Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1206/2022
ECLI:EU:C:2022:678
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CO0188_INF
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) dell’8 settembre 2022 – VP (Deposizione per iscritto)
(causa C‑188/22)
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 1206/2001 – Assunzione delle prove – Deposizione per iscritto di una persona [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dallo Stato membro dell’autorità giudiziaria competente – Possibilità di ricorrere al metodo di assunzione delle prove previsto dal diritto nazionale e non a quello previsto da tale regolamento»
Cooperazione giudiziaria in materia civile – Assunzione di prove in materia civile o commerciale – Regolamento n. 1206/2001 – Deposizione per iscritto di una persona [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dallo Stato membro dell’autorità giudiziaria competente – Facoltà di tale autorità giudiziaria di applicare le norme del diritto nazionale – Assenza di autorizzazione dell’organo centrale o dell’autorità competente dello Stato membro richiesto ai sensi del regolamento – Ammissibilità
[Regolamento del Consiglio n. 1206/2001, considerando 2, 7, 8, 10 e 11 e artt. 1, § 1, b), 3, 17 e 21, § 2]
(v. punti 26-35 e dispositivo)
[OSCURATO:PERSONA] articoli 1 e 17 del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale,
devono essere interpretati nel senso che:
un’autorità giudiziaria di uno Stato membro che intende procedere all’audizione di una persona [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] non è necessariamente tenuta, per procedere a un simile atto istruttorio, a ricorrere ai metodi di assunzione delle prove previsti da tale regolamento, ma ha la facoltà di ricorrere alla deposizione per iscritto di tale persona, conformemente al diritto dello Stato membro cui tale autorità giudiziaria appartiene, e ciò senza ottenere l’autorizzazione dell’organo centrale o dell’autorità competente dello Stato membro richiesto, ai sensi dell’articolo 3 di detto regolamento.