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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 marzo 2018

Cassazione n. 07699/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26980/2018proposto da: LAZZARETTI Mariolina, BISCEGLIA [OSCURATO:PERSONA], GUCCIONE Maria, [OSCURATO:PERSONA] Dina, ITALIANO Ernesta, ZANNONI Carla, SAJOLA Barbara, RINOLLO Carmela, [OSCURATO:PERSONA] Ida, MARINO [OSCURATO:PERSONA], NOCILLA Silvana,domiciliatepresso l’indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL], dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lerappresenta e difende per procure speciali allegate in calce al ricorso; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL’[OSCURATO:PERSONA] E RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ope legisin Roma via dei Portoghesi n. 12, presso l’A vvocatura G enerale dello Stato,dalla quale è rappresentato e difeso ex lege ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 302/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 27/03/2018 R.G.N. 920/2016; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.26980/2018 Cron.

Rep.

Ud.02/03/2023 CC– Aula B udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/3/2023dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il difensore dei ricorrenti ha depositato breve memoria per dichiarare che «non si insiste per l’accoglimento della domanda», data la sopravvenuta carenza di interesse ad agire determinata dagli interventi normativi successivi al deposito del ricorso,che hanno previsto concorsi anche straordinari per l’ingresso in ruolo; rilevato che il difensore ha altresì prodotto dichiarazioni di rinuncia al ricorso sottoscritte da cinque ricorrenti e notificate al controricorrente, chiedendo, «ove occorra», di«fissarsi ulteriore udienza per l’acquisizione delle altre rinunce»; ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto, con riferimento alle ricorrenti di cui è stata notificata e prodotta la dichiarazione di rinuncia, mentre, per quanto riguarda le altre ricorrenti, la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso, resa dal difensore munito dimandato speciale, non può comportare la cessazione della materia del contendere –che presuppone che le parti si diano atto reciprocamente del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso –, ma deve essere equiparata alla rinuncia ex art. 390 c.p.c.,con la conseguenza che, in mancanza dei requisiti previsti dal comma 3 di tale disposizione( nel testo , applicabile ratione temporis,anteriore alla riforma apportata dall’art. 3, comma 28, lett. m, n. 2, d. lgs. n. 149 del 2022), la predetta dichiarazione, pur inidonea a determinare l’estinzione del processo, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l’interesse posto a fondamento di quest’ultimo deve sussistere non soltanto al momento dell’impugnazione, ma anche successivamente,fino alla decisione della causa(Cass. n. 25625/2020);ritenuto, quanto alle spese del presente grado di legittimità, che –pur in mancanza di accettazione delle rinunce ai fini dell’art. 391, comma 4, c.p.c. – l’esito del giudizio determinato dalla spontanea desistenza per fatti sopravvenuti giustifica l’integrale compensazione, anche in mancanza di diversa istanza del Ministero controricorrente successivaalla notificazione dell’atto abdicativo; dato atto, infine , che, in base al l’esito del giudizio, non sussistono, con riguardo a tutte le ricorrenti,i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13,comma 1- quater, del D.P.R. 115 del 2002 , posto che l’estinzione del processoè ipotesi non contemplatain quella disposizione, mentre l’inammissibilità per carenza sopravvenuta di interesse ad agire –a differenza di quella per carenza originaria – esula dalla ratio latamente sanzionatoria che è all’origine dell’obbligodi legge; P.Q.M. la Corte: dichiara l’estinzione del processo, limitatamente ai ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA], I taliano Ernesta, R inollo Carmela, DiPalma Ida e N ocilla Silvana ; dichiara inammissibile il ricorso delle rimanenti ricorrenti , per sopravvenuto difetto di interesse ad agire; compen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26980/2018proposto da: LAZZARETTI Mariolina, BISCEGLIA [OSCURATO:PERSONA], GUCCIONE Maria, [OSCURATO:PERSONA] Dina, ITALIANO Ernesta, ZANNONI Carla, SAJOLA Barbara, RINOLLO Carmela, [OSCURATO:PERSONA] Ida, MARINO [OSCURATO:PERSONA], NOCILLA Silvana,domiciliatepresso l’indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL], dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lerappresenta e difende per procure speciali allegate in calce al ricorso; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL’[OSCURATO:PERSONA] E RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ope legisin Roma via dei Portoghesi n. 12, presso l’A vvocatura G enerale dello Stato,dalla quale è rappresentato e difeso ex lege ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 302/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 27/03/2018 R.G.N. 920/2016; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.26980/2018 Cron. Rep. Ud.02/03/2023 CC– Aula B udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/3/2023dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il difensore dei ricorrenti ha depositato breve memoria per dichiarare che «non si insiste per l’accoglimento della domanda», data la sopravvenuta carenza di interesse ad agire determinata dagli interventi normativi successivi al deposito del ricorso,che hanno previsto concorsi anche straordinari per l’ingresso in ruolo; rilevato che il difensore ha altresì prodotto dichiarazioni di rinuncia al ricorso sottoscritte da cinque ricorrenti e notificate al controricorrente, chiedendo, «ove occorra», di«fissarsi ulteriore udienza per l’acquisizione delle altre rinunce»; ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto, con riferimento alle ricorrenti di cui è stata notificata e prodotta la dichiarazione di rinuncia, mentre, per quanto riguarda le altre ricorrenti, la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso, resa dal difensore munito dimandato speciale, non può comportare la cessazione della materia del contendere –che presuppone che le parti si diano atto reciprocamente del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso –, ma deve essere equiparata alla rinuncia ex art. 390 c.p.c.,con la conseguenza che, in mancanza dei requisiti previsti dal comma 3 di tale disposizione( nel testo , applicabile ratione temporis,anteriore alla riforma apportata dall’art. 3, comma 28, lett. m, n. 2, d. lgs. n. 149 del 2022), la predetta dichiarazione, pur inidonea a determinare l’estinzione del processo, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l’interesse posto a fondamento di quest’ultimo deve sussistere non soltanto al momento dell’impugnazione, ma anche successivamente,fino alla decisione della causa(Cass. n. 25625/2020);ritenuto, quanto alle spese del presente grado di legittimità, che –pur in mancanza di accettazione delle rinunce ai fini dell’art. 391, comma 4, c.p.c. – l’esito del giudizio determinato dalla spontanea desistenza per fatti sopravvenuti giustifica l’integrale compensazione, anche in mancanza di diversa istanza del Ministero controricorrente successivaalla notificazione dell’atto abdicativo; dato atto, infine , che, in base al l’esito del giudizio, non sussistono, con riguardo a tutte le ricorrenti,i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13,comma 1- quater, del D.P.R. 115 del 2002 , posto che l’estinzione del processoè ipotesi non contemplatain quella disposizione, mentre l’inammissibilità per carenza sopravvenuta di interesse ad agire –a differenza di quella per carenza originaria – esula dalla ratio latamente sanzionatoria che è all’origine dell’obbligodi legge; P.Q.M. la Corte: dichiara l’estinzione del processo, limitatamente ai ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA], I taliano Ernesta, R inollo Carmela, DiPalma Ida e N ocilla Silvana ; dichiara inammissibile il ricorso delle rimanenti ricorrenti , per sopravvenuto difetto di interesse ad agire; compen
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