CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25443/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 ottobre 2022 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del 20 gennaio 2022 del Tribunale di Palermo resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni sette di reclusione ed euro trentamila di multa per il reato di cui agli artt. 73, comma 1, nonché 80, comma 2 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, stante la detenzione di oltre dieci chilogrammi e mezzo di cocaina, con un principio attivo pari a kg 7,398. 2. E' stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale l'imputato ha richiesto l'annullamento della decisione in ragione del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della violazione di legge nonché del vizio motivazionale in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. In relazione in particolare al primo motivo di censura, è stato già ricordato che deve considerarsi legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato con l'esplicita valorizzazione negativa dell'ammissione di colpevolezza, in quanto dettata da intenti utilitaristici e non da effettiva resipiscenza (era stata così ritenuta corretta l'esclusione di tali circostanze in favore di un imputato la cui confessione era stata considerata dai giudici di merito necessitata dalle copiose emergenze investigative a carico e tesa, mendacemente, a scagionare taluni concorrenti)(Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, Lucaioli e altro, Rv. 271454; cfr. anche ad es. Sez. 6, n. 11732 del 27/01/2012, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 252229). Ciò posto, la Corte territoriale ha ampiamente e non illogicamente dato conto delle ragioni per le quali l'odierno ricorrente non era meritevole della speciale benevolenza di cui all'art. 62-bis cod. pen., tanto in considerazione dell'inverosimiglianza delle originarie dichiarazioni 151:3:7~ rese quanto in ragione della sostanziale superfluità delle successive ammissioni di colpevolezza, stante le già compiute attività di indagine, trattandosi altresì di reati compiuti sotto la diretta osservazione degli inquirenti. In definitiva, quindi, a prescindere dai generali riflessi sulla dosimetria sanzionatoria (v. anche in fra), risulta correttamente applicato il principio secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi 'connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di ,kero positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (da ult. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590). In specie la Corte territoriale, svuotata di contenuto l'istanza di riconoscimento delle attenuanti generiche alla stregua dei rilievi siccome svolti, non ha invero rintracciato ulteriori elementi da essere favorevolmente valutati. 3.2. In relazione al trattamento sanzionatorio, va solamente ricordato che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288), laddove invero è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243). In specie, tenuto conto della forbice edittale tra sei e venti anni di reclusione, la pena base detentiva determinata in anni sette di reclusione è ampiamente entro la media, addirittura assai prossima al minimo di legge. 3.3. Anche detta doglianza pertanto si presenta manifestamente infondata. 4. Ciò non può che comportare l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28/04/2