parte in cui si tenta di accreditare un differente ed alternativo svolgersi degli eventi, correttamente valorizzati dalla Corte di appello che ha rilevato come la fuga avesse in concreto posto in pericolo, per mezzo di condotta di guida spericolata, l'incolumità di pedoni, utenti della strada e degli stessi inseguitori essendosi i fatti svolti in pieno giorno, nel centro cittadino, a forte velocità e adottando una andatura ondivaga; rilevato che manifestamente infondato risulta il secondo motivo con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità, correttamente esclusa, tenuto conto della data del commesso reato, alla luce di quanto disposto dall'art. 131-bis che esclude l'applicazione della norma in ipotesi di reato di cui all'art. 337 cod. pen. quando commesso nei confronti di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso