CassazionedecretoSezione 7Decisione del 25 febbraio 2026
Cassazione n. 32655/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a TARANTO il 21/11/1980 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Taranto, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione al decreto penale di condanna ed ha ordinato l'esecuzione del decreto; Letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che risulta tardivamente allegata in quanto non depositata nel termine: infatti le memorie - quale quella in esame - possono essere depositate fino a 15 giorni liberi prima dell'udienza e quelle di replica fino 5 giorni prima, mentre nel caso in esame il deposito è intervenuto in data 3 luglio 2026, quindi oltre tali termini; [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge, ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. per inosservanza degli artt. 157, 168, 171, 460 e 461 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta tardività dell'opposizione al decreto penale di condanna - è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali. A ben vedere dagli atti, ai quali questa Corte deve accedere in ragione della denuncia di un error in procedendo (cfr. Sez. U. 31 ottobre 2001, Policastro, Rv. 220092) emerge che con il decreto penale di condanna del 4.10.2023 veniva nominato quale difensore di ufficio l'avv.[OSCURATO:PERSONA]: il decreto veniva notificato all'imputato in data 6 novembre 2025, come risulta dalla relata di notifica validamente congiunta al decreto medesimo, che rende conto della notifica del «provvedimento» all'imputato. Nel caso in esame non vi sono dubbi sulla corrispondenza, cosicché trova applicazione il generale principio per il quale in tema di notificazioni, la relata di notifica può anche essere redatta in un foglio separato o in un verbale in cui la polizia giudiziaria attesti l'espletamento di altre attività delegate dal pubblico ministero, sempre che non sussistano dubbi sul documento cui essa si riferisce e che sia assicurata la completezza dell'atto notificato (Sez. 3, n. 197 del 06/11/2012, dep. 2013, Zanotti, Rv. 254151 - 01; conf. N. 6791 del 2000 Rv. 216710 - 01); considerato, pertanto, che l'assunto a fondamento del ricorso - che l'imputato non abbia ricevuto regolare notifica in data 6.11.25 bensì solo il 21.1.26 - risulta smentito dagli atti, cosicché l'opposizione proposta dal difensore è tardiva, come ritenuto correttamente dal Giudice; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara i P.Q.M