CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15368/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2024 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma, ai sensi degli artt. 444 ss'. cod. proc. pen., ha applicato all'imputato [OSCURATO:PERSONA], considerate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e all'aggravan e, la pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 4.000 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, e 80, comma 1, lett. g), D.P.R. n. 309/1990, e all'imputato [OSCURATO:PERSONA], considerate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e all'aggravante, la pena di anni due di reclusione ed euro 4.0 00 di multa, in ordine al medesimo fatto di reato, commesse in Roma il 5 novembre 2024. Avverso tale pronuncia l'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del prop -io difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo, con unico mot ivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 545 bis cod. proc. pen., in ordine alla mancata sostituziom della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'art. 20 bis cod. pen. 2. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il profilo Ji doglíanza risulta inerente a enunciati ermeneutici che si prospettano in palese cor trasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Infatti, il giudice di merito, alla stregua del consolidato c rientamento giurisprudenziale di questa Corte, ha. - ) correttamente applicato il disp >sitivo di cui all'art. 545 bis cod. pen., il quale, prevedendo in caso di condanna a pe a detentiva non superiore a quattro anni l'obbligo per il giudice di dare avviso all2 parti della possibilità della sua conversione in una sanzione sostitutiva, non è applicabile al procedimento che conduce alla definizione del giudizio con pena pattec giata, come nel caso di specie, trattandosi di norma che, per ragioni di caratteri! testuale e sistematico, risulta dettata esclusivamente per il giudizio ordinario (cf Sez. 2, n. 50010/2023, Rv. 285690; Sez. 6, n. 30767/2023, Rv. 284978; Sez. 4, n. 32357/2023, Rv. 284925). 3. All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. )en., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese proce ;suali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisar dosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag‹ imento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa dell ?. Ammende. Così deciso in Roma il 2 ap